Ministero dell'interno
Circ. 5-11-2013 n. 6732
Conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato - Art. 24, comma 4, D.Lgs. n. 286/1998. Chiarimenti.
Emanata congiuntamente dal Ministero dell’interno e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che l’ha pubblicata con il numero di protocollo n. 35/0006100.
Circ. 5 novembre 2013, n. 6732 (1).
Conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato - Art. 24, comma 4, D.Lgs. n. 286/1998. Chiarimenti.
(1) Emanata congiuntamente dal Ministero dell’interno e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che l’ha pubblicata con il numero di protocollo n. 35/0006100.
Ai
Sigg. Prefetti
Loro sedi
Al
Sig. Commissario del Governo per la Provincia autonoma di Trento
Al
Sig. Commissario del Governo per la Provincia autonoma di Bolzano
Al
Sig. Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta
Aosta
Alle
Direzioni regionali del lavoro
Loro sedi
Alla
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Servizio per il lavoro
Trieste
Alla
Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione 19 - Ufficio lavoro Isp. lavoro
Bolzano
Provincia autonoma di Trento
Dipartimento servizi sociali - Servizio lavoro
Trento
Alla
Regione Sicilia
Assessorato al lavoro - Ufficio Reg. lavoro
Isp. Reg. lavoro
Palermo
e, p.c.:
Alle
Direzioni territoriali del lavoro
(per il tramite delle direzioni regionali del lavoro)
Loro sedi
Al
Gabinetto del ministro per l'integrazione
Largo Chigi 19
Roma
All'
I.N.P.S.- Istituto nazionale della previdenza sociale
Via Ciro il Grande, 21
Roma
Al
Gabinetto dei Sig. Ministro
Sede
Alla
Direzione generale per la politiche dei servizi per il lavoro
Sede
Al
Dipartimento della P.S.
Direzione centrale dell'immigrazione della polizia delle frontiere
Roma
Sono pervenuti da parte degli uffici periferici di questi Ministeri quesiti con i quali è stato chiesto di chiarire l'ambito applicativo del comma 4, dell'art. 24 del D.Lgs. n. 286/1998, in cui, nel secondo periodo, è espressamente prevista l'ipotesi della conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Tali quesiti traggono origine dalle pronunce giurisprudenziali, che hanno ritenuto illegittimi i provvedimenti di rigetto delle istanze di conversione per violazione dell'art 24, comma 4 del D.Lgs. n. 286/1998, in quanto fondati sulla carenza della condizione del preventivo rientro del lavoratore richiedente nel Paese di origine alla scadenza del primo permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
In particolare, la giurisprudenza, anche del Consiglio di Stato (cfr. Consiglio Stato - Sez. Ili, Sent., 20 marzo 2013, n. 1610; T.A.R. Marche Ancona, sez. I, 20 aprile 2010, n. 170; TAR Umbria n. 130/2007 3 n. 304/2006; TAR Piemonte, II, 30 marzo 2004, n. 706; T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, sent., 6 giugno 2012, n. 5151), ha ritenuto che il citato comma 4 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 286/1998 vada interpretato nel senso che i lavoratori stagionali stranieri devono rientrare nello Stato di provenienza solo ai fini del rilascio di un nuovo permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per l'anno successivo; mentre per la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale, specificamente prevista dal secondo periodo del comma 4, dell'art. 24, devono sussistere, nei limiti delle quote di ingresso, solo le condizioni per il rilascio di tale permesso, ossia l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato e la mancanza di elementi ostativi.
Alla luce di tale giurisprudenza amministrativa sfavorevole, il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione ha richiesto il parere dell'Avvocatura dello Stato, che ha aderito alla predetta interpretazione, specificando che l'espressa previsione dell'ipotesi di conversione da lavoro stagionale a lavoro subordinato, inserita nel secondo periodo del comma 4 dell'art. 24 e corredata dalla precisazione "qualora se ne verifichino le condizioni", vada letta alla luce dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 286/1998, in base al quale occorre attribuire rilievo ai nuovi elementi sopraggiunti nel tempo, quali la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro che consente, quindi, la conversione anche in assenza del requisito del preventivo rientro del lavoratore stagionale nel Paese di origine.
Tanto premesso, si ritiene, d'intesa con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che, nei casi di domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale in lavoro subordinato, non debba essere accertato l'avvenuto rientro del lavoratore stagionale nel Paese di origine e l'ottenimento del secondo visto di ingresso in Italia per la medesima tipologia di attività lavorativa, ma possa essere consentita direttamente la conversione del primo permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, purché, tuttavia, sia verificata da parte delle Direzioni Territoriali del Lavoro e degli Sportelli Unici la presenza dei requisiti per l'assunzione nell'ambito delle quote di ingresso programmate, nonché l'effettiva assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale (tramite il riscontro dell'esistenza di un'idonea comunicazione obbligatoria).
Tanto si rappresenta per le indicazioni ritenute opportune per la corretta applicazione dei contenuti della presente circolare che vorranno essere fornite ai Dirigenti responsabili degli Sportelli Unici e delle Direzioni Territoriali del Lavoro ed al personale assegnato.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
Il Direttore centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo
Malandrino
Il Direttore generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione
Forlani
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 24
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5
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