Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2011
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
CIRCOLARE 18 marzo 2011 , n. 4
Art. 25 della legge n. 183 del 2010 e
art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto
dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 - Trasmissione per
via telematica dei certificati di malattia. Indicazioni operative per lavoratori
dipendenti e datori di lavoro del settore pubblico e privato. (11A07778)
Alle Amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001
Al Segretariato Generale
del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali
Al Ministero della Salute
All'INPS
All'INPDAP
All'ENPALS
All'INPGI
Ai Presidenti delle Regioni e delle
Province Autonome
e p.c.:
Alle Presidenze o Segreterie Generali
di:
CGIL - fax 06/8476490
CISL - fax 06/8473314
UIL - fax 06/4753295
UGL - fax 06/3201944
CISAL - fax 06/3212521
CONFSAL - fax 06/5818218
SINPA - fax 02/89540460
CONFINDUSTRIA - fax 06/5923713
CONFCOMMERCIO - fax 06/5898148
CONFESERCENTI - fax 06/4746886
CONFAPI - fax 06/6780930
ABI - fax 06/6767457-313
ANIA - fax 06/3227135
CONFSERVIZI - fax 06/3241524
CONFETRA - fax 06/8415576
CONFARTIGIANATO - fax 06/70454320
CNA - fax 06/44249511
CASARTIGIANI - fax 06/5755036
CLAAI - fax 06/6877580
CONFAGRICOLTURA - fax 06/68806908
COLDIRETTI - fax 06/4742993
CIA - fax 06/3204924
COPAGRI - fax 06/42027007-06/42391397
LEGA COOPERATIVE - fax 06/84439370
CONFCOOPERATIVE - fax 06/68134236
UNCI - fax 06/39375080
AGCI - fax 06/58327210
UNICOOP - fax 06/44249995
CIDA - fax 06/97605109
CONFEDIRMIT - fax 06/77204826
CUQ - fax 011/5612042
CIU-UNIONQUADRI - fax 06/3225558
CONFAIL - fax 02/29525692-06/44700197
ASSOLAVORO - fax 06/32500942
CONFEDERTECNICA - fax 06/32500386
CONFPROFESSIONI - fax 06/54229876
USAE - fax 06/4819080
ALLEANZA LAVORO - fax 06/32500942
ACRI - fax 06/68184223
CIPA - fax 055/350418
FIEG - fax 06/4871109
CUB - fax 02/70602409
FABI - fax 06/8552275
CSE - fax 06/42010628
Al Consiglio nazionale dell'ordine
dei consulenti del lavoro
Al Consiglio nazionale forense
Al Consiglio nazionale dei dottori
commercialisti e degli esperti
contabili
Alla Federazione nazionale degli
ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri
Premessa.
L'art. 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, prevede che il certificato medico attestante l'assenza per
malattia dei dipendenti pubblici sia inviato, per via telematica,
direttamente all'INPS dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica
che lo rilascia, secondo le modalita' stabilite dalla normativa
vigente per la trasmissione telematica dei certificati medici nel
settore privato. Una volta ricevuto il certificato, l'INPS lo invia
immediatamente, sempre per via telematica, all'amministrazione di
appartenenza del lavoratore. La citata norma specifica che
l'inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica da parte dei
medici costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione,
comporta il licenziamento o, per i medici convenzionati, la decadenza
dalla convenzione.
L'art. 25 della legge n. 183 del 2010 (c.d. collegato lavoro) ha
previsto che «Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze
per malattia nei settori pubblico e privato, nonche' un efficace
sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 10 gennaio 2010,
in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di
lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione
di malattia si applicano le disposizioni di cui all' art. 55-septies
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». Pertanto, con
l'approvazione della menzionata legge, entrata in vigore il 24
novembre 2010, e' stato uniformato il regime legale del rilascio e
della trasmissione dei certificati in caso di assenza per malattia
per i dipendenti pubblici e per quelli privati, ivi compresi gli
aspetti sanzionatori.
