I sistemi di videosorveglianza nella pa
Il provvedimento generale
dell'Autorità Garante dell'8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza detta
regole riservate anche ai soli soggetti pubblici. Difatti viene precisato che un
ente può effettuare attività di videosorveglianza solo ed esclusivamente per
svolgere funzioni istituzionali.
Anche quando un'amministrazione ed in
particolare un ente locale è titolare di compiti di sicurezza urbana, di
pubblica sicurezza o prevenzione dei reati, per installare telecamere deve
comunque ricorrere un'esigenza effettiva e proporzionata di prevenzione o
repressione di pericoli concreti.
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. 29
luglio 2003, n. 174, S.O.)
D.Lgs. 30-6-2003 n. 196
Codice in materia di
protezione dei dati personali.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n.
174, S.O.
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (1).
(commento di
giurisprudenza)
Codice in materia di protezione dei dati personali
(2).
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
(2)
Per l'attuazione nelle pubbliche amministrazioni delle disposizioni contenute
nel presente decreto, con particolare riguardo alla gestione delle risorse
umane, vedi la Dir.Min. 11 febbraio 2005, n. 1/2005.
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto
l'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127, recante delega al Governo per
l'emanazione di un testo unico in materia di trattamento dei dati
personali;
Visto l'articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2002);
Vista la legge 31
dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre
1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Vista la direttiva
95/46/CE del 24 ottobre 1995, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa
alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione dei dati;
Vista la direttiva
2002/58/CE del 12 luglio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa
al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore
delle comunicazioni elettroniche;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2003;
Sentito il
Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per le politiche
comunitarie, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle
finanze, degli affari esteri e delle comunicazioni;
Emana il seguente decreto
legislativo:
Parte I - Disposizioni generali
TITOLO
I
Princìpi generali.
1. Diritto alla protezione dei dati personali.
1.
Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano
(3).
(3) Comma così modificato prima dal comma 9 dell'art. 4, L. 4 marzo
2009, n. 15 e poi dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 14, L. 4 novembre 2010,
n. 183.
(commento di giurisprudenza)
2. Finalità.
1. Il
presente testo unico, di seguito denominato «codice», garantisce che il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla
protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali è
disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle
libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei princìpi di semplificazione,
armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da
parte degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da parte dei
titolari del trattamento (4).
(4) Vedi, anche, il Provv. 19 giugno
2008.
3. Principio di necessità nel trattamento dei dati.
1. I
sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al
minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da
escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono
essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità
che permettano di identificare l'interessato solo in caso di
necessità.
(commento di giurisprudenza)
4. Definizioni.
1.
Ai fini del presente codice si intende per:
a) «trattamento», qualunque
operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di
strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la
modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione
e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
b)
«dato personale», qualunque informazione relativa a persona fisica, persona
giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale;
c) «dati identificativi», i
dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
d)
«dati sensibili», i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
e) «dati
giudiziari», i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre
2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la
qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di
procedura penale;
f) «titolare», la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui
competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle
finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti
utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
g) «responsabile», la
persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi
altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di
dati personali;
h) «incaricati», le persone fisiche autorizzate a compiere
operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
i) «interessato»,
la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si
riferiscono i dati personali;
l) «comunicazione», il dare conoscenza dei
dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal
rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli
incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione;
m) «diffusione», il dare conoscenza dei dati personali a
soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione;
n) «dato anonimo», il dato che in origine, o a
seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato
o identificabile;
o) «blocco», la conservazione di dati personali con
sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
p) «banca di
dati», qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più
unità dislocate in uno o più siti;
q) «Garante», l'autorità di cui
all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Ai fini
del presente codice si intende, inoltre, per:
a) «comunicazione
elettronica», ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di
soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di
comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo
che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente,
identificato o identificabile;
b) «chiamata», la connessione istituita da un
servizio telefonico accessibile al pubblico, che consente la comunicazione
bidirezionale in tempo reale;
c) «reti di comunicazione elettronica», i
sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e
altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo
di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti
satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a
commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la
diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il
trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per
trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo
di informazione trasportato;
d) «rete pubblica di comunicazioni», una rete
di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per
fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
e)
«servizio di comunicazione elettronica», i servizi consistenti esclusivamente o
prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni
elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di
trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva,
nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del
7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio;
f) «abbonato»,
qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un
contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili
al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali
servizi tramite schede prepagate;
g) «utente», qualsiasi persona fisica che
utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per
motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
h)
«dati relativi al traffico», qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini
della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica
o della relativa fatturazione;
i) «dati relativi all'ubicazione», ogni dato
trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione
geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
l) «servizio a valore
aggiunto», il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico
o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre
a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa
fatturazione;
m) «posta elettronica», messaggi contenenti testi, voci, suoni
o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono
essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che
il ricevente non ne ha preso conoscenza.
3. Ai fini del presente codice si
intende, altresì, per:
a) «misure minime», il complesso delle misure
tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che
configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi
previsti nell'articolo 31;
b) «strumenti elettronici», gli elaboratori, i
programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque
automatizzato con cui si effettua il trattamento;
c) «autenticazione
informatica», l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la
verifica anche indiretta dell'identità;
d) «credenziali di autenticazione»,
i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad
essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
e)
«parola chiave», componente di una credenziale di autenticazione associata ad
una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri
dati in forma elettronica;
f) «profilo di autorizzazione», l'insieme delle
informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di
individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa
consentiti;
g) «sistema di autorizzazione», l'insieme degli strumenti e
delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento
degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.
4.
Ai fini del presente codice si intende per:
a) «scopi storici», le finalità
di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del
passato;
b) «scopi statistici», le finalità di indagine statistica o di
produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi
statistici;
c) «scopi scientifici», le finalità di studio e di indagine
sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno
specifico settore.
(commento di giurisprudenza)
5. Oggetto ed
àmbito di applicazione.
1. Il presente codice disciplina il trattamento di
dati personali, anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque è stabilito
nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello
Stato.
2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati
personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non
appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti
situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo
che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione
europea. In caso di applicazione del presente codice, il titolare del
trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello
Stato ai fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati
personali.
3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche
per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente
codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla
diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità
e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31.
3-bis. Il trattamento
dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni
effettuato nell’ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi
soggetti per le finalità amministrativo - contabili, come definite all’articolo
34, comma 1-ter, non è soggetto all’applicazione del presente codice
(5).
(5) Comma aggiunto dal numero 1) della lettera a) del comma 2
dell’art. 6, D.L. 13 maggio 2011, n. 70.
6. Disciplina del
trattamento.
1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano
a tutti i trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in relazione ad alcuni
trattamenti, dalle disposizioni integrative o modificative della Parte
II.
TITOLO II
Diritti dell'interessato.
(commento di
giurisprudenza)
7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri
diritti.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza
o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di
ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle
finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha
diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi
ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato
ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
(commento di
giurisprudenza)
8. Esercizio dei diritti.
1. I diritti di cui
all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare
o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito
idoneo riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui all'articolo 7 non
possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con
ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono
effettuati:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e
successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
b) in base alle
disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni,
in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
c) da Commissioni
parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della
Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici
economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità
inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al
controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla
tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera
f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio
effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per
l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;
f) da fornitori di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni
telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e
concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397;
g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari
di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri
organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;
h) ai sensi
dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n.
121.
3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi di cui
al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f), provvede nei modi di cui agli articoli
157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma,
provvede nei modi di cui all'articolo 160.
4. L'esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere
luogo salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di
tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo
soggettivo, nonché l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di
assunzione da parte del titolare del trattamento.
9. Modalità di
esercizio.
1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere
trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il
Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni
tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7,
commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è
annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.
2.
Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire,
per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od
organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di
fiducia.
3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali
concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse
proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli
di protezione.
4. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di
idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o
esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona
che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura,
ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un
ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata
in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui
all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può
essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non
minore di novanta giorni.
(commento di giurisprudenza)
10.
Riscontro all'interessato.
1. Per garantire l'effettivo esercizio dei
diritti di cui all'articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare
idonee misure volte, in particolare:
a) ad agevolare l'accesso ai dati
personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi
programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che
riguardano singoli interessati identificati o identificabili;
b) a
semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente,
anche nell'àmbito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il
pubblico.
2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati
e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in
visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione
dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle
informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su
supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via
telematica.
3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare
trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il
riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano
l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un
esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la
disposizione di cui all'articolo 84, comma 1.
4. Quando l'estrazione dei
dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta
dell'interessato può avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in
copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.
5. Il
diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non
riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati
trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati
personali relativi all'interessato.
6. La comunicazione dei dati è effettuata
in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile.
In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli
incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.
7.
Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere
a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano
l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi
effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.
8. Il
contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l'importo determinato
dal Garante con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo
forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti
elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il
Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati
personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente
la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un
notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all'entità delle
richieste ed è confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato
(6).
9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante
versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito,
ove possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre
quindici giorni da tale riscontro.
(6) Per la determinazione del
contributo di cui al presente comma vedi la Del. Garante protez. dati pers. 23
dicembre 2004, n. 14.
TITOLO III
Regole generali per il
trattamento dei dati.
Capo I - Regole per tutti i trattamenti
(commento di
giurisprudenza)
11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati.
1. I
dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e
secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati,
espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in
termini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario,
aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità
per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una
forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati
raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in
violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati
personali non possono essere utilizzati.
12. Codici di
deontologia e di buona condotta.
1. Il Garante promuove nell'àmbito delle
categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività e
tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa
sul trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e
di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi
e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti
interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.
2. I
codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura
del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportati
nell'allegato A) del presente codice (7).
3. Il rispetto delle disposizioni
contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la
liceità e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti
privati e pubblici.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche al codice di deontologia per i trattamenti di dati per finalità
giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e all'articolo
139.
(7) Nell'allegato A al presente decreto è stato disposto
l'inserimento dei seguenti codici di deontologia e di buona condotta:
- per
i trattamenti dati personali per scopi statistici e scientifici e per i sistemi
informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo,
affidabilità e puntualità nei pagamenti, con D.M. 14 gennaio 2005 (Gazz. Uff. 29
gennaio 2005, n. 23);
- per i dati trattati per svolgere investigazioni
difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, con D.M.
2 dicembre 2008 (Gazz. Uff. 24 dicembre 2008, n. 300).
13.
Informativa.
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i
dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a)
le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la
natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le
conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'àmbito
di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f)
gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel
territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il
titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando
il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è
conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato
designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio
dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
2.
L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da
specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi
già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in
concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive
o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di
prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può
individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa
fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al
pubblico (8).
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato,
l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è
data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è
prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La
disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati
in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che
i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa
all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo
eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al
diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile
(9).
5-bis. L’informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di
ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini
dell’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo
contatto successivo all’invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire
all’interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli
elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f) (10).
(8) Con
Provv.Garante protez. dati pers. 19 luglio 2006 (Gazz. Uff. 8 agosto 2006, n.
183) è stata individuata l'informativa semplificata per i medici di base.
(9)
Vedi, anche, il Provv.Garante protez. dati pers. 18 gennaio 2007 e il comma
1-bis dell'art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, aggiunto dalla relativa
legge di conversione. Per il differimento dell'adempimento degli obblighi di
informativa previsti dal presente articolo vedi i commi 5 e 6 dell'art. 1,
O.P.C.M. 17 giugno 2009, n. 3781.
(10) Comma aggiunto dal numero 2) della
lettera a) del comma 2 dell’art. 6, D.L. 13 maggio 2011, n. 70.
14.
Definizione di profili e della personalità dell'interessato.
1. Nessun atto
o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del
comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento
automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità
dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di
determinazione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi
dell'articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione sia stata
adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in
accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie
individuate dal presente codice o da un provvedimento del Garante ai sensi
dell'articolo 17.
(commento di giurisprudenza)
15. Danni
cagionati per effetto del trattamento.
1. Chiunque cagiona danno ad altri
per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi
dell'articolo 2050 del codice civile.
2. Il danno non patrimoniale è
risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.
16.
Cessazione del trattamento.
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di
un trattamento i dati sono:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare,
purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i
quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e
non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;
d)
conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o
scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa
comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi
dell'articolo 12.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto
dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di
trattamento dei dati personali è priva di effetti.
17.
Trattamento che presenta rischi specifici.
1. Il trattamento dei dati
diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per i
diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in
relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti
che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a
garanzia dell'interessato, ove prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di
cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in applicazione dei princìpi sanciti
dal presente codice, nell'àmbito di una verifica preliminare all'inizio del
trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari
o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare
(11).
(11) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il
Provv.Garante protez. dati pers. 27 ottobre 2005 e il Provv. 17 gennaio
2008.
Capo II - Regole ulteriori per i soggetti pubblici
(commento
di giurisprudenza)
18. Princìpi applicabili a tutti i trattamenti effettuati
da soggetti pubblici.
1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.
2. Qualunque
trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito
soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Nel trattare i
dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal
presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla
legge e dai regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli
esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti
pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato.
5. Si osservano
le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di comunicazione e
diffusione.
(commento di giurisprudenza)
19. Princìpi
applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e
giudiziari.
1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante
dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di
legge o di regolamento che lo preveda espressamente.
2. La comunicazione da
parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è
prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la
comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di
funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui
all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi
indicata.
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a
enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono
ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di
regolamento.
3-bis. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni
di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono
rese accessibili dall’amministrazione di appartenenza. Non sono invece
ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la
natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino
l’astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie
concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e
l’amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera d) (12).
(12) Comma aggiunto dalla
lettera b) del comma 1 dell’art. 14, L. 4 novembre 2010, n. 183.
20.
Princìpi applicabili al trattamento di dati sensibili.
1. Il trattamento dei
dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da
espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che
possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante
interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge
specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati
sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in
riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura
dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche
finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei princìpi di cui
all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al
parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g),
anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non è previsto espressamente da
una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante
l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti
dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le
quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il
trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto
pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di
operazioni nei modi di cui al comma 2.
4. L'identificazione dei tipi di dati
e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente
(13).
(13) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo si è
provveduto, per il Ministero degli affari esteri, con D.M. 23 giugno 2004, n.
225; per l'Istituto nazionale di fisica nucleare, con Provv. 16 dicembre 2005;
per la Consob, con Del.Consob 8 febbraio 2006, n. 15318; per il Garante per la
protezione dei dati personali, con Del.Garante protez. dati pers. 29 dicembre
2005, n. 26; per l'ENIT, con D.M. 3 marzo 2006 (pubblicato, per comunicato,
nella Gazz. Uff. 23 marzo 2006, n. 69); per l'Istituto nazionale di astrofisica,
con Del. 8 novembre 2005, n. 98/2005 (pubblicata, per comunicato, nella Gazz.
Uff. 19 aprile 2006, n. 91); per il Ministero della difesa, con D.M. 13 aprile
2006, n. 203 (Gazz. Uff. 1° giugno 2006, n. 126); per la Corte dei conti, con
Del.C.C. 10 maggio 2006, n. 2/2006/Del.; per il Consiglio superiore della
magistratura, con Del.C.S.M. 10 maggio 2006; per
gli uffici della giustizia
amministrativa, con Decr. 12 maggio 2006; per l'Istituto nazionale per il
commercio estero (ICE) con Del. 16 giugno 2006, n. 216/06 (pubblicata, per
comunicato, nella Gazz. Uff. 24 luglio 2006, n. 170); per l'Ente nazionale per
l'aviazione civile (ENAC) con Comunicato 26 giugno 2006 (Gaz. Uff. 26 giugno
2006, n. 146); per il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica
di Trieste con Det. 14 luglio 2006, n. 4 (Gazz. Uff. 4 agosto 2006, n. 180); per
l'Istituto nazionale per studio ed esperienze di architettura navale con Disp.
19 luglio 2006, n. 1 (Gazz. Uff. 27 luglio 2006, n. 173); per il Ministero
dell'interno con D.M. 21 giugno 2006, n. 244 (Gazz. Uff. 9 agosto 2006, n. 184,
n. S.O.); per l'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) con D.M. 3 agosto
2006 (Gazz.Uff. 29 novembre 2006, n. 278); per l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura
(AGEA) con Del. 9 maggio 2006, n. 163 (pubblicata, per
comunicato, nella Gazz. Uff. 29 novembre 2006, n. 278); per la Presidenza del
Consiglio dei Ministri con D.P.C.M. 30 novembre 2006, n. 312; per il Ministero
della pubblica istruzione con D.M. 7 dicembre 2006, n. 305; per il Ministero
della giustizia con D.M. 12 dicembre 2006, n. 306; per l'ENEA con D.M. 19
dicembre 2006 (Gazz. Uff. 22 gennaio 2007, n. 17); per l'Istituto nazionale di
ricerca metrologica (I.N.RI.M.) con Decr. 28 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 2
febbraio 2007, n. 27); per la Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli con
Provv. 2 gennaio 2007 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2007, n. 27); per l'ISTAT con
D.P.C.M. 26 ottobre 2006 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2007, n. 36); per la
magistratura militare con Del.C.M.M. 9 gennaio 2007; per il Ministero delle
infrastrutture con D.M. 9 febbraio 2007, n. 21 (Gazz. Uff. 16 marzo 2007, n.
63); per
il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA) con D.P.C.M. 28 dicembre 2006, n. 318; per il Ministero dell'università
e della ricerca con D.M. 28 febbraio 2007, n. 54; per l'Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con Provv. 28
febbraio 2007 (Gazz. Uff. 27 aprile 2007, n. 97); per il Consiglio nazionale
delle ricerche con Provv. 12 aprile 2007 (Gazz. Uff. 5 maggio 2007, n. 103); per
il Ministero dello sviluppo economico con D.M. 7 marzo 2007, n. 58 (Gazz. Uff. 8
maggio 2007, n. 105); per il Ministero del commercio internazionale con D.M. 12
marzo 2007, n. 59 (Gazz. Uff. 9 maggio 2007, n. 106); per l'Istituto nazionale
di economia agraria (INEA) con D.M. 10 aprile 2007 (pubblicato, per comunicato,
nella Gazz. Uff. 9 maggio 2007, n. 106); per il Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria con Decr. 3 aprile
2007 (Gazz. Uff. 31 maggio 2007, n.
125); per l'Automobile Club d'Italia e gli Automobile Club provinciali e locali
con Comunicato 31 maggio 2007 (Gazz. Uff. 31 maggio 2007, n. 125); per il
Ministero delle comunicazioni con D.M. 7 maggio 2007, n. 69 (Gazz. Uff. 12
giugno 2007, n. 134); per l'Avvocatura generale dello Stato e le Avvocature
distrettuali con D.P.C.M. 30 marzo 2007, n. 71 (Gazz. Uff. 14 giugno 2007, n.
136); per il Ministero della solidarietà sociale con D.M. 4 maggio 2007, n. 80
(Gazz. Uff. 23 giugno 2007, n. 144); per l'Istituto italiano di medicina sociale
con D.M. 17 aprile 2007 (Gazz. Uff. 13 luglio 2007, n. 161); per il Ministero
dei trasporti con D.M. 16 maggio 2007, n. 100 (Gazz. Uff. 19 luglio 2007, n.
166); per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
con D.M. 22 maggio 2007, n. 105 (Gazz. Uff. 24 luglio 2007, n. 170); per
l'Autorità di
bacino del fiume Arno con Del. 19 giugno 2007, n. 203
(pubblicata, per comunicato, nella Gazz. Uff. 31 luglio 2007, n. 176); per
l'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM) con Decr. 19 luglio 2006
(pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 6 agosto 2007, n. 181); per
l'Istituto Superiore di Sanità con Decr. 17 luglio 2007 (Gazz. Uff. 25 agosto
2007, n. 197, S.O.); per l'Autorità di bacino del fiume Serchio con Del. 19
giugno 2007, n. 160 (pubblicata, per comunicato, nella Gazz. Uff. 28 agosto
2007, n. 199); per l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo
di istruzione e di formazione (INVALSI) con D.M. 6 agosto 2007 (pubblicato, per
comunicato, nella Gazz. Uff. 15 settembre 2007, n. 215); per l'Ente nazionale di
assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori, musicisti, gli scrittori e
gli autori drammatici con Comunicato 6 ottobre 2007 (Gazz. Uff. 6
ottobre
2007, n. 233); per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con D.M. 3
agosto 2007, n. 168 (Gazz. Uff. 15 ottobre 2007, n. 240); per l'Unione nazionale
per l'incremento delle razze equine (UNIRE) con D.M. 17 settembre 2007
(pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2007, n. 242); per
l'Autorità di bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno con Del. 19 giugno
2007, n. 6 (pubblicata, per comunicato, nella Gazz. Uff. 18 ottobre 2007, n.
243); per il Ministero per i beni e le attività culturali con D.M. 28 agosto
2007, n. 173; per l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo,Tagliamento, Livenza,
Piave e Brenta-Bacchiglione con Del. 19 giugno 2007, n. 7 (pubblicata, per
comunicato, nella Gazz. Uff. 17 novembre 2007, n. 268); per il Ministero della
politiche agricole alimentari e forestali con D.M. 12 novembre 2007, n. 241
(Gazz. Uff. 22 dicembre 2007, n.
297); per il Ministero dell'economia e delle
finanze con D.M. 29 novembre 2007, n. 255 (Gazz. Uff. 9 gennaio 2008, n. 7,
S.O.); per l'Ente Irriguo Umbro-Toscano di Arezzo con D.M. 8 gennaio 2008
(pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 6 febbraio 2008, n. 31); per il
Ministero della salute con D.M. 12 dicembre 2007, n. 277 (Gazz. Uff. 18 marzo
2008, n. 66, S.O.); per l'Agenzia del territorio con Provv. 30 aprile 2008
(pubblicato nel sito internet dell'Agenzia del territorio il 9 maggio 2008); per
l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) con
D.M. 29 aprile 2008 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 10 giugno
2008, n. 134); per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro (ISPESL) con Comunicato 14 agosto 2008 (Gazz. Uff. 14 agosto 2008, n.
190); per l'Agenzia delle entrate con Provv. 22 gennaio 2008 (pubblicato nel
sito
internet dell'Agenzia delle entrate il 21 maggio 2008); per l'Agenzia
delle dogane con Reg. 1 aprile 2009; per la Banca d'Italia e la UIF con Reg. 22
marzo 2011.
21. Princìpi applicabili al trattamento di dati
giudiziari.
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti
pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o
provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse
pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni
eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si
applicano anche al trattamento dei dati giudiziari (14).
(14) In
attuazione di quanto disposto dal presente articolo si è provveduto, per il
Ministero degli affari esteri, con D.M. 23 giugno 2004, n. 225; per l'Istituto
nazionale di fisica nucleare, con Provv. 16 dicembre 2005; per la Consob, con
Del.Consob 8 febbraio 2006, n. 15318; per il Garante per la protezione dei dati
personali, con Del.Garante protez. dati pers. 29 dicembre 2005, n. 26; per
l'ENIT, con D.M. 3 marzo 2006 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 23
marzo 2006, n. 69); per l'Istituto nazionale di astrofisica, con Del. 8 novembre
2005, n. 98/2005 (pubblicata, per comunicato, nella Gazz. Uff. 19 aprile 2006,
n. 91); per il Ministero della difesa, con D.M. 13 aprile 2006, n. 203 (Gazz.
Uff. 1° giugno 2006, n. 126); per la Corte dei conti, con Del.C.C. 10 maggio
2006, n. 2/2006/Del.; per il Consiglio superiore della magistratura, con
Del.C.S.M. 10 maggio 2006; per
gli uffici della giustizia amministrativa, con
Decr. 12 maggio 2006; per l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) con
Del. 16 giugno 2006, n. 216/06 (pubblicata, per comunicato, nella Gazz. Uff. 24
luglio 2006, n. 170); per l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) con
Comunicato 26 giugno 2006 (Gaz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146); per il Consorzio
per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste con Det. 14 luglio
2006, n. 4 (Gazz. Uff. 4 agosto 2006, n. 180); per l'Istituto nazionale per
studio ed esperienze di architettura navale con Disp. 19 luglio 2006, n. 1
(Gazz. Uff. 27 luglio 2006, n. 173); per il Ministero dell'interno con D.M. 21
giugno 2006, n. 244 (Gazz. Uff. 9 agosto 2006, n. 184, n. S.O.); per l'Istituto
di studi e di analisi economica (ISAE) con D.M. 3 agosto 2006 (Gazz.Uff. 29
novembre 2006, n. 278); per l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA)
con Del. 9 maggio 2006, n. 163 (pubblicata, per comunicato, nella Gazz. Uff. 29
novembre 2006, n. 278); per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con
D.P.C.M. 30 novembre 2006, n. 312; per il Ministero della pubblica istruzione
con D.M. 7 dicembre 2006, n. 305; per il Ministero della giustizia con D.M. 12
dicembre 2006, n. 306; per l'ENEA con D.M. 19 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 22
gennaio 2007, n. 17); per l'Istituto nazionale di ricerca metrologica
(I.N.RI.M.) con Decr. 28 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2007, n. 27); per
la Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli con Provv. 2 gennaio 2007 (Gazz.
Uff. 2 febbraio 2007, n. 27); per l'ISTAT con D.P.C.M. 26 ottobre 2006 (Gazz.
Uff. 13 febbraio 2007, n. 36); per la magistratura militare con Del.C.M.M. 9
gennaio 2007; per il Ministero delle infrastrutture con D.M. 9 febbraio 2007, n.
21 (Gazz. Uff. 16 marzo 2007, n. 63); per
il Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) con D.P.C.M. 28 dicembre
2006, n. 318; per il Ministero dell'università e della ricerca con D.M. 28
febbraio 2007, n. 54; per l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture con Provv. 28 febbraio 2007 (Gazz. Uff. 27 aprile
2007, n. 97); per il Consiglio nazionale delle ricerche con Provv. 12 aprile
2007 (Gazz. Uff. 5 maggio 2007, n. 103); per il Ministero dello sviluppo
economico con D.M. 7 marzo 2007, n. 58 (Gazz. Uff. 8 maggio 2007, n. 105); per
il Ministero del commercio internazionale con D.M. 12 marzo 2007, n. 59 (Gazz.
Uff. 9 maggio 2007, n. 106); per l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA)
con D.M. 10 aprile 2007 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 9 maggio
2007, n. 106); per il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria con
Decr. 3 aprile
2007 (Gazz. Uff. 31 maggio 2007, n. 125); per l'Automobile
Club d'Italia e gli Automobile Club provinciali e locali con Comunicato 31
maggio 2007 (Gazz. Uff. 31 maggio 2007, n. 125); per il Ministero delle
comunicazioni con D.M. 7 maggio 2007, n. 69 (Gazz. Uff. 12 giugno 2007, n. 134);
per l'Avvocatura generale dello Stato e le Avvocature distrettuali con D.P.C.M.
30 marzo 2007, n. 71 (Gazz. Uff. 14 giugno 2007, n. 136); per il Ministero della
solidarietà sociale con D.M. 4 maggio 2007, n. 80 (Gazz. Uff. 23 giugno 2007, n.
144); per l'Istituto italiano di medicina sociale con D.M. 17 aprile 2007 (Gazz.
Uff. 13 luglio 2007, n. 161); per il Ministero dei trasporti con D.M. 16 maggio
2007, n. 100 (Gazz. Uff. 19 luglio 2007, n. 166); per il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare con D.M. 22 maggio 2007, n. 105 (Gazz.
Uff. 24 luglio 2007, n. 170); per l'Autorità di
bacino del fiume Arno con
Del. 19 giugno 2007, n. 203 (pubblicata, per comunicato, nella Gazz. Uff. 31
luglio 2007, n. 176); per l'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM) con
Decr. 19 luglio 2006 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 6 agosto
2007, n. 181); per l'Istituto Superiore di Sanità con Decr. 17 luglio 2007
(Gazz. Uff. 25 agosto 2007, n. 197, S.O.); per l'Autorità di bacino del fiume
Serchio con Del. 19 giugno 2007, n. 160 (pubblicata, per comunicato, nella Gazz.
Uff. 28 agosto 2007, n. 199); per l'Istituto nazionale per la valutazione del
sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) con D.M. 6 agosto 2007
(pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 15 settembre 2007, n. 215); per
l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori,
musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici con Comunicato 6 ottobre 2007
(Gazz. Uff. 6
ottobre 2007, n. 233); per il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale con D.M. 3 agosto 2007, n. 168 (Gazz. Uff. 15 ottobre 2007,
n. 240); per l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) con
D.M. 17 settembre 2007 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 17 ottobre
2007, n. 242); per l'Autorità di bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno
con Del. 19 giugno 2007, n. 6 (pubblicata, per comunicato, nella Gazz. Uff. 18
ottobre 2007, n. 243); per il Ministero per i beni e le attività culturali con
D.M. 28 agosto 2007, n. 173; per l'Autorità di bacino dei fiumi
Isonzo,Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione con Del. 19 giugno
2007, n. 7 (pubblicata, per comunicato, nella Gazz. Uff. 17 novembre 2007, n.
268); per il Ministero della politiche agricole alimentari e forestali con D.M.
12 novembre 2007, n. 241 (Gazz. Uff. 22 dicembre 2007, n.
297); per il
Ministero dell'economia e delle finanze con D.M. 29 novembre 2007, n. 255 (Gazz.
Uff. 9 gennaio 2008, n. 7, S.O.); per l'Ente Irriguo Umbro-Toscano di Arezzo con
D.M. 8 gennaio 2008 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 6 febbraio
2008, n. 31); per il Ministero della salute con D.M. 12 dicembre 2007, n. 277
(Gazz. Uff. 18 marzo 2008, n. 66, S.O.); per l'Agenzia del territorio con Provv.
30 aprile 2008 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia del territorio il 9
maggio 2008); per l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la
nutrizione (INRAN) con D.M. 29 aprile 2008 (pubblicato, per comunicato, nella
Gazz. Uff. 10 giugno 2008, n. 134); per l'Istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro (ISPESL) con Comunicato 14 agosto 2008 (Gazz. Uff. 14
agosto 2008, n. 190); per l'Agenzia delle entrate con Provv. 22 gennaio 2008
(pubblicato nel sito
internet dell'Agenzia delle entrate il 21 maggio 2008);
per l'Agenzia delle dogane con Reg. 1 aprile 2009; per la Banca d'Italia e la
UIF con Reg. 22 marzo 2011.
(commento di giurisprudenza)
22.
Princìpi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari.
1. I
soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa
di cui all'articolo 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla
normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici
possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere
attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante
il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
4. I
dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso
l'interessato.
5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d)
ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e
l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza,
completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite
nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di
propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari
siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i
soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli
adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o
non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per
l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li
contiene. Specifica attenzione è prestata per la
verifica
dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a
soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli
adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri
o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati
con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o
di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li
rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e
permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.
7. I
dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati
separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono
il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma
6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza
l'ausilio di strumenti elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di
salute non possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e
giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono
autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili
per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito,
anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di
controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere
trattati nell'àmbito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la
personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e
giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi
dell'articolo 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei
motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10,
se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la
diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da
espressa disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al presente
articolo recano princìpi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti,
ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei
deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte
costituzionale.
Capo III - Regole ulteriori per privati ed enti
pubblici economici
(commento di giurisprudenza)
23. Consenso.
1. Il
trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici
è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può
riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
3.
Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e
specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è
documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni
di cui all'articolo 13.
4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando
il trattamento riguarda dati sensibili (15).
(15) Vedi, anche, il comma
1-bis dell'art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, aggiunto dalla relativa legge
di conversione.
(commento di giurisprudenza)
24. Casi nei quali
può essere effettuato il trattamento senza consenso.
1. Il consenso non è
richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il
trattamento:
a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per
eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o
per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste
dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri,
elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le
modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono
per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
d) riguarda dati relativi allo
svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente
normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
e) è necessario per
la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima
finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio
consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di
intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la
potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o,
in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora
l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
f)
con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che
i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente
normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) con esclusione
della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei
princìpi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare
o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le
libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato
(16);
h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione,
è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non
riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o
ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati
dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità
di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati
all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
i) è necessario, in
conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per
esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici
presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di
approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o,
secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi
privati;
i-bis) riguarda dati contenuti nei curricula, nei casi di cui
all’articolo 13, comma 5-bis (17);
i-ter) con esclusione della diffusione e
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 130 del presente codice, riguarda la
comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società
controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice
civile ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi,
reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i
soggetti ad essi aderenti, per le finalità amministrativo contabili, come
definite all'articolo 34, comma 1-ter, e purché queste finalità siano previste
espressamente con determinazione resa nota agli interessati all’atto
dell’informativa di cui all’articolo 13 (18).
(16) Lettera così
modificata dal numero 3) della lettera a) del comma 2 dell’art. 6, D.L. 13
maggio 2011, n. 70.
(17) Lettera aggiunta dal numero 3) della lettera a) del
comma 2 dell’art. 6, D.L. 13 maggio 2011, n. 70.
(18) Lettera aggiunta dal
numero 3) della lettera a) del comma 2 dell’art. 6, D.L. 13 maggio 2011, n.
70.
25. Divieti di comunicazione e diffusione.
1. La comunicazione
e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante
o dall'autorità giudiziaria:
a) in riferimento a dati personali dei quali è
stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo
indicato nell'articolo 11, comma 1, lettera e);
b) per finalità diverse da
quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta.
2. È
fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla
legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di
informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo
58, comma 2, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione,
accertamento o repressione di reati.
(commento di
giurisprudenza)
26. Garanzie per i dati sensibili.
1. I dati sensibili
possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto
dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei
presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai
regolamenti.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di
autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia
equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero
successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può
prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare
del trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il comma 1 non si applica al
trattamento:
a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e
ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa
hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi
organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano
diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano
idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei
princìpi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;
b) dei dati
riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o
di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere
sindacale o di categoria;
b-bis) dei dati contenuti nei curricula, nei casi
di cui all’articolo 13, comma 5-bis (19).
4. I dati sensibili possono essere
oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del
Garante:
a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od
organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico,
filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici,
per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto
costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati
personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno
contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non
siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo
determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo
espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli
interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
b) quando il
trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica
di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non
può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di
agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da
chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un
familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della
struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui
all'articolo 82, comma 2;
c) quando il trattamento è necessario ai fini dello
svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.
397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango
pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della
personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
d)
quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del
rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della
popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti
dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia
e di buona condotta di cui all'articolo 111.
5. I dati idonei a rivelare lo
stato di salute non possono essere diffusi.
(19) Lettera aggiunta dal
numero 4) della lettera a) del comma 2 dell’art. 6, D.L. 13 maggio 2011, n.
70.
27. Garanzie per i dati giudiziari.
1. Il trattamento di dati
giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è consentito
soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del
Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del
trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni
eseguibili.
TITOLO IV
Soggetti che effettuano il
trattamento.
28. Titolare del trattamento.
1. Quando il trattamento è
effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un
qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è
l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un
potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
29.
Responsabile del trattamento.
1. Il responsabile è designato dal titolare
facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile è individuato tra
soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia
del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi
compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze
organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche
mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono
analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile
effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il
quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza
delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie
istruzioni.
30. Incaricati del trattamento.
1. Le operazioni
di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la
diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni
impartite.
2. La designazione è effettuata per iscritto e individua
puntualmente l'àmbito del trattamento consentito. Si considera tale anche la
documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è
individuato, per iscritto, l'àmbito del trattamento consentito agli addetti
all'unità medesima.
TITOLO V
Sicurezza dei dati e dei
sistemi.
Capo I - Misure di sicurezza
31. Obblighi di sicurezza.
1. I
dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in
relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura
dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre
al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i
rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso
non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità
della raccolta.
32. Particolari titolari.
1. Il fornitore di
un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta ai
sensi dell'articolo 31 idonee misure tecniche e organizzative adeguate al
rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, l'integrità
dei dati relativi al traffico, dei dati relativi all'ubicazione e delle
comunicazioni elettroniche rispetto ad ogni forma di utilizzazione o cognizione
non consentita.
2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali
richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure
congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso
di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è
definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità
previste dalla normativa vigente.
3. Il fornitore di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove
possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione della
sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell'àmbito di
applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare ai sensi
dei commi 1 e 2, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili.
Analoga informativa è resa al Garante e all'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
Capo II - Misure minime di sicurezza
33. Misure
minime.
1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui
all'articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento
sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo
o ai sensi dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di
protezione dei dati personali (20).
(20) Per la sospensione
dell'applicazione del presente articolo vedi il comma 9 dell'art. 1, O.P.C.M. 17
giugno 2009, n. 3781.
34. Trattamenti con strumenti
elettronici.
