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mercoledì 30 agosto 2023

Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa.

 

 D.M. 8 agosto 2023 (1).


Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa. (2)


(1) Pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nella Gazz. Uff. 25 agosto 2023, n. 198.


(2) Emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.



IL MINISTRO DEL LAVORO


E DELLE POLITICHE SOCIALI


Visto il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante «Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;


Visto in particolare l'art. 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 48 del 2023, che prevede le modalità di richiesta ed erogazione del beneficio;


Visto in particolare l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 48 del 2023, secondo il quale il percorso di attivazione viene attuato per mezzo della piattaforma di cui all'art. 5;


Visto in particolare l'art. 4, comma 5, del decreto-legge n. 48 del 2023, secondo il quale i servizi sociali effettuano una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione;


Visto in particolare l'art. 5, del citato decreto-legge n. 48 del 2023, il quale ai commi 1 e 2 dispone che è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL, realizzato dall'INPS;


Visto l'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 48 del 2023 secondo il quale, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, l'INPS, l'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (di seguito, ANPAL), di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme e sono individuati misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie e adeguati tempi di conservazione dei dati. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità con le quali, attraverso specifiche convenzioni, società pubbliche, ovvero a controllo o a partecipazione pubblica, possono accedere al sistema informativo per la ricerca di personale.»;


Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 48 del 2023, che fissa gli obblighi dei componenti i nuclei familiari, beneficiari dell'assegno di inclusione;


Visto l'art. 8 del decreto-legge n. 48 del 2023 che disciplina le responsabilità per violazioni delle regole previste dal Capo I del decreto;


Visto l'art. 12 del decreto-legge n. 48 del 2023, che istituisce, dal 1° settembre 2023, il supporto per la formazione e il lavoro e prevede che i beneficiari della misura sono convocati dai servizi per il lavoro competenti per la stipula del patto di servizio personalizzato;


Visto l'art. 24 del decreto legislativo n. 147 del 2017, istitutivo del Sistema informativo unitario dei servizi sociali, anche denominato SIUSS;


Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», come modificato dall'art. 6, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, e in particolare l'art. 13, commi 1 e 2, che disciplinano il Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (SIU);


Considerato che la piattaforma digitale dovrà disporre di servizi e strumenti messi a disposizione da ANPAL per l'attivazione e gestione del patto di servizio personalizzato da parte dei centri per l'impiego e dei servizi per il lavoro e in particolare di un sistema per la gestione dei flussi dati amministrativi e della condizionalità;


Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);


Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;


Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 settembre 2019 istitutivo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del sistema informativo del reddito di cittadinanza, nel cui ambito operano due piattaforme digitali dedicate al reddito di cittadinanza, una presso l'ANPAL, per il coordinamento dei centri per l'impiego, e l'altra presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il coordinamento dei comuni, in forma singola o associata;


Sentita l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro in data 4 agosto 2023;


Sentito il Garante per la protezione di dati personali in data 3 agosto 2023;


Acquisito il concerto del Ministro della giustizia, del Ministro dell'istruzione e del merito, del Ministro dell'università e della ricerca;


Sentito l'INPS;


Preso atto che, nella seduta del 7 agosto 2023, non è stata raggiunta l'intesa della Conferenza unificata;


Ritenuto urgente dare seguito al provvedimento, stante la necessità di dare immediata attuazione alle previsioni dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, in vista, tra l'altro, dell'istituzione, a far data dal 1° settembre 2023, del Supporto per la formazione e il lavoro;


Decreta:



Art. 1. Definizioni


1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

a) «ADI»: l'assegno di inclusione, di cui all'art. 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48;

b) «SFL»: il supporto per la formazione e il lavoro, quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate di cui all'art. 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48;

c) «SIISL»: il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, realizzato, in qualità di ente vigilato, dall'INPS nel cui ambito opera la piattaforma digitale dedicata ai beneficiari dell'assegno di inclusione e SFL e fruibile tramite il portale INPS che ne garantisce la funzionalità;

d) «SIUSS»: il Sistema informativo unitario dei servizi sociali, di cui all'art. 24 al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;

e) «SIU»: il Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'art. 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

f) «GePI»: la piattaforma di gestione dei patti di inclusione sociale, per consentire l'attivazione e la gestione dei patti di inclusione sociale, mediante il coordinamento dei comuni;

g) «SIU per i beneficiari ADI e SFL»: la piattaforma ANPAL nell'ambito del SIU identificata dalle componenti utili a consentire la stipula e la gestione dei patti di servizio e supportare la realizzazione di percorsi personalizzati di accompagnamento all'inserimento lavorativo e di interventi di politica attiva per i beneficiari ADI e SFL;

h) «Piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa»: la piattaforma digitale per l'inclusione sociale e lavorativa per la presa in carico e la ricerca attiva, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro definita ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, cui sono tenuti a registrarsi i beneficiari di ADI e SFL;

i) «ANPR»: l'Anagrafe nazionale della popolazione residente, registro anagrafico centrale istituito presso il Ministero dell'interno;

l) «Anagrafe nazionale degli studenti»: l'Anagrafe nazionale degli studenti istituita, per il primo e secondo ciclo di istruzione, dall'art. 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76;

m) «Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore»: l'Anagrafe nazionale degli studenti istituita, per il ciclo terziario di istruzione, dall'art. 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170;