In tale contesto normativo, la presente Circolare intende fornire
ulteriori indicazioni operative per l'attuazione delle nuove
disposizioni.
Nell'evidenziare i notevoli vantaggi per i lavoratori, sia del
settore pubblico che del settore privato, che non dovranno piu'
provvedere ad inviare tramite raccomandata A/R o recapitare le
attestazioni di malattia al proprio datore di lavoro e all'INPS,
entro i 2 giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia, con
la presente circolare si intende:
dare informazione ai lavoratori dipendenti (del settore pubblico
e privato) circa gli oneri e i vantaggi della nuova procedura;
descrivere gli adempimenti a carico dei datori di lavoro (del
settore pubblico e privato) per la corretta ricezione delle
attestazioni di malattia trasmesse per via telematica.
1. Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia.
In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica e'
inviata per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura
sanitaria che la rilascia all'INPS, secondo le modalita' stabilite
per la trasmissione telematica dei dati delle certificazioni di
malattia dal decreto del Ministero della salute, di concerto con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sentito l'INPS, del 26 febbraio 2010.
Le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti sono
immediatamente inoltrate per via telematica dal predetto Istituto al
datore di lavoro pubblico o privato interessato.
2. Oneri e vantaggi per il lavoratore.
E' cura del lavoratore fornire nel corso della visita al medico
curante la propria tessera sanitaria, da cui si desume il codice
fiscale, comunicando eventualmente l'indirizzo di reperibilita' da
inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza (o del
domicilio abituale) in precedenza comunicato al proprio datore di
lavoro.
Il lavoratore richiede inoltre al medico il numero di protocollo
identificativo del certificato inviato per via telematica. In
aggiunta, puo' chiedere copia cartacea del certificato e
dell'attestato di malattia, redatti secondo il fac-simile di cui agli
allegati A e B del citato decreto del Ministero della salute del 26
febbraio 2010, ovvero, anche in alternativa, puo' chiedere al medico
di inviare copia degli stessi documenti in formato pdf alla propria
casella di posta elettronica.
L'invio telematico del certificato effettuato dal medico soddisfa
l'obbligo del lavoratore di recapitare l'attestazione di malattia,
ovvero di trasmetterla tramite raccomandata A/R, al proprio datore di
lavoro entro 2 giorni lavorativi successivi all'inizio della
malattia. Resta fermo l'obbligo del lavoratore di segnalare
tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e l'indirizzo
di reperibilita', qualora diverso dalla residenza o domicilio
abituale, per i successivi controlli medico fiscali. Parimenti e'
fatto obbligo al lavoratore del settore privato di fornire, qualora
espressamente richiesto dal proprio datore di lavoro, il numero di
protocollo identificativo del certificato di malattia comunicatogli
dal medico.
L'INPS mette immediatamente a disposizione dei lavoratori le
attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti. In
particolare, il lavoratore puo' prendere visione, ed eventualmente
stampare, un proprio attestato di malattia accedendo al sito web
dell'INPS (www.inps.it) tramite il proprio codice fiscale e il numero
di protocollo del certificato fornitogli dal medico. Inoltre,
registrandosi preventivamente al sito dell'INPS, il lavoratore puo'
prendere visione di tutti i propri certificati e relativi attestati
di malattia, ovvero chiederne l'invio automatico alla propria casella
di posta elettronica certificata. I servizi a disposizione dei
lavoratori sono descritti nelle Circolari I.N.P.S. n. 60 del 16
aprile 2010 e n. 164 del 28 dicembre 2010.
Per concludere, si precisa che nel caso in cui il medico non
proceda all'invio online del certificato di malattia, ad esempio
perche' impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione
telematica, ma rilasci la certificazione e l'attestazione di malattia
in forma cartacea, il lavoratore presenta l'attestazione al proprio
datore di lavoro e, ove previsto, il certificato di malattia
all'INPS, secondo le modalita' tradizionali. A fini di monitoraggio,
come indicato dalla circolare n. 1/2010/DFP/DDI dell'11 marzo 2010,
il datore di lavoro pubblico segnala via PEC, entro 48 ore, alla
azienda sanitaria di riferimento del medico di aver ricevuto
certificazione cartacea in luogo di certificato inviato con modalita'
telematica.
