SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
16 novembre 2023(*)
«Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – Convenzione di Montreal – Articolo 1, paragrafi 1 e 2 – Ambito di applicazione – Nozione di “trasporto internazionale” – Articolo 2, paragrafo 1 – Nozione di “trasporto effettuato dallo Stato” – Articolo 17, paragrafo 1 – Responsabilità dei vettori aerei in caso di morte o lesione personale di un passeggero – Assicurazione dei vettori aerei e degli esercenti di aeromobili – Regolamento (CE) n. 785/2004 – Articolo 1, paragrafo 1, e articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a) – Ambito di applicazione – Nozione di “aeromobili di Stato” – Articolo 4, paragrafo 1 – Requisiti minimi relativi all’assicurazione dei vettori aerei e degli esercenti di aeromobili – Caduta di un elicottero gestito dall’amministrazione pubblica di uno Stato membro, durante un’operazione di addestramento speciale di evacuazione e soccorso – Decesso di un membro del corpo dei vigili del fuoco e di operatori di soccorso partecipanti a tale operazione – Indennizzo»
Nella causa C‑283/22,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Okresný súd Prešov (Tribunale circoscrizionale di Prešov, Slovacchia), con decisione del 29 marzo 2022, pervenuta in cancelleria il 26 aprile 2022, nel procedimento
DZ,
EO,
YV,
YE,
MP
contro
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
con l’intervento di:
KOOPERATIVA Poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group,
Generali Česká pojišťovna, a.s., già Generali Pojišťovna a.s.,
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta da N. Piçarra (relatore), presidente di sezione, M. Safjan, e M. Gavalec, giudici,
avvocato generale: N. Emiliou,
cancelliere: C. Strömholm, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 aprile 2023,
considerate le osservazioni presentate:
– per DZ, EO, YV, YE e MP, da O. Urban, advokát;
– per la Generali Česká pojišťovna, a.s., già Generali Pojišťovna a.s., da S. Dubjel, advokát;
– per il governo slovacco, da E.V. Drugda, in qualità di agente;
– per la Commissione europea, da B. Sasinowska, A. Tokár e G. Wilms, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata a nome di quest’ultima con decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001 (GU 2001, L 194, pag. 38) (in prosieguo: la «Convenzione di Montreal»), entrata in vigore, per quanto riguarda l’Unione europea, il 28 giugno 2004, nonché dell’articolo 3, lettera g), del regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili (GU 2004, L 138, pag. 1).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, DZ, EO, YV, YE e MP, aventi diritto di NK, deceduto in un incidente di elicottero, e, dall’altro, il Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Ministero dell’Interno della Repubblica slovacca), proprietario e esercente di tale elicottero, in merito al risarcimento del danno morale subito dai ricorrenti nel procedimento principale a causa del decesso di NK.
Contesto normativo
Diritto internazionale
Convenzione di Chicago
3 Al suo articolo 3, intitolato «Aeromobili civili e aeromobili di Stato», la Convenzione sull’aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 (United Nations Treaty Series, Volume 15, n. 102, in prosieguo: la «Convenzione di Chicago») e ratificata da tutti gli Stati membri dell’Unione europea, prevede quanto segue:
«a) La presente Convenzione è applicabile solo agli aeromobili civili e non si applica agli aeromobili di Stato.
b) Gli aeromobili usati nei servizi militari, doganali e di polizia saranno considerati come aeromobili di Stato.
(...)».
Convenzione di Montreal
4 L’articolo 1 della Convenzione di Montreal, intitolato «Campo di applicazione», ai paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue:
«1. La presente convenzione si applica ad ogni trasporto internazionale di persone, bagagli o merci, effettuato con aeromobile a titolo oneroso. Essa si applica altresì ai trasporti con aeromobile effettuati a titolo gratuito da un’impresa di trasporto aereo.
2. Ai fini della presente convenzione l’espressione trasporto internazionale indica ogni trasporto in cui, a seguito di accordo tra le parti, il luogo di partenza e il luogo di arrivo, che vi sia o no interruzione di trasporto o trasbordo, sono situati o sul territorio di due Stati parti o sul territorio di un medesimo Stato parte qualora sia previsto uno scalo sul territorio di un altro Stato, anche se tale Stato non è uno Stato parte. Ai fini della presente convenzione non si considera trasporto internazionale il trasporto tra due punti del territorio di un medesimo Stato parte senza scalo concordato sul territorio di un altro Stato».