n) «Anagrafe tributaria»: la banca dati per la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alle dichiarazioni e alle denunce presentate agli uffici dell'amministrazione finanziaria, nonché di ogni altro dato o notizia che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari, istituita con il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

o) «Ambiti territoriali»: articolazione del territorio regionale, disciplinata dall'art. 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328;

p) «Agenzie regionali o enti regionali per la gestione dei servizi per l'impiego»: enti strumentali della regione o della provincia autonoma istituiti con legge regionale o provinciale per la gestione dei servizi per l'impiego;

q) «Servizi per il lavoro»: i centri per l'impiego nonché le agenzie per il lavoro, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

r) «Centri per l'impiego»: uffici territoriali delle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, costituiti ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

s) «Istituti di patronato»: organismi pubblici, autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che esercitano funzioni di assistenza e tutela a favore dei lavoratori, dei pensionati e di tutti i cittadini presenti sul territorio dello Stato, mirate al conseguimento di prestazioni previdenziali, sanitarie e di carattere socioassistenziale, disciplinati dalla legge 30 marzo 2001, n. 152;

t) «SAP»: la scheda anagrafico e professionale dell'utente in carico al centro per l'impiego;

u) «Patto di servizio»: il patto di servizio personalizzato come definito all'art. 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

v) «Patto per l'inclusione»: il patto per l'inclusione sociale sottoscritto dai beneficiari dell'assegno di inclusione ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48;

z) «Patto di attivazione digitale»: il patto sottoscritto dai beneficiari dell'assegno di inclusione dai beneficiari del supporto per la formazione ed il lavoro, ai sensi rispettivamente dell'art. 4 e 12, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, nelle modalità definite con il decreto di cui all'art. 4, comma 7;

aa) «ISEE»: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

bb) «DSU»: La dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

cc) «Progetti utili alla collettività»: i progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, definiti ai sensi dell'art. 6, comma 5-bis, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.



Art. 2. Il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa


1. Il trattamento dei dati sui richiedenti e beneficiari dell'ADI e del SFL è effettuato nell'ambito del SIISL al fine di assicurare il riconoscimento e mantenimento del relativo beneficio, il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, e, in particolare, per consentire l'attivazione di percorsi personalizzati di inclusione sociale e lavorativa e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo ai sensi degli articoli 5, 7 e 11 del decreto-legge n. 48 del 2023.


2. Il SIISL, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali titolare del trattamento, è realizzato dall'INPS - che assicura e presidia per conto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la costante operatività dello stesso, accessibile mediante il portale siisl.lavoro. gov.it - anche attraverso il riuso, ove applicabile, di componenti già sviluppate nell'ambito del Sistema informativo di cui all'art. 6 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come dettagliato nel piano tecnico di cui all'art. 4.


3. Nell'ambito del SIISL opera la piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa, cui il richiedente l'ADI è tenuto a registrarsi per sottoscrivere un patto di attivazione digitale ai fini dell'accesso al beneficio. I beneficiari della misura attivabili al lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 5, del decreto-legge n. 48 del 2023, attraverso la registrazione sulla piattaforma, accedono a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonché a informazioni sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attività previste dal patto di servizio personalizzato. Alla medesima piattaforma sono tenuti a registrarsi i richiedenti del SFL. A seguito della stipulazione del patto di servizio, i beneficiari del SFL attraverso la piattaforma possono ricevere offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali. Attraverso la piattaforma i richiedenti il SFL possono, altresì, comunicare i progetti ai quali essere ammessi eventualmente individuati in modo autonomo, rientranti nel novero di quelli indicati al precedente periodo. Le modalità operative della piattaforma sono definite nel piano tecnico di cui all'art. 4.


4. Il SIISL consente l'interoperabilità di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e del lavoro per le finalità di cui al comma 1, nel cui ambito rientrano le piattaforme:

a) SIU per beneficiari ADI e SFL attraverso la quale i servizi per il lavoro comunicano con l'ANPAL, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, secondo termini e modalità di cui all'art. 5 del presente decreto;

b) GePI, al fine di supportare la realizzazione di percorsi personalizzati di accompagnamento all'inclusione sociale e per finalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari ADI e SFL, attraverso la quale i comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, comunicano con il Ministero e con INPS secondo termini e modalità di cui all'art. 6 del presente decreto.


5. Le piattaforme di cui ai commi precedenti sono alimentate con informazioni sui beneficiari definite all'art. 3 del presente decreto.


6. Attraverso le piattaforme di cui ai precedenti commi i beneficiari, i comuni e i centri per l'impiego comunicano tra di loro per lo svolgimento delle attività e delle funzioni di cui all'art. 4, commi da 1 a 6, e all'art. 6, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 48 del 2023, secondo modalità e termini di cui all'art. 7 del presente decreto.


7. I dati del SIISL sono utilizzati dall'INPS nell'ambito dell'adempimento delle funzioni di propria competenza, con riguardo alle informazioni relative alla sottoscrizione del patto di attivazione digitale, del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato, relative all'inizio e termine delle attività di politica attiva previsti all'art. 12, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023 nonché sugli eventi che condizionano l'erogazione delle misure, nelle modalità definite nel piano tecnico di cui all'art. 7, comma 4.