1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti
elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal
disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime
:
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione
delle credenziali di autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di
autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'àmbito
del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla
manutenzione degli strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti
elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non
consentiti e a determinati programmi informatici;
f) adozione di procedure
per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei
dati e dei sistemi;
g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla
sicurezza;
h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi
per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la
vita sessuale effettuati da organismi sanitari.
1-bis. Per i soggetti che
trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati
sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori,
anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la
tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita
dall’obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi
dell’ articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in
osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal
disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B). In relazione a tali
trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità
amministrativo-contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi
professionisti e
artigiani, il Garante, sentiti il Ministro per la
semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare
periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico
contenuto nel citato allegato B) in ordine all’adozione delle misure minime di
cui al comma 1 (21).
1-ter. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in
materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità
amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di
natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere
dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le
attività organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di obblighi
contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le
sue fasi, alla tenuta della contabilità e all’applicazione delle norme in
materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e
sicurezza sul lavoro (22).
(21) Gli attuali commi 1-bis e 1-ter così
sostituiscono l’originario comma 1-bis ai sensi di quanto disposto dal numero 5)
della lettera a) del comma 2 dell’art. 6, D.L. 13 maggio 2011, n. 70.
Precedentemente, il suddetto comma 1-bis era stato aggiunto dall'art. 29, comma
1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di
conversione. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo 29. In attuazione di
quanto disposto dal presente comma vedi il Provv. 27 novembre 2008. Per la
sospensione dell'applicazione del presente articolo vedi il comma 9 dell'art. 1,
O.P.C.M. 17 giugno 2009, n. 3781.
(22) Gli attuali commi 1-bis e 1-ter così
sostituiscono l’originario comma 1-bis ai sensi di quanto disposto dal numero 5)
della lettera a) del comma 2 dell’art. 6, D.L. 13 maggio 2011, n.
70.
35. Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici.
1.
Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti
elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal
disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure
minime:
a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'àmbito del
trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;
b)
previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli
incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
c) previsione di
procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso
selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata
all'identificazione degli incaricati (23).
(23) Per la sospensione
dell'applicazione del presente articolo vedi il comma 9 dell'art. 1, O.P.C.M. 17
giugno 2009, n. 3781.
36. Adeguamento.
1. Il disciplinare tecnico
di cui all'allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, è
aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto
con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie e il Ministro per la
semplificazione normativa, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza
maturata nel settore (24).
(24) Comma così modificato dal comma 5-bis
dell'art. 29, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla relativa legge di
conversione.
TITOLO VI
Adempimenti
37. Notificazione del
trattamento.
1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati
personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda:
a) dati
genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od
oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;
b) dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione
assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche
di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di
malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e
tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
c) dati idonei a rivelare la
vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi
senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico,
religioso o sindacale;
d) dati trattati con l'ausilio di strumenti
elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad
analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di
servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente
indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;
e) dati sensibili
registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi,
nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato
e altre ricerche campionarie;
f) dati registrati in apposite banche di dati
gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità
economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di
obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.
1-bis. La
notificazione relativa al trattamento dei dati di cui al comma 1 non è dovuta
se relativa all'attività dei medici di famiglia e dei pediatri di libera
scelta, in quanto tale funzione è tipica del loro rapporto professionale con il
Servizio sanitario nazionale (25).
2. Il Garante può individuare altri
trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà
dell'interessato, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati
personali, con proprio provvedimento adottato anche ai sensi dell'articolo 17.
Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana il Garante può anche individuare, nell'àmbito dei trattamenti di cui al
comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e
pertanto sottratti all'obbligo di notificazione (26).
3. La notificazione è
effettuata con unico atto anche quando il trattamento comporta il trasferimento
all'estero dei dati.
4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un
registro dei trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalità per la
sua consultazione gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni con
soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite la
consultazione del registro possono essere trattate per esclusive finalità di
applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati
personali.
(25) Comma aggiunto dall'art. 2-quinquies, D.L. 29 marzo 2004,
n. 81, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(26) Con
Del.Garante protez. dati pers. 31 marzo 2004, n. 1 (Gazz. Uff. 6 aprile 2004, n.
81) sono stati individuati i casi da sottrarre all'obbligo di notificazione al
Garante.
38. Modalità di notificazione.
1. La notificazione del
trattamento è presentata al Garante prima dell'inizio del trattamento ed una
sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni e della durata del
trattamento da effettuare, e può anche riguardare uno o più trattamenti con
finalità correlate.
2. La notificazione è validamente effettuata solo se è
trasmessa attraverso il sito del Garante, utilizzando l'apposito modello, che
contiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le seguenti
informazioni:
a) le coordinate identificative del titolare del trattamento e,
eventualmente, del suo rappresentante, nonché le modalità per individuare il
responsabile del trattamento se designato;
b) la o le finalità del
trattamento;
c) una descrizione della o delle categorie di persone
interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;
d) i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere
comunicati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;
f) una
descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza
delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento (27).
3. Il
Garante favorisce la disponibilità del modello per via telematica e la
notificazione anche attraverso convenzioni stipulate con soggetti autorizzati in
base alla normativa vigente, anche presso associazioni di categoria e ordini
professionali.
4. Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente alla
cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da indicare
nella notificazione medesima.
5. Il Garante può individuare altro idoneo
sistema per la notificazione in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche
previste dalla normativa vigente.
6. Il titolare del trattamento che non è
tenuto alla notificazione al Garante ai sensi dell'articolo 37 fornisce le
notizie contenute nel modello di cui al comma 2 a chi ne fa richiesta, salvo che
il trattamento riguardi pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili
da chiunque.
(27) Comma così sostituito dall'art. 29, comma 4, D.L. 25
giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi,
anche, il comma 5 del suddetto articolo. Con Del. 22 ottobre 2008 (Gazz. Uff. 9
dicembre 2008, n. 287) sono state introdotte alcune semplificazioni al modello
di cui al presente comma.
39. Obblighi di comunicazione.
1. Il
titolare del trattamento è tenuto a comunicare previamente al Garante le
seguenti circostanze:
a) comunicazione di dati personali da parte di un
soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico non prevista da una norma di legge
o di regolamento, effettuata in qualunque forma anche mediante
convenzione;
b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute
previsto dal programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui all'articolo 110,
comma 1, primo periodo.
2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi
del comma 1 possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal
ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione anche successiva
del Garante.
3. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata utilizzando il
modello predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa a quest'ultimo
per via telematica osservando le modalità di sottoscrizione con firma digitale e
conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2, oppure mediante
telefax o lettera raccomandata.
40. Autorizzazioni
generali.
1. Le disposizioni del presente codice che prevedono
un'autorizzazione del Garante sono applicate anche mediante il rilascio di
autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti,
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
41. Richieste di autorizzazione.
1. Il titolare del
trattamento che rientra nell'àmbito di applicazione di un'autorizzazione
rilasciata ai sensi dell'articolo 40 non è tenuto a presentare al Garante una
richiesta di autorizzazione se il trattamento che intende effettuare è conforme
alle relative prescrizioni.
2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda
un trattamento autorizzato ai sensi dell'articolo 40 il Garante può provvedere
comunque sulla richiesta se le specifiche modalità del trattamento lo
giustificano.
3. L'eventuale richiesta di autorizzazione è formulata
utilizzando esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile dal Garante
e trasmessa a quest'ultimo per via telematica, osservando le modalità di
sottoscrizione e conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2. La
medesima richiesta e l'autorizzazione possono essere trasmesse anche mediante
telefax o lettera raccomandata.
4. Se il richiedente è invitato dal Garante
a fornire informazioni o ad esibire documenti, il termine di quarantacinque
giorni di cui all'articolo 26, comma 2, decorre dalla data di scadenza del
termine fissato per l'adempimento richiesto.
5. In presenza di particolari
circostanze, il Garante può rilasciare un'autorizzazione provvisoria a tempo
determinato.
TITOLO VII
Trasferimento dei dati
all'estero.
42. Trasferimenti all'interno dell'Unione europea.
1. Le
disposizioni del presente codice non possono essere applicate in modo tale da
restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali fra gli Stati
membri dell'Unione europea, fatta salva l'adozione, in conformità allo stesso
codice, di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di dati effettuati
al fine di eludere le medesime disposizioni.
43. Trasferimenti
consentiti in Paesi terzi.
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del
territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto
di trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea è
consentito quando:
a) l'interessato ha manifestato il proprio consenso
espresso o, se si tratta di dati sensibili, in forma scritta;
b) è
necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è
parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a
specifiche richieste dell'interessato, ovvero per la conclusione o per
l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;
c) è
necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato
con legge o con regolamento o, se il trasferimento riguarda dati sensibili o
giudiziari, specificato o individuato ai sensi degli articoli 20 e 21;
d) è
necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo.
Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare
il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita
legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un
convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui
dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma
2;
e) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive
di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al
loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale;
f) è effettuato in accoglimento di una richiesta di
accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni
estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da
chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la materia;
g) è
necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui
all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per
esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse
storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e
ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi
privati;
h) il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti
o associazioni.
44. Altri trasferimenti consentiti.
1. Il
trasferimento di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese
non appartenente all'Unione europea, è altresì consentito quando è autorizzato
dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti
dell'interessato:
a) individuate dal Garante anche in relazione a garanzie
prestate con un contratto o mediante regole di condotta esistenti nell’ambito di
società appartenenti a un medesimo gruppo. L’interessato può far valere i
propri diritti nel territorio dello Stato, in base al presente codice, anche in
ordine all’inosservanza delle garanzie medesime (28);
b) individuate con le
decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della
direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995, del Parlamento europeo e del Consiglio,
con le quali la Commissione europea constata che un Paese non appartenente
all'Unione europea garantisce un livello di protezione adeguato o che alcune
clausole contrattuali offrono garanzie sufficienti.
(28) Lettera così
modificata dal comma 5-bis dell'art. 29, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto
dalla relativa legge di conversione.
45. Trasferimenti
vietati.
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento
anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo,
di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non
appartenente all'Unione europea, è vietato quando l'ordinamento del Paese di
destinazione o di transito dei dati non assicura un livello di tutela delle
persone adeguato. Sono valutate anche le modalità del trasferimento e dei
trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei dati e le misure di
sicurezza.
Parte II - Disposizioni relative a specifici
settori
TITOLO I
Trattamenti in àmbito giudiziario.
Capo I - Profili
generali
46. Titolari dei trattamenti.
1. Gli uffici giudiziari di ogni
ordine e grado, il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di
autogoverno e il Ministero della giustizia sono titolari dei trattamenti di
dati personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite per legge o
regolamento.
2. Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati,
nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al
comma 1 effettuati con strumenti elettronici, relativamente a banche di dati
centrali od oggetto di interconnessione tra più uffici o titolari. I
provvedimenti con cui il Consiglio superiore della magistratura e gli altri
organi di autogoverno di cui al comma 1 individuano i medesimi trattamenti da
essi effettuati sono riportati nell'allegato C) con decreto del Ministro della
giustizia.
47. Trattamenti per ragioni di giustizia.
1. In
caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici giudiziari di
ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri
organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano, se il
trattamento è effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del
codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e
da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Agli effetti del presente codice
si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati
personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di
controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del
personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione
giurisdizionale, nonché le attività ispettive su uffici giudiziari. Le medesime
ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività
amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è
pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta
trattazione.
48. Banche di dati di uffici giudiziari.
1. Nei
casi in cui l'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado può acquisire in
conformità alle vigenti disposizioni processuali dati, informazioni, atti e
documenti da soggetti pubblici, l'acquisizione può essere effettuata anche per
via telematica. A tale fine gli uffici giudiziari possono avvalersi delle
convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti pubblici,
volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante reti
di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche
di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei princìpi di cui agli
articoli 3 e 11 del presente codice.
49. Disposizioni di
attuazione.
1. Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche
ad integrazione del D.M. 30 settembre 1989, n. 334 del Ministro di grazia e
giustizia, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione dei
princìpi del presente codice nella materia penale e civile.
Capo
II - Minori
50. Notizie o immagini relative a minori.
1. Il divieto di cui
all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o
immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore si osserva anche in
caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari
in materie diverse da quella penale.
Capo III - Informatica
giuridica
51. Princìpi generali.
1. Fermo restando quanto previsto dalle
disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di
copie di atti e documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti
dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a
chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi
compreso il sito istituzionale della medesima autorità nella rete
Internet.
2. Le sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria di
ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili
anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima
autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente
capo.
52. Dati identificativi degli interessati.
1. Fermo
restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il
contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità
giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato può chiedere per motivi
legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio
che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia
apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della
sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di
riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di
informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante
reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri
dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o
provvedimento.
2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con
decreto, senza ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia la sentenza o
adotta il provvedimento. La medesima autorità può disporre d'ufficio che sia
apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità
degli interessati.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito
della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e
sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l'indicazione
degli estremi del presente articolo: «In caso di diffusione omettere le
generalità e gli altri dati identificativi di.....».
4. In caso di
diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti
l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa
l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi
dell'interessato.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del
codice penale relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale,
chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità
giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in
mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati
identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche
indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in
materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.
6. Le disposizioni
di cui al presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai
sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile. La parte può formulare
agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e
gli arbitri appongono sul lodo l'annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi
del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i
lavori pubblici ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte.
7. Fuori dei
casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del
contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali
(29).
(29) Per le linee guida relative al trattamento dei dati personali
nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione
giuridica vedi la Del. 2 dicembre 2010.
TITOLO II
Trattamenti da
parte di forze di polizia.
Capo I - Profili generali
53. Àmbito
applicativo e titolari dei trattamenti.
1. Al trattamento di dati personali
effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o
da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, ovvero
da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per finalità di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione
dei reati, effettuati in base ad espressa disposizione di legge che preveda
specificamente il trattamento, non si applicano le seguenti disposizioni del
codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e
da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Con decreto del Ministro
dell'interno sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i
trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti
elettronici, e i relativi titolari.
54. Modalità di trattamento e
flussi di dati.
1. Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le
forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di
legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti,
l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli
organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare
la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di
comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di
dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei princìpi di cui agli
articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno,
su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e
degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati
necessari al perseguimento delle finalità di cui
all'articolo 53.
2. I
dati trattati per le finalità di cui al medesimo articolo 53 sono conservati
separatamente da quelli registrati per finalità amministrative che non
richiedono il loro utilizzo.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
11, il Centro elaborazioni dati di cui all'articolo 53 assicura l'aggiornamento
periodico e la pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati anche
attraverso interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale e del casellario
dei carichi pendenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, o di altre banche di dati
di forze di polizia, necessarie per le finalità di cui all'articolo 53.
4.
Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano periodicamente i requisiti di
cui all'articolo 11 in riferimento ai dati trattati anche senza l'ausilio di
strumenti elettronici, e provvedono al loro aggiornamento anche sulla base delle
procedure adottate dal Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per i
trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici, mediante
annotazioni o integrazioni dei documenti che li contengono.
55.
Particolari tecnologie.
1. Il trattamento di dati personali che implica
maggiori rischi di un danno all'interessato, con particolare riguardo a banche
di dati genetici o biometrici, a tecniche basate su dati relativi
all'ubicazione, a banche di dati basate su particolari tecniche di elaborazione
delle informazioni e all'introduzione di particolari tecnologie, è effettuato
nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato
prescritti ai sensi dell'articolo 17 sulla base di preventiva comunicazione ai
sensi dell'articolo 39.
56. Tutela dell'interessato.
1. Le
disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1° aprile 1981,
n. 121, e successive modificazioni, si applicano anche, oltre che ai dati
destinati a confluire nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 53, a
dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi
di polizia.
57. Disposizioni di attuazione.
1. Con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
della giustizia, sono individuate le modalità di attuazione dei princìpi del
presente codice relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalità
di cui all'articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o
comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della Raccomandazione R
(87) 15 del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987, e successive
modificazioni. Le modalità sono individuate con particolare riguardo:
a) al
principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata alla specifica finalità
perseguita, in relazione alla prevenzione di un pericolo concreto o alla
repressione di reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti
effettuati per finalità di analisi;
b) all'aggiornamento periodico dei dati,
anche relativi a valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse
modalità relative ai dati trattati senza l'ausilio di strumenti elettronici e
alle modalità per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi
e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;
c) ai presupposti
per effettuare trattamenti per esigenze temporanee o collegati a situazioni
particolari, anche ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai sensi
dell'articolo 11, dell'individuazione delle categorie di interessati e della
conservazione separata da altri dati che non richiedono il loro utilizzo;
d)
all'individuazione di specifici termini di conservazione dei dati in relazione
alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati per il loro trattamento, nonché
alla tipologia dei procedimenti nell'àmbito dei quali essi sono trattati o i
provvedimenti sono adottati;
e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche
all'estero o per l'esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e alla
loro diffusione, ove necessaria in conformità alla legge;
f) all'uso di
particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle informazioni, anche
mediante il ricorso a sistemi di indice.
TITOLO III
Difesa e
sicurezza dello stato.
Capo I - Profili generali
58. Disposizioni
applicabili.
1. Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli
articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti
da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge, le
disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a quelle previste
negli articoli da 1 a 6, 11, 14, 15, 31, 33, 58, 154, 160 e 169.
2. Ai
trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità di difesa o di
sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano
specificamente il trattamento, le disposizioni del presente codice si applicano
limitatamente a quelle indicate nel comma 1, nonché alle disposizioni di cui
agli articoli 37, 38 e 163.
3. Le misure di sicurezza relative ai dati
trattati dagli organismi di cui al comma 1 sono stabilite e periodicamente
aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con
l'osservanza delle norme che regolano la materia.
4. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di
applicazione delle disposizioni applicabili del presente codice in riferimento
alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di trattamento eseguibili
e di incaricati, anche in relazione all'aggiornamento e alla
conservazione.
TITOLO IV
Trattamenti in àmbito
pubblico.
Capo I - Accesso a documenti amministrativi
59. Accesso a
documenti amministrativi.
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i
presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a
documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela
giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché
dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di
dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in
esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all'applicazione
di tale disciplina si considerano di rilevante interesse
pubblico.
(commento di giurisprudenza)
60. Dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
1. Quando il trattamento
concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il
trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si
intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di
rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto
della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e
inviolabile.
Capo II - Registri pubblici e albi
professionali
61. Utilizzazione di dati pubblici.
1. Il Garante promuove,
ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di
buona condotta per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi,
registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche
individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione dei
dati e prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti da
più archivi, tenendo presente quanto previsto dalla Raccomandazione n. R (91)10
del Consiglio d'Europa in relazione all'articolo 11.
2. Agli effetti
dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli
sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti in un albo professionale in
conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti
pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, anche
mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata
l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono
sull'esercizio della professione.
3. L'ordine o collegio professionale può, a
richiesta della persona iscritta nell'albo che vi ha interesse, integrare i
dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in
relazione all'attività professionale.
4. A richiesta dell'interessato
l'ordine o collegio professionale può altresì fornire a terzi notizie o
informazioni relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali
non menzionate nell'albo, ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi o a
ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni
o seminari.
Capo III - Stato civile, anagrafi e liste
elettorali
62. Dati sensibili e giudiziari.
1. Si considerano di
rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità
relative alla tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle
anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani
residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonché al rilascio di documenti
di riconoscimento o al cambiamento delle generalità.
63.
Consultazione di atti.
1. Gli atti dello stato civile conservati negli
Archivi di Stato sono consultabili nei limiti previsti dall'articolo 107 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Capo IV - Finalità
di rilevante interesse pubblico
64. Cittadinanza, immigrazione e condizione
dello straniero.
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia
di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e del
profugo e sullo stato di rifugiato.
2. Nell'àmbito delle finalità di cui al
comma 1 è ammesso, in particolare, il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari indispensabili:
a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi,
attestazioni, autorizzazioni e documenti anche sanitari;
b) al
riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di rifugiato, o
all'applicazione della protezione temporanea e di altri istituti o misure di
carattere umanitario, ovvero all'attuazione di obblighi di legge in materia di
politiche migratorie;
c) in relazione agli obblighi dei datori di lavoro e
dei lavoratori, ai ricongiungimenti, all'applicazione delle norme vigenti in
materia di istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica e
all'integrazione sociale.
3. Il presente articolo non si applica ai
trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati in esecuzione degli
accordi e convenzioni di cui all'articolo 154, comma 2, lettere a) e b), o
comunque effettuati per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di
prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espressa
disposizione di legge che prevede specificamente il
trattamento.
65. Diritti politici e pubblicità dell'attività di
organi.
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia
di:
a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici,
nel rispetto della segretezza del voto, nonché di esercizio del mandato degli
organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari;
b)
documentazione dell'attività istituzionale di organi pubblici.
2. I
trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1
sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da
regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti:
a) lo
svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa
regolarità;
b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la
verifica delle relative regolarità;
c) l'accertamento delle cause di
ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione da
cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi;
d)
l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativa
popolare, l'attività di commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi
politici;
e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni,
enti e uffici.
3. Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione
dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1, lettera a),
in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione
delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche,
alle cariche istituzionali e agli organi eletti.
4. Ai fini del presente
articolo, in particolare, è consentito il trattamento di dati sensibili e
giudiziari indispensabili:
a) per la redazione di verbali e resoconti
dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi
collegiali o assembleari;
b) per l'esclusivo svolgimento di una funzione di
controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l'accesso a
documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati
per esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento di un mandato
elettivo.
5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità di cui al
comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti. Non è comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e
giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto del
principio di pubblicità dell'attività istituzionale, fermo restando il divieto
di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
66.
Materia tributaria e doganale.
1. Si considerano di rilevante interesse
pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dei soggetti pubblici
dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni
in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai
responsabili di imposta, nonché in materia di deduzioni e detrazioni e per
l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle
dogane.
2. Si considerano inoltre di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le attività dirette, in materia di imposte, alla
prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi e alla adozione dei
provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria,
nonché al controllo e alla esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali
obblighi, alla effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote d'imposta,
e quelle dirette alla gestione ed alienazione di immobili statali,
all'inventario e alla qualificazione degli immobili e alla conservazione dei
registri immobiliari.
67. Attività di controllo e
ispettive.
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità di:
a) verifica della legittimità, del buon
andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della
rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità,
efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a
soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti
di altri soggetti;
b) accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali,
con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni,
ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'articolo 65,
comma 4.
68. Benefìci economici ed abilitazioni.
1. Si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21,
le finalità di applicazione della disciplina in materia di concessione,
liquidazione, modifica e revoca di benefìci economici, agevolazioni,
elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.
2. Si intendono ricompresi fra
i trattamenti regolati dal presente articolo anche quelli indispensabili in
relazione:
a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste
dalla normativa antimafia;
b) alle elargizioni di contributi previsti dalla
normativa in materia di usura e di vittime di richieste estorsive;
c) alla
corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento di benefìci in
favore di perseguitati politici e di internati in campo di sterminio e di loro
congiunti;
d) al riconoscimento di benefìci connessi all'invalidità
civile;
e) alla concessione di contributi in materia di formazione
professionale;
f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni
ed altri benefìci previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa
comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti;
g) al
riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche,
franchigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze,
autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da
un regolamento o dalla normativa comunitaria.
3. Il trattamento può
comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò è indispensabile per la
trasparenza delle attività indicate nel presente articolo, in conformità alle
leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo conseguenti alle attività
medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo
stato di salute.
69. Onorificenze, ricompense e
riconoscimenti.
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia
di conferimento di onorificenze e ricompense, di riconoscimento della
personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di
accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine,
per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a
cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche
non statali, nonché di rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di
concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione a
comitati d'onore e di ammissione a cerimonie ed incontri
istituzionali.
70. Volontariato e obiezione di coscienza.
1.
Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 20 e 21,
le finalità di applicazione della disciplina in materia di rapporti tra i
soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato, in particolare per
quanto riguarda l'elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno, la
tenuta di registri generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione
internazionale.
2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico
le finalità di applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle altre
disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza.
71.
Attività sanzionatorie e di tutela.
1. Si considerano di rilevante interesse
pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità:
a) di applicazione
delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;
b) volte a far
valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte
di un terzo, anche ai sensi dell'articolo 391-quater del codice di procedura
penale, o direttamente connesse alla riparazione di un errore giudiziario o in
caso di violazione del termine ragionevole del processo o di un'ingiusta
restrizione della libertà personale.
2. Quando il trattamento concerne dati
idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è
consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del
comma 1, è di rango almeno pari a quello dell'interessato, ovvero consiste in
un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e
inviolabile.
72. Rapporti con enti di culto.
1. Si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21,
le finalità relative allo svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di
culto, confessioni religiose e comunità religiose.
73. Altre
finalità in àmbito amministrativo e sociale.
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'àmbito delle attività
che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità socio-assistenziali,
con particolare riferimento a:
a) interventi di sostegno psico-sociale e di
formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni
di disagio sociale, economico o familiare;
b) interventi anche di rilievo
sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi
compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso,
accompagnamento e trasporto;
c) assistenza nei confronti di minori, anche in
relazione a vicende giudiziarie;
d) indagini psico-sociali relative a
provvedimenti di adozione anche internazionale;
e) compiti di vigilanza per
affidamenti temporanei;
f) iniziative di vigilanza e di sostegno in
riferimento al soggiorno di nomadi;
g) interventi in tema di barriere
architettoniche.
2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse
pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'àmbito delle attività che la
legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità:
a) di gestione di asili
nido;
b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di
sussidi, contributi e materiale didattico;
c) ricreative o di promozione
della cultura e dello sport, con particolare riferimento all'organizzazione di
soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all'uso di beni
immobili o all'occupazione di suolo pubblico;
d) di assegnazione di alloggi
di edilizia residenziale pubblica;
e) relative alla leva militare;
f) di
polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dall'articolo 53, con
particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai
controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del
suolo;
g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;
h) in materia di
protezione civile;
i) di supporto al collocamento e all'avviamento al
lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa locale per l'occupazione
e di sportelli-lavoro;
l) dei difensori civici regionali e
locali.
Capo V - Particolari contrassegni
74. Contrassegni su
veicoli e accessi a centri storici.
1. I contrassegni rilasciati a qualunque
titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide,
ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono
essere esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare
l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione di diciture dalle quali può
essere individuata la persona fisica interessata (30).
2. Per fini di cui al
comma 1, le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata sono
riportati sui contrassegni con modalità che non consentono la loro diretta
visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o di necessità di
accertamento (31).
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in
caso di fissazione a qualunque titolo di un obbligo di esposizione sui veicoli
di copia del libretto di circolazione o di altro documento.
4. Per il
trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la rilevazione degli accessi
di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato continuano,
altresì, ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.
(30) Comma così modificato dalla
lettera a) del comma 1 dell'art. 58, L. 29 luglio 2010, n. 120.
(31) Comma
così sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 58, L. 29 luglio 2010, n.
120.
TITOLO V
Trattamento di dati personali in àmbito
sanitario.
Capo I - Princìpi generali
75. Àmbito applicativo.
1. Il
presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali in àmbito
sanitario.
76. Esercenti professioni sanitarie e organismi
sanitari pubblici.
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi
sanitari pubblici, anche nell'àmbito di un'attività di rilevante interesse
pubblico ai sensi dell'articolo 85, trattano i dati personali idonei a rivelare
lo stato di salute:
a) con il consenso dell'interessato e anche senza
l'autorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni
indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o
dell'incolumità fisica dell'interessato;
b) anche senza il consenso
dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, se la finalità di cui alla
lettera a) riguarda un terzo o la collettività.
2. Nei casi di cui al comma 1
il consenso può essere prestato con le modalità semplificate di cui al capo
II.
3. Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione del Garante è rilasciata,
salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di
sanità.
Capo II - Modalità semplificate per informativa e
consenso
77. Casi di semplificazione.
1. Il presente capo individua
modalità semplificate utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:
a) per
informare l'interessato relativamente ai dati personali raccolti presso il
medesimo interessato o presso terzi, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e
4;
b) per manifestare il consenso al trattamento dei dati personali nei casi
in cui ciò è richiesto ai sensi dell'articolo 76;
c) per il trattamento dei
dati personali.
2. Le modalità semplificate di cui al comma 1 sono
applicabili:
a) dagli organismi sanitari pubblici;
b) dagli altri
organismi privati e dagli esercenti le professioni sanitarie;
c) dagli altri
soggetti pubblici indicati nell'articolo 80.
78. Informativa del
medico di medicina generale o del pediatra.
1. Il medico di medicina
generale o il pediatra di libera scelta informano l'interessato relativamente
al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere
agevolmente comprensibili gli elementi indicati nell'articolo 13, comma 1.
2.
L'informativa può essere fornita per il complessivo trattamento dei dati
personali necessario per attività di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o
dell'incolumità fisica dell'interessato, su richiesta dello stesso o di cui
questi è informato in quanto effettuate nel suo interesse.
3. L'informativa
può riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti presso terzi, ed
è fornita preferibilmente per iscritto, anche attraverso carte tascabili con
eventuali allegati pieghevoli, includendo almeno gli elementi indicati dal
Garante ai sensi dell'articolo 13, comma 3, eventualmente integrati anche
oralmente in relazione a particolari caratteristiche del trattamento
(32).
4. L'informativa, se non è diversamente specificato dal medico o dal
pediatra, riguarda anche il trattamento di dati correlato a quello effettuato
dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da
un professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla
prestazione richiesta, che:
a) sostituisce temporaneamente il medico o il
pediatra;
b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e
del pediatra;
c) può trattare lecitamente i dati nell'àmbito di un'attività
professionale prestata in forma associata;
d) fornisce farmaci
prescritti;
e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformità
alla disciplina applicabile.
5. L'informativa resa ai sensi del presente
articolo evidenzia analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che
presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per
la dignità dell'interessato, in particolare in caso di trattamenti
effettuati:
a) per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e di
sperimentazione clinica controllata di medicinali, in conformità alle leggi e
ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto,
è manifestato liberamente;
b) nell'àmbito della teleassistenza o
telemedicina;
c) per fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso
una rete di comunicazione elettronica.
(32) Con Provv.Garante protez.
dati pers. 19 luglio 2006 (Gazz. Uff. 8 agosto 2006, n. 183) è stata individuata
l'informativa semplificata per i medici di base.
79. Informativa da
parte di organismi sanitari.
1. Gli organismi sanitari pubblici e privati
possono avvalersi delle modalità semplificate relative all'informativa e al
consenso di cui agli articoli 78 e 81 in riferimento ad una pluralità di
prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità dello stesso organismo o
di più strutture ospedaliere o territoriali specificamente identificati.
2.
Nei casi di cui al comma 1 l'organismo o le strutture annotano l'avvenuta
informativa e il consenso con modalità uniformi e tali da permettere una
verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità che, anche in tempi
diversi, trattano dati relativi al medesimo interessato.
3. Le modalità
semplificate di cui agli articoli 78 e 81 possono essere utilizzate in modo
omogeneo e coordinato in riferimento all'insieme dei trattamenti di dati
personali effettuati nel complesso delle strutture facenti capo alle aziende
sanitarie.
4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del
comma 3, le modalità semplificate possono essere utilizzate per più trattamenti
di dati effettuati nei casi di cui al presente articolo e dai soggetti di cui
all'articolo 80.
80. Informativa da parte di altri soggetti
pubblici.
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 79, possono avvalersi
della facoltà di fornire un'unica informativa per una pluralità di trattamenti
di dati effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati
raccolti presso l'interessato e presso terzi, i competenti servizi o strutture
di soggetti pubblici operanti in àmbito sanitario o della prevenzione e
sicurezza del lavoro.
2. L'informativa di cui al comma 1 è integrata con
appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e
diffusi anche nell'àmbito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di
comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda attività
amministrative di rilevante interesse pubblico che non richiedono il consenso
degli interessati.
81. Prestazione del consenso.
1. Il
consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei casi
in cui è necessario ai sensi del presente codice o di altra disposizione di
legge, può essere manifestato con un'unica dichiarazione, anche oralmente. In
tal caso il consenso è documentato, anziché con atto scritto dell'interessato,
con annotazione dell'esercente la professione sanitaria o dell'organismo
sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da uno o più
soggetti e all'informativa all'interessato, nei modi indicati negli articoli 78,
79 e 80.
2. Quando il medico o il pediatra fornisce l'informativa per conto
di più professionisti ai sensi dell'articolo 78, comma 4, oltre quanto previsto
dal comma 1, il consenso è reso conoscibile ai medesimi professionisti con
adeguate modalità, anche attraverso menzione, annotazione o apposizione di un
bollino o tagliando su una carta elettronica o sulla tessera sanitaria,
contenente un richiamo al medesimo articolo 78, comma 4, e alle eventuali
diverse specificazioni apposte all'informativa ai sensi del medesimo
comma.
82. Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità
fisica.
1. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali
possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso
di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente autorità
ha adottato un'ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 117 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. L'informativa e il consenso al
trattamento dei dati personali possono altresì intervenire senza ritardo,
successivamente alla prestazione, in caso di:
a) impossibilità fisica,
incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato,
quando non è possibile acquisire il consenso da chi esercita legalmente la
potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o,
in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora
l'interessato;
b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o
l'incolumità fisica dell'interessato.
3. L'informativa e il consenso al
trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo,
successivamente alla prestazione, anche in caso di prestazione medica che può
essere pregiudicata dall'acquisizione preventiva del consenso, in termini di
tempestività o efficacia.
4. Dopo il raggiungimento della maggiore età
l'informativa è fornita all'interessato anche ai fini della acquisizione di una
nuova manifestazione del consenso quando questo è necessario.
83.
Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati.
1. I soggetti di
cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure per garantire,
nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti,
delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto
professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in
materia di modalità di trattamento dei dati sensibili e di misure minime di
sicurezza.
2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:
a)
soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad
adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa all'interno di
strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo
dalla loro individuazione nominativa;
b) l'istituzione di appropriate
distanze di cortesia, tenendo conto dell'eventuale uso di apparati vocali o di
barriere;
c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l'indebita
conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di
salute;
d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi
compresa l'eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di
promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali prescelti;
e) il rispetto
della dignità dell'interessato in occasione della prestazione medica e in ogni
operazione di trattamento dei dati;
f) la previsione di opportuni
accorgimenti volti ad assicurare che, ove necessario, possa essere data
correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di
una prestazione di pronto soccorso;
g) la formale previsione, in conformità
agli ordinamenti interni delle strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate
modalità per informare i terzi legittimati in occasione di visite sulla
dislocazione degli interessati nell'àmbito dei reparti, informandone
previamente gli interessati e rispettando eventuali loro contrarie
manifestazioni legittime di volontà;
h) la messa in atto di procedure, anche
di formazione del personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei
un'esplicita correlazione tra l'interessato e reparti o strutture, indicativa
dell'esistenza di un particolare stato di salute;
i) la sottoposizione
degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole
di condotta analoghe al segreto professionale.
2-bis. Le misure di cui al
comma 2 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 78, che ottemperano
alle disposizioni di cui al comma 1 secondo modalità adeguate a garantire un
rapporto personale e fiduciario con gli assistiti, nel rispetto del codice di
deontologia sottoscritto ai sensi dell'articolo 12 (33).
(33) Comma
aggiunto dall'art. 2-quinquies, D.L. 29 marzo 2004, n. 81, nel testo integrato
dalla relativa legge di conversione.
84. Comunicazione di dati
all'interessato.
1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
possono essere resi noti all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82,
comma 2, lettera a), da parte di esercenti le professioni sanitarie ed
organismi sanitari, solo per il tramite di un medico designato dall'interessato
o dal titolare. Il presente comma non si applica in riferimento ai dati
personali forniti in precedenza dal medesimo interessato.
2. Il titolare o il
responsabile possono autorizzare per iscritto esercenti le professioni sanitarie
diversi dai medici, che nell'esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti
diretti con i pazienti e sono incaricati di trattare dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi dati all'interessato o ai
soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a). L'atto di incarico
individua appropriate modalità e cautele rapportate al contesto nel quale è
effettuato il trattamento di dati.
Capo III - Finalità di
rilevante interesse pubblico
85. Compiti del Servizio sanitario
nazionale.
1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità che rientrano
nei compiti del Servizio sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari
pubblici relative alle seguenti attività:
a) attività amministrative
correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti
assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza degli
stranieri in Italia e dei cittadini italiani all'estero, nonché di assistenza
sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale;
b) programmazione,
gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria;
c) vigilanza
sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in
commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza
sanitaria;
d) attività certificatorie;
e) l'applicazione della normativa
in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute
della popolazione;
f) le attività amministrative correlate ai trapianti
d'organo e di tessuti, nonché alle trasfusioni di sangue umano, anche in
applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;
g) instaurazione, gestione,
pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti
accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale.
2. Il comma 1
non si applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute
effettuati da esercenti le professioni sanitarie o da organismi sanitari
pubblici per finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica
dell'interessato, di un terzo o della collettività, per i quali si osservano le
disposizioni relative al consenso dell'interessato o all'autorizzazione del
Garante ai sensi dell'articolo 76.