5 L’articolo 2 di tale convenzione, intitolato «Trasporto effettuato dallo Stato e trasporto di effetti postali», prevede, al paragrafo 1, che detta convenzione «si applica al trasporto effettuato dallo Stato o dalle altre persone giuridiche di diritto pubblico, sempreché ricorrano le condizioni di cui all’articolo 1».
6 L’articolo 17 della medesima convenzione, rubricato «Morte e lesione dei passeggeri – Danni ai bagagli», al paragrafo 1 prevede quanto segue:
«Il vettore è responsabile del danno derivante dalla morte o dalla lesione personale subita dal passeggero per il fatto stesso che l’evento che ha causato la morte o la lesione si è prodotto a bordo dell’aeromobile o nel corso di una qualsiasi delle operazioni di imbarco o di sbarco».
Diritto dell’Unione
Regolamento (CE) n. 2027/97
7 L’articolo 1, seconda frase, del regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli (GU 1997, L 285, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002 (GU 2002, L 140, pag. 2) (in prosieguo: il «regolamento n. 2027/97), estende l’applicazione delle pertinenti disposizioni della convenzione di Montreal «ai trasporti aerei effettuati in un unico Stato membro».
Regolamento n. 785/2004
8 Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 785/2004, quest’ultimo «stabilisce i requisiti assicurativi minimi per i vettori aerei e gli esercenti di aeromobili in relazione all’assicurazione dei passeggeri, dei bagagli, delle merci e dei terzi».
9 L’articolo 2 di tale regolamento, intitolato «Ambito di applicazione», prevede quanto segue:
«1. Il presente regolamento si applica a tutti i vettori aerei e a tutti gli esercenti di aeromobili che effettuino voli all’interno del territorio di uno Stato membro cui si applica il trattato, a destinazione o in provenienza dallo stesso, o che lo sorvolano.
2. Il presente regolamento non si applica:
a) agli aeromobili di Stato di cui all’articolo 3, lettera b), della [convenzione di Chicago];
(...)».
10 L’articolo 3 di detto regolamento dispone quanto segue:
«Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) “vettore aereo”, un’impresa di trasporto aereo munita di valida licenza d’esercizio;
(...)
c) “esercente di aeromobili”: una persona o organismo che pur non essendo un vettore aereo ha la reale continuativa disponibilità dell’utilizzo o dell’esercizio dell’aeromobile; la persona fisica o giuridica a nome della quale è immatricolato l’aeromobile si presume sia l’esercente, a meno che tale persona non possa dimostrare che l’utilizzatore è un’altra persona;
(...)
g) “passeggero”, ogni persona che è su un volo con il consenso del vettore aereo o dell’esercente dell’aeromobile, esclusi i membri dell’equipaggio di volo e di cabina in servizio;
(...)».
11 L’articolo 4 del medesimo regolamento, intitolato «Norme fondamentali in materia di assicurazione», è formulato come segue:
«1. I vettori aerei e gli esercenti di aeromobili di cui all’articolo 2 sono assicurati ai sensi del presente regolamento in materia di responsabilità specifica nei trasporti aerei per quanto concerne i passeggeri, i bagagli, le merci e i terzi. (...)
(...)
3. Il presente regolamento lascia impregiudicate le norme in materia di responsabilità derivanti da:
– convenzioni internazionali delle quali sono parte gli Stati membri e/o la Comunità,
– il diritto comunitario, e
– il diritto nazionale degli Stati membri».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
12 Il 10 maggio 2017 NK è deceduto in occasione della caduta di un elicottero, il cui proprietario e gestore era il Ministero dell’Interno della Repubblica slovacca, avvenuta nella zona militare dell’aeroporto di Prešov (Slovacchia), nell’ambito di una formazione speciale dei membri del corpo dei vigili del fuoco e degli operatori di soccorso, che comprendeva un addestramento su tale elicottero, destinato all’evacuazione e al salvataggio di persone in terreno difficile mediante un verricello imbarcato. Al momento di tale caduta, detto elicottero si trovava in volo stazionario.
