Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, Direzione centrale organizzazione, Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.
Circ. 27 maggio 2011, n. 77 (1).
Nuove modalità di presentazione della domanda di Riscatto di Laurea. Utilizzo del canale telematico. D.L. n. 78 del 2010 convertito in L. n. 122 del 2010. Determinazione presidenziale n. 75 del 30 luglio 2010. Modalità di pagamento dei contributi.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, Direzione centrale organizzazione, Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici
e, p.c.:
Al
Presidente
Al
Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
Al
Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei comitati regionali
Ai
Presidenti dei comitati provinciali
1. Premessa
Con Circ. 31 dicembre 2010, n. 169 sono state fornite le disposizioni attuative della determinazione del Presidente dell'Istituto n. 75 del 30 luglio 2010 "Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall'INPS ai cittadini" che prevede dal 1° gennaio 2011, pur con la necessaria gradualità in ragione della complessità del processo, l'utilizzo esclusivo del canale telematico per la presentazione delle principali domande di prestazioni/servizi, come stabilito dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in L. 30 luglio 2010, n. 122. In relazione a quanto sopra si comunica che è possibile presentare le domande di riscatto del corso legale di laurea anche attraverso la seguente modalità con accesso telematico:
- in via diretta dal cittadino, dotato di PIN, tramite accesso al sito internet dell'Istituto (www.inps.it) e successivamente ai "servizi online".
Si tratta di un ulteriore passo verso la completa telematizzazione delle domande di prestazione/servizio, nell'ambito di un processo ormai avviato di crescita di efficienza amministrativa e di aumento della qualità delle prestazioni nei confronti dei cittadini e delle imprese.
Il processo di digitalizzazione delle domande in oggetto avviene con gradualità, dopo un periodo transitorio durante il quale le consuete modalità di presentazione continuano comunque ad essere garantite.
Per facilitare l'utente nella predisposizione della comunicazione telematica sono stati previsti nella fase di acquisizione un insieme di controlli sulla correttezza e coerenza dei dati inseriti con l'obiettivo di assicurarne la qualità.
Si forniscono quindi di seguito le istruzioni sui servizi telematizzati al cittadino in materia di presentazione della domanda di riscatto del corso legale di laurea.
2. Presentazione della domanda di riscatto di Laurea tramite il canale WEB
Il sottosito, dedicato ai Riscatti di Laurea, è disponibile sul sito internet dell'Istituto www.Inps.it attraverso il seguente percorso nella sezione blu dei Servizi Online: Per Tipologia di Utente -> Cittadino -> Riscatti di Laurea.
La modalità di accesso prevista è con pre-identificazione tramite PIN e conseguente immediata acquisizione della domanda di Riscatto di Laurea, verificata la completezza e congruità dei dati inseriti.
Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, possono presentare domanda di riscatto del corso legale di laurea:
- i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e gli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335 (art. 2, comma 1, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184);
- i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. In tale caso, il contributo da riscatto è versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato è trasferito, a domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella quale sia o sia stato iscritto (art. 2, comma 5-bis, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184).
Di seguito si dettaglia l'articolazione del servizio.
2.1 Funzionalità disponibili
In fase di accesso tramite PIN il cittadino è riconosciuto dal sistema, tramite opportuna verifica sull'Archivio Anagrafico dell'Istituto (ARCA).
Al cittadino autenticato è reso disponibile l'accesso alle seguenti funzionalità principali:
1. Informazioni generali riguardanti il riscatto di laurea.
2. Riscatto di Laurea Inoccupati: funzionalità abilitata per i soli utenti identificati dal sistema come inoccupati per l'inoltro della domanda.
3. Riscatto di Laurea Occupati: funzionalità abilitata per i soli utenti identificati dal sistema come occupati per l'inoltro della domanda.
4. Stampa di bollettini MAV relativi ai pagamenti da effettuare.
5. È inoltre reso disponibile l'accesso ad un insieme di servizi integrati di supporto: per comodità dell'utente sono stati integrati nel sottosito i collegamenti ad ulteriori servizi disponibili in altre sezioni del portale dell'Istituto:
a) modifica della propria residenza
b) modulistica di riferimento
c) servizio pagamenti.
Nei sotto-paragrafi che seguono sono illustrate le diverse funzionalità sopra-elencate.
All'uscita dal servizio sarà richiesto all'utente di compilare uno specifico modulo per raccogliere un feedback sul servizio offerto. Le domande presentate riguardano sia le modalità con cui il cittadino è venuto a conoscenza del servizio, sia la motivazione per cui il cittadino presenta la domanda di riscatto.
2.2 Informazioni generali
In tale sezione del sottosito sono riportate le informazioni generali riguardanti i riferimenti legislativi che rendono possibile il riscatto di laurea.
Per le informazioni inerenti tutti i dettagli normativi il sottosito rimanda comunque il cittadino alla normativa descritta sul sito INPS nell'area Informazioni, raggiungibile dal percorso Home > Come fare per > Riscattare la laurea.
2.3 Riscatto di laurea inoccupati
A tale sezione del sito può accedere solo l'utente riconosciuto dal sistema come inoccupato. Il servizio consente di simulare il calcolo dell'onere del riscatto di laurea. Per procedere, la simulazione richiede al cittadino di inserire le necessarie informazioni (Tipo di Laurea, Corso di Studio, Università, Durata Legale, Anno di iscrizione). Con tali informazioni l'utente può avviare la simulazione che fornirà come risultato:
- l'onere complessivo del riscatto per l'intero corso di laurea;
- l'indicazione dell'importo di ciascuna rata per una rateizzazione in 120 rate. L'utente può effettuare un ricalcolo della simulazione dell'onere, personalizzando:
- sia il numero delle rate di cui si vorrebbe avvalere;
- sia la durata del periodo, espresso in anni e mesi, che intende riscattare.
Con i dati della simulazione il cittadino può procedere a presentare la domanda di riscatto di laurea (inoccupati): il servizio è articolato nelle seguenti tre fasi:
1. nella prima fase, l'utente deve acconsentire a tutte le dichiarazioni di responsabilità indicate.
Solo se l'utente rilascia, mettendo un opportuno flag, le dichiarazioni di responsabilità riportate, allora è consentito dalla procedura, il passaggio alla seconda fase;
2. nella seconda fase, l'utente deve compilare il modulo della domanda proposto dalla procedura in cui i dati anagrafici e di residenza del cittadino sono impostati dal sistema e non modificabili. Ulteriori informazioni sono pre-compilate con i dati forniti in fase di simulazione. Le informazioni la cui compilazione è a carico dell'utente sono le seguenti:
- sede INPS di competenza da selezionare tra quelle proposte;
- almeno un recapito tra quelli proposti;
- dati relativi al corso di studi. A tal fine l'utente dovrà allegare in formato elettronico il certificato di laurea, con la specifica della durata legale degli studi e degli anni in corso e fuori corso, corredata del documento di identità. Alternativamente al certificato di laurea l'utente potrà scansionare la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante: tipologia del titolo, data di conseguimento, Università che lo ha rilasciato, durata legale degli studi, periodi in corso e fuori corso. La dichiarazione dovrà rendersi ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, con espressa assunzione di responsabilità e dovrà essere corredata del documento di identità. È bene precisare che la documentazione scansionata dev'essere contenuta in un unico file elettronico conforme ad una delle
seguenti tipologie: tif, jpg, jpeg, png, bmp, gif, pdf.
Inserite tutte le informazioni l'utente può inviare la domanda.
In caso nel modulo siano presenti informazioni errate/omesse, la procedura elenca, ad inizio pagina, gli errori riscontrati fornendo all'utente le opportune indicazioni per inserire/correggere le informazioni omesse/errate e ritentare, a seguito delle correzioni, l'invio della domanda;
3. nella terza fase, la procedura fornisce all'utente una ricevuta pdf della domanda di riscatto presentata, che riporta sia il numero di protocollo assegnato alla domanda, sia tutte le informazioni inerenti la domanda che sono state indicate dall'utente in fase di compilazione.
2.4 Accesso alla sezione del sito per il riscatto di laurea occupati
A tale sezione del sito può accedere solo l'utente riconosciuto dal sistema come occupato. Il servizio consente di:
- presentare la domanda di riscatto di laurea (occupati): tale funzionalità è disponibile per i cittadini/utenti aventi le seguenti caratteristiche:
1. hanno versato i contributi in un unico fondo di gestione previdenziale;
2. la domanda di riscatto avviene in uno dei seguenti fondi previdenziali:
- fondo gestione separata;
- fondo lavoratori dipendenti e fondi equiparati;
- fondo gestione artigiani;
- fondo gestione commercianti;
- fondo gestione coltivatori mezzadri;
- fondo gestione coltivatori diretti.