3. All'identificazione dei tipi di dati
idonei a rivelare lo stato di salute e di operazioni su essi eseguibili è
assicurata ampia pubblicità, anche tramite affissione di una copia o di una
guida illustrativa presso ciascuna azienda sanitaria e presso gli studi dei
medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
4. Il
trattamento di dati identificativi dell'interessato è lecito da parte dei soli
soggetti che perseguono direttamente le finalità di cui al comma 1.
L'utilizzazione delle diverse tipologie di dati è consentita ai soli
incaricati, preposti, caso per caso, alle specifiche fasi delle attività di cui
al medesimo comma, secondo il principio dell'indispensabilità dei dati di volta
in volta trattati.
86. Altre finalità di rilevante interesse
pubblico.
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano di
rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità,
perseguite mediante trattamento di dati sensibili e giudiziari, relative alle
attività amministrative correlate all'applicazione della disciplina in materia
di:
a) tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della
gravidanza, con particolare riferimento a quelle svolte per la gestione di
consultori familiari e istituzioni analoghe, per l'informazione, la cura e la
degenza delle madri, nonché per gli interventi di interruzione della
gravidanza;
b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare
riferimento a quelle svolte al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed
associazioni senza fine di lucro, i servizi pubblici necessari per l'assistenza
socio-sanitaria ai tossicodipendenti, gli interventi anche di tipo preventivo
previsti dalle leggi e l'applicazione delle misure amministrative
previste;
c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone
handicappate effettuati, in particolare, al fine di:
1) accertare l'handicap
ed assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto
personale e familiare, nonché interventi economici integrativi ed altre
agevolazioni;
2) curare l'integrazione sociale, l'educazione, l'istruzione e
l'informazione alla famiglia del portatore di handicap, nonché il collocamento
obbligatorio nei casi previsti dalla legge;
3) realizzare comunità-alloggio e
centri socio riabilitativi;
4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle
associazioni ed organizzazioni di volontariato impegnati nel settore.
2. Ai
trattamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 85, comma 4.
Capo IV - Prescrizioni mediche
87.
Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale.
1. Le ricette relative
a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario
nazionale sono redatte secondo il modello di cui al comma 2, conformato in modo
da permettere di risalire all'identità dell'interessato solo in caso di
necessità connesse al controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a
fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel
rispetto delle norme deontologiche applicabili.
2. Il modello cartaceo per
le ricette di medicinali relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche
parziale, del Servizio sanitario nazionale, di cui agli allegati 1, 3, 5 e 6 del
D.M. 11 luglio 1988, n. 350 del Ministro della sanità, e al capitolo 2,
paragrafo 2.2.2. del relativo disciplinare tecnico, è integrato da un tagliando
predisposto su carta o con tecnica di tipo copiativo e unito ai bordi delle zone
indicate nel comma 3.
3. Il tagliando di cui al comma 2 è apposto sulle zone
del modello predisposte per l'indicazione delle generalità e dell'indirizzo
dell'assistito, in modo da consentirne la visione solo per effetto di una
momentanea separazione del tagliando medesimo che risulti necessaria ai sensi
dei commi 4 e 5.
4. Il tagliando può essere momentaneamente separato dal
modello di ricetta, e successivamente riunito allo stesso, quando il farmacista
lo ritiene indispensabile, mediante sottoscrizione apposta sul tagliando, per
una effettiva necessità connessa al controllo della correttezza della
prescrizione, anche per quanto riguarda la corretta fornitura del farmaco.
5.
Il tagliando può essere momentaneamente separato nei modi di cui al comma 3
anche presso i competenti organi per fini di verifica amministrativa sulla
correttezza della prescrizione, o da parte di soggetti legittimati a svolgere
indagini epidemiologiche o di ricerca in conformità alla legge, quando è
indispensabile per il perseguimento delle rispettive finalità.
6. Con
decreto del Ministro della salute, sentito il Garante, può essere individuata
una ulteriore soluzione tecnica diversa da quella indicata nel comma 1, basata
sull'uso di una fascetta adesiva o su altra tecnica equipollente relativa anche
a modelli non cartacei.
88. Medicinali non a carico del Servizio
sanitario nazionale.
1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a
prescrizione ripetibile non a carico, anche parziale, del Servizio sanitario
nazionale, le generalità dell'interessato non sono indicate.
2. Nei casi di
cui al comma 1 il medico può indicare le generalità dell'interessato solo se
ritiene indispensabile permettere di risalire alla sua identità, per
un'effettiva necessità derivante dalle particolari condizioni del medesimo
interessato o da una speciale modalità di preparazione o di
utilizzazione.
89. Casi particolari.
1. Le disposizioni del
presente capo non precludono l'applicazione di disposizioni normative che
prevedono il rilascio di ricette che non identificano l'interessato o recanti
particolari annotazioni, contenute anche nel decreto-legge 17 febbraio 1998, n.
23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.
2. Nei
casi in cui deve essere accertata l'identità dell'interessato ai sensi del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le ricette sono conservate
separatamente da ogni altro documento che non ne richiede l'utilizzo.
2-bis.
Per i soggetti di cui all'articolo 78, l'attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 87, comma 3, e 88, comma 1, è subordinata ad un'esplicita richiesta
dell'interessato (34).
(34) Comma aggiunto dall'art. 2-quinquies, D.L. 29
marzo 2004, n. 81, nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione.
Capo V - Dati genetici
(commento di
giurisprudenza)
90. Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo
osseo.
1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è
consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal
Garante sentito il Ministro della salute, che acquisisce, a tal fine, il
parere del Consiglio superiore di sanità (35).
2. L'autorizzazione di cui
al comma 1 individua anche gli ulteriori elementi da includere nell'informativa
ai sensi dell'articolo 13, con particolare riguardo alla specificazione delle
finalità perseguite e dei risultati conseguibili anche in relazione alle
notizie inattese che possono essere conosciute per effetto del trattamento dei
dati e al diritto di opporsi al medesimo trattamento per motivi legittimi.
3.
Il donatore di midollo osseo, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 52, ha il
diritto e il dovere di mantenere l'anonimato sia nei confronti del ricevente sia
nei confronti di terzi.
(35) L'autorizzazione prevista dal presente comma
è stata rilasciata con Provv. Garante protez. dati pers. 22 febbraio
2007.
Capo VI - Disposizioni varie
91. Dati trattati mediante
carte.
1. Il trattamento in ogni forma di dati idonei a rivelare lo stato di
salute o la vita sessuale eventualmente registrati su carte anche non
elettroniche, compresa la carta nazionale dei servizi, o trattati mediante le
medesime carte è consentito se necessario ai sensi dell'articolo 3,
nell'osservanza di misure ed accorgimenti prescritti dal Garante nei modi di cui
all'articolo 17.
92. Cartelle cliniche.
1. Nei casi in cui
organismi sanitari pubblici e privati redigono e conservano una cartella clinica
in conformità alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti
per assicurare la comprensibilità dei dati e per distinguere i dati relativi al
paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese
informazioni relative a nascituri.
2. Eventuali richieste di presa visione o
di rilascio di copia della cartella e dell'acclusa scheda di dimissione
ospedaliera da parte di soggetti diversi dall'interessato possono essere
accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla
documentata necessità:
a) di far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera c), di rango pari a
quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in
un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
b) di tutelare, in
conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, una
situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell'interessato,
ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o
libertà fondamentale e inviolabile.
93. Certificato di assistenza
al parto.
1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di
assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente
i soli dati richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le
disposizioni dell'articolo 109.
2. Il certificato di assistenza al parto o
la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono
identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata
avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati
in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi
cento anni dalla formazione del documento.
3. Durante il periodo di cui al
comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere
accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non
voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che
quest'ultima sia identificabile.
94. Banche di dati, registri e
schedari in àmbito sanitario.
1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo
stato di salute contenuti in banche di dati, schedari, archivi o registri tenuti
in àmbito sanitario, è effettuato nel rispetto dell'articolo 3 anche presso
banche di dati, schedari, archivi o registri già istituiti alla data di entrata
in vigore del presente codice e in riferimento ad accessi di terzi previsti
dalla disciplina vigente alla medesima data, in particolare presso:
a) il
registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati istituito presso
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), di
cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
dicembre 2002, n. 308;
b) la banca di dati in materia di sorveglianza della
malattia di Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad essa correlate, di
cui al D.M. 21 dicembre 2001 del Ministro della salute, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002;
c) il registro nazionale delle
malattie rare di cui all'articolo 3 del D.M. 18 maggio 2001, n. 279 del Ministro
della sanità;
d) i registri dei donatori di midollo osseo istituiti in
applicazione della legge 6 marzo 2001, n. 52;
e) gli schedari dei donatori di
sangue di cui all'articolo 15 del D.M. 26 gennaio 2001 del Ministro della
sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile
2001.
TITOLO VI
Istruzione.
Capo I - Profili
generali
95. Dati sensibili e giudiziari.
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di istruzione
e di formazione in àmbito scolastico, professionale, superiore o universitario,
con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma
integrata.
96. Trattamento di dati relativi a studenti.
1. Al
fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale,
anche all'estero, le scuole e gli istituti scolastici di istruzione secondaria,
su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati
e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali,
degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari,
pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nell'informativa resa
agli interessati ai sensi dell'articolo 13. I dati possono essere
successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.
2. Resta
ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello
studente alla riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in
materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo
dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati.
TITOLO
VII
Trattamento per scopi storici, statistici o scientifici.
Capo I -
Profili generali
97. Àmbito applicativo.
1. Il presente titolo disciplina
il trattamento dei dati personali effettuato per scopi storici, statistici o
scientifici.
98. Finalità di rilevante interesse pubblico.
1.
Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità relative ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici:
a)
per scopi storici, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la
comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato e negli archivi
storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni
culturali e ambientali, come modificato dal presente codice;
b) che fanno
parte del sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;
c) per scopi
scientifici.
99. Compatibilità tra scopi e durata del
trattamento.
1. Il trattamento di dati personali effettuato per scopi
storici, statistici o scientifici è considerato compatibile con i diversi scopi
per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.
2. Il
trattamento di dati personali per scopi storici, statistici o scientifici può
essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i
diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o
trattati.
3. Per scopi storici, statistici o scientifici possono comunque
essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per
qualsiasi causa, è cessato il trattamento.
100. Dati relativi ad
attività di studio e ricerca.
1. Al fine di promuovere e sostenere la
ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico i soggetti
pubblici, ivi comprese le università e gli enti di ricerca, possono con autonome
determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica,
dati relativi ad attività di studio e di ricerca, a laureati, dottori di
ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con
esclusione di quelli sensibili o giudiziari.
2. Resta fermo il diritto
dell'interessato di opporsi per motivi legittimi ai sensi dell'articolo 7, comma
4, lettera a).
3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono
documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. I
dati di cui al presente articolo possono essere successivamente trattati per i
soli scopi in base ai quali sono comunicati o diffusi.
Capo II -
Trattamento per scopi storici
101. Modalità di trattamento.
1. I dati
personali raccolti per scopi storici non possono essere utilizzati per adottare
atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all'interessato, salvo che siano
utilizzati anche per altre finalità nel rispetto dell'articolo 11.
2. I
documenti contenenti dati personali, trattati per scopi storici, possono essere
utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se pertinenti e indispensabili
per il perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi possono essere
utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi.
3. I dati personali
possono essere comunque diffusi quando sono relativi a circostanze o fatti resi
noti direttamente dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in
pubblico.
102. Codice di deontologia e di buona condotta.
1.
Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione di un codice di
deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese
le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al
trattamento dei dati per scopi storici.
2. Il codice di deontologia e di
buona condotta di cui al comma 1 individua, in particolare:
a) le regole di
correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare
anche nella comunicazione e diffusione dei dati, in armonia con le disposizioni
del presente codice applicabili ai trattamenti di dati per finalità
giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni del
pensiero anche nell'espressione artistica;
b) le particolari cautele per la
raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei
a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo
familiare, identificando casi in cui l'interessato o chi vi abbia interesse è
informato dall'utente della prevista diffusione di dati;
c) le modalità di
applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di
trattamento dei dati a scopi storici, anche in riferimento all'uniformità dei
criteri da seguire per la consultazione e alle cautele da osservare nella
comunicazione e nella diffusione.
103. Consultazione di documenti
conservati in archivi.
1. La consultazione dei documenti conservati negli
archivi di Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati è
disciplinata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione
del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal
presente codice.
Capo III - Trattamento per scopi statistici o
scientifici
104. Àmbito applicativo e dati identificativi per scopi
statistici o scientifici.
1. Le disposizioni del presente capo si applicano
ai trattamenti di dati per scopi statistici o, in quanto compatibili, per scopi
scientifici.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente capo, in
relazione ai dati identificativi si tiene conto dell'insieme dei mezzi che
possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per
identificare l'interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in relazione
al progresso tecnico.
105. Modalità di trattamento.
1. I dati
personali trattati per scopi statistici o scientifici non possono essere
utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato,
né per trattamenti di dati per scopi di altra natura.
2. Gli scopi statistici
o scientifici devono essere chiaramente determinati e resi noti all'interessato,
nei modi di cui all'articolo 13 anche in relazione a quanto previsto
dall'articolo 106, comma 2, lettera b), del presente codice e dall'articolo
6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive
modificazioni.
3. Quando specifiche circostanze individuate dai codici di
cui all'articolo 106 sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in
nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente, l'informativa
all'interessato può essere data anche per il tramite del soggetto
rispondente.
4. Per il trattamento effettuato per scopi statistici o
scientifici rispetto a dati raccolti per altri scopi, l'informativa
all'interessato non è dovuta quando richiede uno sforzo sproporzionato rispetto
al diritto tutelato, se sono adottate le idonee forme di pubblicità individuate
dai codici di cui all'articolo 106.
106. Codici di deontologia e
di buona condotta.
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la
sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta per i
soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le
associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi
statistici o scientifici (36).
2. Con i codici di cui al comma 1 sono
individuati, tenendo conto, per i soggetti già compresi nell'àmbito del Sistema
statistico nazionale, di quanto già previsto dal decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, e successive modificazioni, e, per altri soggetti, sulla base di
analoghe garanzie, in particolare:
a) i presupposti e i procedimenti per
documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo
decreto legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi
scopi statistici o scientifici;
b) per quanto non previsto dal presente
codice, gli ulteriori presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche
in riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle informazioni da
rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla
comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trattamento
di dati identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalità per
la modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei diritti dell'interessato,
tenendo conto dei princìpi contenuti nelle pertinenti raccomandazioni del
Consiglio d'Europa;
c) l'insieme dei mezzi che possono essere
ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per
identificare l'interessato, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base
al progresso tecnico;
d) le garanzie da osservare ai fini dell'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera i), e 43, comma 1,
lettera g), che permettono di prescindere dal consenso dell'interessato,
tenendo conto dei princìpi contenuti nelle predette raccomandazioni;
e)
modalità semplificate per la prestazione del consenso degli interessati
relativamente al trattamento dei dati sensibili;
f) le regole di correttezza
da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da impartire al personale
incaricato;
g) le misure da adottare per favorire il rispetto dei princìpi
di pertinenza e non eccedenza dei dati e delle misure di sicurezza di cui
all'articolo 31, anche in riferimento alle cautele volte ad impedire l'accesso
da parte di persone fisiche che non sono incaricati e l'identificazione non
autorizzata degli interessati, all'interconnessione dei sistemi informativi
anche nell'àmbito del Sistema statistico nazionale e all'interscambio di dati
per scopi statistici o scientifici da effettuarsi con enti ed uffici situati
all'estero anche sulla base delle garanzie previste dall'articolo 44, comma 1,
lettera a);
h) l'impegno al rispetto di regole di condotta degli incaricati
che non sono tenuti in base alla legge al segreto d'ufficio o professionale,
tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.
(36)
In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provv.Garante
protez. dati pers. 16 giugno 2004, n. 2.
107. Trattamento di dati
sensibili.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 e fuori dei
casi di particolari indagini statistiche o di ricerca scientifica previste
dalla legge, il consenso dell'interessato al trattamento di dati sensibili,
quando è richiesto, può essere prestato con modalità semplificate, individuate
dal codice di cui all'articolo 106 e l'autorizzazione del Garante può essere
rilasciata anche ai sensi dell'articolo 40.
108. Sistema
statistico nazionale.
1. Il trattamento di dati personali da parte di
soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto
previsto dal codice di deontologia e di buona condotta sottoscritto ai sensi
dell'articolo 106, comma 2, resta inoltre disciplinato dal decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, in particolare per quanto
riguarda il trattamento dei dati sensibili indicati nel programma statistico
nazionale, l'informativa all'interessato, l'esercizio dei relativi diritti e i
dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del
medesimo decreto.
109. Dati statistici relativi all'evento della
nascita.
1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di
nascita, compresi quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati
morti, nonché per i flussi di dati anche da parte di direttori sanitari, si
osservano, oltre alle disposizioni di cui al D.M. 16 luglio 2001, n. 349 del
Ministro della sanità, le modalità tecniche determinate dall'Istituto nazionale
della statistica, sentito il Ministro della salute, dell'interno e il
Garante.
110. Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica.
1.
Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo
stato di salute, finalizzato a scopi di ricerca scientifica in campo medico,
biomedico o epidemiologico, non è necessario quando la ricerca è prevista da
un'espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento,
ovvero rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai
sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, e per il quale sono decorsi quarantacinque giorni
dalla comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo 39. Il consenso non è
inoltre necessario quando a causa di particolari ragioni non è possibile
informare gli interessati e il programma di ricerca è oggetto di motivato parere
favorevole del competente comitato etico a livello territoriale ed è autorizzato
dal Garante anche ai sensi
dell'articolo 40.
2. In caso di esercizio dei
diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 7 nei riguardi dei trattamenti
di cui al comma 1, l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati
sono annotati senza modificare questi ultimi, quando il risultato di tali
operazioni non produce effetti significativi sul risultato della
ricerca.
TITOLO VIII
Lavoro e previdenza sociale.
Capo I -
Profili generali
111. Codice di deontologia e di buona condotta.
1. Il
Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di
deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati interessati al
trattamento dei dati personali effettuato per finalità previdenziali o per la
gestione del rapporto di lavoro, prevedendo anche specifiche modalità per
l'informativa all'interessato e per l'eventuale prestazione del consenso
relativamente alla pubblicazione degli annunci per finalità di occupazione di
cui all'articolo 113, comma 3 e alla ricezione di curricula contenenti dati
personali anche sensibili.
112. Finalità di rilevante interesse
pubblico.
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità di instaurazione e gestione da parte di soggetti
pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche
non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di
impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro
subordinato.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma
1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine di:
a)
applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere
personale anche appartenente a categorie protette;
b) garantire le pari
opportunità;
c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per
l'accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze
linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la
cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per
incompatibilità e il conferimento di speciali abilitazioni;
d) adempiere ad
obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi
compreso il riconoscimento della causa di servizio o dell'equo indennizzo,
nonché ad obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale
in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e benefìci
assistenziali;
e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti
dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o
salute della popolazione, nonché in materia sindacale;
f) applicare, anche
da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa in materia di
previdenza ed assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in applicazione
del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 804 del Capo provvisorio dello Stato,
riguardo alla comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione
elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza sociale, alle
associazioni di categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il
consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo 23 in relazione a tipi di dati
individuati specificamente;
g) svolgere attività dirette all'accertamento
della responsabilità civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi
amministrativi in conformità alle norme che regolano le rispettive
materie;
h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o
partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti
dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;
i) salvaguardare la vita o
l'incolumità fisica dell'interessato o di terzi;
l) gestire l'anagrafe dei
pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di assunzione di
incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;
m)
applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di lavoro a
tempo parziale;
n) svolgere l'attività di indagine e ispezione presso
soggetti pubblici;
o) valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati
conseguiti.
3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o) del
comma 2 è consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire
l'individuazione dell'interessato.
Capo II - Annunci di lavoro e
dati riguardanti prestatori di lavoro
113. Raccolta di dati e
pertinenza.
1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 20
maggio 1970, n. 300.
Capo III - Divieto di controllo a distanza e
telelavoro
(commento di giurisprudenza)
114. Controllo a distanza.
1.
Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n.
300.
115. Telelavoro e lavoro a domicilio.
1. Nell'àmbito del
rapporto di lavoro domestico e del telelavoro il datore di lavoro è tenuto a
garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà
morale.
2. Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria
riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita
familiare.
Capo IV - Istituti di patronato e di assistenza
sociale
116. Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato.
1. Per lo
svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza
sociale, nell'àmbito del mandato conferito dall'interessato, possono accedere
alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di
dati individuati specificamente con il consenso manifestato ai sensi
dell'articolo 23.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
stabilisce con proprio decreto le linee-guida di apposite convenzioni da
stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti
eroganti le prestazioni.
TITOLO IX
Sistema bancario,
finanziario ed assicurativo.
Capo I - Sistemi informativi
117.
Affidabilità e puntualità nei pagamenti.
1. Il Garante promuove, ai sensi
dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali effettuato nell'àmbito di sistemi
informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di
concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l'affidabilità e la
puntualità nei pagamenti da parte degli interessati, individuando anche
specifiche modalità per garantire la comunicazione di dati personali esatti e
aggiornati nel rispetto dei diritti dell'interessato (37).
(37) Per il
codice di deontologia previsto dal presente articolo vedi la Del.Garante protez.
dati pers. 16 novembre 2004, n. 8.
118. Informazioni
commerciali.
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale,
prevedendo anche, in correlazione con quanto previsto dall'articolo 13, comma 5,
modalità semplificate per l'informativa all'interessato e idonei meccanismi per
garantire la qualità e l'esattezza dei dati raccolti e
comunicati.
119. Dati relativi al comportamento debitorio.
1.
Con il codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118 sono
altresì individuati termini armonizzati di conservazione dei dati personali
contenuti, in particolare, in banche di dati, registri ed elenchi tenuti da
soggetti pubblici e privati, riferiti al comportamento debitorio
dell'interessato nei casi diversi da quelli disciplinati nel codice di cui
all'articolo 117, tenendo conto della specificità dei trattamenti nei diversi
àmbiti.
120. Sinistri.
1. L'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) definisce con proprio
provvedimento le procedure e le modalità di funzionamento della banca di dati
dei sinistri istituita per la prevenzione e il contrasto di comportamenti
fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore
immatricolati in Italia, stabilisce le modalità di accesso alle informazioni
raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche
amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di
comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonché
le modalità e i limiti per l'accesso alle informazioni da parte delle imprese di
assicurazione (38).
2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui
al comma 1 dei dati personali sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni
indicate nel medesimo comma.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo
si applicano le disposizioni dell'articolo 135 del codice delle assicurazioni
private (39).
(38) Con Provv. 1° giugno 2009, n. 31 è stato emanato il
regolamento recante la disciplina della banca dati sinistri di cui al presente
comma.
(39) Comma così modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art.
352 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n.
209.
TITOLO X
Comunicazioni elettroniche.
Capo I - Servizi di
comunicazione elettronica
121. Servizi interessati.
1. Le disposizioni
del presente titolo si applicano al trattamento dei dati personali connesso alla
fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su
reti pubbliche di comunicazioni.
122. Informazioni raccolte nei
riguardi dell'abbonato o dell'utente.
1. Salvo quanto previsto dal comma 2,
è vietato l'uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a
informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un abbonato o di un
utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente
(40).
2. Il codice di deontologia di cui all'articolo 133 individua i
presupposti e i limiti entro i quali l'uso della rete nei modi di cui al comma
1, per determinati scopi legittimi relativi alla memorizzazione tecnica per il
tempo strettamente necessario alla trasmissione della comunicazione o a fornire
uno specifico servizio richiesto dall'abbonato o dall'utente, è consentito al
fornitore del servizio di comunicazione elettronica nei riguardi dell'abbonato e
dell'utente che abbiano espresso il consenso sulla base di una previa
informativa ai sensi dell'articolo 13 che indichi analiticamente, in modo chiaro
e preciso, le finalità e la durata del trattamento.
(40) In deroga a
quanto disposto dal presente comma vedi il comma 4 dell'art. 7, D.L. 27 luglio
2005, n. 144.
123. Dati relativi al traffico.
1. I dati relativi
al traffico riguardanti abbonati ed utenti trattati dal fornitore di una rete
pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi quando non sono più
necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte
salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5.
2. Il trattamento dei dati relativi
al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per l'abbonato, ovvero
di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di
documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del
pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva l'ulteriore specifica
conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede
giudiziale.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico può trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e
per la durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi di
comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo
se l'abbonato o l'utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato il proprio
consenso, che è revocabile in ogni momento (41).
4. Nel fornire
l'informativa di cui all'articolo 13 il fornitore del servizio informa
l'abbonato o l'utente sulla natura dei dati relativi al traffico che sono
sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo trattamento ai fini di cui
ai commi 2 e 3.
5. Il trattamento dei dati personali relativi al traffico è
consentito unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi
dell'articolo 30 sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del
fornitore della rete pubblica di comunicazioni e che si occupano della
fatturazione o della gestione del traffico, di analisi per conto di clienti,
dell'accertamento di frodi, o della commercializzazione dei servizi di
comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il
trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di
tali attività e deve assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede ai
dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.
6.
L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere i dati relativi alla
fatturazione o al traffico necessari ai fini della risoluzione di controversie
attinenti, in particolare, all'interconnessione o alla fatturazione.
(41)
In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi il comma 4 dell'art. 7, D.L.
27 luglio 2005, n. 144.
124. Fatturazione dettagliata.
1.
L'abbonato ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun
aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura
relativi, in particolare, alla data e all'ora di inizio della conversazione, al
numero selezionato, al tipo di numerazione, alla località, alla durata e al
numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione.
2. Il fornitore del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico è tenuto ad
abilitare l'utente ad effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da
qualsiasi terminale, gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi per il
pagamento di modalità alternative alla fatturazione, anche impersonali, quali
carte di credito o di debito o carte prepagate.
3. Nella documentazione
inviata all'abbonato relativa alle comunicazioni effettuate non sono evidenziati
i servizi e le comunicazioni di cui al comma 2, né le comunicazioni necessarie
per attivare le modalità alternative alla fatturazione.
4. Nella fatturazione
all'abbonato non sono evidenziate le ultime tre cifre dei numeri chiamati. Ad
esclusivi fini di specifica contestazione dell'esattezza di addebiti determinati
o riferiti a periodi limitati, l'abbonato può richiedere la comunicazione dei
numeri completi delle comunicazioni in questione.
5. Il Garante, accertata
l'effettiva disponibilità delle modalità di cui al comma 2, può autorizzare il
fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni
(42).
(42) Vedi, anche, il Provv. 13 marzo 2008.
125.
Identificazione della linea.
1. Se è disponibile la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all'utente chiamante
la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la
presentazione dell'identificazione della linea chiamante, chiamata per chiamata.
L'abbonato chiamante deve avere tale possibilità linea per linea.
2. Se è
disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il
fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
assicura all'abbonato chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e
mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione delle
chiamate entranti.
3. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione
della linea chiamante e tale indicazione avviene prima che la comunicazione sia
stabilita, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico assicura all'abbonato chiamato la possibilità, mediante una funzione
semplice e gratuita, di respingere le chiamate entranti se la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante è stata eliminata dall'utente o
abbonato chiamante.
4. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione
della linea collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico assicura all'abbonato chiamato la possibilità di
impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione
dell'identificazione della linea collegata all'utente chiamante.
5. Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle chiamate dirette verso
Paesi non appartenenti all'Unione europea. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3
e 4 si applicano anche alle chiamate provenienti da tali Paesi.
6. Se è
disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante o di
quella collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico informa gli abbonati e gli utenti dell'esistenza di tale
servizio e delle possibilità previste ai commi 1, 2, 3 e 4.
126.
Dati relativi all'ubicazione.
1. I dati relativi all'ubicazione diversi dai
dati relativi al traffico, riferiti agli utenti o agli abbonati di reti
pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico, possono essere trattati solo se anonimi o se l'utente o
l'abbonato ha manifestato previamente il proprio consenso, revocabile in ogni
momento, e nella misura e per la durata necessari per la fornitura del servizio
a valore aggiunto richiesto.
2. Il fornitore del servizio, prima di
richiedere il consenso, informa gli utenti e gli abbonati sulla natura dei dati
relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico che saranno
sottoposti al trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest'ultimo, nonché
sull'eventualità che i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione del
servizio a valore aggiunto.
3. L'utente e l'abbonato che manifestano il
proprio consenso al trattamento dei dati relativi all'ubicazione, diversi dai
dati relativi al traffico, conservano il diritto di richiedere, gratuitamente e
mediante una funzione semplice, l'interruzione temporanea del trattamento di
tali dati per ciascun collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione di
comunicazioni.
4. Il trattamento dei dati relativi all'ubicazione diversi dai
dati relativi al traffico, ai sensi dei commi 1, 2 e 3, è consentito unicamente
ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30, sotto la
diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete
pubblica di comunicazioni o del terzo che fornisce il servizio a valore
aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per la
fornitura del servizio a valore aggiunto e deve assicurare l'identificazione
dell'incaricato che accede ai dati anche mediante un'operazione di
interrogazione automatizzata.
127. Chiamate di disturbo e di
emergenza.
1. L'abbonato che riceve chiamate di disturbo può richiedere che
il fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico renda temporaneamente
inefficace la soppressione della presentazione dell'identificazione della linea
chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta.
L'inefficacia della soppressione può essere disposta per i soli orari durante i
quali si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a
quindici giorni.
2. La richiesta formulata per iscritto dall'abbonato
specifica le modalità di ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso in cui
sia preceduta da una richiesta telefonica è inoltrata entro quarantotto
ore.
3. I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati
all'abbonato che dichiari di utilizzarli per esclusive finalità di tutela
rispetto a chiamate di disturbo. Per i servizi di cui al comma 1 il fornitore
assicura procedure trasparenti nei confronti degli abbonati e può richiedere un
contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati.
4. Il
fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico predispone procedure
trasparenti per garantire, linea per linea, l'inefficacia della soppressione
dell'identificazione della linea chiamante, nonché, ove necessario, il
trattamento dei dati relativi all'ubicazione, nonostante il rifiuto o il
mancato consenso temporanei dell'abbonato o dell'utente, da parte dei servizi
abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza. I servizi sono
individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante e
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (43).
(43) In attuazione
di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 27 aprile
2006.
128. Trasferimento automatico della chiamata.
1. Il
fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
adotta le misure necessarie per consentire a ciascun abbonato, gratuitamente e
mediante una funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico
delle chiamate verso il proprio terminale effettuato da
terzi.
129. Elenchi di abbonati.
1. Il Garante individua con
proprio provvedimento, in cooperazione con l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma 3, e in conformità alla
normativa comunitaria, le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei
dati personali relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici a
disposizione del pubblico, anche in riferimento ai dati già raccolti prima della
data di entrata in vigore del presente codice.
2. Il provvedimento di cui al
comma 1 individua idonee modalità per la manifestazione del consenso
all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati per le
finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), in base al principio della
massima semplificazione delle modalità di inclusione negli elenchi a fini di
mera ricerca dell'abbonato per comunicazioni interpersonali, e del consenso
specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonché in tema
di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.
130.
Comunicazioni indesiderate.
1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata
senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale è consentito con il consenso dell'interessato.
2. La
disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche,
effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax,
messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message
Service) o di altro tipo.
3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori
comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi
diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24
nonché ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis del presente articolo
(44).
3-bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 129, il trattamento
dei dati di cui all’articolo 129, comma 1, mediante l’impiego del telefono e
della pasta cartacea per le finalità di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b),
è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di
opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante
l’iscrizione della numerazione della quale è intestatario e degli altri dati
personali di cui all’articolo 129, comma 1, in un registro pubblico delle
opposizioni (45).
3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis è istituito con
decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla
richiesta, nonché, per i relativi profili di competenza, il parere
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprime entro il
medesimo termine, secondo i seguenti criteri e princìpi generali:
a)
attribuzione dell’istituzione e della gestione del registro ad un ente o
organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia;
b)
previsione che l’ente o organismo deputato all’istituzione e alla gestione del
registro vi provveda con le risorse umane e strumentali di cui dispone o
affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono
interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di
servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I
soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni
corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e
di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio
provvedimento, determina tali tariffe;
c) previsione che le modalità
tecniche di funzionamento del registro consentano ad ogni utente di chiedere che
sia iscritta la numerazione della quale è intestatario secondo modalità
semplificate ed anche in via telematica o telefonica;
d) previsione di
modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro mediante
interrogazioni selettive che non consentano il trasferimento dei dati presenti
nel registro stesso, prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute e la
conservazione dei dati relativi agli accessi;
e) disciplina delle
tempistiche e delle modalità dell’iscrizione al registro, senza distinzione di
settore di attività o di categoria merceologica, e del relativo aggiornamento,
nonché del correlativo periodo massimo di utilizzabilità dei dati verificati nel
registro medesimo, prevedendosi che l’iscrizione abbia durata indefinita e sia
revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di facile utilizzo e
gratuitamente;
f) obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati
per le finalità di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), di garantire la
presentazione dell’identificazione della linea chiamante e di fornire all’utente
idonee informative, in particolare sulla possibilità e sulle modalità di
iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti;
g) previsione che
l’iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati altrimenti
acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24 (46).
3-quater. La
vigilanza e il controllo sull’organizzazione e il funzionamento del registro di
cui al comma 3-bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti al Garante
(47).
4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del
trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi,
le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della
vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso
dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto
della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso,
inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al
momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione
effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della
possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e
gratuitamente.
5. È vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le
finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato
camuffando o celando l'identità del mittente o senza fornire un idoneo recapito
presso il quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui all'articolo
7.
6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente
articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell'articolo 143, comma 1,
lettera b), altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione
elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili
relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati inviate le
comunicazioni.
(44) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1
dell'art. 20-bis, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, aggiunto dalla relativa legge
di conversione.
(45) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art.
20-bis, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, nel testo integrato dalla relativa legge
di conversione e poi così modificato dal numero 6) della lettera a) del comma 2
dell’art. 6, D.L. 13 maggio 2011, n. 70. Vedi, anche, il comma 2 del suddetto
art. 20-bis, D.L. n. 135 del 2009 e il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 178.
(46)
Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 20-bis, D.L. 25 settembre
2009, n. 135, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. In
attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 7 settembre
2010, n. 178.
(47) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art.
20-bis, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, nel testo integrato dalla relativa legge
di conversione.
131. Informazioni ad abbonati e utenti.
1. Il
fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
informa l'abbonato e, ove possibile, l'utente circa la sussistenza di situazioni
che permettono di apprendere in modo non intenzionale il contenuto di
comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei.
2.
L'abbonato informa l'utente quando il contenuto delle comunicazioni o
conversazioni può essere appreso da altri a causa del tipo di apparecchiature
terminali utilizzate o del collegamento realizzato tra le stesse presso la sede
dell'abbonato medesimo.
3. L'utente informa l'altro utente quando, nel corso
della conversazione, sono utilizzati dispositivi che consentono l'ascolto della
conversazione stessa da parte di altri soggetti.
(commento di
giurisprudenza)
132. Conservazione di dati di traffico per altre
finalità.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i
dati relativi al traffico telefonico, sono conservati dal fornitore per
ventiquattro mesi dalla data di comunicazione, per finalità di accertamento e
repressione dei reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al
traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono
conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione
(48).
1-bis. I dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati
temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono
conservati per trenta giorni (49).
2. [Decorso il termine di cui al comma 1,
i dati relativi al traffico telefonico, inclusi quelli concernenti le chiamate
senza risposta, sono conservati dal fornitore per ulteriori ventiquattro mesi e
quelli relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle
comunicazioni, sono conservati per ulteriori sei mesi per esclusive finalità di
accertamento e repressione dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera
a) del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi
informatici o telematici] (50).
3. Entro il termine di cui al comma 1, i
dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico
ministero anche su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta
alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore
dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere,
direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio
assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater del codice di
procedura penale, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2,
lettera f), per il traffico entrante (51).
4. [Dopo la scadenza del termine
indicato al comma 1, il giudice autorizza l'acquisizione dei dati, con decreto
motivato, se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui
all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché
dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici] (52).
4-bis. [Nei
casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa
derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la
acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico con decreto motivato che è
comunicato immediatamente, e comunque non oltre ventiquattro ore, al giudice
competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice,
entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto
motivato. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine
stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati] (53).
4-ter. Il
Ministro dell’interno o, su sua delega, i responsabili degli uffici centrali
specialistici in materia informatica o telematica della Polizia di Stato,
dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché gli
altri soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 226 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, possono ordinare, anche in
relazione alle eventuali richieste avanzate da autorità investigative straniere,
ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare
e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a
novanta giorni, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i
contenuti delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento delle investigazioni
preventive previste dal citato
articolo 226 delle norme di cui al decreto
legislativo n. 271 del 1989, ovvero per finalità di accertamento e repressione
di specifici reati. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per
una durata complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere particolari
modalità di custodia dei dati e l’eventuale indisponibilità dei dati stessi da
parte dei fornitori e degli operatori di servizi informatici o telematici ovvero
di terzi (54).
