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lunedì 27 giugno 2011

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Circ. 24-6-2011 n. 90 Articolo 12, comma 5, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e integrato dall'articolo 1, comma 37, della L. 13 dicembre 2010, n. 220. Deroga al nuovo regime delle decorrenze di pensione per alcune tipologie di lavoratori (cd diecimila). Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni.


Circ. 24 giugno 2011, n. 90 (1).
 Articolo 12, comma 5, del D.L.         31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n.         122 e integrato dall'articolo 1, comma 37, della L. 13 dicembre 2010, n. 220.         Deroga al nuovo regime delle decorrenze di pensione per alcune tipologie di         lavoratori (cd diecimila).     

(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni.


          
                           
Ai                          
Dirigenti centrali e periferici             
                           
Ai                          
Direttori delle Agenzie             
                           
Ai                          
Coordinatori generali, centrali e               periferici dei Rami professionali  
                           
Al                          
Coordinatore generale medico legale e               dirigenti medici  
                         
e, p.c.:                          
Al                          
Presidente  
                           
Al                          
Presidente e ai componenti del Consiglio di               indirizzo e vigilanza  
                           
Al                          
Presidente e ai componenti del collegio dei               sindaci  
                           
Al                          
Magistrato della Corte dei Conti delegato               all’esercizio del controllo  
                           
Ai                          
Presidenti dei comitati amministratori di               fondi, gestioni e casse  
                           
Al                          
Presidente della commissione centrale per               l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati             
                           
Ai                          
Presidenti dei comitati regionali             
                           
Ai                          
Presidenti dei comitati provinciali                       



              



Con Circ. 24 settembre 2010, n. 126 sono state         fornite le prime istruzioni per l'applicazione della deroga prevista dall'art.         12, comma 5 della L. n. 122 del 2010 (allegato 1).      
L'articolo 1, comma 37, della L. 13 dicembre         2010, n. 220 (allegato 2), che ha integrato il comma 5, della legge in oggetto,         ha esteso la deroga anche ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai         sensi dell'articolo 7, comma 1, della L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive         modificazioni e integrazioni.      
La norma in oggetto prevede che le disposizioni         in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data         di entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 continuano ad applicarsi, nel limite         di 10.000 soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a         decorrere dal 1° gennaio 2011, alle seguenti categorie di lavoratori:      
a) lavoratori posti in mobilità ordinaria sulla         base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010;      
b) lavoratori posti in mobilità lunga sulla base         di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010;      
c) titolari di prestazione straordinaria a carico         dei fondi di solidarietà al 31 maggio 2010.      
La deroga in questione riguarda le sole finestre         di accesso al pensionamento e afferisce perciò sia alla pensione di vecchiaia,         sia alla pensione di anzianità.      
Conseguentemente, una volta perfezionati i         requisiti di età anagrafica e di contribuzione richiesti alla generalità degli         assicurati, i lavoratori collocati in posizione utile nella graduatoria dei         potenziali beneficiari potranno accedere al pensionamento di anzianità o         vecchiaia sulla scorta delle disposizioni previgenti in materia di decorrenza         della pensione.      
Con la presente circolare, che tiene conto del         parere espresso in materia dal Ministero del Lavoro con nota 23 giugno 2011, n.         04/UL/0009089/L, si forniscono le prime indicazioni per l'individuazione della         platea dei potenziali beneficiari della disposizione.    