Tipo domanda
Descrizione tipo domanda
GSLA
Riscatto di Laurea nella Gestione Separata
LA
Riscatto di Laurea nella Gestione Lavoratori Dipendenti
LAAR
Riscatto di Laurea nella Gestione Artigiani
LACD
Riscatto di Laurea nella Gestione Coltivatori Diretti
LACM
Riscatto di Laurea nella Gestione Coloni Mezzadri
LACO
Riscatto di Laurea nella Gestione Commercianti
Tabella 1: Tipologie Domande OnLine ammissibili
Agli utenti occupati che hanno versato i contributi in più fondi gestione oppure che hanno i contributi versati in un unico fondo ma diverso da quelli riportati nella Tabella 1, la procedura non consente l'invio della domanda con il canale web bensì propone di richiedere un appuntamento in sede con un consulente INPS.
Il servizio è articolato nelle seguenti tre fasi:
1) nella prima fase, l'utente deve acconsentire a tutte le dichiarazioni di responsabilità indicate. Solo se l'utente rilascia, mettendo un opportuno flag, tutte le dichiarazioni di responsabilità riportate, allora la procedura consente il passaggio alla seconda fase;
2) nella seconda fase, l'utente deve compilare il modulo della domanda proposto dalla procedura in cui i dati anagrafici e di residenza del cittadino sono impostati dal sistema e non modificabili. Sono a carico del cittadino l'inserimento di tutte le altre informazioni (es. tipo di laurea, nome università, corso di studio, anno iscrizione, durata legale, periodo da riscattare, modalità di pagamento, numero rate, certificato di laurea,..). A tale proposito si rileva che sarà necessario allegare il certificato di laurea o la dichiarazione sostitutiva corredati della fotocopia del documento di identità scansionati, secondo le modalità precisate nel punto 2 del precedente paragrafo, relativo agli inoccupati;
3) inserite tutte le informazioni l'utente può inviare la domanda.
In caso nel modulo siano presenti informazioni errate/omesse, la procedura elenca, ad inizio pagina, gli errori riscontrati fornendo all'utente le opportune indicazioni per inserire/correggere le informazioni omesse/errate e ritentare, a seguito delle correzioni, l'invio della domanda;
4) nella terza fase, la procedura fornisce all'utente il riepilogo dei dati della domanda, il numero di protocollo associato alla domanda, una ricevuta pdf della domanda di riscatto presentata che riporta sia il numero di protocollo assegnato alla domanda, sia tutte le informazioni inerenti la domanda che sono state indicate dall'utente in fase di compilazione.
- Richiedere un appuntamento in sede: tramite tale servizio l'utente può richiedere un appuntamento presso la propria sede di competenza. Nella richiesta l'utente deve indicare il giorno e l'ora dell'appuntamento tra quelli messi a disposizione.
Una volta confermato, l'appuntamento compare nell'agenda appuntamenti della sede di competenza.
Attraverso tale servizio, l'operatore di sede, sulla base della posizione assicurativa esistente e della normativa di riferimento, fornirà le informazioni necessarie ad orientare la scelta dell'interessato in ordine al fondo previdenziale presso il quale esercitare il riscatto del corso legale di laurea. In tale occasione, con l'ausilio dell'operatore INPS, sarà possibile presentare la domanda di riscatto laurea, corredata della documentazione necessaria (certificato di laurea o autocertificazione).
2.5 Stampa di bollettini MAV
Tramite tale servizio l'utente può richiedere la visualizzazione (in formato pdf) dei bollettini MAV relativi ai pagamenti da effettuare riferiti ad un determinato riscatto di laurea in fase di pagamento.
2.6 Servizi integrati di supporto
Per comodità dell'utente sono stati integrati nel sottosito dei riscatti di Laurea i collegamenti ad ulteriori servizi disponibili in altre sezioni del portale dell'Istituto:
- Modifica della Residenza: tramite tale funzionalità l'utente può richiedere di modificare il suo indirizzo di residenza. Tale servizio è importante in quanto l'INPS identifica la sede di competenza di un utente a partire dall'indirizzo di residenza dello stesso. La modifica dell'indirizzo di residenza può comportare la modifica della sede di competenza.
- Modulistica On-Line: tramite tale collegamento l'utente può accedere alla modulistica INPS relativa ai riscatti di laurea.
- Servizio Pagamenti: tramite tale collegamento l'utente può accedere al servizio, del portale INPS, da cui è possibile effettuare i pagamenti on-line.
3. Supporto del Contact Center
Per assicurare, inoltre, un adeguato supporto all'utilizzo di strumenti informatici, è sempre prevista la disponibilità del Contact Center Multicanale Inps-Inail, che risponde al numero telefonico 803164, dalle ore 8 alle ore 20 dal lunedì al venerdì e, il sabato, dalle ore 8 alle 14, il quale provvederà a fornire al cittadino tutte le informazioni in materia, nonché l'assistenza in merito al servizio web per orientarlo al corretto utilizzo dello stesso, supportandolo in tutte le fasi: dalle modalità di accesso alla presentazione della domanda, dalla simulazione, alla stampa dei bollettini MAV e alle modalità di pagamento dei contributi.
Inoltre, il contact center può procedere alla prenotazione dell'appuntamento in sede utilizzando l'apposita procedura Agenda Appuntamenti con le stesse modalità illustrate al punto 2.4; alla ristampa dei bollettini MAV, relativi al piano di ammortamento, con l'invio all'indirizzo di residenza dell'utente oppure tramite canale email; al pagamento con carta di credito, come illustrato al successivo punto 6.
4. Adempimenti per le Sedi
L'operatore INPS deve ottemperare ai seguenti adempimenti:
I. Gestione domande riscatto di laurea acquisite attraverso il canale web
L'operatore di sede visualizza le domande di riscatto acquisite attraverso il canale web di competenza delle propria sede nel Portale Area G.C.I. - Gestione Conti Individuali. Tale portale è raggiungibile sul percorso intranet Home > Processi > Assicurato/Pensionato > Gestione Evidenze Prima Emissione Bollettini.
Ai fini della completa acquisizione della domanda per la successiva lavorazione l'operatore di sede deve:
- visualizzare sul Portale G.C.I. le domande ricevute via web nello stato "Presentata" di competenza della propria sede;
- procedere alla stampa della ricevuta di ciascuna domanda nello stato "Presentata";
- acquisire la domanda nella procedura GPA92 (408WEB) raggiungibile sulla intranet al percorso Home > Servizi > Accesso alle Applicazioni EAP (ex AS-400);
- modificare sul Portale G.C.I. lo stato della domanda che è stata acquisita su GPA92 (408WEB) dallo stato "Presentata" allo stato "Presa in carico dalla Sede".
Si precisa che tale adempimento richiesto agli operatori, a completamento della reingegnerizzazione della procedura GPA92, non sarà più necessario.
II. Gestione appuntamenti acquisiti attraverso il canale web
Gli appuntamenti confermati dai cittadini sono presenti nell'Agenda degli Appuntamenti della sede di competenza.
Tale servizio è attivabile mediante il seguente percorso intranet Home > Servizi > Agenda degli Appuntamenti.
L'operatore di sede deve visualizzare e prendere in carico gli appuntamenti di propria competenza presenti nell'Agenda degli Appuntamenti.
Una volta acquisita la domanda di riscatto Laurea, gli adempimenti istruttori seguono le consuete modalità (verifica del diritto, eventuali richieste documentali ad integrazioni, verifica del conto,..).
5. Istruzioni procedurali
Dopo l'avvenuta acquisizione sulla procedura GPA92 (408WEB) la pratica può essere lavorata nella modalità standard prevista dalla procedura Riscatti e Ricongiunzioni sulla Procedura GPA92 (408WEB).
6. Modalità di pagamento dei contributi
Il pagamento dell'onere di riscatto del corso di studi può essere effettuato:
- utilizzando il bollettino M.AV - Pagamento mediante avviso, pagabile senza commissioni aggiuntive presso una qualunque banca e presso tutti gli uffici postali con addebito di commissione. L'Inps, in una prima fase, provvederà all'invio cartaceo dei bollettini M.AV. Successivamente si potranno richiedere e stampare i bollettini M.AV direttamente tramite il sito www.INPS.it, seguendo il percorso: Servizi online> Per tipologia di utente>Cittadino>Pagamento contributi riscatti ricongiunzioni e rendite, oppure chiamando il contact center al numero gratuito 803164, che provvederà all'inoltro per posta all'indirizzo di residenza o per email;
- online sul sito Internet www.INPS.it nella sezione "Servizi online> Per tipologia di utente>Cittadino> Pagamento contributi riscatti ricongiunzioni e rendite", utilizzando la carta di credito per perfezionare il pagamento.