4-quater. Il fornitore o l’operatore di servizi informatici o
telematici cui è rivolto l’ordine previsto dal comma 4-ter deve ottemperarvi
senza ritardo, fornendo immediatamente all’autorità richiedente l’assicurazione
dell’adempimento. Il fornitore o l’operatore di servizi informatici o
telematici è tenuto a mantenere il segreto relativamente all’ordine ricevuto e
alle attività conseguentemente svolte per il periodo indicato dall’autorità. In
caso di violazione dell’obbligo si applicano, salvo che il fatto costituisca più
grave reato, le disposizioni dell’articolo 326 del codice penale
(55).
4-quinquies. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4-ter sono
comunicati per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla
notifica al destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione il
quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida. In caso di mancata
convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia (56).
5. Il
trattamento dei dati per le finalità di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto
delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai
sensi dell'articolo 17, volti a garantire che i dati conservati possiedano i
medesimi requisiti di qualità, sicurezza e protezione dei dati in rete, nonchè a
(57):
a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione
informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui
all'allegato B);
b) [disciplinare le modalità di conservazione separata dei
dati una volta decorso il termine di cui al comma 1] (58);
c) [individuare
le modalità di trattamento dei dati da parte di specifici incaricati del
trattamento in modo tale che, decorso il termine di cui al comma 1,
l'utilizzazione dei dati sia consentita solo nei casi di cui al comma 4 e
all'articolo 7] (59);
d) indicare le modalità tecniche per la periodica
distruzione dei dati, decorsi i termini di cui al comma 1 (60) (61)
(62).
(48) Comma così modificato prima dall'art. 6, D.L. 27 luglio 2005,
n. 144 e poi dall'art. 2, D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109.
(49) Comma aggiunto
dall'art. 2, D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109, con la decorrenza indicata nell'art.
6 dello stesso decreto.
(50) Comma così modificato dall'art. 6, D.L. 27
luglio 2005, n. 144 e poi abrogato dall'art. 2, D.Lgs. 30 maggio 2008, n.
109.
(51) Comma così modificato dall'art. 6, D.L. 27 luglio 2005, n.
144.
(52) Comma abrogato dall'art. 2, D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109.
(53)
Comma aggiunto dall'art. 6, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, come modificato dalla
relativa legge di conversione e poi abrogato dall'art. 2, D.Lgs. 30 maggio 2008,
n. 109.
(54) Comma aggiunto dall'art. 10, L. 18 marzo 2008, n. 48.
(55)
Comma aggiunto dall'art. 10, L. 18 marzo 2008, n. 48.
(56) Comma aggiunto
dall'art. 10, L. 18 marzo 2008, n. 48.
(57) Alinea così modificato dall'art.
2, D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109.
(58) Lettera soppressa dall'art. 2, D.Lgs.
30 maggio 2008, n. 109.
(59) Lettera soppressa dall'art. 2, D.Lgs. 30 maggio
2008, n. 109
(60) Lettera così modificata dall'art. 2, D.Lgs. 30 maggio 2008,
n. 109. Vedi, anche, il Provv. 17 gennaio 2008.
(61) Articolo così sostituito
dall'art. 3, D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, come modificato dalla relativa legge
di conversione. Vedi, anche, l'art. 3, D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109.
(62) La
Corte costituzionale, con sentenza 6-14 novembre 2006, n. 372 (Gazz. Uff. 22
novembre 2006, n. 46, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 132, sollevata dal giudice
delle indagini preliminari nel Tribunale di Roma in riferimento agli artt. 2,
13, 14, 32, 42, 101, 104 e 112 della Costituzione.
Capo II - Internet
e reti telematiche
133. Codice di deontologia e di buona condotta.
1. Il
Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di
deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato
da fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti mediante reti di
comunicazione elettronica, con particolare riguardo ai criteri per assicurare ed
uniformare una più adeguata informazione e consapevolezza degli utenti delle
reti di comunicazione elettronica gestite da soggetti pubblici e privati
rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle modalità del loro
trattamento, in particolare attraverso informative fornite in linea in modo
agevole e interattivo, per favorire una più ampia trasparenza e correttezza nei
confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei princìpi di cui
all'articolo 11, anche ai fini dell'eventuale rilascio di certificazioni
attestanti la qualità delle modalità prescelte
e il livello di sicurezza
assicurato.
Capo III - Videosorveglianza
134. Codice di
deontologia e di buona condotta.
1. Il Garante promuove, ai sensi
dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti
elettronici di rilevamento di immagini, prevedendo specifiche modalità di
trattamento e forme semplificate di informativa all'interessato per garantire la
liceità e la correttezza anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo
11.
TITOLO XI
Libere professioni e investigazione
privata.
Capo I - Profili generali
135. Codice di deontologia e di buona
condotta.
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o per far
valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi
professionisti o da soggetti che esercitano un'attività di investigazione
privata autorizzata in conformità alla legge (63).
(63) In attuazione di
quanto disposto dal presente articolo vedi la Del. 6 novembre 2008, n.
60.
TITOLO XII
Giornalismo ed espressione letteraria ed
artistica.
Capo I - Profili generali
(commento di giurisprudenza)
136.
Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero.
1. Le
disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento:
a) effettuato
nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento
delle relative finalità;
b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei
pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della
legge 3 febbraio 1963, n. 69;
c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla
pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni
del pensiero anche nell'espressione artistica.
(commento di
giurisprudenza)
137. Disposizioni applicabili.
1. Ai trattamenti indicati
nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni del presente codice
relative:
a) all'autorizzazione del Garante prevista dall'articolo 26;
b)
alle garanzie previste dall'articolo 27 per i dati giudiziari;
c) al
trasferimento dei dati all'estero, contenute nel Titolo VII della Parte
I.
2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato anche senza il
consenso dell'interessato previsto dagli articoli 23 e 26 (64).
3. In caso
di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo
136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui
all'articolo 2 e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione
riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali
relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o
attraverso loro comportamenti in pubblico.
(64) La Corte costituzionale,
con ordinanza 23-27 febbraio 2009, n. 56 (Gazz. Uff. 11 marzo 2009, n. 10, 1ª
Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 137, comma 2, sollevata, in riferimento
all'art. 15 della Costituzione.
(commento di giurisprudenza)
138.
Segreto professionale.
1. In caso di richiesta dell'interessato di conoscere
l'origine dei dati personali ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a),
restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione
di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
Capo II -
Codice di deontologia
(commento di giurisprudenza)
139. Codice di
deontologia relativo ad attività giornalistiche.
1. Il Garante promuove ai
sensi dell'articolo 12 l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine
dei giornalisti di un codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di
cui all'articolo 136, che prevede misure ed accorgimenti a garanzia degli
interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda
quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Il codice può
anche prevedere forme semplificate per le informative di cui all'articolo
13.
2. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il
Garante, in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure e
accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a
recepire.
3. Il codice o le modificazioni od integrazioni al codice di
deontologia che non sono adottati dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta
del Garante sono adottati in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a
quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di
cooperazione.
4. Il codice e le disposizioni di modificazione ed integrazione
divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'articolo 12.
5. In caso di violazione delle
prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare il
trattamento ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera
c).
TITOLO XIII
Marketing diretto.
Capo I - Profili
generali
140. Codice di deontologia e di buona condotta.
1. Il Garante
promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di
deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato
a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, prevedendo
anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone il consenso
dell'interessato, forme semplificate per manifestare e rendere meglio
conoscibile l'eventuale dichiarazione di non voler ricevere determinate
comunicazioni.
Parte III - Tutela dell'interessato e
sanzioni
TITOLO I
Tutela amministrativa e giurisdizionale.
Capo I -
Tutela dinanzi al garante
Sezione I - Princìpi generali
(commento di
giurisprudenza)
141. Forme di tutela.
1. L'interessato può rivolgersi al
Garante:
a) mediante reclamo circostanziato nei modi previsti dall'articolo
142, per rappresentare una violazione della disciplina rilevante in materia di
trattamento di dati personali;
b) mediante segnalazione, se non è possibile
presentare un reclamo circostanziato ai sensi della lettera a), al fine di
sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina medesima;
c)
mediante ricorso, se intende far valere gli specifici diritti di cui
all'articolo 7 secondo le modalità e per conseguire gli effetti previsti nella
sezione III del presente capo.
Sezione II - Tutela
amministrativa
142. Proposizione dei reclami.
1. Il reclamo contiene
un'indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze
su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure
richieste, nonché gli estremi identificativi del titolare, del responsabile, ove
conosciuto, e dell'istante.
2. Il reclamo è sottoscritto dagli interessati, o
da associazioni che li rappresentano anche ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ed
è presentato al Garante senza particolari formalità. Il reclamo reca in allegato
la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'eventuale procura, e
indica un recapito per l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica,
telefax o telefono.
3. Il Garante può predisporre un modello per il reclamo
da pubblicare nel Bollettino e di cui favorisce la disponibilità con strumenti
elettronici.
143. Procedimento per i reclami.
1. Esaurita
l'istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e
sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima
della definizione del procedimento:
a) prima di prescrivere le misure di cui
alla lettera b), ovvero il divieto o il blocco ai sensi della lettera c), può
invitare il titolare, anche in contraddittorio con l'interessato, ad effettuare
il blocco spontaneamente;
b) prescrive al titolare le misure opportune o
necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti
(65);
c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che
risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle
misure necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della
natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che
esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio
rilevante per uno o più interessati;
d) può vietare in tutto o in parte il
trattamento di dati relativi a singoli soggetti o a categorie di soggetti che si
pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività.
2. I
provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili
per il numero o per la complessità degli accertamenti (66).
(65) Vedi,
anche, il Provv. 1° aprile 2010 e il Provv. 8 aprile 2010.
(66) Vedi, anche,
la Del.Garante protez. dati pers. 24 maggio 2007, n. 21.
144.
Segnalazioni.
1. I provvedimenti di cui all'articolo 143 possono essere
adottati anche a seguito delle segnalazioni di cui all'articolo 141, comma 1,
lettera b), se è avviata un'istruttoria preliminare e anche prima della
definizione del procedimento.
Sezione III - Tutela alternativa a
quella giurisdizionale (67)
145. Ricorsi.
1. I diritti di cui all'articolo
7 possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al
Garante.
2. Il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il
medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l'autorità
giudiziaria.
3. La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile
un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per
il medesimo oggetto.
(67) Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 25, L. 7
agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, L. 11 febbraio 2005, n.
15.
146. Interpello preventivo.
1. Salvi i casi in cui il decorso
del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il
ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che è stata avanzata richiesta
sul medesimo oggetto al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8,
comma 1, e sono decorsi i termini previsti dal presente articolo, ovvero è stato
opposto alla richiesta un diniego anche parziale.
2. Il riscontro alla
richiesta da parte del titolare o del responsabile è fornito entro quindici
giorni dal suo ricevimento (68).
3. Entro il termine di cui al comma 2, se
le operazioni necessarie per un integrale riscontro alla richiesta sono di
particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo, il titolare o
il responsabile ne danno comunicazione all'interessato. In tal caso, il termine
per l'integrale riscontro è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta
medesima (69).
(68) Per la proroga del termine previsto dal presente
comma vedi il comma 7 dell'art. 1, O.P.C.M. 17 giugno 2009, n. 3781.
(69) Per
la proroga del termine previsto dal presente comma vedi il comma 7 dell'art. 1,
O.P.C.M. 17 giugno 2009, n. 3781.
147. Presentazione del
ricorso.
1. Il ricorso è proposto nei confronti del titolare e indica:
a)
gli estremi identificativi del ricorrente, dell'eventuale procuratore speciale,
del titolare e, ove conosciuto, del responsabile eventualmente designato per il
riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo
7;
b) la data della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai
sensi dell'articolo 8, comma 1, oppure del pregiudizio imminente ed irreparabile
che permette di prescindere dalla richiesta medesima;
c) gli elementi posti a
fondamento della domanda;
d) il provvedimento richiesto al Garante;
e) il
domicilio eletto ai fini del procedimento.
2. Il ricorso è sottoscritto dal
ricorrente o dal procuratore speciale e reca in allegato:
a) la copia della
richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma
1;
b) l'eventuale procura;
c) la prova del versamento dei diritti di
segreteria.
3. Al ricorso è unita, altresì, la documentazione utile ai fini
della sua valutazione e l'indicazione di un recapito per l'invio di
comunicazioni al ricorrente o al procuratore speciale mediante posta
elettronica, telefax o telefono.
4. Il ricorso è rivolto al Garante e la
relativa sottoscrizione è autenticata. L'autenticazione non è richiesta se la
sottoscrizione è apposta presso l'Ufficio del Garante o da un procuratore
speciale iscritto all'albo degli avvocati al quale la procura è conferita ai
sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, ovvero con firma
digitale in conformità alla normativa vigente.
5. Il ricorso è validamente
proposto solo se è trasmesso con plico raccomandato, oppure per via telematica
osservando le modalità relative alla sottoscrizione con firma digitale e alla
conferma del ricevimento prescritte ai sensi dell'articolo 38, comma 2, ovvero
presentato direttamente presso l'Ufficio del Garante.
148.
Inammissibilità del ricorso.
1. Il ricorso è inammissibile:
a) se proviene
da un soggetto non legittimato;
b) in caso di inosservanza delle disposizioni
di cui agli articoli 145 e 146;
c) se difetta di taluno degli elementi
indicati nell'articolo 147, commi 1 e 2, salvo che sia regolarizzato dal
ricorrente o dal procuratore speciale anche su invito dell'Ufficio del Garante
ai sensi del comma 2, entro sette giorni dalla data della sua presentazione o
della ricezione dell'invito. In tale caso, il ricorso si considera presentato al
momento in cui il ricorso regolarizzato perviene all'Ufficio.
2. Il Garante
determina i casi in cui è possibile la regolarizzazione del ricorso
(70).
(70) La Del.Garante protez. dati pers. 23 dicembre 2004, n. 16
(Gazz. Uff. 21 marzo 2005, n. 66) ha disposto che la regolarizzazione dei
ricorsi presentati al Garante ai sensi del presente comma è possibile nei
seguenti casi:
a) quando il ricorso è sottoscritto da persona fisica o
giuridica diversa dal ricorrente o dal procuratore speciale, oppure è trasmesso
al Garante con corrispondenza diversa dal plico raccomandato o in modo difforme
dalle altre modalità indicate nell'art. 147, comma 5;
b) qualora il ricorso
difetti di uno o più dei dati identificativi di cui all'art. 147, comma 1,
lettera a);
c) qualora manchi l'indicazione della data della richiesta
presentata al titolare o al responsabile ai sensi dell'art. 8, comma 1, del
codice o l'indicazione del pregiudizio imminente e irreparabile che permette di
prescindere dalla richiesta medesima (art. 147, comma 1, lettera b);
d)
quando il ricorso sia privo di una sottoscrizione autenticata secondo il
disposto dell'art. 147, comma 4;
e) quando manchi l'indicazione degli
elementi posti a fondamento della domanda (art. 147, comma 1, lettera c);
f)
quando il ricorso non rechi l'indicazione del provvedimento richiesto al Garante
(art. 147, comma 1, lettera d);
g) quando manchi l'indicazione del domicilio
eletto ai fini del procedimento (art. 147, comma 1, lettera e);
h) qualora
al ricorso non risultino allegate l'eventuale procura o la copia della richiesta
rivolta al titolare o al responsabile ai sensi dell'art. 8, comma 1, del
codice;
i) qualora difetti la prova del versamento dei diritti di segreteria
(art. 147, comma 2, lettera c) o risulti imprecisa o incompleta la
documentazione attestante che l'interessato si trova nelle condizioni previste
dalla legge per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
149.
Procedimento relativo al ricorso.
1. Fuori dei casi in cui è dichiarato
inammissibile o manifestamente infondato, il ricorso è comunicato al titolare
entro tre giorni a cura dell'Ufficio del Garante, con invito ad esercitare entro
dieci giorni dal suo ricevimento la facoltà di comunicare al ricorrente e
all'Ufficio la propria eventuale adesione spontanea. L'invito è comunicato al
titolare per il tramite del responsabile eventualmente designato per il
riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo
7, ove indicato nel ricorso.
2. In caso di adesione spontanea è dichiarato
non luogo a provvedere. Se il ricorrente lo richiede, è determinato in misura
forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a
carico della controparte o compensati per giusti motivi anche
parzialmente.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il
responsabile di cui al comma 1 e l'interessato hanno diritto di essere sentiti,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare
memorie o documenti. A tal fine l'invito di cui al comma 1 è trasmesso anche al
ricorrente e reca l'indicazione del termine entro il quale il titolare, il
medesimo responsabile e l'interessato possono presentare memorie e documenti,
nonché della data in cui tali soggetti possono essere sentiti in contraddittorio
anche mediante idonea tecnica audiovisiva.
4. Nel procedimento il ricorrente
può precisare la domanda nei limiti di quanto chiesto con il ricorso o a
seguito di eccezioni formulate dal titolare.
5. Il Garante può disporre,
anche d'ufficio, l'espletamento di una o più perizie. Il provvedimento che le
dispone precisa il contenuto dell'incarico e il termine per la sua esecuzione,
ed è comunicato alle parti le quali possono presenziare alle operazioni
personalmente o tramite procuratori o consulenti designati. Il provvedimento
dispone inoltre in ordine all'anticipazione delle spese della perizia.
6.
Nel procedimento, il titolare e il responsabile di cui al comma 1 possono essere
assistiti da un procuratore o da altra persona di fiducia.
7. Se gli
accertamenti risultano particolarmente complessi o vi è l'assenso delle parti il
termine di sessanta giorni di cui all'articolo 150, comma 2, può essere
prorogato per un periodo non superiore ad ulteriori quaranta giorni.
8. Il
decorso dei termini previsti dall'articolo 150, comma 2 e dall'articolo 151 è
sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a
decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Se il decorso ha inizio durante
tale periodo, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo. La
sospensione non opera nei casi in cui sussiste il pregiudizio di cui
all'articolo 146, comma 1, e non preclude l'adozione dei provvedimenti di cui
all'articolo 150, comma 1.
150. Provvedimenti a seguito del
ricorso.
1. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può
disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati,
ovvero l'immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il
provvedimento può essere adottato anche prima della comunicazione del ricorso ai
sensi dell'articolo 149, comma 1, e cessa di avere ogni effetto se non è
adottata nei termini la decisione di cui al comma 2. Il medesimo provvedimento
è impugnabile unitamente a tale decisione.
2. Assunte le necessarie
informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare, con
decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le
misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine
per la loro adozione. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni
dalla data di presentazione, equivale a rigetto (71).
3. Se vi è stata
previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento che definisce il
procedimento determina in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei
diritti inerenti al ricorso, posti a carico, anche in parte, del soccombente o
compensati anche parzialmente per giusti motivi.
4. Il provvedimento
espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante è comunicato alle parti entro
dieci giorni presso il domicilio eletto o risultante dagli atti. Il
provvedimento può essere comunicato alle parti anche mediante posta elettronica
o telefax.
5. Se sorgono difficoltà o contestazioni riguardo all'esecuzione
del provvedimento di cui ai commi 1 e 2, il Garante, sentite le parti ove
richiesto, dispone le modalità di attuazione avvalendosi, se necessario, del
personale dell'Ufficio o della collaborazione di altri organi dello
Stato.
6. In caso di mancata opposizione avverso il provvedimento che
determina l'ammontare delle spese e dei diritti, o di suo rigetto, il
provvedimento medesimo costituisce, per questa parte, titolo esecutivo ai sensi
degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.
(71) Sui termini
per la pronuncia sui ricorsi vedi il comma 7 dell'art. 1, O.P.C.M. 17 giugno
2009, n. 3781.
151. Opposizione.
1. Avverso il provvedimento
espresso o il rigetto tacito di cui all'articolo 150, comma 2, il titolare o
l'interessato possono proporre opposizione con ricorso ai sensi dell'articolo
152. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
2. Il
tribunale provvede nei modi di cui all'articolo 152.
Capo II -
Tutela giurisdizionale
(commento di giurisprudenza)
152. Autorità
giudiziaria ordinaria.
1. Tutte le controversie che riguardano, comunque,
l'applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti
ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla
loro mancata adozione, sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria.
2.
Per tutte le controversie di cui al comma 1 l'azione si propone con ricorso
depositato nella cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il titolare del
trattamento.
3. Il tribunale decide in ogni caso in composizione
monocratica.
4. Se è presentato avverso un provvedimento del Garante anche
ai sensi dell'articolo 143, il ricorso è proposto entro il termine di trenta
giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto
tacito. Se il ricorso è proposto oltre tale termine il giudice lo dichiara
inammissibile con ordinanza ricorribile per cassazione.
5. La proposizione
del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento del Garante. Se
ricorrono gravi motivi il giudice, sentite le parti, può disporre diversamente
in tutto o in parte con ordinanza impugnabile unitamente alla decisione che
definisce il grado di giudizio.
6. Quando sussiste pericolo imminente di un
danno grave ed irreparabile il giudice può emanare i provvedimenti necessari
con decreto motivato, fissando, con il medesimo provvedimento, l'udienza di
comparizione delle parti entro un termine non superiore a quindici giorni. In
tale udienza, con ordinanza, il giudice conferma, modifica o revoca i
provvedimenti emanati con decreto.
7. Il giudice fissa l'udienza di
comparizione delle parti con decreto con il quale assegna al ricorrente il
termine perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il
giorno della notificazione e l'udienza di comparizione intercorrono non meno di
trenta giorni.
8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza
addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della
causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del
ricorrente le spese di giudizio.
9. Nel corso del giudizio il giudice
dispone, anche d'ufficio, omettendo ogni formalità non necessaria al
contraddittorio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la
citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.
10. Terminata
l'istruttoria, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a
procedere, nella stessa udienza, alla discussione orale della causa,
pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Le
motivazioni della sentenza sono depositate in cancelleria entro i successivi
trenta giorni. Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al
dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in
cancelleria.
11. Se necessario, il giudice può concedere alle parti un
termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e
rinviare la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del
termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.
12. Con la sentenza
il giudice, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20
marzo 1865, n. 2248, allegato E), quando è necessario anche in relazione
all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile, accoglie o
rigetta la domanda, in tutto o in parte, prescrive le misure necessarie, dispone
sul risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a carico della parte
soccombente le spese del procedimento.
13. La sentenza non è appellabile, ma
è ammesso il ricorso per cassazione.
14. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano anche nei casi previsti dall'articolo 10, comma 5, della
legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.
TITOLO
II
L'autorità.
Capo I - Il garante per la protezione dei dati
personali
153. Il Garante.
1. Il Garante opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Il Garante è organo collegiale
costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due
dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti sono scelti tra
persone che assicurano indipendenza e che sono esperti di riconosciuta
competenza delle materie del diritto o dell'informatica, garantendo la presenza
di entrambe le qualificazioni.
3. I componenti eleggono nel loro àmbito un
presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Eleggono altresì un vice
presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o
impedimento.
4. Il presidente e i componenti durano in carica quattro anni e
non possono essere confermati per più di una volta; per tutta la durata
dell'incarico il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di
decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche
elettive (72).
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i
componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni
o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono
collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.
Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere
sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di funzione non
eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della
Corte di cassazione. Ai componenti compete un'indennità non eccedente nel
massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità di
funzione sono determinate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, in misura tale da poter essere corrisposte a
carico degli ordinari stanziamenti.
7. Alle dipendenze del Garante è posto
l'Ufficio di cui all'articolo 156.
(72) Vedi, anche, l'art. 47-quater,
D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di
conversione.
154. Compiti.
1. Oltre a quanto previsto da
specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in
conformità al presente codice, ha il compito di:
a) controllare se i
trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile e in
conformità alla notificazione, anche in caso di loro cessazione e con
riferimento alla conservazione dei dati di traffico (73);
b) esaminare i
reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati
o dalle associazioni che li rappresentano;
c) prescrivere anche d'ufficio ai
titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il
trattamento conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi dell'articolo 143
(74);
d) vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento
illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco ai sensi dell'articolo
143, e di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina
applicabile al trattamento dei dati personali;
e) promuovere la
sottoscrizione di codici ai sensi dell'articolo 12 e dell'articolo 139;
f)
segnalare al Parlamento e al Governo l'opportunità di interventi normativi
richiesti dalla necessità di tutelare i diritti di cui all'articolo 2 anche a
seguito dell'evoluzione del settore;
g) esprimere pareri nei casi
previsti;
h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante
in materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalità, nonché
delle misure di sicurezza dei dati (75);
i) denunciare i fatti configurabili
come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio
o a causa delle funzioni;
l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla
base delle notificazioni di cui all'articolo 37;
m) predisporre annualmente
una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione del presente
codice, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno
successivo a quello cui si riferisce.
2. Il Garante svolge altresì, ai sensi
del comma 1, la funzione di controllo o assistenza in materia di trattamento dei
dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni
internazionali o da regolamenti comunitari e, in particolare:
a) dalla legge
30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed
esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all'accordo di Schengen e
alla relativa convenzione di applicazione;
b) dalla legge 23 marzo 1998, n.
93, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione
istitutiva dell'Ufficio europeo di polizia (Europol);
c) dal regolamento (CE)
n. 515/97 del 13 marzo 1997, del Consiglio, e dalla legge 30 luglio 1998, n.
291, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione
sull'uso dell'informatica nel settore doganale;
d) dal regolamento (CE) n.
2725/2000 dell'11 dicembre 2000, del Consiglio, che istituisce l'«Eurodac» per
il confronto delle impronte digitali e per l'efficace applicazione della
convenzione di Dublino;
e) nel capitolo IV della convenzione n. 108 sulla
protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di
carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva
con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della
cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della convenzione
medesima.
3. Il Garante coopera con altre autorità amministrative
indipendenti nello svolgimento dei rispettivi compiti. A tale fine, il Garante
può anche invitare rappresentanti di un'altra autorità a partecipare alle
proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra autorità, prendendo
parte alla discussione di argomenti di comune interesse; può richiedere,
altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto ad altra
autorità.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro
consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e
degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate
dal presente codice.
5. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge,
il parere del Garante è reso nei casi previsti nel termine di quarantacinque
giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione
può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per
esigenze istruttorie, non può essere rispettato il termine di cui al presente
comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve
essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi
istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
6. Copia dei
provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto
dal presente codice o in materia di criminalità informatica è trasmessa, a cura
della cancelleria, al Garante (76).
(73) Lettera così modificata
dall'art. 4, D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109.
(74) Vedi, anche, il
Provv.Garante protez. dati pers. 21 giugno 2006, il Provv.Garante protez. dati
pers. 1° marzo 2007, il Provv. 7 febbraio 2008, il Provv. 29 aprile 2009, la
Del. 16 luglio 2009, n. 26, il Provv. 1° aprile 2010, la Det. 8 aprile 2010 e il
Provv. 8 aprile 2010.
(75) Vedi, anche, la Del.Garante protez. dati pers. 24
maggio 2007, n. 21, il Provv. 13 ottobre 2008 e il Provv. 27 novembre
2008.
(76) Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 25, L. 7 agosto 1990, n. 241,
come sostituito dall'art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
Capo II -
L'ufficio del garante
155. Princìpi applicabili.
1. All'Ufficio del
Garante, al fine di garantire la responsabilità e l'autonomia ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si applicano i
princìpi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del
procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di
indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e le funzioni di
gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano altresì le disposizioni del
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 espressamente richiamate dal
presente codice.
156. Ruolo organico e personale.
1.
All'Ufficio del Garante è preposto un segretario generale scelto anche tra
magistrati ordinari o amministrativi.
2. Il ruolo organico del personale
dipendente è stabilito nel limite di cento unità (77).
3. Con propri
regolamenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il
Garante definisce:
a) l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio anche
ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 154 (78);
b)
l'ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento del personale secondo
le procedure previste dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del
2001;
c) la ripartizione dell'organico tra le diverse aree e qualifiche
(79);
d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i
criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 e successive modificazioni
e, per gli incarichi dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche
esigenze funzionali e organizzative. Nelle more della più generale
razionalizzazione del trattamento economico delle autorità amministrative
indipendenti, al personale è attribuito l'ottanta per cento del trattamento
economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni;
e) la gestione amministrativa e la contabilità, anche in
deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, l'utilizzo
dell'avanzo di amministrazione nel quale sono iscritte le somme già versate
nella contabilità speciale, nonché l'individuazione dei casi di riscossione e
utilizzazione dei diritti di segreteria o di corrispettivi per servizi resi in
base a disposizioni di legge secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 2,
della legge 31 luglio 1997, n. 249.
4. L'Ufficio può avvalersi, per motivate
esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di
enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a
venti unità e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali,
lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale
di cui al presente comma è corrisposta un'indennità pari all'eventuale
differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di
provenienza e quello spettante al personale di ruolo, sulla base di apposita
tabella di corrispondenza adottata dal Garante, e comunque non inferiore al
cinquanta per
cento della retribuzione in godimento, con esclusione
dell'indennità integrativa speciale.
5. In aggiunta al personale di ruolo,
l'Ufficio può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo
determinato, in numero non superiore a venti unità ivi compresi i consulenti
assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 7.
6. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165
del 2001.
7. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi
lo richiedono, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono
remunerati in base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti con
contratti a tempo determinato, di durata non superiore a due anni, che possono
essere rinnovati per non più di due volte.
8. Il personale addetto
all'Ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su ciò di cui
sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a
notizie che devono rimanere segrete.
9. Il personale dell'Ufficio del
Garante addetto agli accertamenti di cui all'articolo 158 riveste, in numero
non superiore a cinque unità, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo
le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia
giudiziaria.
10. Le spese di funzionamento del Garante sono poste a carico di
un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei
conti.
(77) Per l'incremento della dotazione organica vedi il comma 542
dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(78) In attuazione di quanto
disposto dalla presente lettera vedi la Del. Garante protez. dati pers. 14
dicembre 2007, n. 65 e la Del. Garante protez. dati pers. 14 dicembre 2007, n.
66.
(79) Con Del. Garante protez. dati pers. 18 dicembre 2003, n. 20 (Gazz.
Uff. 30 gennaio 2004, n. 24) sono state approvate le modifiche alle dotazioni
organiche del personale dipendente del Garante per la protezione dei dati
personali.
Capo III - Accertamenti e controlli
157. Richiesta di
informazioni e di esibizione di documenti.
1. Per l'espletamento dei propri
compiti il Garante può richiedere al titolare, al responsabile, all'interessato
o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti (80).
(80)
Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 25, L. 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito
dall'art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
158. Accertamenti.
1.
Il Garante può disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e
verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare
rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia
di trattamento dei dati personali.
2. I controlli di cui al comma 1 sono
eseguiti da personale dell'Ufficio. Il Garante si avvale anche, ove necessario,
della collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui
al comma 1, se svolti in un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o
nelle relative appartenenze, sono effettuati con l'assenso informato del
titolare o del responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del
tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il
quale provvede con decreto motivato senza ritardo, al più tardi entro tre giorni
dal ricevimento della richiesta del Garante quando è documentata
l'indifferibilità dell'accertamento (81).
(81) Vedi, anche, il comma 4
dell'art. 25, L. 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, L. 11
febbraio 2005, n. 15.
159. Modalità.
1. Il personale operante,
munito di documento di riconoscimento, può essere assistito ove necessario da
consulenti tenuti al segreto ai sensi dell'articolo 156, comma 8. Nel procedere
a rilievi e ad operazioni tecniche può altresì estrarre copia di ogni atto, dato
e documento, anche a campione e su supporto informatico o per via telematica.
Degli accertamenti è redatto sommario verbale nel quale sono annotate anche le
eventuali dichiarazioni dei presenti.
2. Ai soggetti presso i quali sono
eseguiti gli accertamenti è consegnata copia dell'autorizzazione del presidente
del tribunale, ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire
e a prestare la collaborazione a tal fine necessaria. In caso di rifiuto gli
accertamenti sono comunque eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono poste
a carico del titolare con il provvedimento che definisce il procedimento, che
per questa parte costituisce titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475
del codice di procedura civile.
3. Gli accertamenti, se effettuati presso il
titolare o il responsabile, sono eseguiti dandone informazione a quest'ultimo o,
se questo è assente o non è designato, agli incaricati. Agli accertamenti
possono assistere persone indicate dal titolare o dal responsabile.
4. Se
non è disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del presidente del
tribunale, l'accertamento non può essere iniziato prima delle ore sette e dopo
le ore venti, e può essere eseguito anche con preavviso quando ciò può
facilitarne l'esecuzione.
5. Le informative, le richieste e i provvedimenti
di cui al presente articolo e agli articoli 157 e 158 possono essere trasmessi
anche mediante posta elettronica e telefax.
6. Quando emergono indizi di
reato si osserva la disposizione di cui all'articolo 220 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (82).
(82) Vedi,
anche, il comma 4 dell'art. 25, L. 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito
dall'art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
160. Particolari
accertamenti.
1. Per i trattamenti di dati personali indicati nei titoli I,
II e III della Parte II gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un
componente designato dal Garante.
2. Se il trattamento non risulta conforme
alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al
responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica
l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto dall'interessato, a
quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se ciò
non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o
di sicurezza dello Stato.
3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando
risulta necessario in ragione della specificità della verifica, il componente
designato può farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto ai
sensi dell'articolo 156, comma 8. Gli atti e i documenti acquisiti sono
custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili
dal presidente e dai componenti del Garante e, se necessario per lo svolgimento
delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti all'Ufficio
individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui
all'articolo 156, comma 3, lettera a).
4. Per gli accertamenti relativi agli
organismi di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato
il componente designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e
riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.
5. Nell'effettuare gli
accertamenti di cui al presente articolo nei riguardi di uffici giudiziari, il
Garante adotta idonee modalità nel rispetto delle reciproche attribuzioni e
della particolare collocazione istituzionale dell'organo procedente. Gli
accertamenti riferiti ad atti di indagine coperti dal segreto sono differiti, se
vi è richiesta dell'organo procedente, al momento in cui cessa il
segreto.
6. La validità, l'efficacia e l'utilizzabilità di atti, documenti e
provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati
personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano
disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e
penale (83).
(83) Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 25, L. 7 agosto 1990,
n. 241, come sostituito dall'art. 17, L. 11 febbraio 2005, n.
15.
TITOLO III
Sanzioni.
Capo I - Violazioni
amministrative
161. Omessa o inidonea informativa all'interessato.
1. La
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trantaseimila euro
(84).
(84) Comma così modificato dal comma 2 dell’art. 44, D.L. 30
dicembre 2008, n. 207.
162. Altre fattispecie.
1. La cessione dei
dati in violazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), o
di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati
personali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
diecimila euro a sessantamila euro (85).
2. La violazione della disposizione
di cui all'articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da mille euro a seimila euro (86).
2-bis. In caso di
trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate
nell'articolo 33 o delle disposizioni indicate nell'articolo 167 è altresì
applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una
somma da diecimila euro a centoventimila euro. Nei casi di cui all'articolo 33 è
escluso il pagamento in misura ridotta (87).
2-ter. In caso di inosservanza
dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui,
rispettivamente, all'articolo 154, comma 1, lettere c) e d), è altresì
applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una
somma da trentamila euro a centottantamila euro (88).
2-quater. La violazione
del diritto di opposizione nelle forme previste dall’articolo 130, comma 3-bis,
e dal relativo regolamento è sanzionata ai sensi del comma 2-bis del presente
articolo (89).
(85) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 3
dell’art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.
(86) Comma così modificato dalla
lettera b) del comma 3 dell’art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.
(87)
Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 3 dell'art. 44, D.L. 30 dicembre 2008,
n. 207 e poi così modificato dal n. 1) della lettera c) del comma 1 dell'art.
20-bis, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, nel testo integrato dalla relativa legge
di conversione.
(88) Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 3 dell’art.
44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.
(89) Comma aggiunto dal n. 2) della
lettera c) del comma 1 dell'art. 20-bis, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione.
162-bis.
Sanzioni in materia di conservazione dei dati di traffico.
1. Salvo che il
fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/24/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, nel caso di violazione delle
disposizioni di cui all'art. 132, commi 1 e 1-bis, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro (90).
(90)
Articolo aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109 e poi così
modificato dal comma 4 dell'art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n.
207.
163. Omessa o incompleta notificazione.
1. Chiunque,
essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli
articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a
centoventimila euro (91).
(91) Comma così modificato dal comma 5
dell’art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.
164. Omessa informazione
o esibizione al Garante.
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di
esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2,
e 157 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
diecimila euro a sessantamila euro (92).
(92) Comma così modificato dal
comma 6 dell’art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.
164-bis. Casi di
minore gravità e ipotesi aggravate.
1. Se taluna delle violazioni di cui
agli articoli 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, avuto altresì riguardo
alla natura anche economica o sociale dell'attività svolta, i limiti minimi e
massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due
quinti.
2. In caso di più violazioni di un'unica o di più disposizioni di
cui al presente Capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli 162, comma
2, 162-bis e 164, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati
di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro. Non è ammesso
il pagamento in misura ridotta.
