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mercoledì 30 agosto 2023

Mancata conversione del decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79, recante: «Disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi.»

 

 Comunicato 28 agosto 2023 (3) (1).


Mancata conversione del decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79, recante: «Disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi.» (2)


(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 agosto 2023, n. 200.


(2) Emanato dal Ministero della giustizia.


(3) Data della Gazzetta Ufficiale.



[Testo del comunicato]


Si comunica che l'art. 1 del decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79, recante: «Disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 149 del 28 giugno 2023, è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, della legge 26 luglio 2023, n. 95, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico.».


Ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 26 luglio 2023, n. 95, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo art. 1 del decreto-legge n. 79 del 2023.».


Si comunica inoltre che l'art. 2 del medesimo decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79, è stato abrogato dall'art. 1, comma 2, della legge 10 agosto 2023, n. 112, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.».


Ai sensi del medesimo art. 1, comma 2 della legge 10 agosto 2023, n. 112, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo art. 2 del decreto-legge n. 79 del 2023.». 

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