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martedì 31 maggio 2011

Agenzia delle dogane Nota 23-5-2011 n. 59658/RU D.Lgs. n. 54/2011 di attuazione nell'ordinamento italiano della Dir. 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli. Emanata dall'Agenzia delle dogane, Direzione centrale accertamenti e controlli, Ufficio metodologia e controllo degli scambi.

Nota 23 maggio 2011, n. 59658/RU (1).
 D.Lgs. n. 54/2011 di attuazione   nell'ordinamento italiano della Dir. 2009/48/CE del Parlamento Europeo e del   Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli. 

(1) Emanata dall'Agenzia delle dogane, Direzione centrale accertamenti e controlli, Ufficio metodologia e controllo degli scambi.


     
   
Alle  
Direzioni regionali, interregionali e   provinciali  
  
Agli  
Uffici delle Dogane 
   
Loro sedi  
  
All'  
Ufficio centrale antifrode 
   
Sede  
 
e, p.c.:  
Al  
Ministero dello sviluppo economico  
   
Dipartimento per l'impresa e   l’internazionalizzazione  
 
Direzione generale per il mercato, la   concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica  
   
Via Sallustiana, 53 
   
00187 Roma  



     



In attuazione dell'allegata direttiva giocattoli   Dir. 2009/48/CE del 18 giugno 2009, che stabilisce norme sulla sicurezza dei   giocattoli e sulla loro libera circolazione nella Comunità (Allegato 1), a   garanzia del livello massimo di protezione dei bambini, recepita con legge 4   giugno 2010, n. 96, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile   2011 il D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 54 (Allegato 2).
Il predetto decreto legislativo è entrato in   vigore il 12 maggio 2011.
   
 
 Premessa 
   
 
La nuova direttiva abroga, con decorrenza dal 20   luglio 2011, la Dir. 88/378/CEE, attuata con D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 313   ad eccezione, come previsto dall'art. 55 della stessa direttiva giocattoli,   dell'articolo 2, paragrafo 1 e l'allegato II, parte 3 - rischi connessi alle   proprietà chimiche - che verrà abrogato a decorrere dal 20 luglio 2013. Come   disposto dall'art. 53 della direttiva giocattoli e dall'art. 33 del predetto   D.Lgs. n. 54/2011, quindi, i giocattoli conformi al disposto della Dir.   88/378/CEE potranno continuare ad essere immessi sul mercato fino al 19 luglio   2011, salvo l'eccezione prevista.
La nuova direttiva giocattoli si pone l'obiettivo   di razionalizzare ed incrementare l'efficacia dei presidi a tutela della   sicurezza dei giocattoli, nonché di semplificare la disciplina vigente, in modo   da garantire un elevato livello di protezione degli interessi pubblici, quali   la salute e la sicurezza, la protezione dei consumatori e dell'ambiente, nonché   di garantire un'equa concorrenza sul mercato comunitario.
A tale scopo, la direttiva che, al 41°   considerando, impone di intervenire in una fase precoce al fine di evitare   l'immissione sul mercato comunitario di prodotti potenzialmente pericolosi per   la salute e l'incolumità fisica dei consumatori, introduce, in linea generale,   alcuni obblighi per i fabbricanti e gli importatori, quali:
- l'effettuazione della valutazione dei rischi   per ogni prodotto che viene immesso sul mercato;
- il rispetto di requisiti più restrittivi di   sicurezza chimica dei giocattoli;
- il rispetto delle precisazioni riguardo   all'etichettatura e alle specifiche prescrizioni per i giocattoli negli   alimenti.
Al riguardo si ritiene opportuno segnalare i   seguenti, principali elementi della direttiva.
La nuova direttiva giocattoli si applica ai   prodotti progettati, in modo esclusivo o meno, per essere utilizzati per fini   di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni (art. 2), ad eccezione   di:
- attrezzature per aree da gioco per uso   pubblico;
- macchine da gioco automatiche, a moneta o no,   per uso pubblico;
- veicoli-giocattolo con motore a   combustione;
- macchine a vapore giocattolo;
- fionde e catapulte.
Si attira l'attenzione di codeste Strutture sulla   circostanza che, ai sensi dell'art. 10 della direttiva, i giocattoli, per la   successiva immissione sul mercato, devono essere conformi ai:
- requisiti generali di sicurezza, (art. 10 c.   2), e pertanto non devono compromettere la sicurezza o la salute di chi li usa,   "quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne è   fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei   bambini"; a tal proposito le previste etichette ed istruzioni d'uso richiamano   l'attenzione degli utilizzatori o di chi effettua la sorveglianza sui   pertinenti pericoli e sui rischi di danno che l'uso dei giocattoli comporta e   sul modo di evitare tali rischi e pericoli;
- requisiti specifici di sicurezza, indicati   nell' allegato II (proprietà fisicomeccaniche, infiammabilità, proprietà   chimiche, proprietà elettriche igiene e radioattività).
La conformità ai predetti requisiti definiti   all'articolo 10 e all'allegato II è attestata dalla cosiddetta dichiarazione CE   di conformità, strutturata sulla base dell'Allegato III alla direttiva, con la   quale il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del   giocattolo (art. 15).



D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 54
Il D.Lgs. n. 54/2011, come anticipato, dà   attuazione alla nuova direttiva giocattoli, confermando quale Autorità di   vigilanza per il controllo della conformità dei giocattoli il Ministero dello   sviluppo economico, indicando le tipologie di controlli e provvedimenti che   l'autorità di vigilanza può adottare, stabilendo, inoltre, le modalità ai fini   dell'autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità.
In linea generale, il decreto in argomento,   rispetto alla previgente legislazione, recata dal D.Lgs. n. 313/1991:
- fornisce chiarimenti in merito al campo di   applicazione della normativa dei giocattoli recependo l'elenco dei prodotti   esclusi (Allegato I) e introduce le nuove definizioni di giocattolo funzionale,   di gioco di attività, di rischio e di danno e di velocità di progetto (art.   2);
- aggiorna i requisiti di sicurezza soprattutto   per quel che riguarda l'impiego delle sostanze chimiche che devono essere   conformi alla normativa comunitaria generale sui prodotti chimici, compreso il   Reg. (CE) n. 1907/2006 (REACH). Elemento di grande novità è l'introduzione di   norme specifiche per le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la   riproduzione (CMR), del divieto d'uso o dell'obbligo di etichettatura per   alcune sostanze allergizzanti e alcune fragranze;
- rimodula alcuni particolari requisiti di   sicurezza, attinenti ad es. alle proprietà elettriche e fisico-meccaniche dei   giocattoli, nonché alcuni rischi per la salute e la sicurezza del bambino, con   particolare riguardo al soffocamento per inalazione e per ostruzione delle vie   aeree;
- implementa il settore avvertenze, recependo   l'obbligo di chiarezza e di leggibilità ed altre restrizioni connesse ad es.   alla fascia di età e all'abilità dell'utilizzatore - inoltre, con riferimento   ai prodotti alimentari abbinati ai giocattoli, prevede la separazione di questi   dagli alimenti stessi mediante opportuno imballaggio.



Obblighi degli operatori economici (artt. da 3 a 8)
Il decreto in parola, al fine di tutelare la   salute e la sicurezza dei consumatori, introduce una serie di oneri posti a   carico degli operatori economici, che di seguito si sintetizzano.
In particolare, i fabbricanti:
a) garantiscono che i giocattoli vengano   progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di cui all'art. 9 e   all'allegato II del decreto;
b) eseguono - o fanno eseguire - la valutazione   di conformità;
c) redigono - in caso positivo - la predetta   dichiarazione di conformità e appongono la marcatura CE di cui all'art. 30 del   Reg. (CE) n. 765/2008.
I fabbricanti, inoltre, nell'adottare le misure   necessarie ad assicurare che la produzione in serie continui ad essere   conforme, garantiscono l'identificazione del giocattolo, apponendo sullo stesso   o sull'imballaggio ogni informazione utile.
Si attira l'attenzione sulla circostanza che i   fabbricanti, ove ritengano che il prodotto immesso sul mercato non sia conforme   alla normativa comunitaria di armonizzazione, adottano le misure necessarie per   conformarlo o ritiralo o richiamarlo, informandone, in presenza di rischi, il   Ministero dello sviluppo economico (art. 3, c. 9).
Il fabbricante può nominare un rappresentante   autorizzato, il quale non risponde né della conformità della fabbricazione o   progettazione del giocattolo né della stesura della documentazione tecnica, ma   può mantenere quest'ultima e la dichiarazione CE di conformità a disposizione   delle autorità di vigilanza, fornendo tutte le informazioni in proprio possesso   per dimostrare la conformità del prodotto e cooperando nelle azioni necessarie   ad eliminare i rischi presentati dai giocattoli rientranti nel loro   mandato.
Il D.Lgs. n. 54/2011 pone in capo agli   importatori l'obbligo (art. 5) di immettere sul mercato esclusivamente   giocattoli conformi. Tali soggetti, infatti, devono assicurarsi preventivamente   che il fabbricante abbia eseguito la necessaria valutazione di conformità, che   la marcatura CE sia stata apposta, che il prodotto sia accompagnato dalla   prevista documentazione e che siano stati assolti gli obblighi di cui all'art.   3, c. 6 e 7, del decreto (identificazione del giocattolo e del fabbricante).   L'importatore, in presenza di dubbi sulla conformità del giocattolo non lo   immette sul mercato e, in presenza di rischi, ne informa il fabbricante e   l'autorità di vigilanza del mercato. Inoltre, qualora ritenga che il prodotto   immesso sul mercato non sia conforme alla normativa comunitaria di   armonizzazione, adotta, analogamente al fabbricante, le
misure necessarie per   conformarlo o ritiralo o richiamarlo, informandone, in presenza di rischi, il   Ministero dello sviluppo economico. Gli importatori sono altresì tenuti ad   apporre sul giocattolo o sull'imballaggio il proprio nome, marchio o   denominazione commerciale, assicurando che il giocattolo sia accompagnato da   istruzioni almeno in lingua italiana. Infine, si rileva che tali soggetti sono   tenuti, su richiesta motivata delle autorità competenti, a fornire informazioni   e documentazioni necessarie a dimostrare la conformità dei giocattoli.
Quanto ai distributori (art. 6), infine, il   decreto pone un obbligo di agire con la dovuta attenzione, circa le   prescrizioni applicabili, al momento di mettere a disposizione sul mercato.   Pertanto gli stessi verificheranno che sul prodotto sia apposta a marcatura CE,   che lo stesso sia accompagnato dai previsti documenti e da istruzioni almeno in   lingua italiana, che siano stati rispettati gli oneri connessi   all'identificazione del giocattolo e dei fabbricanti e degli importatori nonché   quelli connessi all'immissione sul mercato di soli giocattoli conformi (art. 3,   c. 6, 7 e 8, e art. 5, c. 3 e 4).



Conformità dei giocattoli (artt. da 9 a 14)
L'art. 9 del decreto stabilisce che i giocattoli,   ivi comprese le sostanze chimiche in essi contenute, non devono compromettere   la sicurezza o la salute dell'utilizzatore o dei terzi, quando sono utilizzati   conformemente alla loro destinazione o quando ne è fatto un uso prevedibile in   considerazione del comportamento abituale dei bambini. A tale riguardo, come   accennato (requisiti generali di sicurezza, art. 10, c. 2 della Dir.   2009/48/CE), va tenuto conto dell'abilità degli utilizzatori e, se del caso, di   chi effettua la sorveglianza, con particolare riguardo a giocattoli destinati   ai bambini di età inferiore a 36 mesi o ad altri particolari gruppi di   età.
A tale scopo, le avvertenze - di cui all'articolo   10 - e le istruzioni d'uso, redatte almeno in lingua italiana, devono   richiamare l'attenzione degli utilizzatori o di chi effettua la sorveglianza   sui pertinenti pericoli e sui rischi di danno che l'uso dei giocattoli comporta   e sul modo di evitare tali rischi e pericoli.
I giocattoli conformi alle norme armonizzate o a   parti di esse sono considerati conformi alle prescrizioni di cui all'art. 9 e   all'allegato II - sia alla direttiva che al decreto (Requisiti particolari di   sicurezza) - che siano contemplate da tali norme o da parte di esse (art. 11 -   presunzione di conformità).
Coerentemente a quanto previsto dall'art. 15   della Dir. 2009/48/CE, con la dichiarazione CE di conformità, strutturata sulla   base dell'allegato III al decreto, il fabbricante si assume la responsabilità   della conformità dei giocattoli ai predetti requisiti definiti all'articolo 9 e   all'allegato II del decreto stesso (art. 13).



Valutazione della conformità e notifica degli organismi di   valutazione (artt. da 15 a 28)
I fabbricanti, come già anticipato, prima   dell'immissione sul mercato, al fine di verificare la conformità ai requisiti   di cui all'art. 9 e all'allegato II, sono tenuti all'effettuazione di analisi   inerenti eventuali pericoli chimici, fisicomeccanici ed elettrici, di   infiammabilità, di igiene e di radioattività che il giocattolo può presentare e   ad effettuare una valutazione della potenziale esposizione a tali   pericoli.
In tali casi si applica:
- la procedura di controllo di cui al modulo A   dell'Allegato II alla Decisione 768/2008/CE, qualora il fabbricante abbia   applicato le norme armonizzate;
- la procedura di controllo di cui al modulo B   dell'Allegato II alla Decisione 768/2008/CE, qualora il fabbricante non abbia   applicato le norme armonizzate o le stesse non esistano o siano state   pubblicate nella GUUE con una limitazione o il fabbricante ritenga necessario   il ricorso alla verifica di parti terze (cd. esame CE di tipo).
L'esame CE di tipo viene effettuato da un   organismo di valutazione della conformità (autorizzato e notificato alla   Commissione ed agli altri Stati membri dell'UE dal Ministero dello sviluppo   economico conformemente al capo V del decreto in oggetto, cui si rinvia), il   quale valuta, unitamente al fabbricante, l'analisi dei pericoli che il   giocattolo può presentare effettuata dal fabbricante stesso conformemente   all'articolo 15, e rilascia un cd. certificato d'esame CE del tipo, comprensivo   di prove eseguite e relativi rapporti.



Controlli
Nel decreto in parola è, inoltre, precisato (29,   comma 2) che le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte   dall'Agenzia delle Dogane conformemente agli articoli da 27 a 29 del Reg. (CE)   n. 765/2008.
A tal proposito, per quanto riguarda la   commercializzazione dei prodotti il citato Reg. (CE) n. 765/2008 (considerando   33°) prevede, tra l'altro, che i punti di entrata ai confini esterni della   comunità siano determinati in modo tale da individuare i prodotti pericolosi,   non conformi, o quelli per cui la marcatura CE sia apposta in modo falso o   fuorviante ancora prima che essi siano immessi sul mercato, individuando   nell'Autorità doganale l'organo deputato ad effettuare tali controlli anche   attraverso il ricevimento anticipato, da parte delle autorità di vigilanza,   delle informazioni necessarie sui prodotti pericolosi non conformi. Il momento   dell'effettuazione dei citati controlli viene fatto coincidere dall'art. 27, 3°   comma del Reg. (CE) n. 765/2008, con l'atto della presentazione delle merci in   dogana per l'immissione in libera
pratica/immissione in consumo.
È in tale fase, infatti, che l'autorità doganale   applica la misura della sospensione dello svincolo della dichiarazione   dell'immissione in libera pratica per i prodotti pericolosi disciplinati dal   regolamento in parola, tra i quali rientrano quelli non dotati di marcatura CE,   non accompagnati dalla documentazione prevista dalla normativa o dotati di   marcatura CE falsa o fuorviante.
Pertanto, relativamente agli aspetti connessi   alle modalità di svolgimento dei controlli sui giocattoli in importazione, di   competenza degli uffici delle dogane, nonché alla disciplina relativa alla   marcatura CE (di cui all'art. 30 del Reg. (CE) n. 765/2008 e prevista, per i   giocattoli, dall'art. 16 della direttiva e dall'art. 14 del decreto) si rimanda   a quanto indicato nel Manuale procedurali per i controlli doganali, pubblicato   sul sito INTRANET dell'Agenzia, attivando l'Autorità nazionale di vigilanza del   mercato per ogni valutazione in ordine ad eventuali provvedimenti restrittivi   sulle partite dei prodotti in importazione.
Il regime sanzionatorio relativo alle fattispecie   in violazione del decreto in oggetto è contenuto nell'art. 31, ove sono   previsti:
 1. illeciti di natura penale   (commi 1 e 2) 
a. il fabbricante o l'importatore che immette sul   mercato prodotti in violazione degli artt., 3 comma 1 e 5, comma 2:
(arresto fino a un anno e ammenda da 10.000 a   50.000 euro);
b. il fabbricante, l'importatore o il   distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 30,   comma 2:
(arresto da sei mesi a un anno e ammenda da   10.000 a 50.000 euro);
 2. illeciti di natura   amministrativa (commi da 4 a 9, a cui si rimanda) 
in relazione ai quali l'irrogazione della   rispettiva sanzione amministrativa è di competenza delle Camere di Commercio   territorialmente competenti.
Tutto ciò premesso, le Direzioni e gli Uffici in   indirizzo sono invitati a porre in essere, nell'effettuazione delle attività di   rispettiva competenza, ogni misura necessaria per contrastare efficacemente   l'introduzione nel territorio di prodotti non rispondenti ai requisiti previsti   dal decreto in oggetto, non mancando di segnalare alla scrivente eventuali   criticità connesse all'applicazione dello stesso.
   
 
L'Ufficio centrale Antifrode valuterà l'adozione   di specifici profili di rischio e/o l'integrazione di quelli già presenti a   sistema.
   
 
Il Direttore centrale
Dott.ssa Cinzia Bricca



Allegato 1
 

I
   
 
(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la   cui pubblicazione è obbligatoria)
   
 
DIRETTIVE
   
 
 Dir. 2009/48/CE del Parlamento   europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli   (Testo rilevante ai fini del SEE) 
   
 
 Il Parlamento europeo e il   Consiglio dell'Unione europea, 
   
 
visto il trattato che istituisce la Comunità   europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale   europeo [1],
deliberando secondo la procedura di cui   all'articolo 251 del trattato [2],
 

   
[1] GU C 77 del 31.3.2009.
   
[2] Parere del Parlamento europeo del 18 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 maggio 2009.
   
 
considerando quanto segue:
(1) La Dir. 88/378/CEE del Consiglio, del 3   maggio 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri   concernenti la sicurezza dei giocattoli [3] è stata adottata nell'ambito della   realizzazione del mercato interno al fine di armonizzare il livello di   sicurezza dei giocattoli a livello comunitario, nonché di eliminare gli   ostacoli agli scambi di giocattoli fra Stati membri.
   
 
   
[3] GU L 187 del 16.07.1988.   
   
 
(2) La Dir. 88/378/CEE è basata sui principi del   nuovo approccio stabiliti nella risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985   relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e di   normalizzazione [4]. Essa   stabilisce, dunque, unicamente i requisiti essenziali di sicurezza dei   giocattoli, compresi i requisiti specifici di sicurezza in materia di proprietà   fisiche e meccaniche, infiammabilità, proprietà chimiche, proprietà elettriche,   igiene e radioattività. L'adozione dei dettagli tecnici è di competenza del   Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e del Comitato europeo di   normalizzazione elettrotecnica (Cenelec), conformemente alla Dir. 98/34/CE del   Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una   procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni   tecniche e delle
regole relative ai servizi della società dell'informazione   [5]. La conformità alle   norme armonizzate così adottate e il cui numero di riferimento è pubblicato   nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, pone in essere una presunzione di   conformità alle disposizioni della Dir. 88/378/CEE. L'esperienza ha dimostrato   che tali principi di base hanno dato buoni risultati nel settore dei giocattoli   e dovrebbero essere mantenuti.
   
 
   
[4] GU C 136 del 4.6.1985.   
   
[5] GU L 204 del 21.7.1998.
   
 
(3) Lo sviluppo tecnologico nel settore dei   giocattoli ha sollevato tuttavia nuove questioni in merito alla sicurezza dei   giocattoli, destando sempre più preoccupazioni fra i consumatori. Allo scopo di   tenere conto di tale sviluppo e di fornire chiarimenti in merito al quadro   applicabile alla commercializzazione dei giocattoli, è opportuno rivedere e   rafforzare alcuni aspetti della Dir. 88/378/CEE, nonché, per motivi di   chiarezza, sostituire quest'ultima mediante la presente direttiva.
(4) I giocattoli sono parimenti disciplinati   dalla Dir. 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre   2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti   [6], che si applica in modo   complementare alle legislazioni specifiche di settore.
   
 
   
[6] GU L 11 del 15.1.2002.
   
 
(5) Il Reg. (CE) n. 765/2008 del Parlamento   europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di   accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la   commercializzazione dei prodotti [7], stabilisce disposizioni orizzontali   sull'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, sul   marchio CE e sul quadro comunitario in materia di vigilanza del mercato nonché   sui controlli dei prodotti immessi sul mercato comunitario che si applicano   anche al settore dei giocattoli.
   
 
   
[7] GU L 218 del 13.8.2008.
   
 
(6) La decisione n. 768/2008/CE del Parlamento   europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la   commercializzazione dei prodotti [1], prevede principi comuni e disposizioni di   riferimento ai fini della normativa basati sui principi del nuovo approccio.   Allo scopo di garantire la coerenza con altre normative settoriali, è opportuno   uniformare alcune disposizioni della presente direttiva a detta decisione,   nella misura in cui le caratteristiche specifiche del settore non richiedano   soluzioni differenti. È opportuno pertanto uniformare a detta decisione alcune   definizioni, gli obblighi generali degli operatori economici, la presunzione di   conformità, le obiezioni formali alle norme armonizzate, le regole per la   marcatura CE, le prescrizioni relative agli organismi di valutazione della   conformità e alle procedure
di notifica, nonché le disposizioni riguardanti le   procedure relative a prodotti che comportano rischi.
   
 
   
[1] GU L 218 del 13.8.2008.
   
 
(7) Al fine di facilitare l'applicazione da parte   dei fabbricanti e delle autorità nazionali della presente direttiva, è   opportuno chiarire l'ambito di applicazione della presente direttiva,   completando l'elenco dei prodotti che non rientrano in esso, con riferimento in   particolare a determinati nuovi prodotti quali videogiochi e   periferiche.
(8) È opportuno elaborare alcune nuove   definizioni specifiche del settore dei giocattoli per consentire una più   agevole comprensione e un'applicazione uniforme della presente   direttiva.
(9) I giocattoli immessi sul mercato comunitario   dovrebbero soddisfare la pertinente normativa comunitaria e gli operatori   economici dovrebbero essere responsabili della conformità dei giocattoli, in   funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo   da garantire un elevato livello di protezione degli interessi pubblici, quali   la salute e la sicurezza, e la protezione dei consumatori e dell'ambiente, e da   garantire un'equa concorrenza sul mercato comunitario.
(10) Tutti gli operatori economici, all'atto di   immettere o di mettere a disposizione giocattoli sul mercato, sono tenuti ad   agire in modo responsabile e in piena conformità alle prescrizioni giuridiche   applicabili.
(11) Tutti gli operatori economici che   intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero adottare   misure appropriate per garantire che in condizioni di utilizzo normali e   ragionevolmente prevedibili i giocattoli che essi immettono sul mercato non   abbiano effetti pericolosi sulla sicurezza e la salute dei bambini e che siano   messi a disposizione sul mercato solo i giocattoli che soddisfano la normativa   comunitaria pertinente. La presente direttiva stabilisce una ripartizione   chiara e proporzionale degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore   nel processo di fornitura e distribuzione.
(12) Poiché taluni compiti possono essere assolti   solo dal fabbricante, è necessario distinguere chiaramente tra il fabbricante e   operatori successivi nella catena di fornitura. È inoltre necessario   distinguere chiaramente tra l'importatore e il distributore, in quanto   l'importatore introduce prodotti provenienti da paesi terzi nel mercato   comunitario. L'importatore deve quindi assicurarsi che detti giocattoli siano   conformi alle prescrizioni comunitarie applicabili.
(13) Il fabbricante, possedendo le conoscenze   dettagliate relative al processo di progettazione e produzione, si trova nella   posizione migliore per eseguire la procedura completa di valutazione della   conformità relativa ai giocattoli. La valutazione della conformità dovrebbe   quindi rimanere obbligo del solo fabbricante.
(14) È necessario garantire che i giocattoli   provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato comunitario siano conformi a   tutte le prescrizioni comunitarie applicabili e in particolare che i   fabbricanti abbiano effettuato adeguate procedure di valutazione in merito a   tali giocattoli. È opportuno pertanto provvedere affinché gli importatori si   assicurino che i giocattoli che immettono sul mercato siano conformi alle   prescrizioni applicabili e che non immettano sul mercato giocattoli che non   sono conformi a tali prescrizioni o che presentano rischi. Per lo stesso motivo   è inoltre opportuno provvedere affinché gli importatori si assicurino che siano   state effettuate procedure di valutazione della conformità e che la marcatura   dei prodotti e la documentazione elaborata dai fabbricanti siano a disposizione   per controlli da parte delle
autorità di vigilanza.
(15) Laddove il distributore renda disponibile   sul mercato un giocattolo dopo che lo stesso è stato immesso sul mercato dal   fabbricante o dall'importatore, dovrebbe agire con la dovuta attenzione per   garantire che la manipolazione del giocattolo da parte sua non incida   negativamente sulla conformità dello stesso. Sia gli importatori che i   distributori sono tenuti ad agire con la dovuta attenzione in relazione alle   prescrizioni applicabili ogniqualvolta immettono o mettono a disposizione   giocattoli sul mercato.
(16) All'atto dell'immissione di un giocattolo   sul mercato, gli importatori dovrebbero indicare sullo stesso il proprio nome e   l'indirizzo a cui possono essere contattati. Dovrebbero essere previste   eccezioni qualora le dimensioni o la natura del giocattolo non consentano tale   indicazione. Queste comprendono il caso in cui gli importatori dovrebbero   aprire l'imballaggio per apporre il proprio nome e indirizzo sul   prodotto.
(17) Qualsiasi operatore economico che immetta   sul mercato un giocattolo con il proprio nome o marchio commerciale oppure   modifichi un giocattolo in modo tale da incidere sulla conformità alle   prescrizioni applicabili dovrebbe essere considerato il fabbricante e dovrebbe   pertanto assumersi i relativi obblighi.
(18) I distributori e gli importatori, vista la   loro vicinanza al mercato, dovrebbero essere coinvolti nei compiti di vigilanza   del mercato eseguiti dalle competenti autorità nazionali e dovrebbero essere   disposti a parteciparvi attivamente, fornendo a tali autorità tutte le   informazioni necessarie sul giocattolo in questione.
(19) Garantire la rintracciabilità di un   giocattolo in tutta la catena di fornitura contribuisce a semplificare la   vigilanza del mercato e a migliorarne l'efficienza. Un sistema efficiente di   rintracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato di   rintracciare gli operatori economici che hanno messo a disposizione sul mercato   giocattoli non conformi.
(20) Alcuni requisiti essenziali in materia di   sicurezza stabiliti dalla direttiva 88/378/CEE dovrebbero essere aggiornati in   modo da tenere conto del progresso tecnico intervenuto dall’adozione di detta   direttiva. In particolare, per quanto riguarda le proprietà elettriche, il   progresso tecnico ha reso possibile il superamento del limite di 24 volt   stabilito dalla Dir. 88/378/CEE, senza con ciò compromettere la sicurezza del   giocattolo.
(21) È altresì necessario adottare nuovi   requisiti essenziali di sicurezza. Al fine di garantire un elevato livello di   protezione dei bambini da rischi causati da sostanze chimiche presenti nei   giocattoli, l’uso di sostanze pericolose, in particolare classificate come   cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), nonché le sostanze   allergeniche e taluni metalli, dovrebbero essere oggetto di particolare   attenzione. Occorre pertanto, in particolare completare e aggiornare le   disposizioni relative alle sostanze chimiche presenti nei giocattoli per   precisare che i giocattoli dovrebbero essere conformi alla normativa generale   sui prodotti chimici, in particolare al Reg. (CE) n. 1907/2006 del Parlamento   europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la   valutazione, l’autorizzazione e la restrizione
delle sostanze chimiche (REACH),   che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche   [1]. Tali disposizioni   dovrebbero tuttavia essere adattate alle esigenze specifiche dei bambini, i   quali rappresentano un gruppo vulnerabile di consumatori. Dovrebbero pertanto   essere elaborate nuove restrizioni relative alle sostanze CMR in conformità   alla normativa comunitaria applicabile relativa alla classificazione,   all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, nonché alle   fragranze nei giocattoli, in considerazione dei rischi particolari che queste   sostanze possono comportare per la salute umana. Atteso che il nichel   nell’acciaio inossidabile si è dimostrato sicuro, è opportuno autorizzarne   l’uso nei giocattoli.
   
 
   
[1] GU L 396 del 30.12.2006.
   