13 Dinanzi al giudice del rinvio i ricorrenti in via principale chiedono il risarcimento del danno morale subito per il decesso di NK, per un importo di EUR 550 000 per DZ, di EUR 350 000 per EO, di EUR 350 000 per YV, di EUR 150 000 per YE e di EUR 150 000 per MP. A sostegno della loro domanda, essi invocano i pertinenti regolamenti dell’Unione in materia di aviazione civile, i quali avrebbero prevalenza sulle disposizioni del diritto slovacco, e segnatamente quelle del codice civile. Essi sostengono che sono applicabili sia la convenzione di Montreal sia il regolamento n. 785/2004, in quanto, da un lato, NK avrebbe avuto la qualità di «passeggero» e, dall’altro, l’elisoccorso mediante verricello costituirebbe un metodo specifico di imbarco.
14 Dal canto suo, il Ministero dell’Interno della Repubblica slovacca, sostenuto dalla KOOPERATIVA Poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, e dalla Generali Česká pojišťovna, già Generali Pojišťovna, a.s., due società di assicurazioni, fa valere che la convenzione di Montreal e il regolamento n. 785/2004 non si applicano al procedimento principale, dal momento che NK non era un «passeggero», ai sensi di questi due strumenti, bensì un membro dell’«equipaggio di cabina» e che, al momento dell’incidente, sarebbe stato agganciato ad un equipaggiamento dell’elicottero, senza quindi essere salito a bordo di quest’ultimo né sceso da quest’ultimo.
15 La KOOPERATIVA Poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group, contesta anche l’applicabilità della Convenzione di Montreal al procedimento principale, sostenendo che l’uso di un elicottero in una situazione come quella oggetto del procedimento principale non equivale a un «trasporto» ai sensi dell’articolo 1 di tale convenzione. Quest’ultima si applicherebbe, in forza del suo articolo 2, paragrafo 1, ai trasporti effettuati dallo Stato unicamente allo scopo di trasportare passeggeri da un punto di partenza a un punto di destinazione, il che non può essere confuso con l’utilizzo di aeromobili di Stato, come nel caso di specie, ai fini dell’esecuzione di una missione di funzionari statali.
16 Nel corso dell’udienza dinanzi alla Corte, è stato precisato che i ricorrenti nel procedimento principale erano stati complessivamente indennizzati dallo Stato per un importo di circa EUR 70 000, conformemente alle norme slovacche sulla previdenza sociale dei membri del corpo dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso, e che era stata loro versata a titolo eccezionale una somma di EUR 30 000, proveniente dalla riserva del Ministero degli Interni della Repubblica slovacca.
17 In tali circostanze, l’Okresný súd Prešov (Tribunale circoscrizionale di Prešov, Slovacchia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni:
«1) Se l’articolo 3, lettera g), del regolamento [n. 785/2004] debba essere interpretato nel senso che una persona
– che non si trova a bordo di un elicottero di un vettore aereo [dell’Unione], ma che, durante il volo dell’elicottero, è sospesa a una fune per verricello, quale accessorio (o parte) indissociabile dell’elicottero, e che è decollata con l’elicottero (tramite la sospensione alla fune per verricello);
– che è stata trasportata sulla base di un trasporto gratuito effettuato dallo Stato (elicottero di Stato utilizzato nei servizi di polizia) quale vettore, sulla base di un “contratto di trasporto” tra il vettore aereo (squadriglia dello Stato) e il datore di lavoro della persona che svolge un compito speciale (segnatamente sulla base dell’Uznesenie vlády č. 411/2006, zo dňa 10. mája 2006 k návrhu zásad vykonávania letov lietadiel v policajných službách [ordinanza n. 411/2006 del governo slovacco del 10 maggio 2006 sulla proposta di principi per l’operazione dei voli degli aeromobili nei servizi di polizia] e del Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 50/2012 zo dňa 14. marca 2012 o vyžadovaní a schvaľovaní letov [decreto n. 50/2012 del Ministero dell’Interno della Repubblica slovacca, del 14 marzo 2012, sulle richieste e l’approvazione dei voli] con i quali è stato stabilito che gli aeromobili del vettore aereo operino voli al fine di garantire i compiti del datore di lavoro della persona interessata);
– trasporto il cui scopo era l’esecuzione di un compito specifico, come quello oggetto della causa principale [l’esecuzione di un compito di lavoro consistente nella formazione specializzata dei membri del corpo dei vigili del fuoco e di soccorso con l’utilizzo di attrezzature aeree (elicottero) sotto forma di esercitazione del recupero, con verricello, del soccorritore e della persona soccorsa],
e
– che ha preso parte all’esecuzione del compito specifico in qualità di membro in addestramento di un’unità antincendio [e] che, su istruzione del pilota e dell’operatore dell’elicottero, si è attaccata all’elicottero utilizzando una corda per verricello come accessorio (o parte) indissociabile dell’elicottero e che nel corso del volo doveva ritornare a bordo dell’elicottero mediante recupero con il verricello,
(a) sia un passeggero
oppure
(b) sia un membro dell’equipaggio di volo o un membro dell’equipaggio di cabina.