1. Lavoratori in mobilità ordinaria      
La deroga è concessa a tutti i lavoratori         collocati in mobilità ordinaria. Il beneficio è applicabile ai lavoratori alle         seguenti condizioni:      
- che siano collocati in mobilità ordinaria sulla         base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010;      
- che, entro il periodo di fruizione della         mobilità ordinaria, perfezionino i requisiti previsti per la generalità dei         lavoratori per l'accesso al pensionamento di vecchiaia o di anzianità.      
Riguardo alla modalità di definizione della data         fine mobilità ordinaria, si precisa che per tali lavoratori il presupposto         della maturazione dei requisiti per il pensionamento, entro il periodo di         fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria, deve essere verificato al 31         maggio 2010, data di entrata in vigore del D.L. n. 78/2010. Pertanto, eventuali         periodi di sospensione della percezione dell'indennità di mobilità successive         al 31 maggio 2010 non possono essere considerate rilevanti ai fini del         prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono essere maturati i         requisiti per il pensionamento (Circ. 24 settembre 2010, n. 126, punto         1.3).    



2. Lavoratori in mobilità lunga      
La deroga è concessa a tutti i lavoratori         collocati in mobilità lunga ai sensi della L. n. 176/1998, della L. n. 81/2003 e della L.         n. 296/2006.      
Il beneficio è applicabile ai lavoratori alle         seguenti condizioni:      
- che siano collocati in mobilità lunga sulla         base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010;      
- che raggiungano i requisiti per la vecchiaia e         per l'anzianità (57/58 anni di età e 35 anni di contribuzione) previsti dalle         citate norme successivamente al 31 dicembre 2010.    



3. Lavoratori in esodo      
La deroga al nuovo regime delle decorrenza è         riservata anche ai lavoratori che al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore         del D.L. n. 78/2010, erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei         fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della L. 23         dicembre 1996, n. 662.      
Si precisa che i lavoratori in esodo che         perfezionano i requisiti di età e contribuzione entro il 31 dicembre 2010,         continuano ad usufruire, oltre tale data, dell'assegno straordinario fino         all'apertura della finestra e accedono al pensionamento alla scadenza della         prestazione straordinaria, previa presentazione della relativa domanda.    



4. Formazione della graduatoria dei potenziali         beneficiari      
Il comma 6 dell'art. 12 della L. n. 122/2010 ha,         tra l'altro, previsto che la graduatoria venga redatta sulla base della data di         cessazione dell'attività lavorativa.      
La cessazione si riferisce ovviamente         all'attività di lavoro svolto presso l'azienda che ha provveduto al         collocamento in mobilità ovvero in esodo.      
Si sottolinea che la graduatoria è unica per         tutte e tre le tipologie di lavoratori interessati.      
Per i lavoratori di cui al punto 1 e 2,         l'inserimento in graduatoria sarà effettuato previo accertamento da parte delle         sedi del perfezionamento, all'interno dei periodi di mobilità ordinaria e         lunga, dei requisiti di età e contribuzione per il diritto a pensione previsti         per le due tipologie di lavoratori.      
Per i lavoratori di cui al punto 3, l'inserimento         in graduatoria sarà effettuato senza alcun accertamento da parte delle sedi in         quanto il diritto alla pensione in uscita dall'esodo è stato verificato         all'atto della liquidazione della prestazione straordinaria.      
Gli elenchi relativi a tutte e tre le tipologie         di lavoratori saranno comunque inviati alle sedi per la determinazione della         finestra con e senza la salvaguardia della decorrenza.    



5. Domanda di avvalimento della deroga da parte dei soggetti         potenzialmente beneficiari      
Il comma 6 dell'art. 12 della citata L. n.         122/2010 stabilisce che l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di         pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 che intendono         avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle decorrenze vigente         prima della data di entrata in vigore del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.      
Di conseguenza, la volontà di avvalersi della         deroga in argomento deve essere manifestata all'atto della presentazione della         domanda di pensione.      
Al solo scopo di agevolare gli assicurati, ai         potenziali beneficiari collocati in posizione utile verrà inviata la         comunicazione della possibilità di accedere alla salvaguardia immediatamente         prima dell'apertura della finestra di accesso al pensionamento.      
Resta inteso che la certificazione non esonera         l'interessato dalla presentazione, in tempo utile, della domanda di pensione,         corredata dalla richiesta di avvalimento del beneficio in oggetto.      
Si sottolinea, nuovamente, che i soggetti che         hanno perfezionato il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2010         continuano ad accedere al pensionamento con il previgente regime delle         decorrenze.    