 
(22) I valori limite specifici di cui alla Dir.   88/378/CEE per alcune sostanze dovrebbero anche essere aggiornati in modo da   tenere conto dei progressi del sapere scientifico. I valori limite per   arsenico, cadmio, cromo VI, piombo, mercurio e stagno organico, che sono   particolarmente tossici e non dovrebbero pertanto essere intenzionalmente   impiegati nelle parti dei giocattoli accessibili ai bambini, dovrebbero essere   fissati a livelli che sono la metà rispetto a quelli ritenuti sicuri in base ai   criteri del relativo comitato scientifico della Commissione, onde garantire che   siano presenti solo tracce compatibilmente alle norme di buona   fabbricazione.
(23) I giocattoli o le loro componenti e gli   imballaggi tali da poter ragionevolmente entrare in contatto con prodotti   alimentari dovrebbero rispettare il Reg. (CE) n. 1935/2004 del Parlamento   europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli   oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari   [2].
   
 
   
[2] GU L 338 del 13.11.2004.
   
 
(24) Al fine di garantire un’adeguata protezione   nel caso dei giocattoli che comportano un elevato livello di esposizione,   dovrebbe essere possibile adottare misure di esecuzione che stabiliscano valori   limiti specifici per le sostanze chimiche utilizzate nei giocattoli destinati   all’utilizzo da parte di bambini di età inferiore a 36 mesi e in altri   giocattoli destinati a essere portati alla bocca tenendo conto delle   prescrizioni del Reg. (CE) n. 1935/2004 e le differenze tra i giocattoli e i   materiali destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari.
(25) Le disposizioni generali e specifiche della   presente direttiva relative alle sostanze chimiche dovrebbero mirare a tutelare   la salute del bambino dalla presenza di talune sostanze nei giocattoli, mentre   le questioni ambientali connesse ai giocattoli sono disciplinate dalla   legislazione ambientale orizzontale che si applica ai giocattoli elettrici ed   elettronici, in particolare dalla Dir. 2002/95/CE del Parlamento europeo e del   Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell’uso di determinate   sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche   [3], e dalla Dir.   2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui   rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche   [4]. Inoltre, le questioni   ambientali in materia di rifiuti sono disciplinate dalla Dir. 2006/12/CE del   Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006   [5], quelle concernenti   gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio dalla Dir. 94/62/CE del Parlamento   europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994 [6] e quelle concernenti le pile e gli   accumulatori nonché i rifiuti di pile e accumulatori dalla Dir. 2006/66/CE del   Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006   [7].
   
 
   
[3] GU L 37 del 13.2.2003.
   
[4] GU L 37 del 13.2.2003.
   
[5] GU L 114 del 27.4.2006.
   
[6] GU L 365 del 31.12.1994.
   
[7] GU L 266 del 26.9.2006.
   
 
(26) Il sistema istituito dalla presente   direttiva dovrebbe altresì incoraggiare e, in taluni casi, garantire la   sostituzione delle sostanze e dei materiali pericolosi utilizzati nei   giocattoli con sostanze o tecnologie meno pericolose, quando esistano   alternative economicamente e tecnicamente idonee.
(27) Per proteggere i bambini dal rischio di   danneggiamento dell'udito provocato da giocattoli sonori, è opportuno fissare   norme più restrittive e più approfondite per limitare i valori massimi del   rumore, sia impulsivo, sia prolungato, emesso da tali giocattoli. È pertanto   necessario stabilire un nuovo requisito essenziale di sicurezza concernente i   suoni emessi da tali giocattoli.
(28) È opportuno stabilire requisiti di sicurezza   specifici per far fronte al particolare pericolo potenziale rappresentato dai   giocattoli all'interno di prodotti alimentari secondo il principio di   precauzione, poiché il fatto di proporre un giocattolo insieme a un prodotto   alimentare pone in essere un rischio di soffocamento distinto rispetto al   rischio rappresentato dal giocattolo in sé, e che pertanto non è oggetto di   nessun provvedimento specifico a livello comunitario.
(29) Poiché è possibile che esistano o vengano   progettati giocattoli che comportano pericoli che non sono disciplinati dai   requisiti specifici di sicurezza della presente direttiva, è necessario   stabilire requisiti generali di sicurezza come base giuridica per gli   interventi contro tali giocattoli. A tale riguardo, la sicurezza dei giocattoli   dovrebbe essere determinata con riferimento all'uso al quale è destinato il   prodotto, ma tenendo anche conto dell'uso prevedibile in considerazione del   comportamento del bambino, solitamente sprovvisto del tasso di diligenza media   proprio dell'utilizzatore adulto. Qualora un pericolo non possa essere   sufficientemente limitato mediante progettazione o misure di salvaguardia, si   può disciplinare il rischio residuo attraverso informazioni relative al   prodotto destinate a chi effettua la supervisione,
tenendo conto della loro   capacità di affrontare il rischio residuo. In base ai metodi riconosciuti per   la valutazione del rischio, non è opportuno utilizzare le informazioni   destinate a chi effettua la supervisione o l'assenza di incidenti pregressi per   sostituire miglioramenti della progettazione.
(30) Al fine di promuovere ulteriormente le   condizioni di sicurezza relative all'utilizzazione dei giocattoli, occorre   integrare le disposizioni in materia di avvertenze che dovrebbero accompagnare   il giocattolo. Per evitare l'uso improprio delle avvertenze mirante ad aggirare   i requisiti applicabili in materia di sicurezza, che si sono verificati in   particolare per l'avvertenza indicante che il giocattolo non è adatto per   bambini di età inferiore di 36 mesi, è necessario stabilire esplicitamente che   le avvertenze previste per talune categorie di giocattoli non possono essere   utilizzate qualora contraddicano l'uso al quale è destinato un   giocattolo.
(31) La marcatura CE, che indica la conformità di   un giocattolo, è la conseguenza visibile di un intero processo che comprende la   valutazione della conformità in senso lato.
I principi generali che disciplinano la marcatura   CE sono esposti nel Reg. (CE) n. 765/2008. Le norme relative all'apposizione   della marcatura CE dovrebbero essere fissate nella presente direttiva.
(32) È indispensabile chiarire sia per i   fabbricanti che per gli utilizzatori che, apponendo il marcatura CE sul   prodotto, il fabbricante dichiara la conformità dello stesso a tutti i   requisiti applicabili e il fabbricante se ne assume la piena   responsabilità.
(33) La marcatura CE dovrebbe essere l'unica   marcatura di conformità da cui risulti che un giocattolo è conforme alla   normativa comunitaria di armonizzazione. Tuttavia, si possono utilizzare altri   marchi, purché contribuiscano a migliorare la protezione dei consumatori e non   siano disciplinati dalla normativa comunitaria di armonizzazione.
(34) È opportuno stabilire regole relative alla   marcatura CE che garantiscano una sufficiente visibilità della marcatura, al   fine di facilitare la vigilanza del mercato dei giocattoli.
(35) Affinché sia garantito il rispetto dei   requisiti essenziali di sicurezza, è indispensabile elaborare idonee procedure   di conformità cui i fabbricanti si devono attenere. A completamento degli   obblighi giuridici a carico del fabbricante volti a garantire la sicurezza dei   giocattoli, è opportuno includere nella presente direttiva l'obbligo esplicito   di effettuare un'analisi dei pericoli che il giocattolo può eventualmente   comportare, che per le sostanze chimiche prevede una valutazione della   possibile presenza nel giocattolo di sostanze proibite o soggette a   restrizioni, nonché della potenziale esposizione a tali pericoli, e al   fabbricante dovrebbe essere imposto di conservare tale valutazione della   sicurezza all'interno della documentazione tecnica per consentire alle autorità   di vigilanza del mercato di svolgere efficientemente i
propri compiti. Il   controllo interno della produzione che si basa sulla responsabilità del   fabbricante in merito alla valutazione della conformità si è dimostrato   adeguato quando il fabbricante ha seguito norme armonizzate, i cui riferimenti   sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, riguardanti   tutti i requisiti di sicurezza del giocattolo. Qualora non esistano norme   armonizzate applicabili, il giocattolo dovrebbe essere sottoposto a una   verifica da parte di terzi, in questo caso all'esame CE del tipo. Lo stesso   dovrebbe valere se tali norme o una di esse è stata pubblicata con limitazioni   nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, oppure se il fabbricante non ha   seguito o ha seguito solo in parte tali norme. Qualora il fabbricante ritenga   che la natura, la progettazione, la costruzione o la destinazione del
giocattolo richieda il ricorso alla verifica da parte di terzi, il fabbricante   dovrebbe sottoporre il giocattolo all'esame CE del tipo.
(36) Poiché è necessario garantire un livello   uniformemente elevato di prestazione da parte degli organismi di valutazione   della conformità nella Comunità e dal momento che tali organismi sono tenuti a   espletare le proprie funzioni a pari livello e in condizioni di concorrenza   leale, dovrebbero essere stabilite le prescrizioni obbligatorie cui si devono   attenere gli organismi di valutazione della conformità che desiderano essere   notificati per fornire servizi di valutazione della conformità a norma della   presente direttiva.
(37) Per garantire un livello coerente di qualità   nell'esecuzione della valutazione della conformità dei giocattoli, è necessario   non solo consolidare le prescrizioni cui si devono attenere gli organismi di   valutazione della conformità che desiderano essere notificati, ma anche,   parallelamente, stabilire le prescrizioni da applicare alle autorità di   notifica e agli altri organismi coinvolti nella valutazione, nella notifica e   nel monitoraggio degli organismi notificati.
(38) Qualora i dati scientifici disponibili siano   insufficienti per consentire un'accurata stima dei rischi, gli Stati membri in   sede di adozione di misure a norma della presente direttiva dovrebbero   applicare il principio di precauzione, che è un principio di diritto   comunitario, delineato, tra l'altro, nella comunicazione della Commissione del   2 febbraio 2000, tenendo conto al contempo di altre norme e principi contenuti   nella presente direttiva, quali la libera circolazione di merci e la   presunzione di conformità.
(39) Il Reg. (CE) n. 765/2008 completa e rafforza   l'attuale quadro in materia di vigilanza del mercato dei prodotti disciplinato   dalla legislazione comunitaria di armonizzazione, compresi i giocattoli.   Pertanto gli Stati membri dovrebbero organizzare ed effettuare la vigilanza del   mercato in merito ai giocattoli conformemente a tale regolamento. A norma di   tale regolamento, la sua applicazione non impedisce alle autorità di vigilanza   del mercato di adottare altre misure specifiche di vigilanza del mercato   previste dalla Dir. 2001/95/CE. Inoltre è opportuno adottare nella presente   direttiva alcune misure specifiche riguardanti la possibilità per un'autorità   di vigilanza del mercato di ottenere informazioni da un organismo notificato e   di impartirgli istruzioni al fine di rafforzare le possibilità di intervento   delle autorità di vigilanza
del mercato in relazione ai giocattoli disciplinati   da un attestato d'esame CE del tipo.
(40) La Dir. 88/378/CEE prevede già una procedura   di salvaguardia che consente alla Commissione di esaminare la giustificazione   di una misura presa da uno Stato membro nei confronti di giocattoli che   considera non conformi. Allo scopo di aumentare la trasparenza e ridurre i   tempi procedurali, è necessario migliorare la procedura di salvaguardia   esistente, migliorandone l'efficienza e valorizzando le conoscenze disponibili   negli Stati membri.
(41) Il sistema attuale dovrebbe essere   completato da una procedura che consenta alle parti interessate di essere   informate delle misure adottate in merito a giocattoli che comportano un   rischio per la salute e la sicurezza delle persone o per altre questioni di   tutela dell'interesse pubblico. Esso dovrebbe inoltre consentire alle autorità   di vigilanza del mercato, in cooperazione con gli operatori economici   interessati, di intervenire in una fase precoce per quanto riguarda tali   prodotti.
(42) Nel caso in cui gli Stati membri e la   Commissione siano d'accordo sulla giustificazione di una misura adottata da uno   Stato membro, non dovrebbe essere richiesto alcun intervento ulteriore da parte   della Commissione.
(43) Le misure necessarie per l'esecuzione della   presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE   del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle   competenze di esecuzione conferite alla Commissione   [1].
   
 
   
(1) GU L 184 del 17.7.1999.
   
 
(44) In particolare la Commissione dovrebbe avere   il potere di adeguare, in alcuni casi ben definiti, i requisiti relativi alle   sostanze chimiche e di concedere in alcuni casi deroghe al divieto di sostanze   CMR, nonché di adeguare la formulazione delle specifiche avvertenze relative ad   alcune categorie di giocattoli. Tali misure di portata generale e intese a   modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche   completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo   la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5-bis della   decisione 1999/468/CE.
(45) La Dir. 85/374/CEE del Consiglio, del 25   luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative,   regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità   per danno da prodotti difettosi [2], si applica tra l'altro ai giocattoli che   non sono conformi alla normativa comunitaria di armonizzazione. I fabbricanti e   gli importatori che hanno immesso giocattoli non conformi sul mercato   comunitario sono responsabili dei danni ai sensi di tale direttiva.
   
 
   
[2] GU L 210 del 7.8.1985.
   
 
(46) Gli Stati membri dovrebbero prevedere un   regime di sanzioni applicabili in caso di violazione della presente direttiva.   Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
(47) Per dare ai fabbricanti di giocattoli e agli   altri operatori economici tempo sufficiente per adeguarsi alle prescrizioni   dalla presente direttiva è necessario prevedere un periodo transitorio di due   anni a seguito dell'entrata in vigore della presente direttiva durante il quale   i giocattoli conformi alla Dir. 88/378/CEE possano essere commercializzati. Nel   caso di requisiti chimici, tale periodo dovrebbe essere fissato a quattro anni   in modo da consentire lo sviluppo delle norme armonizzate necessarie per   conformarsi a tali requisiti.
(48) Poiché l'obiettivo della presente direttiva,   vale a dire garantire un elevato livello di sicurezza dei giocattoli al fine di   salvaguardare la sicurezza e la salute dei bambini e nel contempo il   funzionamento del mercato interno, stabilendo requisiti di sicurezza   armonizzati per i giocattoli e requisiti minimi in materia di vigilanza del   mercato, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e   può dunque, a causa delle sue dimensioni e dei suoi effetti, essere realizzato   meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio   di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si   limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al   principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
   
 
Hanno adottato la presente direttiva:
   
 
 Capo I
Disposizioni generali   
   
 
 Articolo 1 
 Oggetto. 
   
 
La presente direttiva stabilisce norme sulla   sicurezza dei giocattoli e sulla loro libera circolazione nella   Comunità.
   
 
 Articolo 2 
 Ambito di applicazione.   
   
 
1. La presente direttiva si applica ai prodotti   progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini   di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni («giocattoli»).
A norma della presente direttiva, i prodotti   elencati nell'allegato I non sono considerati come giocattoli.
2. La presente direttiva non si applica:
a) alle attrezzature per aree da gioco per uso   pubblico;
b) alle macchine da gioco automatiche, a moneta o   no, per uso pubblico;
c) ai veicoli-giocattolo con motore a   combustione;
d) alle macchine a vapore giocattolo; e
e) alle fionde e alle catapulte.
   
 
 Articolo 3 
 Definizioni. 
   
 
Ai fini della presente direttiva si intende   per:
1) «messa a disposizione sul mercato»: la   fornitura di un giocattolo per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato   comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o   gratuito;
2) «immissione sul mercato»: la prima messa a   disposizione di un giocattolo sul mercato comunitario;
3) «fabbricante»: persona fisica o giuridica che   fabbrica un giocattolo, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo   commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;
4) «rappresentante autorizzato»: una persona   fisica o giuridica stabilita nella Comunità che ha ricevuto da un fabbricante   un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a   determinati compiti;
5) «importatore»: una persona fisica o giuridica   stabilita nella Comunità che immette sul mercato comunitario un giocattolo   originario di un paese terzo;
6) «distributore»: una persona fisica o giuridica   nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che   mette a disposizione sul mercato un giocattolo;
7) «operatori economici»: il fabbricante, il   rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;
8) «norma armonizzata»: una norma adottata da uno   degli organismi europei di normalizzazione indicati nell'allegato I della Dir.   98/34/CE sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente   all'articolo 6 di tale direttiva;
9) «normativa comunitaria di armonizzazione»: la   normativa comunitaria che armonizza le condizioni di commercializzazione dei   prodotti;
10) «accreditamento»: lo stesso significato di   cui al Reg. (CE) n. 765/2008;
11) «valutazione della conformità»: il processo   atto a dimostrare se i requisiti specifici relativi a un giocattolo siano stati   rispettate;
12) «organismo di valutazione della conformità»:   un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui   tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
13) «richiamo»: qualsiasi provvedimento volto ad   ottenere la restituzione di un giocattolo che è già stato messo a disposizione   dell'utilizzatore finale;
14) «revoca»: qualsiasi provvedimento volto a   impedire la messa a disposizione sul mercato di un giocattolo nella catena   della fornitura;
15) «vigilanza del mercato»: le attività svolte e   i provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per garantire che i   giocattoli siano conformi ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa   comunitaria di armonizzazione e non pregiudichino la salute, la sicurezza o   qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse;
16) «marcatura CE»: una marcatura mediante cui il   fabbricante indica che il giocattolo è conforme ai requisiti applicabili   stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede   l'apposizione;
17) «prodotto funzionale»: un prodotto che svolge   la stessa funzione e viene impiegato nello stesso modo di un prodotto, un   apparecchio o un impianto destinato ad essere utilizzato da adulti, e che può   essere un modello in scala di tale prodotto, apparecchio o impianto;
18) «giocattolo funzionale»: un giocattolo che   svolge la stessa funzione e viene impiegato nello stesso modo di un prodotto,   un apparecchio o un impianto destinato ad essere utilizzato da adulti, e che   può essere un modello in scala di tale prodotto, apparecchio o impianto;
19) «giocattolo acquatico»: un giocattolo   destinato a essere usato in acque poco profonde e che è in grado di reggere o   sostenere il bambino sull'acqua;
20) «velocità di progetto»: tipica velocità   operativa potenziale determinata dalla progettazione del giocattolo;
21) «gioco di attività»: un gioco per uso   domestico nel quale la struttura di supporto resta ferma durante l'attività e   che è destinato a permettere a un bambino di svolgere una delle seguenti   attività: arrampicarsi, saltare, dondolare, scivolare, cullarsi, avvitarsi,   gattonare o strisciare o qualsiasi combinazione di esse;
22) «giocattolo chimico»: un giocattolo destinato   alla manipolazione diretta di sostanze chimiche e destinato ad essere   utilizzato da bambini di uno specifico gruppo di età e sotto la supervisione di   un adulto;
23) «gioco olfattivo da tavolo»: un giocattolo il   cui scopo è quello di aiutare il bambino ad imparare a riconoscere diversi   odori o profumi;
24) «kit cosmetico»: un giocattolo il cui scopo è   quello di aiutare il bambino a imparare a creare prodotti come profumi, saponi,   creme, shampoo, bagnoschiuma, lucidalabbra, rossetti, e altri trucchi,   dentifrici e balsami;
25) «gioco gustativo»: un gioco il cui scopo è   quello di permettere al bambino di preparare dolci o piatti che comportano   l'uso di ingredienti alimentari, come dolci, liquidi, polveri e aromi;
26) «danno»: le lesioni fisiche o qualsiasi altro   danno alla salute inclusi effetti sulla salute a lungo termine;
27) «pericolo»: una fonte potenziale di   danno;
28) «rischio»: la probabilità di insorgenza di un   pericolo fonte di danni e la gravità dei danni;
29) «destinato a essere utilizzato da»:   indicazione atta a permettere a un genitore o a un supervisore di valutare se   il giocattolo, in base alle sue funzioni, dimensioni e caratteristiche, è   destinato ad essere utilizzato da bambini della fascia di età indicata.
   
 
 Capo II 
 Obblighi degli operatori   economici 
   
 
 Articolo 4 
 Obblighi dei fabbricanti.   
   
 
1. All'atto dell'immissione dei loro giocattoli   sul mercato, i fabbricanti garantiscono che essi siano stati progettati e   fabbricati conformemente ai requisiti di cui all'articolo 10 e all'allegato   II.
2. I fabbricanti preparano la documentazione   tecnica prescritta dall'articolo 21 ed eseguono o fanno eseguire la procedura   di valutazione della conformità applicabile a norma dell'articolo 19.
Qualora la conformità di un giocattolo alle   prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti   redigono, a norma dell'articolo 15, una dichiarazione CE di conformità, e   appongono la marcatura CE di cui all'articolo 17, paragrafo 1.
3. I fabbricanti conservano la documentazione   tecnica e la dichiarazione CE di conformità per un periodo di dieci anni dopo   che il giocattolo è stato immesso sul mercato.
4. I fabbricanti garantiscono che siano   predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a   essere conforme. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione   o delle caratteristiche del giocattolo, nonché delle modifiche delle norme   armonizzate con riferimento alle quali si dichiara la conformità di un   giocattolo.
Laddove ritenuto necessario in considerazione dei   rischi presentati da un giocattolo, i fabbricanti eseguono, per proteggere la   salute e la sicurezza dei consumatori, una prova a campione dei giocattoli   commercializzati, svolgono indagini e, se del caso, tengono un registro dei   reclami, dei giocattoli non conformi e dei richiami di giocattoli e informano i   distributori di tale monitoraggio.
5. I fabbricanti garantiscono che sui loro   giocattoli sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure   un altro elemento che consenta la loro identificazione, oppure, qualora le   dimensioni o la natura del giocattolo non lo consentano, che le informazioni   prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento   del giocattolo.
6. I fabbricanti indicano sul giocattolo il loro   nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato   e l'indirizzo dove possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile,   sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo.   L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere   contattato.
7. I fabbricanti garantiscono che il giocattolo   sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza fornite in una   lingua o in lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori,   secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.
8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di   credere che un giocattolo che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla   pertinente normativa comunitaria di armonizzazione prendono immediatamente le   misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo, per   ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il giocattolo   presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente le competenti   autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il   giocattolo, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e   qualsiasi misura correttiva presa.
9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta   motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte   le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del   giocattolo, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità.   Essi cooperano con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, a qualsiasi   azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che essi   hanno immesso sul mercato.
   
 
 Articolo 5 
 Rappresentanti   autorizzati. 
   
 
1. Il fabbricante può nominare, mediante mandato   scritto, un rappresentante autorizzato.
2. Gli obblighi di cui all'articolo 4 paragrafo   1, e la stesura della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del   rappresentante autorizzato.
3. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti   specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al   rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:
a) mantenere a disposizione delle autorità   nazionali di vigilanza la dichiarazione CE di conformità e la documentazione   tecnica per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato del   giocattolo;
b) a seguito di una richiesta motivata di   un'autorità nazionale competente, fornire tutte le informazioni e la   documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un giocattolo;
c) cooperare con le autorità nazionali   competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i   rischi presentati dai giocattoli che rientrano nel loro mandato.
   
 
 Articolo 6 
 Obblighi degli   importatori 
   
 
1. Gli importatori immettono sul mercato   comunitario solo giocattoli conformi.
2. Prima di immettere un giocattolo sul mercato   gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata   procedura di valutazione della conformità.
Essi assicurano che il fabbricante abbia   preparato la documentazione tecnica, che la marcatura di conformità prescritta   sia apposta sul giocattolo, che il giocattolo sia accompagnato dai documenti   prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui   all'articolo 4, paragrafi 5 e 6.
L'importatore, se ritiene o ha motivo di credere   che un giocattolo non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 10 e   all'allegato II, non immette sul mercato il giocattolo fino a quando esso non è   stato reso conforme. Inoltre, quando un giocattolo presenta un rischio,   l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del   mercato.
3. Gli importatori indicano sul giocattolo il   loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio   registrato e l'indirizzo a cui possono essere contattati oppure, ove ciò non   sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del   giocattolo.
4. Gli importatori assicurano che il giocattolo   sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza fornite in una   lingua o in lingue che possano essere facilmente comprese dai consumatori,   secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.
5. Gli importatori garantiscono che mentre un   giocattolo è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o   di trasporto non mettano a rischio la conformità ai requisiti di cui   all'articolo 10 e all'allegato II.
6. Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi   presentati da un giocattolo, gli importatori, per proteggere la salute e la   sicurezza dei consumatori, eseguono prove a campione dei giocattoli   commercializzati, svolgono indagini e, se del caso, tengono un registro dei   reclami, dei giocattoli non conformi e dei richiami di giocattoli e informano i   distributori di tale monitoraggio.
7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo   di credere che un giocattolo che hanno immesso sul mercato non sia conforme   alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione adottano immediatamente   le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo, per   ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il giocattolo   presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente le competenti   autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il   giocattolo, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e   qualsiasi misura correttiva adottata.
8. Gli importatori conservano per un periodo di   dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo la dichiarazione CE di   conformità a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato; garantiscono   inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere resa   disponibile a tali autorità.
9. Gli importatori, a seguito di una richiesta   motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte   le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del   giocattolo, in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità.   Essi cooperano con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, a qualsiasi   azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che hanno   immesso sul mercato.
   
 
 Articolo 7 
 Obblighi dei   distributori. 
   
 
1. Quando mettono un giocattolo a disposizione   sul mercato, i distributori agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle   prescrizioni applicabili.
2. Prima di mettere un giocattolo a disposizione   sul mercato, i distributori verificano che il giocattolo in questione rechi la   marcatura prescritta, che sia accompagnato dai documenti prescritti e da   istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua o in lingue che possono   essere facilmente comprese dai consumatori dello Stato membro in cui il   giocattolo deve essere messo a disposizione sul mercato, e che il fabbricante e   l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui all'articolo 4,   paragrafi 5 e 6, e all'articolo 6, paragrafo 3.
Il distributore, se ritiene o ha motivo di   credere che un giocattolo non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 10   e all'allegato II, non mette il giocattolo a disposizione sul mercato fino a   quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando un giocattolo presenta un   rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore nonché le   autorità di vigilanza del mercato.
3. I distributori garantiscono che, mentre un   giocattolo è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o   di trasporto non mettano a rischio la conformità alle prescrizioni di cui   all'articolo 10 e all'allegato II.
4. I distributori che ritengono o hanno motivo di   credere che un giocattolo che hanno messo a disposizione sul mercato non sia   conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione si assicurano   che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale   giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora   il giocattolo presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente   le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a   disposizione il giocattolo, indicando in particolare i dettagli relativi alla   non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata.
5. I distributori, a seguito di una richiesta   motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte   le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del   giocattolo. Essi cooperano con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, a   qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai giocattoli   che essi hanno messo a disposizione sul mercato.
   
 
 Articolo 8 
 Casi in cui gli obblighi dei   fabbricanti sono applicati agli importatori e ai distributori. 
   
 
Un importatore o distributore è ritenuto un   fabbricante ai fini della presente direttiva, ed è soggetto agli obblighi del   fabbricante di cui all'articolo 4, quando immette sul mercato un giocattolo con   il proprio nome o marchio commerciale o modifica un giocattolo già immesso sul   mercato in modo tale che la conformità con le prescrizioni applicabili possa   esserne condizionata.
   
 
 Articolo 9 
 Identificazione degli operatori   economici. 
   
 
Gli operatori economici notificano, su richiesta,   alle autorità di vigilanza:
a) qualsiasi operatore economico che abbia   fornito loro un giocattolo;
b) qualsiasi operatore economico cui abbiano   fornito un giocattolo.
Gli operatori economici devono essere in grado di   presentare le informazioni di cui al primo comma per un periodo di dieci anni   dopo l'immissione sul mercato del giocattolo, nel caso del fabbricante, e per   un periodo di dieci anni dopo la fornitura del giocattolo, nel caso di altri   operatori economici.
   
 
 Capo III 
 Conformità dei giocattoli   
   
 
 Articolo 10 
 Requisiti essenziali di   sicurezza. 
   
 
1. Gli Stati membri adottano tutti i   provvedimenti necessari a garantire che i giocattoli siano immessi sul mercato   soltanto se risultano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza prescritti,   per quanto riguarda i requisiti generali di sicurezza, dal paragrafo 2, e per   quanto riguarda i requisiti specifici di sicurezza, dall'allegato II.
2. I giocattoli, comprese le sostanze chimiche   che contengono, non devono compromettere la sicurezza o la salute   dell'utilizzatore o dei terzi, quando sono utilizzati conformemente alla loro   destinazione o quando ne è fatto un uso prevedibile in considerazione del   comportamento abituale dei bambini.
Si deve tenere conto dell'abilità degli   utilizzatori e, se del caso, di chi effettua la sorveglianza, in particolare   per quanto riguarda i giocattoli che sono destinati ai bambini di età inferiore   a 36 mesi o ad altri gruppi di età.
Le etichette apposte a norma dell'articolo 11,   paragrafo 3, nonché le istruzioni per l'uso di cui i giocattoli sono corredati,   richiamano l'attenzione degli utilizzatori o di chi effettua la sorveglianza   sui pertinenti pericoli e sui rischi di danno che l'uso dei giocattoli comporta   e sul modo di evitare tali rischi e pericoli.
3. I giocattoli immessi sul mercato devono essere   conformi ai requisiti essenziali di sicurezza per tutta la durata di impiego   prevedibile e normale dei giocattoli stessi.
   