2) Se l’articolo 17, paragrafo 1, della [Convenzione di Montreal] debba essere interpretato nel senso che, nelle circostanze di cui alla prima questione, una persona deve essere considerata come
a) un passeggero
oppure
b) faccia parte dei membri dell’equipaggio di volo o di cabina.
3) Se sia possibile considerare l’uso dell’elicottero di Stato del 10 maggio 2017 come un trasporto così come definito e inteso dall’articolo 2, paragrafo 1, e dall’articolo 1 della [Convenzione di Montreal]».
Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
18 Secondo il governo slovacco, la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile, in quanto non soddisfa i requisiti previsti all’articolo 94, lettere b) e c), del regolamento di procedura della Corte. Il giudice del rinvio non definirebbe sufficientemente il contesto di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni pregiudiziali e non esporrebbe le ragioni che l’hanno indotto a interrogarsi sull’interpretazione del diritto dell’Unione. Sarebbe, peraltro, discutibile l’applicabilità al procedimento principale sia del regolamento n. 785/2004 sia della Convenzione di Montreal.
19 Ai sensi dell’articolo 94, lettere da a) a c), del regolamento di procedura, il giudice nazionale è tenuto a chiarire, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il contesto di fatto e di diritto della controversia principale e a fornire le spiegazioni necessarie sui motivi della scelta delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui chiede l’interpretazione, nonché sul collegamento che esso stabilisce tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui è investito. Tali requisiti cumulativi riguardanti il contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale sono, inoltre, richiamati ai punti 13, 15 e 16 delle Raccomandazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2019, C 380, pag. 1) (v., in tal senso, sentenza dell’8 giugno 2023, Lyoness Europe, C‑455/21, EU:C:2023:455, punti 26 e 27).
20 Nel caso di specie, da un lato, la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene un’esposizione sufficientemente precisa degli elementi di fatto pertinenti e, dall’altro, il giudice del rinvio indica esplicitamente in essa che l’interpretazione delle nozioni di diritto dell’Unione oggetto delle sue questioni pregiudiziali è controversa tra le parti nel procedimento principale, ragione che l’ha indotto a sottoporre alla Corte questioni vertenti sull’interpretazione di tali nozioni. Peraltro, il collegamento che tale giudice stabilisce tra tali questioni e l’oggetto della controversia principale risulta a sufficienza da tale domanda nonché dalla formulazione stessa di dette questioni.
21 È vero che detto giudice non ha indicato il tenore delle disposizioni del diritto slovacco in forza delle quali il Ministero dell’Interno della Repubblica slovacca sarebbe responsabile del danno morale lamentato dai ricorrenti nel procedimento principale. Nondimeno, poiché il procedimento di rinvio pregiudiziale non ha ad oggetto l’interpretazione di disposizioni legislative o regolamentari nazionali, nello spirito di cooperazione che deve presiedere le relazioni tra i giudici nazionali e la Corte durante tale procedimento, il fatto che in una domanda di pronuncia pregiudiziale non siano presenti alcune indicazioni relative al diritto nazionale applicabile alla controversia principale non può necessariamente comportare l’irricevibilità di tale domanda [v., in tal senso, sentenze del 30 aprile 1986, Asjes e a., da 209/84 a 213/84, EU:C:1986:188, punto 12, nonché del 6 ottobre 2021, LU (Riscossione di ammende per infrazioni al codice della strada), C‑136/20, EU:C:2021:804, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).
