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venerdì 8 novembre 2013

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 5-11-2013 n. 17832 Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione tributi e delle altre entrate dello Stato e degli Enti pubblici. Rimborso di una somma pari al 75 per cento dell'importo dei contributi versati al Fondo ex art. 7 della legge n. 587/1971. Chiarimenti.


I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 5-11-2013 n. 17832
Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione tributi e delle altre entrate dello Stato e degli Enti pubblici. Rimborso di una somma pari al 75 per cento dell'importo dei contributi versati al Fondo ex art. 7 della legge n. 587/1971. Chiarimenti.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Msg. 5 novembre 2013, n. 17832 (1).
Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione tributi e delle altre entrate dello Stato e degli Enti pubblici. Rimborso di una somma pari al 75 per cento dell'importo dei contributi versati al Fondo ex art. 7 della legge n. 587/1971. Chiarimenti.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Sono pervenute da parte di alcune sedi richieste di chiarimento in merito all'individuazione del termine entro il quale richiedere il rimborso ex art. 7 della legge n. 587/1971.
Il predetto art. 7 della legge n. 587/1971 prevede che l'iscritto al Fondo, all'atto della cessazione dal servizio, qualora abbia conseguito il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia, può chiedere il pagamento, per una volta tanto, di una somma pari al 75 per cento dell'importo dei contributi versati al Fondo, a condizione che non sia decorso il quinto anno precedente il compimento dell'età pensionabile.
Come evidenziato con il Msg. 10 agosto 2012, n. 13399 per determinare il termine entro il quale può legittimamente essere richiesto il su descritto rimborso, dovrà farsi riferimento alla nuova età pensionabile prevista dal comma 6 dell'art. 24 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011 (si rinvia alle tabelle di cui alle lett. a) e c) del punto 1.1.1 della Circ. 14 marzo 2012, n. 35). E quindi, ai sensi del predetto art. 24, occorre tener conto anche della disciplina dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita di cui all'art. 12 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, considerando altresì le stime di incremento dell'aspettativa di vita contenute nella relazione tecnica di accompagnamento alla citata legge n. 214/2011.
Da quanto sopra detto, consegue che per stabilire il termine entro il quale può legittimamente essere presentata la richiesta di rimborso, occorre tener conto dell'anno di conseguimento, da parte del richiedente, dell'età pensionabile sulla base della normativa di cui sopra e non dell'età prevista per l'accesso alla pensione di vecchiaia nell'anno della presentazione della domanda.
Si consideri ad esempio l'ipotesi di un lavoratore che, nel 2013, all'età di 62 anni e 6 mesi, presenti domanda di rimborso ex art. 7 della legge n. 587/1971.
In tale caso la domanda deve essere considerata legittimamente presentata entro il quinto anno precedente il compimento dell'età pensionabile, ossia 66 anni e 7 mesi nel 2017.
Al fine di stabilire il suddetto requisito anagrafico per l'accesso al pensionamento di vecchiaia può essere utilizzata la procedura Unicarpe in quanto quest'ultima tiene conto anche degli adeguamenti alla speranza di vita stimati per gli anni successivi al 2015.

L. 29 luglio 1971, n. 587, art. 7
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24
Msg. 10 agosto 2012, n. 13399

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