 
 Articolo 11 
 Avvertenze. 
   
 
1. Laddove ciò risulti opportuno per la sicurezza   dell'uso, le avvertenze prescritte dall'articolo 10, paragrafo 2, indicano le   opportune restrizioni relative agli utilizzatori, conformemente all'allegato V,   parte A.
Per quanto riguarda le categorie di giocattoli di   cui all'allegato V, parte B, vanno utilizzate le avvertenze ivi elencate. Le   avvertenze di cui ai punti da 2 a 10 della parte B dell'allegato V vanno   utilizzate nella versione ivi figurante.
I giocattoli non devono recare uno o più delle   avvertenze specifiche di cui alla parte B dell'allegato V, qualora esse   contraddicano l'uso al quale è destinato il giocattolo, quale determinato in   base alla sua funzione, alle sue dimensioni e alle sue caratteristiche.
2. Il fabbricante appone le avvertenze in modo   chiaramente visibile e facilmente leggibile, facilmente comprensibile ed   accurato sul giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio, nonché, se del   caso, sulle istruzioni per l'uso di cui è corredato. Per i giocattoli di   piccole dimensioni venduti senza imballaggio, le avvertenze appropriate sono   apposte sul giocattolo stesso.
Le avvertenze sono precedute dalla parola   «Avvertenza» o «Avvertenze», a seconda dei casi.
Le avvertenze, che determinano la decisione di   acquistare il giocattolo, quali quelle che precisano l'età minima e l'età   massima degli utilizzatori e le altre avvertenze applicabili di cui   all'Allegato V, devono figurare sull'imballaggio del consumatore o essere   altrimenti chiaramente visibili al consumatore prima dell'acquisto, anche in   caso di acquisto in linea.
3. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 7, uno   Stato membro può, all'interno del suo territorio, stabilire che tali avvertenze   e le istruzioni di sicurezza siano scritte in una o più lingue, facilmente   comprensibili per i consumatori, come determinate dallo Stato membro.
   
 
 Articolo 12 
 Libera circolazione.   
   
 
Gli Stati membri non ostacolano la messa a   disposizione sul mercato nel loro territorio di giocattoli conformi alla   presente direttiva.
   
 
 Articolo 13 
 Presunzione di   conformità. 
   
 
I giocattoli che sono conformi alle norme   armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella   Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi alle   prescrizioni di cui all'articolo 10 e all'allegato II contemplati da tali norme   o da parti di esse.
   
 
 Articolo 14 
 Obiezione formale a una norma   armonizzata. 
   
 
1. Qualora uno Stato membro o la Commissione   ritenga che una norma armonizzata non soddisfi completamente le prescrizioni   che contempla e che sono stabilite dall'articolo 10 e dall'allegato II, la   Commissione o lo Stato membro interessato sottopone la questione al comitato   istituito dall'articolo 5 della Dir. 98/34/CE, presentando le proprie   motivazioni. Il comitato, previa consultazione dei competenti organismi di   normalizzazione europei, esprime senza indugio il suo parere.
2. Alla luce del parere del comitato, la   Commissione decide di pubblicare, di non pubblicare, di pubblicare con   limitazioni, di mantenere, di mantenere con limitazioni o di ritirare il   riferimento alla norma armonizzata in questione nella o dalla Gazzetta   ufficiale dell'Unione europea.
3. La Commissione informa l'organismo di   normalizzazione europeo interessato e, all'occorrenza, richiede la revisione   delle norme armonizzate in questione.
   
 
 Articolo 15 
 Dichiarazione CE di   conformità. 
   
 
1. La dichiarazione CE di conformità attesta che   è stata dimostrata la conformità ai requisiti definiti all'articolo 10 e   all'allegato II.
2. La dichiarazione CE di conformità contiene   almeno gli elementi specificati nell'allegato III della presente direttiva e   dei pertinenti moduli della decisione 768/2008/CE ed è continuamente   aggiornata. La dichiarazione CE di conformità ha la struttura tipo di cui   all'allegato III della presente direttiva. È tradotta nella lingua o nelle   lingue richieste dallo Stato membro nel quale il giocattolo viene immesso o   messo a disposizione.
3. Con la dichiarazione CE di conformità il   fabbricante si assume la responsabilità della conformità del giocattolo.
   
 
 Articolo 16 
 Principi generali della marcatura   CE. 
   
 
1. I giocattoli resi disponibili sul mercato   recano la marcatura CE.
2. La marcatura CE è soggetta ai principi   generali esposti all'articolo 30 del Reg. (CE) n. 765/2008.
3. Gli Stati membri presumono la conformità del   giocattolo recante la marcatura CE con la presente direttiva.
4. I giocattoli che non recano la marcatura CE o   che non sono altrimenti conformi alla presente direttiva possono essere   presentati ed utilizzati in occasione di fiere ed esposizioni, purché   un'indicazione chiara precisi che il giocattolo non è conforme alla presente   direttiva e che non saranno messi a disposizione nella Comunità prima di essere   resi conformi.
   
 
 Articolo 17 
 Regole e condizioni per   l'apposizione della marcatura CE. 
   
 
1. La marcatura CE è apposta in modo visibile,   leggibile e indelebile sul giocattolo o su un'etichetta affissa o   sull'imballaggio. Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o costituiti da   piccole parti la marcatura CE può essere apposto su un'etichetta oppure su un   foglio informativo. Qualora ciò risulti tecnicamente impossibile, nel caso di   giocattoli venduti in espositori e a condizione che l'espositore sia stato   inizialmente utilizzato come imballaggio per i giocattoli, la marcatura CE deve   essere affissa sull'espositore stesso.
Qualora l'eventuale marchio CE non sia visibile   dall'esterno dell'imballaggio, questo va apposto almeno   sull'imballaggio.
2. La marcatura CE è apposta sul giocattolo prima   della sua immissione sul mercato. Può essere seguita da un pittogramma o da   qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.
   
 
 Capo IV 
 Valutazione di conformità   
   
 
 Articolo 18 
 Valutazione della   sicurezza. 
   
 
Prima di immettere un giocattolo sul mercato i   fabbricanti effettuano un'analisi dei pericoli chimici, fisico-meccanici ed   elettrici, di infiammabilità, di igiene e di radioattività che il giocattolo   può presentare, e effettuano una valutazione della potenziale esposizione a   tali pericoli.
   
 
 Articolo 19 
 Procedure di valutazione della   conformità applicabili. 
   
 
1. Prima di immettere un giocattolo sul mercato,   allo scopo di dimostrare che il giocattolo è conforme la conformità degli   stessi ai requisiti prescritti dall'articolo 10 e dall'allegato II, i   fabbricanti applicano le procedure di valutazione della conformità di cui ai   paragrafi 2 e 3.
2. Qualora il fabbricante abbia applicato le   norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta   ufficiale dell'Unione europea, riguardanti tutti i requisiti di sicurezza del   giocattolo, il fabbricante segue la procedura di controllo interno della   produzione di cui al modulo A dell'allegato II della decisione n.   768/2008/CE.
3. Il giocattolo è sottoposto ad esame CE del   tipo, di cui all'articolo 20, congiuntamente alla procedura di conformità al   tipo prevista dal modulo C dell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE nei   seguenti casi:
a) qualora non esistano norme armonizzate, i cui   riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione   europea, riguardanti tutti i requisiti di sicurezza del giocattolo;
b) quando esistono le norme armonizzate di cui   alla lettera a), ma il fabbricante non le ha applicate o le ha applicate solo   in parte;
c) quando una o più norme armonizzate di cui alla   lettera a) sono state pubblicate con una limitazione;
d) quando il fabbricante ritiene che la natura,   la progettazione, la costruzione o la destinazione del giocattolo richiedono il   ricorso alla verifica da parte di terzi.
   
 
 Articolo 20 
 Esame CE del tipo.   
   
 
1. La richiesta di esame CE del tipo,   l'esecuzione dell'esame e il rilascio dell'attestato d'esame CE del tipo sono   effettuati conformemente alle procedure di cui al modulo B dell'allegato II   della decisione n. 768/2008/CE.
L'esame CE del tipo è effettuato secondo le   modalità specificate al paragrafo 2, secondo trattino, di tale modulo B.
In aggiunta a tali disposizioni, sono di   applicazione i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente   articolo.
2. La richiesta di esame CE del tipo include una   descrizione del giocattolo e l'indicazione del luogo di fabbricazione, incluso   l'indirizzo.
3. Quando un organismo di valutazione della   conformità notificato conformemente all'articolo 22 («organismo notificato»),   effettua l'esame CE del tipo, valuta unitamente al fabbricante, l'analisi dei   pericoli che il giocattolo può presentare effettuata dal fabbricante stesso   conformemente all'articolo 18.
4. Il certificato d'esame CE del tipo include un   riferimento alla presente direttiva, un'immagine a colori e una descrizione   chiara del giocattolo comprensiva delle dimensioni, nonché l'elenco delle prove   eseguite con un riferimento ai pertinenti rapporti di prova.
Il certificato d'esame CE del tipo è rivisto in   qualsiasi momento se ne presenti la necessità, in particolare qualora si   verifichino modifiche nel processo di fabbricazione, nelle materie prime o nei   componenti del giocattolo, e in ogni caso ogni cinque anni.
Il certificato di esame CE del tipo è revocato se   il giocattolo non è conforme ai requisiti prescritti dall'articolo 10 e   dall'allegato II.
Gli Stati membri si assicurano che i loro   organismi notificati non rilascino certificati d'esame CE del tipo in relazione   a giocattoli per i quali sia stato rifiutato o ritirato un certificato.
5. La documentazione tecnica e la corrispondenza   riguardanti le procedure di esame CE del tipo sono redatti in una lingua   ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato o in una   lingua accettata da quest'ultimo.
   
 
 Articolo 21 
 Documentazione del   prodotto. 
   
 
1. La documentazione tecnica di cui all'articolo   4, paragrafo
2, contiene tutti i dati necessari o i dettagli   relativi agli strumenti utilizzati dal fabbricante per garantire la conformità   del giocattolo ai requisiti di cui all'articolo 10 e all'allegato II. Essa   contiene in particolare i documenti elencati nell'allegato IV.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo   20, paragrafo 5, la documentazione tecnica è redatta in una delle lingue   ufficiali della Comunità.
3. In seguito a una richiesta motivata da parte   dell'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro, il fabbricante   fornisce una traduzione delle parti pertinenti della documentazione tecnica   nella lingua di tale Stato membro.
Qualora a un fabbricante sia richiesta la   documentazione tecnica o la traduzione di parti di essa da un'autorità di   vigilanza del mercato, questa può fissare un termine pari a trenta giorni, a   meno che rischi gravi e imminenti non giustifichino una scadenza più   breve.
4. Nel caso in cui il fabbricante non osservi gli   obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, l'autorità di vigilanza del mercato può   richiedere che il fabbricante faccia effettuare a proprie spese una prova,   entro un termine determinato, da parte di un organismo notificato per   verificare la conformità alle norme armonizzate e ai requisiti essenziali di   sicurezza.
   
 
 Capo V 
 Notifica degli organismi di   valutazione della conformità 
   
 
 Articolo 22 
 Notifica. 
   
 
Gli Stati membri notificano alla Commissione e   agli altri Stati membri gli organismi autorizzati a svolgere, in qualità di   terzi, compiti di valutazione della conformità a norma dell'articolo 20.
   
 
 Articolo 23 
 Autorità di notifica.   
   
 
1. Gli Stati membri designano un'autorità di   notifica che è responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure   necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione   della conformità ai fini della presente direttiva e per la vigilanza degli   organismi notificati, inclusa la conformità all'articolo 29.
2. Gli Stati membri possono decidere che la   valutazione e la vigilanza di cui al paragrafo 1 siano eseguiti da un organismo   nazionale di accreditamento ai sensi e in conformità del Reg. (CE) n.   765/2008.
3. Se l'autorità di notifica delega o altrimenti   affida la valutazione, la notifica o vigilanza di cui al paragrafo 1 ad un   organismo che non è un ente pubblico, detto organismo è una persona giuridica e   rispetta mutatis mutandis le prescrizioni di cui all'articolo 24, paragrafi da   1 a 5. Inoltre, tale organismo adotta disposizioni per coprire la   responsabilità civile connessa alle proprie attività.
4. L'autorità di notifica si assume la piena   responsabilità per i compiti svolti dall'organismo di cui al paragrafo   3.
   
 
 Articolo 24 
 Prescrizioni relative alle   autorità di notifica. 
   
 
1. L'autorità di notifica è stabilita in modo che   non sorgano conflitti d'interesse con gli organismi di valutazione della   conformità.
2. L'autorità di notifica è organizzata e gestita   in modo che sia salvaguardata l'obiettività e l'imparzialità delle sue   attività.
3. L'autorità di notifica è organizzata in modo   che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della   conformità sia presa da persone competenti, diverse da quelle che hanno   eseguito la valutazione.
4. L'autorità di notifica non offre e non   fornisce attività che eseguono gli organismi di valutazione della conformità o   servizi di consulenza su base commerciale o concorrenziale.
5. L'autorità di notifica salvaguarda la   riservatezza delle informazioni ottenute.
6. L'autorità di notifica ha a sua disposizione   un numero di dipendenti competenti sufficiente per l'adeguata esecuzione dei   suoi compiti.
   
 
 Articolo 25 
 Obbligo di informazione delle   autorità di notifica. 
   
 
Gli Stati membri informano la Commissione delle   loro procedure per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione   della conformità e per la vigilanza degli organismi notificati, nonché di   qualsiasi modifica delle stesse.
La Commissione mette a disposizione del pubblico   tali informazioni.
   
 
 Articolo 26 
 Prescrizioni relative agli   organismi notificati. 
   
 
1. Ai fini della notifica a norma della presente   direttiva, l'organismo di valutazione della conformità rispetta le prescrizioni   di cui ai paragrafi da 2 a 11.
2. L'organismo di valutazione della conformità è   stabilito a norma della legge nazionale e ha la personalità giuridica.
3. L'organismo di valutazione della conformità è   un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dal giocattolo che   valuta.
Un organismo appartenente a un'associazione   d'imprese o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte   nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio,   nell'utilizzo o nella manutenzione di giocattoli che esso valuta può essere   ritenuto un organismo del genere, a condizione che siano dimostrate la sua   indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse.
4. L'organismo di valutazione della conformità, i   suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità   non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né   l'installatore, né l'acquirente, né il proprietario, né l'utente o il   responsabile della manutenzione dei giocattoli sottoposti alla sua valutazione,   né il rappresentante autorizzato di uno di questi soggetti. Ciò non preclude   l'uso dei giocattoli valutati che sono necessari per il funzionamento   dell'organismo di valutazione della conformità o l'uso di tali giocattoli per   scopi privati.
L'organismo di valutazione della conformità, i   suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità   non intervengono direttamente nella progettazione o nella fabbricazione, nella   commercializzazione, nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione di   tali giocattoli, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Non   intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro   indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di   valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare   per i servizi di consulenza.
Gli organismi di valutazione della conformità   garantiscono che le attività delle loro affiliate o dei loro subappaltatori non   si
ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettività   o sull'imparzialità delle loro attività di valutazione della conformità.
5. Gli organismi di valutazione della conformità   e il loro personale eseguono le operazioni di valutazione della conformità con   il massimo dell'integrità professionale e della competenza tecnica e sono   liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine   finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro   attività di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone   interessati ai risultati di tali attività.
6. L'organismo di valutazione della conformità è   in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformità   assegnatigli in base all'articolo 20 e per cui è stato notificato,   indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall'organismo stesso o per suo   conto e sotto la sua responsabilità.
In ogni momento, per ogni procedura di   valutazione della conformità e per ogni tipo o categoria di giocattoli per i   quali è stato notificato, l'organismo di valutazione della conformità ha a sua   disposizione:
a) personale con conoscenze tecniche ed   esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione   della conformità;
b) le necessarie descrizioni delle procedure in   conformità delle quali avviene la valutazione della conformità, garantendo la   trasparenza e la capacità di riproduzione di tali procedure. Predispone una   politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in   qualità di organismo notificato dalle altre attività;
c) procedure per svolgere le attività che tengano   debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera,   della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del giocattolo   in questione e della natura seriale o di massa del processo produttivo.
L'organismo di valutazione della conformità   dispone dei mezzi necessari per eseguire i compiti tecnici e amministrativi   connessi alle attività di valutazione della conformità in modo appropriato e ha   accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.
7. Il personale responsabile dell'esecuzione   delle attività di valutazione della conformità dispone di quanto segue:
a) una formazione tecnica e professionale solida   che includa tutte le attività di valutazione della conformità in relazione a   cui l'organismo di valutazione della conformità è stato notificato;
b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni   relative alle valutazioni che esegue e un'adeguata autorità per eseguire tali   valutazioni;
c) una conoscenza e una comprensione adeguate   delle prescrizioni fondamentali, delle norme armonizzate applicabili e della   pertinente normativa comunitaria di armonizzazione, nonché dei suoi regolamenti   di attuazione;
d) la capacità di elaborare certificati, registri   e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.
8. È assicurata l'imparzialità degli organismi di   valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale addetto   alle valutazioni.
La remunerazione degli alti dirigenti e del   personale addetto alle valutazioni di un organismo di valutazione della   conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di   tali valutazioni.
9. Gli organismi di valutazione della conformità   sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, a   meno che detta responsabilità non sia direttamente coperta dallo Stato membro a   norma del proprio diritto nazionale o che lo Stato membro stesso non sia   direttamente responsabile della valutazione della conformità.
10. Il personale di un organismo di valutazione   della conformità è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a   conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma dell'articolo 20 o di   qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno, tranne nei confronti delle   autorità competenti dello Stato in cui esercita le sue attività. Sono tutelati   i diritti di proprietà.
11. Gli organismi di valutazione della conformità   partecipano alle attività di normalizzazione pertinenti e alle attività del   gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma   dell'articolo 38, o garantiscono che il loro personale addetto alle valutazioni   ne sia informato, e applicano come guida generale le decisioni ed i documenti   amministrativi prodotti da tale gruppo.
   
 
 Articolo 27 
 Presunzione di   conformità. 
   
 
Qualora dimostri la propria conformità ai criteri   stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse, i cui   riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,   un organismo di valutazione della conformità è considerato conforme alle   prescrizioni di cui all'articolo 26 nella misura in cui le norme applicabili   armonizzate coprano tali prescrizioni.
   
 
 Articolo 28 
 Obiezione formale a una norma   armonizzata. 
   
 
Qualora uno Stato membro o la Commissione abbiano   un'obiezione formale a una norma armonizzata di cui all'articolo 27, si applica   l'articolo 14.
   
 
 Articolo 29 
 Affiliate e subappaltatori degli   organismi notificati. 
   
 
1. Un organismo notificato, qualora subappalti   compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a   un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata rispettino le   prescrizioni di cui all'articolo 26 e ne informa di conseguenza l'autorità di   notifica.
2. Gli organismi notificati si assumono la   completa responsabilità delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate,   ovunque questi siano stabiliti.
3. Le attività possono essere subappaltate o   eseguite da un'affiliata solo con il consenso del cliente.
4. Gli organismi notificati mantengono a   disposizione dell'autorità di notifica i documenti pertinenti riguardanti la   valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro   da eseguito da questi ultimi a norma dell'articolo 20.
   
 
 Articolo 30 
 Domanda di notifica.   
   
 
1. L'organismo di valutazione della conformità   presenta una domanda di notifica a norma della presente direttiva all'autorità   di notifica dello Stato membro in cui è stabilito.
2. La domanda di cui al paragrafo 1 è   accompagnata da una descrizione delle attività di valutazione della conformità,   del modulo o dei moduli di valutazione della conformità e del giocattolo o dei   giocattoli per i quali tale organismo dichiara di essere competente, nonché da   un certificato di accreditamento, se disponibile, rilasciato da un organismo   nazionale di accreditamento che attesti che l'organismo di valutazione della   conformità è conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 26.
3. Qualora non possa fornire un certificato di   accreditamento, l'organismo di valutazione della conformità fornisce   all'autorità di notifica le prove documentali necessarie per la verifica, il   riconoscimento e il monitoraggio periodico della sua conformità alle   prescrizioni di cui all'articolo 26.
   
 
 Articolo 31 
 Procedura di notifica.   
   
 
1. Le autorità di notifica possono notificare   solo gli organismi di valutazione della conformità che siano conformi alle   prescrizioni di cui all'articolo 26.
2. Le autorità di notifica notificano gli   organismi di valutazione della Conformità alla Commissione e agli altri Stati   membri utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito   dalla Commissione.
3. La notifica include tutti i dettagli   riguardanti le attività di valutazione della conformità, il modulo o i moduli   di valutazione della conformità, il giocattolo o i giocattoli interessati,   nonché la relativa attestazione di competenza.
4. Qualora una notifica non sia basata su un   certificato di accreditamento di cui all'articolo 30, paragrafo 2, l'autorità   di notifica fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri le prove   documentali che attestino la competenza dell'organismo di valutazione della   conformità nonché le disposizioni predisposte per fare in modo che tale   organismo sia controllato periodicamente e continui a soddisfare le   prescrizioni di cui all'articolo 26.
5. L'organismo interessato può eseguire le   attività di un organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da   parte della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane dalla   notifica, qualora sia usato un certificato di accreditamento, o entro i due   mesi dalla notifica qualora non sia usato un accreditamento.
Solo tale organismo è considerato un organismo   notificato ai fini della presente direttiva.
6. Eventuali modifiche pertinenti successive   riguardanti la notifica sono comunicate alla Commissione e agli altri Stati   membri.
   
 
 Articolo 32 
 Numeri di identificazione ed   elenchi degli organismi notificati. 
   
 
1. La Commissione assegna un numero di   identificazione a ciascun organismo notificato.
Essa assegna un numero di identificazione unico   anche se lo stesso organismo è notificato ai sensi di diversi atti   comunitari.
2. La Commissione mette a disposizione del   pubblico l'elenco degli organismi notificati a norma della presente direttiva,   inclusi i numeri di identificazione loro assegnati e le attività per le quali   sono stati notificati.
La Commissione garantisce che l'elenco sia tenuto   aggiornato.
   
 
 Articolo 33 
 Modifiche delle   notifiche. 
   
 
1. Qualora accerti o sia informata che un   organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'articolo   26 o non adempie ai suoi obblighi, l'autorità di notifica limita, sospende o   ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato   rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi. L'autorità   di notifica informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati   membri.
2. Nel caso di limitazione, sospensione o ritiro   della notifica, oppure di cessazione dell'attività dell'organismo notificato,   lo Stato membro notificante adotta le misure appropriate per garantire che le   pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato o siano   messe a disposizione delle autorità di notifica e di vigilanza del mercato   responsabili, su loro richiesta.
   
 
 Articolo 34 
 Contestazione della competenza   degli organismi notificati. 
   
 
1. La Commissione indaga su tutti i casi in cui   abbia dubbi o vengano portati alla sua attenzione dubbi sulla competenza di un   organismo notificato o sull'ottemperanza di un organismo notificato alle   prescrizioni e responsabilità cui è sottoposto.
2. Lo Stato membro notificante fornisce alla   Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della   notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo in   questione.
3. La Commissione garantisce la riservatezza di   tutte le informazioni sensibili raccolte nel corso delle sue indagini.
4. La Commissione, qualora accerti che un   organismo notificato non soddisfa o non soddisfa più le prescrizioni per la sua   notificazione, ne informa lo Stato membro notificante e gli chiede di prendere   le misure correttive necessarie, incluso all'occorrenza il ritiro della   notifica.
   
 
 Articolo 35 
 Obblighi operativi degli   organismi notificati. 
   
 
1. Gli organismi notificati eseguono le   valutazioni della conformità conformemente alla procedura di valutazione della   conformità di cui all'articolo 20.
2. Le valutazioni della conformità sono eseguite   in modo proporzionale, evitando oneri superflui per gli operatori economici.   Gli organismi di valutazione della conformità svolgono le loro attività tenendo   debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera,   della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del giocattolo   in questione e della natura seriale o di massa del processo di   produzione.
Nel far ciò rispettano tuttavia il grado di   rigore e il livello di protezione necessari per la conformità del giocattolo   alla presente direttiva.
3. Qualora un organismo notificato riscontri che   le prescrizioni di cui all'articolo 10 e all'allegato II o alle norme   armonizzate corrispondenti non siano state rispettate da un fabbricante, chiede   che a tale fabbricante di prendere le misure correttive appropriate e non   rilascia l'attestato d'esame CE del tipo di cui all'articolo 20, paragrafo   4.
4. Un organismo notificato che nel corso del   monitoraggio della conformità successivo al rilascio di un certificato di esame   CE del tipo riscontri che un giocattolo non è più conforme chiede al   fabbricante di prendere le misure correttive opportune e all'occorrenza   sospende o ritira il certificato di esame CE del tipo.
5. Qualora non siano prese misure correttive o   non producano il risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o   ritira i certificati di esame CE del tipo, a seconda dei casi.
   
 
 Articolo 36 
 Obbligo di informazione a carico   degli organismi notificati. 
   
 
1. Gli organismi notificati informano l'autorità   di notifica:
a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione   o ritiro di certificati d'esame CE del tipo;
b) di qualunque circostanza che possa influire   sull'ambito e sulle condizioni della notifica;
c) di eventuali richieste di informazioni che   abbiano ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle   attività di valutazione della conformità;
d) su richiesta, delle attività di valutazione   della conformità eseguite nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra   attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
2. Gli organismi notificati forniscono agli altri   organismi notificati a norma della presente direttiva, le cui attività di   valutazione della conformità sono simili e coprono gli stessi giocattoli,   informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su   richiesta, positivi, delle valutazioni della conformità.
   
 
 Articolo 37 
 Scambio di esperienze.   
   
 
La Commissione provvede all'organizzazione di uno   scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili   della politica di notifica.
   
 
 Articolo 38 
 Coordinamento degli organismi   notificati. 
   
 
La Commissione garantisce che sia istituito un   sistema appropriato di coordinamento e di cooperazione tra organismi notificati   a norma della presente direttiva, che funzioni correttamente sotto forma di   gruppo o gruppi settoriali di organismi notificati.
Gli Stati membri garantiscono che i loro   organismi notificati partecipino al lavoro di tale(i) gruppo(i), direttamente o   mediante rappresentanti designati.
   
 
 Capo VI 
 Obblighi e competenze degli stati   membri 
   
 
 Articolo 39 
 Principio di precauzione.   
   
 
Quando le autorità competenti degli Stati membri   adottano le misure previste dalla presente direttiva, e in particolare le   misure di cui all'articolo 40, tengono debitamente conto del principio di   precauzione.
   
 
 Articolo 40 
 Obbligo generale relativo   all'organizzazione della vigilanza del mercato. 
   
 
Conformemente agli articoli da 15 a 29 del Reg.   (CE) n. 765/2008 gli Stati membri organizzano ed effettuano la sorveglianza dei   giocattoli immessi sul mercato. Oltre agli articoli citati, si applica   l'articolo 41 della presente direttiva.
   
 
 Articolo 41 
 Istruzioni all'organismo   notificato. 
   
 
1. Le autorità di vigilanza del mercato possono   richiedere a un organismo notificato di fornire informazioni in merito a   qualsiasi attestato d'esame CE del tipo di cui esso abbia effettuato il   rilascio o il ritiro, o in merito al rifiuto del rilascio di tale attestato,   nonché alle relazioni relative alle prove e alla documentazione tecnica.
2. Qualora un'autorità di vigilanza del mercato   riscontri che un giocattolo non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo   10 e all'allegato II, essa richiede, se del caso, all'organismo notificato di   ritirare l'attestato d'esame CE del tipo relativo a tale giocattolo.
3. L'autorità di vigilanza del mercato,   all'occorrenza, e in particolare nei casi specificati all'articolo 20,   paragrafo 4, secondo comma, richiede all'organismo notificato di rivedere   l'attestato d'esame CE del tipo.
   
 
 Articolo 42 
 Procedura a livello nazionale per   i giocattoli che comportano rischi. 
   