L'utente per accedere al servizio Pagamento contributi riscatti ricongiunzioni e rendite, sia per la stampa del MAV che per il pagamento online, dovrà autenticarsi inserendo nel caso di singola pratica ilcodice fiscale del titolare e il numero pratica, mentre nel caso diuna o più praticheverrà richiesto il codice fiscale e il proprio PIN Inps;
- telefonando al numero verde gratuito 803.164, utilizzando la carta di credito.
La banca affidataria del servizio di POS virtuale, Intesa Sanpaolo SpA, invierà la notifica di avvenuto addebito dell'importo all'indirizzo e-mail segnalato dall'interessato mentre l'Istituto invierà la ricevuta analitica di pagamento all'indirizzo del titolare della pratica risultante nell'archivio INPS;
- rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito "Reti Amiche".
Allo stato attuale, in base alle adesioni finora perfezionate alla convenzione "Reti Amiche", il pagamento è disponibile, comunicando il codice fiscale del titolare della pratica e il numero pratica, presso:
- le tabaccherie che aderiscono al circuito Reti Amiche;
- gli sportelli bancari di Unicredit Spa (con pagamento in contanti per tutti gli utenti o, per i correntisti Unicredit, anche a debito sul conto corrente bancario);
- tramite il sito Internet Unicredit Spa per i clienti titolari del servizio Banca online. Successive adesioni alla convenzione da parte di altri soggetti saranno comunicate con appositi messaggi.
- attraverso il servizio di autorizzazione permanente di addebito diretto su conto corrente bancario (RID) attivabile presentando apposito modello, disponibile presso ogni agenzia bancaria, compilandolo con i dati forniti nella comunicazione di accettazione della domanda e sottoscrivendo espressamente la condizione con importo prefissato con la quale il contribuente rinuncia all'esercizio del diritto di rimborso entro le 8 settimane dell'addebito autorizzato, come previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 11/2010 (PSD). L'Istituto bancario al quale si è rivolto l'utente dovrà inoltrare richiesta telematica all'INPS che provvederà ad effettuare le necessarie verifiche inviando agli interessati una ulteriore comunicazione, contenente la conferma di autorizzazione all'addebito, con indicazione del mese a
partire dal quale il servizio RID sarà attivato. A partire dalla data di attivazione del servizio RID il richiedente non dovrà più utilizzare gli eventuali bollettini in suo possesso, predisposti per pagamenti con termine successivo. L'Istituto provvederà all'invio, all'inizio dell'anno solare successivo ai versamenti, di un'attestazione utile a fini fiscali. L'addebito automatico potrà essere revocato dal contribuente in qualunque momento, mediante comunicazione alla banca di competenza. In questo caso si potrà provvedere al pagamento delle restanti rate tramite le altre modalità di pagamento.
7. Chiusura dei conti correnti postali
Si conferma che a partire dal 1° luglio 2011 e fino al 10 luglio 2011 le sedi dovranno inoltrare a Poste la richiesta di chiusura dei conti correnti postali - RiSC. CTR. Valori Di Riscatto. Il saldo e le competenze maturate dovranno essere riversate sul conto corrente postale - SEDI PROV. - RISCOSSIONI intestato alla sede medesima, mentre in caso di blocchi per pignoramenti presenti sul conto corrente postale in chiusura, questi dovranno essere spostati sul predetto conto corrente postale -" RISCOSSIONI". Al momento della presentazione della richiesta dovranno altresì essere riconsegnati i postagiro ancora in possesso della sede.
Eventuali versamenti effettuati con i bollettini postali sono da considerarsi validi a tutti gli effetti fino alla chiusura del conto corrente postale.
Il Direttore generale
Nori
D.L. 31 maggio 2010, n. 78
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martedì 31 maggio 2011
I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Circ. 27-5-2011 n. 77 Nuove modalità di presentazione della domanda di Riscatto di Laurea. Utilizzo del canale telematico. D.L. n. 78 del 2010 convertito in L. n. 122 del 2010. Determinazione presidenziale n. 75 del 30 luglio 2010. Modalità di pagamento dei contributi.
I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 18-5-2011 n. 11017 Ricostituzione automatica delle pensioni confermate a seguito di revisione sanitaria. Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.
Msg. 18 maggio 2011, n. 11017 (1).
Ricostituzione automatica delle pensioni confermate a seguito di revisione sanitaria.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.
Si comunica che, d'intesa con la Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici, si è provveduto ad elaborare le pensioni confermate a seguito di revisione sanitaria segnalate dalle Sedi entro il 1° maggio 2011.
Il nuovo importo di pensione viene erogato dal mese di giugno 2011.
Le operazioni di aggiornamento degli archivi, centrali e periferici, e di gestione dei conguagli sono state effettuate con le consuete modalità.
I conguagli “validati” saranno posti in pagamento con la rata di giugno 2011.
Nella procedura “PENSIONI DA VERIFICARE”, collocata nella Intranet dell'Istituto, area “Assicurato Pensionato”, sezione “Servizi” di cui al messaggio n. 12649 del 10 maggio 2010, sono disponibili:
- le pensioni con conguagli da validare a cura delle Sedi;
- le pensioni che non è stato possibile ricostituire in via automatica e che dovranno pertanto essere immediatamente ricostituite dalle Sedi.
Le Sedi dovranno provvedere alla definizione, con la procedura ARTE, dei conguagli non validati, effettuando eventuali compensazioni.
Le Sedi Regionali avranno cura di monitorare l'attività delle Sedi al fine di evitare il pagamento di somme non dovute ed al fine di eliminare le situazioni di scarto evidenziate dall'elaborazione centrale.
L'elenco delle pensioni ricostituite può essere ottenuto con la procedura Diario, selezionando il codice azione “0408” - “Elaborazione a seguito conferma assegno di invalidità” e le date del 2 e 3 maggio 2011.
Ricostituzione automatica delle pensioni confermate a seguito di revisione sanitaria.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.
Si comunica che, d'intesa con la Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici, si è provveduto ad elaborare le pensioni confermate a seguito di revisione sanitaria segnalate dalle Sedi entro il 1° maggio 2011.
Il nuovo importo di pensione viene erogato dal mese di giugno 2011.
Le operazioni di aggiornamento degli archivi, centrali e periferici, e di gestione dei conguagli sono state effettuate con le consuete modalità.
I conguagli “validati” saranno posti in pagamento con la rata di giugno 2011.
Nella procedura “PENSIONI DA VERIFICARE”, collocata nella Intranet dell'Istituto, area “Assicurato Pensionato”, sezione “Servizi” di cui al messaggio n. 12649 del 10 maggio 2010, sono disponibili:
- le pensioni con conguagli da validare a cura delle Sedi;
- le pensioni che non è stato possibile ricostituire in via automatica e che dovranno pertanto essere immediatamente ricostituite dalle Sedi.
Le Sedi dovranno provvedere alla definizione, con la procedura ARTE, dei conguagli non validati, effettuando eventuali compensazioni.
Le Sedi Regionali avranno cura di monitorare l'attività delle Sedi al fine di evitare il pagamento di somme non dovute ed al fine di eliminare le situazioni di scarto evidenziate dall'elaborazione centrale.
L'elenco delle pensioni ricostituite può essere ottenuto con la procedura Diario, selezionando il codice azione “0408” - “Elaborazione a seguito conferma assegno di invalidità” e le date del 2 e 3 maggio 2011.
I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 18-5-2011 n. 11016 Ricostituzione automatica delle pensioni con conguagli fiscali. Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.
Msg. 18 maggio 2011, n. 11016 (1).
Ricostituzione automatica delle pensioni con conguagli fiscali.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.
Si comunica che, d'intesa con la Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici, si è provveduto ad elaborare le pensioni che subiscono variazioni fiscali a seguito:
- della liquidazione di altre prestazioni fiscalmente rilevanti comunicate al Casellario dei pensionati (nuovi abbinamenti);
- del venir meno di prestazioni erogate da altri Enti e comunicate al Casellario (disabbinamenti);
- della variazione dell'imponibile IRPEF di prestazioni erogate da altri Enti comunicate al Casellario dei pensionati;
- dell'acquisizione e/o delle variazioni delle detrazioni di imposta;
- della revoca della detrazione per il coniuge fiscalmente a carico, effettuata dalla procedura di “Segnalazione decesso”;
- della variazione di imponibile determinata dalle segnalazioni effettuate dalle Sedi con la procedura “Gestione pagamenti ridotti e disgiunti”.
L'elaborazione ha riguardato le segnalazioni pervenute entro il 1° giugno 2011.
I conguagli fiscali saranno posti in pagamento con la rata di giugno 2011.
Le operazioni di aggiornamento degli archivi, centrali e periferici, e di gestione dei conguagli sono state effettuate con le consuete modalità.