3. In altri casi di maggiore gravità e, in
particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati,
ovvero quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e
massimo delle sanzioni di cui al presente Capo sono applicati in misura pari al
doppio.
4. Le sanzioni di cui al presente Capo possono essere aumentate fino
al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni
economiche del contravventore (93).
(93) Articolo aggiunto dal comma 7
dell’art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.
165. Pubblicazione del
provvedimento del Garante.
1. Nei casi di cui agli articoli del presente
Capo può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della
pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o
più giornali indicati nel provvedimento che la applica. La pubblicazione ha
luogo a cura e spese del contravventore (94).
(94) Comma così modificato
dal comma 8 dell’art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.
166.
Procedimento di applicazione.
1. L'organo competente a ricevere il rapporto
e ad irrogare le sanzioni di cui al presente capo e all'articolo 179, comma 3,
è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge
24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi, nella misura
del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui
all'articolo 156, comma 10, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei
compiti di cui agli articoli 154, comma 1, lettera h), e
158.
Capo II - Illeciti penali
(commento di
giurisprudenza)
167. Trattamento illecito di dati.
1. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri
profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali
in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130,
ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva
nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste
nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro
mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine
di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al
trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli
17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva
nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.
168. Falsità
nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante.
1. Chiunque, nella
notificazione di cui all'articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o
dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso
di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce
atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave
reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
169. Misure di
sicurezza.
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure
minime previste dall'articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni
(95).
2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi
complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione
fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo
tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per
l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi.
Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta
l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a
pagare una somma pari al quarto del massimo della sanzione stabilita per la
violazione amministrativa. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato.
L'organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei
modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre
1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto
applicabili
(96).
(95) Comma così modificato dal comma 9 dell’art. 44, D.L. 30
dicembre 2008, n. 207.
(96) Comma così modificato dal comma 9 dell’art. 44,
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.
170. Inosservanza di provvedimenti del
Garante.
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento
adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2,
e 143, comma 1, lettera c), è punito con la reclusione da tre mesi a due
anni.
(commento di giurisprudenza)
171. Altre
fattispecie.
1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113,
comma 1, e 114 è punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della legge 20
maggio 1970, n. 300.
172. Pene accessorie.
1. La condanna per
uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della
sentenza.
TITOLO IV
Disposizioni modificative, abrogative,
transitorie e finali.
Capo I - Disposizioni di modifica
173. Convenzione
di applicazione dell'Accordo di Schengen.
1. La legge 30 settembre 1993, n.
388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e
degli accordi di adesione all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione di
applicazione, è così modificata:
a) ... (97);
b) il comma 2 dell'articolo
10 è soppresso;
c) ... (98);
d) l'articolo 12 è abrogato.
(97)
Sostituisce il comma 2 dell'art. 9, L. 30 settembre 1993, n. 388.
(98)
Sostituisce l'art. 11, L. 30 settembre 1993, n. 388.
174. Notifiche
di atti e vendite giudiziarie.
1. ... (99).
2. Al primo comma
dell'articolo 138 del codice di procedura civile, le parole da: «può sempre
eseguire» a «destinatario,» sono sostituite dalle seguenti: «esegue la
notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del
destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è
possibile,».
3. Nel quarto comma dell'articolo 139 del codice di procedura
civile, la parola: «l'originale» è sostituita dalle seguenti: «una
ricevuta».
4. Nell'articolo 140 del codice di procedura civile, dopo le
parole: «affigge avviso del deposito» sono inserite le seguenti: «in busta
chiusa e sigillata».
5. All'articolo 142 del codice di procedura civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) ... (100);
b) nell'ultimo comma le
parole: «ai commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «al primo
comma».
6. Nell'articolo 143, primo comma, del codice di procedura civile,
sono soppresse le parole da: «, e mediante» fino alla fine del periodo
(101).
7. All'articolo 151, primo comma, del codice di procedura civile dopo
le parole: «maggiore celerità» sono aggiunte le seguenti: «, di riservatezza o
di tutela della dignità».
8. ... (102).
9. ... (103).
10. All'articolo
570, primo comma, del codice di procedura civile le parole: «del debitore,» sono
soppresse e le parole da: «informazioni» fino alla fine sono sostituite dalle
seguenti: «informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono
essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia
interesse».
11. ... (104).
12. ... (105).
13. All'articolo 148 del
codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ...
(106);
b) ... (107).
14. All'articolo 157, comma 6, del codice di
procedura penale le parole: «è scritta all'esterno del plico stesso» sono
sostituite dalle seguenti: «è effettuata nei modi previsti dall'articolo 148,
comma 3».
15. ... (108).
16. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) ... (109);
b) all'articolo 8,
secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: «L'agente postale rilascia
avviso» sono inserite le seguenti: «, in busta chiusa, del
deposito».
(99) Aggiunge due commi, dopo il secondo, all'art. 137 del
codice di procedura civile.
(100) Sostituisce con un unico comma gli
originari primo e secondo comma dell'art. 142 del codice di procedura
civile.
(101) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-22 luglio 2005, n. 310
(Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
174, comma 6, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, della
Costituzione.
(102) Aggiunge un comma, dopo il primo, all'art. 250 del codice
di procedura civile.
(103) Aggiunge un periodo al terzo comma dell'art. 490
del codice di procedura civile.
(104) Aggiunge un periodo al quarto comma
dell'art. 14, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(105) Aggiunge l'art. 15-bis al
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
(106) Sostituisce il comma 3 dell'art. 148
del codice di procedura penale.
(107) Aggiunge il comma 5-bis all'art. 148
del codice di procedura penale.
(108) Sostituisce il comma 1 dell'art. 80
delle disposizioni di attuazioni del codice di procedura penale approvate con
D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271.
(109) Aggiunge un periodo al primo comma
dell'art. 2, L. 20 novembre 1982, n. 890.
175. Forze di
polizia.
1. Il trattamento effettuato per il conferimento delle notizie ed
informazioni acquisite nel corso di attività amministrative ai sensi
dell'articolo 21, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, e per le
connessioni di cui al comma 3 del medesimo articolo è oggetto di comunicazione
al Garante ai sensi dell'articolo 39, commi 2 e 3.
2. I dati personali
trattati dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica sicurezza e dagli
altri soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, senza l'ausilio di strumenti
elettronici anteriormente alla data di entrata in vigore del presente codice, in
sede di applicazione del presente codice possono essere ulteriormente trattati
se ne è verificata l'esattezza, completezza ed aggiornamento ai sensi
dell'articolo 11.
3. ... (110).
(110) Sostituisce l'art. 10, L. 1°
aprile 1981, n. 121.
176. Soggetti pubblici.
1. Nell'articolo 24,
comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: «mediante strumenti
informatici» sono inserite le seguenti: «, fuori dei casi di accesso a dati
personali da parte della persona cui i dati si riferiscono, «.
2. ...
(111).
3. ... (112).
4. Al Centro nazionale per l'informatica nella
pubblica amministrazione continuano ad applicarsi l'articolo 6 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché le vigenti modalità di finanziamento
nell'àmbito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.
5. ... (113).
6. La denominazione: «Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione» contenuta nella vigente normativa è sostituita
dalla seguente: «Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione».
(111) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 2, D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165.
(112) Sostituisce il comma 1 dell'art. 4, D.Lgs. 12
febbraio 1993, n. 39.
(113) Sostituisce il comma 1 dell'art. 5, D.Lgs. 12
febbraio 1993, n. 39.
177. Disciplina anagrafica, dello stato civile
e delle liste elettorali.
1. Il comune può utilizzare gli elenchi di cui
all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223, per esclusivo uso di pubblica utilità anche in caso di
applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale.
2.
... (114).
3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui
all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396 è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata
istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di
tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni
dalla formazione dell'atto.
4. Nel primo comma dell'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono soppresse le lettere
d) ed e).
5. ... (115).
(114) Sostituisce il comma 7 dell'art. 28, L.
4 maggio 1983, n. 184.
(115) Sostituisce il quinto comma dell'art. 51, D.P.R.
20 marzo 1967, n. 223.
178. Disposizioni in materia sanitaria.
1.
Nell'articolo 27, terzo e quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
in materia di libretto sanitario personale, dopo le parole: «il Consiglio
sanitario nazionale» e prima della virgola sono inserite le seguenti: «e il
Garante per la protezione dei dati personali».
2. All'articolo 5 della legge
5 giugno 1990, n. 135, in materia di AIDS e infezione da HIV, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) ... (116).
b) nel comma 2, le parole: «decreto del
Ministro della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro
della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali».
3.
... (117).
4. All'articolo 2, comma 1, del D.M. 11 febbraio 1997 del Ministro
della sanità, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, in
materia di importazione di medicinali registrati all'estero, sono soppresse le
lettere f) ed h).
5. Nel comma 1, primo periodo, dell'articolo 5-bis del
decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 aprile 1998, n. 94, le parole da: «riguarda anche» fino alla fine del
periodo sono sostituite dalle seguenti: «è acquisito unitamente al consenso
relativo al trattamento dei dati personali».
(116) Sostituisce il comma 1
dell'art. 5, L. 5 giugno 1990, n. 135.
(117) Aggiunge un periodo al comma 3
dell'art. 5, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 539.
179. Altre
modifiche.
1. Nell'articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono
soppresse le parole: «; mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si
riferisce alla vita familiare» e: «garantire al lavoratore il rispetto della sua
personalità e della sua libertà morale;».
2. Nell'articolo 38, primo comma,
della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono soppresse le parole: «4,» e «,8».
3.
Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, in
materia di contratti a distanza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «,
ovvero, limitatamente alla violazione di cui all'articolo 10, al Garante per la
protezione dei dati personali».
4. [ ... (118).
(118) Il presente
comma, abrogato dall'art. 184, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, a decorrere dal 1°
maggio 2004, ai sensi di quanto disposto dall'art. 183 dello stesso decreto,
aggiunge l'art. 107-bis al D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Capo II -
Disposizioni transitorie
180. Misure di sicurezza.
1. Le misure minime di
sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato B) che non erano
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318,
sono adottate entro il 31 marzo 2006 (119).
2. Il titolare che alla data di
entrata in vigore del presente codice dispone di strumenti elettronici che, per
obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata
applicazione delle misure minime di cui all'articolo 34 e delle corrispondenti
modalità tecniche di cui all'allegato B), descrive le medesime ragioni in un
documento a data certa da conservare presso la propria struttura.
3. Nel
caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza
in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla
base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei
rischi di cui all'articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi
entro il 30 giugno 2006 (120).
(119) Comma così modificato prima
dall'art. 3, D.L. 24 giugno 2004, n. 158, poi dall'art. 6, D.L. 9 novembre 2004,
n. 266 e dall'art. 6-bis, D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, nel testo integrato
dalla relativa legge di conversione, ed infine dall'art. 10, D.L. 30 dicembre
2005, n. 273.
(120) Comma così modificato prima dall'art. 3, D.L. 24 giugno
2004, n. 158, poi dall'art. 6, D.L. 9 novembre 2004, n. 266 e dall'art. 6-bis,
D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione, ed infine dall'art. 10, D.L. 30 dicembre 2005, n.
273.
181. Altre disposizioni transitorie.
1. Per i trattamenti di
dati personali iniziati prima del 1° gennaio 2004, in sede di prima applicazione
del presente codice:
a) l'identificazione con atto di natura regolamentare
dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21,
comma 2, è effettuata, ove mancante, entro il 28 febbraio 2007 (121);
b) la
determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi dell'articolo 26, commi
3, lettera a), e 4, lettera a), è adottata, ove mancante, entro il 30 giugno
2004;
c) le notificazioni previste dall'articolo 37 sono effettuate entro il
30 aprile 2004;
d) le comunicazioni previste dall'articolo 39 sono effettuate
entro il 30 giugno 2004;
e) [le modalità semplificate per l'informativa e la
manifestazione del consenso, ove necessario, possono essere utilizzate dal
medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta e dagli organismi
sanitari anche in occasione del primo ulteriore contatto con l'interessato, al
più tardi entro il 30 settembre 2004] (122);
f) l'utilizzazione dei modelli
di cui all'articolo 87, comma 2, è obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio
2005.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 21-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto dall'articolo
9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino alla
data di entrata in vigore del presente codice.
3. L'individuazione dei
trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46 e 53, da riportare
nell'allegato C), è effettuata in sede di prima applicazione del presente codice
entro il 30 giugno 2004.
4. Il materiale informativo eventualmente trasferito
al Garante ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, utilizzato per le opportune verifiche, continua ad essere successivamente
archiviato o distrutto in base alla normativa vigente.
5. L'omissione delle
generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato ai sensi
dell'articolo 52, comma 4, è effettuata sulle sentenze o decisioni pronunciate o
adottate prima dell'entrata in vigore del presente codice solo su diretta
richiesta dell'interessato e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete
di comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o
elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi dell'articolo 51, comma
1, sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente codice.
6. Le confessioni religiose che, prima
dell'adozione del presente codice, abbiano determinato e adottato nell'àmbito
del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all'articolo 26, comma 3, lettera
a), possono proseguire l'attività di trattamento nel rispetto delle
medesime.
6-bis. Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli
accorgimenti prescritti ai sensi dell'articolo 132, comma 5, per la
conservazione del traffico telefonico si osserva il termine di cui all'articolo
4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171 (123).
(121)
Lettera così modificata prima dall'art. 3, D.L. 24 giugno 2004, n. 158, poi
dall'art. 10, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, come modificato dalla relativa
legge di conversione, e dall'art. 1, D.L. 12 maggio 2006, n. 173, come
sostituito dalla relativa legge di conversione, ed infine dal comma 1 dell'art.
6, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300. In attuazione di quanto disposto dalla
presente lettera vedi, per il Ministero degli affari esteri, il D.M. 23 giugno
2004, n. 225.
(122) Lettera abrogata dall'art. 2-quinquies, D.L. 29 marzo
2004, n. 81, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(123)
Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, come modificato dalla
relativa legge di conversione.
182. Ufficio del Garante.
1. Al
fine di assicurare la continuità delle attività istituzionali, in sede di prima
applicazione del presente codice e comunque non oltre il 31 marzo 2004, il
Garante:
a) può individuare i presupposti per l'inquadramento in ruolo, al
livello iniziale delle rispettive qualifiche e nei limiti delle disponibilità
di organico, del personale appartenente ad amministrazioni pubbliche o ad enti
pubblici in servizio presso l'Ufficio del Garante in posizione di fuori ruolo o
equiparato alla data di pubblicazione del presente codice;
b) può prevedere
riserve di posti nei concorsi pubblici, unicamente nel limite del trenta per
cento delle disponibilità di organico, per il personale non di ruolo in servizio
presso l'Ufficio del Garante che abbia maturato un'esperienza lavorativa presso
il Garante di almeno un anno.
Capo III - Abrogazioni
183.
Norme abrogate.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono
abrogati:
a) la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
b) la legge 3 novembre
2000, n. 325;
c) il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;
d) il
decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255;
e) l'articolo 1 del decreto
legislativo 8 maggio 1998, n. 135;
f) il decreto legislativo 13 maggio 1998,
n. 171 (124);
g) il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;
h) il
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51;
i) il decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 135;
l) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, ad
eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12;
m) il decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 282;
n) il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n.
467;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.
318.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati gli
articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.
3. Dalla data di entrata in vigore del
presente codice sono o restano, altresì, abrogati:
a) l'art. 5, comma 9, del
D.M. 18 maggio 2001, n. 279 del Ministro della sanità, in materia di malattie
rare;
b) l'articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152;
c) l'articolo 4,
comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, in materia di donatori midollo
osseo;
d) l'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di certificati di assistenza al
parto;
e) l'art. 2, comma 5, del D.M. 27 ottobre 2000, n. 380 del Ministro
della sanità, in materia di flussi informativi sui dimessi dagli istituti di
ricovero;
f) l'articolo 2, comma 5-quater 1, secondo e terzo periodo, del
decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni, in materia di banca dati
sinistri in àmbito assicurativo;
g) l'articolo 6, comma 4, del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in materia di diffusione di dati a fini di
ricerca e collaborazione in campo scientifico e tecnologico;
h) l'articolo
330-bis del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di diffusione
di dati relativi a studenti;
i) l'articolo 8, quarto comma, e l'articolo 9,
quarto comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
4. Dalla data in cui
divengono efficaci le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta
di cui all'articolo 118, i termini di conservazione dei dati personali
individuati ai sensi dell'articolo 119, eventualmente previsti da norme di
legge o di regolamento, si osservano nella misura indicata dal medesimo
codice.
(124) La presente lettera era stata sostituita dall'art. 5, D.L.
24 dicembre 2003, n. 354, poi soppressa dalla relativa legge di
conversione.
Capo IV - Norme finali
184. Attuazione di direttive
europee.
1. Le disposizioni del presente codice danno attuazione alla
direttiva 96/45/CE del 24 ottobre 1995, del Parlamento europeo e del Consiglio,
e alla direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002, del Parlamento europeo e del
Consiglio.
2. Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno
riferimento a disposizioni comprese nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e in
altre disposizioni abrogate dal presente codice, il riferimento si intende
effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente codice secondo la
tavola di corrispondenza riportata in allegato.
3. Restano ferme le
disposizioni di legge e di regolamento che stabiliscono divieti o limiti più
restrittivi in materia di trattamento di taluni dati
personali.
185. Allegazione dei codici di deontologia e di buona
condotta.
1. L'allegato A) riporta, oltre ai codici di cui all'articolo 12,
commi 1 e 4, quelli promossi ai sensi degli articoli 25 e 31 della legge 31
dicembre 1996, n. 675, e già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana alla data di emanazione del presente
codice.
186. Entrata in vigore.
1. Le disposizioni di cui al
presente codice entrano in vigore il 1° gennaio 2004, ad eccezione delle
disposizioni di cui agli articoli 156, 176, commi 3, 4, 5 e 6 e 182, che entrano
in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente codice.
Dalla medesima data si osservano altresì i termini in materia di ricorsi di cui
agli articoli 149, comma 8, e 150, comma 2.
Allegato A
(125)
Codici di deontologia
A.1 Codice di deontologia relativo al
trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica.
(Provvedimento del Garante del 29 luglio 1998, in G.U. 3 agosto 1998, n. 179)
(126)
A.2 Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di
dati personali per scopi storici. (Provvedimento del Garante n. 8/P21 del 14
marzo 2001, in G.U. 5 aprile 2001, n. 80) (127)
A.3 Codice di deontologia e
di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di
ricerca scientifica effettuati nell'àmbito del Sistema statistico nazionale.
(Provvedimento del Garante n. 13 del 31 luglio 2002, in G.U. 1° ottobre 2002,
n. 230) (128)
A.4 Codice di deontologia e di buona condotta per i
trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici. (Provvedimento
del Garante n. 2 del 16 giugno 2004, in G.U. 14 agosto 2004, n. 190, S.O.)
(129)
A.5 Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi
informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo,
affidabilità e puntualità nei pagamenti. (Provvedimento del Garante n. 8 del 16
novembre 2004, in G.U. 23 dicembre 2004, n. 300) (130)
A.6 Codice di
deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato
per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
2000. (Del. 6 novembre 2008, n. 60, in G.U. 24 novembre 2008, n. 275)
(131)
(125) Nell'allegato A al presente decreto è stato disposto
l'inserimento dei seguenti codici di deontologia e di buona condotta:
- per
i trattamenti dati personali per scopi statistici e scientifici e per i sistemi
informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo,
affidabilità e puntualità nei pagamenti, con D.M. 14 gennaio 2005 (Gazz. Uff. 29
gennaio 2005, n. 23);
- per i dati trattati per svolgere investigazioni
difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, con D.M.
2 dicembre 2008 (Gazz. Uff. 24 dicembre 2008, n. 300).
(126) Il Provv.Garante
protez. dati pers. 29 luglio 1998 è pubblicato autonomamente
nell'Opera.
(127) Il Provv.Garante protez. dati pers. 14 marzo 2001, n.
8/P/2001 è pubblicato autonomamente nell'Opera.
(128) Il Provv.Garante
protez. dati pers. 31 luglio 2002, n. 13 è pubblicato autonomamente
nell'Opera.
(129) Il Provv.Garante protez. dati pers. 16 giugno 2004, n. 2 è
pubblicato autonomamente nell'Opera.
(130) La Del. Garante protez. dati pers.
16 novembre 2004, n. 8 è pubblicata autonomamente nell'Opera.
(131) La Del. 6
novembre 2008, n. 60 è pubblicatà autonomamente nell'Opera.
Allegato
B (132)
Disciplinare tecnico in materia di misure minime di
sicurezza
(Artt. da 33 a 36 del codice)
Trattamenti con strumenti
elettronici
Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del
responsabile ove designato e dell'incaricato, in caso di trattamento con
strumenti elettronici:
Sistema di autenticazione informatica
1. Il
trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli
incaricati dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamento
di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico trattamento o a un
insieme di trattamenti.
2. Le credenziali di autenticazione consistono in un
codice per l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave
riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di
autenticazione in possesso e uso esclusivo dell'incaricato, eventualmente
associato a un codice identificativo o a una parola chiave, oppure in una
caratteristica biometrica dell'incaricato, eventualmente associata a un codice
identificativo o a una parola chiave.
3. Ad ogni incaricato sono assegnate o
associate individualmente una o più credenziali per l'autenticazione.
4. Con
le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie
cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della
credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo
dell'incaricato.
5. La parola chiave, quando è prevista dal sistema di
autenticazione, è composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo
strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo
consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili
all'incaricato ed è modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e,
successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili
e di dati giudiziari la parola chiave è modificata almeno ogni tre mesi.
6.
Il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non può essere assegnato ad
altri incaricati, neppure in tempi diversi.
7. Le credenziali di
autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle
preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica.
8. Le
credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente
all'incaricato l'accesso ai dati personali.
9. Sono impartite istruzioni agli
incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico
durante una sessione di trattamento.
10. Quando l'accesso ai dati e agli
strumenti elettronici è consentito esclusivamente mediante uso della componente
riservata della credenziale per l'autenticazione, sono impartite idonee e
preventive disposizioni scritte volte a individuare chiaramente le modalità con
le quali il titolare può assicurare la disponibilità di dati o strumenti
elettronici in caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato che
renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di
operatività e di sicurezza del sistema. In tal caso la custodia delle copie
delle credenziali è organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando
preventivamente per iscritto i soggetti incaricati della loro custodia, i quali
devono informare tempestivamente l'incaricato dell'intervento effettuato.
11.
Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai precedenti punti e
quelle sul sistema di autorizzazione non si applicano ai trattamenti dei dati
personali destinati alla diffusione.
Sistema di autorizzazione
12. Quando
per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di àmbito diverso
è utilizzato un sistema di autorizzazione.
13. I profili di autorizzazione,
per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e
configurati anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare
l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di
trattamento.
14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata
la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di
autorizzazione.
Altre misure di sicurezza
15. Nell'àmbito
dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione
dell'àmbito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla
gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici, la lista degli
incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei
relativi profili di autorizzazione.
16. I dati personali sono protetti contro
il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art.
615-quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti
elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale.
17. Gli
aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la
vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti sono effettuati
almeno annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari
l'aggiornamento è almeno semestrale.
18. Sono impartite istruzioni
organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza
almeno settimanale.
Documento programmatico sulla sicurezza
19. Entro il
31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati
giudiziari redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento
programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:
19.1.
l'elenco dei trattamenti di dati personali;
19.2. la distribuzione dei
compiti e delle responsabilità nell'àmbito delle strutture preposte al
trattamento dei dati;
19.3. l'analisi dei rischi che incombono sui
dati;
19.4. le misure da adottare per garantire l'integrità e la
disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti
ai fini della loro custodia e accessibilità;
19.5. la descrizione dei criteri
e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a
distruzione o danneggiamento di cui al successivo punto 23;
19.6. la
previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per
renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per
prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati
personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità
che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate
dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in
servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di
nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati
personali;
19.7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire
l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati
personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del
titolare;
19.8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale di cui al punto 24, l'individuazione dei criteri da adottare
per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali
dell'interessato.
Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o
giudiziari
20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l'accesso
abusivo, di cui all'art. 615-ter del codice penale, mediante l'utilizzo di
idonei strumenti elettronici.
21. Sono impartite istruzioni organizzative e
tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati
i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non
consentiti.
22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari
se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere
riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi
dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non sono
intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.
23. Sono adottate
idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di
danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi
compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette
giorni.
24. Gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie
effettuano il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale contenuti in elenchi, registri o banche di dati con le modalità di
cui all'articolo 22, comma 6, del codice, anche al fine di consentire il
trattamento disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati personali che
permettono di identificare direttamente gli interessati. I dati relativi
all'identità genetica sono trattati esclusivamente all'interno di locali
protetti accessibili ai soli incaricati dei trattamenti ed ai soggetti
specificatamente autorizzati ad accedervi; il trasporto dei dati all'esterno
dei locali riservati al loro trattamento deve avvenire in contenitori muniti di
serratura o dispositivi equipollenti; il trasferimento dei dati in formato
elettronico è cifrato.
Misure di tutela e garanzia
25. Il titolare che
adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria
struttura, per provvedere alla esecuzione riceve dall'installatore una
descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesta la conformità alle
disposizioni del presente disciplinare tecnico.
26. Il titolare riferisce,
nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta,
dell'avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla
sicurezza.
Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici
Modalità
tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile, ove designato, e
dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti diversi da quelli
elettronici:
27. Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte
finalizzate al controllo ed alla custodia, per l'intero ciclo necessario allo
svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti
contenenti dati personali. Nell'àmbito dell'aggiornamento periodico con cadenza
almeno annuale dell'individuazione dell'àmbito del trattamento consentito ai
singoli incaricati, la lista degli incaricati può essere redatta anche per
classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.
28.
Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari
sono affidati agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi
compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli
incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone
prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni
affidate.
29. L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è
controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l'orario di chiusura,
sono identificate e registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti
elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le
persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate.
(132) Vedi,
anche, il Provv. 27 novembre 2008. Per la sospensione delle disposizioni
contenute nel presente allegato vedi il comma 9 dell'art. 1, O.P.C.M. 17 giugno
2009, n. 3781.
Allegato C
Trattamenti non occasionali effettuati
in àmbito giudiziario o per fini di polizia
(artt. 46 e 53 del
codice)
TAVOLA DI CORRISPONDENZA
DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI
AL CODICE
IN MATERIA
DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
ARTICOLATO DEL CODICE
RIFERIMENTO
PREVIGENTE
Parte I
Disposizioni
generali
Titolo I
Princìpi generali
Art. 1 (Diritto alla protezione dei dati
personali)
---
Art. 2 (Finalità)
cfr.
art. 1, dir. 95/46/CE;
comma 1
art. 1, comma 1, L. 31 dicembre 1996,
n. 675
comma 2
---
Art. 3 (Principio di
necessità del trattamento dei dati)
---
comma 1
Art. 4 (Definizioni)
comma 1, lett. a)
cfr. art. 2, dir. 95/46 CE;
art. 1, comma 2, lett. b), L. n.
675/1996
lett. b)
art. 1, comma 2, lett. c), L. n.
675/1996
lett. c)
art. 10, comma 5, D.Lgs. 30 luglio 1999, n.
281
lett. d)
cfr. art. 22, comma 1, L. n. 675/1996
lett. e)
cfr. art. 24, comma 1, L. n. 675/1996
lett. f)
art. 1, comma 2,
lett. d), L. n. 675/1996
lett. g)
art. 1, comma 2, lett. e), L. n.
675/1996
lett. h)
cfr. art. 19 L. n. 675/1996
lett. i)
art. 1, comma 2, lett. f), L. n. 675/1996
lett. l)
art. 1, comma
2, lett. g), L. n. 675/1996
lett. m)
art. 1, comma 2, lett. h), L.
n. 675/1996
lett. n)
art. 1, comma 2, lett. i), L. n.
675/1996
lett. o)
art. 1, comma 2, lett. l), L. n.
675/1996
lett. p)
art. 1, comma 2, lett. a), L. n.
675/1996
lett. q)
art. 1, comma 2, lett. m), L. n.
675/1996
comma 2, lett. a)
cfr. art. 2, par. 2, lett. d), direttiva
del Parlamento
europeo e del Consiglio n. 2002/58/CE
lett.
b)
cfr. art. 2, lett. e), direttiva n. 2002/58/CE
lett. c)
cfr.
art. 2, par. 1, lett. a), direttiva del Parlamento
europeo e del
Consiglio n. 2002/21/CE
lett. d)
cfr. art. 2, par. 1, lett. d),
direttiva n. 2002/21/CE
lett. e)
cfr. art. 2, par. 1, lett. c),
direttiva n. 2002/21/CE
lett. f)
cfr. art. 2, par. 1, lett. k),
direttiva n. 2002/21/CE
lett. g)
cfr. art. 2,par. 2, lett. a),
direttiva n. 2002/58/CE
lett. h)
cfr. art. 2, par. 2,lett. b),
direttiva n. 2002/58/CE
lett. i)
cfr. art. 2, par. 2, lett. c),
direttiva n. 2002/58/CE
lett. l)
cfr. art. 2, par. 2, lett. g),
direttiva n. 2002/58/CE
lett. m)
cfr. art. 2, par. 2, lett. h),
direttiva n. 2002/58/CE
comma 3, lett. a)
art. 1, comma 1, lett. a),
D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318
lett. b)
art. 1, lett. b, D.P.R. n.
318/1999
lett. c)
---
lett. d)
---
lett. e)
---
lett. f)
---
lett. g)
---
comma 4, lett.
a)
art. 1, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 281/1999
lett. b)
art.
1, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 281/1999
lett. c)
art. 1, comma 2,
lett. b), D.Lgs. n. 281/1999
Art. 5 (Oggetto ed àmbito di applicazione)
cfr. art. 4, dir. 95/46/CE;
comma 1
artt. 2, comma 1, e 6, comma
1, L. n. 675/1996
comma 2
art. 2, commi 1 -bis, e 1 -ter, L. n.
675/1996
comma 3
cfr.art. 3, par. 2 (secondo periodo), dir.
95/46/CE;
art. 3, L. n. 675/1996
Art. 6 (Disciplina del
trattamento)
---
Titolo II
Diritti dell'interessato
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
cfr. art. 12, dir. 95/46;
comma 1
art. 13, comma 1, lett. c),
punto 1 (prima parte) L. n. 675/1996
comma 2
art. 13, comma 1, lett.
b) e c), punto 1 (seconda parte)
L. n. 675/1996
comma 3
art. 13, comma 1, lett. c), punti 2, 3 e 4 L. n. 675/1996
comma 4
art. 13, comma 1, lett. d) ed e), L. n. 675/1996
Art. 8 (Esercizio
dei diritti)
cfr. art. 13, dir. 95/46;
comma 1
art. 17, comma 1,
D.P.R. n. 501/1998.
comma 2
art. 14, comma 1, lett. a), b), c), d),
e) ed e- bis) L. n. 675/1996
comma 3
art. 14, comma 2, n.
675/1996
comma 4
---
Art. 9 (Modalità di esercizio)
comma 1
art. 17, comma 3, D.P.R. n. 501/1998
comma 2
art. 13, comma 4, L. n. 675/1996; art. 17, comma 4, D.P.R.
n.
501/1998
comma 3
art. 13, comma 3 , L. n.
675/1996
comma 4
art. 17, comma 2, D.P.R. n. 501/1998
comma
5
art. 13, comma 1, c), punto 1 (secondo periodo), L. n.
675/1996
Art. 10 (Riscontro all'interessato)
comma 1
art. 17, comma 9, D.P.R. 31 marzo 1998, n. 501.
comma 2
art. 17,
comma 6, D.P.R. n. 501/1998
comma 3
art. 17, comma 5 D.P.R. n.
501/1998
comma 4
---
comma 5
---
comma 6
---
comma 7
art. 13, comma 2, L. n. 675/1996; art. 17, comma 7,
D.P.R. n.
501/1998
comma 8
art. 17, comma 7, D.P.R. n.
501/1998
comma 9
art. 17, comma 8, D.P.R. n. 501/1998
Titolo
III
Regole generali per il trattamento dei dati
Capo I
Regole per tutti i trattamenti
Art. 11 (Modalità del
trattamento e requisiti dei dati)
cfr. art. 6, dir. 95/46/CE;
comma
1
art. 9, comma 1, L. n. 675/1996
comma 2
---
Art. 12
(Codici di deontologia e di buona condotta)
cfr. art. 27, dir.
95/46/CE;
comma 1
art. 31, comma 1, lett. h), L. n.
675/1996;
comma 2
art. 20, comma 4, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n.
467.
comma 3
art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 467/2001
comma 4
---
Art. 13 (Informativa)
cfr. art. 10, dir. 95/46/CE
;
comma 1
art. 10, comma 1, L. n. 675/1996
comma 2
art.
10, comma 2, L. n. 675/1996
comma 3
---
comma 4
art. 10,
comma 3, L. n. 675/1996
comma 5
art. 10, comma 4, L. n.
675/1996
Art. 14 (Definizione di profili e della personalità
dell'interessato)
cfr. art. 15, dir. 95/46/CE ;
Comma 1
art. 17, comma 1, L. n. 675/1996
Comma 2
art. 17, comma 2, L. n.
675/1996
Art. 15 (Danni cagionati per effetto del trattamento)
cfr.
art. 23, dir. 95/46/CE :
comma 1
art. 18, L. n.
675/1996
comma 2
art. 29, comma 9, L. n. 675/1996
Art. 16
(Cessazione del trattamento)
cfr. art. 19, par. 2, dir.
95/46/CE
comma 1
art. 16, comma 2, L. n. 675/1996
comma 2
art. 16, comma 3, L. n. 675/1996
Art. 17 (Trattamento che presenta
rischi specifici)
cfr. art. 20, dir. 95/46/CE :
comma 1
art. 24
-bis, comma 1, L. n. 675/1996
comma 2
art. 24 -bis, comma 2, L. n.
675/1996
Capo II
Regole ulteriori per i soggetti pubblici
Art. 18 (Princìpi applicabili a tutti i trattamenti effettuati
da soggetti pubblici)
comma 1
---
comma 2
cfr. art. 27, comma 1, L. n. 675/1996
comma 3
cfr. art. 27,
comma 1, L. n. 675/1996
comma 4
---
comma 5
---
Art. 19 (Princìpi applicabili al trattamento di dati diversi da
quelli sensibili e giudiziari)
art. 7, par. 1, lett. E), dir.
95/46/CE ;
comma 1
art. 27, comma 1, L. n. 675/1996
comma 2
art. 27, comma 2, L. n. 675/1996
comma 3
art. 27, comma 3, L. n.
675/1996
Art. 20 (Princìpi applicabili al trattamento di dati sensibili)
cfr. art. 8, dir. 95/46/CE;
comma 1
art. 22, comma 3, primo
periodo, L. n. 675/1996
comma 2
art.22, comma 3 -bis, L. n.
675/1996; art. 5, comma 5, D.Lgs.
n. 135/1999
comma 3
art. 22, comma 3, secondo periodo, L. n. 675/1996
comma 4
art.
22, comma 3 -bis, L. n. 675/1996
Art. 21 (Princìpi applicabili al
trattamento di dati
giudiziari)
cfr. art. 8, par. 5, dir.
95/46/CE ;
comma 1
art. 24, comma 1, L. n. 675/1996;
comma 2
art. 5, comma 5 -bis, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 135
Art. 22
(Princìpi applicabili al trattamento di dati sensibili e
giudiziari)
comma 1
---
comma 2
art.
2, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999
comma 3
art. 3, comma 1, D.Lgs. n.
135/1999
comma 4
art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999
comma 5
art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 135/1999
comma 6
art. 3, comma 4,
D.Lgs. n. 135/1999
comma 7
art. 3, comma 5, D.Lgs. n.
135/1999
comma 8
art. 23, comma 4, L. n. 675/1996
comma 9
art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 135/1999
comma 10
art. 4, comma 2,
D.Lgs. n. 135/1999; art. 3, comma 6, D.Lgs.
n.
135/1999
comma 11
art. 4, comma 3, D.Lgs. n.
135/1999
comma 12
art. 1, comma 2, lett. c), D.Lgs. n.
135/1999
Capo III
Regole ulteriori per i privati ed enti
pubblici economici
Art. 23 (Consenso)
cfr.art. 7, par. 1, lett.
A), dir. 95/46/CE ;
comma 1
art. 11, comma 1 e 20, comma 1, lett. a)
L. n. 675/1996
comma 2
art. 11, comma 2, L. n.
675/1996
comma 3
art. 11, comma 3, L. n. 675/1996
comma 4
cfr. art. 22, comma 1, L. n. 675/1996
Art. 24 (Casi nei quali può
essere effettuato il trattamento
senza il consenso)
cfr. art.
7, dir. 95/46/CE ;
comma 1, lett. a)
artt. 12, comma 1, lett. a) e
20, comma 1, lett. c), L. n.
675/1996;
lett. b)
artt.
12, comma 1, lett. b) e 20, comma 1, lett. a-bis), L.
n.