 
1. Le autorità di vigilanza del mercato degli   Stati membri, qualora abbiano adottato provvedimenti ai sensi dell'articolo 20   del Reg. (CE) n. 765/2008, oppure abbiano sufficienti ragioni per ritenere che   un giocattolo disciplinato dalla presente direttiva rappresenti un rischio per   la salute o la sicurezza delle persone, effettuano una valutazione del   giocattolo in questione che investa tutte le prescrizioni della presente   direttiva. I pertinenti operatori economici cooperano, ove necessario, con le   autorità di vigilanza del mercato.
Se, attraverso la valutazione, le autorità di   vigilanza del mercato concludono che il giocattolo non rispetta le prescrizioni   della presente direttiva, chiedono tempestivamente all'operatore economico   interessato di adottare le misure correttive del caso al fine di rendere il   prodotto conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarlo o di   richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla   natura del rischio, a seconda dei casi.
Le autorità di vigilanza del mercato ne informano   di conseguenza l'organismo notificato competente.
L'articolo 21 del Reg. (CE) n. 765/2008 si   applica alle misure di cui al secondo comma del presente paragrafo.
2. Qualora ritengano che l'inadempienza non sia   ristretta al territorio nazionale, le autorità di vigilanza del mercato   informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della   valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto di adottare al pertinente   operatore economico.
3. L'operatore economico pertinente adotta le   opportune misure correttive nei confronti dei giocattoli che tale operatore ha   messo a disposizione sull'intero mercato comunitario.
4. Qualora l'operatore economico interessato non   adotti le misure correttive adeguate entro il periodo di cui al paragrafo 1,   secondo comma,le autorità di vigilanza del mercato adottano le opportune misure   provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione del giocattolo sul   loro mercato nazionale, a ritirarlo da tale mercato o a richiamarlo.
Esse informano senza indugio la Commissione e gli   altri Stati membri dei provvedimenti da esse adottati.
5. Le informazioni di cui al paragrafo 4   includono tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari   all'identificazione del giocattolo non conforme, la sua origine, la natura   della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata   delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti espressi dall'operatore   economico interessato. In particolare, le autorità di vigilanza del mercato   indicano se l'inadempienza sia dovuta a:
a) non conformità del giocattolo alle   prescrizioni relative alla salute o alla sicurezza delle persone; o
b) carenze nelle norme armonizzate di cui   all'articolo 13, che conferiscono la presunzione di conformità.
6. Gli Stati membri diversi da quello che ha   avviato la procedura, informano senza indugio la Commissione e gli altri Stati   membri di tutti i provvedimenti adottati, di tutte le altre informazioni a loro   disposizione sulla non conformità del giocattolo interessato e, in caso di   disaccordo con la misura nazionale emanata, delle loro obiezioni.
7. Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle   informazioni di cui al paragrafo 4, uno Stato membro o la Commissione non   sollevino obiezioni contro la misura provvisoria presa da uno Stato membro,   tale misura è ritenuta giustificata.
8. Gli Stati membri garantiscono che siano   adottate senza indugio le opportune misure restrittive in relazione al   giocattolo in questione, quali il ritiro del giocattolo dal loro   mercato.
   
 
 Articolo 43 
 Procedura di salvaguardia   comunitaria. 
   
 
1. Se in esito alla procedura di cui all'articolo   42, paragrafi 3 e 4, vengono sollevate obiezioni contro una misura assunta da   uno Stato membro o se la Commissione ritiene la misura nazionale contraria alla   normativa comunitaria, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati   membri e con l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la   misura nazionale.
In base ai risultati di tale valutazione, la   Commissione decide se la misura nazionale sia giustificata o meno.
La Commissione indirizza la propria decisione a   tutti gli Stati membri e la comunica senza indugio ad essi e all'operatore o   agli operatori economici interessati.
2. Se la misura nazionale è ritenuta   giustificata, tutti gli Stati membri provvedono a ritirare dal proprio mercato   il giocattolo non conforme e ne informano la Commissione.
Se la misura nazionale è ritenuta ingiustificata,   lo Stato membro interessato provvede a ritirarla.
3. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata   e la non conformità del giocattolo viene attribuita a difetti nelle norme   armonizzate di cui all'articolo 42, paragrafo 5, lettera b), la Commissione   informa l'organismo o gli organismi europei di normalizzazione interessati e   sottopone la materia all'esame del comitato istituito dall'articolo 5 della   Dir. 98/34/CE. Tale comitato consulta il competente organismo europeo di   normalizzazione o i competenti organismi europei di normalizzazione ed esprime   senza indugio il suo parere.
   
 
 Articolo 44 
 Scambio di informazioni - Sistema   comunitario di informazione rapida. 
   
 
Se le misure di cui all'articolo 42, paragrafo 4,   sono tali da richiedere, a norma dell'articolo 22 del Reg. (CE) n. 765/2008 la   notifica attraverso il Sistema comunitario di scambio rapido di informazione,   non è necessario che esse siano oggetto di una notifica distinta ai sensi   dell'articolo 42, paragrafo 4, della presente direttiva purché siano rispettate   le seguenti condizioni:
a) la notifica attraverso il Sistema comunitario   di scambio rapido di informazione indica che la notifica delle misure è   prescritta anche dalla presente direttiva;
b) la documentazione probatoria di cui   all'articolo 42, paragrafo 5, è allegata alla notifica effettuata attraverso il   Sistema comunitario di scambio rapido di informazione.
   
 
 Articolo 45 
 Non conformità formale.   
   
 
1. Fatto salvo l'articolo 42, se uno Stato membro   giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all'operatore economico   interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione:
a) la marcatura CE è stata apposta in violazione   dell'articolo 16 o dell'articolo 17;
b) la marcatura CE non è stata apposta;
c) non è stata compilata la dichiarazione CE di   conformità;
d) non è stata compilata correttamente la   dichiarazione CE di conformità;
e) la documentazione tecnica non è disponibile o   è incompleta.
2. Se la non conformità di cui al paragrafo 1   permane, lo Stato membro interessato provvede a limitare o proibire la messa a   disposizione sul mercato del giocattolo o garantisce che sia richiamato o   ritirato dal mercato.
   
 
 Capo VII 
 Procedure di comitato   
   
 
 Articolo 46 
 Modifiche e misure di   attuazione. 
   
 
1. Allo scopo di adeguarli agli sviluppi   scientifici e tecnici, la Commissione può modificare:
a) l'allegato I;
b) l'allegato II, parte III, punti 11 e   13;
c) l'allegato V.
Tali misure, intese a modificare elementi non   essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di   regolamentazione con controllo di cui all'articolo 47, paragrafo 2.
2. La Commissione può adottare valori limite   specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini   di età inferiore ai 36 mesi o in altri giocattoli destinati ad essere inseriti   in bocca, tenendo conto delle disposizioni in materia di imballaggio di   prodotti alimentari di cui al Reg. (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e   del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti   destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, così come le   differenze tra i giocattoli e i materiali che vanno in contatto con i prodotti   alimentari. La Commissione modifica di conseguenza l'appendice C dell'allegato   II della presente direttiva. Tali misure, volte a modificare elementi non   essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la   procedura di regolamentazione con controllo di
cui all'articolo 47, paragrafo 2   della presente direttiva.
3. La Commissione può decidere in merito all'uso   nei giocattoli di sostanze o miscele che sono state classificate come   cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione delle categorie di cui   alla Sezione 5 dell'appendice B dell'allegato II e che sono state valutate dal   pertinente comitato scientifico, e può modificare di conseguenza l'appendice A   dell'allegato II. Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della   presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di   regolamentazione con controllo di cui all'articolo 47, paragrafo 2.
   
 
 Articolo 47 
 Procedura di comitato.   
   
 
1. La Commissione è assistita da un   Comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al   presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e   l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto delle disposizioni   dell'articolo 8 di detta decisione.
   
 
 Capo VIII 
 Altre disposizioni   amministrative 
   
 
 Articolo 48 
 Relazioni. 
   
 
Entro il 20 luglio 2014, e successivamente ogni   cinque anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione   sull'applicazione della presente direttiva.
Tale relazione contiene una valutazione della   situazione relativamente alla sicurezza dei giocattoli e all'efficacia della   presente direttiva, nonché una descrizione delle attività svolte da tale Stato   membro in materia di vigilanza del mercato.
La Commissione elabora e pubblica una sintesi di   tali relazioni nazionali.
   
 
 Articolo 49 
 Trasparenza e   riservatezza. 
   
 
Qualora le competenti autorità degli Stati membri   e la Commissione adottino misure a norma della presente direttiva, si applicano   gli obblighi di trasparenza e riservatezza di cui all'articolo 16 della Dir.   2001/95/CE.
   
 
 Articolo 50 
 Motivazione delle misure.   
   
 
Tutte le misure adottate a norma delle presente   direttiva allo scopo di vietare o limitare l'immissione sul mercato di un   giocattolo, o di ritirarlo o richiamarlo dal mercato,devono recare l'esatta   indicazione della motivazione.
Tali misure sono notificate senza indugio alla   parte interessata, con l'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalla   legislazione vigente nello Stato membro in questione, nonché dei termini entro   cui tali ricorsi devono essere presentati.
   
 
 Articolo 51 
 Sanzioni. 
   
 
Gli Stati membri determinano le sanzioni,   comprese le sanzioni penali per le infrazioni gravi, da irrogare agli operatori   economici in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della   presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per la loro   applicazione.
Le sanzioni sono effettive, proporzionate e   dissuasive e possono essere aggravate se l'operatore economico interessato ha   precedentemente commesso un'analoga violazione delle disposizioni della   presente direttiva.
Gli Stati membri notificano le relative   disposizioni alla Commissione entro il 20 luglio 2011 e notificano senza   indugio ogni loro successiva modificazione.
   
 
 Capo IX 
 Disposizioni transitorie e   finali 
   
 
 Articolo 52 
 Applicazione della Dir.   85/374/CEE e della Dir. 2001/95/CE. 
   
 
1. La presente direttiva non pregiudica la Dir.   85/374/CEE.
2. La Dir. 2001/95/CE si applica ai giocattoli,   conformemente a quanto essa dispone all'articolo 1, paragrafo 2.
   
 
 Articolo 53 
 Periodi transitori.   
   
 
1. Gli Stati membri non ostacolano la messa a   disposizione sul mercato di giocattoli conformi alla Dir. 88/378/CEE e immessi   sul mercato entro il 20 luglio 2011.
2. In aggiunta al disposto del paragrafo 1, gli   Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato di giocattoli   che sono conformi ai requisiti della presente direttiva, con l'eccezione dei   requisiti di cui all'allegato II, parte III, purché detti giocattoli siano   conformi ai requisiti di cui all'allegato II, parte 3 della Dir. 88/378/CEE e   siano stati immessi sul mercato entro il 20 luglio 2013.
   
 
 Articolo 54 
 Recepimento. 
   
 
Gli Stati membri adottano le disposizioni   legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla   presente direttiva anteriormente al 20 gennaio 2011. Essi ne informano   immediatamente alla Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal   20 luglio 2011.
Quando gli Stati membri adottano tali   disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono   corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le   modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione le   proprie disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata   dalla presente direttiva.
   
 
 Articolo 55 
 Abrogazione. 
   
 
La Dir. 88/378/CEE, ad eccezione dell'articolo 2,   paragrafo 1 e dell'allegato II, parte 3 è abrogata a decorrere dal 20 luglio   2011. L'articolo 2, paragrafo 1 e l'allegato II, parte 3 sono abrogati a   decorrere dal 20 luglio 2013.
I riferimenti alla direttiva abrogata vanno   intesi come riferimenti alla presente direttiva.
   
 
 Articolo 56 
 Entrata in vigore.   
   
 
La presente direttiva entra in vigore il   ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale   dell'Unione europea.
   
 
 Articolo 57 
 Destinatari. 
Gli Stati membri sono destinatari della presente   direttiva.
   
 
Fatto a Bruxelles, addì 18 giugno 2009.
   
 
Per il Parlamento europeo 
Il Presidente 
H.-G. PÖTTERING
   
 
Per il Consiglio
Il Presidente 
Š. FULE
   
 
 Allegato 1 
 Elenco dei prodotti espressamente   non considerati giocattoli ai sensi della presente direttiva 
 (ai sensi dell'articolo 2,   paragrafo 1) 
   
 
1. Decorazioni e addobbi per festività e   celebrazioni;
2. Prodotti destinati a collezionisti adulti,   purché il prodotto o il suo imballaggio rechino un'indicazione chiara e   leggibile che si tratta di un prodotto destinato a collezionisti di età 14 anni   e superiore. Esempi di questa categoria:
a) modelli in scala fedeli e dettagliati,
b) kit di montaggio di dettagliati modelli in   scala,
c) bambole folcloristiche e decorative e altri   articoli analoghi,
d) repliche storiche di giocattoli, e
e) riproduzioni di armi da fuoco reali;
3. attrezzature sportive, compresi pattini a   rotelle, pattini in linea e skateboard destinati a bambini aventi una massa   corporea superiore a 20 kg;
4. biciclette con un'altezza massima alla sella   di oltre 435 mm, misurata in verticale dal suolo alla superficie superiore   della sella con la sella in posizione orizzontale e regolata con il tubo   reggisella posizionato alla profondità;
5. monopattini e altri mezzi di trasporto   progettati per lo sport o che sono destinati a essere utilizzati per   spostamenti sulla pubblica via o su percorsi pubblici;
6. veicoli elettrici destinati a essere   utilizzati per spostamenti sulla pubblica via, su percorsi pubblici o sui   marciapiedi degli stessi;
7. attrezzature nautiche da utilizzare in acque   profonde e dispositivi per imparare a nuotare destinati ai bambini, come   salvagenti a mutandine e ausili per il nuoto;
8. puzzle di oltre 500 pezzi;
9. fucili e pistole a gas compresso - eccetto i   fucili ad acqua e le pistole ad acqua - e gli archi per il tiro con l'arco di   lunghezza superiore a 120 cm;
10. fuochi d'artificio comprese le capsule a   percussione non progettate specificamente per i giocattoli;
11. prodotti e giochi con dardi appuntiti, quali   giochi di freccette con punte metalliche;
12. prodotti educativi funzionali, quali forni,   ferri da stiro o altri prodotti funzionali elettrici alimentati con tensione   nominale superiore a 24 volt venduti esclusivamente per essere utilizzati a   fini didattici, sotto la sorveglianza di un adulto;
13. prodotti destinati a essere utilizzati per   scopi educativi nelle scuole e in altri contesti pedagogici sotto la   sorveglianza di un educatore adulto, come ad esempio le apparecchiature   scientifiche;
14. apparecchiature elettroniche quali PC e   console di gioco usate per accedere a software interattivi e le relative   periferiche, qualora le apparecchiature elettroniche o le relative periferiche   non siano espressamente concepite per i bambini e ad essi destinate e non   abbiano in sé un valore ludico come PC, tastiere, joystick o volanti   appositamente progettati;
15. software interattivi destinati al tempo   libero e all'intrattenimento, come giochi elettronici per PC e i relativi   supporti di memorizzazione quali i CD;
16. succhietti per neonati e bambini   piccoli;
17. apparecchi di illuminazione attrattivi per i   bambini;
18. trasformatori per giocattoli;
19. accessori moda per bambini non destinati ad   essere usati a scopo ludico.
   
 
 Allegato II 
 Requisiti particolari di   sicurezza 
   
 
 I. Proprietà   fisico-meccaniche 
   
 
1. I giocattoli e le loro parti e, nel caso dei   giochi fissi, i relativi ancoraggi devono avere la resistenza meccanica e, se   del caso, la stabilità necessarie per sopportare - senza rompersi o deformarsi   con il rischio di provocare lesioni fisiche - le sollecitazioni cui sono   sottoposti durante l'uso.
2. I bordi, le sporgenze, le corde, i cavi e gli   elementi di fissaggio dei giocattoli che siano accessibili debbono essere   progettati e costruiti in modo da ridurre per quanto possibile i rischi per   l'incolumità fisica dovuti al contatto con essi.
3. I giocattoli devono essere progettati e   costruiti in modo da non presentare alcun rischio se non il rischio minimo   intrinseco all'uso del giocattolo, che potrebbero essere causati dal movimento   delle sue parti.
4. a) I giocattoli e le loro parti non devono   comportare un rischio di strangolamento.
b) I giocattoli e le loro parti non devono   presentare alcun rischio di asfissia per blocco del flusso d'aria a causa di   un'ostruzione delle vie aeree all'esterno della bocca e del naso.
c) I giocattoli e le loro parti devono avere   dimensioni tali da non comportare alcun rischio di asfissia per interruzione   del flusso d'aria a seguito dell'ostruzione interna delle vie aeree causata da   corpi incastrati nella bocca o nella faringe o introdotti all'ingresso delle   vie respiratorie inferiori.
d) I giocattoli chiaramente destinati ad essere   utilizzati da bambini di età inferiore a 36 mesi, i loro componenti e le   eventuali parti staccabili devono avere dimensioni tali da prevenirne   l'ingestione o inalazione. Questo requisito si applica anche agli altri   giocattoli destinati a essere portati alla bocca, ai loro componenti e alle   loro eventuali parti staccabili.
e) L'imballaggio in cui i giocattoli sono   contenuti per la vendita al dettaglio non deve comportare un rischio di   strangolamento o di asfissia conseguente all'ostruzione delle vie aeree   all'esterno della bocca e del naso.
f) I giocattoli contenuti in alimenti o   incorporati ad essi devono avere un loro imballaggio. L'imballaggio - come   fornito - deve essere di dimensioni tali da impedirne l'ingestione e/o   inalazione.
g) L'imballaggio dei giocattoli di cui alle   lettere e) ed f) avente forma sferica, ovoidale o ellissoidale e ogni parte   staccabile dell'imballaggio stesso o degli imballaggi cilindrici con estremità   arrotondate, devono essere di dimensioni tali da non provocare l'ostruzione   delle vie aeree causata da corpi incastrati nella bocca o nella faringe o   introdotti all'ingresso delle vie respiratorie inferiori.
h) Sono vietati i giocattoli che sono solidamente   attaccati al prodotto alimentare al momento del consumo, tanto da richiedere la   consumazione del prodotto alimentare perché si possa accedere direttamente al   giocattolo. Le parti dei giocattoli direttamente attaccate a un prodotto   alimentare in altro modo soddisfano i requisiti di cui alle lettere c) e   d).
5. I giocattoli nautici devono essere progettati   e costruiti in modo da ridurre per quanto possibile, tenuto conto dell'uso   raccomandato del giocattolo, ogni rischio che vengano meno la galleggiabilità   del giocattolo e il sostegno dato al bambino.
6. I giocattoli nei quali è possibile entrare e   che costituiscono uno spazio chiuso per gli occupanti debbono essere muniti di   un'uscita che l'utilizzatore cui il giocattolo è destinato possa aprire   facilmente dall'interno.
7. I giocattoli che permettono all'utilizzatore   di muoversi debbono, per quanto possibile, possedere un sistema di frenatura   adatto al tipo di giocattolo e adeguato all'energia cinetica da essi generata.   Tale sistema deve essere di facile uso per l'utilizzatore senza il rischio che   quest'ultimo venga sbalzato dal veicolo o metta a repentaglio l'incolumità   propria o dei terzi.
La velocità massima di progetto dei giocattoli   cavalcabili elettrici deve essere limitata in modo da ridurre al minimo il   rischio di lesioni.
8. La forma e la composizione dei proiettili e   l'energia cinetica che questi possono generare all'atto del lancio da un   giocattolo avente questa finalità devono essere tali da non comportare - tenuto   conto della natura del giocattolo - alcun rischio per l'incolumità   dell'utilizzatore o dei terzi.
9. I giocattoli devono essere costruiti in modo   da garantire che:
a) la temperatura minima e massima di ogni   superficie accessibile non provochi lesioni in caso di contatto; e
b) i liquidi e i gas contenuti nel giocattolo non   raggiungano temperature e pressioni tali che la loro fuoriuscita dal giocattolo   - salvo che ciò sia indispensabile al buon funzionamento del giocattolo - possa   provocare ustioni, scottature o altre lesioni.
10. I giocattoli destinati a produrre un suono   devono essere progettati e costruiti considerando i valori massimi del rumore,   sia impulsivo, sia prolungato, in modo che il suono da essi emesso non possa   danneggiare l'udito dei bambini.
11. I giochi di attività devono essere costruiti   in modo da ridurre, per quanto possibile, il rischio di schiacciare parti del   corpo, intrappolare parti del corpo o indumenti, nonché di cadute, di urti e di   annegamento. In particolare, ogni superficie di tale giocattolo accessibile a   uno o più bambini che vi giochino sopra, deve essere progettata in modo da   sopportarne il peso.
   
 
 II. Infiammabilità   
   
 
1. I giocattoli non debbono costituire un   pericoloso elemento infiammabile nell'ambiente del bambino. Devono pertanto   essere costituiti da materiali conformi a una o più delle seguenti   condizioni:
a) non bruciano se direttamente esposti   all'azione di una fiamma, a una scintilla o a qualsiasi altra potenziale fonte   di incendio;
b) non sono facilmente infiammabili (la fiamma si   spegne non appena è rimossa la causa di incendio);
c) qualora prendano fuoco, bruciano lentamente,   con una bassa velocità di propagazione della fiamma;
d) indipendentemente dalla composizione chimica   del giocattolo, sono progettati in modo da ritardare meccanicamente il processo   di combustione.
Tali materiali combustibili non debbono   comportare rischi di accensione per altri materiali usati nel   giocattolo.
2. I giocattoli che, per ragioni indispensabili   al loro funzionamento, contengono sostanze o miscele rispondenti ai criteri di   classificazione di cui alla Sezione 1 dell'Appendice B, in particolare   materiali e attrezzature per esperimenti chimici, modellistica, modellamento di   plastilina o argilla, smaltatura, fotografia o per altre attività analoghe, non   debbono contenere, in quanto tali, sostanze o miscele che possono divenire   infiammabili a seguito della perdita di componenti volatili non   infiammabili.
3. I giocattoli diversi dalle capsule a   percussione per giocattoli non debbono essere esplosivi né contenere elementi o   sostanze che possano esplodere qualora l'utilizzo avvenga conformemente a   quanto prevede l'articolo 10, paragrafo 2, primo comma.
4. I giocattoli, in particolare i giochi e i   giocattoli chimici, non devono contenere, in quanto tali, sostanze o   miscele
che:
a) in caso di miscelazione tra loro possano   esplodere per reazione chimica o per riscaldamento;
b) possano esplodere se miscelate con sostanze   ossidanti; oppure
c) contengano componenti volatili infiammabili a   contatto con l'aria e tali da formare miscele di aria/vapore infiammabili o   esplosive.
   
 
 III. Proprietà Chimiche   
   
 
1. I giocattoli devono essere progettati e   costruiti in modo che non ci siano rischi di effetti nocivi sulla salute   dell'uomo dovuti all'esposizione alle sostanze o alle miscele chimiche di cui i   giocattoli sono costituiti o che sono in essi contenuti, ove i giocattoli   vengono utilizzati conformemente a quanto prevede l'articolo 10, paragrafo 2,   primo comma.
I giocattoli devono essere conformi alla   pertinente legislazione comunitaria concernente determinate categorie di   prodotti o attenersi alle restrizioni applicabili ad alcune sostanze e   miscele.
2. I giocattoli che siano essi stessi sostanze o   miscele devono inoltre essere conformi alla Dir. 67/548/CEE del Consiglio, del   27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,   regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e   all'etichettatura delle sostanze pericolose [1] della Dir. 1999/45/CE del Parlamento   europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento   delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati   membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei   preparati pericolosi [2] e   del Reg. (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, ove   applicabile, relativo alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di   certe sostanze e miscele [3].
   
 
   
[1] GU 196 del 16.8.1967.
   
[2] GU L 200 del 30.7.1999.
   
[3] GU L 353 del 31.12.2008.
   
 
3. Fatte salve le restrizioni di cui al paragrafo   2 del punto 1, prima frase, è vietato l'impiego nei giocattoli, in loro   componenti o in parti degli stessi distinte a livello microstrutturale, di   sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione   (CMR) delle categorie 1A, 1B o 2 di cui al Reg. (CE) n. 1272/2008.
4. In deroga al punto 3, le sostanze o miscele   classificate come CMR delle categorie di cui alla Sezione 3 dell'Appendice B   possono essere utilizzate nei giocattoli, nei loro componenti o in parti degli   stessi distinte a livello microstrutturale, purché sia rispettata una o più   delle seguenti condizioni:
a) tali sostanze e miscele sono contenute in una   concentrazione singola pari o inferiore alle pertinenti concentrazioni   stabilite negli atti giuridici comunitari menzionati nella sezione 2   dell'Appendice B per la classificazione delle miscele contenenti tali   sostanze;
b) tali sostanze e miscele non sono in alcun modo   accessibili ai bambini, anche mediante inalazione, quanto il giocattolo è   utilizzato come indicato all'articolo 10, paragrafo 2, primo comma; o
c) è stata adottata una decisione ex articolo 46,   paragrafo 3 per autorizzare la sostanza o miscela e il suo utilizzo, e la   sostanza o miscela e il suo uso consentito sono stati elencati nell'Appendice   A.
Tale decisione può essere adottata se si   rispettano le seguenti condizioni:
i) l'uso della sostanza o miscela è stato   valutato dal comitato scientifico competente ed è risultato sicuro, in   particolare riguardo all'esposizione;
ii) non sono disponibili sostanze o miscele   alternative idonee, come attestato dall'analisi delle alternative; e
iii) la sostanza o miscela non è vietata per   impieghi in articoli di consumo a norma del Reg. (CE) n. 1907/2006.
La Commissione incarica il comitato scientifico   competente di eseguire una nuova valutazione di tali sostanze o miscele non   appena emergano preoccupazioni in merito alla sicurezza e al più tardi ogni   cinque anni dalla data dell'adozione di una decisione a norma dell'articolo 46,   paragrafo 3.
5. In deroga al punto 3 le sostanze o miscele   classificate come CMR delle categorie di cui alla Sezione 4 dell'Appendice B   possono essere utilizzate nei giocattoli, in loro componenti o in parti degli   stessi distinte a livello microstrutturale, purché sia rispettata una delle   seguenti condizioni:
a) tali sostanze e miscele siano contenute in una   concentrazione singola pari o inferiore alle pertinenti concentrazioni   stabilite negli atti giuridici comunitari menzionati nella sezione 2   dell'Appendice B per la classificazione delle miscele contenenti tali   sostanze;
b) tali sostanze e miscele non siano in alcun   modo accessibili ai bambini, anche mediante inalazione, quanto il giocattolo è   utilizzato come indicato all'articolo 10, paragrafo 2, primo comma; o
c) sia stata adottata una decisione ex articolo   46, paragrafo 3 per autorizzare la sostanza o miscela e il suo utilizzo, e la   sostanza o miscela e il suo uso consentito sono stati elencati nell'Appendice   A.
Tale decisione può essere adottata se si   rispettano le seguenti condizioni:
i) l'uso della sostanza o miscela è stato   valutato dal comitato scientifico competente ed è risultato sicuro, in   particolare riguardo all'esposizione, e
ii) la sostanza o miscela non è vietata per   impieghi in articoli di consumo a norma del Reg. (CE) n. 1907/2006.
La Commissione incarica il comitato scientifico   competente di eseguire una nuova valutazione di tali sostanze o miscele non   appena emergano preoccupazioni in merito alla sicurezza e comunque ogni cinque   anni dalla data dell'adozione di una decisione a norma dell'articolo 46,   paragrafo 3.
6. I punti 3, 4 e 5 non si applicano al nichel   nell'acciaio inossidabile.
7. I punti 3, 4 e 5 non si applicano ai materiali   che rispettano i valori limite specifici di cui all'Appendice C oppure -fin   quando non saranno determinate le relative norme e comunque al più tardi il 20   luglio 2017 - ai materiali oggetto delle e conformi alle disposizioni relative   ai materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti di cui al Reg. (CE)   n. 1935/2004 nonché alle relative misure specifiche per materiali   particolari.
8. Fatta salva l'applicazione dei punti 3 e 4, è   vietato l'uso di nitrosammine e di sostanze nitrosabili nei giocattoli   destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi o in altri giocattoli destinati   ad essere portati alla bocca, qualora la migrazione di tali sostanze sia pari o   superiore a 0,05 mg/kg. per le nitrosammine e a 1 mg./kg per le sostanze   nitrosabili.
9. La Commissione valuta sistematicamente e   periodicamente la presenza di sostanze o materiali pericolosi nei giocattoli.   Tali valutazioni tengono conto delle relazioni degli organismi di sorveglianza   del mercato e delle preoccupazioni espresse dagli Stati membri e dalle parti   interessate.
10. I giocattoli cosmetici, come i cosmetici per   le bambole, devono rispettare le prescrizioni in materia di composizione e di   etichettatura fissate dalla Dir. 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976,   concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai   prodotti cosmetici [1].
11. I giocattoli non devono contenere le seguenti   fragranze allergizzanti:
   
 
   
[1] GU L 262 del 27.9.1976.
   