La procedura di ricostituzione ha provveduto a memorizzare la “movimentazione” nel segmento GP1 del data base delle pensioni:
- nel campo GP1CMPNTIP il valore DT;
- nel campo GP1CPRD il valore TASS.
L'elenco delle pensioni ricostituite può essere ottenuto con la procedura Diario, selezionando il codice azione “0260” - “ricostituzione art. 8, D.Lgs. n. 314/1997” e le date dal 2 al 3 maggio 2011.
D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1388, art. unico
Ricostituzione automatica delle pensioni con conguagli fiscali.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.
Si comunica che, d'intesa con la Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici, si è provveduto ad elaborare le pensioni che subiscono variazioni fiscali a seguito:
- della liquidazione di altre prestazioni fiscalmente rilevanti comunicate al Casellario dei pensionati (nuovi abbinamenti);
- del venir meno di prestazioni erogate da altri Enti e comunicate al Casellario (disabbinamenti);
- della variazione dell'imponibile IRPEF di prestazioni erogate da altri Enti comunicate al Casellario dei pensionati;
- dell'acquisizione e/o delle variazioni delle detrazioni di imposta;
- della revoca della detrazione per il coniuge fiscalmente a carico, effettuata dalla procedura di “Segnalazione decesso”;
- della variazione di imponibile determinata dalle segnalazioni effettuate dalle Sedi con la procedura “Gestione pagamenti ridotti e disgiunti”.
L'elaborazione ha riguardato le segnalazioni pervenute entro il 1° giugno 2011.
I conguagli fiscali saranno posti in pagamento con la rata di giugno 2011.
Le operazioni di aggiornamento degli archivi, centrali e periferici, e di gestione dei conguagli sono state effettuate con le consuete modalità.
La procedura di ricostituzione ha provveduto a memorizzare la “movimentazione” nel segmento GP1 del data base delle pensioni:
- nel campo GP1CMPNTIP il valore DT;
- nel campo GP1CPRD il valore TASS.
L'elenco delle pensioni ricostituite può essere ottenuto con la procedura Diario, selezionando il codice azione “0260” - “ricostituzione art. 8, D.Lgs. n. 314/1997” e le date dal 2 al 3 maggio 2011.
D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1388, art. unico
Da pediatri decalogo alimentazione sana per bimbi
SALUTE: DA PEDIATRI DECALOGO ALIMENTAZIONE SANA PER BIMBI =
ROTAZIONE DEI CIBI OGNI SETTIMANA
Roma, 28 mag. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Rotazione dei
cibi nell'arco della settimana: e' importante che i bambini mangino la
carne non piu' di quattro volte. Inoltre: pesce tre volte, salumi due
volte, formaggi tre-quattro volte. Uova due o tre volte. Queste alcune
delle regole contenute nel decalogo elaborato dagli esperti
intervenuti al convegno 'Marciano: alimentazione bambini' a Marciano
della Chiana (Ar).
E' importante - consigliano i pediatri - che il momento del
pasto sia una gioia, che bambini e adulti mangino gli stessi cibi e
agli stessi orari. Durante il pasto si trasmetteranno infatti sia
l'educazione nutrizionale, cioe' l'insegnamento alla buona
alimentazione, sia i valori della famiglia, rendendo cosi' piu' saldi
i rapporti fra adulti e bambini. I pasti principali sono cinque: la
prima colazione, lo spuntino a meta' mattinata, il pranzo, la merenda,
la cena. Mai mangiare al di fuori di questi cinque pasti principali.
E' importante recuperare l'importanza del primo pasto della giornata,
la prima colazione, e dell'ultimo, la cena, perche' sono quelli che
vanno consumati in famiglia. Attenzione in particolare al fatto che
tutta la famiglia sia presente intorno al tavolo. (segue)
(Red-Bdc/Pn/Adnkronos)
28-MAG-11 17:51
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SALUTE: DA PEDIATRI DECALOGO ALIMENTAZIONE SANA PER BIMBI (2) =
INSACCATI MAI PRIMA DEI 6 ANNI, NON DEMONIZZARE FRITTI
(Adnkronos/Adnkronos Salute) - Altra regola 'd'oro', mangiare il
pesce azzurro: ha ottimi valori nutrizionali. Si consigliano
soprattutto polpette e, per i bambini, di utilizzare il pesce spada.
Al pesce e' consigliato unire pane raffermo e olio di oliva.
Insaccati, mai prima di sei anni: contengono polifosfati che possono
essere dannosi per i bambini.
Quanto alla cottura, per i cibi preferire in genere quella a
fuoco lento, che protegge di piu' i componenti delle pietanze. Cuocere
in poca acqua la verdura per evitare che ne vengano dispersi i
principi nutritivi. Privilegiare poi le purea di verdura: non si
alterano le qualita' nutrizionali e, nello stesso tempo, il bambino
non trovando parti grossolane di cibo, o che possano creare
diffidenze, e' portato ad assumere la verdura piu' facilmente.
Per la frutta, privilegiare quella di stagione. In questo
periodo, per esempio, e' consigliato usare le fragole che sono
disponibili da maggio a giugno e hanno ottime proprieta'
antiossidanti. Consigliati anche i cibi fritti: non vanno demonizzati,
anzi sono ben accettati dai bambini purche' vengano cotti con olio di
oliva o olio di oliva extra vergine da preferire all'olio di semi.
Infine, consumare meno sale, possibilmente iodato. La redazione del
decalogo e' stata condivisa da Italo Farnetani (universita' Bicocca
Milano), Sergio Bernasconi (Universita' Parma), Giacomo Dugo
(Messina), Nicola Cicero (Messina), Angelo Tummarello (Marsala),
Martina Bennati (Marciano della Chiana).
(Red-Bdc/Pn/Adnkronos)
28-MAG-11 17:59
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ROTAZIONE DEI CIBI OGNI SETTIMANA
Roma, 28 mag. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Rotazione dei
cibi nell'arco della settimana: e' importante che i bambini mangino la
carne non piu' di quattro volte. Inoltre: pesce tre volte, salumi due
volte, formaggi tre-quattro volte. Uova due o tre volte. Queste alcune
delle regole contenute nel decalogo elaborato dagli esperti
intervenuti al convegno 'Marciano: alimentazione bambini' a Marciano
della Chiana (Ar).
E' importante - consigliano i pediatri - che il momento del
pasto sia una gioia, che bambini e adulti mangino gli stessi cibi e
agli stessi orari. Durante il pasto si trasmetteranno infatti sia
l'educazione nutrizionale, cioe' l'insegnamento alla buona
alimentazione, sia i valori della famiglia, rendendo cosi' piu' saldi
i rapporti fra adulti e bambini. I pasti principali sono cinque: la
prima colazione, lo spuntino a meta' mattinata, il pranzo, la merenda,
la cena. Mai mangiare al di fuori di questi cinque pasti principali.
E' importante recuperare l'importanza del primo pasto della giornata,
la prima colazione, e dell'ultimo, la cena, perche' sono quelli che
vanno consumati in famiglia. Attenzione in particolare al fatto che
tutta la famiglia sia presente intorno al tavolo. (segue)
(Red-Bdc/Pn/Adnkronos)
28-MAG-11 17:51
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SALUTE: DA PEDIATRI DECALOGO ALIMENTAZIONE SANA PER BIMBI (2) =
INSACCATI MAI PRIMA DEI 6 ANNI, NON DEMONIZZARE FRITTI
(Adnkronos/Adnkronos Salute) - Altra regola 'd'oro', mangiare il
pesce azzurro: ha ottimi valori nutrizionali. Si consigliano
soprattutto polpette e, per i bambini, di utilizzare il pesce spada.
Al pesce e' consigliato unire pane raffermo e olio di oliva.
Insaccati, mai prima di sei anni: contengono polifosfati che possono
essere dannosi per i bambini.
Quanto alla cottura, per i cibi preferire in genere quella a
fuoco lento, che protegge di piu' i componenti delle pietanze. Cuocere
in poca acqua la verdura per evitare che ne vengano dispersi i
principi nutritivi. Privilegiare poi le purea di verdura: non si
alterano le qualita' nutrizionali e, nello stesso tempo, il bambino
non trovando parti grossolane di cibo, o che possano creare
diffidenze, e' portato ad assumere la verdura piu' facilmente.
Per la frutta, privilegiare quella di stagione. In questo
periodo, per esempio, e' consigliato usare le fragole che sono
disponibili da maggio a giugno e hanno ottime proprieta'
antiossidanti. Consigliati anche i cibi fritti: non vanno demonizzati,
anzi sono ben accettati dai bambini purche' vengano cotti con olio di
oliva o olio di oliva extra vergine da preferire all'olio di semi.
