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giovedì 27 giugno 2013

Ministero dello sviluppo economico Circ. 25-6-2013 n. 12976 Chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni di cui al D.L. 4 giugno 2013, n. 63 in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici.


Ministero dello sviluppo economico
Circ. 25-6-2013 n. 12976
Chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni di cui al D.L. 4 giugno 2013, n. 63 in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici.
Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'energia, Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica.
Circ. 25 giugno 2013, n. 12976 (1).
Chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni di cui al D.L. 4 giugno 2013, n. 63 in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici.
(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'energia, Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica.


Alle
Amministrazioni e agli enti locali
Alle
Associazioni di categoria interessate




Il 6 giugno 2013 è entrato in vigore il D.L. 4 giugno 2013, n. 63 recante il recepimento della Dir. 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia.
Con tale provvedimento viene soppresso l'attestato di certificazione energetica (di seguito ACE) e introdotto, in suo luogo, l'attestato di prestazione energetica (di seguito APE), rispondente ai criteri indicati dalla Dir. 2010/31/UE.
Poiché sono stati sollevati, anche da parte di organi di stampa, dubbi sulla normativa tecnica da applicare per la redazione dell'attestato, si ritiene opportuno chiarire quanto segue.
L'art. 4, comma 1, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, dispone che la metodologia di calcolo della prestazione energetica sarà definita con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico. Si tratta in realtà di un'attività di aggiornamento della disciplina tecnica oggi in vigore, dal momento che l'istituto della certificazione delle prestazioni energetiche, anche se con nomi diversi, è presente nel nostro ordinamento già da alcuni anni ed è contenuta nei D.P.R. emanati in attuazione del D.Lgs. n. 192/2005, in particolare nel D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 contenente le modalità di calcolo della prestazione energetica riconducibili alla Dir. 2002/91/CE.
Nelle more dell'aggiornamento tecnico, le norme transitorie contenute all'art. 9 del D.L. n. 63/2013 per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici fanno riferimento al D.P.R. n. 59/2009 e a specifiche norme tecniche (UNI e CTI) già note.
Conseguentemente, l'art. 13 dello stesso D.L. n. 63/2013 prevede che, solo dall'entrata in vigore dei decreti di aggiornamento della metodologia di cui all'art. 4, sia abrogato il D.P.R. n. 59/2009; ciò, con l'evidente finalità di non creare vuoti normativi e di consentire una applicazione agevole della norma, basandosi su una metodologia che dovrebbe essere già sufficientemente conosciuta, in quanto in vigore da alcuni anni.
Pertanto, fino all'emanazione dei decreti previsti dall'art. 4, si adempie alle prescrizioni di cui al decreto legge stesso redigendo l'APE secondo le modalità di calcolo di cui al D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59, fatto salvo nelle Regioni che hanno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della Dir. 2002/91/CE in cui, in forza dell'art. 17 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, si seguirà ad applicare la normativa regionale in materia.


Il Direttore generale
Rosaria Romano

D.L. 4 giugno 2013, n. 63, art. 4
Dir. 19 maggio 2010, n. 2010/31/UE
D.L. 4 giugno 2013, n. 63, art. 13
D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59, art. 3
Dir. 16 dicembre 2002, n. 2002/91/CE
D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, art. 17

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