Ord. 9 agosto 2023 (1).
Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, e successive modificazioni, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani. (2)
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 agosto 2023, n. 198.
(2) Emanata dal Ministero della salute.
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Visto l'art. 32 della Costituzione;
Visto l'art. 9 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, in cui si stabilisce che «La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;
Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall'Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo», e successive modificazioni;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2003, n. 52;
Visti gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009, recante «Percorsi formativi per i proprietari dei cani», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 gennaio 2010, n. 19;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 recante attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013, concernente la «Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 settembre 2013, n. 209, come prorogata dall'ordinanza ministeriale 28 agosto 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 8 settembre 2014, n. 208;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 3 agosto 2015, recante: «Proroga, con modifica, dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 settembre 2015, n. 209, da ultimo prorogata dall'ordinanza ministeriale 8 agosto 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 settembre 2022, n. 212;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - del 10 novembre 2022, n. 263, con il quale l'on. Marcello Gemmato è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023, recante «Deleghe di attribuzioni al Sottosegretario di Stato on. Marcello Gemmato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - del 10 marzo 2023, n. 5 con il quale, all'art. 1, comma 1, lettera a), è stata conferita la delega alla trattazione e alla firma degli atti in materia di sanità animale;
Considerato che permane la necessità di adottare disposizioni cautelari volte alla tutela dell'incolumità pubblica, a causa del verificarsi di frequenti episodi di aggressione da parte di cani e di incidenti, soprattutto in ambito domestico, legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari;
Ritenuto necessario, nelle more dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte dei cani basato non solo sull'imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e detentori di cani, ma anche sulla formazione degli stessi per migliorare la loro capacità di gestione degli animali;
Considerata la necessità di diffondere in maniera capillare su tutto il territorio nazionale la cultura del possesso responsabile degli animali mediante percorsi formativi su base volontaria, ai sensi del citato decreto ministeriale 26 novembre 2009;
Ordina:
Art. 1.
1. Il termine di validità dell'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013 e successive modificazioni, prorogato, da ultimo, con l'ordinanza 8 agosto 2022 è prorogato di dodici mesi a decorrere dalla data del 2 settembre 2023.
La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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