22 Infatti, quando non risulta manifestamente che l’interpretazione di un atto di diritto dell’Unione non abbia alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della causa principale, l’obiezione relativa all’inapplicabilità di tale atto al procedimento principale non riguarda la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, ma rientra nel merito delle questioni pregiudiziali [sentenza del 16 febbraio 2023, Rzecznik Praw Dziecka e a. (Sospensione dell’ordine di restituzione), C‑638/22 PPU, EU:C:2023:103, punto 53 e giurisprudenza ivi citata].
23 In tali circostanze, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere dichiarata ricevibile.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulle questioni seconda e terza
24 Con le questioni seconda e terza, che è opportuno esaminare congiuntamente e in primo luogo, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal, in combinato disposto con l’articolo 1 e l’articolo 2, paragrafo 1, di tale Convenzione, debba essere interpretato nel senso che esso può far sorgere un diritto a un indennizzo a favore degli aventi diritto di una persona che, mentre partecipava a un addestramento specializzato per i membri del corpo dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso, realizzato nella zona militare di un aeroporto di uno Stato parte, è deceduta a causa della caduta di un elicottero gestito dalla polizia, mentre era aggrappata a un cavo del verricello collegato a tale elicottero.
25 Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal, quest’ultima si applica a qualsiasi trasporto internazionale di persone, bagagli o merci effettuato con aeromobili, compresi i trasporti effettuati a titolo gratuito da un’impresa di trasporto aereo. Tale articolo definisce, al suo paragrafo 2, la nozione di «trasporto internazionale» come «ogni trasporto in cui, a seguito di accordo tra le parti, il luogo di partenza e il luogo di arrivo, che vi sia o no interruzione di trasporto o trasbordo, sono situati o sul territorio di due Stati parti o sul territorio di un medesimo Stato parte qualora sia previsto uno scalo sul territorio di un altro Stato, anche se tale Stato non è uno Stato parte» e precisa che «[a]i fini [di tale] convenzione non si considera trasporto internazionale il trasporto tra due punti del territorio di un medesimo Stato parte senza [siffatto] scalo». L’articolo 2, paragrafo 1, di tale Convenzione prevede che essa si applichi ai trasporti effettuati dallo Stato o da altre persone giuridiche di diritto pubblico, alle condizioni di cui all’articolo 1.
26 Dall’articolo 1, paragrafi 1 e 2, e dall’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal risulta quindi che le nozioni di «trasporto internazionale» e di «trasporto effettuato dallo Stato», da cui dipende l’applicazione di tale Convenzione, presuppongono un movimento, effettuato da un aeromobile, a seguito di accordo tra le parti, di persone, bagagli o merci da un «luogo di partenza» a un «luogo di arrivo» diverso da tale «luogo di partenza».
27 Orbene, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che la finalità dell’operazione effettuata dall’elicottero di cui trattasi nel procedimento principale non era lo spostamento di persone, bagagli o merci verso un luogo di arrivo diverso dal luogo di partenza, bensì l’esecuzione di un addestramento speciale dei membri del corpo dei vigili del fuoco e degli operatori di soccorso, sotto forma di esercizio di elisoccorso con verricello, realizzato nella zona militare dello stesso aeroporto.
28 A tale riguardo, la causa nel procedimento principale si distingue da quella che ha dato luogo alla sentenza del 26 febbraio 2015, Wucher Helicopter e Euro-Aviation Versicherung (C‑6/14, EU:C:2015:122, punti 40 e 41), poiché in quest’ultima causa lo scopo del volo in questione era quello di trasportare, a bordo di un elicottero, i dipendenti di una società dal luogo in cui tale elicottero era decollato verso i luoghi in cui essi dovevano svolgere il loro lavoro quotidiano, per poi riportarli a tale luogo di decollo.
29 In tali circostanze, e fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, un’operazione come quella oggetto della causa principale non rientra nell’ambito di applicazione della Convenzione di Montreal come «trasporto internazionale» o «trasporto effettuato dallo Stato», ai sensi rispettivamente, dell’articolo 1, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 2, paragrafo 1, della stessa.