8. I dati del SIISL sono utilizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dell'adempimento delle funzioni di propria competenza per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma, con particolare riferimento alla responsabilità di coordinamento dell'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di monitoraggio e di valutazione dell'ADI e del SFL. L'utilizzo dei dati da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali avviene nei limiti di cui all'art. 8, secondo modalità e termini definiti nel piano di cui all'art. 7 del presente decreto, allegato sub 2).


9. I dati del SIISL sono utilizzati dall'ANPAL, con riferimento ai beneficiari attivabili di ADI e ai beneficiari di SFL, nell'ambito dell'adempimento delle funzioni ad essa attribuite dall'art. 9 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. L'utilizzo dei dati da parte dell'ANPAL avviene secondo modalità e termini definiti nel piano di cui all'art. 5, comma 6, del presente decreto.


10. Con riferimento alle attività di trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti e beneficiari dell'ADI e del SFL, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'ANPAL, l'INPS, i comuni, in forma singola o associata, i centri per l'impiego di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 150 del 2015, le agenzie per il lavoro di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003, i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto legislativo e i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, gli enti di formazione, ivi compresi gli enti bilaterali di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 276 del 2003, accreditati dalle regioni e province autonome, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2015, i fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge n. 388 del 2000 e i fondi bilaterali di cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003, gli enti titolati ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, gli enti di servizio civile universale di cui al decreto legislativo n. 40 del 2017, i centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, l'INL e la Guardia di finanza nell'ambito rispettivi dei compiti di vigilanza previsti dell'art. 7 del decreto-legge n. 48 del 2023, operano in qualità di titolari autonomi del trattamento nell'ambito delle rispettive competenze.


Relativamente all'operatività della piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa, INPS nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 28 del regolamento dell'Unione europea 2016/679, assume il ruolo di responsabile del trattamento dati.


Le regioni e le province autonome ovvero le agenzie regionali o altri enti regionali, sono titolari dei trattamenti operati dai servizi per il lavoro secondo quanto stabilito dalle relative leggi regionali. Le agenzie per il lavoro, i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione e i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro effettuano i trattamenti di dati personali di propria competenza in qualità di titolari autonomi del trattamento.


11. Il trattamento dei dati sui beneficiari dell'SFL è effettuato nell'ambito del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa secondo termini e modalità di cui all'art. 5, commi 6 e 7, del presente decreto.


12. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali, secondo modalità e termini stabiliti nei relativi piani tecnici, allegati al presente decreto, nei quali è riportato il tracciato dei dati e sono individuate le tipologie di dati e le operazioni eseguibili, anche con riferimento a categorie particolari di dati personali o dati relativi a condanne penali o reati, di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, le misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati nel trattamento e nella trasmissione dei dati, nonché le modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie al perseguimento delle specifiche finalità, sulla base della valutazione di impatto sulla protezione dei dati svolta ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) 2016/679.



Art. 3. Alimentazione del sistema informativo


1. Il SIISL è alimentato dall'INPS, dall'ANPAL e dal Ministero dell'istruzione e del merito e dal Ministero dell'università e della ricerca che, secondo termini e modalità di seguito definite e per le finalità individuate nei commi seguenti e nell'art. 8, nel rispetto del principio di minimizzazione, rendono disponibili attraverso la cooperazione applicativa con i propri sistemi informativi i dati di seguito riportati, verificati nei limiti delle informazioni disponibili nelle proprie banche dati o acquisite da altre pubbliche amministrazioni:

a) INPS, con riferimento ai beneficiari dell'ADI e SFL:

1) dati anagrafici, comune di residenza e codici fiscali dei richiedenti;

2) titolo di soggiorno dei richiedenti;

3) dati identificativi dei richiedenti per i quali, in fase di accoglimento della domanda, le informazioni disponibili sulle banche dati dell'INPS e delle amministrazioni collegate non consentono l'accertamento dei requisiti anagrafici;

4) dati di contatto forniti dai richiedenti al momento della domanda e relativi aggiornamenti successivamente comunicati;

5) in riferimento alle domande accolte, le informazioni sugli esiti dei successivi controlli, sullo stato della erogazione del beneficio e sui provvedimenti di decadenza o revoca dello stesso;

b) INPS, con riferimento ai beneficiari dell'ADI:

1) dati anagrafici, comune di residenza e codici fiscali dei singoli componenti i nuclei familiari;

2) dati identificativi dei nuclei familiari per i quali, in fase di accoglimento della domanda, le informazioni disponibili sulle banche dati dell'INPS e delle amministrazioni collegate non consentono l'accertamento dei requisiti anagrafici;

3) le informazioni presenti nel SIUSS con riferimento alle altre prestazioni sociali erogate ai componenti del nucleo familiare dall'INPS ovvero da altri enti erogatori, alle quali è concesso l'accesso mediante cooperazione applicativa;

4) informazioni che concorrono ad identificare i componenti maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura, tenuti all'obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, anche avvalendosi di informazioni disponibili nell'ambito del Sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie, acquisite a fini dell'ISEE, presso gli archivi dell'Agenzia delle entrate;

