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sabato 13 gennaio 2024

Tar 2024-"… Oltre agli effetti previsti dalla legge, detta -OMISSIS- comporta la deduzione dal computo dell'anzianità di servizio di un periodo pari a mesi 2 (due) e, pertanto, il dipendente prenderà il posto nel ruolo del personale dopo l'Agente Scelto … "

 


Pubblicato il 08/01/2024

N. 00001/2024 REG.PROV.CAU.

N. 01478/2022 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)



Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1478 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato 

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea;

Polizia di Stato - Questura di -OMISSIS- - Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento disciplinare emesso dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica

Sicurezza prot. n. -OMISSIS-, notificato a mani il 14 novembre 2022, con cui è stata emessa “la -OMISSIS- per la durata di mesi 2, a decorrere dal giorno in cui cesseranno gli effetti del proprio provvedimento, pari numero, -OMISSIS-, per i motivi contenuti nell'unita deliberazione del 20 luglio 2022, che si intendono integralmente trascritti … (omissis) … Oltre agli effetti previsti dalla legge, detta -OMISSIS- comporta la deduzione dal computo dell'anzianità di servizio di un periodo pari a mesi 2 (due) e, pertanto, il dipendente prenderà il posto nel ruolo del personale dopo l'Agente Scelto … (omissis)”;

– di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 27/10/2023:

del Rapporto Informativo per l'anno 2022 comunicato in data 10.10.2023 – consegnato in copia conforme il 24.10.2023;



Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Premesso che con ricorso introduttivo depositato in data 9.12.2022, assistito da istanza cautelare ex artt. 55 e 56 c.p.a., è stato chiesto l’annullamento del -OMISSIS-, notificato il successivo 14.11.2022, con il quale è stata irrogata al ricorrente la -OMISSIS- della -OMISSIS-;

che l’istanza cautelare ex art. 55 c.p.a. è stata respinta con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, in considerazione del fatto che il periodo di sospensione era ormai decorso, ordinanza non appellata;

che con successivi motivi aggiunti, non assistiti da istanza cautelare, depositati in data 27.10.2023, è stato chiesto l’annullamento del Rapporto Informativo per l’anno 2022 comunicato in data 10.10.2023, nel quale si dà atto che, per effetto della -OMISSIS- irrogata, il giudizio per l’anno 2022 non può essere superiore a “buono”;

atteso che in data 12.12.2023 è stata depositata istanza di prelievo, al fine della sollecita fissazione dell’udienza di merito;

considerato che in data 6 gennaio 2024 è stata presentata istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56, giustificata dalla necessità di ottenere una immediata sospensione degli atti impugnati, così da consentire la partecipazione al Concorso interno 300CON/SV20231, per titoli, per n. 1447 posti di vice sovrintendente riservati agli appartenenti al ruolo degli assistenti ed agenti della polizia di stato, annualità 2020, 2021 e 2022, partecipazione che risulta pregiudicata in presenza della -OMISSIS- inflitta e del giudizio conseguito per l’anno 2022;

valutate le motivazioni sottese alla richiesta cautelare inaudita altera parte;

considerato che il pregiudizio dedotto deriva dalla -OMISSIS- in ordine alla quale il Tribunale , per le ragioni ivi addette, non ha ritenuto di accogliere la richiesta di sospensione;

che il giudizio complessivo per l’anno 2022 è diretta ed inevitabile conseguenza della -OMISSIS- irrogata;

ritenuto che le ragioni di parte ricorrente possano essere adeguatamente tutelate in occasione della trattazione del merito del ricorso e dei motivi aggiunti in sede di udienza pubblica;

che l’istanza di prelievo risulta depositata il 12 dicembre 2023 e sarà tempestivamente vagliata, compatibilmente con lo stato dei ruoli relativi alla Sezione competente;

considerate le motivazioni che sono state poste a fondamento della reiterata istanza cautelare e ritenuto che pur cogliendo la finalità cui tende la richiesta cautelare, è evidente che la mera sospensione della -OMISSIS- e del giudizio complessivo per l’anno 2022 non potrebbe arrecare allo stato alcun immediato vantaggio per il ricorrente, in quanto solo a seguito all’eventuale annullamento degli atti impugnati e quindi della riformulazione del giudizio complessivo per l’anno 2022, con attribuzione del punteggio superiore a “buono”, si conseguirebbero gli effetti favorevoli auspicati da parte istante;



P.Q.M.

RESPINGE l’istanza di misure cautelari monocratiche e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 7 febbraio 2024, ore di rito.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Venezia il giorno 8 gennaio 2024.






  Il Presidente

  Alessandra Farina







IL SEGRETARIO




In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.


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