Pubblicato il 08/01/2024
N. 00002/2024 REG.PROV.CAU.
N. 01511/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1511 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato
contro
Ministero dell'Interno, Questura di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea;
Polizia di Stato-Questura di -OMISSIS--Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dei -OMISSIS-:
-OMISSIS-- -OMISSIS- emesso dal Ministero
dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. n. -OMISSIS-
notificato a mani il 17.10.2022
-OMISSIS- - -OMISSIS- emesso dal Ministero
dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. n. -OMISSIS-
notificato a mani il 13.10.2022
-OMISSIS- - -OMISSIS- emesso dal Ministero dell'Interno –
Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. n. -OMISSIS- notificato a
mani il 17.10.2022
-OMISSIS- - -OMISSIS- emesso dal Ministero dell'Interno –
Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. n.-OMISSIS- notificato a
mani il 17.10.2022
e ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- il 12/10/2023 dei seguenti atti:
- RAPPORTO INFORMATIVO PER L'ANNO 2022 -OMISSIS-
- RAPPORTO INFORMATIVO PER L'ANNO 2022 -OMISSIS-
- RAPPORTO INFORMATIVO PER L'ANNO 2022 -OMISSIS-
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Premesso che con ricorso introduttivo depositato in data 19.12.2022 è stato chiesto l’annullamento dei provvedimenti disciplinari, meglio identificati in epigrafe, con i quali è stata irrogata ai ricorrenti la -OMISSIS- della -OMISSIS-;
che con successivi motivi aggiunti, depositati in data 12.10.2023, è stato chiesto l’annullamento del Rapporto Informativo per l’anno 2022, debitamente comunicato agli interessati, nel quale si dà atto che, per effetto della -OMISSIS- irrogata, il giudizio per l’anno 2022 non può essere superiore a “buono”;
atteso che in data 12.12.2023 è stata depositata istanza di prelievo, al fine della sollecita fissazione dell’udienza di merito;
considerato che in data 6 gennaio 2024 è stata presentata istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56, giustificata dalla necessità di ottenere una immediata sospensione degli atti impugnati, così da consentire la partecipazione al Concorso interno 300CON/SV20231, per titoli, per n. 1447 posti di vice sovrintendente riservati agli appartenenti al ruolo degli assistenti ed agenti della polizia di stato, annualità 2020, 2021 e 2022, partecipazione che risulta pregiudicata in presenza della -OMISSIS- inflitta e del giudizio conseguito per l’anno 2022;
valutate le motivazioni sottese alla richiesta cautelare inaudita altera parte;
considerato che il pregiudizio dedotto deriva dalla -OMISSIS-, allo stato non sospesa, non essendo stata formulata istanza cautelare in occasione del deposito del ricorso introduttivo e dei successivi motivi aggiunti;
che il giudizio complessivo per l’anno 2022 è diretta ed inevitabile conseguenza della -OMISSIS- irrogata;
ritenuto che le ragioni di parte ricorrente possano essere adeguatamente tutelate in occasione della trattazione del merito del ricorso e dei motivi aggiunti in sede di udienza pubblica;
che l’istanza di prelievo risulta depositata il 12 dicembre 2023 e sarà tempestivamente vagliata, compatibilmente con lo stato dei ruoli relativi alla Sezione competente;
considerate le motivazioni che sono state poste a fondamento della istanza cautelare inaudita altera parte e ritenuto che pur cogliendo la finalità cui tende la richiesta cautelare, è evidente che la mera sospensione della -OMISSIS- e del giudizio complessivo per l’anno 2022 non potrebbe arrecare allo stato alcun immediato vantaggio per i ricorrenti, in quanto solo a seguito all’eventuale annullamento degli atti impugnati e quindi della riformulazione del giudizio complessivo per l’anno 2022, con attribuzione del punteggio superiore a “buono”, si conseguirebbero gli effetti favorevoli auspicati da parte istante;
P.Q.M.
RESPINGE l’istanza di misure cautelari monocratiche e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 7 febbraio 2024, ore di rito.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia il giorno 8 gennaio 2024.
Il Presidente
Alessandra Farina
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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