5) caratteristiche necessarie a identificare i componenti del nucleo familiare di cui al punto precedente, esclusi dagli obblighi in quanto: a) titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a sessanta anni; b) persone con disabilità, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato; ovvero c) affetti da patologie oncologiche, come eventualmente dichiarato in fase di presentazione della domanda, secondo quanto verrà indicato nel decreto che stabilisce le modalità di richiesta dell'assegno di inclusione definito ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ferma restando la possibilità per i servizi sociali di rilevare l'informazione in occasione delle convocazioni dei componenti del nucleo familiare beneficiario; ovvero d) componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età, di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza come definite nell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; ovvero d-bis) inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere o donne vittime di violenza prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, come eventualmente dichiarato in fase di presentazione della domanda, secondo quanto verrà indicato nel decreto che stabilisce le modalità di richiesta dell'assegno di inclusione definito ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ferma restando la possibilità per i servizi sociali di rilevare l'informazione in occasione delle convocazioni dei componenti del nucleo familiare beneficiario;

6) caratteristiche necessarie a identificare i componenti maggiorenni dei nuclei beneficiari dell'ADI, non calcolati nella scala di equivalenza utilizzata per determinare l'ammontare del beneficio, che non esercitano la responsabilità genitoriale, che possono richiedere il supporto per la formazione e il lavoro, ai sensi dell'art. 12, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;

7) caratteristiche individuali e familiari eventualmente identificate nell'ambito degli Strumenti per la valutazione e la progettazione dei patti per l'inclusione sociale necessarie ai fini della valutazione multidimensionale, qualora già disponibili nelle banche dati dell'IN-PS o delle amministrazioni collegate;

8) informazioni aggiornate sulle variazioni inerenti alla composizione del nucleo familiare;

9) informazioni sulla condizione economica e patrimoniale, come risultanti dalla DSU in corso di validità, aggiornate ai sensi dell'art. 3, commi da 5 a 10, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;

10) informazioni sull'ammontare del beneficio economico riconosciuto, aggiornate all'ultimo importo erogato;

11) informazioni sui componenti in condizione di svantaggio, come dichiarata in fase di presentazione della domanda, secondo quanto verrà indicato nel decreto che stabilisce le modalità di richiesta dell'assegno di inclusione definito ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

c) ANPAL per i beneficiari ADI e SFL:

1) informazioni relative allo stato e alla data della dichiarazione d'immediata disponibilità (DID) ove già rilasciata;

2) informazioni relative alla presenza di un patto di servizio attivo stipulato dal beneficiario presso il centro per l'impiego competente;

3) per i beneficiari del SFL, qualora si verifichi l'assenza di DID, il servizio telematico per il conferimento della stessa;

4) misure di politica attiva del lavoro (compresa partecipazione a PUC) relative al patto di servizio, registrate nella scheda anagrafica e professionale;

5) curriculum vitae dei beneficiari che hanno sottoscritto un patto di servizio personalizzato e le offerte di lavoro, ove conferiti ad ANPAL, anche tramite i sistemi regionali;

6) segnalazione di inadempienze di cui alla tabella 2 dell'allegato sub 4;

7) informazioni necessarie ai fini della identificazione delle caratteristiche e delle competenze dei beneficiari che operano sulla piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa ove conferite ad ANPAL, anche tramite i sistemi regionali, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

d) Ministero dell'istruzione e del merito per i beneficiari ADI e SFL:

1) per i beneficiari dell'ADI e del SFL di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni informazioni necessarie a identificare coloro che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione di cui all'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e a verificarne l'iscrizione e la frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello per adempiere agli obblighi di cui all'art. 12, comma 9, del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

2) caratteristiche necessarie a identificare i frequentanti un regolare corso di studi, al fine di identificare i beneficiari ADI esclusi dagli obblighi ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, nonché, in riferimento ai beneficiari ADI e SFL registrati sulla piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, del medesimo decreto, per agevolare le funzioni ivi previste di individuazione delle attività di rafforzamento delle competenze tenuto conto delle esperienze educative pregresse;

3) in prima applicazione i titoli di studio conseguiti in esito agli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione e, con successiva estensione, i titoli conseguiti in esito ai percorsi degli ITS Academy, al fine di fornire le informazioni necessarie alla identificazione delle caratteristiche e delle competenze dei beneficiari che operano sulla piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa.

e) Ministero dell'università e della ricerca per i beneficiari ADI e SFL:

1) caratteristiche necessarie a identificare i frequentanti un corso di studi universitario e accademico, al fine di identificare i beneficiari ADI esclusi dagli obblighi ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, nonché, in riferimento ai beneficiari ADI e SFL registrati sulla piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, del medesimo decreto, per agevolare le funzioni ivi previste di individuazione delle attività di rafforzamento delle competenze tenuto conto delle esperienze educative pregresse.

2) in riferimento ai beneficiari ADI e SFL registrati sulla piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 (3), informazioni sui titoli di studio universitari e post universitari rilasciati dalle Università e dalle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), al fine di agevolare le funzioni previste nel citato comma di individuazione delle attività di rafforzamento delle competenze tenuto conto delle esperienze educative pregresse.


2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto dei principi di semplificazione e protezione dei dati personali, integra le informazioni di cui alle lettere a, b), c), d) ed e) con le informazioni relative alle comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, messe a disposizione dall'ANPAL, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.


3. I dati di cui al comma 1 sono messi a disposizione della piattaforma digitale dedicata ai beneficiari dell'ADI e SFL, di cui all'art. 5 del presente decreto, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.