Infine, consumare meno sale, possibilmente iodato. La redazione del
decalogo e' stata condivisa da Italo Farnetani (universita' Bicocca
Milano), Sergio Bernasconi (Universita' Parma), Giacomo Dugo
(Messina), Nicola Cicero (Messina), Angelo Tummarello (Marsala),
Martina Bennati (Marciano della Chiana).
(Red-Bdc/Pn/Adnkronos)
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Ministero dell'interno Circ. 30-5-2011 n. F.L.6/2011 Competenze dovute ai componenti dei seggi per i referendum popolari del 12 e 13 giugno 2011. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale.
Circ. 30 maggio 2011, n. F.L.6/2011 (1).
Competenze dovute ai componenti dei seggi per i referendum popolari del 12 e 13 giugno 2011.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale.
Ai
Sigg. Prefetti della Repubblica
Loro sedi
Ai
Sigg. Commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano
Al
sig. Presidente della Regione autonoma della Valle d’Aosta
Servizi di prefettura
Aosta
Parte prima
Competenze dovute ai componenti dei seggi
1. Premessa
Ai componenti degli uffici elettorali di sezione spettano i compensi previsti dall’articolo 1, comma 5, della L. 13 marzo 1980, n. 70, così come sostituito dall’articolo 3 della L. 16 aprile 2002, n. 62, nelle misure di seguito specificate. I medesimi compensi spettano anche ai componenti dei seggi della regione Sicilia nei quali si effettuano i referendum abbinati al secondo turno di votazione delle elezioni comunali.
Spetta, altresì, ai soli Presidenti il trattamento di missione, se dovuto, ai sensi dell’art. 4 della L. n. 70 del 1980, nella misura corrispondente a quella spettante ai dirigenti dell’amministrazione dello Stato, con le limitazioni introdotte dall’art. 1, comma 213, della L. 23 dicembre 2005, n. 266.
Con le modalità di cui alle presenti istruzioni, le competenze in parola devono essere pagate dai Comuni, appena ultimate le operazioni di scrutinio, e rimborsate dalle Prefetture, Commissariati del Governo e Presidenza della Regione autonoma della Valle d’Aosta, con imputazione ai fondi ad esse accreditati sull’apposito capitolo 1310 - PG 3.
La spesa per gli onorari fissi e per il trattamento di missione è a totale carico dello Stato.
Per i comuni della Regione Sicilia nei quali si effettua l’abbinamento dei referendum con il secondo turno di votazione delle elezioni comunali, nonché per i comuni nei quali si effettua l’abbinamento dei referendum nazionali con i referendum locali, il riparto della spesa è disciplinato dalle apposite intese stipulate con le Amministrazioni interessate. In questi casi, nel riepilogo (Modello C) dovrà essere evidenziato, se ricorre, sia l’onere a carico dello Stato, sia l’onere a carico delle altre Amministrazioni.
Onorario
2. Misure ed attribuzione
Per le competenze ai componenti dei seggi si applica il predetto art. 1, comma 5, della L. 13 marzo 1980, n. 70.
Ai componenti dei seggi, sia normali che speciali, spetta un onorario fisso. Per l’imminente consultazione, le competenze dovute ai componenti dei seggi ordinari sono quelle riportate di seguito e sono comprensive delle maggiorazioni di € 33,00 (Presidenti) e di € 22,00 (Scrutatori e Segretari) da corrispondere per ogni consultazione da effettuare contemporaneamente alla prima per lo svolgimento di n. 4 referendum.
Seggi ordinari:
Presidenti:
€
229,00
Scrutatori e Segretari:
€
170,00
Seggi speciali: (qualunque sia il numero delle consultazioni)
Presidenti:
€
79,00
Scrutatori e Segretari:
€
53,00
Qualora il numero dei quesiti referendari dovesse ridursi, i predetti importi dovranno essere adeguati al numero di consultazioni da effettuarsi.
Si rammenta, inoltre, che in caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni referendarie o elettorali, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi, comunque, fino a un massimo di quattro maggiorazioni (art. 2, comma 125, L. n. 662/1996).
L’onorario, essendo forfetario per la specifica funzione di ciascun componente di seggio, è dovuto per intero nel caso che sia stata interamente espletata la funzione stessa. Ove, invece, il componente sia stato sostituito nel corso delle operazioni, per qualsiasi motivo, l’onorario deve essere ripartito in proporzione alla durata della rispettiva partecipazione alle operazioni del seggio.
Inoltre, l’onorario retribuisce tutta l’opera prestata da ciascuno dei componenti dei seggi e, quindi, anche quella per l’eventuale recapito dei plichi relativi alle operazioni dei seggi stessi.
Alla relativa liquidazione le Amministrazioni comunali provvedono in base al prospetto conforme all’allegato modello A, da compilarsi distintamente per ciascuna sezione. Le indicazioni di cui alle colonne dall'1 al 5 devono essere apposte dai Presidenti dei seggi. Per il resto, il prospetto deve essere completato a cura degli uffici comunali.
Trattamento di missione dei presidenti di seggio: rimborso spese
3. Diritto al trattamento di missione
La L. 13 marzo 1980, n. 70 ha stabilito che oltre all’onorario fisso compete il trattamento di missione, se dovuto, ai soli Presidenti dei seggi. Tale diritto si matura allorché essi debbono recarsi fuori dai Comuni di residenza nei quali, per effetto delle disposizioni di cui alla L. 24 dicembre 1954, n. 1228 ed al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 si presuppone abbiano anche la dimora abituale.
Il trattamento di missione è stabilito dalla L. 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni ed integrazioni
Ai sensi dell’art. 1, comma 213, della L. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), l’indennità di trasferta per le missioni nel territorio nazionale, l’indennità supplementare sul costo del biglietto ferroviario o di altri mezzi di trasporto terrestre o marittimo e l’indennità commisurata all’intera diaria di missione sono soppresse. Rimangono, pertanto, rimborsabili le spese per il viaggio, l’albergo, i pasti, nonché l’attribuzione, nei casi di utilizzo del mezzo proprio, dei rimborsi chilometrici a titolo di rimborso spese nei casi previsti dalla legge.
3.1 - Spese per il pernottamento in albergo e per il vitto
Ai Presidenti di seggio spetta il rimborso delle spese per il pernottamento in albergo a 4 stelle (1° categoria), nonché il rimborso per le spese di vitto (L. 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni ed integrazioni).
I predetti rimborsi sono effettuati, entro i limiti massimi consentiti e ove ne ricorrano le condizioni, soltanto se riguardano spese documentate da fattura o da ricevuta fiscale rilasciata da esercizio commerciale abilitato all’attività alberghiera e/o di ristoro.
La spesa massima che può essere ammessa a rimborso ai sensi del D.P.C.M. 15 febbraio 1995, è stabilita nelle seguenti misure:
1. complessivi € 61,10 per due pasti giornalieri; detto importo compete nella misura ridotta del 50% per la consumazione di un solo pasto;
2. prezzo di una camera singola in alberghi a 4 stelle (1a categoria).
3.2 - Spese di viaggio e compensi chilometrici
Per il raggiungimento delle località sedi di seggio vengono rimborsate le spese di viaggio ferroviario effettivamente sostenute sulla base dei relativi biglietti che gli interessati devono produrre.
Può corrispondersi anche il rimborso dell’intera spesa occorsa per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto di linea se l’uso di questi consenta un evidente, notevole risparmio di tempo, o se manchi un collegamento ferroviario con le località sedi di seggio elettorale.
Le spese inerenti il ritorno alle rispettive sedi di provenienza possono essere rimborsate nella stessa misura di quelle ammesse per i viaggi di raggiungimento delle località sedi di seggio elettorale, data la necessità che al pagamento delle competenze in parola sia provveduto appena ultimate le operazioni di scrutinio e per l’ovvia impossibilità di documentare le tabelle di missione con i regolari biglietti di viaggio per il rientro in sede.
Per i percorsi effettuati con mezzi propri, in relazione alla facoltà riconosciuta esplicitamente dall’art. 4 della L. 13 aprile 1980, n. 70, spetta una indennità chilometrica pari ad 1/5 del prezzo della benzina vigente al momento, nonché, ove ricorra il caso, il rimborso della eventuale spesa per il pedaggio autostradale.
Inoltre, non è estendibile ai Presidenti dei seggi, anche se dipendenti statali, la stipula e il rimborso di assicurazioni in proposito.
Non spetta alcun rimborso per eventuali spese di trasporto di bagaglio.
In riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 12, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, relativo all’utilizzo del mezzo proprio, si precisa che, su conforme parere del Ministero dell’economia e delle finanze, nel caso dei Presidenti di seggio possa essere assentito l’utilizzo del mezzo proprio in considerazione della specificità degli orari in cui si svolgono le consultazioni elettorali, difficilmente conciliabili con l’utilizzo dei mezzi pubblici e vista la particolare rilevanza politica e sociali che rivestono le elezioni.
Liquidazione
4. Liquidazione degli onorari
Come già precisato al precedente paragrafo 2, gli onorari devono essere liquidati su prospetti conformi all’allegato modello A, che per le colonne dall’1 al 5 vengono compilati a cura dei Presidenti dei seggi.
In ordine alle ritenute erariali, si fa presente che l’art. 9, comma 2, della L. 21 marzo 1990, n. 53, dispone che gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla L. 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (incluse quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.
Prima di effettuare le liquidazioni i Comuni devono accertare che sia stato indicato il numero di codice fiscale dei componenti dei seggi.
5. Liquidazione dei rimborsi per le spese di viaggio
Il rimborso delle spese di viaggio potrà essere liquidato su apposite tabelle conformi all’allegato modello B.
A corredo di dette tabelle occorre unire i documenti di viaggio e le fatture o le relative ricevute fiscali per l’eventuale rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio.
Per i tratti percorsi con mezzi propri o mezzi diversi dalle ferrovie ovvero da altri servizi di linea, è necessario allegare alle tabelle i certificati delle amministrazioni comunali comprovanti le relative distanze.
Le distanze si devono computare, per i viaggi compiuti in ferrovia, tra la stazione ferroviaria di partenza e quella del luogo del seggio elettorale. Se la stazione è situata fuori del centro abitato, si aggiunge la distanza intercorrente fra la stazione e il centro abitato.
In modo analogo si calcolano le distanze per i viaggi compiuti con altri mezzi di linea.
Per i viaggi compiuti con mezzi diversi dalle ferrovie e da altri servizi di linea, le distanze si computano secondo quanto disciplinato in merito dall’articolo 6, commi 2 e 3 della L. n. 836/1973.
È ovvio che le predette distanze devono essere calcolate secondo i percorsi più brevi.
Sulle tabelle, per ciascun viaggio, devono essere indicate le date di partenza dalla residenza nonché di rientro. La data del rientro definitivo viene determinata in base agli orari dei primi mezzi utilizzabili, da parte dei Presidenti, per il rientro stesso. Qualora si siano utilizzati mezzi propri, le date di partenza dalla residenza e quella di rientro definitivo dovranno risultare da apposita dichiarazione dell’interessato.
Qualora qualcuno di essi presenti, a dimostrazione della propria residenza, un certificato di servizio rilasciato dall’amministrazione di appartenenza nel quale non sia espressamente menzionata, oltre alla sede di servizio, l’effettiva residenza, essa deve risultare da una esplicita dichiarazione rilasciata dall’interessato, sotto la sua personale responsabilità.
I Comuni debbono astenersi dal liquidare i rimborsi delle spese di viaggio in tutti i casi di impossibilità di accertare il diritto al rimborso stesso ovvero di incompletezza della documentazione formale, specie per quanto attiene alle dichiarazioni che, come sopra detto, debbono rilasciare i Presidenti dei seggi.
Sono esenti da ritenuta e da contribuzione previdenziale i rimborsi delle spese di viaggio, anche se corrisposti sotto forma di indennità chilometrica previsti dall’art. 12 della citata L. n. 836 del 1973.
6. Riepiloghi delle competenze pagate
I pagamenti effettuati per i titoli suindicati, da riepilogarsi su prospetti conformi all’allegato modello C, devono essere compresi nei rendiconti unici che le amministrazioni comunali sono tenute a presentare alle Prefetture, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data delle consultazioni, per ottenere il rimborso delle spese sostenute per l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle consultazioni stesse, secondo le istruzioni già impartite e nei limiti indicati al precedente paragrafo 1.
Si raccomanda alle amministrazioni comunali di attenersi nella maniera più scrupolosa a dette istruzioni, sia per quanto concerne l’effettuazione e la documentazione delle varie spese, sia per quanto concerne la presentazione di un’unica contabilità. L’invio di rendiconti parziali impedirebbe, infatti, alle Prefetture di provvedere alle operazioni di rimborso.
Ai suddetti riepiloghi delle spese per il trattamento economico dei componenti dei seggi, completi di tutte le indicazioni richieste dallo stesso modello C, devono essere uniti i mandati originali di pagamento (con le quietanze dei percipienti), corredati dai rispettivi prospetti di liquidazione degli onorari e delle rispettive tabelle di liquidazione dei rimborsi spese, con i documenti di viaggio, i certificati di distanza e le dichiarazioni di cui al paragrafo 5. A corredo dei conti consuntivi dei Comuni saranno prodotte, in luogo degli anzidetti mandati originali, le copie conformi degli stessi.
Per i soli Comuni capoluogo di provincia, attesa la rilevante mole della documentazione da produrre, è consentito di esibire, in luogo degli originali o delle copie dei mandati, apposita dichiarazione attestante gli estremi completi dei singoli mandati e l’avvenuta estinzione dei titoli. Gli atti dovranno essere tenuti a disposizione di codesti Uffici fino alla scadenza dei termini relativi alla responsabilità amministrativa sulle liquidazioni e sui pagamenti.
Parte seconda
Competenze dovute ai componenti dei seggi costituiti presso l’ufficio centrale per la circoscrizione estero
7. Competenze dovute
La L. 27 dicembre 2001, n. 459, ha introdotto, per l'elezione delle Camere e per i referendum le "Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero”.
Il D.L. 15 febbraio 2008, n. 24, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2008, n. 30, ha parzialmente modificato la citata L. n. 459/2001.
In particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera c) del D.L. n. 24/2008, dispone che presso l’Ufficio Centrale per la circoscrizione estero, (istituito presso la Corte di Appello di Roma) è costituito un seggio elettorale per un minimo di 2.000 ed un massimo di 3.000 elettori, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e scrutinio dei voti inviati dagli elettori residenti all’estero. La successiva lettera d), stabilisce che il seggio elettorale è composto da n. 1 presidente, n. 1 segretario e n. 4 scrutatori.
Inoltre, l’articolo 3 del D.L. 27 gennaio 2009, n. 3, convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 2009, n. 26, introduce, il voto dei cittadini italiani temporaneamente all’estero per motivi di servizio o missioni internazionali. Ai fini dell’esercizio del diritto di voto, dello svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, delle operazioni di scrutinio e proclamazione dei risultati, trovano applicazione le disposizioni di cui alla citata L. 27 dicembre 2001, n. 459 ed al relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, in quanto compatibili.
Pertanto, ai sensi dell'articolo 19 del menzionato D.P.R. n. 104/2003, al Presidente ed ai componenti dei suddetti seggi spetta un onorario fisso nelle misure di seguito indicate. Le competenze dovute sono comprensive delle maggiorazioni di € 33,00 (Presidenti) e di € 22,00 (Scrutatori e Segretari), da corrispondere per ogni consultazione da effettuare contemporaneamente alla prima.
Seggi circoscrizione estero:
(n. 1 Presidente, n. 1 segretario, n. 4 scrutatori)
1. Presidenti:
€
229,00
2. Scrutatori e Segretari:
€
170,00
Qualora il numero dei quesiti referendari dovesse ridursi, i predetti importi dovranno essere adeguati al numero di consultazioni da effettuarsi.
L’onorario, essendo forfetario per la specifica funzione di ciascun componente, è dovuto per intero nel caso che sia stata interamente espletata la funzione stessa. Ove, invece, il componente sia stato sostituito nel corso delle operazioni, per qualsiasi motivo, l’onorario deve essere ripartito in proporzione alla durata della rispettiva partecipazione alle operazioni del seggio.
Inoltre, l’onorario retribuisce tutta l’opera prestata da ciascuno dei componenti dei seggi e, quindi, anche quella per l’eventuale recapito dei plichi inerenti alle operazioni dei seggi stessi.
Alla relativa liquidazione provvede il comune di Roma in base al prospetto conforme all’allegato modello A/1, da compilarsi distintamente per ciascuna sezione. Le indicazioni di cui alle colonne dall'1 al 5 devono essere apposte dai Presidenti dei seggi. Per il resto, il prospetto deve essere completato a cura dell’ufficio comunale.
Per la liquidazione degli onorari e per l’eventuale trattamento di missione si applicano le disposizioni contenute nei precedenti paragrafi utilizzando, a tal fine, gli allegati modelli B e C/1.
Le presenti istruzioni sono valide per tutto il territorio della Repubblica.
Se ne raccomanda l’esatta osservanza avvertendo che, per eventuali, ulteriori chiarimenti, le amministrazioni comunali devono interessare esclusivamente le Prefetture.