 
     
  
N.  
Denominazione della fragranza   allergizzante   
Numero CAS  
 
(1)  
Olio di radice di enula (Inula   helenium)   
97676-35-2  
 
(2)  
allil isotiocianato  
57-06-7  
 
(3)  
cianuro di benzile  
140-29-4  
 
(4)  
4-terz-butilfenolo  
98-54-4  
 
(5)  
olio di chenopodio  
8006-99-3  
 
(6)  
Ciclaminalcol  
4756-19-8  
 
(7)  
maleato di dietile  
141-05-9  
 
(8)  
Diidrocumarina  
119-84-6  
 
(9)  
2,4-diidrossi-3-metil-benzaldeide   
6248-20-0  



     
   
 
     
  
N.  
Denominazione della fragranza   allergizzante   
Numero CAS  
 
(10)  
3,7-dimetil-2-octen-1-olo   (6,7-diidrogeraniolo)  
40607-48-5  
 
(11)  
4,6-dimetil-8-terz-butil-cumarina   
17874-34-9  
 
(12)  
citraconato di dimetile  
617-54-9  
 
(13)  
7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-one  
26651-96-7  
 
(14)  
6.10-dimetil-3.50.9-undecatrien-2-one  
141-10-6  
 
(15)  
difenilammina  
122-39-4  
 
(16)  
acrilato di etile  
140-88-5  
 
(17)  
foglia di fico, fresca e in   preparati;   
68916-52-9  
 
(18)  
trans-2-eptenale  
18829-55-5  
 
(19)  
trans-2-esenale-dietilacetale   
67746-30-9  
 
(20)  
trans-2-esenale-dimetilacetale   
18318-83-7  
 
(21)  
alcol idroabietilico  
13393-93-6  
 
(22)  
4-etossifenolo  
622-62-8  
 
(23)  
6-isopropil-2-decaidronaftalenolo   
34131-99-2  
 
(24)  
7-metossicumarina  
531-59-9  
 
(25)  
4-metossifenolo  
150-76-5  
 
(26)  
4-(p-metossifenil)-3-butene-2-one   
943-88-4  
 
(27)  
1-(p-metossifenil)-1-penten-3-one   
104-27-8  
 
(28)  
metil-trans-2-butenoato  
623-43-8  
 
(29)  
6-metilcumarina  
92-48-8  
 
(30)  
7-metilcumarina  
2445-83-2  
 
(31)  
5-metil-2,3-esandione  
13706-86-0  
 
(32)  
olio di radice di costo (Saussurea lappa   Clarke)   
8023-88-9  
 
(33)  
7-etossi-4-metilcumarina  
87-05-8  
 
(34)  
esaidrocumarina  
700-82-3  
 
(35)  
balsamo del Perù grezzo (Essudato di   Myroxylon pereirae Royle Klotzsch)  
8007-00-9  
 
(36)  
2-pentilidencicloesanone  
25677-40-1  
 
(37)  
3,6,10-trimetil-3,5,9-undecatrien-2-one  
1117-41-5  
 
(38)  
essenza di verbena (Lippia citriodora   Kunth)   
8024-12-2  
 
(39)  
Muschio di ambretta   (4-tert-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene)  
83-66-9  
 
(40)  
4-fenil-3-buten-2-one  
122-57-6  
 
N.  
Denominazione della fragranza   allergizzante
Numero CAS  
 
(41)  
amil cinnamal
122-40-7  
 
(42)  
alcol amilcinnamico
101-85-9  
 
(43)  
alcole benzilico
100-51-6  
 
(44)  
salicilato di benzile
118-58-1  
 
(45)  
alcol cinnamico
104-54-1  
 
(46)  
cinnamal
104-55-2  
 
(47)  
citrale
5392-40-5  
 
(48)  
cumarina
91-64-5  
 
(49)  
eugenolo
97-53-0  
 
(50)  
geraniolo
106-24-1  
 
(51)  
idrossicitronellale
107-75-5  
 
(52)  
idrossimetilpentilcicloesencarbossaldeide
31906-04-4  
 
(53)  
isoeugenolo
97-54-1  
 
(54)  
estratti di Evernia prunastri
90028-68-5  
 
(55)  
estratti di Evernia furfuracea.  
90028-67-4  




     
   
 
La presenza di tracce di queste fragranze è   tuttavia consentita purché tecnicamente inevitabile in base alle norme di buona   fabbricazione e non superi i 100 mg/kg.
Sul giocattolo, sull'etichetta, sull'imballaggio   e nelle istruzioni allegate al giocattolo devono essere elencate le   denominazioni delle seguenti fragranze allergizzanti eventualmente aggiunte in   quanto tali nel giocattolo in concentrazioni superiori a100 mg/kg nel del   giocattolo o delle sue componenti:
   
 
     
  
N.  
Denominazione della fragranza   allergizzante   
Numero CAS  
 
(1)  
alcol anisilico  
105-13-5  
 
(2)  
benzoato di benzile  
120-51-4  
 
(3)  
cinnamato di benzile  
103-41-3  
 
(4)  
citronellolo  
106-22-9  
 
(5)  
farnesolo  
4602-84-0  
 
(6)  
esilcinnamaldeide  
101-86-0  
 
(7)  
liliale  
80-54-6  
 
(8)  
d-limonene  
5989-27-5  
 
(9)  
linaiolo  
78-70-6  
 
(10)  
metileptin carbonato  
111-12-6  
 
(11)  
3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il)-3-buten-2-one.   
127-51-5  



     
   
 
12. L'uso delle fragranze di cui ai punti da 41 a   55 dell'elenco di cui al primo comma del punto 11 e delle fragranze di cui ai   punti da 1 a 11 dell'elenco di cui al terzo comma di tale punto è consentito   nei giochi olfattivi da tavolo, nei kit cosmetici e nei giochi gustativi, a   condizione che:
i) tali fragranze siano chiaramente etichettate   sulla confezione e l'imballaggio contenga l'avvertenza di cui al punto 10,   parte B dell'Allegato V;
ii) se applicabile, i prodotti che ne risultano   realizzati dai bambini in conformità con le istruzioni siano conformi ai   requisiti della Dir. 76/768/CEE; e
iii) se applicabile, tali fragranze siano   conformi alla normativa in materia di alimenti.
Tali giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e   giochi gustativi non devono essere usati da parte dei bambini di età inferiore   ai 36 mesi e devono rispettare il punto 1 dell'allegato V, parte B.
13. Fatti salvi i punti 3, 4 e 5, non devono   essere superati i seguenti limiti di migrazione degli elementi sotto indicati   dai giocattoli o dai loro componenti:
   
 
     
  
Elemento  
mg/kg
di materiale per giocattoli  
mg/kg
di materiale per giocattoli liquido o   colloso   
mg/kg
di materiale rimovibile dal
   
secco, fragile, in polvere o   flessibile    
giocattolo mediante raschiatura  
  
alluminio  
5 625  
1 406  
70 000  
 
antimonio  
45  
11,3  
560  
 
arsenico  
3,8  
0,9  
47  
 
bario  
4 500  
1 125  
56 000  
 
boro  
1 200  
300  
15 000  
 
cadmio  
1,9  
0,5  
23  
 
cromo (III)  
37,5  
9,4  
460  
 
cromo (VI)  
0,02  
0,005  
0,2  
 
cobalto  
10,5  
2,6  
130  
 
rame  
622,5  
156  
7 700  
 
piombo  
13,5  
3,4  
160  
 
manganese  
1 200  
300  
15 000  
 
mercurio  
7,5  
1,9  
94  
 
nickel  
75  
18,8  
930  
 
selenio  
37,5  
9,4  
460  
 
stronzio  
4 500  
1 125  
56 000  
 
stagno  
15 000  
3 750  
180 000  
 
stagno organico  
0,9  
0,2  
12  
 
zinco  
3 750  
938  
46 000  




     
   
 
Detti valori limite non si applicano ai   giocattoli o ai loro componenti per i quali - in ragione della loro   accessibilità, funzione, volume o massa - è escluso chiaramente qualsiasi   pericolo dovuto alle azioni di succhiare, leccare, ingerire o al contatto   prolungato con la cute ove l'uso avvenga conformemente a quanto prevede   l'articolo 10, paragrafo 2, primo comma.
   
 
 IV. Proprietà Elettriche   
   
 
1. La tensione di alimentazione nominale dei   giocattoli non deve essere superiore a 24 volt in corrente continua (c.c.) o   corrente alternata equivalente (c.a.) e nessuna parte accessibile deve superare   i 24 volt in c.c. o c.a. equivalente.
La tensione interna nominale non deve superare i   24 volt di c.c. o c.a. equivalente salvo sia garantito che il voltaggio e la   combinazione di corrente prodotta non determini alcun rischio o shock elettrico   dannoso, anche nel caso in cui il giocattolo sia rotto.
2. Le parti dei giocattoli che sono collegate a   una sorgente elettrica in grado di provocare uno shock elettrico o che possono   venire a contatto con una tale sorgente elettrica, nonché i cavi o gli altri   conduttori attraverso i quali l'elettricità viene trasmessa a dette parti,   debbono essere adeguatamente isolati e meccanicamente protetti per prevenire il   rischio di shock elettrici.
3. I giocattoli elettrici debbono essere   progettati e costruiti in modo da garantire che le temperature massime   raggiunte da tutte le superfici direttamente accessibili non siano tali da   provocare ustioni da contatto.
4. Nei casi di guasto prevedibili, i giocattoli   devono garantire protezione contro i pericoli elettrici derivanti da una fonte   di alimentazione elettrica.
5. I giocattoli elettrici devono garantire   adeguata protezione contro i pericoli di incendio.
6. I giocattoli elettrici devono essere   progettati e costruiti in modo tale che i campi elettrici, magnetici ed   elettromagnetici e le altre radiazioni generate dall'apparecchio siano limitate   a quanto necessario per il funzionamento del giocattolo, e devono funzionare a   un livello di sicurezza conforme allo stato dell'arte generalmente   riconosciuto, tenuto conto delle specifiche misure comunitarie.
7. I giocattoli dotati di un sistema di controllo   elettronico devono essere progettati e fabbricati in modo che il giocattolo   funzioni in modo sicuro anche nel caso di malfunzionamento o malfunzionamento   del sistema elettronico dovuti a un'avaria del sistema stesso o a un fattore   esterno.
8. I giocattoli devono essere progettati e   costruiti in modo da non comportare pericoli per la salute o rischi di lesioni   agli occhi o alla cute derivanti da laser, diodi emettitori di luce (LED) o da   qualsiasi altro tipo di radiazione.
9. Il trasformatore elettrico di un giocattolo   non deve essere una parte integrante del giocattolo.
   
 
 V. Igiene 
   
 
1. I giocattoli devono essere progettati e   fabbricati in modo da soddisfare i requisiti di igiene e di pulizia, così da   evitare rischi di infezione, malattia e contaminazione.
2. I giocattoli destinati a bambini di età   inferiore ai 36 mesi devono essere progettati e fabbricati in modo da   permetterne la pulizia. I giocattoli di stoffa devono, pertanto, essere   lavabili, salvo che contengano meccanismi che subirebbero danni se lavati per   immersione. I giocattoli devono soddisfare i requisiti di sicurezza anche dopo   la pulizia effettuata conformemente al presente paragrafo e alle istruzioni del   fabbricante.
   
 
 VI. Radioattività   
   
 
I giocattoli devono essere conformi alle   pertinenti disposizioni adottate a norma del capo III del trattato che   istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
   
 
 Appendice A 
 Elenco delle sostanze CMR e dei   loro impieghi consentiti secondo i punti 4, 5 e 6 della parte III dell'allegato   II 
   
 
     
  
Sostanza  
Classificazione  
Uso consentito  
 
nickel  
CMR 2  
nell'acciaio inossidabile



     
   
 
 Appendice B 
 Classificazione delle sostanze e   delle miscele 
   
 
Considerati i tempi di applicazione del Reg. (CE)   n. 1272/2008, vi sono modalità equivalenti di riferimento a una data   classificazione da adottare a seconda del periodo.
   
 
 1. Criteri di classificazione   delle sostanze e delle miscele ai fini del punto 2 della parte II.   
   
 
 A. Criteri applicabili a   decorrere dal 20 luglio 2011 fino al 31 maggio 2015: 
   
 
Sostanze
   
 
La sostanza corrisponde ai criteri relativi a una   delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del Reg.   (CE) n. 1272/2008:
a) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7,   2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2,   2.15 tipi da A ad F;
b) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti   nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti   diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
c) classe di pericolo 4.1;
d) classe di pericolo 5.1.
   
 
Miscele
   
 
La miscela è pericolosa secondo la definizione di   cui alla Dir. 67/548/CEE.
   
 
 B. Criteri applicabili a   decorrere dal 1o giugno 2015. La sostanza o la miscela corrisponde ai criteri   relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui   all'allegato I del Reg. (CE) n. 1272/2008: 
   
 
a) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7,   2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2,   2.15 tipi da A a F;
b) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti   nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti   diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
c) classe di pericolo 4.1;
d) classe di pericolo 5.1.
   
 
 2. Atti giuridici della Comunità   relativi all'uso di determinate sostanze ai fini dei punti 4, lettera a), e 5,   lettera a), della parte III. 
   
 
Dal 20 luglio 2011 al 31 maggio 2015 le   pertinenti concentrazioni per la classificazione delle miscele contenenti le   sostanze sono stabilite a norma della Dir. 1999/45/CE;
Dal 1° giugno 2015, le pertinenti concentrazioni   per la classificazione delle miscele contenenti le sostanze sono stabilite a   norma del Reg. (CE) n. 1272/2008.
   
 
 3. Categorie di sostanze e   miscele classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione   (CMR) ai fini del punto 4 della parte III 
   
 
Sostanze
   
 
Il punto 4 della parte III riguarda sostanze   classificate come CMR delle categorie 1A e 1B secondo il Reg. (CE) n.   1272/2008.
   
 
Miscele
   
 
Dal 20 luglio 2011 al 31 maggio 2015 il punto 4   della parte III riguarda miscele classificate come CMR delle categorie
   
 
I e 2 secondo le pertinenti disposizioni della   Dir. 1999/45/CE e della Dir. 67/548/EEC.
Dal 1o giugno 2015, il punto 4 della parte III   riguarda miscele classificate come CMR delle categorie 1A e 1B secondo il Reg.   (CE) n. 1272/2008.
   
 
 4. Categorie di sostanze e   miscele classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione   (CMR) ai fini del punto 5 della parte III 
   
 
Sostanze
   
 
Il punto 5 della parte III riguarda sostanze   classificate come CMR della categoria 2 secondo il Reg. (CE) n.   1272/2008.
   
 
Miscele
   
 
Dal 20 luglio 2011 al 31 maggio 2015, il punto 5   della parte III riguarda miscele classificate come CMR di categoria 3 secondo   le pertinenti disposizioni della Dir. 1999/45/CE e della Dir.   67/548/EEC.
Dal 1° giugno 2015, il punto 5 della parte III d   riguarda miscele classificate come CMR di categoria 2 secondo il Reg. (CE) n.   1272/2008.
   
 
 5. Categorie di sostanze o   miscele classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione   (CMR) ai fini dell'articolo 46, paragrafo 3 
   
 
Sostanze
   
 
L'articolo 46, paragrafo 3 riguarda sostanze   classificate come CMR delle categorie 1A, 1B e 2 secondo il Reg. (CE) n.   1272/2008.
   
 
Miscele
   
 
Dal 20 luglio 2011 al 31 maggio 2015 l'articolo   46, paragrafo 3 riguarda miscele classificate come CMR delle categorie 1, 2 e 3   secondo le pertinenti disposizioni della Dir. 1999/45/CE e della Dir.   67/548/EEC.
A decorrere dal 1o giugno 2015, l'articolo 46,   paragrafo 3 riguarda le miscele classificate come CMR delle categorie 1A, 1B e   2 secondo il Reg. (CE) n. 1272/2008.
   
 
 Appendice C 
 Valori limite specifici per i   prodotti chimici utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di età   inferiore ai 36 mesi o in altri giocattoli destinati ad essere messi in bocca,   adottati a norma dell'articolo 46, paragrafo 2. 
 Allegato III 
 Dichiarazione CE di   conformità 
   
 
1. N.... (identificazione unica del   giocattolo/dei giocattoli)
2. Nome ed indirizzo del fabbricante o del suo   rappresentante autorizzato:
3. La presente dichiarazione di conformità è   rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante:
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione   del giocattolo che ne consenta la rintracciabilità). È inclusa un'immagine a   colori di chiarezza sufficiente a permettere l'identificazione del   giocattolo).
5. L'oggetto della dichiarazione di cui al punto   4 è conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione.
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate   utilizzate o riferimento alle specifiche in relazione alle quali viene   dichiarata la conformità:
7. Se del caso, l'organismo notificato   (denominazione, numero)... ha effettuato (descrizione dell'intervento)... e   rilasciato il certificato:
8. Informazioni supplementari: Firmato a nome e   per conto di: (luogo e data di emissione) (nome e cognome, funzione)   (firma)
   
 
 Allegato IV 
 Documentazione tecnica   
   
 
La documentazione tecnica di cui all'articolo 21   deve in particolare contenere, nella misura in cui sia rilevante per la   valutazione, la documentazione seguente:
a) una descrizione dettagliata della   progettazione e della fabbricazione, compreso un elenco dei componenti e dei   materiali utilizzati nei giocattoli, nonché le schede di sicurezza relative   alle sostanze chimiche utilizzate da richiedere ai fornitori delle sostanze   medesime;
b) la o le valutazioni di sicurezza effettuate a   norma dell'articolo 18;
c) una descrizione della procedura di valutazione   della conformità seguita;
d) una copia della dichiarazione CE di   conformità;
e) l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di   immagazzinamento;
f) copie dei documenti che il fabbricante ha   presentato all'organismo notificato se coinvolto;
g) relazioni delle prove e descrizione dei mezzi   mediante i quali il fabbricante ha garantito la conformità della produzione   alle norme armonizzate nel caso in cui il fabbricante si sia avvalso della   procedura controllo interno della produzione di cui all'articolo 19, paragrafo   2; e
h) una copia del certificato d'esame CE del tipo,   una descrizione dei mezzi mediante i quali il fabbricante ha garantito la   conformità della produzione al tipo descritto in detto attestato, nonché copia   dei documenti presentati dal fabbricante all'organismo notificato, nel caso in   cui il fabbricante abbia sottoposto il giocattolo alla procedura di esame CE   del tipo ed abbia seguito la procedura di dichiarazione di conformità del tipo   di cui all'articolo 19, paragrafo 3.
   
 
 Allegato V 
 Avvertenze 
(ai sensi dell'articolo 11)
   
 
 Parte A 
 Avvertenze generali   
   
 
Le restrizioni relative agli utilizzatori di cui   all'articolo 11, paragrafo 1, devono comprendere perlomeno l'età minima o   massima dell'utilizzatore e, se del caso, le abilità dell'utilizzatore, il peso   massimo o minimo dell'utilizzatore e la necessità che l'utilizzo del giocattolo   avvenga solamente sotto la sorveglianza di un adulto.
   
 
 Parte B 
 Avvertenze specifiche e   indicazioni in merito alle precauzioni da seguire nell'utilizzo di alcune   categorie di giocattoli 
   
 
 1. Giocattoli non destinati a   bambini di età inferiore a 36 mesi 
   
 
I giocattoli potenzialmente pericolosi per i   bambini di età inferiore a 36 mesi devono recare un'avvertenza quale: «Non   adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi» oppure «Non adatto a bambini di   età inferiore a tre anni» oppure un'avvertenza nella forma del seguente   pittogramma:
   
 
 
   
 
Queste avvertenze devono essere accompagnate da   una breve indicazione, che può essere contenuta nelle istruzioni per l'uso, del   pericolo specifico che impone tale precauzione.
Il presente punto non si applica ai giocattoli   che, per funzioni, dimensioni, caratteristiche, proprietà o altri ragioni   cogenti, sono manifestamente inadatti a bambini di età inferiore a 36   mesi.
   
 
 2. Giochi di attività   
   
 
I giochi di attività devono recare la seguente   avvertenza:
«Solo per uso domestico».
I giochi di attività fissati a un elemento   trasversale e altri giochi di attività, se del caso, devono essere muniti di   istruzioni che richiamino l'attenzione sulla necessità di effettuare un   controllo e una manutenzione periodici delle parti fondamentali (mezzi di   sospensione, attacchi, ancoraggi, ecc.) e che precisino che l'omissione di   detti controlli può comportare rischi di caduta o rischi di ribaltamento del   giocattolo.
Debbono inoltre essere fornite istruzioni per il   corretto montaggio del giocattolo, precisando le parti che possono presentare   pericoli qualora non correttamente montate. Vanno fornite informazioni   specifiche circa la superficie idonea per l'installazione del   giocattolo.
   
 
 3. Giocattoli funzionali   
   
 
I giocattoli funzionali devono recare   l'avvertenza:
«Da usare sotto la diretta sorveglianza di un   adulto».
Questi giocattoli devono essere inoltre corredati   delle istruzioni operative e delle precauzioni cui l'utilizzatore deve   attenersi, con l'avvertenza che il mancato rispetto di dette precauzioni   esporrebbe l'utilizzatore ai pericoli (da precisare) propri dell'apparecchio o   del prodotto di cui il giocattolo costituisce un modello in scala o   un'imitazione. Va altresì indicato che il giocattolo deve essere tenuto fuori   dalla portata dei bambini al di sotto di una certa età, che deve essere   stabilita dal fabbricante.
   
 
 4. Giocattoli chimici   
   
 
Ferma restando l'applicazione delle disposizioni   previste dalla legislazione comunitaria applicabile relativa alla   classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di determinate sostanze o   miscele, le istruzioni per l'uso dei giocattoli contenenti sostanze o miscele   intrinsecamente pericolose devono recare un'avvertenza circa la natura   pericolosa di dette sostanze o miscele, e indicare le precauzioni che   l'utilizzatore deve adottare per evitare i relativi pericoli che vanno   brevemente precisati per ogni tipo di giocattolo. È anche indicato quali sono   le prime cure urgenti da dare in caso di incidenti gravi dovuti all'utilizzo di   questo tipo di giocattoli. Va altresì indicato che il giocattolo deve essere   tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto di una certa età, che deve   essere specificata dal fabbricante.
Oltre alle istruzioni di cui al primo comma, i   giocattoli chimici devono recare sull'imballaggio la seguente   avvertenza:
«Non adatto a bambini di età inferiore a   [*] anni. Da usare sotto   la sorveglianza di un adulto».
Sono in particolare considerati giocattoli   chimici: i set per esperimenti chimici, i set di inclusione, i laboratori in   miniatura di ceramica, di smaltatura o fotografia e i giocattoli analoghi che   danno luogo a reazioni chimiche o ad analoghe trasformazioni della sostanza   durante l'uso.
   
 
   
[*] L'età deve essere specificata dal fabbricante.
   
 
 5. Pattini, pattine a rotelle,   pattini in linea, skateboard, monopattini e biciclette giocattolo destinati ai   bambini 
   
 
Questi giocattoli, quando sono posti in vendita   come tali, devono recare la seguente avvertenza:
«Si raccomanda di indossare un dispositivo di   protezione. Non usare nel traffico».
Le istruzioni per l'uso devono inoltre ricordare   che il giocattolo va usato con prudenza in quanto è richiesta particolare   abilità per evitare cadute e collisioni con conseguenti lesioni   dell'utilizzatore e di terzi. Vanno anche fornite indicazioni sui dispositivi   di protezione raccomandati (caschi, guanti, ginocchiere, gomitiere,   ecc.).
   
 
 6. Giocattoli nautici   
   
 
I giocattoli nautici devono recare la seguente   avvertenza:
«Da utilizzare unicamente in acqua dove il   bambino tocca il fondo con i piedi e sotto la sorveglianza di un   adulto».
   
 
 7. Giocattoli contenuti nei   prodotti alimentari 
   
 
I giocattoli contenuti nei prodotti alimentari o   ad essi incorporati devono recare la seguente avvertenza:
«Contiene giocattolo. Si raccomanda la   sorveglianza di un adulto».
   
 
 8. Imitazioni di maschere e   caschi di protezione 
   
 
Le imitazioni di maschere e caschi di protezione   devono recare la seguente avvertenza:
«Questo giocattolo non fornisce   protezione».
   
 
 9. Giocattoli destinati ad   essere appesi ad una culla, a un lettino o ad una carrozzina per mezzo di   lacci, corde,, elastici o nastri 
   
 
I giocattoli destinati ad essere appesi ad una   culla, a un lettino o ad una carrozzina per mezzo di lacci, corde, cavi,   elastici o nastri devono recare la seguente avvertenza sull'imballaggio;   l'avvertenza deve figurare in modo permanente anche sul giocattolo:
«Per evitare eventuali lesioni da impigliamento,   rimuovere questo giocattolo quando il bambino comincia a tentare di alzarsi   sulle mani e sulle ginocchia in posizione di gattonamento».
   
 
 10. Imballaggio delle fragranze   nei giochi olfattivi da tavolo, nei kit cosmetici e nei giochi   gustativi 
   
 
L'imballaggio per le fragranze nei giochi   olfattivi da tavolo, nei kit cosmetici e nei giochi gustativi che contengono le   fragranze di cui ai punti da 41 a 55 dell'elenco di cui all'Allegato II, parte   III, punto 117, primo comma e di cui ai punti da 1 a 11 dell'elenco di cui al   terzo comma di detto Punto, deve recare l'avvertenza:



Allegato 2 
   
 
 D.Lgs. 11 aprile 2011, n.   54 
 Preambolo
   
 
 
   
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
   
 
Visti gli articoli 76 e 87 della   Costituzione;
Vista la Dir. 2009/48/CE del Parlamento europeo e   del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante   disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza   dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare   gli articoli 1, 2, 3, 4 e 36, nonché l'Allegato B;
Visto il Reg. (CE) n. 765/2008 del Parlamento   europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di   accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la   commercializzazione dei prodotti e che abroga il Reg. (CEE) n. 339/93;
Vista la decisione (CE) n. 768/2008/CE del   Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa ad un quadro   comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione   93/465/CEE;
Visto il Reg. (CE) n. 1223/2009 del Parlamento   europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici;
Visto il Reg. (CE) n. 1272/2008 del Parlamento   europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione,   all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica   e abroga la Dir. 67/548/CEE e la Dir.1999/45/CE e che reca modifica al Reg.   (CE) n. 1907/2006;
Visto il Reg. (CE) n. 1907/2006 del Parlamento   europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente «la registrazione,   la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche   (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che   modifica la Dir. 1999/45/CE e che abroga il Reg. (CEE) n. 793/93 del Consiglio   e il Reg. (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la Dir. 76/769/CEE del   Consiglio e le direttive della Commissione, Dir. 91/155/CEE, Dir. 93/67/CEE,   Dir. 93/105/CE e Dir. 2000/21/CE»;
Visto il Reg. (CE) n. 1935/2004 del Parlamento   europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli   oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari e che abroga   la Dir. 80/590/CEE e la Dir. 89/109/CEE;
Vista la Dir. 76/768/CEE del Consiglio, del 27   luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati   membri relative ai prodotti cosmetici;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante   disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza   dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994, ed in particolare   l'articolo 47 che disciplina gli aspetti finanziari relativi alle attività   amministrative finalizzate alla marcatura CE;
Visto il D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 313,   attuativo della Dir. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni   degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio   dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni   della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei   Ministri, adottata nella riunione del 10 marzo 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei   Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri   della salute, della giustizia, degli affari esteri e dell'economia e delle   finanze;
   
 
Emana
il seguente decreto legislativo:
   
 
 Art. 1 
 Campo d'applicazione.   
   
 
1. Il presente decreto si applica ai prodotti   progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini   di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni. Non sono considerati giocattoli   i prodotti elencati nell'allegato I.
2. Il presente decreto non si applica:
a) alle attrezzature per aree da gioco per uso   pubblico;
b) alle macchine da gioco automatiche, a moneta o   no, per uso pubblico;
c) ai veicoli-giocattolo con motore a   combustione;
d) alle macchine a vapore giocattolo;
e) alle fionde e alle catapulte.
   
 
 Art. 2 
 Definizioni. 
   