3. Trasmissione dell'attestato di malattia dall'INPS al datore di
lavoro.
L'INPS mette immediatamente a disposizione dei datori di lavoro
pubblici e privati le attestazioni di malattia relative ai
certificati ricevuti, secondo le seguenti modalita':
1. mediante accesso diretto al sistema I.N.P.S. tramite apposite
credenziali che sono rese disponibili dall'INPS medesimo, come
descritto nella Circolare I.N.P.S. n. 60 del 16 aprile 2010;
2. mediante invio alla casella di posta elettronica certificata
indicata dal datore di lavoro, come descritto nella Circolare
I.N.P.S. n. 119 del 7 settembre 2010.
Si ritiene opportuno precisare che i datori di lavoro privati
possono avvalersi dei servizi resi disponibili dall'INPS anche per
tramite dei propri intermediari, come individuati dall'art. 1, commi
1 e 4 della legge 11 gennaio 1979, n.12.
Onde assicurare un'applicazione omogenea della normativa, si
ritiene opportuno precisare che, tenuto conto dell'esigenza di
garantire l'adeguamento di tutti gli operatori al nuovo sistema, per
tre mesi successivi alla data di pubblicazione della presente
circolare, e' riconosciuta comunque la possibilita' per il datore di
lavoro del settore privato di chiedere al proprio lavoratore l'invio,
secondo le modalita' attualmente vigenti, della copia cartacea
dell'attestazione di malattia rilasciata dal medico al momento
dell'invio telematico della certificazione di malattia, ovvero
successivamente scaricata dal lavoratore dal sito dell'INPS, grazie
ai servizi resi disponibili dall'Istituto e descritti al paragrafo 2.
Nel predetto periodo transitorio, al fine di valutare l'idoneita'
per l'entrata a regime del sistema sulla base dello stato di
attuazione e del grado di implementazione, anche con riferimento ai
riflessi di natura contrattuale e lavoristica, e' costituito, presso
il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica
amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, un comitato tecnico di monitoraggio, composto
da rappresentanti del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
dell'INPS e delle confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
medici di medicina generale comparativamente piu' rappresentative a
livello nazionale.
Al termine del periodo transitorio, il datore di lavoro privato non
potra' piu' richiedere al proprio lavoratore l'invio della copia
cartacea dell'attestazione di malattia, ma dovra' prendere visione
delle attestazioni di malattia dei propri dipendenti avvalendosi
esclusivamente dei servizi resi disponibili dall'INPS. E' in ogni
caso riconosciuta, per il datore di lavoro del settore privato, la
possibilita' di richiedere ai propri dipendenti di comunicare il
numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via
telematica dal medico.
Si rammenta infine che l'adesione da parte dei datori di lavoro
privati ai servizi messi a disposizione dall'INPS per trasmissione
telematica delle attestazioni di malattia consentira' di usufruire
del nuovo servizio messo a disposizione dall'Istituto per la
richiesta di visite fiscali online, gia' in fase di sperimentazione e
di prossimo rilascio, con evidenti benefici attesi sia in termini di
ottimizzazione delle risorse che di efficacia ed efficienza del
processo.
4. Raccomandazioni finali.
Si invitano i destinatari della presente Circolare a voler dare
ampia diffusione dei contenuti della stessa. In particolar modo si
chiede al Ministero della salute, alle Regioni e Province autonome,
alle Aziende sanitarie e agli Ordini professionali di riferimento di
volerne dare diffusione presso gli esercenti la professione medica.
Roma, 18 marzo 2011
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione
Brunetta
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi
Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2011
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 10, foglio n. 296
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