675/1996
lett. c)
artt. 12, comma 1, lett. c) e 20,
comma 1, lett. b), L. n.
675/1996
lett. d)
artt. 12,
comma 1, lett. f) e 20, comma 1, lett. e),L.
n.
675/1996
lett. e)
art. 7, par. 1, lett. d), dir.
95/46; artt. 12, comma 1, lett. g) e 20
comma 1, lett. f), L. n.
675/1996
lett. f)
artt. 12, comma 1, lett. h) e 20, comma 1, lett.
g), L. n.
675/1996
lett. g)
artt. 12, comma 1, lett.
h-bis) e 20, comma 1, lett. h ed h-bis), L.
n.
675/1996
lett. h)
---
lett. i)
artt. 12, comma 1, lett.
d) e 21, comma 4, lett. a), L. n.
675/1996; art. 7, comma 4 .Lgs. n.
281/1999
Art. 25 (Divieti di comunicazione e diffusione)
comma 1
art. 21 commi 1 e 2, L. n. 675/1996
comma 2
art. 21, comma 4, lett. b), L. n. 675/1996
Art. 26 (Garanzie per i
dati sensibili)
cfr. Art. 8, dir. 95/46/CE ;
comma 1
art. 22,
comma 1, L. n. 675/1996
comma 2
art. 22, comma 2, L. n.
675/1996
comma 3, lett. a)
art. 22, comma 1-b is, L. n.
675/1996
comma 3, lett. b)
art. 22, comma 1- ter, L. n.
675/1996
comma 4
art. 22, comma 4, L. n. 675/1996
comma 5
art. 23, comma 4, L. n. 675/1996
Art. 27 (Garanzie per i dati
giudiziari)
cfr. art. 8, par. 5, dir. 95/46/CE
comma 1
art. 24,
comma 1, L. n. 675/1996
Titolo IV
I soggetti che effettuano
il trattamento
Art. 28 (Titolare del trattamento)
comma 1
---
Art. 29 (Responsabile del trattamento)
cfr. art. 16, dir. 95/46/CE;
comma 1
art. 8, comma 1, L. n.
675/1996
comma 2
art. 8, comma 1, L. n. 675/1996
comma 3
art. 8, comma 3, L. n. 675/1996
comma 4
art. 8, comma 4, L. n.
675/1996
comma 5
art. 8, comma 2, L. n. 675/1996
Art. 30
(Incaricati del trattamento)
cfr. art. 17, par. 3, dir. 95/46/CE
;
comma 1
artt. 8, comma 5, e 19, L. n. 675/1996
comma 2
art. 19, L. n. 675/1996
Titolo V
Sicurezza dei dati e
dei sistemi
Capo I
Misure di sicurezza
cfr. art.
17, dir. 95/46/CE;
Art. 31 (Obblighi di sicurezza)
art. 15, comma 1,
L. n. 675/1996
Art. 32 (Particolari titolari)
comma 1
art. 2, comma 1, D.Lgs. 13 maggio 1998, n. 171
comma 2
art. 2,
comma 2, D.Lgs. 13 maggio 1998, n. 171
comma 3
art. 2, comma 3,
D.Lgs. 13 maggio 1998, n. 171
Capo II
Misure minime
Art. 33 (Misure minime)
cfr. art. 15, comma 2, L. n.
675/1996
Art. 34 (Trattamenti con strumenti elettronici)
---
Art. 35 (Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici)
---
Art. 36 (Adeguamento)
cfr. art. 15, comma 3, L. n.
675/1996
Titolo VI
Adempimenti
Art. 37
(Notificazione del trattamento)
comma 1
art. 18, dir. 95/46/CE
; cfr. art. 7, comma 1, L. n. 675/1996
comma 2
---
comma 3
art. 28, comma 7, secondo periodo, L. n. 675/1996
comma 4
art.
13, commi 1, 2, 3, 4, D.P.R. n. 501/1998
Art. 38 (Modalità di
notificazione)
art. 19, dir. 95/46/CE
comma 1
art. 7, comma 2,
primo periodo, L. n. 675/1996
comma 2
art. 12, comma 1, primo
periodo, D.P.R. n. 501/1998
comma 3
art. 12, comma 1, secondo
periodo, D.P.R. n. 501/1998
comma 4
art. 7, comma 2, secondo periodo
e art. 16, comma 1 L. n.
,
675/1996
comma 5
art. 12,
comma 6, D.P.R. n. 501/1998
comma 6
---
Art. 39 (Obblighi di
comunicazione)
art. 7, par. 1, lett. E), dir. 95/46/CE
comma 1,
lett. a)
art. 27, comma 2, L. n. 675/1996
lett. b)
---
comma 2
---
comma 3
---
Art. 40
(Autorizzazioni generali)
art. 41, comma 7, L. n. 675/1996; art. 14, comma
1, D.P.R. n.
comma 1
501/1998
Art. 41 (Richieste di
autorizzazione)
comma 1
---
comma 2
art. 14, comma
2, D.P.R. n. 501/1998
comma 3
art. 14, comma 3, D.P.R. n.
501/1998
comma 4
art. 14, comma 4, D.P.R. n. 501/1998
comma
5
art. 14, comma 5, D.P.R. n. 501/1998
Titolo VII
Trasferimento dei dati all'estero
cfr. artt. 25 e 26, dir.
95/46/CE
Art. 42 (Trasferimenti all'interno dell'Unione europea)
comma 1
---
Art. 43 (Trasferimenti consentiti in Paesi
terzi)
alinea del comma 1
art. 28, comma 1, L. n.
675/1996
comma 1
artt. 28, comma 4, eccetto la lett. g), e 26, comma
2, L. n.
675/1996; art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 281/1999
Art.
44 (Altri trasferimenti consentiti)
art. 28, comma 4, lett. g), L. n.
675/1996
Art. 45 (Trasferimenti vietati)
art. 28, comma 3, L. n.
675/1996
Parte II
Disposizioni relative a specifici settori
Titolo I
Trattamenti in àmbito giudiziario
Capo I
cfr. art. 3, dir. 95/46/CE
Profili generali
Art. 46 (Titolari dei trattamenti)
---
Art. 47
(Trattamenti per ragioni di giustizia)
art. 3, par. 2, (primo periodo) dir.
95/46/CE; art. 4, comma 1,
lett. c) e d) e comma 2, L. n.
675/1996
Art. 48 (Banche di dati di uffici giudiziari)
---
Art. 49 (Disposizioni di attuazione)
---
Capo II
Minori
Art. 50 (Notizie o immagini relative ai
minori)
---
Capo III
Informatica giuridica
Art. 51 (Princìpi generali)
---
Art. 52 (Dati
identificativi degli interessati)
---
Titolo II
Trattamenti da parte di forze di polizia
Capo I
cfr. art. 3, dir. 95/46/CE
Profili generali
Art. 53
(Àmbito applicativo e titolari dei trattamenti)
art. 3, par. 2, (primo
periodo) dir. 95/46/CE; art. 4, comma 1,
lett. a) ed e) e comma 2,
L. n. 675/1996
Art. 54 (Modalità di trattamento e flussi di dati)
---
Art. 55 (Particolari tecnologie)
---
Art. 56
(Tutela dell'interessato)
---
Art. 57 (Disposizioni di attuazione)
---
Titolo III
Difesa e sicurezza dello Stato
Capo I
art. 3, dir. 95/46/CE ;
Profili generali
Art. 58 (Disposizioni applicabili)
comma 1
art. 4,
commi 1, lett. b) e 2, L. n. 675/1996
comma 2
art. 4, commi 1, lett.
e) e 2, L. n. 675/1996
comma 3
art. 15, comma 4, L. n.
675/1996
comma 4
---
Titolo IV
Trattamenti in
àmbito pubblico
Capo I
Accesso a documenti
amministrativi
Art. 59 (Accesso a documenti amministrativi)
art. 43, comma 2, L. 675/1996; art. 16, comma 1, lett. c),
D.Lgs.
n. 135/1999
Art. 60 (Dati idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita
sessuale)
art. 16, comma 2, D.Lgs. n.
135/1999
Capo II
Registri pubblici e albi professionali
Art. 61 (Utilizzazione di dati pubblici)
comma 1
art. 20, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 467/2001
comma 2
---
comma 3
---
comma 4
---
Capo III
Stato civile, anagrafi e liste elettorali
Art. 62
(Dati sensibili e giudiziari)
art. 6 D.Lgs. n. 135/1999
Art. 63
(Consultazione di atti)
---
Capo IV
Finalità di
rilevante interesse pubblico
Art. 64 (Cittadinanza, immigrazione e
condizione dello
straniero)
comma 1
art. 7, comma
1, D.Lgs. n. 135/1999
comma 2
art. 7, comma 3, D.Lgs. n.
135/1999
comma 3
art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999
Art. 65
(Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi)
comma 1
art. 8, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 135/1999
comma 2
art. 8, comma 3,
D.Lgs. n. 135/1999
comma 3
art. 8, comma 4, D.Lgs. n.
135/1999
comma 4
art. 8, comma 5, D.Lgs. n. 135/1999
comma 5
art. 8, comma 6, D.Lgs. n. 135/1999
Art. 66 (Materia tributaria e
doganale)
comma 1
art. 10, comma 1, D.Lgs. n.
135/1999
comma 2
art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999
Art.
67 (Attività di controllo e ispettive)
comma 1, lett. a)
art.
11, comma 1, D.Lgs. n. 135/1999
lett. b)
art. 11, comma 3, D.Lgs. n.
135/1999
Art. 68 (Benefìci economici ed abilitazioni)
comma
1
art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 135/1999
comma 2
art. 13, comma 2,
D.Lgs. n. 135/1999
comma 3
art. 13, comma 3, D.Lgs. n.
135/1999
Art. 69 (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti)
art.
14, D.Lgs. n. 135/1999
Art. 70 (Volontariato e obiezione di coscienza)
comma 1
art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 135/1999
comma 2
art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999
Art. 71 (Attività sanzionatorie
e di tutela)
comma 1
art. 16, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. n.
135/1999
comma 2
art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999
Art.
72 (Rapporti con enti di culto)
art. 21, D.Lgs. n. 135/1999
Art. 73
(Altre finalità in àmbito amministrativo e sociale)
Provv. Garante n.
1/P/2000 del 30 dicembre 1999-13 gennaio
2000
Capo V
Particolari contrassegni
Art. 74 (Contrassegni su
veicoli e accessi a centri storici)
---
Titolo V
Trattamento di dati personali in àmbito
sanitario
Capo I
cfr. art. 8, dir. 95/46/CE
Princìpi generali
Art. 75 (Àmbito applicativo)
art. 1. D.Lgs. n.
282/1999
Art. 76 (Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari
pubblici)
comma 1
art. 23, comma 1, L. n.
675/1996
comma 2
---
comma 3
art. 23, comma
3, (primo periodo), L. n. 675/1996
Capo II
Modalità
semplificate per informativa e consenso
Art. 77 (Casi di
semplificazione)
---
Art. 78 (Informativa del medico di medicina
generale o del
pediatra)
---
Art. 79 (Informativa da
parte di organismi sanitari)
---
Art. 80 (Informativa da parte di
altri soggetti pubblici)
---
Art. 81 (Prestazione del consenso)
---
Art. 82 (Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità
fisica)
comma 1
---
comma 2
art. 23,
comma 1 -quater, L. n. 675/1996
comma 3
---
comma 4
---
Art. 83 (Altre misure per il rispetto dei diritti degli
interessati)
---
Art. 84 (Comunicazione di dati
all'interessato)
comma 1
art. 23, comma 2, L. n.
675/1996
comma 2
---
Capo III
Finalità di
rilevante interesse pubblico
Art. 85 (Compiti del Servizio
sanitario nazionale)
comma 1
art. 17, comma 1, D.Lgs. n.
135/1999
comma 2
---
comma 3
---
comma 4
art. 17, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999
Art. 86 (Altre finalità di
rilevante interesse pubblico)
comma 1
lett. a)
art. 18, D.Lgs. n. 135/1999
lett. b)
art. 19, D.Lgs. n.
135/1999
lett. c)
art. 20, D.Lgs. n. 135/1999
Capo IV
Prescrizioni mediche
Art. 87 (Medicinali a carico del
Servizio sanitario nazionale)
art. 4, comma 2, D.Lgs. n.
282/1999
Art. 88 (Medicinali non a carico del Servizio sanitario
nazionale)
art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 282/1999
Art. 89
(Casi particolari)
comma 1
---
comma 2
art. 4,
comma 4, D.Lgs. n. 282/1999
Capo V
Dati genetici
Art. 90 (Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo
osseo)
art. 17, comma 5, D.Lgs. n. 135/1999
comma 1
comma 2
---
comma 3
art. 4, comma 3, L. n. 52 del 6
marzo 2001
Capo VI
Disposizioni varie
Art. 91
(Dati trattati mediante carte)
---
Art. 92 (Cartelle cliniche)
---
Art. 93 (Certificato di assistenza al parto)
comma
1
art. 16, comma 2, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
comma 2
---
comma 3
---
Art. 94 (Banche di dati, registri e
schedari in àmbito
sanitario)
---
Titolo VI
Istruzione
Capo I
Profili generali
Art. 95 (Dati sensibili e giudiziari)
art. 12, D.Lgs. n.
135/1999
Art. 96 (Trattamento di dati relativi a studenti)
art. 330
-bis, (primo e secondo periodo)D.Lgs. n. 297 del 16
comma 1
aprile
1994
comma 2
art. 330 -bis, (terzo periodo), D.Lgs. n.
297/1994
Titolo VII
Trattamento per scopi storici,
statistici o
scientifici
Capo I
cfr. artt. 6, 11,
par. 2, 13, par. 2, dir. 95/46/CE
Profili generali
Art. 97
(Àmbito applicativo)
---
Art. 98 (Finalità di rilevante interesse
pubblico)
artt. 22 e 23, D.Lgs. n. 135/1999
Art. 99 (Compatibilità
tra scopi e durata del trattamento)
Comma 1
art. 9, comma 1-
bis, L. 675/1996
comma 2
art. 9, comma 1- bis, L.
675/1996
comma 3
art. 16, comma 2, lett. c -bis), L.
675/1996
Art. 100 (Dati relativi ad attività di studio e di ricerca)
art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 204/1998
Capo II
Trattamento
per scopi storici
Art. 101 (Modalità di trattamento)
comma 1
art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 281/1999
comma 2
art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 281/1999
comma 3
art. 7, comma 3,
D.Lgs. n. 281/1999
Art. 102 (Codice di deontologia e di buona condotta)
comma 1
art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 281/1999
comma 2
art. 7, comma 5, D.Lgs. n. 281/1999
Art. 103 (Consultazione di
documenti conservati in archivi)
---
Capo III
Trattamento per scopi statistici o scientifici
Art.
104 (Àmbito applicativo e dati identificativi per scopi
statistici
o scientifici)
comma 1
art. 10, comma 1, D.Lgs. n.
281/1999
comma 2
art. 10, comma 5, D.Lgs. n. 281/1999
Art.
105 (Modalità di trattamento)
comma 1
art. 10, comma 3, D.Lgs.
n. 281/1999
comma 2
art. 10, comma 2, D.Lgs. n.
281/1999
comma 3
---
comma 4
---
Art. 106
(Codici di deontologia e di buona condotta)
comma 1
art. 6,
comma 1, D.Lgs. n. 281/1999
comma 2
art. 10, comma 6, D.Lgs. n.
281/1999
Art. 107 (Trattamento di dati sensibili)
comma 1
art. 10, comma 4, D.Lgs. n. 281/1999
Art. 108 (Sistema statistico
nazionale)
---
Art. 109 (Dati statistici relativi all'evento della
nascita)
---
Art. 110 (Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica)
comma 1
art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 282/1999
comma 2
art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 282/1999
Titolo VIII
Lavoro
e previdenza sociale
Capo I
Profili generali
Art. 111 (Codice di deontologia e di buona condotta)
comma 1
art. 20, comma 2, lett. b), D.Lgs., n.
467/2001
Art. 112 (Finalità di rilevante interesse pubblico)
comma 1
art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 135/1999
comma 2
art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999
comma 3
art. 9, comma 4,
D.Lgs. n. 135/1999
Capo II
Annunci di lavoro e dati
riguardanti
prestatori di lavoro
Art. 113 (Raccolta di
dati e pertinenza)
cfr. art. 8, L. 20 maggio 1970, n. 300
Capo III
Divieto di controllo a distanza e telelavoro
Art. 114
(Controllo a distanza)
cfr. art. 4, comma 1, L. 20 maggio 1970, n.
300
Art. 115 (Telelavoro e lavoro a domicilio)
comma 1 e 2
art. 6, L. 2 aprile 1958, n. 339
Capo IV
Istituti di
patronato e di assistenza sociale
Art. 116 (Conoscibilità di dati
su mandato dell'interessato)
commi 1 e 2
art. 12, L. 30 marzo
2001, n. 152
Titolo IX
Sistema bancario, finanziario ed
assicurativo
Capo I
Sistemi informativi
Art. 117 (Affidabilità e puntualità nei pagamenti)
comma 1
art. 20, comma 1, lett. e), D.Lgs. n.
467/2001
Art. 118 (Informazioni commerciali)
comma 1
art. 20, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 467/2001
Art. 119 (Dati
relativi al comportamento debitorio)
---
Art. 120 (Sinistri)
art. 2, comma 5 -quater 1, D.L. 28 marzo 2000, n. 70, conv.
da
L. 26 maggio 2000, n. 137
Titolo X
Comunicazioni elettroniche
Capo I
Servizi
di comunicazione elettronica
Art. 121 (Servizi interessati)
cfr. art. 3, direttiva n. 2002/58/CE
Art. 122 (Informazioni raccolte
nei riguardi dell'abbonato e
dell'utente)
cfr. art. 5, par. 3,
direttiva n. 2002/58/CE
Art. 123 (Dati relativi al traffico)
cfr.
art. 6, direttiva n. 2002/58/CE
comma 1
art. 4, comma 1, D.Lgs. 13
maggio 1998, n. 171;
comma 2
art. 4, comma 2, D.Lgs. n.
171/1998
comma 3
art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 171/1998
comma 4
---
comma 5
art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 171/1998
comma 6
art. 4, comma 5, D.Lgs. n. 171/1998
Art. 124 (Fatturazione
dettagliata)
cfr. art. 7, direttiva n. 2002/58/CE
comma 1
art.
5, comma 3 (primo periodo), D.Lgs. n. 171/1998;
comma 2
art. 5,
comma 1, D.Lgs. n. 171/1998
comma 3
art. 5, comma 2, D.Lgs. n.
171/1998
comma 4
art. 5, comma 3 (secondo periodo), D.Lgs. n.
171/1998
comma 5
---
Art. 125 (Identificazione della linea)
cfr. art. 8, direttiva n. 2002/58/CE
comma 1
art. 6, comma 1,
D.Lgs. n. 171/1998;
comma 2
art. 6, comma 2, D.Lgs. n.
171/1998
comma 3
art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 171/1998
comma 4
art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 171/1998
comma 5
art. 6, comma 5,
D.Lgs. n. 171/1998
comma 6
art. 6, comma 6, D.Lgs. n.
171/1998
Art. 126 (Dati relativi all'ubicazione)
cfr. art. 9,
direttiva n. 2002/58/CE
Art. 127 (Chiamate di disturbo e di emergenza)
cfr. art. 10, direttiva n. 2002/58/CE
comma 1
art. 7, comma 1,
D.Lgs. n. 171/1998;
comma 2
art. 7, comma 2, D.Lgs. n.
171/1998
comma 3
---
comma 4
art. 7, comma 2 -bis,
D.Lgs. n. 171/1998
Art. 128 (Trasferimento automatico della chiamata)
cfr. art. 11, direttiva n. 2002/58/CE
comma 1
art. 8, comma 1,
D.Lgs. n. 171/1998;
Art. 129 (Elenchi di abbonati)
cfr. art. 12,
direttiva n. 2002/58/CE
art. 9, D.Lgs. n. 171/1998;
Art. 130
(Comunicazioni indesiderate)
cfr. art. 13, direttiva n.
2002/58/CE
art. 10, D.Lgs. n. 171/1998;
Art. 131
(Informazioni ad abbonati e utenti)
art. 3, D.Lgs. n. 171/1998
Art.
132 (Conservazione di dati di traffico per altre finalità)
cfr. art. 15,
direttiva n. 2002/58/CE
Capo II
Internet e reti telematiche
Art. 133 (Codice di deontologia e di buona condotta)
art. 20,
comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 467/2001
Capo III
Videosorveglianza
Art. 134 (Codice di deontologia e di
buona condotta)
art. 20, comma 2, lett. g), D.Lgs. n.
467/2001
Titolo XI
Libere professioni e investigazione
privata
Capo I
Profili generali
Art. 135
(Codice di deontologia e di buona condotta)
art. 22, comma 4, lett. c),
secondo periodo, L. n. 675/1996
Titolo XII
Giornalismo ed
espressione letteraria ed artistica
Capo I
cfr. art. 9, dir.
95/46/CE
Profili generali
Art. 136 (Finalità giornalistiche
ed altre manifestazioni del
pensiero)
comma 1, lett.
a)
art. 25, comma 1, L. n. 675/1996
lett. b) e c)
art. 25, comma
4- bis, L. n. 675/1996
Art. 137 (Disposizioni applicabili)
comma 1, lett. a)
art. 25, comma 1, L. n.
675/1996
lett. b)
art. 25, comma 1, L. n. 675/1996
lett. c)
art. 28, comma 6, L. n. 675/1996
comma 2
art. 12, comma 1, lett.
e), L. n. 675/1996; art. 25, comma 1, L. n.
675/1996
comma 3
art. 20, comma 1, lett. d), e art. 25, comma 1, L. n. 675/1996
Art.
138 (Segreto professionale)
art. 13, comma 5, L. n. 675/1996
Capo II
Codice di deontologia
Art. 139 (Codice di deontologia
relativo ad attività
giornalistiche)
art. 25, commi 2 , 3 e 4,
L. n. 675/1996
Titolo XIII
Marketing diretto
Capo I
Profili generali
Art. 140 (Codice
di deontologia e di buona condotta)
art. 20, comma 2, lett. c), D.Lgs. n.
467/2001
Parte III
Tutela dell'interessato e sanzioni
Titolo I
Tutela amministrativa e giurisdizionale
Capo I
Tutela dinanzi al Garante
cfr. art. 22,
dir. 95/46/CE
Sezione I
Princìpi generali
Art.
141 (Forme di tutela)
---
Sezione II
Tutela
amministrativa
Art. 142 (Proposizione dei reclami)
---
Art. 143 (Procedimento per i reclami)
art. 21, comma 3, L.
n. 675/1996; art. 31, comma 1, lett. c) e l),
L. n.
675/1996
Art. 144 (Segnalazioni)
---
Sezione III
Tutela alternativa a quella giurisdizionale
Art. 145
(Ricorsi)
comma 1
art. 29, comma 1, primo periodo, L. n.
675/1996
comma 2
art. 29, comma 1, secondo periodo, L. n.
675/1996
comma 3
art. 29, comma 2, secondo periodo, L. n.
675/1996
Art. 146 (Interpello preventivo)
comma 1
art.
29, comma 2, primo periodo, L. n. 675/1996
comma 2
art. 29, comma 2,
primo periodo, L. n. 675/1996
comma 3
---
Art. 147
(Presentazione del ricorso)
comma 1, lett. a)
art. 18, comma 1,
lett. a), D.P.R. n. 501/1998
lett. b)
art. 18, comma 1, lett. c),
-seconda parte- D.P.R. n. 501/1998
lett. c)
art. 18, comma 1, lett.
d), D.P.R. n. 501/1998
lett. d)
art. 18, comma 1, lett. c), -prima
parte- D.P.R. n. 501/1998
lett. e)
art. 18, comma 1, lett. b),
D.P.R. n. 501/1998
alinea del comma 2
art. 18, comma 1, lett. e),
D.P.R. n. 501/1998
lett. a), b) e c)
art. 18, comma 3, D.P.R. n.
501/1998
comma 3
art. 18, comma 4, D.P.R. n. 501/1998
comma
4
art. 18, comma 2, D.P.R. n. 501/1998
comma 5
art. 18, alinea
del comma 1, D.P.R. n. 501/1998
Art. 148 (Inammissibilità del ricorso)
comma 1
art. 19, comma 1, D.P.R. n. 501/1998
comma 2
art. 18, comma 5, D.P.R. n. 501/1998
Art. 149 (Procedimento relativo
al ricorso)
comma 1
art. 20, comma 1, D.P.R. n.
501/1998
comma 2
art. 20, comma 2, D.P.R. n. 501/1998
comma
3
art. 29, comma 3, L. n. 675/1996; art. 20, comma 3, D.P.R.
n.
501/1998
comma 4
---
comma 5
art. 20,
comma 4, D.P.R. n. 501/1998
comma 6
art. 20, comma 5, D.P.R. n.
501/1998
comma 7
art. 20, comma 8, D.P.R. n. 501/1998
comma
8
Art. 29, comma 6- bis, L. n. 675/1996
Art. 150 (Provvedimenti a
seguito del ricorso)
comma 1
art. 29, comma 5, L. n.
675/1996
comma 2
art. 29, comma 4, L. n. 675/1996
comma 3
---
comma 4
art. 20, comma 6, D.P.R. n. 501/1998
comma 5
art. 20, comma 11, D.P.R. n. 501/1998
comma 6
---
Art.
151 (Opposizione)
comma 1
art. 29, comma 6, L. n.
675/1996
comma 2
---
Capo II
Tutela
giurisdizionale
Art. 152 (Autorità giudiziaria ordinaria)
comma 1
art. 29, comma 8, L. n. 675/1996
comma 2
---
comma 3
---
comma 4
---
comma 5
---
comma 6
---
comma 7
---
comma 8
---
comma 9
---
comma 10
---
comma 11
---
comma 12
art. 29, comma 7, primo periodo, L. n.
675/1996
comma 13
art. 29, comma 7, secondo periodo, L. n.
675/1996
comma 14
---
Titolo II
L'Autorità
Capo I
cfr. art. 28, dir. 95/45/CE
Il Garante per la
protezione dei dati personali
Art. 153 (Il Garante)
comma 1
art. 30, comma 2, L. n. 675/1996
comma 2
art. 30, comma 3, primo e terzo periodo, L. n. 675/1996
comma 3
art. 30, comma 3, secondo periodo, L. n. 675/1996
comma 4
art.
30, comma 4, L. n. 675/1996
comma 5
art. 30, comma 5, L. n.
675/1996
comma 6
art. 30, comma 6, L. n. 675/1996
comma 7
art. 33, (prima frase), L. n. 675/1996
Art. 154 (Compiti)
alinea del comma 1
art. 31, alinea, L. n.
675/1996
lett. a)
art. 31, comma 1, lett. b), L. n.
675/1996
lett. b)
art. 31, comma 1, lett. d), L. n.
675/1996
lett. C)
art. 31, comma 1, lett. c), L. n.
675/1996
lett. D)
art. 31, comma 1, lett. e ed l), L. n.
675/1996
lett. e)
art. 31, comma 1, lett. h), L. n.
675/1996
lett. f)
art. 31, comma 1, lett. m), L. n.
675/1996
lett. G)
---
lett. H)
art. 31, comma 1, lett.
i), L. n. 675/1996
lett. i)
art. 31, comma 1, lett. g), L. n.
675/1996
lett. l)
art. 31, comma 1, lett. a), L. n.
675/1996
lett. m)
art. 31, comma 1, lett. n), L. n.
675/1996
comma 2
art. 31, comma 1, lett. o), L. n.
675/1996
comma 3
art. 31, commi 5 e 6, L. n. 675/1996
comma
4
art. 31, comma 2, L. n. 675/1996
comma 5
---
comma 6
art. 40 L. n. 675/1996
Capo II
L'Ufficio del Garante
Art. 155 (Princìpi applicabili)
comma 1
art. 33,
comma 1- sexies, L. n. 675/1996
Art. 156 (Ruolo organico e personale)
comma 1
art. 33, comma 1, ultimo periodo, L. n.
675/1996
comma 2
---
comma 3
art. 33, commi 1 -bis e 1
-quater, L. n. 675/1996
comma 4
art. 33, comma 1 -ter, L. n.
675/1996
comma 5
art. 33, comma 1 -quinquies, L. n.
675/1996
comma 6
---
comma 7
art. 33, comma 4, L. n.
675/1996
comma 8
art. 33, comma 6, L. n. 675/1996
comma 9
art. 33, comma 6- bis, L. n. 675/1996
comma 10
art. 33, comma 2,
L. n. 675/1996
Capo III
Accertamenti e controlli
Art. 157 (Richiesta di informazioni e di esibizione di
documenti)
comma 1
art. 32, comma 1, L. n.
675/1996
Art. 158 (Accertamenti)
comma 1
art. 32, comma
2, L. n. 675/1996
comma 2
art. 32, comma 2, L. n.
675/1996
comma 3
art. 32, comma 3, L. n. 675/1996; art. 15, comma 1,
D.P.R. n.
501/1998
Art. 159 (Modalità)
comma 1
art. 15, commi 6, e 7, secondo periodo, D.P.R. n. 501/1998
comma 2
art. 32, comma 4, L. n. 675/1996; art. 15, comma 5, D.P.R.
n.
501/1998
comma 3
art. 15, commi 2, e 7, primo
periodo, D.P.R. n. 501/1998
comma 4
art. 15, comma 4, D.P.R. n.
501/1998
comma 5
art. 15, comma 8, D.P.R. n. 501/1998
comma
6
art. 32, comma 5, L. n. 675/1996
Art. 160 (Particolari
accertamenti)
comma 1
art. 32, comma 6, primo periodo, L. n.
675/1996
comma 2
art. 32, comma 6, secondo periodo, L. n.
675/1996
comma 3
art. 32, comma 7, primo e secondo periodo, L. n.
675/1996
comma 4
art. 32, comma 7, terzo periodo, L. n.
675/1996
comma 5
---
comma 6
---
Titolo III
Sanzioni
Capo I
cfr. art. 24, dir.
95/46/CE
Violazioni amministrative
Art. 161 (Omessa o
inidonea informativa all'interessato)
comma 1
art. 39, comma 2,
primo periodo, L. n. 675/1996
Art. 162 (Altre fattispecie)
comma 1
art. 16, comma 3, L. n. 675/1996
comma 2
art. 39, comma 2, secondo periodo, L. n. 675/1996
Art. 163 (Omessa o
incompleta notificazione)
comma 1
art. 34, comma 1, L. n.
675/1996
Art. 164 (Omessa informazione o esibizione al Garante)
comma 1
art. 39, comma 1, L. n. 675/1996
Art. 165
(Pubblicazione del provvedimento del Garante)
comma 1
---
Art. 166 (Procedimento di applicazione)
comma 1
art. 39, comma 3, L. n. 675/1996
Capo II
Illeciti
penali
Art. 167 (Trattamento illecito di dati)
comma 1
art. 35, comma 1, L. n. 675/1996; art. 11, D.Lgs. 171/1998
comma 2
art. 35, comma 2, L. n. 675/1996
Art. 168 (Falsità nelle
dichiarazioni e notificazioni al
Garante)
comma 1
art. 37 -bis, comma 1, L. n. 675/1996
Art. 169 (Misure di sicurezza)
comma 1
art. 36, comma 1, L. n. 675/1996
comma 2
art. 36, comma 2, L. n. 675/1996
Art. 170 (Inosservanza di
provvedimenti del Garante)
comma 1
art. 37, comma 1, L. n.
675/1996
Art. 171 (Altre fattispecie)
---
Art. 172 (Pene
accessorie)
comma 1
art. 38, comma 1, L. n.
675/1996
Titolo IV
Disposizioni modificative, abrogative,
transitorie e finali
Capo I
Disposizioni
di modifica
Art. 173 (Convenzione di applicazione dell'Accordo di
di Schengen)
---
Art. 174 (Notifiche di atti e vendite
giudiziarie)
---
Art. 175 (Forze di Polizia)
---
Art.
176 (Soggetti pubblici)
---
Art. 177 (Disciplina anagrafica, dello
stato civile e delle liste
---
elettorali)
Art. 178
(Disposizioni in materia sanitaria)
---
comma 1
comma 2
---
comma 3
art. 4, comma 5, D.Lgs. n. 282/1999
comma 4
---
comma 5
---
Art. 179 (Altre modifiche)
---
Capo II
Disposizioni transitorie
Art.
180 (Misure di sicurezza)
---
Art. 181 (Altre disposizioni
transitorie)
---
comma 1
comma 2
---
comma
3
---
comma 4
art. 13, comma 5, D.P.R. n. 501/1998
comma
5
---
comma 6
---
Art. 182 (Ufficio del Garante)
---
Capo III
Abrogazioni
Art. 183 (Norme
abrogate)
---
Capo IV
Norme finali
Art.
184 (Attuazione di direttive europee)
comma 1
---
comma
2
---
comma 3
art. 43, comma 2, secondo periodo, L. n.
675/1996
Art. 185 (Allegazione dei codici di deontologia e di buona
condotta)
---
Art. 186 (Entrata in vigore)
---
I sistemi di videosorveglianza nella pa
Il provvedimento generale
dell'Autorità Garante dell'8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza detta
regole riservate anche ai soli soggetti pubblici. Difatti viene precisato che un
ente può effettuare attività di videosorveglianza solo ed esclusivamente per
svolgere funzioni istituzionali.
Anche quando un'amministrazione ed in
particolare un ente locale è titolare di compiti di sicurezza urbana, di
pubblica sicurezza o prevenzione dei reati, per installare telecamere deve
comunque ricorrere un'esigenza effettiva e proporzionata di prevenzione o
repressione di pericoli concreti.
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. 29
luglio 2003, n. 174, S.O.)
D.Lgs. 30-6-2003 n. 196
Codice in materia di
protezione dei dati personali.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n.
174, S.O.
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (1).
(commento di
giurisprudenza)
Codice in materia di protezione dei dati personali
(2).
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
(2)
Per l'attuazione nelle pubbliche amministrazioni delle disposizioni contenute
nel presente decreto, con particolare riguardo alla gestione delle risorse
umane, vedi la Dir.Min. 11 febbraio 2005, n. 1/2005.
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto
l'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127, recante delega al Governo per
l'emanazione di un testo unico in materia di trattamento dei dati
personali;
Visto l'articolo 26 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2002);
Vista la legge 31
dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre
1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Vista la direttiva
95/46/CE del 24 ottobre 1995, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa
alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione dei dati;
Vista la direttiva
2002/58/CE del 12 luglio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa
al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore
delle comunicazioni elettroniche;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2003;
Sentito il
Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 giugno 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per le politiche
comunitarie, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle
finanze, degli affari esteri e delle comunicazioni;
Emana il seguente decreto
legislativo:
Parte I - Disposizioni generali
TITOLO
I
Princìpi generali.
1. Diritto alla protezione dei dati personali.
1.
Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano
(3).
(3) Comma così modificato prima dal comma 9 dell'art. 4, L. 4 marzo
2009, n. 15 e poi dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 14, L. 4 novembre 2010,
n. 183.
(commento di giurisprudenza)
2. Finalità.
1. Il
presente testo unico, di seguito denominato «codice», garantisce che il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla
protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali è
disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle
libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei princìpi di semplificazione,
armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da
parte degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da parte dei
titolari del trattamento (4).
(4) Vedi, anche, il Provv. 19 giugno
2008.
3. Principio di necessità nel trattamento dei dati.
1. I
sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al
minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da
escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono
essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità
che permettano di identificare l'interessato solo in caso di
necessità.
(commento di giurisprudenza)
4. Definizioni.
1.
Ai fini del presente codice si intende per:
a) «trattamento», qualunque
operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di
strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la
modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione
e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
b)
«dato personale», qualunque informazione relativa a persona fisica, persona
giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale;
c) «dati identificativi», i
dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
d)
«dati sensibili», i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
e) «dati
giudiziari», i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre
2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la
qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di
procedura penale;
f) «titolare», la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui
competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle
finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti
utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
g) «responsabile», la
persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi
altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di
dati personali;
h) «incaricati», le persone fisiche autorizzate a compiere
operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
i) «interessato»,
la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si
riferiscono i dati personali;
l) «comunicazione», il dare conoscenza dei
dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal
rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli
incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione;
m) «diffusione», il dare conoscenza dei dati personali a
soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione;
n) «dato anonimo», il dato che in origine, o a
seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato
o identificabile;
o) «blocco», la conservazione di dati personali con
sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
p) «banca di
dati», qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più
unità dislocate in uno o più siti;
q) «Garante», l'autorità di cui
all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Ai fini
del presente codice si intende, inoltre, per:
a) «comunicazione
elettronica», ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di
soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di
comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo
che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente,
identificato o identificabile;
b) «chiamata», la connessione istituita da un
servizio telefonico accessibile al pubblico, che consente la comunicazione
bidirezionale in tempo reale;
c) «reti di comunicazione elettronica», i
sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e
altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo
di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti
satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a
commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la
diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il
trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per
trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo
di informazione trasportato;
d) «rete pubblica di comunicazioni», una rete
di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per
fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
e)
«servizio di comunicazione elettronica», i servizi consistenti esclusivamente o
prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni
elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di
trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva,
nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del
7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio;
f) «abbonato»,
qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un
contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili
al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali
servizi tramite schede prepagate;
g) «utente», qualsiasi persona fisica che
utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per
motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
h)
«dati relativi al traffico», qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini
della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica
o della relativa fatturazione;
i) «dati relativi all'ubicazione», ogni dato
trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione
geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
l) «servizio a valore
aggiunto», il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico
o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre
a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa
fatturazione;
m) «posta elettronica», messaggi contenenti testi, voci, suoni
o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono
essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che
il ricevente non ne ha preso conoscenza.