4. Sono messi a disposizione della piattaforma digitale di cui all'art. 6 (GePI) del presente decreto, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i dati, ove disponibili, di seguito riportati:

a) per la gestione dei patti per l'inclusione sociale, i dati di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), riferiti ai beneficiari dell'ADI;

b) per la verifica dei requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, i dati di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 3) e 4) e lettera b), numeri 1) e 2), relativamente a tutti i componenti inclusi nella scala di equivalenza di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;

c) per la gestione dei progetti utili alla collettività, i dati personali di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), lettera b), numeri 1) e 10), lettera c), numero 7), lettere d) ed e), limitatamente ai beneficiari che hanno sottoscritto il patto di servizio o il patto per l'inclusione sociale, nonché ai beneficiari che, pur non tenuti agli obblighi, facoltativamente facciano richiesta di partecipare ai progetti. I dati che alimentano la piattaforma «GePI» unitamente a quelli raccolti attraverso la medesima piattaforma sono descritti nell'allegato sub 3.


5. Sono messi a disposizione della piattaforma digitale di cui all'art. 5 del presente decreto, istituita presso l'ANPAL, i dati, ove disponibili, per la gestione degli adempimenti amministrativi e della condizionalità e per la gestione della fruizione continua dei servizi per l'accompagnamento, con esclusivo riferimento ai beneficiari SFL e ai beneficiari ADI di età compresa tra i diciotto e i cinquantanove anni che devono essere convocati dai Servizi per il lavoro competenti per la sottoscrizione del patto di servizio in quanto risultati attivabili al lavoro in esito alla valutazione multidimensionale svolta dai servizi sociali ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. I dati che alimentano la «Piattaforma SIU per i beneficiari SFL e AdI» unitamente a quelli raccolti attraverso la medesima piattaforma sono descritti nell'allegato sub 4.


6. Le modalità di trattamento dei dati di cui al presente articolo sono definiti, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali, nel piano di cui all'art. 4, comma 7, del presente decreto, allegato sub 1.


7. Le modalità di scambio dei dati tra le piattaforme all'interno del Sistema informativo sono descritte nel piano di cui all'art. 7 del presente decreto, allegato sub 2. L'INPS, l'ANPAL, le regioni e le province autonome mettono a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali le informazioni necessarie a consentire l'accesso al SIISL da parte dei soggetti autorizzati come indicato nel piano di cui all'art. 4, comma 7, del presente decreto, allegato sub 1.


(3) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non completo: «legge 3 luglio 2023».



Art. 4. Piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa


1. La piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa è accessibile ai richiedenti l'ADI per svolgere le funzioni di seguito indicate:

a) effettuare l'iscrizione al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL);

b) ricevere la comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria della domanda ADI;

c) in esito all'accoglimento della domanda di accesso all'ADI, sottoscrivere il patto di attivazione digitale e espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine di ricevere il beneficio;

d) ricevere le indicazioni per presentarsi al primo appuntamento presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale, per non incorrere nella sospensione del beneficio;

e) accedere a tutte le informazioni relative allo stato della sua domanda e alle attività previste dal progetto di inclusione sociale.


2. La piattaforma è, altresì, accessibile ai beneficiari dell'ADI di età compresa tra i diciotto e i cinquantanove anni attivabili al lavoro, come identificati dai Servizi sociali in esito alla valutazione multidimensionale, ai sensi dell'art. 4, comma 6, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, per svolgere le funzioni di seguito indicate:

a) accedere a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze;

b) accedere a informazioni e proposte su progetti utili alla collettività adeguati alle proprie caratteristiche e competenze;

c) accedere a informazioni che lo riguardano sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attività previste dal progetto personalizzato.


3. Attraverso la piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa, i dati relativi ai nuclei beneficiari per i quali risulta sottoscritto da parte del richiedente il patto di attivazione digitale sono automaticamente trasmessi al servizio sociale del comune di residenza per il tramite della piattaforma di cui all'art. 6 del presente decreto.


4. La piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa è accessibile ai richiedenti il SFL per svolgere le attività di seguito indicate:

a) gestire il successivo percorso di attivazione (a partire dall'iscrizione al SIISL) tramite il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'art. 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, secondo le modalità di cui all'art. 4 del medesimo decreto a seguito della presentazione della domanda SFL ad INPS;

b) ricevere la comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria della domanda SFL;

c) in esito all'accoglimento della domanda di accesso alla misura SFL, sottoscrivere il patto di attivazione digitale, autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

d) ricevere offerte di lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali ed enti bilaterali;

e) dare comunicazione dei progetti di formazione autonomamente individuati ai sensi dell'art. 12, comma 6, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;

f) adempiere alle attività, conferma della partecipazione alle attività come previsto dall'art. 12, comma 8, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;

g) accedere a informazioni che lo riguardano sullo stato della sua domanda e sulle attività previste.


5. Per la ricerca di personale, le società pubbliche, ovvero a controllo pubblico o a partecipazione pubblica, possono accedere alla piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa, convenzionandosi con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A tal fine, il piano tecnico di cui al comma 7 individua misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché le modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie per il perseguimento delle anzidette finalità. Nelle convenzioni sono individuate misure atte ad assicurare che l'accesso ai dati personali trattati nell'ambito della piattaforma per i beneficiari ADI e SFL, da parte delle società di cui al primo periodo, avvenga con misure tecniche e organizzative adeguate ai rischi presentati dal trattamento, idonee a garantire la sicurezza dei collegamenti e l'accesso selettivo alle informazioni necessarie alle specifiche finalità in concreto perseguite.


6. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni cui ai commi precedenti, la piattaforma si compone di elementi modulari e opera in interoperabilità con la piattaforma SIU e la piattaforma GePI per i patti di inclusione di cui all'art. 6. In particolare, attraverso la piattaforma, SIU opera in regime di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro nelle forme e nei flussi di informazioni definiti dall'allegato sub 4.


7. Al fine di dare attuazione al sistema informativo di cui all'art. 2, nel cui ambito opera la piattaforma digitale di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali, è approvato il «Piano tecnico del sistema SIISL», testo allegato sub 1, parte integrante del presente atto.



Art. 5. Piattaforma SIU per i beneficiari SFL e AdI


1. La piattaforma SIU per il Supporto per la formazione e il lavoro e l'assegno di inclusione si compone di servizi e strumenti che ANPAL mette a disposizione per gestire le informazioni e i dati dei beneficiari SFL e dei componenti dei nuclei familiari beneficiari di ADI reindirizzati ai centri per l'impiego. La piattaforma si avvale del sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro per lo scambio delle informazioni, così come previsto all'art. 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.


2. La piattaforma di cui al comma 1 per i beneficiari di ADI e SFL detiene e gestisce le informazioni necessarie per la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), la profilazione quanti-qualitativa, il patto di servizio personalizzato, la scheda anagrafica e professionale (SAP), l'orientamento specialistico, le misure di politica attiva, l'adesione a progetti di utilità collettiva (PUC), la gestione notifiche di eventi suscettibili di sanzioni, la gestione vacancies.


3. Per la gestione del patto di attivazione digitale di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, e del patto di servizio personalizzato presso un centro per impiego, la piattaforma detiene e gestisce l'anagrafica degli enti autorizzati all'intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276, e l'elenco dei centri per l'impiego delle regioni e delle province autonome.


4. Nell'ambito del SIU sono predisposti i seguenti servizi specifici per l'interscambio di informazioni con la piattaforma SIISL:

a) Anagrafica dei centri per l'impiego e delle agenzie per il lavoro ed enti autorizzati all'attività di intermediazione, ai sensi degli articoli 5, comma 4, e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

b) Servizi idonei al rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità come previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;

c) Servizi idonei alla verifica del patto di servizio e delle attività dei beneficiari;

d) Aggiornamento della scheda anagrafica e professionale;

e) Servizio di segnalazione inadempienze accertate dai centri per l'impiego, di cui all'art. 9 e all'art. 12, comma 5, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.


5. I servizi per il lavoro alimentano e aggiornano le informazioni relative a beneficiari per ciò che concerne le attività di cui alle lettera b), c) e d).


6. Le regioni e le province autonome possono utilizzare, nel rispetto delle disposizioni del regolamento UE 2016, n. 679, funzionalità applicative sussidiarie messe a disposizione da ANPAL per le quali, nell'ambito del trattamento dei dati, rimangono titolari autonomi, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del presente decreto. La piattaforma ANPAL mette a disposizione della piattaforma SIISL i curricula dei beneficiari SFL presi in carico dai centri per l'impiego e che hanno sottoscritto il patto di attivazione digitale, nonché le richieste di personale inserite dalle imprese tramite la medesima piattaforma o i sistemi informativi regionali o provinciali.


7. Tramite proprie funzionalità operative il SIU mette a disposizione dei servizi per il lavoro competenti, compresi quelli abilitati ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, assicurando accessi selettivi, le informazioni trasmesse dalla piattaforma SIISL relative a:

a) lista dei beneficiari di SFL che hanno sottoscritto un patto di attivazione digitale, da convocare per il patto di servizio;

b) liste dei beneficiari ADI attivabili al lavoro;

c) comunicazioni relative ai casi di revoca o decadenza e termine del beneficio;

d) segnalazione di inadempienze e i provvedimenti sanzionatori;

e) offerte di formazione e le richieste di lavoro pervenute alla piattaforma SIISL o da enti accreditati/imprese;

f) dichiarazione di immediata disponibilità (DID);

g) curricula inseriti dai beneficiari SFL (CV);

h) job vacancy inserite dalle aziende (JV).


8. Le modalità di interscambio delle informazioni tra le piattaforme ai fini dell'attuazione della misura SFL e della gestione dei beneficiari SFL e beneficiari ADI, tenuti all'obbligo di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, sono definite nel «Piano tecnico piattaforma SIU beneficiari SFL e ADI», testo allegato sub 4 che è parte integrante del presente decreto.


9. Le modalità di trattamento dei dati personali e il loro utilizzo per finalità di analisi e monitoraggio e controllo, nonché le misure di garanzia e tutela degli interessati e le evoluzioni possibili e la manutenzione della piattaforma gestita da ANPAL sono disciplinati dalla deliberazione n. 11 del Commissario straordinario del 7 novembre 2022.



Art. 6. Piattaforma per il patto per l'inclusione


1. La piattaforma per il patto per l'inclusione sociale rappresenta un aggiornamento al nuovo dettato normativo della piattaforma GePI, che si compone di tre sezioni, una per ciascuna delle finalità di cui all'art. 3, comma 4, del presente decreto:

a) Sistema gestionale dei patti per l'inclusione sociale;

b) Controlli anagrafici;

c) Progetti utili alla collettività.