 
1. Ai fini del presente decreto legislativo si   intende per:
a) messa a disposizione sul mercato: la fornitura   di un giocattolo per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato   comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o   gratuito;
b) immissione sul mercato: la prima messa a   disposizione di un giocattolo sul mercato comunitario;
c) fabbricante: persona fisica o giuridica che   fabbrica un giocattolo, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo   commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;
d) rappresentante autorizzato: una persona fisica   o giuridica stabilita nella Comunità che ha ricevuto da un fabbricante un   mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a   determinati compiti;
e) importatore: una persona fisica o giuridica   stabilita nella Comunità che immette sul mercato comunitario un giocattolo   proveniente da un Paese terzo;
f) distributore: una persona fisica o giuridica   nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che   mette a disposizione sul mercato un giocattolo;
g) operatori economici: il fabbricante, il   rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;
h) norma armonizzata: una norma adottata da uno   degli organismi europei di normalizzazione indicati nell'allegato I della Dir.   98/34/CE sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente   all'articolo 6 di tale direttiva;
i) normativa comunitaria di armonizzazione: la   normativa comunitaria che armonizza le condizioni di commercializzazione dei   prodotti;
l) accreditamento: lo stesso significato di cui   al Reg. (CE) n. 765/2008;
m) valutazione della conformità: il processo atto   a dimostrare se i requisiti specifici relativi a un giocattolo siano stati   rispettati;
n) organismo di valutazione della conformità: un   organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui   tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
o) richiamo: qualsiasi provvedimento volto ad   ottenere la restituzione di un giocattolo che è già stato messo a disposizione   dell'utilizzatore finale;
p) ritiro: qualsiasi provvedimento volto a   impedire la messa a disposizione sul mercato di un giocattolo nella catena   della fornitura;
q) vigilanza del mercato: le attività svolte e i   provvedimenti adottati dalle autorità competenti per garantire che i giocattoli   siano conformi ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa comunitaria   di armonizzazione e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro   aspetto della protezione del pubblico interesse;
r) marcatura CE: una marcatura mediante cui il   fabbricante indica che il giocattolo è conforme ai requisiti applicabili   stabiliti nella normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede   l'apposizione;
s) prodotto funzionale: un prodotto che svolge la   stessa funzione e viene impiegato nello stesso modo di un prodotto, un   apparecchio o un impianto destinato ad essere utilizzato da adulti, e che può   essere un modello in scala di tale prodotto, apparecchio o impianto;
t) giocattolo funzionale: un giocattolo che   svolge la stessa funzione e viene impiegato nello stesso modo di un prodotto,   un apparecchio o un impianto destinato ad essere utilizzato da adulti, e che   può essere un modello in scala di tale prodotto, apparecchio o impianto;
u) giocattolo acquatico: un giocattolo destinato   a essere usato in acque poco profonde e che è in grado di reggere o sostenere   il bambino sull'acqua;
v) velocità di progetto: tipica velocità   operativa potenziale determinata dalla progettazione del giocattolo;
z) gioco di attività: un gioco per uso domestico   nel quale la struttura di supporto resta ferma durante l'attività e che è   destinato a permettere a un bambino di svolgere una delle seguenti attività:   arrampicarsi, saltare, dondolare, scivolare, cullarsi, avvitarsi, gattonare o   strisciare o qualsiasi combinazione di esse;
aa) giocattolo chimico: un giocattolo destinato   alla manipolazione diretta di sostanze chimiche e destinato ad essere   utilizzato da bambini di uno specifico gruppo di età e sotto la supervisione di   un adulto;
bb) gioco olfattivo da tavolo: un giocattolo il   cui scopo è quello di aiutare il bambino ad imparare a riconoscere diversi   odori o profumi;
cc) kit cosmetico: un giocattolo il cui scopo è   quello di aiutare il bambino a imparare a creare prodotti come profumi, saponi,   creme, shampoo, bagnoschiuma, lucidalabbra, rossetti, e altri trucchi,   dentifrici e balsami;
dd) gioco gustativo: un gioco il cui scopo è   quello di permettere al bambino di preparare dolci o piatti che comportano   l'uso di ingredienti alimentari, come dolci, liquidi, polveri e aromi;
ee) danno: le lesioni fisiche o qualsiasi altro   danno alla salute inclusi effetti sulla salute a lungo termine;
ff) pericolo: una fonte potenziale di   danno;
gg) rischio: la probabilità di insorgenza di un   pericolo fonte di danni e la gravità dei danni;
hh) destinato a essere utilizzato da: indicazione   atta a permettere a un genitore o a un supervisore di valutare se il   giocattolo, in base alle sue funzioni, dimensioni e caratteristiche, è   destinato ad essere utilizzato da bambini della fascia di età indicata.
   
 
 Art. 3 
 Obblighi dei fabbricanti.   
   
 
1. All'atto dell'immissione dei loro giocattoli   sul mercato, i fabbricanti garantiscono che essi siano stati progettati e   fabbricati conformemente ai requisiti di cui all'articolo 9 e all'allegato   II.
2. I fabbricanti preparano la documentazione   tecnica prescritta dall'articolo 18 ed eseguono o fanno eseguire la procedura   di valutazione della conformità applicabile a norma dell'articolo 16. Qualora   la conformità di un giocattolo alle prescrizioni applicabili sia stata   dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono, a norma dell'articolo 13,   una dichiarazione CE di conformità, e appongono la marcatura CE di cui   all'articolo 14.
3. I fabbricanti conservano la documentazione   tecnica e la dichiarazione CE di conformità per un periodo di dieci anni dopo   che il giocattolo è stato immesso sul mercato.
4. I fabbricanti garantiscono che siano   predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a   essere conforme. Tengono debitamente conto delle modifiche della progettazione   o delle caratteristiche del giocattolo, nonché delle modifiche delle norme   armonizzate con riferimento alle quali si dichiara la conformità di un   giocattolo.
5. Laddove ritenuto necessario in considerazione   dei rischi presentati da un giocattolo, i fabbricanti eseguono, per proteggere   la salute e la sicurezza dei consumatori, prove a campione dei giocattoli   commercializzati, svolgono indagini e, se del caso, tengono un registro dei   reclami, dei giocattoli non conformi e dei richiami di giocattoli e informano i   distributori di tale monitoraggio.
6. I fabbricanti garantiscono che sui loro   giocattoli sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure   un altro elemento che consenta la loro identificazione, oppure, qualora le   dimensioni o la natura del giocattolo non lo consentano, che le informazioni   prescritte siano fornite sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento   del giocattolo.
7. I fabbricanti indicano sul giocattolo il loro   nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato   e l'indirizzo dove possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile,   sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo.   L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere   contattato.
8. I fabbricanti garantiscono che il giocattolo   sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza fornite almeno in   lingua italiana.
9. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di   credere che un giocattolo che hanno immesso sul mercato non sia conforme alla   pertinente normativa comunitaria di armonizzazione prendono immediatamente le   misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo, per   ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il giocattolo   presenti un rischio, i fabbricanti ne informano immediatamente il Ministero   dello sviluppo economico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non   conformità e qualsiasi misura correttiva adottata.
10. I fabbricanti, a seguito di una richiesta   motivata delle autorità competenti forniscono tutte le informazioni e la   documentazione necessarie per dimostrare la conformità del giocattolo, in   lingua italiana o inglese. Essi collaborano con tale autorità, ove richiesto   dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per eliminare i rischi   presentati dai giocattoli che essi hanno immesso sul mercato, compresi il   ritiro e il richiamo dei giocattoli non conformi.
   
 
 Art. 4 
 Rappresentanti   autorizzati. 
   
 
1. Il fabbricante può nominare, mediante mandato   scritto, un rappresentante autorizzato.
2. Gli obblighi di cui all'articolo 3, comma 1, e   la stesura della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del   rappresentante autorizzato.
3. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti   specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al   rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:
a) mantenere a disposizione dell'autorità di   vigilanza la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica per un   periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo;
b) a seguito di una richiesta motivata   dell'autorità competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione   necessarie per dimostrare la conformità di un giocattolo;
c) cooperare, su richiesta, con l'autorità   competente, in ordine a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi   presentati dai giocattoli che rientrano nel loro mandato.
   
 
 Art. 5 
 Obblighi degli   importatori. 
   
 
1. Gli importatori immettono sul mercato   comunitario solo giocattoli conformi.
2. Prima di immettere un giocattolo sul mercato   gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata   procedura di valutazione della conformità. Essi assicurano che il fabbricante   abbia preparato la documentazione tecnica, che la marcatura di conformità   prescritta sia apposta sul giocattolo, che il giocattolo sia accompagnato dai   documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di   cui all'articolo 3, commi 6 e 7.
3. L'importatore, se ritiene o ha motivo di   credere che un giocattolo non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 9 e   all'allegato II, non immette sul mercato il giocattolo fino a quando esso non è   stato reso conforme. Inoltre, quando un giocattolo presenta un rischio,   l'importatore ne informa il fabbricante e l'autorità di vigilanza del   mercato.
4. Gli importatori indicano sul giocattolo il   loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio   registrato e l'indirizzo a cui possono essere contattati oppure, ove ciò non   sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del   giocattolo.
5. Gli importatori assicurano che il giocattolo   sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua   italiana. Sono fatti salvi gli oneri informativi relativi alla conformità dei   processi di lavorazione alle norme in materia di lavoro, con particolare   riguardo al lavoro minorile, e in materia di tutela ambientale.
6. Gli importatori garantiscono che mentre un   giocattolo è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o   di trasporto non mettano a rischio la conformità ai requisiti di cui   all'articolo 9 e all'allegato II.
7. Ove ritenuto opportuno alla luce dei rischi   presentati da un giocattolo, gli importatori, per proteggere la salute e la   sicurezza dei consumatori, eseguono prove a campione dei giocattoli   commercializzati, svolgono indagini e, se del caso, tengono un registro dei   reclami, nonché dei giocattoli non conformi e dei richiami di giocattoli e   informano i distributori di tale monitoraggio.
8. Gli importatori che ritengono o hanno motivo   di credere che un giocattolo che hanno immesso sul mercato non sia conforme   alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione adottano immediatamente   le misure correttive necessarie per rendere conforme tale giocattolo, per   ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il giocattolo   presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente il Ministero   dello sviluppo economico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non   conformità e qualsiasi misura correttiva adottata.
9. Gli importatori conservano per un periodo di   dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo la dichiarazione CE di   conformità a disposizione dell'autorità di vigilanza del mercato; garantiscono   inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica possa essere resa   disponibile a tale autorità.
10. Gli importatori, a seguito di una richiesta   motivata delle autorità competenti, forniscono tutte le informazioni e la   documentazione necessarie per dimostrare la conformità del giocattolo, in   lingua italiana o inglese. Essi collaborano con tali autorità, ove richiesto   dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per eliminare i rischi   presentati dai giocattoli che essi hanno immesso sul mercato, compresi il   ritiro e il richiamo dei giocattoli non conformi.
   
 
 Art. 6 
 Obblighi dei   distributori. 
   
 
1. Quando mettono un giocattolo a disposizione   sul mercato, i distributori agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle   prescrizioni applicabili.
2. Prima di mettere un giocattolo a disposizione   sul mercato, i distributori verificano che il giocattolo in questione rechi la   marcatura prescritta, che sia accompagnato dai documenti prescritti e da   istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana, e che il   fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui   all'articolo 3, commi 6, 7 e 8, e all'articolo 5, commi 3 e 4.
3. Il distributore, se ritiene o ha motivo di   credere che un giocattolo non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 9 e   all'allegato II, non mette il giocattolo a disposizione sul mercato fino a   quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando un giocattolo presenta un   rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore, nonché il   Ministero dello sviluppo economico.
4. I distributori garantiscono che, mentre un   giocattolo è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o   di trasporto non mettano a rischio la conformità alle prescrizioni di cui   all'articolo 9 e all'allegato II.
5. I distributori che ritengono o hanno motivo di   credere che un giocattolo che hanno messo a disposizione sul mercato non sia   conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione si assicurano   che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale   giocattolo, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora   il giocattolo presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente   il Ministero dello sviluppo economico, indicando in particolare i dettagli   relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata.
6. I distributori, a seguito di una richiesta   motivata delle autorità competenti, forniscono tutte le informazioni e la   documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto e   collaborano con tali autorità, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle   azioni intraprese per eliminare i rischi presentati dai giocattoli che essi   hanno messo a disposizione compresi il ritiro e il richiamo dei giocattoli non   conformi.
   
 
 Art. 7 
 Casi in cui gli obblighi dei   fabbricanti sono applicati agli importatori e ai distributori. 
   
 
1. Un importatore o distributore è ritenuto un   fabbricante ai fini del presente decreto, ed è soggetto agli obblighi del   fabbricante di cui all'articolo 3, quando immette sul mercato un giocattolo con   il proprio nome, denominazione commerciale o marchio o modifica un giocattolo   già immesso sul mercato, in modo tale che la conformità alle prescrizioni   previste dal presente decreto potrebbe esserne condizionata.
   
 
 Art. 8 
 Identificazione degli operatori   economici. 
   
 
1. Gli operatori economici forniscono, su   richiesta, all'autorità di vigilanza le informazioni relative agli operatori   economici che abbiano fornito loro un giocattolo e agli operatori economici cui   lo abbiano fornito.
2. Gli operatori economici conservano le   informazioni di cui al comma 1 per un periodo di dieci anni dopo l'immissione   sul mercato del giocattolo, nel caso del fabbricante, e per un periodo di dieci   anni dopo la fornitura del giocattolo, nel caso di altri operatori   economici.
   
 
 Art. 9 
 Requisiti essenziali di   sicurezza. 
   
 
1. I giocattoli immessi sul mercato devono essere   conformi ai requisiti essenziali di sicurezza prescritti dal comma 2 del   presente articolo, nonché ai requisiti specifici di sicurezza di cui   all'allegato II.
2. I giocattoli, comprese le sostanze chimiche   che contengono, non devono compromettere la sicurezza o la salute   dell'utilizzatore o dei terzi, quando sono utilizzati conformemente alla loro   destinazione o quando ne è fatto un uso prevedibile in considerazione del   comportamento abituale dei bambini. Si deve tenere conto dell'abilità degli   utilizzatori e, se del caso, di chi effettua la sorveglianza, in particolare   per quanto riguarda i giocattoli che sono destinati ai bambini di età inferiore   a 36 mesi o ad altri gruppi di età.
3. Le avvertenze di cui all'articolo 10, nonché   le istruzioni per l'uso di cui i giocattoli sono corredati, richiamano   l'attenzione degli utilizzatori o di chi effettua la sorveglianza sui   pertinenti pericoli e sui rischi di danno che l'uso dei giocattoli comporta e   sul modo di evitare tali rischi e pericoli.
4. I giocattoli immessi sul mercato devono essere   conformi ai requisiti essenziali di sicurezza per tutta la durata di impiego   prevedibile e normale dei giocattoli stessi.
   
 
 Art. 10 
 Avvertenze. 
   
 
1. Laddove ciò risulti opportuno per la sicurezza   dell'uso, le avvertenze indicano, conformemente alle prescrizioni di cui   all'articolo 9, comma 2, le opportune restrizioni relative agli utilizzatori,   conformemente all'allegato V, parte A. Per quanto riguarda le categorie di   giocattoli di cui all'allegato V, parte B, vanno utilizzate le avvertenze ivi   elencate. Le avvertenze di cui ai punti da 2 a 10 della parte B dell'allegato V   vanno utilizzate nella versione ivi figurante.
2. I giocattoli non devono recare una o più delle   avvertenze specifiche di cui alla parte B dell'allegato V, qualora esse   contraddicano l'uso al quale è destinato il giocattolo, quale determinato in   base alla sua funzione, alle sue dimensioni e alle sue caratteristiche.
3. Il fabbricante appone le avvertenze in modo   chiaramente visibile e facilmente leggibile, facilmente comprensibile ed   accurato sul giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio, nonché, se del   caso, sulle istruzioni per l'uso di cui è corredato. Per i giocattoli di   piccole dimensioni venduti senza imballaggio, le avvertenze appropriate sono   apposte sul giocattolo stesso.
4. Le avvertenze, che determinano la decisione di   acquistare il giocattolo, quali quelle che precisano l'età minima e l'età   massima degli utilizzatori e le altre avvertenze applicabili di cui   all'allegato V, devono figurare sull'imballaggio destinato al consumatore o   essere altrimenti chiaramente visibili al consumatore prima dell'acquisto,   anche nelle ipotesi di acquisto per via telematica.
5. Le avvertenze e le istruzioni di sicurezza   devono essere redatte almeno in lingua italiana. Le avvertenze sono precedute   dalla parola: «Attenzione» o dalla parola: «Avvertenza» o: «Avvertenze» a   seconda dei casi.
   
 
 Art. 11 
 Presunzione di   conformità. 
   
 
1. I giocattoli che sono conformi alle norme   armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella   Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi alle   prescrizioni di cui all'articolo 9 e all'allegato II contemplate da tali norme   o da parte di esse.
   
 
 Art. 12 
 Obiezione formale ad una norma   armonizzata. 
   
 
1. Il Ministero dello sviluppo economico, qualora   ritenga che, anche a seguito di segnalazione di altri Ministeri o di parti   interessate, una norma armonizzata non soddisfi pienamente i requisiti   essenziali di sicurezza di cui all'articolo 9 e dei requisiti specifici di   sicurezza di cui all'allegato II, sottopone la questione al comitato istituito   ai sensi dell'articolo 5 della Dir. 98/34/CE presentando le proprie   motivazioni.
   
 
 Art. 13 
 Dichiarazione CE di   conformità. 
   
 
1. Con la dichiarazione CE di conformità il   fabbricante si assume la responsabilità della conformità del giocattolo   all'articolo 9 e all'allegato II.
2. La dichiarazione CE di conformità contiene   almeno gli elementi specificati nell'allegato III del presente decreto e dei   pertinenti moduli della decisione 768/2008/CE ed è continuamente   aggiornata.
3. La dichiarazione CE di conformità viene   redatta in italiano o in inglese conformemente all'allegato III.
   
 
 Art. 14 
 Marcatura CE. 
   
 
1. I giocattoli prima di essere immessi sul   mercato devono recare la marcatura CE. I giocattoli che recano la marcatura CE   si presumono conformi al presente decreto.
2. La marcatura CE è soggetta ai principi   generali di cui all'articolo 30 del Reg. (CE) n. 765/2008.
3. I giocattoli che non recano la marcatura CE o   che non sono altrimenti conformi al presente decreto possono essere presentati   ed utilizzati in occasione di fiere ed esposizioni, purché un'indicazione   chiara precisi che il giocattolo non è conforme al presente decreto e che non   saranno messi a disposizione sul mercato comunitario prima di essere resi   conformi.
4. La marcatura CE è apposta in modo visibile,   leggibile e indelebile sul giocattolo o su un'etichetta affissa o   sull'imballaggio. Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o costituiti da   piccole parti la marcatura CE può essere apposta su un'etichetta oppure su un   foglio informativo. Qualora ciò risulti tecnicamente impossibile, nel caso di   giocattoli venduti in espositori e a condizione che l'espositore sia stato   inizialmente utilizzato come imballaggio per i giocattoli, la marcatura CE deve   essere affissa sull'espositore stesso. Qualora non sia visibile dall'esterno   dell'imballaggio, la marcatura CE va apposta almeno sull'imballaggio.
5. La marcatura CE può essere seguita da un   pittogramma o da qualsiasi altro marchio che indichi un rischio o un impiego   particolare.
   
 
 Art. 15 
 Valutazione della   sicurezza. 
   
 
1. Prima di immettere un giocattolo sul mercato i   fabbricanti effettuano un'analisi dei pericoli chimici, fisico-meccanici ed   elettrici, di infiammabilità, di igiene e di radioattività che lo stesso può   presentare, e effettuano una valutazione della potenziale esposizione a tali   pericoli.
   
 
 Art. 16 
 Procedure di valutazione della   conformità. 
   
 
1. Prima di immettere un giocattolo sul mercato,   allo scopo di dimostrare che il giocattolo è conforme ai requisiti prescritti   dall'articolo 9 e dall'allegato II, i fabbricanti applicano le procedure di   valutazione della conformità di cui ai commi 2 e 3.
2. Il fabbricante, qualora abbia applicato le   norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta   Ufficiale dell'Unione europea riguardanti tutti i requisiti di sicurezza del   giocattolo, segue la procedura di controllo interno della produzione di cui al   modulo A dell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE.
3. Il giocattolo è sottoposto ad esame CE del   tipo, di cui all'articolo 17, congiuntamente alla procedura di conformità al   tipo prevista dal modulo C dell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE nei   seguenti casi:
a) qualora non esistano norme armonizzate, i cui   riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione   europea, riguardanti tutti i requisiti di sicurezza del giocattolo;
b) quando esistono le norme armonizzate di cui   alla lettera a), ma il fabbricante non le ha applicate o le ha applicate solo   in parte;
c) quando una o più norme armonizzate di cui alla   lettera a) sono state pubblicate con una limitazione;
d) quando il fabbricante ritiene che la natura,   la progettazione, la costruzione o la destinazione del giocattolo richiedono il   ricorso alla verifica di parti terze, così come individuate ai sensi   dell'articolo 19, comma 1.
   
 
 Art. 17 
 Esame CE del tipo.   
   
 
1. La richiesta di esame CE del tipo,   l'esecuzione dell'esame e il rilascio dell'attestato d'esame CE del tipo sono   effettuati conformemente alle procedure di cui al modulo B dell'allegato II   della decisione n. 768/2008/CE. L'esame CE del tipo è effettuato secondo le   modalità specificate al paragrafo 2, secondo trattino, di tale modulo B. In   aggiunta a tali disposizioni sono applicati i requisiti di cui ai commi da 2 a   6.
2. La richiesta di esame CE del tipo include una   descrizione del giocattolo e l'indicazione del luogo di fabbricazione, incluso   l'indirizzo.
3. Quando un organismo di valutazione della   conformità notificato conformemente al capo V del presente decreto effettua   l'esame CE del tipo valuta, unitamente al fabbricante, l'analisi dei pericoli   che il giocattolo può presentare effettuata dal fabbricante stesso   conformemente all'articolo 15.
4. Il certificato d'esame CE del tipo include un   riferimento alla Dir. 2009/48/CE, un'immagine a colori e una descrizione chiara   del giocattolo comprensiva delle dimensioni, nonché l'elenco delle prove   eseguite con un riferimento ai pertinenti rapporti di prova.
5. Il certificato d'esame CE del tipo è rivisto   in qualsiasi momento se ne presenti la necessità, in particolare qualora si   verifichino modifiche nel processo di fabbricazione, nelle materie prime o nei   componenti del giocattolo, e in ogni caso ogni cinque anni. Il certificato di   esame CE del tipo è revocato se il giocattolo non è conforme ai requisiti   prescritti dall'articolo 9 e dall'allegato II.
6. La documentazione tecnica e la corrispondenza   riguardanti le procedure di esame CE del tipo sono redatti in una lingua   ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato o in una   lingua accettata da quest'ultimo.
   
 
 Art. 18 
 Documentazione del   prodotto. 
   
 
1. La documentazione tecnica di cui all'articolo   3, comma 2, contiene tutti i dati necessari o i dettagli relativi agli   strumenti utilizzati dal fabbricante per garantire la conformità del giocattolo   ai requisiti di cui all'articolo 9 e all'allegato II. Essa contiene in   particolare i documenti elencati nell'allegato IV.
2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo   17, comma 6, la documentazione tecnica è redatta in una delle lingue ufficiali   della Comunità.
3. In seguito a una richiesta motivata da parte   dell'autorità di vigilanza del mercato, il fabbricante fornisce una traduzione   delle parti pertinenti della documentazione tecnica in italiano o in inglese.   Qualora a un fabbricante sia richiesta la documentazione tecnica o la   traduzione di parti di essa dall'autorità di vigilanza del mercato, questa può   fissare un termine pari a trenta giorni, a meno che rischi gravi e imminenti   non giustifichino una scadenza più breve.
4. Nel caso in cui il fabbricante non osservi gli   obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, l'autorità di vigilanza del mercato può   richiedere che il fabbricante faccia effettuare a proprie spese una prova,   entro un termine determinato, da parte di un organismo notificato per   verificare la conformità alle norme armonizzate e ai requisiti essenziali di   sicurezza.
   
 
 Art. 19 
 Autorità di notifica e Organismo   nazionale di accreditamento. 
   
 
1. Il Ministero dello sviluppo economico è   l'autorità competente per l'autorizzazione e la notifica alla Commissione   europea e agli altri Stati membri degli Organismi autorizzati a svolgere i   compiti di valutazione della conformità (CE) di cui al presente decreto.
2. La valutazione e la vigilanza sugli Organismi   di valutazione della conformità CE è svolta dall'Organismo nazionale italiano   di accreditamento ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio   2009, n. 99, e in conformità del Reg. (CE) n. 765/2008. L'accreditamento da   parte dell'Organismo nazionale italiano costituisce presupposto   dell'autorizzazione di cui al comma 1. Il Ministero dello sviluppo economico è   responsabile per i compiti svolti dall'Organismo nazionale italiano di   accreditamento nei termini e secondo il citato Reg. (CE) n. 765/2008 e le   disposizioni nazionali di attuazione.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in   vigore del presente decreto le modalità di svolgimento dell'attività di cui al   comma 2 da parte dell'Organismo nazionale italiano di accreditamento sono   regolate per mezzo di apposita convenzione, protocollo di intesa o altro   analogo strumento bilaterale stipulato con il Ministero dello sviluppo   economico.
   
 
 Art. 20 
 Autorizzazione degli Organismi   notificati. 
   
 
1. La valutazione di conformità alla Dir.   2009/48/CE e al presente decreto è effettuata dagli Organismi a tale fine   autorizzati e notificati dall'Ufficio competente del Ministero dello sviluppo   economico. L'autorizzazione è rilasciata previa presentazione di apposita   domanda corredata della documentazione di cui al comma 2.
2. La domanda di cui al comma 1 è accompagnata da   una descrizione delle attività di valutazione della conformità, del modulo o   dei moduli di valutazione della conformità e del giocattolo o dei giocattoli   per i quali tale organismo dichiara di essere competente, nonché da un   certificato di accreditamento che attesti che l'organismo di valutazione della   conformità è conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 21.
3. Alle spese concernenti le procedure   finalizzate all'autorizzazione anche provvisoria degli organismi, alla notifica   e ai successivi rinnovi della notifica degli organismi di cui al comma 1 ed ai   successivi controlli sugli stessi, si applicano le disposizioni dell'articolo   47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Con decreto del Ministro dello sviluppo   economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da   adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente   decreto, sono determinate le tariffe e le relative modalità di versamento,   tenuto conto del costo effettivo del servizio e senza determinare duplicazioni   rispetto alle tariffe da corrispondersi ai fini dell'accreditamento di cui   all'articolo 19, comma 2. Le predette tariffe sono aggiornate sulla base del   costo effettivo del servizio e con le stesse
modalità, almeno ogni due   anni.
   
 
 Art. 21 
 Prescrizioni relative agli   organismi notificati. 
   
 
1. Ai fini della notifica a norma del presente   decreto l'organismo di valutazione della conformità rispetta le prescrizioni di   cui al presente articolo.
2. L'organismo di valutazione della conformità è   stabilito a norma del presente decreto legislativo e ha la personalità   giuridica.
3. L'organismo di valutazione della conformità è   un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dal giocattolo che   valuta. Un organismo appartenente a un'associazione d'imprese o a una   federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella   progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio,   nell'utilizzo o nella manutenzione di giocattoli che esso valuta può essere   ritenuto un organismo del genere, a condizione che siano dimostrate la sua   indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse.
4. L'organismo di valutazione della conformità, i   suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità   non sono nè il progettista, nè il fabbricante, nè il fornitore, nè   l'installatore, nè l'acquirente, nè il proprietario, nè l'utente o il   responsabile della manutenzione dei giocattoli sottoposti alla sua valutazione,   nè il rappresentante autorizzato di uno di questi soggetti. Ciò non preclude   l'uso dei giocattoli valutati che sono necessari per il funzionamento   dell'organismo di valutazione della conformità o l'uso di tali giocattoli per   scopi privati. L'organismo di valutazione della conformità, i suoi alti   dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non   intervengono direttamente nella progettazione o nella fabbricazione, nella   commercializzazione, nell'installazione, nell'utilizzo o
nella manutenzione di   tali giocattoli, nè rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Non   intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro   indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di   valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare   per i servizi di consulenza. Gli organismi di valutazione della conformità   garantiscono che le attività delle loro affiliate o dei loro subappaltatori non   si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettività o sull'imparzialità delle   loro attività di valutazione della conformità.
5. Gli organismi di valutazione della conformità   e il loro personale eseguono le operazioni di valutazione della conformità con   il massimo dell'integrità professionale e della competenza tecnica e sono   liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine   finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro   attività di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone   interessati ai risultati di tali attività.
6. L'organismo di valutazione della conformità è   in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformità   assegnatigli in base all'articolo 17 e per cui è stato notificato,   indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall'organismo stesso o per suo   conto e sotto la sua responsabilità. L'organismo di valutazione della   conformità dispone dei mezzi necessari per eseguire i compiti tecnici e   amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità in modo   appropriato e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti. In ogni   momento, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o   categoria di giocattoli per i quali è stato notificato, l'organismo di   valutazione della conformità ha a sua disposizione:
a) personale con conoscenze tecniche ed   esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione   della conformità;
b) le necessarie descrizioni delle procedure in   conformità delle quali avviene la valutazione della conformità, garantendo la   trasparenza e la capacità di riproduzione di tali procedure. Predispone una   politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in   qualità di organismo notificato dalle altre attività;
c) procedure per svolgere le attività che tengano   debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera,   della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del giocattolo   in questione e della natura seriale o di massa del processo produttivo.
7. Il personale responsabile dell'esecuzione   delle attività di valutazione della conformità dispone di:
a) una formazione tecnica e professionale solida   che includa tutte le attività di valutazione della conformità in relazione a   cui l'organismo di valutazione della conformità è stato notificato;
b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni   relative alle valutazioni che esegue e un'adeguata autorità per eseguire tali   valutazioni;
c) una conoscenza e una comprensione adeguate   delle prescrizioni fondamentali, delle norme armonizzate applicabili e della   pertinente normativa comunitaria di armonizzazione, nonché dei suoi regolamenti   di attuazione;
d) la capacità di elaborare certificati, registri   e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.
8. È assicurata l'imparzialità degli organismi di   valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale addetto   alle valutazioni. La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto   alle valutazioni di un organismo di valutazione della conformità non dipende   dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.
9. Gli organismi di valutazione della conformità   sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile. Le   caratteristiche minime di tale contratto possono essere disciplinate da un   decreto del Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tale   eventuale decreto si applicano le disposizioni al riguardo previste dalla   direttiva del Ministro delle attività produttive, pubblicata nella Gazzetta   Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2003.
10. Il personale di un organismo di valutazione   della conformità è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a   conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma dell'articolo 17 del   presente decreto, tranne nei confronti delle autorità competenti. Sono tutelati   i diritti di proprietà.
11. Gli organismi di valutazione della conformità   partecipano alle attività di normalizzazione pertinenti e alle attività del   gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma   dell'articolo 38 della Dir. 2009/48/CE, o garantiscono che il loro personale   addetto alle valutazioni ne sia informato, e applicano come guida generale le   decisioni ed i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.
   