6. Certificazione del diritto a pensione utile ai fini della         salvaguardia della decorrenza      
Con successivo messaggio sarà illustrata la         modalità di trattazione da parte delle sedi delle liste dei potenziali         beneficiari della salvaguardia, che sono in corso di predisposizione.    



7. Prolungamento dell'intervento di tutela del reddito      
Il comma 5-bis (introdotto dall'articolo 1, comma         37, della L. 13 dicembre 2010, n. 220) prevede "in alternativa a quanto previsto         dal comma 5 la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del         reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza         del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente         articolo e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di tempo         intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in         materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di         entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del         trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente         articolo".      
Tale intervento non determina ope legis un         diritto al suddetto prolungamento ma deve essere assunto da un apposito decreto         del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro         dell'economia e delle finanze.    



8. Definizione delle domande di pensione giacenti      
Nelle more della formazione della graduatoria dei         potenziali beneficiari l'esame delle domande di pensione presentate con         richiesta di avvalimento della deroga di cui all'articolo 12, comma 6, L. n.         122/2010 deve essere sospeso in attesa dell'accertamento del diritto alla         deroga in questione.      
Le Sedi avranno cura di costituire apposita         evidenza delle suddette casistiche e le riesamineranno d'ufficio all'esito del         procedimento di cui al precedente punto 4.      
Di tali circostanze devono essere resi edotti gli         interessati.      
Resta fermo che l'esito positivo del procedimento         di riesame resta subordinato alla sussistenza degli ulteriori requisiti di         legge previsti per l'accesso alla pensione di vecchiaia e di anzianità (es.         cessazione del rapporto di lavoro dipendente).      
Per la trattazione delle fattispecie di cui sopra         sotto il profilo informatico si rinvia al messaggio tecnico operativo di         imminente pubblicazione.      
       
      
Il Direttore generale      
Nori    



Allegato 1      
       
      
 L. 30 luglio 2010, n. 122              
 Conversione in legge, con         modificazioni, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in         materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (pubblicata         sulla G.U. del 30 luglio 2010, n. 176)       
       
      
 Art. 12       
 Interventi in materia         previdenziale.       
       
      
Omissis ...      
5. Le disposizioni in materia di decorrenza dei         trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del         presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000         lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al         pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al comma 6:      
a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi         degli articoli 4 e 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive         modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30         aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di         fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della L.         23 luglio 1991, n. 223;      
b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai         sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della L. 23 luglio 1991, n. 223, e         successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi         stipulati entro il 30 aprile 2010;      
c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del         presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi         di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della L. 23 dicembre         1996, n. 662.      
6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale         (INPS) provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del         rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di         cui al comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del         regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima della data di entrata in         vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il         raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto         non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad         usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 5.      
...Omissis    



Allegato 2      
       
      
 L. 13 dicembre 2010, n.         220.       
 Disposizioni per la formazione         del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità        2011)       
 (pubblicata nella Gazz. Uff. 21         dicembre 2010, n. 297, S.O).       
       
      
Omissis ...      
37. All’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio         2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122,         sono apportate le seguenti modificazioni:      
a) al comma 5, lettera a), le parole: «comma 2»         sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2»;      
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:         «5-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma         5, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal         1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di         tutela del reddito di cui alle medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle         politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,         nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e         formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 29 novembre         2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2,         può disporre, in deroga alla normativa vigente, in via alternativa a quanto         previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento
dell’intervento         di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento         della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito         dal presente articolo e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di         tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in         materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di         entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del         trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente         articolo».    
...Omissis



D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art.       12
L. 23 luglio 1991, n. 223, art.       7
L. 13 dicembre 2010, n. 220, art.       1

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