3. Ai fini del presente codice si
intende, altresì, per:
a) «misure minime», il complesso delle misure
tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che
configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi
previsti nell'articolo 31;
b) «strumenti elettronici», gli elaboratori, i
programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque
automatizzato con cui si effettua il trattamento;
c) «autenticazione
informatica», l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la
verifica anche indiretta dell'identità;
d) «credenziali di autenticazione»,
i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad
essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
e)
«parola chiave», componente di una credenziale di autenticazione associata ad
una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri
dati in forma elettronica;
f) «profilo di autorizzazione», l'insieme delle
informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di
individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa
consentiti;
g) «sistema di autorizzazione», l'insieme degli strumenti e
delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento
degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.
4.
Ai fini del presente codice si intende per:
a) «scopi storici», le finalità
di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del
passato;
b) «scopi statistici», le finalità di indagine statistica o di
produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi
statistici;
c) «scopi scientifici», le finalità di studio e di indagine
sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno
specifico settore.
(commento di giurisprudenza)
5. Oggetto ed
àmbito di applicazione.
1. Il presente codice disciplina il trattamento di
dati personali, anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque è stabilito
nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello
Stato.
2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati
personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non
appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti
situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo
che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione
europea. In caso di applicazione del presente codice, il titolare del
trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello
Stato ai fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati
personali.
3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche
per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente
codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla
diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità
e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31.
3-bis. Il trattamento
dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni
effettuato nell’ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi
soggetti per le finalità amministrativo - contabili, come definite all’articolo
34, comma 1-ter, non è soggetto all’applicazione del presente codice
(5).
(5) Comma aggiunto dal numero 1) della lettera a) del comma 2
dell’art. 6, D.L. 13 maggio 2011, n. 70.
6. Disciplina del
trattamento.
1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano
a tutti i trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in relazione ad alcuni
trattamenti, dalle disposizioni integrative o modificative della Parte
II.
TITOLO II
Diritti dell'interessato.
(commento di
giurisprudenza)
7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri
diritti.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza
o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di
ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle
finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha
diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi
ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato
ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
(commento di
giurisprudenza)
8. Esercizio dei diritti.
1. I diritti di cui
all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare
o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito
idoneo riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui all'articolo 7 non
possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con
ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono
effettuati:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e
successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
b) in base alle
disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni,
in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
c) da Commissioni
parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della
Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici
economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità
inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al
controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla
tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera
f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio
effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per
l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;
f) da fornitori di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni
telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e
concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397;
g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari
di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri
organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;
h) ai sensi
dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n.
121.
3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi di cui
al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f), provvede nei modi di cui agli articoli
157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma,
provvede nei modi di cui all'articolo 160.
4. L'esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere
luogo salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di
tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo
soggettivo, nonché l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di
assunzione da parte del titolare del trattamento.
9. Modalità di
esercizio.
1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere
trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il
Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni
tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7,
commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è
annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.
2.
Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire,
per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od
organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di
fiducia.
3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali
concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse
proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli
di protezione.
4. L'identità dell'interessato è verificata sulla base di
idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o
esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona
che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura,
ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un
ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata
in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui
all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può
essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non
minore di novanta giorni.
(commento di giurisprudenza)
10.
Riscontro all'interessato.
1. Per garantire l'effettivo esercizio dei
diritti di cui all'articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare
idonee misure volte, in particolare:
a) ad agevolare l'accesso ai dati
personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi
programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che
riguardano singoli interessati identificati o identificabili;
b) a
semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente,
anche nell'àmbito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il
pubblico.
2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati
e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in
visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione
dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle
informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su
supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via
telematica.
3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare
trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il
riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano
l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un
esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la
disposizione di cui all'articolo 84, comma 1.
4. Quando l'estrazione dei
dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta
dell'interessato può avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in
copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.
5. Il
diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non
riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati
trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati
personali relativi all'interessato.
6. La comunicazione dei dati è effettuata
in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile.
In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli
incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.
7.
Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere
a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano
l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi
effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.
8. Il
contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l'importo determinato
dal Garante con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo
forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti
elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il
Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati
personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente
la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un
notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all'entità delle
richieste ed è confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato
(6).
9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante
versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito,
ove possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre
quindici giorni da tale riscontro.
(6) Per la determinazione del
contributo di cui al presente comma vedi la Del. Garante protez. dati pers. 23
dicembre 2004, n. 14.
TITOLO III
Regole generali per il
trattamento dei dati.
Capo I - Regole per tutti i trattamenti
(commento di
giurisprudenza)
11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati.
1. I
dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e
secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati,
espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in
termini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario,
aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità
per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una
forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati
raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in
violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati
personali non possono essere utilizzati.
12. Codici di
deontologia e di buona condotta.
1. Il Garante promuove nell'àmbito delle
categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività e
tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa
sul trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e
di buona condotta per determinati settori, ne verifica la conformità alle leggi
e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti
interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.
2. I
codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura
del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportati
nell'allegato A) del presente codice (7).
3. Il rispetto delle disposizioni
contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale per la
liceità e correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti
privati e pubblici.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche al codice di deontologia per i trattamenti di dati per finalità
giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e all'articolo
139.
(7) Nell'allegato A al presente decreto è stato disposto
l'inserimento dei seguenti codici di deontologia e di buona condotta:
- per
i trattamenti dati personali per scopi statistici e scientifici e per i sistemi
informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo,
affidabilità e puntualità nei pagamenti, con D.M. 14 gennaio 2005 (Gazz. Uff. 29
gennaio 2005, n. 23);
- per i dati trattati per svolgere investigazioni
difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, con D.M.
2 dicembre 2008 (Gazz. Uff. 24 dicembre 2008, n. 300).
13.
Informativa.
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i
dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a)
le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la
natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le
conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'àmbito
di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f)
gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel
territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il
titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando
il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è
conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato
designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio
dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
2.
L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da
specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi
già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in
concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive
o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di
prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può
individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa
fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al
pubblico (8).
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato,
l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è
data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è
prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La
disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati
in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che
i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa
all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo
eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al
diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile
(9).
5-bis. L’informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di
ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini
dell’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo
contatto successivo all’invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire
all’interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli
elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f) (10).
(8) Con
Provv.Garante protez. dati pers. 19 luglio 2006 (Gazz. Uff. 8 agosto 2006, n.
183) è stata individuata l'informativa semplificata per i medici di base.
(9)
Vedi, anche, il Provv.Garante protez. dati pers. 18 gennaio 2007 e il comma
1-bis dell'art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, aggiunto dalla relativa
legge di conversione. Per il differimento dell'adempimento degli obblighi di
informativa previsti dal presente articolo vedi i commi 5 e 6 dell'art. 1,
O.P.C.M. 17 giugno 2009, n. 3781.
(10) Comma aggiunto dal numero 2) della
lettera a) del comma 2 dell’art. 6, D.L. 13 maggio 2011, n. 70.
14.
Definizione di profili e della personalità dell'interessato.
1. Nessun atto
o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del
comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento
automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità
dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di
determinazione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi
dell'articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione sia stata
adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in
accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie
individuate dal presente codice o da un provvedimento del Garante ai sensi
dell'articolo 17.
(commento di giurisprudenza)
15. Danni
cagionati per effetto del trattamento.
1. Chiunque cagiona danno ad altri
per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi
dell'articolo 2050 del codice civile.
2. Il danno non patrimoniale è
risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.
16.
Cessazione del trattamento.
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di
un trattamento i dati sono:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare,
purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i
quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e
non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;
d)
conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o
scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa
comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi
dell'articolo 12.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto
dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di
trattamento dei dati personali è priva di effetti.
17.
Trattamento che presenta rischi specifici.
1. Il trattamento dei dati
diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici per i
diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in
relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti
che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a
garanzia dell'interessato, ove prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di
cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in applicazione dei princìpi sanciti
dal presente codice, nell'àmbito di una verifica preliminare all'inizio del
trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari
o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare
(11).
(11) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il
Provv.Garante protez. dati pers. 27 ottobre 2005 e il Provv. 17 gennaio
2008.
Capo II - Regole ulteriori per i soggetti pubblici
(commento
di giurisprudenza)
18. Princìpi applicabili a tutti i trattamenti effettuati
da soggetti pubblici.
1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.
2. Qualunque
trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito
soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Nel trattare i
dati il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal
presente codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla
legge e dai regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli
esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti
pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato.
5. Si osservano
le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di comunicazione e
diffusione.
(commento di giurisprudenza)
19. Princìpi
applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e
giudiziari.
1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante
dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di una norma di
legge o di regolamento che lo preveda espressamente.
2. La comunicazione da
parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è
prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la
comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di
funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui
all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi
indicata.
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a
enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono
ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di
regolamento.
3-bis. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni
di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono
rese accessibili dall’amministrazione di appartenenza. Non sono invece
ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la
natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino
l’astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie
concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e
l’amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera d) (12).
(12) Comma aggiunto dalla
lettera b) del comma 1 dell’art. 14, L. 4 novembre 2010, n. 183.
20.
Princìpi applicabili al trattamento di dati sensibili.
1. Il trattamento dei
dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da
espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che
possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante
interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge
specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati
sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in
riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura
dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche
finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei princìpi di cui
all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al
parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g),
anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non è previsto espressamente da
una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante
l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti
dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le
quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il
trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto
pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di
operazioni nei modi di cui al comma 2.
4. L'identificazione dei tipi di dati
e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente
(13).
(13) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo si è
provveduto, per il Ministero degli affari esteri, con D.M. 23 giugno 2004, n.
225; per l'Istituto nazionale di fisica nucleare, con Provv. 16 dicembre 2005;
per la Consob, con Del.Consob 8 febbraio 2006, n. 15318; per il Garante per la
protezione dei dati personali, con Del.Garante protez. dati pers. 29 dicembre
2005, n. 26; per l'ENIT, con D.M. 3 marzo 2006 (pubblicato, per comunicato,
nella Gazz. Uff. 23 marzo 2006, n. 69); per l'Istituto nazionale di astrofisica,
con Del. 8 novembre 2005, n. 98/2005 (pubblicata, per comunicato, nella Gazz.
Uff. 19 aprile 2006, n. 91); per il Ministero della difesa, con D.M. 13 aprile
2006, n. 203 (Gazz. Uff. 1° giugno 2006, n. 126); per la Corte dei conti, con
Del.C.C. 10 maggio 2006, n. 2/2006/Del.; per il Consiglio superiore della
magistratura, con Del.C.S.M. 10 maggio 2006; per
gli uffici della giustizia
amministrativa, con Decr. 12 maggio 2006; per l'Istituto nazionale per il
commercio estero (ICE) con Del. 16 giugno 2006, n. 216/06 (pubblicata, per
comunicato, nella Gazz. Uff. 24 luglio 2006, n. 170); per l'Ente nazionale per
l'aviazione civile (ENAC) con Comunicato 26 giugno 2006 (Gaz. Uff. 26 giugno
2006, n. 146); per il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica
di Trieste con Det. 14 luglio 2006, n. 4 (Gazz. Uff. 4 agosto 2006, n. 180); per
l'Istituto nazionale per studio ed esperienze di architettura navale con Disp.
19 luglio 2006, n. 1 (Gazz. Uff. 27 luglio 2006, n. 173); per il Ministero
dell'interno con D.M. 21 giugno 2006, n. 244 (Gazz. Uff. 9 agosto 2006, n. 184,
n. S.O.); per l'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) con D.M. 3 agosto
2006 (Gazz.Uff. 29 novembre 2006, n. 278); per l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura
(AGEA) con Del. 9 maggio 2006, n. 163 (pubblicata, per
comunicato, nella Gazz. Uff. 29 novembre 2006, n. 278); per la Presidenza del
Consiglio dei Ministri con D.P.C.M. 30 novembre 2006, n. 312; per il Ministero
della pubblica istruzione con D.M. 7 dicembre 2006, n. 305; per il Ministero
della giustizia con D.M. 12 dicembre 2006, n. 306; per l'ENEA con D.M. 19
dicembre 2006 (Gazz. Uff. 22 gennaio 2007, n. 17); per l'Istituto nazionale di
ricerca metrologica (I.N.RI.M.) con Decr. 28 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 2
febbraio 2007, n. 27); per la Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli con
Provv. 2 gennaio 2007 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2007, n. 27); per l'ISTAT con
D.P.C.M. 26 ottobre 2006 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2007, n. 36); per la
magistratura militare con Del.C.M.M. 9 gennaio 2007; per il Ministero delle
infrastrutture con D.M. 9 febbraio 2007, n. 21 (Gazz. Uff. 16 marzo 2007, n.
63); per
il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA) con D.P.C.M. 28 dicembre 2006, n. 318; per il Ministero dell'università
e della ricerca con D.M. 28 febbraio 2007, n. 54; per l'Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con Provv. 28
febbraio 2007 (Gazz. Uff. 27 aprile 2007, n. 97); per il Consiglio nazionale
delle ricerche con Provv. 12 aprile 2007 (Gazz. Uff. 5 maggio 2007, n. 103); per
il Ministero dello sviluppo economico con D.M. 7 marzo 2007, n. 58 (Gazz. Uff. 8
maggio 2007, n. 105); per il Ministero del commercio internazionale con D.M. 12
marzo 2007, n. 59 (Gazz. Uff. 9 maggio 2007, n. 106); per l'Istituto nazionale
di economia agraria (INEA) con D.M. 10 aprile 2007 (pubblicato, per comunicato,
nella Gazz. Uff. 9 maggio 2007, n. 106); per il Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria con Decr. 3 aprile
2007 (Gazz. Uff. 31 maggio 2007, n.
125); per l'Automobile Club d'Italia e gli Automobile Club provinciali e locali
con Comunicato 31 maggio 2007 (Gazz. Uff. 31 maggio 2007, n. 125); per il
Ministero delle comunicazioni con D.M. 7 maggio 2007, n. 69 (Gazz. Uff. 12
giugno 2007, n. 134); per l'Avvocatura generale dello Stato e le Avvocature
distrettuali con D.P.C.M. 30 marzo 2007, n. 71 (Gazz. Uff. 14 giugno 2007, n.
136); per il Ministero della solidarietà sociale con D.M. 4 maggio 2007, n. 80
(Gazz. Uff. 23 giugno 2007, n. 144); per l'Istituto italiano di medicina sociale
con D.M. 17 aprile 2007 (Gazz. Uff. 13 luglio 2007, n. 161); per il Ministero
dei trasporti con D.M. 16 maggio 2007, n. 100 (Gazz. Uff. 19 luglio 2007, n.
166); per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
con D.M. 22 maggio 2007, n. 105 (Gazz. Uff. 24 luglio 2007, n. 170); per
l'Autorità di
bacino del fiume Arno con Del. 19 giugno 2007, n. 203
(pubblicata, per comunicato, nella Gazz. Uff. 31 luglio 2007, n. 176); per
l'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM) con Decr. 19 luglio 2006
(pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 6 agosto 2007, n. 181); per
l'Istituto Superiore di Sanità con Decr. 17 luglio 2007 (Gazz. Uff. 25 agosto
2007, n. 197, S.O.); per l'Autorità di bacino del fiume Serchio con Del. 19
giugno 2007, n. 160 (pubblicata, per comunicato, nella Gazz. Uff. 28 agosto
2007, n. 199); per l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo
di istruzione e di formazione (INVALSI) con D.M. 6 agosto 2007 (pubblicato, per
comunicato, nella Gazz. Uff. 15 settembre 2007, n. 215); per l'Ente nazionale di
assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori, musicisti, gli scrittori e
gli autori drammatici con Comunicato 6 ottobre 2007 (Gazz. Uff. 6
ottobre
2007, n. 233); per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con D.M. 3
agosto 2007, n. 168 (Gazz. Uff. 15 ottobre 2007, n. 240); per l'Unione nazionale
per l'incremento delle razze equine (UNIRE) con D.M. 17 settembre 2007
(pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 17 ottobre 2007, n. 242); per
l'Autorità di bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno con Del. 19 giugno
2007, n. 6 (pubblicata, per comunicato, nella Gazz. Uff. 18 ottobre 2007, n.
243); per il Ministero per i beni e le attività culturali con D.M. 28 agosto
2007, n. 173; per l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo,Tagliamento, Livenza,
Piave e Brenta-Bacchiglione con Del. 19 giugno 2007, n. 7 (pubblicata, per
comunicato, nella Gazz. Uff. 17 novembre 2007, n. 268); per il Ministero della
politiche agricole alimentari e forestali con D.M. 12 novembre 2007, n. 241
(Gazz. Uff. 22 dicembre 2007, n.
297); per il Ministero dell'economia e delle
finanze con D.M. 29 novembre 2007, n. 255 (Gazz. Uff. 9 gennaio 2008, n. 7,
S.O.); per l'Ente Irriguo Umbro-Toscano di Arezzo con D.M. 8 gennaio 2008
(pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 6 febbraio 2008, n. 31); per il
Ministero della salute con D.M. 12 dicembre 2007, n. 277 (Gazz. Uff. 18 marzo
2008, n. 66, S.O.); per l'Agenzia del territorio con Provv. 30 aprile 2008
(pubblicato nel sito internet dell'Agenzia del territorio il 9 maggio 2008); per
l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) con
D.M. 29 aprile 2008 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 10 giugno
2008, n. 134); per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro (ISPESL) con Comunicato 14 agosto 2008 (Gazz. Uff. 14 agosto 2008, n.
190); per l'Agenzia delle entrate con Provv. 22 gennaio 2008 (pubblicato nel
sito
internet dell'Agenzia delle entrate il 21 maggio 2008); per l'Agenzia
delle dogane con Reg. 1 aprile 2009; per la Banca d'Italia e la UIF con Reg. 22
marzo 2011.
21. Princìpi applicabili al trattamento di dati
giudiziari.
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti
pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o
provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse
pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni
eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si
applicano anche al trattamento dei dati giudiziari (14).
(14) In
attuazione di quanto disposto dal presente articolo si è provveduto, per il
Ministero degli affari esteri, con D.M. 23 giugno 2004, n. 225; per l'Istituto
nazionale di fisica nucleare, con Provv. 16 dicembre 2005; per la Consob, con
Del.Consob 8 febbraio 2006, n. 15318; per il Garante per la protezione dei dati
personali, con Del.Garante protez. dati pers. 29 dicembre 2005, n. 26; per
l'ENIT, con D.M. 3 marzo 2006 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 23
marzo 2006, n. 69); per l'Istituto nazionale di astrofisica, con Del. 8 novembre
2005, n. 98/2005 (pubblicata, per comunicato, nella Gazz. Uff. 19 aprile 2006,
n. 91); per il Ministero della difesa, con D.M. 13 aprile 2006, n. 203 (Gazz.
Uff. 1° giugno 2006, n. 126); per la Corte dei conti, con Del.C.C. 10 maggio
2006, n. 2/2006/Del.; per il Consiglio superiore della magistratura, con
Del.C.S.M. 10 maggio 2006; per
gli uffici della giustizia amministrativa, con
Decr. 12 maggio 2006; per l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) con
Del. 16 giugno 2006, n. 216/06 (pubblicata, per comunicato, nella Gazz. Uff. 24
luglio 2006, n. 170); per l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) con
Comunicato 26 giugno 2006 (Gaz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146); per il Consorzio
per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste con Det. 14 luglio
2006, n. 4 (Gazz. Uff. 4 agosto 2006, n. 180); per l'Istituto nazionale per
studio ed esperienze di architettura navale con Disp. 19 luglio 2006, n. 1
(Gazz. Uff. 27 luglio 2006, n. 173); per il Ministero dell'interno con D.M. 21
giugno 2006, n. 244 (Gazz. Uff. 9 agosto 2006, n. 184, n. S.O.); per l'Istituto
di studi e di analisi economica (ISAE) con D.M. 3 agosto 2006 (Gazz.Uff. 29
novembre 2006, n. 278); per l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA)
con Del. 9 maggio 2006, n. 163 (pubblicata, per comunicato, nella Gazz. Uff. 29
novembre 2006, n. 278); per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con
D.P.C.M. 30 novembre 2006, n. 312; per il Ministero della pubblica istruzione
con D.M. 7 dicembre 2006, n. 305; per il Ministero della giustizia con D.M. 12
dicembre 2006, n. 306; per l'ENEA con D.M. 19 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 22
gennaio 2007, n. 17); per l'Istituto nazionale di ricerca metrologica
(I.N.RI.M.) con Decr. 28 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2007, n. 27); per
la Stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli con Provv. 2 gennaio 2007 (Gazz.
Uff. 2 febbraio 2007, n. 27); per l'ISTAT con D.P.C.M. 26 ottobre 2006 (Gazz.
Uff. 13 febbraio 2007, n. 36); per la magistratura militare con Del.C.M.M. 9
gennaio 2007; per il Ministero delle infrastrutture con D.M. 9 febbraio 2007, n.
21 (Gazz. Uff. 16 marzo 2007, n. 63); per
il Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) con D.P.C.M. 28 dicembre
2006, n. 318; per il Ministero dell'università e della ricerca con D.M. 28
febbraio 2007, n. 54; per l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture con Provv. 28 febbraio 2007 (Gazz. Uff. 27 aprile
2007, n. 97); per il Consiglio nazionale delle ricerche con Provv. 12 aprile
2007 (Gazz. Uff. 5 maggio 2007, n. 103); per il Ministero dello sviluppo
economico con D.M. 7 marzo 2007, n. 58 (Gazz. Uff. 8 maggio 2007, n. 105); per
il Ministero del commercio internazionale con D.M. 12 marzo 2007, n. 59 (Gazz.
Uff. 9 maggio 2007, n. 106); per l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA)
con D.M. 10 aprile 2007 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 9 maggio
2007, n. 106); per il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria con
Decr. 3 aprile
2007 (Gazz. Uff. 31 maggio 2007, n. 125); per l'Automobile
Club d'Italia e gli Automobile Club provinciali e locali con Comunicato 31
maggio 2007 (Gazz. Uff. 31 maggio 2007, n. 125); per il Ministero delle
comunicazioni con D.M. 7 maggio 2007, n. 69 (Gazz. Uff. 12 giugno 2007, n. 134);
per l'Avvocatura generale dello Stato e le Avvocature distrettuali con D.P.C.M.
30 marzo 2007, n. 71 (Gazz. Uff. 14 giugno 2007, n. 136); per il Ministero della
solidarietà sociale con D.M. 4 maggio 2007, n. 80 (Gazz. Uff. 23 giugno 2007, n.
144); per l'Istituto italiano di medicina sociale con D.M. 17 aprile 2007 (Gazz.
Uff. 13 luglio 2007, n. 161); per il Ministero dei trasporti con D.M. 16 maggio
2007, n. 100 (Gazz. Uff. 19 luglio 2007, n. 166); per il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare con D.M. 22 maggio 2007, n. 105 (Gazz.
Uff. 24 luglio 2007, n. 170); per l'Autorità di
bacino del fiume Arno con
Del. 19 giugno 2007, n. 203 (pubblicata, per comunicato, nella Gazz. Uff. 31
luglio 2007, n. 176); per l'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM) con
Decr. 19 luglio 2006 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 6 agosto
2007, n. 181); per l'Istituto Superiore di Sanità con Decr. 17 luglio 2007
(Gazz. Uff. 25 agosto 2007, n. 197, S.O.); per l'Autorità di bacino del fiume
Serchio con Del. 19 giugno 2007, n. 160 (pubblicata, per comunicato, nella Gazz.
Uff. 28 agosto 2007, n. 199); per l'Istituto nazionale per la valutazione del
sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) con D.M. 6 agosto 2007
(pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 15 settembre 2007, n. 215); per
l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori,
musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici con Comunicato 6 ottobre 2007
(Gazz. Uff. 6
ottobre 2007, n. 233); per il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale con D.M. 3 agosto 2007, n. 168 (Gazz. Uff. 15 ottobre 2007,
n. 240); per l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) con
D.M. 17 settembre 2007 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 17 ottobre
2007, n. 242); per l'Autorità di bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno
con Del. 19 giugno 2007, n. 6 (pubblicata, per comunicato, nella Gazz. Uff. 18
ottobre 2007, n. 243); per il Ministero per i beni e le attività culturali con
D.M. 28 agosto 2007, n. 173; per l'Autorità di bacino dei fiumi
Isonzo,Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione con Del. 19 giugno
2007, n. 7 (pubblicata, per comunicato, nella Gazz. Uff. 17 novembre 2007, n.
268); per il Ministero della politiche agricole alimentari e forestali con D.M.
12 novembre 2007, n. 241 (Gazz. Uff. 22 dicembre 2007, n.
297); per il
Ministero dell'economia e delle finanze con D.M. 29 novembre 2007, n. 255 (Gazz.
Uff. 9 gennaio 2008, n. 7, S.O.); per l'Ente Irriguo Umbro-Toscano di Arezzo con
D.M. 8 gennaio 2008 (pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 6 febbraio
2008, n. 31); per il Ministero della salute con D.M. 12 dicembre 2007, n. 277
(Gazz. Uff. 18 marzo 2008, n. 66, S.O.); per l'Agenzia del territorio con Provv.
30 aprile 2008 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia del territorio il 9
maggio 2008); per l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la
nutrizione (INRAN) con D.M. 29 aprile 2008 (pubblicato, per comunicato, nella
Gazz. Uff. 10 giugno 2008, n. 134); per l'Istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro (ISPESL) con Comunicato 14 agosto 2008 (Gazz. Uff. 14
agosto 2008, n. 190); per l'Agenzia delle entrate con Provv. 22 gennaio 2008
(pubblicato nel sito
internet dell'Agenzia delle entrate il 21 maggio 2008);
per l'Agenzia delle dogane con Reg. 1 aprile 2009; per la Banca d'Italia e la
UIF con Reg. 22 marzo 2011.
(commento di giurisprudenza)
22.
Princìpi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari.
1. I
soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa
di cui all'articolo 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla
normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici
possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere
attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante
il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
4. I
dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso
l'interessato.
5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d)
ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e
l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza,
completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite
nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di
propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari
siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i
soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli
adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o
non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per
l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li
contiene. Specifica attenzione è prestata per la
verifica
dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a
soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli
adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri
o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati
con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o
di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li
rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e
permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.
7. I
dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati
separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono
il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma
6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza
l'ausilio di strumenti elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di
salute non possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e
giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono
autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili
per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito,
anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di
controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere
trattati nell'àmbito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la
personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e
giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi
dell'articolo 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei
motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10,
se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la
diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da
espressa disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al presente
articolo recano princìpi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti,
ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei
deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte
costituzionale.
Capo III - Regole ulteriori per privati ed enti
pubblici economici
(commento di giurisprudenza)
23. Consenso.
1. Il
trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici
è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può
riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
3.
Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e
specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è
documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni
di cui all'articolo 13.
4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando
il trattamento riguarda dati sensibili (15).
(15) Vedi, anche, il comma
1-bis dell'art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, aggiunto dalla relativa legge
di conversione.
(commento di giurisprudenza)
24. Casi nei quali
può essere effettuato il trattamento senza consenso.
1. Il consenso non è
richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il
trattamento:
a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per
eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o
per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste
dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri,
elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le
modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono
per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
d) riguarda dati relativi allo
svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente
normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
e) è necessario per
la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima
finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio
consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di
intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la
potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o,
in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora
l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
f)
con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che
i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente
normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) con esclusione
della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei
princìpi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare
o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le
libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato
(16);
h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione,
è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non
riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o
ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati
dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità
di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati
all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
i) è necessario, in
conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per
esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici
presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di
approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o,
secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi
privati;
i-bis) riguarda dati contenuti nei curricula, nei casi di cui
all’articolo 13, comma 5-bis (17);
i-ter) con esclusione della diffusione e
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 130 del presente codice, riguarda la
comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società
controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice
civile ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi,
reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i
soggetti ad essi aderenti, per le finalità amministrativo contabili, come
definite all'articolo 34, comma 1-ter, e purché queste finalità siano previste
espressamente con determinazione resa nota agli interessati all’atto
dell’informativa di cui all’articolo 13 (18).
(16) Lettera così
modificata dal numero 3) della lettera a) del comma 2 dell’art. 6, D.L. 13
maggio 2011, n. 70.
(17) Lettera aggiunta dal numero 3) della lettera a) del
comma 2 dell’art. 6, D.L. 13 maggio 2011, n. 70.
(18) Lettera aggiunta dal
numero 3) della lettera a) del comma 2 dell’art. 6, D.L. 13 maggio 2011, n.
70.
25. Divieti di comunicazione e diffusione.
1. La comunicazione
e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante
o dall'autorità giudiziaria:
a) in riferimento a dati personali dei quali è
stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo
indicato nell'articolo 11, comma 1, lettera e);
b) per finalità diverse da
quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta.
2. È
fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla
legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di
informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo
58, comma 2, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione,
accertamento o repressione di reati.
(commento di
giurisprudenza)
26. Garanzie per i dati sensibili.
1. I dati sensibili
possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto
dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei
presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai
regolamenti.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di
autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia
equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero
successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può
prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare
del trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il comma 1 non si applica al
trattamento:
a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e
ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa
hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi
organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano
diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano
idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei
princìpi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;
b) dei dati
riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o
di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere
sindacale o di categoria;
b-bis) dei dati contenuti nei curricula, nei casi
di cui all’articolo 13, comma 5-bis (19).
4. I dati sensibili possono essere
oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del
Garante:
a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od
organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico,
filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici,
per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto
costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati
personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno
contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non
siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo
determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo
espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli
interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
b) quando il
trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica
di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non
può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di
agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da
chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un
familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della
struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui
all'articolo 82, comma 2;
c) quando il trattamento è necessario ai fini dello
svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.
397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango
pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della
personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
d)
quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del
rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della
popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti
dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia
e di buona condotta di cui all'articolo 111.
5. I dati idonei a rivelare lo
stato di salute non possono essere diffusi.
(19) Lettera aggiunta dal
numero 4) della lettera a) del comma 2 dell’art. 6, D.L. 13 maggio 2011, n.
70.
27. Garanzie per i dati giudiziari.
1. Il trattamento di dati
giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è consentito
soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del
Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del
trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni
eseguibili.
TITOLO IV
Soggetti che effettuano il
trattamento.
28. Titolare del trattamento.
1. Quando il trattamento è
effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un
qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è
l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un
potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
29.
Responsabile del trattamento.
1. Il responsabile è designato dal titolare
facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile è individuato tra
soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia
del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi
compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze
organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche
mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono
analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile
effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il
quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza
delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie
istruzioni.
30. Incaricati del trattamento.
1. Le operazioni
di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la
diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni
impartite.
2. La designazione è effettuata per iscritto e individua
puntualmente l'àmbito del trattamento consentito. Si considera tale anche la
documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è
individuato, per iscritto, l'àmbito del trattamento consentito agli addetti
all'unità medesima.
TITOLO V
Sicurezza dei dati e dei
sistemi.
Capo I - Misure di sicurezza
31. Obblighi di sicurezza.
1. I
dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in
relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura
dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre
al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i
rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso
non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità
della raccolta.
32. Particolari titolari.
1. Il fornitore di
un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta ai
sensi dell'articolo 31 idonee misure tecniche e organizzative adeguate al
rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, l'integrità
dei dati relativi al traffico, dei dati relativi all'ubicazione e delle
comunicazioni elettroniche rispetto ad ogni forma di utilizzazione o cognizione
non consentita.
2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali
richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure
congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso
di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è
definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità
previste dalla normativa vigente.
3. Il fornitore di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove
possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione della
sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell'àmbito di
applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare ai sensi
dei commi 1 e 2, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili.
Analoga informativa è resa al Garante e all'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
Capo II - Misure minime di sicurezza
33. Misure
minime.
1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui
all'articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento
sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo
o ai sensi dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di
protezione dei dati personali (20).
(20) Per la sospensione
dell'applicazione del presente articolo vedi il comma 9 dell'art. 1, O.P.C.M. 17
giugno 2009, n. 3781.
34. Trattamenti con strumenti
elettronici.
1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti
elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal
disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime
:
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione
delle credenziali di autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di
autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'àmbito
del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla
manutenzione degli strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti
elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non
consentiti e a determinati programmi informatici;
f) adozione di procedure
per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei
dati e dei sistemi;
g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla
sicurezza;
h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi
per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la
vita sessuale effettuati da organismi sanitari.
1-bis. Per i soggetti che
trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati
sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori,
anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la
tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita
dall’obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi
dell’ articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in
osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal
disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B). In relazione a tali
trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità
amministrativo-contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi
professionisti e
artigiani, il Garante, sentiti il Ministro per la
semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare
periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico
contenuto nel citato allegato B) in ordine all’adozione delle misure minime di
cui al comma 1 (21).
1-ter. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in
materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità
amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di
natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere
dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le
attività organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di obblighi
contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le
sue fasi, alla tenuta della contabilità e all’applicazione delle norme in
materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e
sicurezza sul lavoro (22).
(21) Gli attuali commi 1-bis e 1-ter così
sostituiscono l’originario comma 1-bis ai sensi di quanto disposto dal numero 5)
della lettera a) del comma 2 dell’art. 6, D.L. 13 maggio 2011, n. 70.
Precedentemente, il suddetto comma 1-bis era stato aggiunto dall'art. 29, comma
1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di
conversione. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo 29. In attuazione di
quanto disposto dal presente comma vedi il Provv. 27 novembre 2008. Per la
sospensione dell'applicazione del presente articolo vedi il comma 9 dell'art. 1,
O.P.C.M. 17 giugno 2009, n. 3781.
(22) Gli attuali commi 1-bis e 1-ter così
sostituiscono l’originario comma 1-bis ai sensi di quanto disposto dal numero 5)
della lettera a) del comma 2 dell’art. 6, D.L. 13 maggio 2011, n.
70.
35. Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici.
1.
Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti
elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal
disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure
minime:
a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'àmbito del
trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;
b)
previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli
incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
c) previsione di
procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso
selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata
all'identificazione degli incaricati (23).
(23) Per la sospensione
dell'applicazione del presente articolo vedi il comma 9 dell'art. 1, O.P.C.M. 17
giugno 2009, n. 3781.
36. Adeguamento.
1. Il disciplinare tecnico
di cui all'allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo, è
aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto
con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie e il Ministro per la
semplificazione normativa, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza
maturata nel settore (24).
(24) Comma così modificato dal comma 5-bis
dell'art. 29, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla relativa legge di
conversione.
TITOLO VI
Adempimenti
37. Notificazione del
trattamento.
1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati
personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda:
a) dati
genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od
oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;
b) dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione
assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche
di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di
malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e
tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
c) dati idonei a rivelare la
vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi
senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico,
religioso o sindacale;
d) dati trattati con l'ausilio di strumenti
elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad
analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di
servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente
indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;
e) dati sensibili
registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi,
nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato
e altre ricerche campionarie;
f) dati registrati in apposite banche di dati
gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità
economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di
obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.
1-bis. La
notificazione relativa al trattamento dei dati di cui al comma 1 non è dovuta
se relativa all'attività dei medici di famiglia e dei pediatri di libera
scelta, in quanto tale funzione è tipica del loro rapporto professionale con il
Servizio sanitario nazionale (25).
2. Il Garante può individuare altri
trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà
dell'interessato, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati
personali, con proprio provvedimento adottato anche ai sensi dell'articolo 17.
Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana il Garante può anche individuare, nell'àmbito dei trattamenti di cui al
comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e
pertanto sottratti all'obbligo di notificazione (26).
3. La notificazione è
effettuata con unico atto anche quando il trattamento comporta il trasferimento
all'estero dei dati.
4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un
registro dei trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalità per la
sua consultazione gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni con
soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite la
consultazione del registro possono essere trattate per esclusive finalità di
applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati
personali.
(25) Comma aggiunto dall'art. 2-quinquies, D.L. 29 marzo 2004,
n. 81, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(26) Con
Del.Garante protez. dati pers. 31 marzo 2004, n. 1 (Gazz. Uff. 6 aprile 2004, n.
81) sono stati individuati i casi da sottrarre all'obbligo di notificazione al
Garante.