 
 Art. 22 
 Affiliate e subappaltatori degli   organismi notificati. 
   
 
1. Un organismo notificato, qualora subappalti   compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a   un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata rispettino le   prescrizioni di cui all'articolo 21 e ne informa di conseguenza l'autorità di   notifica e l'Organismo nazionale italiano di accreditamento.
2. Gli organismi notificati si assumono la   completa responsabilità delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate,   ovunque questi siano stabiliti.
3. Le attività possono essere subappaltate o   eseguite da un'affiliata solo con il consenso del cliente.
4. Gli organismi notificati mantengono a   disposizione dell'autorità di notifica i documenti pertinenti riguardanti la   valutazione delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro   eseguito da questi ultimi a norma dell'articolo 17.
   
 
 Art. 23 
 Procedura di notifica.   
   
 
1. Il Ministero dello sviluppo economico notifica   gli organismi di valutazione della conformità, anche ai fini dell'assegnazione   di un numero di identificazione, alla Commissione e agli altri Stati membri   utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla   Commissione europea denominato: «NANDO» (New Approach Notified and Designated   Organisations).
2. La notifica include tutti i dettagli   riguardanti le attività di valutazione della conformità, il modulo o i moduli   di valutazione della conformità, il giocattolo o i giocattoli interessati,   nonché la relativa attestazione di competenza.
3. Il Ministero dello sviluppo economico pubblica   sul proprio sito l'elenco delle notifiche effettuate, provvedendo ad   aggiornarlo periodicamente.
4. L'organismo interessato può eseguire le   attività di un organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da   parte della Commissione o degli altri Stati membri entro due settimane dalla   notifica. Solo tale organismo è considerato un organismo notificato ai fini del   presente decreto.
5. Eventuali modifiche pertinenti successive   riguardanti la notifica sono comunicate dal Ministero dello sviluppo economico   alla Commissione e agli altri Stati membri.
   
 
 Art. 24 
 Modifiche delle   notifiche. 
   
 
1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico,   accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle   prescrizioni di cui all'articolo 21 o non adempie ai suoi obblighi, limita,   sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità   del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali   obblighi. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente la   Commissione e gli altri Stati membri.
2. Nel caso di limitazione, sospensione o ritiro   della notifica, oppure di cessazione dell'attività dell'organismo notificato,   il Ministero dello sviluppo economico adotta le misure appropriate per   garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo   notificato.
   
 
 Art. 25 
 Contestazione della competenza   degli organismi notificati. 
   
 
1. Anche nell'ambito delle indagini che la   Commissione svolge su tutti i casi in cui abbia dubbi o vengano portati alla   sua attenzione dubbi sulla competenza di un organismo notificato o   sull'ottemperanza di un organismo notificato alle prescrizioni e responsabilità   cui è sottoposto, il Ministero dello sviluppo economico fornisce alla   Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della   notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo in   questione.
2. Il Ministero dello sviluppo economico prende   le misure correttive necessarie, incluso all'occorrenza il ritiro della   notifica, qualora la Commissione accerti che un organismo notificato non   soddisfa o non soddisfa più le prescrizioni per la sua notificazione.
   
 
 Art. 26 
 Obblighi operativi degli   organismi notificati. 
   
 
1. Gli organismi notificati eseguono le   valutazioni della conformità conformemente alla procedura di valutazione della   conformità di cui all'articolo 17.
2. Le valutazioni della conformità sono eseguite   in modo proporzionale, evitando oneri superflui per gli operatori economici.   Gli organismi di valutazione della conformità svolgono le loro attività tenendo   debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera,   della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del giocattolo   in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione. Nel   fare ciò rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione   necessari per la conformità del giocattolo al presente decreto.
3. Qualora un organismo notificato riscontri che   le prescrizioni di cui all'articolo 9 e all'allegato II, o alle norme   armonizzate corrispondenti non siano state rispettate da un fabbricante, chiede   a tale fabbricante di prendere le misure correttive appropriate e non rilascia   l'attestato d'esame CE del tipo di cui all'articolo 17.
4. Un organismo notificato che nel corso del   monitoraggio della conformità successivo al rilascio di un certificato di esame   CE del tipo riscontri che un giocattolo non è più conforme chiede al   fabbricante di prendere le misure correttive opportune e all'occorrenza   sospende o ritira il certificato di esame CE del tipo.
5. Qualora non siano prese misure correttive o   non producano il risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o   ritira i certificati di esame CE del tipo, a seconda dei casi.
6. Un organismo notificato non rilascia   certificati di esame CE del tipo in relazione a giocattoli per i quali sia   stato rifiutato o ritirato un certificato.
   
 
 Art. 27 
 Obbligo di informazione a carico   degli organismi notificati. 
   
 
1. Gli organismi notificati informano il   Ministero dello sviluppo economico:
a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione   o ritiro di certificati d'esame CE del tipo;
b) di qualunque circostanza che possa influire   sull'ambito e sulle condizioni della notifica;
c) di eventuali richieste di informazioni che   abbiano ricevuto dall'autorità di vigilanza del mercato in relazione alle   attività di valutazione della conformità;
d) su richiesta, delle attività di valutazione   della conformità eseguite nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra   attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto.
2. Gli organismi notificati forniscono agli altri   organismi notificati a norma del presente decreto, le cui attività di   valutazione della conformità sono simili e coprono gli stessi giocattoli,   informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su   richiesta, positivi, delle valutazioni della conformità.
   
 
 Art. 28 
 Istruzioni all'organismo   notificato. 
   
 
1. L'autorità di vigilanza del mercato può   richiedere a un organismo notificato di fornire informazioni in merito a   qualsiasi attestato d'esame CE del tipo di cui esso abbia effettuato il   rilascio o il ritiro, o in merito al rifiuto del rilascio di tale attestato,   nonché alle relazioni relative alle prove e alla documentazione tecnica.
2. Qualora l'autorità di vigilanza del mercato   riscontri che un giocattolo non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 9   e all'allegato II, essa richiede, se del caso, all'organismo notificato di   ritirare l'attestato d'esame CE del tipo relativo a tale giocattolo.
3. L'autorità di vigilanza del mercato,   all'occorrenza, e in particolare nei casi specificati all'articolo 17, comma 5,   richiede all'organismo notificato di rivedere l'attestato d'esame CE del   tipo.
   
 
 Art. 29 
 Autorità di vigilanza del mercato   e controlli alle frontiere esterne. 
   
 
1. Le funzioni di autorità di vigilanza per il   controllo della conformità dei giocattoli alle disposizioni del presente   decreto legislativo sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico il quale   si avvale, in particolare, della collaborazione delle Camere di Commercio, ai   sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 , e dell'articolo 2   della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e della   Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera m), e   dell'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68.
2. Le funzioni di controllo alle frontiere   esterne sono svolte dall'Agenzia delle Dogane conformemente agli articoli da 27   a 29 del Reg. (CE) n. 765/2008.
3. Il Ministero della salute svolge le funzioni   di autorità di vigilanza anche attraverso l'adozione dei provvedimenti di cui   all'articolo 30, limitatamente agli aspetti di specifica competenza ed in   particolare in merito ai rischi sulla salute connessi alle proprietà chimiche   dei giocattoli di cui all'allegato II, parte III, e ai rischi di infezione o   malattia connessi a contaminazione microbiologica di cui all'allegato II, parte   V. A tale fine si avvale del Comando Carabinieri per la tutela della salute e   dell'Istituto superiore di sanità.
4. Il Ministero della salute dà immediata notizia   al Ministero dello sviluppo economico dell'adozione di uno dei provvedimenti di   cui al comma 2.
5. Le modalità di coordinamento delle funzioni di   vigilanza assegnate al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero della   salute e delle funzioni di controllo attribuite ad altre amministrazioni   pubbliche sono definite in apposito regolamento da emanare ai sensi   dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del   Ministro dello sviluppo economico entro novanta giorni dalla data di entrata in   vigore del presente decreto.
6. Restano ferme le competenze attribuite al   Ministero dell'interno dall'articolo 14 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, in   materia di tutela della sicurezza pubblica, della salvaguardia della pubblica   incolumità e della prevenzione incendi.
   
 
 Art. 30 
 Controlli. 
   
 
1. L'autorità di vigilanza del mercato effettua   la sorveglianza sulla sicurezza dei giocattoli conformemente agli articoli da   15 a 29 del Reg. (CE) n. 765/2008 ed in particolare, controlla in modo   appropriato e su scala adeguata le caratteristiche dei giocattoli attraverso   verifiche documentarie e, se del caso, verifiche fisiche e di laboratorio,   sulla base di adeguato campionamento. In tale attività tengono conto di   principi consolidati di valutazione del rischio, dei reclami e di altre   informazioni.
2. L'autorità di vigilanza del mercato, quando   accerta che un giocattolo rischia di pregiudicare la sicurezza o la salute   delle persone, ne vieta l'immissione sul mercato o la circolazione sul   territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo dal mercato.
3. L'autorità di vigilanza, quando accerta la   contemporanea mancanza della marcatura CE e della documentazione tecnica di cui   all'allegato IV, vieta l'immissione del giocattolo sul mercato o la sua   circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il   richiamo.
4. L'autorità di vigilanza, quando la   documentazione tecnica di cui all'allegato IV non è disponibile o è incompleta,   ordina al fabbricante o all'importatore di far cessare l'infrazione entro un   termine perentorio non superiore a trenta giorni, disponendo se del caso il   divieto temporaneo di circolazione. Decorso inutilmente tale termine, vieta   l'immissione del giocattolo sul mercato o la sua circolazione sul territorio   nazionale e ne ordina il ritiro o il richiamo.
5. L'autorità di vigilanza, quando accerta la   mancanza della marcatura CE oppure la mancanza o l'incompletezza delle   avvertenze di cui all'articolo 10, ordina al fabbricante o all'importatore di   far cessare l'infrazione entro un termine perentorio non superiore a 30 giorni,   disponendo se del caso il divieto temporaneo di circolazione. Decorso   inutilmente tale termine, vieta l'immissione del giocattolo sul mercato o la   sua circolazione sul territorio nazionale e ne ordina il ritiro o il   richiamo.
6. L'autorità di vigilanza, quando accerta   l'irregolare apposizione della marcatura CE, oppure la mancanza o incompletezza   della dichiarazione CE di conformità, ordina al fabbricante o all'importatore   di conformare il giocattolo entro un termine perentorio non superiore a trenta   giorni. Decorso inutilmente tale termine, vieta l'immissione del giocattolo sul   mercato o la sua circolazione sul territorio nazionale.
7. Le misure di cui ai commi da 2 a 6 sono   adottate con provvedimento motivato e notificato all'interessato con   l'indicazione dei mezzi di impugnativa e del termine entro cui è possibile   ricorrere.
8. I costi relativi alle misure di cui ai commi   da 2 a 6 sono a carico dei fabbricanti e degli importatori e, ove ciò non sia   in tutto o in parte possibile, a carico dei distributori.
   
 
 Art. 31 
 Sanzioni. 
   
 
1. Salvo che il fatto costituisca più grave   reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato prodotti in   violazione degli articoli 3, comma 1, e 5, comma 2, è punito con l'arresto fino   a un anno e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave   reato, il fabbricante, l'importatore o il distributore che non ottempera ai   provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 30, comma 2, è punito con   l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il   fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo della   documentazione tecnica di cui all'allegato IV è soggetto alla sanzione   amministrativa da 2.500 a 40.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il   fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo della   marcatura CE è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 30.000   euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, la   sanzione amministrativa di cui al comma 4 si applica anche al fabbricante o   all'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo delle avvertenze di   cui all'articolo 10.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il   fabbricante o l'importatore che non ottempera al provvedimento di divieto   emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 6, è soggetto alla sanzione   amministrativa da 2.500 a 10.000 euro.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, il   distributore che mette a disposizione sul mercato un giocattolo privo di   marcatura CE o delle avvertenze di cui all'articolo 10 è soggetto alla sanzione   amministrativa da 1.500 a 10.000 euro.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, il   fabbricante, l'importatore o il distributore che non ottempera agli obblighi di   cui all'articolo 8 è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000   euro.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, la   sanzione amministrativa di cui al comma 8 si applica anche al rappresentante   autorizzato che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 4, comma   3.
10. Le sanzioni amministrative di cui al presente   articolo sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e   agricoltura territorialmente competente.
   
 
 Art. 32 
 Aggiornamento. 
   
 
1. All'aggiornamento e alla modifica delle   disposizioni degli allegati al presente decreto legislativo derivanti da   aggiornamenti e modifiche della Dir. 2009/48/CE si provvede con decreto del   Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della   legge 4 febbraio 2005, n. 11.
   
 
 Art. 33 
 Abrogazioni. 
   
 
1. Il D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 313, è   abrogato, ad eccezione dell'articolo 2, comma 1, e dell'Allegato II, parte II,   punto 3, a decorrere dal 20 luglio 2011. L'articolo 2, comma 1, e l'Allegato   II, parte III, punto 3, sono abrogati a decorrere dal 20 luglio 2013.
   
 
 Art. 34 
 Norme transitorie e   finali. 
   
 
1. Per un periodo transitorio di sei mesi gli   organismi di valutazione della conformità che presentano domanda di   autorizzazione ai sensi dell'articolo 20 e che non sono in grado di fornire un   certificato di accreditamento vengono autorizzati in via provvisoria, previo   diretto accertamento da parte del Ministero dello sviluppo economico del   possesso dei requisiti di cui all'articolo 21, con l'obbligo di ottenere   l'accreditamento entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente   decreto.
2. Gli organismi di valutazione della conformità   che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già titolari di   autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 313, devono   dimostrare, ai fini dell'autorizzazione provvisoria di cui al comma 1, il   possesso dei requisiti di cui all'articolo 21, ad esclusione dei requisiti già   accertati ai fini del rilascio della precedente autorizzazione.
   
 
 Art. 35 
 Disposizione finanziaria.   
   
 
1. Dall'attuazione del presente decreto non   devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche competenti   provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane,   strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
   
 
 Allegato 1 
 (di cui all'articolo 1, comma   1) 
   
 
 Elenco dei prodotti espressamente   non considerati giocattoli 
   
 
1. Decorazioni e addobbi per festività e   celebrazioni.
2. Prodotti destinati a collezionisti adulti,   purché il prodotto o il suo imballaggio rechino un'indicazione chiara e   leggibile che si tratta di un prodotto destinato a collezionisti di età 14 anni   e superiore. Esempi di questa categoria:
a) modelli in scala fedeli e dettagliati,
b) kit di montaggio di dettagliati modelli in   scala,
c) bambole folcloristiche e decorative e altri   articoli analoghi,
d) repliche storiche di giocattoli, e
e) riproduzioni di armi da fuoco reali.
3. Attrezzature sportive, compresi pattini a   rotelle, pattini in linea e skateboard destinati a bambini aventi una massa   corporea superiore a 20 kg.
4. Biciclette con un'altezza massima alla sella   di oltre 435 mm, misurata in verticale dal suolo alla superficie superiore   della sella con la sella in posizione orizzontale e regolata con il tubo   reggisella posizionato alla profondità.
5. Monopattini e altri mezzi di trasporto   progettati per lo sport o che sono destinati a essere utilizzati per   spostamenti sulla pubblica via o su percorsi pubblici.
6. Veicoli elettrici destinati a essere   utilizzati per spostamenti sulla pubblica via, su percorsi pubblici o sui   marciapiedi degli stessi.
7. Attrezzature nautiche da utilizzare in acque   profonde e dispositivi per imparare a nuotare destinati ai bambini, come   salvagenti a mutandine e ausili per il nuoto.
8. Puzzle di oltre 500 pezzi.
9. Fucili e pistole a gas compresso - eccetto i   fucili ad acqua e le pistole ad acqua - e gli archi per il tiro con l'arco di   lunghezza superiore a 120 cm.
10. Fuochi d'artificio comprese le capsule a   percussione non progettate specificamente per i giocattoli.
11. Prodotti e giochi con dardi appuntiti, quali   giochi di freccette con punte metalliche.
12. Prodotti educativi funzionali, quali forni,   ferri da stiro o altri prodotti funzionali elettrici alimentati con tensione   nominale superiore a 24 volt venduti esclusivamente per essere utilizzati a   fini didattici, sotto la sorveglianza di un adulto.
13. Prodotti destinati a essere utilizzati per   scopi educativi nelle scuole e in altri contesti pedagogici sotto la   sorveglianza di un educatore adulto, come ad esempio le apparecchiature   scientifiche.
14. Apparecchiature elettroniche quali PC e   console di gioco usate per accedere a software interattivi e le relative   periferiche, qualora le apparecchiature elettroniche o le relative periferiche   non siano espressamente concepite per i bambini e ad essi destinate e non   abbiano in sé un valore ludico come PC, tastiere, joystick o volanti   appositamente progettati.
15. Software interattivi destinati al tempo   libero e all'intrattenimento, come giochi elettronici per PC e i relativi   supporti di memorizzazione quali i CD.
16. Succhietti per neonati e bambini   piccoli.
17. Apparecchi di illuminazione attrattivi per i   bambini.
18. Trasformatori per giocattoli.
19. Accessori moda per bambini non destinati ad   essere usati a scopo ludico.
   
 
 Allegato II 
 (di cui all'articolo 9, comma   1) 
   
 
 Requisiti particolari di   sicurezza 
   
 
 I. Proprietà   fisico-meccaniche 
   
 
1. I giocattoli e le loro parti e, nel caso dei   giochi fissi, i relativi ancoraggi devono avere la resistenza meccanica e, se   del caso, la stabilità necessarie per sopportare - senza rompersi o deformarsi   con il rischio di provocare lesioni fisiche - le sollecitazioni cui sono   sottoposti durante l'uso.
2. I bordi, le sporgenze, le corde, i cavi e gli   elementi di fissaggio dei giocattoli che siano accessibili debbono essere   progettati e costruiti in modo da ridurre per quanto possibile i rischi per   l'incolumità fisica dovuti al contatto con essi.
3. I giocattoli devono essere progettati e   costruiti in modo da non presentare alcun rischio se non il rischio minimo   intrinseco all'uso del giocattolo, che potrebbero essere causati dal movimento   delle sue parti.
4. a) I giocattoli e le loro parti non devono   comportare un rischio di strangolamento;
b) I giocattoli e le loro parti non devono   presentare alcun rischio di asfissia per blocco del flusso d'aria a causa di   un'ostruzione delle vie aeree all'esterno della bocca e del naso;
c) I giocattoli e le loro parti devono avere   dimensioni tali da non comportare alcun rischio di asfissia per interruzione   del flusso d'aria a seguito dell'ostruzione interna delle vie aeree causata da   corpi incastrati nella bocca o nella faringe o introdotti all'ingresso delle   vie respiratorie inferiori;
d) I giocattoli chiaramente destinati ad essere   utilizzati da bambini di età inferiore a 36 mesi, i loro componenti e le   eventuali parti staccabili devono avere dimensioni tali da prevenirne   l'ingestione o inalazione. Questo requisito si applica anche agli altri   giocattoli destinati a essere portati alla bocca, ai loro componenti e alle   loro eventuali parti staccabili;
e) L'imballaggio in cui i giocattoli sono   contenuti per la vendita al dettaglio non deve comportare un rischio di   strangolamento o di asfissia conseguente all'ostruzione delle vie aeree   all'esterno della bocca e del naso;
f) I giocattoli contenuti in alimenti o   incorporati ad essi devono avere un loro imballaggio. L'imballaggio - come   fornito - deve essere di dimensioni tali da impedirne l'ingestione e/o   inalazione;
g) L'imballaggio dei giocattoli di cui alle   lettere e) ed f) avente forma sferica, ovoidale o ellissoidale e ogni parte   staccabile dell'imballaggio stesso o degli imballaggi cilindrici con estremità   arrotondate, devono essere di dimensioni tali da non provocare l'ostruzione   delle vie aeree causata da corpi incastrati nella bocca o nella faringe o   introdotti all'ingresso delle vie respiratorie inferiori;
h) Sono vietati i giocattoli che sono solidamente   attaccati al prodotto alimentare al momento del consumo, tanto da richiedere la   consumazione del prodotto alimentare perché si possa accedere direttamente al   giocattolo. Le parti dei giocattoli direttamente attaccate a un prodotto   alimentare in altro modo soddisfano i requisiti di cui alle lettere c) e   d).
5. I giocattoli nautici devono essere progettati   e costruiti in modo da ridurre per quanto possibile, tenuto conto dell'uso   raccomandato del giocattolo, ogni rischio che vengano meno la galleggiabilità   del giocattolo e il sostegno dato al bambino.
6. I giocattoli nei quali è possibile entrare e   che costituiscono uno spazio chiuso per gli occupanti debbono essere muniti di   un'uscita che l'utilizzatore cui il giocattolo è destinato possa aprire   facilmente dall'interno.
7. I giocattoli che permettono all'utilizzatore   di muoversi debbono, per quanto possibile, possedere un sistema di frenatura   adatto al tipo di giocattolo e adeguato all'energia cinetica da essi generata.   Tale sistema deve essere di facile uso per l'utilizzatore senza il rischio che   quest'ultimo venga sbalzato dal veicolo o metta a repentaglio l'incolumità   propria o dei terzi. La velocità massima di progetto dei giocattoli cavalcabili   elettrici deve essere limitata in modo da ridurre al minimo il rischio di   lesioni.
8. La forma e la composizione dei proiettili e   l'energia cinetica che questi possono generare all'atto del lancio da un   giocattolo avente questa finalità devono essere tali da non comportare - tenuto   conto della natura del giocattolo - alcun rischio per l'incolumità   dell'utilizzatore o dei terzi.
9. I giocattoli devono essere costruiti in modo   da garantire che:
a) la temperatura minima e massima di ogni   superficie accessibile non provochi lesioni in caso di contatto; e
b) i liquidi e i gas contenuti nel giocattolo non   raggiungano temperature e pressioni tali che la loro fuoriuscita dal giocattolo   - salvo che ciò sia indispensabile al buon funzionamento del giocattolo -possa   provocare ustioni, scottature o altre lesioni.
10. I giocattoli destinati a produrre un suono   devono essere progettati e costruiti considerando i valori massimi del rumore,   sia impulsivo, sia prolungato, in modo che il suono da essi emesso non possa   danneggiare l'udito dei bambini.
11. I giochi di attività devono essere costruiti   in modo da ridurre, per quanto possibile, il rischio di schiacciare parti del   corpo, intrappolare parti del corpo o indumenti, nonché di cadute, di urti e di   annegamento. In particolare, ogni superficie di tale giocattolo accessibile a   uno o più bambini che vi giochino sopra, deve essere progettata in modo da   sopportarne il peso.
   
 
 II. Infiammabilità   
   
 
1. I giocattoli non debbono costituire un   pericoloso elemento infiammabile nell'ambiente del bambino. Devono pertanto   essere costituiti da materiali conformi a una o più delle seguenti   condizioni:
a) non bruciano se direttamente esposti   all'azione di una fiamma, a una scintilla o a qualsiasi altra potenziale fonte   di incendio;
b) non sono facilmente infiammabili (la fiamma si   spegne non appena è rimossa la causa di incendio);
c) qualora prendano fuoco, bruciano lentamente,   con una bassa velocità di propagazione della fiamma;
d) indipendentemente dalla composizione chimica   del giocattolo, sono progettati in modo da ritardare meccanicamente il processo   di combustione.
Tali materiali combustibili non debbono   comportare rischi di accensione per altri materiali usati nel   giocattolo.
2. I giocattoli che, per ragioni indispensabili   al loro funzionamento, contengono sostanze o miscele rispondenti ai criteri di   classificazione di cui alla Sezione 1 dell'Appendice B, in particolare   materiali e attrezzature per esperimenti chimici, modellistica, modellamento di   plastilina o argilla, smaltatura, fotografia o per altre attività analoghe, non   debbono contenere, in quanto tali, sostanze o miscele che possono divenire   infiammabili a seguito della perdita di componenti volatili non   infiammabili.
3. I giocattoli diversi dalle capsule a   percussione per giocattoli non debbono essere esplosivi né contenere elementi o   sostanze che possano esplodere qualora l'utilizzo avvenga conformemente a   quanto prevede l'articolo 9, comma 2.
4. I giocattoli, in particolare i giochi e i   giocattoli chimici, non devono contenere, in quanto tali, sostanze o miscele   che:
a) in caso di miscelazione tra loro possano   esplodere per reazione chimica o per riscaldamento;
b) possano esplodere se miscelate con sostanze   ossidanti; oppure
c) contengano componenti volatili infiammabili a   contatto con l'aria e tali da formare miscele di aria/vapore infiammabili o   esplosive.
   
 
 III. Proprietà Chimiche   
   
 
1. I giocattoli devono essere progettati e   costruiti in modo che non ci siano rischi di effetti nocivi sulla salute   dell'uomo dovuti all'esposizione alle sostanze o alle miscele chimiche di cui i   giocattoli sono costituiti o che sono in essi contenuti, ove i giocattoli   vengono utilizzati conformemente a quanto prevede l'articolo 9, comma 2.
I giocattoli devono essere conformi alla   pertinente legislazione comunitaria concernente determinate categorie di   prodotti o attenersi alle restrizioni applicabili ad alcune sostanze e   miscele.
2. I giocattoli che siano essi stessi sostanze o   miscele devono inoltre essere conformi alla Dir. 67/548/CEE del Consiglio, del   27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,   regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e   all'etichettatura delle sostanze pericolose [1], della Dir. 1999/45/CE del Parlamento   europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento   delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati   membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei   preparati pericolosi [2] e   del Reg. (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, ove   applicabile, relativo alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di   certe sostanze e miscele [3].
3. Fatte salve le restrizioni di cui al paragrafo   2 del punto 1, prima frase, è vietato l'impiego nei giocattoli, in loro   componenti o in parti degli stessi distinte a livello microstrutturale, di   sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione   (CMR) delle categorie 1A, 1B o 2 di cui al Reg. (CE) n. 1272/2008.
4. In deroga al punto 3, le sostanze o miscele   classificate come CMR delle categorie di cui alla Sezione 3 dell'Appendice B   possono essere utilizzate nei giocattoli, nei loro componenti o in parti degli   stessi distinte a livello microstrutturale, purché sia rispettata una o più   delle seguenti condizioni:
a) tali sostanze e miscele sono contenute in una   concentrazione singola pari o inferiore alle pertinenti concentrazioni   stabilite negli atti giuridici comunitari menzionati nella sezione 2   dell'Appendice B per la classificazione delle miscele contenenti tali   sostanze;
b) tali sostanze e miscele non sono in alcun modo   accessibili ai bambini, anche mediante inalazione, quando il giocattolo è   utilizzato come indicato all'articolo 9, comma 2; o
c) è stata adottata una decisione ex articolo 46,   paragrafo 3, della Dir. 2009/48/CE, per autorizzare la sostanza o miscela e il   suo utilizzo, e la sostanza o miscela e il suo uso consentito sono stati   elencati nell'Appendice A.
Tale decisione può essere adottata se si   rispettano le seguenti condizioni:
i) l'uso della sostanza o miscela è stato   valutato dal comitato scientifico competente ed è risultato sicuro, in   particolare riguardo all'esposizione;
ii) non sono dis ponibili sostanze o miscele   alternative idonee, come attestato dall'analisi delle alternative; e
iii) la sostanza o miscela non è vietata per   impieghi in articoli di consumo a norma del Reg. (CE) n. 1907/2006.
La Commissione incarica il comitato scientifico   competente di eseguire una nuova valutazione di tali sostanze o miscele non   appena emergano preoccupazioni in merito alla sicurezza e al più tardi ogni   cinque anni dalla data dell'adozione di una decisione a norma dell'articolo 46,   paragrafo 3, della Dir. 2009/48/CE.
5. In deroga al punto 3 le sostanze o miscele   classificate come CMR delle categorie di cui alla sezione 4 dell'Appendice B   possono essere utilizzate nei giocattoli, in loro componenti o in parti degli   stessi distinte a livello microstrutturale, purché sia rispettata una delle   seguenti condizioni:
a) tali sostanze e miscele siano contenute in una   concentrazione singola pari o inferiore alle pertinenti concentrazioni   stabilite negli atti giuridici comunitari menzionati nella sezione 2   dell'Appendice B per la classificazione delle miscele contenenti tali   sostanze;
b) tali sostanze e miscele non siano in alcun   modo accessibili ai bambini, anche mediante inalazione, quando il giocattolo è   utilizzato come indicato all'articolo 9, comma 2; o
c) sia stata adottata una decisione ex articolo   46, paragrafo 3, per autorizzare la sostanza o miscela e il suo utilizzo, e la   sostanza o miscela e il suo uso consentito sono stati elencati nell'Appendice   A.
Tale decisione può essere adottata se si   rispettano le seguenti condizioni:
i) l'uso della sostanza o miscela è stato   valutato dal comitato scientifico competente ed è risultato sicuro, in   particolare riguardo all'esposizione, e
ii) la sostanza o miscela non è vietata per   impieghi in articoli di consumo a norma del Reg. (CE) n. 1907/2006.
La Commissione incarica il comitato scientifico   competente di eseguire una nuova valutazione di tali sostanze o miscele non   appena emergano preoccupazioni in merito alla sicurezza e comunque ogni cinque   anni dalla data dell'adozione di una decisione a norma dell'articolo 46,   paragrafo 3, della Dir. 2009/48/CE.
6. I punti 3, 4 e 5 non si applicano al nichel   nell'acciaio inossidabile.
7. I punti 3, 4 e 5 non si applicano ai materiali   che rispettano i valori limite specifici di cui all'Appendice C oppure - fin   quando non saranno determinate le relative norme e comunque al più tardi il 20   luglio 2017 - ai materiali oggetto delle e conformi alle disposizioni relative   ai materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti di cui al Reg. (CE)   n. 1935/2004, nonché alle relative misure specifiche per materiali   particolari.
8. Fatta salva l'applicazione dei punti 3 e 4, è   vietato l'uso di nitrosammine e di sostanze nitrosabili nei giocattoli   destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi o in altri giocattoli destinati   ad essere portati alla bocca, qualora la migrazione di tali sostanze sia pari o   superiore a 0,05 mg/kg. per le nitrosammine e a 1 mg./kg per le sostanze   nitrosabili.
9. La Commissione valuta sistematicamente e   periodicamente la presenza di sostanze o materiali pericolosi nei giocattoli.   Tali valutazioni tengono conto delle relazioni degli organismi di sorveglianza   del mercato e delle preoccupazioni espresse dagli Stati membri e dalle parti   interessate.
10. I giocattoli cosmetici, come i cosmetici per   le bambole, devono rispettare le prescrizioni in materia di composizione e di   etichettatura fissate dalla Dir. 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976,   concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai   prodotti cosmetici [4].
11. I giocattoli non devono contenere le seguenti   fragranze allergizzanti:
   
 
   
[1] GU 196 del 16.8.1967.   
   
