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mercoledì 30 agosto 2023

Proroga dell'ordinanza concernente: «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati».

 

 Ord. 9 agosto 2023 (1).


Proroga dell'ordinanza concernente: «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati». (2)


(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 agosto 2023, n. 198.


(2) Emanata dal Ministero della salute.



IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO


Visto l'art. 32 della Costituzione;


Visto l'art. 9 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, in cui si stabilisce che «La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»;


Visto il Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;


Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;


Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», in particolare l'art. 21, comma 1, lettera u);


Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, concernente «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;


Visto il decreto legislativo 2 novembre 2021, n. 179 recante «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi»;


Visti gli articoli 440, 544-bis, 544-ter, 638, 650 e 674 del codice penale;


Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;


Visto il regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;


Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;


Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p) della legge 22 aprile 2021, n. 53;


Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135 recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali di fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53;


Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 recante attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;


Vista l'ordinanza del Ministro della salute 10 febbraio 2012, recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 marzo 2012, n. 58, come prorogata dall'ordinanza ministeriale 14 gennaio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 marzo 2014, n. 51, e dall'ordinanza ministeriale 10 febbraio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 marzo 2015, n. 50;


Vista l'ordinanza 13 giugno 2016, recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 luglio 2016, n. 165, da ultimo prorogata con ordinanza 25 giugno 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 luglio 2018, n. 161;


Vista l'ordinanza 12 luglio 2019, recante «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 agosto 2019, n. 196, da ultimo prorogata con ordinanza 8 agosto 2022 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 settembre 2022, n. 207;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 10 novembre 2022, n. 263, con il quale l'on. Marcello Gemmato è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero della salute;


Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023, recante «Deleghe di attribuzioni al Sottosegretario di Stato on. Marcello Gemmato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 10 marzo 2023, n. 5 con il quale, all'art. 1, comma 1, lettera a), è stata conferita la delega alla trattazione e alla firma degli atti in materia di sanità animale;


Considerato che la presenza di veleni o sostanze tossiche abbandonati nell'ambiente rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, in particolare per i bambini, ed è anche causa di contaminazione ambientale;


Considerato che la presenza di veleni o sostanze tossiche abbandonati nell'ambiente è causa di danni al patrimonio faunistico, ivi comprese le specie in via d'estinzione;


Rilevato che l'adozione delle precedenti ordinanze ha reso possibile un maggior controllo del fenomeno con significativa riduzione dell'incidenza degli episodi di avvelenamento e con individuazione dei responsabili che sono stati perseguiti ai sensi delle norme penali vigenti, rappresentando quindi un deterrente per il perpetrarsi di ulteriori atti criminosi;


Considerato il persistere di numerosi episodi, accertati da approfondimenti diagnostici eseguiti dagli Istituti zooprofilattici sperimentali territorialmente competenti, relativi ad avvelenamenti e uccisioni di animali domestici e selvatici a causa di esche o bocconi avvelenati, accidentalmente o intenzionalmente disseminati nell'ambiente;


Considerato, pertanto, che continuano a sussistere la necessità e l'urgenza di confermare le misure di salvaguardia e prevenzione ai fini del controllo e del monitoraggio del predetto fenomeno;


Ordina:



Art. 1.


1. Il termine di validità dell'ordinanza del Ministro della salute 12 luglio 2019, prorogato, da ultimo, con l'ordinanza 8 agosto 2022, è prorogato di dodici mesi a decorrere dalla data del 25 agosto 2023.


La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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