1. Nella sezione di cui al comma 1, lettera a), sono messe a disposizione dei comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, le informazioni di cui all'art. 3, comma 4, lettera a), relativamente ai nuclei che hanno sottoscritto un patto di attivazione digitale, di cui all'art. 4, comma 3, per lo svolgimento delle funzioni di seguito indicate:

a) assegnazione dei nuclei beneficiari agli operatori con funzione di figura di riferimento («case manager»);

b) convocazione dei beneficiari;

c) analisi preliminare;

d) quadro di analisi approfondito;

e) patto di inclusione sociale;

f) monitoraggio del patto.


2. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 2, i comuni raccolgono le informazioni necessarie per la valutazione dei bisogni e la progettazione dei patti per l'inclusione sociale, dettagliate nell'allegato sub 4), integrando le informazioni di cui all'art. 3, comma 4, lettera a). Con riferimento a tale trattamento i comuni operano, per lo svolgimento delle funzioni di competenza, in qualità di autonomi titolari.


3. I comuni, coordinandosi a livello di ambito territoriale, alimentano la sezione di cui al comma 1, lettera a), della piattaforma, in conformità con quanto previsto nell'allegato sub 4, con le informazioni di seguito indicate:

a) le disponibilità degli uffici per la creazione di una agenda degli appuntamenti in sede di riconoscimento del beneficio;

b) l'avvenuta o la mancata presentazione al primo appuntamento entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale;

c) l'avvenuta o la mancata sottoscrizione del patto per l'inclusione sociale;

d) l'avvenuta o la mancata presentazione ai servizi sociali entro novanta giorni dal precedente appuntamento;

e) le informazioni sui fatti suscettibili di dare luogo alle sanzioni di cui all'art. 8 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare;

f) le informazioni di cui al comma 3, necessarie a monitorare da parte dei comuni stessi l'attuazione dei patti per l'inclusione sociale, incluse le informazioni rilevanti riferite ai componenti il nucleo beneficiario in esito alla valutazione multidimensionale di cui all'art. 4, comma 5, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.


4. Le informazioni di cui al comma 3, lettere b), c), d) ed e) sono trasmesse all'INPS per il tramite della piattaforma ai fini della applicazione di sanzioni o provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza, nelle modalità definite nell'allegato sub 4). Le informazioni di cui al comma 3, lettera d), sono trasmesse all'INPS anche dagli istituti di patronato, in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.


5. Nella sezione della piattaforma di cui al comma 1, lettera b), sono messe a disposizione dei comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, le informazioni trasmesse dall'INPS, di cui all'art. 3, comma 4, lettera b), per la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno, con riferimento alle posizioni che non è stato possibile all'istituto accertare sulla base delle informazioni disponibili sulle piattaforme proprie o delle amministrazioni collegate. Ai fini della verifica del requisito di residenza in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, ove necessario, le informazioni sono messe a disposizione dei diversi comuni in cui risulta aver riseduto il singolo dichiarante. Gli esiti della verifica sono messi a disposizione dell'INPS per il tramite della piattaforma, nelle modalità definite nell'allegato sub 4.


6. La sezione di cui al comma 1, lettera c), contiene le informazioni sui progetti utili alla collettività, che si intendono riferibili ai beneficiari dell'ADI e del SFL.


7. Il trattamento dei dati effettuato mediante la piattaforma è articolato a livello di ambito territoriale. L'accreditamento degli operatori dei servizi competenti comunali, nonché degli operatori di altri enti pubblici chiamati a collaborare nelle equipe multiprofessionali, abilitati ad operare sulla piattaforma, avviene per il tramite di uno o più operatori, comunque identificati a livello di ambito territoriale, per svolgere il ruolo di amministratore dell'ambito di appartenenza, per conto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il ruolo di amministratore non prevede l'accesso ai dati personali dei beneficiari dell'ADI. L'accesso alle informazioni da parte degli utenti abilitati dall'amministratore avviene selettivamente con riferimento alle finalità perseguite e ai compiti assegnati secondo le modalità indicate nel piano di cui al comma 9.


8. Al fine di dare attuazione alla piattaforma digitale di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali, è approvato il «piano tecnico della piattaforma GePI», testo allegato sub 3, parte integrante del presente atto.


9. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione dei comuni la piattaforma per la gestione delle funzioni di cui al comma 2, dei cui dati sono titolari autonomi, sulla base di una convenzione, per la quale opera in qualità di responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679. Attraverso la piattaforma il Ministero mette a disposizione i dati di cui all'art. 3, comma 4. Con riferimento ai dati di cui ai periodi precedenti, il Ministero e i comuni per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza sono titolari autonomi del trattamento. Gli ambiti territoriali che dispongono di un proprio sistema informativo per lo svolgimento delle attività di gestione dei patti per l'inclusione sociale, accessibile dai servizi delle politiche sociali ed eventualmente da altri servizi, ovvero appartenenti alle regioni dotate di tale sistema, possono colloquiare con la piattaforma e trasmettere le informazioni di cui al presente articolo, per il tramite del proprio sistema, a condizione che sia garantita la trasmissione e il recepimento di tutte le informazioni richieste dalla piattaforma e l'interoperabilità dei sistemi secondo le modalità indicate nel piano di cui al comma 9. Deve in ogni caso essere garantito il rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 32 del regolamento (UE), 2016/679.