30 Una siffatta operazione non rientra neppure nell’ambito di applicazione del regolamento n. 2027/97. Infatti, sebbene l’articolo 1, seconda frase, di tale regolamento estenda l’applicazione delle disposizioni pertinenti della Convenzione di Montreal ai «trasporti aerei effettuati in un unico Stato membro», l’applicazione di tali disposizioni richiede, comunque, la sussistenza di siffatti trasporti. Orbene, come risulta dal punto 27 della presente sentenza e fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio svolgere, nel caso di specie non sussiste neppure un «trasporto aereo effettuato in un unico Stato membro».
31 Così, a prescindere dalla questione se una persona che partecipava ad un addestramento speciale come quello di cui trattasi nella causa principale e che era attaccata ad un cavo del verricello collegato all’elicottero di cui trattasi al momento in cui quest’ultimo è precipitato debba essere considerata come un «passeggero» ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal, tale disposizione non può far sorgere il diritto ad un indennizzo a favore degli aventi diritto di tale persona in quanto un siffatto addestramento, durante il quale si è verificato l’incidente che ha causato il decesso di tale persona, non può essere qualificato come «trasporto internazionale» ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 1 e 2, di tale Convenzione, o come «trasporto effettuato dallo Stato» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale Convenzione, o come «trasporto aereo effettuato in un unico Stato membro» ai sensi dell’articolo 1, seconda frase, del regolamento n. 2027/97 (v., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2015,
Prüller-Frey, C‑240/14, EU:C:2015:567, punto 35).
32 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alle questioni seconda e terza dichiarando che l’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal, in combinato disposto con l’articolo 1 e l’articolo 2, paragrafo 1, di tale Convenzione, deve essere interpretato nel senso che esso non può far sorgere un diritto ad un indennizzo a favore degli aventi diritto di una persona che, durante la sua partecipazione ad un addestramento speciale dei membri del corpo dei vigili del fuoco e degli operatori di soccorso, realizzato nella zona militare di un aeroporto di uno Stato parte, sia deceduta a causa della caduta di un elicottero gestito da servizi di polizia, mentre era attaccata ad un cavo del verricello collegato a tale elicottero, poiché una situazione del genere non può essere qualificata come «trasporto internazionale» o come «trasporto effettuato dallo Stato» ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 1 e dell’articolo 2, paragrafo 1, di detta Convenzione.
Sulla prima questione
33 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, lettera g), del regolamento n. 785/2004 debba essere interpretato nel senso che una persona che, durante la sua partecipazione a un addestramento speciale dei membri del corpo dei vigili del fuoco e degli operatori di soccorso, realizzato nella zona militare di un aeroporto di uno Stato membro, sia deceduta a causa della caduta di un elicottero gestito dai servizi di polizia, mentre era attaccata a un cavo del verricello collegato a tale elicottero, rientra nella nozione di «passeggero», ai sensi di tale disposizione.
34 In via preliminare, occorre ricordare che, nell’ambito della procedura di cooperazione prevista dall’articolo 267 TFUE, la Corte può essere indotta a fornire al giudice del rinvio tutti gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione che possano essere utili per dirimere la controversia di cui è investito, indipendentemente dal fatto che detto giudice vi abbia fatto riferimento o meno nella formulazione delle sue questioni. Spetta alla Corte ricavare dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale, e segnatamente dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi di tale diritto che richiedono un’interpretazione tenuto conto dell’oggetto della controversia principale (v., in tal senso, sentenze del 12 dicembre 1990, SARPP, C‑241/89, EU:C:1990:459, punto 8, e del 15 luglio 2021, DocMorris, C‑190/20, EU:C:2021:609, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).
35 Nel caso di specie, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, è necessario valutare se un diritto ad indennizzo, come quello invocato dai ricorrenti nel procedimento principale, possa essere fondato sul regolamento n. 785/2004, che, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, è volto a «stabili[re] i requisiti assicurativi minimi per i vettori aerei e gli esercenti di aeromobili in relazione all’assicurazione dei passeggeri, dei bagagli, delle merci e dei terzi».
36 La nozione di «vettore aereo» è definita all’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 785/2004 come «un’impresa di trasporto aereo munita di valida licenza d’esercizio». Dal canto suo, l’articolo 3, lettera c), di tale regolamento definisce la nozione di «esercente di aeromobili» come la «persona o organismo che pur non essendo un vettore aereo ha la reale continuativa disponibilità dell’utilizzo o dell’esercizio dell’aeromobile» e precisa che la «persona fisica o giuridica a nome della quale è immatricolato l’aeromobile si presume sia l’esercente, a meno che tale persona non possa dimostrare che l’utilizzatore è un’altra persona».