[2] GU L 200 del 30.7.1999.   
   
[3] GU L 353 del 31.12.2008.   
   
[4] GU L 262 del 27.9.1976.
   
 
     
  
N.  
Denominazione della fragranza   allergizzante   
Numero CAS  
 
(1)  
Olio di radice di enula (Inula   helenium)   
97676-35-2  
 
(2)  
allil isotiocianato  
57-06-7  
 
(3)  
cianuro di benzile  
140-29-4  
 
(4)  
4-terz-butilfenolo  
98-54-4  
 
(5)  
olio di chenopodio  
8006-99-3  
 
(6)  
Ciclaminalcol  
4756-19-8  
 
(7)  
maleato di dietile  
141-05-9  
 
(8)  
Diidrocumarina  
119-84-6  
 
(9)  
2,4-diidrossi-3-metil-benzaldeide   
6248-20-0  
 
(10)  
3,7-dimetil-2-octen-1-olo   (6,7-diidrogeraniolo)  
40607-48-5  
 
(11)  
4,6-dimetil-8-terz-butil-cumarina   
17874-34-9  
 
(12)  
citraconato di dimetile  
617-54-9  
 
(13)  
7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-one  
26651-96-7  
 
(14)  
6.10-dimetil-3.50.9-undecatrien-2-one  
141-10-6  
 
(15)  
Difenilammina  
122-39-4  
 
(16)  
acrilato di etile  
140-88-5  
 
(17)  
foglia di fico, fresca e in   preparati;   
68916-52-9  
 
(18)  
trans-2-eptenale  
18829-55-5  
 
(19)  
trans-2-esenale-dietilacetale   
67746-30-9  
 
(20)  
trans-2-esenale-dimetilacetale   
18318-83-7  
 
(21)  
alcol idroabietilico  
13393-93-6  
 
(22)  
4-etossifenolo  
622-62-8  
 
(23)  
6-isopropil-2-decaidronaftalenolo   
34131-99-2  
 
(24)  
7-metossicumarina  
531-59-9  
 
(25)  
4-metossifenolo  
150-76-5  
 
(26)  
4-(p-metossifenil)-3-butene-2-one   
943-88-4  
 
(27)  
1-(p-metossifenil)-1-penten-3-one   
104-27-8  
 
(28)  
metil-trans-2-butenoato  
623-43-8  
 
(29)  
6-metilcumarina  
92-48-8  
 
(30)  
7-metilcumarina  
2445-83-2  
 
(31)  
5-metil-2,3-esandione  
13706-86-0  
 
(32)  
olio di radice di costo (Saussurea lappa   Clarke)   
8023-88-9  
 
(33)  
7-etossi-4-metilcumarina  
87-05-8  
 
(34)  
Esaidrocumarina  
700-82-3  
 
(35)  
balsamo del Perù grezzo (Essudato di   Myroxylon pereirae Royle Klotzsch)  
8007-00-9  
 
(36)  
2-pentilidencicloesanone  
25677-40-1  
 
(37)  
3,6,10-trimetil-3,5,9-undecatrien-2-one  
1117-41-5  
 
(38)  
essenza di verbena (Lippia citriodora   Kunth)   
8024-12-2  
 
(39)  
Muschio di ambretta   (4-tert-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene)  
83-66-9  
 
(40)  
4-fenil-3-buten-2-one  
122-57-6  
 
(41)  
amil cinnamal  
122-40-7  
 
(42)  
alcol amilcinnamico  
101-85-9  
 
(43)  
alcole benzilico  
100-51-6  
 
(44)  
salicilato di benzile  
118-58-1  
 
(45)  
alcol cinnamico  
104-54-1  
 
(46)  
Cinnamal  
104-55-2  
 
(47)  
Citrale  
5392-40-5  
 
(48)  
Curarina  
91-64-5  
 
(49)  
Eugenolo  
97-53-0  
 
(50)  
Geraniolo  
106-24-1  
 
(51)  
Idrossicitronellale  
107-75-5  
 
(52)  
idrossimetilpentilcicloesencarbossaldeide  
31906-04-4  
 
(53)  
Isoeugenolo  
97-54-1  
 
(54)  
estratti di Evernia prunastri   
90028-68-5  
 
(55)  
estratti di Evernia furfuracea.   
90028-67-4  



     
   
 
La presenza di tracce di queste fragranze è   tuttavia consentita purché tecnicamente inevitabile in base alle norme di buona   fabbricazione e non superi i 100 mg/kg.
Sul giocattolo, sull'etichetta, sull'imballaggio   e nelle istruzioni allegate al giocattolo devono essere elencate le   denominazioni delle seguenti fragranze allergizzanti eventualmente aggiunte in   quanto tali nel giocattolo in concentrazioni superiori a100 mg/kg nel del   giocattolo o delle sue componenti:
   
 
     
  
N.  
Denominazione della fragranza   allergizzante   
Numero CAS  
 
(1)  
alcol anisilico  
105-13-5  
 
(2)  
benzoato di benzile  
120-51-4  
 
(3)  
cinnamato di benzile  
103-41-3  
 
(4)  
Citronellolo  
106-22-9  
 
(5)  
Farnesolo  
4602-84-0  
 
(6)  
Esilcinnamaldeide  
101-86-0  
 
(7)  
Liliale  
80-54-6  
 
(8)  
d-limonene  
5989-27-5  
 
(9)  
Linaiolo  
78-70-6  
 
(10)  
metileptin carbonato  
111-12-6  
 
(11)  
3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il)-3-buten-2-one.   
127-51-5  



     
   
 
12. L'uso delle fragranze di cui ai punti da 41 a   55 dell'elenco di cui al primo comma del punto 11 e delle fragranze di cui ai   punti da 1 a 11 dell'elenco di cui al terzo comma di tale punto è consentito   nei giochi olfattivi da tavolo, nei kit cosmetici e nei giochi gustativi, a   condizione che:
i) tali fragranze siano chiaramente etichettate   sulla confezione e l'imballaggio contenga l'avvertenza di cui al punto 10,   parte B, dell'allegato V;
ii) se applicabile, i prodotti che ne risultano   realizzati dai bambini in conformità con le istruzioni siano conformi ai   requisiti della Dir. 76/768/CEE; e
iii) se applicabile, tali fragranze siano   conformi alla normativa in materia di alimenti.
Tali giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e   giochi gustativi non devono essere usati da parte dei bambini di età inferiore   ai 36 mesi e devono rispettare il punto 1, parte B, dell'allegato V.
13. Fatti salvi i punti 3, 4 e 5, non devono   essere superati i seguenti limiti di migrazione degli elementi sotto indicati   dai giocattoli o dai loro componenti:
   
 
     
  
Elemento  
mg/kg di materiale per giocattoli secco,   fragile, in polvere o flessibile  
mg/kg di materiale per giocattoli liquido o   colloso   
mg/kg di materiale rimovibile dal   giocattolo mediante raschiatura  
 
alluminio  
5625  
1406  
70000  
 
antimonio  
45  
11,3  
560  
 
arsenico  
3,8  
0,9  
47  
 
bario  
4500  
1125  
56000  
 
boro  
1200  
300  
15000  
 
cadmio  
1,9  
0,5  
23  
 
cromo (III)  
37,5  
9,4  
460  
 
cromo (VI)  
0,02  
0,005  
0,2  
 
cobalto  
10,5  
2,6  
130  
 
rame  
622,5  
156  
7700  
 
piombo  
13,5  
3,4  
160  
 
manganese  
1200  
300  
15000  
 
mercurio  
7,5  
1,9  
94  
 
nickel  
75  
18,8  
930  
 
selenio  
37,5  
9,4  
460  
 
stronzio  
4500  
1125  
56000  
 
stagno  
15000  
3750  
180000  
 
stagno organico  
0,9  
0,2  
12  
 
zinco  
3750  
938  
46000  




     
   
 
Detti valori limite non si applicano ai   giocattoli o ai loro componenti per i quali - in ragione della loro   accessibilità, funzione, volume o massa - è escluso chiaramente qualsiasi   pericolo dovuto alle azioni di succhiare, leccare, ingerire o al contatto   prolungato con la cute ove l'uso avvenga conformemente a quanto prevede   l'articolo 9, comma 2.
   
 
 IV. Proprietà Elettriche   
   
 
1. La tensione di alimentazione nominale dei   giocattoli non deve essere superiore a 24 volt in corrente continua (c.c.) o   corrente alternata equivalente (c.a.) e nessuna parte accessibile deve superare   i 24 volt in c.c. o c.a. equivalente.
La tensione interna nominale non deve superare i   24 volt di c.c. o c.a. equivalente salvo sia garantito che il voltaggio e la   combinazione di corrente prodotta non determini alcun rischio o shock elettrico   dannoso, anche nel caso in cui il giocattolo sia rotto.
2. Le parti dei giocattoli che sono collegate a   una sorgente elettrica in grado di provocare uno shock elettrico o che possono   venire a contatto con una tale sorgente elettrica, nonché i cavi o gli altri   conduttori attraverso i quali l'elettricità viene trasmessa a dette parti,   debbono essere adeguatamente isolati e meccanicamente protetti per prevenire il   rischio di shock elettrici.
3. I giocattoli elettrici debbono essere   progettati e costruiti in modo da garantire che le temperature massime   raggiunte da tutte le superfici direttamente accessibili non siano tali da   provocare ustioni da contatto.
4. Nei casi di guasto prevedibili, i giocattoli   devono garantire protezione contro i pericoli elettrici derivanti da una fonte   di alimentazione elettrica.
5. I giocattoli elettrici devono garantire   adeguata protezione contro i pericoli di incendio.
6. I giocattoli elettrici devono essere   progettati e costruiti in modo tale che i campi elettrici, magnetici ed   elettromagnetici e le altre radiazioni generate dall'apparecchio siano limitate   a quanto necessario per il funzionamento del giocattolo, e devono funzionare a   un livello di sicurezza conforme allo stato dell'arte generalmente   riconosciuto, tenuto conto delle specifiche misure comunitarie.
7. I giocattoli dotati di un sistema di controllo   elettronico devono essere progettati e fabbricati in modo che il giocattolo   funzioni in modo sicuro anche nel caso di malfunzionamento o malfunzionamento   del sistema elettronico dovuti a un'avaria del sistema stesso o a un fattore   esterno.
8. I giocattoli devono essere progettati e   costruiti in modo da non comportare pericoli per la salute o rischi di lesioni   agli occhi o alla cute derivanti da laser, diodi emettitori di luce (LED) o da   qualsiasi altro tipo di radiazione.
9. Il trasformatore elettrico di un giocattolo   non deve essere una parte integrante del giocattolo.
   
 
 V. Igiene 
   
 
1. I giocattoli devono essere progettati e   fabbricati in modo da soddisfare i requisiti di igiene e di pulizia, così da   evitare rischi di infezione, malattia e contaminazione.
2. I giocattoli destinati a bambini di età   inferiore ai 36 mesi devono essere progettati e fabbricati in modo da   permetterne la pulizia. I giocattoli di stoffa devono, pertanto, essere   lavabili, salvo che contengano meccanismi che subirebbero danni se lavati per   immersione. I giocattoli devono soddisfare i requisiti di sicurezza anche dopo   la pulizia effettuata conformemente al presente paragrafo e alle istruzioni del   fabbricante.
   
 
 VI. Radioattività   
   
 
I giocattoli devono essere conformi alle   pertinenti disposizioni adottate a norma del Capo III del trattato che   istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
   
 
 Appendice A 
 Elenco delle sostanze CMR e dei   loro impieghi consentiti secondo i punti 4, 5 e 6 della parte III dell'allegato   II 
   
 
     
  
    Sostanza   
    Classificazione   
    Uso consentito   
 
nickel  
CMR 2  
nell'acciaio inossidabile



     
   
 
 Appendice B 
 Classificazione delle sostanze e   delle miscele 
   
 
Considerati i tempi di applicazione del Reg. (CE)   n. 1272/2008, vi sono modalità equivalenti di riferimento a una data   classificazione da adottare a seconda del periodo.
   
 
 1. Criteri di classificazione   delle sostanze e delle miscele ai fini del punto 2 della parte II.   
   
 
 A. Criteri applicabili a   decorrere dal 20 luglio 2011 fino al 31 maggio 2015: 
   
 
Sostanze
   
 
La sostanza corrisponde ai criteri relativi a una   delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del Reg.   (CE) n. 1272/2008:
a) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7,   2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2,   2.15 tipi da A ad F;
b) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti   nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti   diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
c) classe di pericolo 4.1;
d) classe di pericolo 5.1.
   
 
Miscele
   
 
La miscela è pericolosa secondo la definizione di   cui alla Dir. 67/548/CEE.
   
 
 B. Criteri applicabili a   decorrere dal 1° giugno 2015. 
   
 
La sostanza o la miscela corrisponde ai criteri   relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui   all'allegato I del Reg. (CE) n. 1272/2008:
a) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7,   2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2,   2.15 tipi da A a F;
b) classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti   nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti   diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
c) classe di pericolo 4.1;
d) classe di pericolo 5.1.
   
 
 2. Atti giuridici della Comunità   relativi all'uso di determinate sostanze ai fini dei punti 4, lettera a), e 5,   lettera a), della parte III. 
   
 
Dal 20 luglio 2011 al 31 maggio 2015 le   pertinenti concentrazioni per la classificazione delle miscele contenenti le   sostanze sono stabilite a norma della Dir. 1999/45/CE.
Dal 1° giugno 2015 le pertinenti concentrazioni   per la classificazione delle miscele contenenti le sostanze sono stabilite a   norma del Reg. (CE) n. 1272/2008.
   
 
 3. Categorie di sostanze e   miscele classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione   (CMR) ai fini del punto 4 della parte III. 
   
 
Sostanze
   
 
Il punto 4 della parte III riguarda sostanze   classificate come CMR delle categorie 1A e 1B secondo il Reg. (CE) n.   1272/2008.
   
 
Miscele
   
 
Dal 20 luglio 2011 al 31 maggio 2015 il punto 4   della parte III riguarda miscele classificate come CMR delle categorie 1 e 2   secondo le pertinenti disposizioni della Dir. 1999/45/CE e della Dir.   67/548/EEC.
Dal 1° giugno 2015, il punto 4 della parte III   riguarda miscele classificate come CMR delle categorie 1A e 1B secondo il Reg.   (CE) n. 1272/2008.
   
 
 4. Categorie di sostanze e   miscele classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione   (CMR) ai fini del punto 5 della parte III. 
   
 
Sostanze
   
 
Il punto 5 della parte III riguarda sostanze   classificate come CMR della categoria 2 secondo il Reg. (CE) n.   1272/2008.
   
 
Miscele
   
 
Dal 20 luglio 2011 al 31 maggio 2015, il punto 5   della parte III riguarda miscele classificate come CMR di categoria 3 secondo   le pertinenti disposizioni della Dir. 1999/45/CE e della Dir.   67/548/EEC.
Dal 1° giugno 2015 il punto 5 della parte III   riguarda miscele classificate come CMR di categoria 2 secondo il Reg. (CE) n.   1272/2008.
   
 
 5. Categorie di sostanze o   miscele classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione   (CMR) ai fini dell'articolo 46, paragrafo 3, della Dir. 2009/48/CE.   
   
 
Sostanze
   
 
L'articolo 46, paragrafo 3, della Dir. 2009/48/CE   riguarda sostanze classificate come CMR delle categorie 1A, 1B e 2 secondo il   Reg. (CE) n. 1272/2008.
   
 
Miscele
   
 
Dal 20 luglio 2011 al 31 maggio 2015 l'articolo   46, paragrafo 3, della Dir. 2009/48/CE riguarda miscele classificate come CMR   delle categorie 1, 2 e 3 secondo le pertinenti disposizioni della Dir.   1999/45/CE e della Dir. 67/548/EEC.
A decorrere dal 1° giugno 2015, l'articolo 46,   paragrafo 3, della Dir. 2009/48/CE riguarda le miscele classificate come CMR   delle categorie 1A, 1B e 2 secondo il Reg. (CE) n. 1272/2008.
   
 
 Appendice C 
 Valori limite specifici per i   prodotti chimici utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di età   inferiore ai 36 mesi o in altri giocattoli destinati ad essere messi in bocca,   adottati a norma dell'articolo 46, paragrafo 2, della Dir. 2009/48/CE.   
   
 
 Allegato III 
 (di cui all'articolo 13)   
   
 
 Dichiarazione CE di   conformità 
   
 
1. N. ... (identificazione unica del   giocattolo/dei giocattoli).
2. Nome ed indirizzo del fabbricante o del suo   rappresentante autorizzato.
3. La presente dichiarazione di conformità è   rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione   del giocattolo che ne consenta la rintracciabilità). È inclusa un'immagine a   colori di chiarezza sufficiente a permettere l'identificazione del   giocattolo).
5. L'oggetto della dichiarazione di cui al punto   4 è conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione.
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate   utilizzate o riferimento alle specifiche in relazione alle quali viene   dichiarata la conformità.
7. Se del caso, l'organismo notificato   (denominazione, numero)... ha effettuato (descrizione dell'intervento). e   rilasciato il certificato.
8. Informazioni supplementari: Firmato a nome e   per conto di: (luogo e data di emissione) (nome e cognome, funzione)   (firma)
   
 
 Allegato IV 
 (di cui all'articolo 18)   
   
 
 Documentazione tecnica   
   
 
La documentazione tecnica di cui all'articolo 18   deve in particolare contenere, nella misura in cui sia rilevante per la   valutazione, la documentazione seguente:
a) una descrizione dettagliata della   progettazione e della fabbricazione, compreso un elenco dei componenti e dei   materiali utilizzati nei giocattoli, nonché le schede di sicurezza relative   alle sostanze chimiche utilizzate da richiedere ai fornitori delle sostanze   medesime;
b) la o le valutazioni di sicurezza effettuate a   norma dell'articolo 15;
c) una descrizione della procedura di valutazione   della conformità seguita;
d) una copia della dichiarazione CE di   conformità;
e) l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di   immagazzinamento;
f) copie dei documenti che il fabbricante ha   presentato all'organismo notificato se coinvolto;
g) relazioni delle prove e descrizione dei mezzi   mediante i quali il fabbricante ha garantito la conformità della produzione   alle norme armonizzate nel caso in cui il fabbricante si sia avvalso della   procedura controllo interno della produzione di cui all'articolo 16, comma 2;   e
h) una copia del certificato d'esame CE del tipo,   una descrizione dei mezzi mediante i quali il fabbricante ha garantito la   conformità della produzione al tipo descritto in detto attestato, nonché copia   dei documenti presentati dal fabbricante all'organismo notificato, nel caso in   cui il fabbricante abbia sottoposto il giocattolo alla procedura di esame CE   del tipo ed abbia seguito la procedura di dichiarazione di conformità del tipo   di cui all'articolo 16, comma 3.
   
 
 Allegato V 
 (di cui all'articolo 10)   
   
 
 AVVERTENZE 
   
 
 Parte A 
 Avvertenze generali   
   
 
Le restrizioni relative agli utilizzatori di cui   all'articolo 10, commi 1 e 2, devono comprendere perlomeno l'età minima o   massima dell'utilizzatore e, se del caso, le abilità dell'utilizzatore, il peso   massimo o minimo dell'utilizzatore e la necessità che l'utilizzo del giocattolo   avvenga solamente sotto la sorveglianza di un adulto.
   
 
 Parte B 
 Avvertenze specifiche e   indicazioni in merito alle precauzioni da seguire nell'utilizzo di alcune   categorie di giocattoli
   
 
 1. Giocattoli non destinati a   bambini di età inferiore a 36 mesi 
   
 
I giocattoli potenzialmente pericolosi per i   bambini di età inferiore a 36 mesi devono recare un'avvertenza quale: "Non   adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi" oppure "Non adatto a bambini di   età inferiore a tre anni" oppure un'avvertenza nella forma del seguente   pittogramma:
   
 
 
   
 
Queste avvertenze devono essere accompagnate da   una breve indicazione, che può essere contenuta nelle istruzioni per l'uso, del   pericolo specifico che impone tale precauzione.
Il presente punto non si applica ai giocattoli   che, per funzioni, dimensioni, caratteristiche, proprietà 0 altri ragioni   cogenti, sono manifestamente inadatti a bambini di età inferiore a 36   mesi.
   
 
 2. Giochi di attività   
   
 
I giochi di attività devono recare la seguente   avvertenza: "Solo per uso domestico".
I giochi di attività fissati a un elemento   trasversale e altri giochi di attività, se del caso, devono essere muniti di   istruzioni che richiamino l'attenzione sulla necessità di effettuare un   controllo e una manutenzione periodici delle parti fondamentali (mezzi di   sospensione, attacchi, ancoraggi, ecc.) e che precisino che l'omissione di   detti controlli può comportare rischi di caduta o rischi di ribaltamento del   giocattolo.
Debbono inoltre essere fornite istruzioni per il   corretto montaggio del giocattolo, precisando le parti che possono presentare   pericoli qualora non correttamente montate. Vanno fornite informazioni   specifiche circa la superficie idonea per l'installazione del   giocattolo.
   
 
 3. Giocattoli funzionali   
   
 
I giocattoli funzionali devono recare   l'avvertenza: "Da usare sotto la diretta sorveglianza di un adulto".
Questi giocattoli devono essere inoltre corredati   delle istruzioni operative e delle precauzioni cui l'utilizzatore deve   attenersi, con l'avvertenza che il mancato rispetto di dette precauzioni   esporrebbe l'utilizzatore ai pericoli (da precisare) propri dell'apparecchio o   del prodotto di cui il giocattolo costituisce un modello in scala o   un'imitazione. Va, altresì, indicato che il giocattolo deve essere tenuto fuori   dalla portata dei bambini al di sotto di una certa età, che deve essere   stabilita dal fabbricante.
   
 
 4. Giocattoli chimici   
   
 
Ferma restando l'applicazione delle disposizioni   previste dalla legislazione comunitaria applicabile relativa alla   classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di determinate sostanze o   miscele, le istruzioni per l'uso dei giocattoli contenenti sostanze o miscele   intrinsecamente pericolose devono recare un'avvertenza circa la natura   pericolosa di dette sostanze o miscele, e indicare le precauzioni che   l'utilizzatore deve adottare per evitare i relativi pericoli che vanno   brevemente precisati per ogni tipo di giocattolo. È anche indicato quali sono   le prime cure urgenti da dare in caso di incidenti gravi dovuti all'utilizzo di   questo tipo di giocattoli. Va, altresì, indicato che il giocattolo deve essere   tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto di una certa età, che deve   essere specificata dal fabbricante.
Oltre alle istruzioni di cui al primo comma, i   giocattoli chimici devono recare sull'imballaggio la seguente   avvertenza:
"Non adatto a bambini di età inferiore a   [*] anni. Da usare sotto   la sorveglianza di un adulto".
Sono in particolare considerati giocattoli   chimici: i set per esperimenti chimici, i set di inclusione, i laboratori in   miniatura di ceramica, di smaltatura o fotografia e i giocattoli analoghi che   danno luogo a reazioni chimiche o ad analoghe trasformazioni della sostanza   durante l'uso.
   
 
   
[*] L'età deve essere specificata dal fabbricante.
   
 
 5. Pattini, pattine a rotelle,   pattini in linea, skateboard, monopattini e biciclette giocattolo destinati ai   bambini 
   
 
Questi giocattoli, quando sono posti in vendita   come tali, devono recare la seguente avvertenza:
"Si raccomanda di indossare un dispositivo di   protezione. Non usare nel traffico".
Le istruzioni per l'uso devono inoltre ricordare   che il giocattolo va usato con prudenza in quanto è richiesta particolare   abilità per evitare cadute e collisioni con conseguenti lesioni   dell'utilizzatore e di terzi. Vanno anche fornite indicazioni sui dispositivi   di protezione raccomandati (caschi, guanti, ginocchiere, gomitiere,   ecc.).
   
 
 6. Giocattoli nautici   
   
 
I giocattoli nautici devono recare la seguente   avvertenza:
"Da utilizzare unicamente in acqua dove il   bambino tocca il fondo con i piedi e sotto la sorveglianza di un   adulto".
   
 
 7. Giocattoli contenuti nei   prodotti alimentari 
   
 
I giocattoli contenuti nei prodotti alimentari o   ad essi incorporati devono recare la seguente avvertenza:
"Contiene giocattolo. Si raccomanda la   sorveglianza di un adulto".
   
 
 8. Imitazioni di maschere e   caschi di protezione 
   
 
Le imitazioni di maschere e caschi di protezione   devono recare la seguente avvertenza:
"Questo giocattolo non fornisce   protezione".
   
 
 9. Giocattoli destinati ad   essere appesi ad una culla, a un lettino o ad una carrozzina per mezzo di   lacci, corde, elastici o nastri
   
 
I giocattoli destinati ad essere appesi ad una   culla, a un lettino o ad una carrozzina per mezzo di lacci, corde, cavi,   elastici o nastri devono recare la seguente avvertenza sull'imballaggio;   l'avvertenza deve figurare in modo permanente anche sul giocattolo:
"Per evitare eventuali lesioni da impigliamento,   rimuovere questo giocattolo quando il bambino comincia a tentare di alzarsi   sulle mani e sulle ginocchia in posizione di gattonamento".
   
 
 10. Imballaggio delle fragranze   nei giochi olfattivi da tavolo, nei kit cosmetici e nei giochi   gustativi 
   
 
L'imballaggio per le fragranze nei giochi   olfattivi da tavolo, nei kit cosmetici e nei giochi gustativi che contengono le   fragranze di cui ai punti da 41 a 55 dell'elenco di cui all'allegato II, parte   III, punto 11, primo comma, e di cui ai punti da 1 a 11 dell'elenco di cui al   terzo comma di detto punto, deve recare l'avvertenza:
"Contiene fragranze potenzialmente   allergizzanti".



D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 313
D.Lgs. 11 aprile 2011, n. 54
Dir. 3 maggio 1988, n. 88/378/CEE
Dir. 18 giugno 2009, n. 2009/48/CE
L. 4 giugno 2010, n. 96

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