Art. 7. Piano tecnico di interoperabilità delle piattaforme del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa


1. Le piattaforme di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto dialogano tra di loro al fine di svolgere le funzioni di seguito indicate, scambiando i dati nelle modalità individuate nel piano tecnico di cui al comma 4 del presente articolo:

a) comunicazione da parte dei servizi competenti dei comuni, in forma singola o associata, ai centri per l'impiego, in esito alla valutazione preliminare, dei beneficiari ADI attivabili al lavoro, al fine di consentire nei termini previsti dall'art. 4, comma 5, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023, la sottoscrizione dei patti per il lavoro. I dati oggetto di comunicazione da parte dei comuni sono i codici fiscali dei beneficiari in relazione ai quali il sistema informativo mette a disposizione i dati di cui all'art. 3, comma 5, del presente decreto;

b) comunicazione da parte dei centri per l'impiego ai servizi competenti dei comuni, in forma singola o associata, dei beneficiari ADI per i quali siano ravvisate particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento lavorativo, ai sensi dell'art. 4, comma 6, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023. I dati oggetto di comunicazione da parte dei centri per l'impiego sono le motivazioni dell'invio ai servizi sociali e i codici fiscali dei beneficiari in relazione ai quali il sistema informativo mette a disposizione i dati di cui all'art. 3, comma 4, lettera a), del presente decreto;

c) coordinamento del lavoro tra gli operatori dei centri per l'impiego, i servizi sociali e gli altri servizi territoriali, con riferimento ai beneficiari ADI per i quali il bisogno sia complesso e multidimensionale, al fine di consentire la sottoscrizione dei patti per l'inclusione sociale, nelle modalità previste dall'art. 6, comma 2, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023; i dati oggetto di comunicazione sono descritti nel piano di cui all'art. 5, comma 6;

d) messa a disposizione delle informazioni sui patti già sottoscritti, ove risulti necessario nel corso della fruizione del beneficio integrare o modificare i sostegni e gli impegni in relazione ad attività di competenza del centro per l'impiego ovvero del servizio sociale originariamente non incluso nei patti medesimi; i dati oggetto di comunicazione sono descritti nel piano di cui all'art. 5, comma 6;


2. La piattaforma di cui all'art. 4 dialoga con la piattaforma di cui all'art. 5 del presente decreto nelle modalità individuate nel piano tecnico di cui al comma 4 del presente articolo.


3. La piattaforma di cui all'art. 4 dialoga con la piattaforma di cui all'art. 6 del presente decreto, al fine di svolgere le funzioni di seguito indicate, scambiando i dati nelle modalità individuate nel piano tecnico di cui al comma 4:

a) gestione delle convocazioni;

b) gestione dei PUC;

c) condivisione tra beneficiari sottoscrittori del patto per l'inclusione e case manager delle informazioni sulle attività previste da progetto personalizzato; sui percorsi autonomi di ricerca di lavoro e di rafforzamento delle competenze; sulle attività di politica attiva intraprese; sulle esperienze pregresse e sulle competenze possedute rilevate tramite la piattaforma.


4. Al fine di consentire il dialogo tra le piattaforme per l'ADI e il SFL, per lo svolgimento delle funzioni sopra indicate, nonché per la messa a disposizione dell'INPS delle informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui all'art. 8, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023, e di quelle sulle verifiche dei requisiti di residenza e soggiorno di cui al comma 11 del medesimo articolo, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali, è approvato il «Piano tecnico di interoperabilità del SIISL», testo allegato sub 2, parte integrante del presente decreto.



Art. 8. Utilizzo dei dati per finalità di analisi, monitoraggio e controllo


1. Per le finalità di analisi, monitoraggio e valutazione, nonché per la verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all' art. 6, comma 8, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023, fermo restando l'art. 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, tutti i dati descritti nelle tabelle degli allegati piani tecnici sono, comunque, elaborati per essere utilizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in forma individuale anonimizzata, privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendono questi ultimi non identificabili, ovvero in forma aggregata, nel rispetto delle misure di sicurezza definite nell'allegato sub 1.


2. Nelle more della piena attuazione del Sistema informativo unitario dei servizi sociali, per le finalità di cui all'art. 24, comma 11, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, i predetti dati, elaborati per essere utilizzati in forma individuale anonimizzata, nelle medesime modalità di cui al comma 1, sono resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alle regioni e alle province autonome con riferimento ai residenti nei territori di competenza.



Art. 9. Tempi di conservazione dei dati


1. I dati acquisiti dal sistema informativo sono conservati, conformemente alla normativa in materia di protezione dei dati personali, per un quinquennio a decorrere dalla conclusione dell'erogazione del beneficio, tranne le informazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), numeri 1), 2), 5) e 6), necessarie al fine di consentire le attività di controllo sui requisiti dichiarati, conservate per un periodo pari a cinque anni dalla data di dichiarazione del requisito.



Art. 10. Disposizioni finali


1. Gli allegati tecnici, che costituiscono parte integrante del presente decreto, potranno subire modifiche o integrazioni a seguito degli sviluppi evolutivi delle piattaforme. I nuovi documenti saranno adottati con le medesime modalità del presente decreto, sentito il Garante per la protezione di dati personali per l'opportuna valutazione.


2. Tutte le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui al presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti


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Avvertenza:


Il testo del decreto comprensivo degli allegati è consultabile alla pagina del sito internet: www.lavoro.gov.it

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