37 Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 785/2004, quest’ultimo si applica «a tutti i vettori aerei e a tutti gli esercenti di aeromobili che effettuino voli all’interno del territorio di uno Stato membro cui si applica il trattato, a destinazione o in provenienza dallo stesso, o che lo sorvolano». In forza dell’articolo 4, paragrafi 1 e 3, di tale regolamento, detti vettori aerei e esercenti di aeromobili sono assicurati «in materia di responsabilità specifica nei trasporti aerei per quanto concerne i passeggeri, i bagagli, le merci e i terzi». Una siffatta responsabilità è soggetta alle convenzioni internazionali di cui sono parti gli Stati membri e/o l’Unione, al diritto dell’Unione o al diritto nazionale degli Stati membri.
38 Tuttavia, l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 785/2004 esclude dall’ambito di applicazione di tale regolamento gli «aeromobili di Stato» di cui all’articolo 3, lettera b), della Convenzione di Chicago. L’articolo 3, lettera a), di tale convenzione prevede che essa «è applicabile solo agli aeromobili civili e non si applica agli aeromobili di Stato». Tale articolo 3 precisa, alla lettera b), che «[g]li aeromobili usati nei servizi militari, doganali e di polizia saranno considerati come aeromobili di Stato».
39 Nel caso di specie, dalla formulazione della prima questione risulta che l’elicottero la cui caduta ha causato il decesso di NK è un «elicottero di Stato [utilizzato] dai servizi di polizia» e che tale elicottero è stato destinato, sulla base di due atti di diritto slovacco, a un addestramento speciale dei membri del corpo dei vigili del fuoco e degli operatori di soccorso.
40 Ne consegue che il gestore di un siffatto aeromobile non è soggetto ai requisiti assicurativi imposti dal regolamento n. 785/2004 nei confronti dei passeggeri, dei bagagli, delle merci e dei terzi, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento. In tali circostanze, non è necessario interpretare le nozioni di «passeggero» e di «membri dell’equipaggio di volo e di cabina», ai sensi dell’articolo 3, lettera g), di detto regolamento.
41 Alla luce di quanto precede, occorre risolvere la prima questione dichiarando che il combinato disposto dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 785/2004 deve essere interpretato nel senso che esso non può far sorgere un diritto ad indennizzo a favore degli aventi diritto di una persona che, durante la sua partecipazione a un addestramento speciale per membri del corpo dei vigili del fuoco e degli operatori di soccorso, realizzato nella zona militare di un aeroporto di uno Stato membro, è deceduta a causa della caduta di un elicottero gestito dai servizi della polizia, mentre era attaccata ad un cavo del verricello collegato a tale elicottero, che è un «aeromobile di Stato».
Sulle spese
42 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:
1) L’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata a nome di quest’ultima con la decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, in combinato disposto con l’articolo 1 e l’articolo 2, paragrafo 1, di tale Convenzione,
deve essere interpretato nel senso che:
esso non può far sorgere un diritto ad indennizzo a favore degli aventi diritto di una persona che, durante la sua partecipazione ad un addestramento speciale dei membri del corpo dei vigili del fuoco e degli operatori di soccorso, realizzato nella zona militare di un aeroporto di uno Stato parte, sia deceduta a causa della caduta di un elicottero gestito dai servizi di polizia, mentre era attaccata ad un cavo del verricello collegato a tale elicottero, poiché una situazione del genere non può essere qualificata come «trasporto internazionale» o come «trasporto effettuato dallo Stato» ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 1 e dell’articolo 2, paragrafo 1, di detta Convenzione.
2) Il combinato disposto dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili,
deve essere interpretato nel senso che:
esso non può far sorgere un diritto ad indennizzo a favore degli aventi diritto di una persona che, durante la sua partecipazione a un addestramento speciale per membri del corpo dei vigili del fuoco e degli operatori di soccorso, realizzato nella zona militare di un aeroporto di uno Stato membro, è deceduta a causa della caduta di un elicottero gestito dai servizi della polizia, mentre era attaccata ad un cavo del verricello collegato a tale elicottero, che è un «aeromobile di Stato».
Firme
* Lingua processuale: lo slovacco.
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