Il Direttore centrale
Verde
D.L. 15 febbraio 2008, n. 24
D.L. 27 gennaio 2009, n. 3
L. 13 marzo 1980, n. 70
L. 27 dicembre 2001, n. 459
L. 16 aprile 2002, n. 62
L. 28 aprile 2009, n. 40
D.P.C.M. 15 febbraio 1995
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 6
Competenze dovute ai componenti dei seggi per i referendum popolari del 12 e 13 giugno 2011.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale.
Ai
Sigg. Prefetti della Repubblica
Loro sedi
Ai
Sigg. Commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano
Al
sig. Presidente della Regione autonoma della Valle d’Aosta
Servizi di prefettura
Aosta
Parte prima
Competenze dovute ai componenti dei seggi
1. Premessa
Ai componenti degli uffici elettorali di sezione spettano i compensi previsti dall’articolo 1, comma 5, della L. 13 marzo 1980, n. 70, così come sostituito dall’articolo 3 della L. 16 aprile 2002, n. 62, nelle misure di seguito specificate. I medesimi compensi spettano anche ai componenti dei seggi della regione Sicilia nei quali si effettuano i referendum abbinati al secondo turno di votazione delle elezioni comunali.
Spetta, altresì, ai soli Presidenti il trattamento di missione, se dovuto, ai sensi dell’art. 4 della L. n. 70 del 1980, nella misura corrispondente a quella spettante ai dirigenti dell’amministrazione dello Stato, con le limitazioni introdotte dall’art. 1, comma 213, della L. 23 dicembre 2005, n. 266.
Con le modalità di cui alle presenti istruzioni, le competenze in parola devono essere pagate dai Comuni, appena ultimate le operazioni di scrutinio, e rimborsate dalle Prefetture, Commissariati del Governo e Presidenza della Regione autonoma della Valle d’Aosta, con imputazione ai fondi ad esse accreditati sull’apposito capitolo 1310 - PG 3.
La spesa per gli onorari fissi e per il trattamento di missione è a totale carico dello Stato.
Per i comuni della Regione Sicilia nei quali si effettua l’abbinamento dei referendum con il secondo turno di votazione delle elezioni comunali, nonché per i comuni nei quali si effettua l’abbinamento dei referendum nazionali con i referendum locali, il riparto della spesa è disciplinato dalle apposite intese stipulate con le Amministrazioni interessate. In questi casi, nel riepilogo (Modello C) dovrà essere evidenziato, se ricorre, sia l’onere a carico dello Stato, sia l’onere a carico delle altre Amministrazioni.
Onorario
2. Misure ed attribuzione
Per le competenze ai componenti dei seggi si applica il predetto art. 1, comma 5, della L. 13 marzo 1980, n. 70.
Ai componenti dei seggi, sia normali che speciali, spetta un onorario fisso. Per l’imminente consultazione, le competenze dovute ai componenti dei seggi ordinari sono quelle riportate di seguito e sono comprensive delle maggiorazioni di € 33,00 (Presidenti) e di € 22,00 (Scrutatori e Segretari) da corrispondere per ogni consultazione da effettuare contemporaneamente alla prima per lo svolgimento di n. 4 referendum.
Seggi ordinari:
Presidenti:
€
229,00
Scrutatori e Segretari:
€
170,00
Seggi speciali: (qualunque sia il numero delle consultazioni)
Presidenti:
€
79,00
Scrutatori e Segretari:
€
53,00
Qualora il numero dei quesiti referendari dovesse ridursi, i predetti importi dovranno essere adeguati al numero di consultazioni da effettuarsi.
Si rammenta, inoltre, che in caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni referendarie o elettorali, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi, comunque, fino a un massimo di quattro maggiorazioni (art. 2, comma 125, L. n. 662/1996).
L’onorario, essendo forfetario per la specifica funzione di ciascun componente di seggio, è dovuto per intero nel caso che sia stata interamente espletata la funzione stessa. Ove, invece, il componente sia stato sostituito nel corso delle operazioni, per qualsiasi motivo, l’onorario deve essere ripartito in proporzione alla durata della rispettiva partecipazione alle operazioni del seggio.
Inoltre, l’onorario retribuisce tutta l’opera prestata da ciascuno dei componenti dei seggi e, quindi, anche quella per l’eventuale recapito dei plichi relativi alle operazioni dei seggi stessi.
Alla relativa liquidazione le Amministrazioni comunali provvedono in base al prospetto conforme all’allegato modello A, da compilarsi distintamente per ciascuna sezione. Le indicazioni di cui alle colonne dall'1 al 5 devono essere apposte dai Presidenti dei seggi. Per il resto, il prospetto deve essere completato a cura degli uffici comunali.
Trattamento di missione dei presidenti di seggio: rimborso spese
3. Diritto al trattamento di missione
La L. 13 marzo 1980, n. 70 ha stabilito che oltre all’onorario fisso compete il trattamento di missione, se dovuto, ai soli Presidenti dei seggi. Tale diritto si matura allorché essi debbono recarsi fuori dai Comuni di residenza nei quali, per effetto delle disposizioni di cui alla L. 24 dicembre 1954, n. 1228 ed al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 si presuppone abbiano anche la dimora abituale.
Il trattamento di missione è stabilito dalla L. 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni ed integrazioni
Ai sensi dell’art. 1, comma 213, della L. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), l’indennità di trasferta per le missioni nel territorio nazionale, l’indennità supplementare sul costo del biglietto ferroviario o di altri mezzi di trasporto terrestre o marittimo e l’indennità commisurata all’intera diaria di missione sono soppresse. Rimangono, pertanto, rimborsabili le spese per il viaggio, l’albergo, i pasti, nonché l’attribuzione, nei casi di utilizzo del mezzo proprio, dei rimborsi chilometrici a titolo di rimborso spese nei casi previsti dalla legge.
3.1 - Spese per il pernottamento in albergo e per il vitto
Ai Presidenti di seggio spetta il rimborso delle spese per il pernottamento in albergo a 4 stelle (1° categoria), nonché il rimborso per le spese di vitto (L. 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni ed integrazioni).
I predetti rimborsi sono effettuati, entro i limiti massimi consentiti e ove ne ricorrano le condizioni, soltanto se riguardano spese documentate da fattura o da ricevuta fiscale rilasciata da esercizio commerciale abilitato all’attività alberghiera e/o di ristoro.
La spesa massima che può essere ammessa a rimborso ai sensi del D.P.C.M. 15 febbraio 1995, è stabilita nelle seguenti misure:
1. complessivi € 61,10 per due pasti giornalieri; detto importo compete nella misura ridotta del 50% per la consumazione di un solo pasto;
2. prezzo di una camera singola in alberghi a 4 stelle (1a categoria).
3.2 - Spese di viaggio e compensi chilometrici
Per il raggiungimento delle località sedi di seggio vengono rimborsate le spese di viaggio ferroviario effettivamente sostenute sulla base dei relativi biglietti che gli interessati devono produrre.
Può corrispondersi anche il rimborso dell’intera spesa occorsa per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto di linea se l’uso di questi consenta un evidente, notevole risparmio di tempo, o se manchi un collegamento ferroviario con le località sedi di seggio elettorale.
Le spese inerenti il ritorno alle rispettive sedi di provenienza possono essere rimborsate nella stessa misura di quelle ammesse per i viaggi di raggiungimento delle località sedi di seggio elettorale, data la necessità che al pagamento delle competenze in parola sia provveduto appena ultimate le operazioni di scrutinio e per l’ovvia impossibilità di documentare le tabelle di missione con i regolari biglietti di viaggio per il rientro in sede.
Per i percorsi effettuati con mezzi propri, in relazione alla facoltà riconosciuta esplicitamente dall’art. 4 della L. 13 aprile 1980, n. 70, spetta una indennità chilometrica pari ad 1/5 del prezzo della benzina vigente al momento, nonché, ove ricorra il caso, il rimborso della eventuale spesa per il pedaggio autostradale.
Inoltre, non è estendibile ai Presidenti dei seggi, anche se dipendenti statali, la stipula e il rimborso di assicurazioni in proposito.
Non spetta alcun rimborso per eventuali spese di trasporto di bagaglio.
In riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 12, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, relativo all’utilizzo del mezzo proprio, si precisa che, su conforme parere del Ministero dell’economia e delle finanze, nel caso dei Presidenti di seggio possa essere assentito l’utilizzo del mezzo proprio in considerazione della specificità degli orari in cui si svolgono le consultazioni elettorali, difficilmente conciliabili con l’utilizzo dei mezzi pubblici e vista la particolare rilevanza politica e sociali che rivestono le elezioni.
Liquidazione
4. Liquidazione degli onorari
Come già precisato al precedente paragrafo 2, gli onorari devono essere liquidati su prospetti conformi all’allegato modello A, che per le colonne dall’1 al 5 vengono compilati a cura dei Presidenti dei seggi.
In ordine alle ritenute erariali, si fa presente che l’art. 9, comma 2, della L. 21 marzo 1990, n. 53, dispone che gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla L. 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (incluse quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.
Prima di effettuare le liquidazioni i Comuni devono accertare che sia stato indicato il numero di codice fiscale dei componenti dei seggi.
5. Liquidazione dei rimborsi per le spese di viaggio
Il rimborso delle spese di viaggio potrà essere liquidato su apposite tabelle conformi all’allegato modello B.
A corredo di dette tabelle occorre unire i documenti di viaggio e le fatture o le relative ricevute fiscali per l’eventuale rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio.
Per i tratti percorsi con mezzi propri o mezzi diversi dalle ferrovie ovvero da altri servizi di linea, è necessario allegare alle tabelle i certificati delle amministrazioni comunali comprovanti le relative distanze.
Le distanze si devono computare, per i viaggi compiuti in ferrovia, tra la stazione ferroviaria di partenza e quella del luogo del seggio elettorale. Se la stazione è situata fuori del centro abitato, si aggiunge la distanza intercorrente fra la stazione e il centro abitato.
In modo analogo si calcolano le distanze per i viaggi compiuti con altri mezzi di linea.
Per i viaggi compiuti con mezzi diversi dalle ferrovie e da altri servizi di linea, le distanze si computano secondo quanto disciplinato in merito dall’articolo 6, commi 2 e 3 della L. n. 836/1973.
È ovvio che le predette distanze devono essere calcolate secondo i percorsi più brevi.
Sulle tabelle, per ciascun viaggio, devono essere indicate le date di partenza dalla residenza nonché di rientro. La data del rientro definitivo viene determinata in base agli orari dei primi mezzi utilizzabili, da parte dei Presidenti, per il rientro stesso. Qualora si siano utilizzati mezzi propri, le date di partenza dalla residenza e quella di rientro definitivo dovranno risultare da apposita dichiarazione dell’interessato.
Qualora qualcuno di essi presenti, a dimostrazione della propria residenza, un certificato di servizio rilasciato dall’amministrazione di appartenenza nel quale non sia espressamente menzionata, oltre alla sede di servizio, l’effettiva residenza, essa deve risultare da una esplicita dichiarazione rilasciata dall’interessato, sotto la sua personale responsabilità.
I Comuni debbono astenersi dal liquidare i rimborsi delle spese di viaggio in tutti i casi di impossibilità di accertare il diritto al rimborso stesso ovvero di incompletezza della documentazione formale, specie per quanto attiene alle dichiarazioni che, come sopra detto, debbono rilasciare i Presidenti dei seggi.
Sono esenti da ritenuta e da contribuzione previdenziale i rimborsi delle spese di viaggio, anche se corrisposti sotto forma di indennità chilometrica previsti dall’art. 12 della citata L. n. 836 del 1973.
6. Riepiloghi delle competenze pagate
I pagamenti effettuati per i titoli suindicati, da riepilogarsi su prospetti conformi all’allegato modello C, devono essere compresi nei rendiconti unici che le amministrazioni comunali sono tenute a presentare alle Prefetture, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data delle consultazioni, per ottenere il rimborso delle spese sostenute per l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle consultazioni stesse, secondo le istruzioni già impartite e nei limiti indicati al precedente paragrafo 1.
Si raccomanda alle amministrazioni comunali di attenersi nella maniera più scrupolosa a dette istruzioni, sia per quanto concerne l’effettuazione e la documentazione delle varie spese, sia per quanto concerne la presentazione di un’unica contabilità. L’invio di rendiconti parziali impedirebbe, infatti, alle Prefetture di provvedere alle operazioni di rimborso.
Ai suddetti riepiloghi delle spese per il trattamento economico dei componenti dei seggi, completi di tutte le indicazioni richieste dallo stesso modello C, devono essere uniti i mandati originali di pagamento (con le quietanze dei percipienti), corredati dai rispettivi prospetti di liquidazione degli onorari e delle rispettive tabelle di liquidazione dei rimborsi spese, con i documenti di viaggio, i certificati di distanza e le dichiarazioni di cui al paragrafo 5. A corredo dei conti consuntivi dei Comuni saranno prodotte, in luogo degli anzidetti mandati originali, le copie conformi degli stessi.
Per i soli Comuni capoluogo di provincia, attesa la rilevante mole della documentazione da produrre, è consentito di esibire, in luogo degli originali o delle copie dei mandati, apposita dichiarazione attestante gli estremi completi dei singoli mandati e l’avvenuta estinzione dei titoli. Gli atti dovranno essere tenuti a disposizione di codesti Uffici fino alla scadenza dei termini relativi alla responsabilità amministrativa sulle liquidazioni e sui pagamenti.
Parte seconda
Competenze dovute ai componenti dei seggi costituiti presso l’ufficio centrale per la circoscrizione estero
7. Competenze dovute
La L. 27 dicembre 2001, n. 459, ha introdotto, per l'elezione delle Camere e per i referendum le "Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero”.
Il D.L. 15 febbraio 2008, n. 24, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2008, n. 30, ha parzialmente modificato la citata L. n. 459/2001.
In particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera c) del D.L. n. 24/2008, dispone che presso l’Ufficio Centrale per la circoscrizione estero, (istituito presso la Corte di Appello di Roma) è costituito un seggio elettorale per un minimo di 2.000 ed un massimo di 3.000 elettori, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e scrutinio dei voti inviati dagli elettori residenti all’estero. La successiva lettera d), stabilisce che il seggio elettorale è composto da n. 1 presidente, n. 1 segretario e n. 4 scrutatori.
Inoltre, l’articolo 3 del D.L. 27 gennaio 2009, n. 3, convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 2009, n. 26, introduce, il voto dei cittadini italiani temporaneamente all’estero per motivi di servizio o missioni internazionali. Ai fini dell’esercizio del diritto di voto, dello svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, delle operazioni di scrutinio e proclamazione dei risultati, trovano applicazione le disposizioni di cui alla citata L. 27 dicembre 2001, n. 459 ed al relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, in quanto compatibili.
Pertanto, ai sensi dell'articolo 19 del menzionato D.P.R. n. 104/2003, al Presidente ed ai componenti dei suddetti seggi spetta un onorario fisso nelle misure di seguito indicate. Le competenze dovute sono comprensive delle maggiorazioni di € 33,00 (Presidenti) e di € 22,00 (Scrutatori e Segretari), da corrispondere per ogni consultazione da effettuare contemporaneamente alla prima.
Seggi circoscrizione estero:
(n. 1 Presidente, n. 1 segretario, n. 4 scrutatori)
1. Presidenti:
€
229,00
2. Scrutatori e Segretari:
€
170,00
Qualora il numero dei quesiti referendari dovesse ridursi, i predetti importi dovranno essere adeguati al numero di consultazioni da effettuarsi.
L’onorario, essendo forfetario per la specifica funzione di ciascun componente, è dovuto per intero nel caso che sia stata interamente espletata la funzione stessa. Ove, invece, il componente sia stato sostituito nel corso delle operazioni, per qualsiasi motivo, l’onorario deve essere ripartito in proporzione alla durata della rispettiva partecipazione alle operazioni del seggio.
Inoltre, l’onorario retribuisce tutta l’opera prestata da ciascuno dei componenti dei seggi e, quindi, anche quella per l’eventuale recapito dei plichi inerenti alle operazioni dei seggi stessi.
Alla relativa liquidazione provvede il comune di Roma in base al prospetto conforme all’allegato modello A/1, da compilarsi distintamente per ciascuna sezione. Le indicazioni di cui alle colonne dall'1 al 5 devono essere apposte dai Presidenti dei seggi. Per il resto, il prospetto deve essere completato a cura dell’ufficio comunale.
Per la liquidazione degli onorari e per l’eventuale trattamento di missione si applicano le disposizioni contenute nei precedenti paragrafi utilizzando, a tal fine, gli allegati modelli B e C/1.
Le presenti istruzioni sono valide per tutto il territorio della Repubblica.
Se ne raccomanda l’esatta osservanza avvertendo che, per eventuali, ulteriori chiarimenti, le amministrazioni comunali devono interessare esclusivamente le Prefetture.
Il Direttore centrale
Verde
D.L. 15 febbraio 2008, n. 24
D.L. 27 gennaio 2009, n. 3
L. 13 marzo 1980, n. 70
L. 27 dicembre 2001, n. 459
L. 16 aprile 2002, n. 62
L. 28 aprile 2009, n. 40
D.P.C.M. 15 febbraio 1995
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 6
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