38. Modalità di notificazione.
1. La notificazione del
trattamento è presentata al Garante prima dell'inizio del trattamento ed una
sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni e della durata del
trattamento da effettuare, e può anche riguardare uno o più trattamenti con
finalità correlate.
2. La notificazione è validamente effettuata solo se è
trasmessa attraverso il sito del Garante, utilizzando l'apposito modello, che
contiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le seguenti
informazioni:
a) le coordinate identificative del titolare del trattamento e,
eventualmente, del suo rappresentante, nonché le modalità per individuare il
responsabile del trattamento se designato;
b) la o le finalità del
trattamento;
c) una descrizione della o delle categorie di persone
interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;
d) i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere
comunicati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;
f) una
descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza
delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento (27).
3. Il
Garante favorisce la disponibilità del modello per via telematica e la
notificazione anche attraverso convenzioni stipulate con soggetti autorizzati in
base alla normativa vigente, anche presso associazioni di categoria e ordini
professionali.
4. Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente alla
cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da indicare
nella notificazione medesima.
5. Il Garante può individuare altro idoneo
sistema per la notificazione in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche
previste dalla normativa vigente.
6. Il titolare del trattamento che non è
tenuto alla notificazione al Garante ai sensi dell'articolo 37 fornisce le
notizie contenute nel modello di cui al comma 2 a chi ne fa richiesta, salvo che
il trattamento riguardi pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili
da chiunque.
(27) Comma così sostituito dall'art. 29, comma 4, D.L. 25
giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi,
anche, il comma 5 del suddetto articolo. Con Del. 22 ottobre 2008 (Gazz. Uff. 9
dicembre 2008, n. 287) sono state introdotte alcune semplificazioni al modello
di cui al presente comma.
39. Obblighi di comunicazione.
1. Il
titolare del trattamento è tenuto a comunicare previamente al Garante le
seguenti circostanze:
a) comunicazione di dati personali da parte di un
soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico non prevista da una norma di legge
o di regolamento, effettuata in qualunque forma anche mediante
convenzione;
b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute
previsto dal programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui all'articolo 110,
comma 1, primo periodo.
2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi
del comma 1 possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal
ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione anche successiva
del Garante.
3. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata utilizzando il
modello predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa a quest'ultimo
per via telematica osservando le modalità di sottoscrizione con firma digitale e
conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2, oppure mediante
telefax o lettera raccomandata.
40. Autorizzazioni
generali.
1. Le disposizioni del presente codice che prevedono
un'autorizzazione del Garante sono applicate anche mediante il rilascio di
autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti,
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
41. Richieste di autorizzazione.
1. Il titolare del
trattamento che rientra nell'àmbito di applicazione di un'autorizzazione
rilasciata ai sensi dell'articolo 40 non è tenuto a presentare al Garante una
richiesta di autorizzazione se il trattamento che intende effettuare è conforme
alle relative prescrizioni.
2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda
un trattamento autorizzato ai sensi dell'articolo 40 il Garante può provvedere
comunque sulla richiesta se le specifiche modalità del trattamento lo
giustificano.
3. L'eventuale richiesta di autorizzazione è formulata
utilizzando esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile dal Garante
e trasmessa a quest'ultimo per via telematica, osservando le modalità di
sottoscrizione e conferma del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2. La
medesima richiesta e l'autorizzazione possono essere trasmesse anche mediante
telefax o lettera raccomandata.
4. Se il richiedente è invitato dal Garante
a fornire informazioni o ad esibire documenti, il termine di quarantacinque
giorni di cui all'articolo 26, comma 2, decorre dalla data di scadenza del
termine fissato per l'adempimento richiesto.
5. In presenza di particolari
circostanze, il Garante può rilasciare un'autorizzazione provvisoria a tempo
determinato.
TITOLO VII
Trasferimento dei dati
all'estero.
42. Trasferimenti all'interno dell'Unione europea.
1. Le
disposizioni del presente codice non possono essere applicate in modo tale da
restringere o vietare la libera circolazione dei dati personali fra gli Stati
membri dell'Unione europea, fatta salva l'adozione, in conformità allo stesso
codice, di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di dati effettuati
al fine di eludere le medesime disposizioni.
43. Trasferimenti
consentiti in Paesi terzi.
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del
territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto
di trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea è
consentito quando:
a) l'interessato ha manifestato il proprio consenso
espresso o, se si tratta di dati sensibili, in forma scritta;
b) è
necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è
parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a
specifiche richieste dell'interessato, ovvero per la conclusione o per
l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;
c) è
necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato
con legge o con regolamento o, se il trasferimento riguarda dati sensibili o
giudiziari, specificato o individuato ai sensi degli articoli 20 e 21;
d) è
necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo.
Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare
il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per
incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita
legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un
convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui
dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma
2;
e) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive
di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al
loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale;
f) è effettuato in accoglimento di una richiesta di
accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni
estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da
chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la materia;
g) è
necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui
all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per
esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse
storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e
ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi
privati;
h) il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti
o associazioni.
44. Altri trasferimenti consentiti.
1. Il
trasferimento di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese
non appartenente all'Unione europea, è altresì consentito quando è autorizzato
dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti
dell'interessato:
a) individuate dal Garante anche in relazione a garanzie
prestate con un contratto o mediante regole di condotta esistenti nell’ambito di
società appartenenti a un medesimo gruppo. L’interessato può far valere i
propri diritti nel territorio dello Stato, in base al presente codice, anche in
ordine all’inosservanza delle garanzie medesime (28);
b) individuate con le
decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della
direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995, del Parlamento europeo e del Consiglio,
con le quali la Commissione europea constata che un Paese non appartenente
all'Unione europea garantisce un livello di protezione adeguato o che alcune
clausole contrattuali offrono garanzie sufficienti.
(28) Lettera così
modificata dal comma 5-bis dell'art. 29, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto
dalla relativa legge di conversione.
45. Trasferimenti
vietati.
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento
anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo,
di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non
appartenente all'Unione europea, è vietato quando l'ordinamento del Paese di
destinazione o di transito dei dati non assicura un livello di tutela delle
persone adeguato. Sono valutate anche le modalità del trasferimento e dei
trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei dati e le misure di
sicurezza.
Parte II - Disposizioni relative a specifici
settori
TITOLO I
Trattamenti in àmbito giudiziario.
Capo I - Profili
generali
46. Titolari dei trattamenti.
1. Gli uffici giudiziari di ogni
ordine e grado, il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di
autogoverno e il Ministero della giustizia sono titolari dei trattamenti di
dati personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite per legge o
regolamento.
2. Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati,
nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al
comma 1 effettuati con strumenti elettronici, relativamente a banche di dati
centrali od oggetto di interconnessione tra più uffici o titolari. I
provvedimenti con cui il Consiglio superiore della magistratura e gli altri
organi di autogoverno di cui al comma 1 individuano i medesimi trattamenti da
essi effettuati sono riportati nell'allegato C) con decreto del Ministro della
giustizia.
47. Trattamenti per ragioni di giustizia.
1. In
caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici giudiziari di
ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri
organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano, se il
trattamento è effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del
codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e
da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Agli effetti del presente codice
si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati
personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di
controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del
personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione
giurisdizionale, nonché le attività ispettive su uffici giudiziari. Le medesime
ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività
amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è
pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta
trattazione.
48. Banche di dati di uffici giudiziari.
1. Nei
casi in cui l'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado può acquisire in
conformità alle vigenti disposizioni processuali dati, informazioni, atti e
documenti da soggetti pubblici, l'acquisizione può essere effettuata anche per
via telematica. A tale fine gli uffici giudiziari possono avvalersi delle
convenzioni-tipo stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti pubblici,
volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante reti
di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche
di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei princìpi di cui agli
articoli 3 e 11 del presente codice.
49. Disposizioni di
attuazione.
1. Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate, anche
ad integrazione del D.M. 30 settembre 1989, n. 334 del Ministro di grazia e
giustizia, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione dei
princìpi del presente codice nella materia penale e civile.
Capo
II - Minori
50. Notizie o immagini relative a minori.
1. Il divieto di cui
all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o
immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore si osserva anche in
caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari
in materie diverse da quella penale.
Capo III - Informatica
giuridica
51. Princìpi generali.
1. Fermo restando quanto previsto dalle
disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di
copie di atti e documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti
dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a
chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi
compreso il sito istituzionale della medesima autorità nella rete
Internet.
2. Le sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria di
ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili
anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima
autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente
capo.
52. Dati identificativi degli interessati.
1. Fermo
restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il
contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità
giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato può chiedere per motivi
legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio
che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia
apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della
sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di
riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di
informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante
reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri
dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o
provvedimento.
2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con
decreto, senza ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia la sentenza o
adotta il provvedimento. La medesima autorità può disporre d'ufficio che sia
apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità
degli interessati.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito
della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e
sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l'indicazione
degli estremi del presente articolo: «In caso di diffusione omettere le
generalità e gli altri dati identificativi di.....».
4. In caso di
diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti
l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa
l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi
dell'interessato.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del
codice penale relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale,
chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità
giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in
mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati
identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche
indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in
materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.
6. Le disposizioni
di cui al presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai
sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile. La parte può formulare
agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e
gli arbitri appongono sul lodo l'annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi
del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i
lavori pubblici ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte.
7. Fuori dei
casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del
contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali
(29).
(29) Per le linee guida relative al trattamento dei dati personali
nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione
giuridica vedi la Del. 2 dicembre 2010.
TITOLO II
Trattamenti da
parte di forze di polizia.
Capo I - Profili generali
53. Àmbito
applicativo e titolari dei trattamenti.
1. Al trattamento di dati personali
effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o
da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, ovvero
da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici per finalità di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione
dei reati, effettuati in base ad espressa disposizione di legge che preveda
specificamente il trattamento, non si applicano le seguenti disposizioni del
codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e
da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Con decreto del Ministro
dell'interno sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i
trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti
elettronici, e i relativi titolari.
54. Modalità di trattamento e
flussi di dati.
1. Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le
forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di
legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti,
l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli
organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare
la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di
comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di
dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei princìpi di cui agli
articoli 3 e 11. Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno,
su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e
degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati
necessari al perseguimento delle finalità di cui
all'articolo 53.
2. I
dati trattati per le finalità di cui al medesimo articolo 53 sono conservati
separatamente da quelli registrati per finalità amministrative che non
richiedono il loro utilizzo.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
11, il Centro elaborazioni dati di cui all'articolo 53 assicura l'aggiornamento
periodico e la pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati anche
attraverso interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale e del casellario
dei carichi pendenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, o di altre banche di dati
di forze di polizia, necessarie per le finalità di cui all'articolo 53.
4.
Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano periodicamente i requisiti di
cui all'articolo 11 in riferimento ai dati trattati anche senza l'ausilio di
strumenti elettronici, e provvedono al loro aggiornamento anche sulla base delle
procedure adottate dal Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per i
trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici, mediante
annotazioni o integrazioni dei documenti che li contengono.
55.
Particolari tecnologie.
1. Il trattamento di dati personali che implica
maggiori rischi di un danno all'interessato, con particolare riguardo a banche
di dati genetici o biometrici, a tecniche basate su dati relativi
all'ubicazione, a banche di dati basate su particolari tecniche di elaborazione
delle informazioni e all'introduzione di particolari tecnologie, è effettuato
nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato
prescritti ai sensi dell'articolo 17 sulla base di preventiva comunicazione ai
sensi dell'articolo 39.
56. Tutela dell'interessato.
1. Le
disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1° aprile 1981,
n. 121, e successive modificazioni, si applicano anche, oltre che ai dati
destinati a confluire nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 53, a
dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi
di polizia.
57. Disposizioni di attuazione.
1. Con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
della giustizia, sono individuate le modalità di attuazione dei princìpi del
presente codice relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalità
di cui all'articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o
comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della Raccomandazione R
(87) 15 del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987, e successive
modificazioni. Le modalità sono individuate con particolare riguardo:
a) al
principio secondo cui la raccolta dei dati è correlata alla specifica finalità
perseguita, in relazione alla prevenzione di un pericolo concreto o alla
repressione di reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti
effettuati per finalità di analisi;
b) all'aggiornamento periodico dei dati,
anche relativi a valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse
modalità relative ai dati trattati senza l'ausilio di strumenti elettronici e
alle modalità per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi
e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;
c) ai presupposti
per effettuare trattamenti per esigenze temporanee o collegati a situazioni
particolari, anche ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai sensi
dell'articolo 11, dell'individuazione delle categorie di interessati e della
conservazione separata da altri dati che non richiedono il loro utilizzo;
d)
all'individuazione di specifici termini di conservazione dei dati in relazione
alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati per il loro trattamento, nonché
alla tipologia dei procedimenti nell'àmbito dei quali essi sono trattati o i
provvedimenti sono adottati;
e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche
all'estero o per l'esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e alla
loro diffusione, ove necessaria in conformità alla legge;
f) all'uso di
particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle informazioni, anche
mediante il ricorso a sistemi di indice.
TITOLO III
Difesa e
sicurezza dello stato.
Capo I - Profili generali
58. Disposizioni
applicabili.
1. Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli
articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti
da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge, le
disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a quelle previste
negli articoli da 1 a 6, 11, 14, 15, 31, 33, 58, 154, 160 e 169.
2. Ai
trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalità di difesa o di
sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano
specificamente il trattamento, le disposizioni del presente codice si applicano
limitatamente a quelle indicate nel comma 1, nonché alle disposizioni di cui
agli articoli 37, 38 e 163.
3. Le misure di sicurezza relative ai dati
trattati dagli organismi di cui al comma 1 sono stabilite e periodicamente
aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con
l'osservanza delle norme che regolano la materia.
4. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di
applicazione delle disposizioni applicabili del presente codice in riferimento
alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di trattamento eseguibili
e di incaricati, anche in relazione all'aggiornamento e alla
conservazione.
TITOLO IV
Trattamenti in àmbito
pubblico.
Capo I - Accesso a documenti amministrativi
59. Accesso a
documenti amministrativi.
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i
presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a
documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela
giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché
dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di
dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in
esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all'applicazione
di tale disciplina si considerano di rilevante interesse
pubblico.
(commento di giurisprudenza)
60. Dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
1. Quando il trattamento
concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il
trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si
intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di
rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto
della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e
inviolabile.
Capo II - Registri pubblici e albi
professionali
61. Utilizzazione di dati pubblici.
1. Il Garante promuove,
ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di
buona condotta per il trattamento dei dati personali provenienti da archivi,
registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche
individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione dei
dati e prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti da
più archivi, tenendo presente quanto previsto dalla Raccomandazione n. R (91)10
del Consiglio d'Europa in relazione all'articolo 11.
2. Agli effetti
dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli
sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti in un albo professionale in
conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti
pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, anche
mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata
l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono
sull'esercizio della professione.
3. L'ordine o collegio professionale può, a
richiesta della persona iscritta nell'albo che vi ha interesse, integrare i
dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in
relazione all'attività professionale.
4. A richiesta dell'interessato
l'ordine o collegio professionale può altresì fornire a terzi notizie o
informazioni relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali
non menzionate nell'albo, ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi o a
ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni
o seminari.
Capo III - Stato civile, anagrafi e liste
elettorali
62. Dati sensibili e giudiziari.
1. Si considerano di
rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità
relative alla tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle
anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani
residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonché al rilascio di documenti
di riconoscimento o al cambiamento delle generalità.
63.
Consultazione di atti.
1. Gli atti dello stato civile conservati negli
Archivi di Stato sono consultabili nei limiti previsti dall'articolo 107 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Capo IV - Finalità
di rilevante interesse pubblico
64. Cittadinanza, immigrazione e condizione
dello straniero.
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia
di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e del
profugo e sullo stato di rifugiato.
2. Nell'àmbito delle finalità di cui al
comma 1 è ammesso, in particolare, il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari indispensabili:
a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi,
attestazioni, autorizzazioni e documenti anche sanitari;
b) al
riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di rifugiato, o
all'applicazione della protezione temporanea e di altri istituti o misure di
carattere umanitario, ovvero all'attuazione di obblighi di legge in materia di
politiche migratorie;
c) in relazione agli obblighi dei datori di lavoro e
dei lavoratori, ai ricongiungimenti, all'applicazione delle norme vigenti in
materia di istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica e
all'integrazione sociale.
3. Il presente articolo non si applica ai
trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati in esecuzione degli
accordi e convenzioni di cui all'articolo 154, comma 2, lettere a) e b), o
comunque effettuati per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di
prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espressa
disposizione di legge che prevede specificamente il
trattamento.
65. Diritti politici e pubblicità dell'attività di
organi.
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia
di:
a) elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici,
nel rispetto della segretezza del voto, nonché di esercizio del mandato degli
organi rappresentativi o di tenuta degli elenchi dei giudici popolari;
b)
documentazione dell'attività istituzionale di organi pubblici.
2. I
trattamenti dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1
sono consentiti per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da
regolamenti fra i quali, in particolare, quelli concernenti:
a) lo
svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa
regolarità;
b) le richieste di referendum, le relative consultazioni e la
verifica delle relative regolarità;
c) l'accertamento delle cause di
ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione da
cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi;
d)
l'esame di segnalazioni, petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativa
popolare, l'attività di commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi
politici;
e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni,
enti e uffici.
3. Ai fini del presente articolo, è consentita la diffusione
dei dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1, lettera a),
in particolare con riguardo alle sottoscrizioni di liste, alla presentazione
delle candidature, agli incarichi in organizzazioni o associazioni politiche,
alle cariche istituzionali e agli organi eletti.
4. Ai fini del presente
articolo, in particolare, è consentito il trattamento di dati sensibili e
giudiziari indispensabili:
a) per la redazione di verbali e resoconti
dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi
collegiali o assembleari;
b) per l'esclusivo svolgimento di una funzione di
controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo e per l'accesso a
documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati
per esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento di un mandato
elettivo.
5. I dati sensibili e giudiziari trattati per le finalità di cui al
comma 1 possono essere comunicati e diffusi nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti. Non è comunque consentita la divulgazione dei dati sensibili e
giudiziari che non risultano indispensabili per assicurare il rispetto del
principio di pubblicità dell'attività istituzionale, fermo restando il divieto
di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
66.
Materia tributaria e doganale.
1. Si considerano di rilevante interesse
pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dei soggetti pubblici
dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni
in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai
responsabili di imposta, nonché in materia di deduzioni e detrazioni e per
l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle
dogane.
2. Si considerano inoltre di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le attività dirette, in materia di imposte, alla
prevenzione e repressione delle violazioni degli obblighi e alla adozione dei
provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria,
nonché al controllo e alla esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali
obblighi, alla effettuazione dei rimborsi, alla destinazione di quote d'imposta,
e quelle dirette alla gestione ed alienazione di immobili statali,
all'inventario e alla qualificazione degli immobili e alla conservazione dei
registri immobiliari.
67. Attività di controllo e
ispettive.
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità di:
a) verifica della legittimità, del buon
andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della
rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità,
efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a
soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti
di altri soggetti;
b) accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali,
con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni,
ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui all'articolo 65,
comma 4.
68. Benefìci economici ed abilitazioni.
1. Si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21,
le finalità di applicazione della disciplina in materia di concessione,
liquidazione, modifica e revoca di benefìci economici, agevolazioni,
elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni.
2. Si intendono ricompresi fra
i trattamenti regolati dal presente articolo anche quelli indispensabili in
relazione:
a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste
dalla normativa antimafia;
b) alle elargizioni di contributi previsti dalla
normativa in materia di usura e di vittime di richieste estorsive;
c) alla
corresponsione delle pensioni di guerra o al riconoscimento di benefìci in
favore di perseguitati politici e di internati in campo di sterminio e di loro
congiunti;
d) al riconoscimento di benefìci connessi all'invalidità
civile;
e) alla concessione di contributi in materia di formazione
professionale;
f) alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni
ed altri benefìci previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa
comunitaria, anche in favore di associazioni, fondazioni ed enti;
g) al
riconoscimento di esoneri, agevolazioni o riduzioni tariffarie o economiche,
franchigie, o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze,
autorizzazioni, iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da
un regolamento o dalla normativa comunitaria.
3. Il trattamento può
comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò è indispensabile per la
trasparenza delle attività indicate nel presente articolo, in conformità alle
leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo conseguenti alle attività
medesime, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo
stato di salute.
69. Onorificenze, ricompense e
riconoscimenti.
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia
di conferimento di onorificenze e ricompense, di riconoscimento della
personalità giuridica di associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto, di
accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità per le nomine,
per i profili di competenza del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a
cariche direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni scolastiche
non statali, nonché di rilascio e revoca di autorizzazioni o abilitazioni, di
concessione di patrocini, patronati e premi di rappresentanza, di adesione a
comitati d'onore e di ammissione a cerimonie ed incontri
istituzionali.
70. Volontariato e obiezione di coscienza.
1.
Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 20 e 21,
le finalità di applicazione della disciplina in materia di rapporti tra i
soggetti pubblici e le organizzazioni di volontariato, in particolare per
quanto riguarda l'elargizione di contributi finalizzati al loro sostegno, la
tenuta di registri generali delle medesime organizzazioni e la cooperazione
internazionale.
2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse pubblico
le finalità di applicazione della legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle altre
disposizioni di legge in materia di obiezione di coscienza.
71.
Attività sanzionatorie e di tutela.
1. Si considerano di rilevante interesse
pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità:
a) di applicazione
delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi;
b) volte a far
valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte
di un terzo, anche ai sensi dell'articolo 391-quater del codice di procedura
penale, o direttamente connesse alla riparazione di un errore giudiziario o in
caso di violazione del termine ragionevole del processo o di un'ingiusta
restrizione della libertà personale.
2. Quando il trattamento concerne dati
idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è
consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui alla lettera b) del
comma 1, è di rango almeno pari a quello dell'interessato, ovvero consiste in
un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e
inviolabile.
72. Rapporti con enti di culto.
1. Si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21,
le finalità relative allo svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di
culto, confessioni religiose e comunità religiose.
73. Altre
finalità in àmbito amministrativo e sociale.
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'àmbito delle attività
che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità socio-assistenziali,
con particolare riferimento a:
a) interventi di sostegno psico-sociale e di
formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni
di disagio sociale, economico o familiare;
b) interventi anche di rilievo
sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi
compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso,
accompagnamento e trasporto;
c) assistenza nei confronti di minori, anche in
relazione a vicende giudiziarie;
d) indagini psico-sociali relative a
provvedimenti di adozione anche internazionale;
e) compiti di vigilanza per
affidamenti temporanei;
f) iniziative di vigilanza e di sostegno in
riferimento al soggiorno di nomadi;
g) interventi in tema di barriere
architettoniche.
2. Si considerano, altresì, di rilevante interesse
pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'àmbito delle attività che la
legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità:
a) di gestione di asili
nido;
b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di
sussidi, contributi e materiale didattico;
c) ricreative o di promozione
della cultura e dello sport, con particolare riferimento all'organizzazione di
soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all'uso di beni
immobili o all'occupazione di suolo pubblico;
d) di assegnazione di alloggi
di edilizia residenziale pubblica;
e) relative alla leva militare;
f) di
polizia amministrativa anche locale, salvo quanto previsto dall'articolo 53, con
particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai
controlli in materia di ambiente, tutela delle risorse idriche e difesa del
suolo;
g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;
h) in materia di
protezione civile;
i) di supporto al collocamento e all'avviamento al
lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa locale per l'occupazione
e di sportelli-lavoro;
l) dei difensori civici regionali e
locali.
Capo V - Particolari contrassegni
74. Contrassegni su
veicoli e accessi a centri storici.
1. I contrassegni rilasciati a qualunque
titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di persone invalide,
ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato, e che devono
essere esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili ad individuare
l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione di diciture dalle quali può
essere individuata la persona fisica interessata (30).
2. Per fini di cui al
comma 1, le generalità e l'indirizzo della persona fisica interessata sono
riportati sui contrassegni con modalità che non consentono la loro diretta
visibilità se non in caso di richiesta di esibizione o di necessità di
accertamento (31).
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in
caso di fissazione a qualunque titolo di un obbligo di esposizione sui veicoli
di copia del libretto di circolazione o di altro documento.
4. Per il
trattamento dei dati raccolti mediante impianti per la rilevazione degli accessi
di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato continuano,
altresì, ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 22 giugno 1999, n. 250.
(30) Comma così modificato dalla
lettera a) del comma 1 dell'art. 58, L. 29 luglio 2010, n. 120.
(31) Comma
così sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 58, L. 29 luglio 2010, n.
120.
TITOLO V
Trattamento di dati personali in àmbito
sanitario.
Capo I - Princìpi generali
75. Àmbito applicativo.
1. Il
presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali in àmbito
sanitario.
76. Esercenti professioni sanitarie e organismi
sanitari pubblici.
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi
sanitari pubblici, anche nell'àmbito di un'attività di rilevante interesse
pubblico ai sensi dell'articolo 85, trattano i dati personali idonei a rivelare
lo stato di salute:
a) con il consenso dell'interessato e anche senza
l'autorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni
indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o
dell'incolumità fisica dell'interessato;
b) anche senza il consenso
dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, se la finalità di cui alla
lettera a) riguarda un terzo o la collettività.
2. Nei casi di cui al comma 1
il consenso può essere prestato con le modalità semplificate di cui al capo
II.
3. Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione del Garante è rilasciata,
salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di
sanità.
Capo II - Modalità semplificate per informativa e
consenso
77. Casi di semplificazione.
1. Il presente capo individua
modalità semplificate utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:
a) per
informare l'interessato relativamente ai dati personali raccolti presso il
medesimo interessato o presso terzi, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e
4;
b) per manifestare il consenso al trattamento dei dati personali nei casi
in cui ciò è richiesto ai sensi dell'articolo 76;
c) per il trattamento dei
dati personali.
2. Le modalità semplificate di cui al comma 1 sono
applicabili:
a) dagli organismi sanitari pubblici;
b) dagli altri
organismi privati e dagli esercenti le professioni sanitarie;
c) dagli altri
soggetti pubblici indicati nell'articolo 80.
78. Informativa del
medico di medicina generale o del pediatra.
1. Il medico di medicina
generale o il pediatra di libera scelta informano l'interessato relativamente
al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere
agevolmente comprensibili gli elementi indicati nell'articolo 13, comma 1.
2.
L'informativa può essere fornita per il complessivo trattamento dei dati
personali necessario per attività di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o
dell'incolumità fisica dell'interessato, su richiesta dello stesso o di cui
questi è informato in quanto effettuate nel suo interesse.
3. L'informativa
può riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti presso terzi, ed
è fornita preferibilmente per iscritto, anche attraverso carte tascabili con
eventuali allegati pieghevoli, includendo almeno gli elementi indicati dal
Garante ai sensi dell'articolo 13, comma 3, eventualmente integrati anche
oralmente in relazione a particolari caratteristiche del trattamento
(32).
4. L'informativa, se non è diversamente specificato dal medico o dal
pediatra, riguarda anche il trattamento di dati correlato a quello effettuato
dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da
un professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla
prestazione richiesta, che:
a) sostituisce temporaneamente il medico o il
pediatra;
b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e
del pediatra;
c) può trattare lecitamente i dati nell'àmbito di un'attività
professionale prestata in forma associata;
d) fornisce farmaci
prescritti;
e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformità
alla disciplina applicabile.
5. L'informativa resa ai sensi del presente
articolo evidenzia analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che
presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per
la dignità dell'interessato, in particolare in caso di trattamenti
effettuati:
a) per scopi scientifici, anche di ricerca scientifica e di
sperimentazione clinica controllata di medicinali, in conformità alle leggi e
ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto,
è manifestato liberamente;
b) nell'àmbito della teleassistenza o
telemedicina;
c) per fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso
una rete di comunicazione elettronica.
(32) Con Provv.Garante protez.
dati pers. 19 luglio 2006 (Gazz. Uff. 8 agosto 2006, n. 183) è stata individuata
l'informativa semplificata per i medici di base.
79. Informativa da
parte di organismi sanitari.
1. Gli organismi sanitari pubblici e privati
possono avvalersi delle modalità semplificate relative all'informativa e al
consenso di cui agli articoli 78 e 81 in riferimento ad una pluralità di
prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità dello stesso organismo o
di più strutture ospedaliere o territoriali specificamente identificati.
2.
Nei casi di cui al comma 1 l'organismo o le strutture annotano l'avvenuta
informativa e il consenso con modalità uniformi e tali da permettere una
verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unità che, anche in tempi
diversi, trattano dati relativi al medesimo interessato.
3. Le modalità
semplificate di cui agli articoli 78 e 81 possono essere utilizzate in modo
omogeneo e coordinato in riferimento all'insieme dei trattamenti di dati
personali effettuati nel complesso delle strutture facenti capo alle aziende
sanitarie.
4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del
comma 3, le modalità semplificate possono essere utilizzate per più trattamenti
di dati effettuati nei casi di cui al presente articolo e dai soggetti di cui
all'articolo 80.
80. Informativa da parte di altri soggetti
pubblici.
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 79, possono avvalersi
della facoltà di fornire un'unica informativa per una pluralità di trattamenti
di dati effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati
raccolti presso l'interessato e presso terzi, i competenti servizi o strutture
di soggetti pubblici operanti in àmbito sanitario o della prevenzione e
sicurezza del lavoro.
2. L'informativa di cui al comma 1 è integrata con
appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e
diffusi anche nell'àmbito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di
comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda attività
amministrative di rilevante interesse pubblico che non richiedono il consenso
degli interessati.
81. Prestazione del consenso.
1. Il
consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei casi
in cui è necessario ai sensi del presente codice o di altra disposizione di
legge, può essere manifestato con un'unica dichiarazione, anche oralmente. In
tal caso il consenso è documentato, anziché con atto scritto dell'interessato,
con annotazione dell'esercente la professione sanitaria o dell'organismo
sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati effettuato da uno o più
soggetti e all'informativa all'interessato, nei modi indicati negli articoli 78,
79 e 80.
2. Quando il medico o il pediatra fornisce l'informativa per conto
di più professionisti ai sensi dell'articolo 78, comma 4, oltre quanto previsto
dal comma 1, il consenso è reso conoscibile ai medesimi professionisti con
adeguate modalità, anche attraverso menzione, annotazione o apposizione di un
bollino o tagliando su una carta elettronica o sulla tessera sanitaria,
contenente un richiamo al medesimo articolo 78, comma 4, e alle eventuali
diverse specificazioni apposte all'informativa ai sensi del medesimo
comma.
82. Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità
fisica.
1. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali
possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, nel caso
di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente autorità
ha adottato un'ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 117 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. L'informativa e il consenso al
trattamento dei dati personali possono altresì intervenire senza ritardo,
successivamente alla prestazione, in caso di:
a) impossibilità fisica,
incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato,
quando non è possibile acquisire il consenso da chi esercita legalmente la
potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o,
in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora
l'interessato;
b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o
l'incolumità fisica dell'interessato.
3. L'informativa e il consenso al
trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo,
successivamente alla prestazione, anche in caso di prestazione medica che può
essere pregiudicata dall'acquisizione preventiva del consenso, in termini di
tempestività o efficacia.
4. Dopo il raggiungimento della maggiore età
l'informativa è fornita all'interessato anche ai fini della acquisizione di una
nuova manifestazione del consenso quando questo è necessario.
83.
Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati.
1. I soggetti di
cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure per garantire,
nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti,
delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto
professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in
materia di modalità di trattamento dei dati sensibili e di misure minime di
sicurezza.
2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:
a)
soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad
adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa all'interno di
strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo
dalla loro individuazione nominativa;
b) l'istituzione di appropriate
distanze di cortesia, tenendo conto dell'eventuale uso di apparati vocali o di
barriere;
c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l'indebita
conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di
salute;
d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi
compresa l'eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di
promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali prescelti;
e) il rispetto
della dignità dell'interessato in occasione della prestazione medica e in ogni
operazione di trattamento dei dati;
f) la previsione di opportuni
accorgimenti volti ad assicurare che, ove necessario, possa essere data
correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di
una prestazione di pronto soccorso;
g) la formale previsione, in conformità
agli ordinamenti interni delle strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate
modalità per informare i terzi legittimati in occasione di visite sulla
dislocazione degli interessati nell'àmbito dei reparti, informandone
previamente gli interessati e rispettando eventuali loro contrarie
manifestazioni legittime di volontà;
h) la messa in atto di procedure, anche
di formazione del personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei
un'esplicita correlazione tra l'interessato e reparti o strutture, indicativa
dell'esistenza di un particolare stato di salute;
i) la sottoposizione
degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole
di condotta analoghe al segreto professionale.
2-bis. Le misure di cui al
comma 2 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 78, che ottemperano
alle disposizioni di cui al comma 1 secondo modalità adeguate a garantire un
rapporto personale e fiduciario con gli assistiti, nel rispetto del codice di
deontologia sottoscritto ai sensi dell'articolo 12 (33).
(33) Comma
aggiunto dall'art. 2-quinquies, D.L. 29 marzo 2004, n. 81, nel testo integrato
dalla relativa legge di conversione.
84. Comunicazione di dati
all'interessato.
1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
possono essere resi noti all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82,
comma 2, lettera a), da parte di esercenti le professioni sanitarie ed
organismi sanitari, solo per il tramite di un medico designato dall'interessato
o dal titolare. Il presente comma non si applica in riferimento ai dati
personali forniti in precedenza dal medesimo interessato.
2. Il titolare o il
responsabile possono autorizzare per iscritto esercenti le professioni sanitarie
diversi dai medici, che nell'esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti
diretti con i pazienti e sono incaricati di trattare dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi dati all'interessato o ai
soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a). L'atto di incarico
individua appropriate modalità e cautele rapportate al contesto nel quale è
effettuato il trattamento di dati.
Capo III - Finalità di
rilevante interesse pubblico
85. Compiti del Servizio sanitario
nazionale.
1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità che rientrano
nei compiti del Servizio sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari
pubblici relative alle seguenti attività:
a) attività amministrative
correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti
assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza degli
stranieri in Italia e dei cittadini italiani all'estero, nonché di assistenza
sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale;
b) programmazione,
gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria;
c) vigilanza
sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in
commercio e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza
sanitaria;
d) attività certificatorie;
e) l'applicazione della normativa
in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute
della popolazione;
f) le attività amministrative correlate ai trapianti
d'organo e di tessuti, nonché alle trasfusioni di sangue umano, anche in
applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;
g) instaurazione, gestione,
pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti
accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale.
2. Il comma 1
non si applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute
effettuati da esercenti le professioni sanitarie o da organismi sanitari
pubblici per finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica
dell'interessato, di un terzo o della collettività, per i quali si osservano le
disposizioni relative al consenso dell'interessato o all'autorizzazione del
Garante ai sensi dell'articolo 76.
3. All'identificazione dei tipi di dati
idonei a rivelare lo stato di salute e di operazioni su essi eseguibili è
assicurata ampia pubblicità, anche tramite affissione di una copia o di una
guida illustrativa presso ciascuna azienda sanitaria e presso gli studi dei
medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
4. Il
trattamento di dati identificativi dell'interessato è lecito da parte dei soli
soggetti che perseguono direttamente le finalità di cui al comma 1.
L'utilizzazione delle diverse tipologie di dati è consentita ai soli
incaricati, preposti, caso per caso, alle specifiche fasi delle attività di cui
al medesimo comma, secondo il principio dell'indispensabilità dei dati di volta
in volta trattati.
86. Altre finalità di rilevante interesse
pubblico.
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano di
rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità,
perseguite mediante trattamento di dati sensibili e giudiziari, relative alle
attività amministrative correlate all'applicazione della disciplina in materia
di:
a) tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della
gravidanza, con particolare riferimento a quelle svolte per la gestione di
consultori familiari e istituzioni analoghe, per l'informazione, la cura e la
degenza delle madri, nonché per gli interventi di interruzione della
gravidanza;
b) stupefacenti e sostanze psicotrope, con particolare
riferimento a quelle svolte al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed
associazioni senza fine di lucro, i servizi pubblici necessari per l'assistenza
socio-sanitaria ai tossicodipendenti, gli interventi anche di tipo preventivo
previsti dalle leggi e l'applicazione delle misure amministrative
previste;
c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone
handicappate effettuati, in particolare, al fine di:
1) accertare l'handicap
ed assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto
personale e familiare, nonché interventi economici integrativi ed altre
agevolazioni;
2) curare l'integrazione sociale, l'educazione, l'istruzione e
l'informazione alla famiglia del portatore di handicap, nonché il collocamento
obbligatorio nei casi previsti dalla legge;
3) realizzare comunità-alloggio e
centri socio riabilitativi;
4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle
associazioni ed organizzazioni di volontariato impegnati nel settore.
2. Ai
trattamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 85, comma 4.
Capo IV - Prescrizioni mediche
87.
Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale.
1. Le ricette relative
a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario
nazionale sono redatte secondo il modello di cui al comma 2, conformato in modo
da permettere di risalire all'identità dell'interessato solo in caso di
necessità connesse al controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a
fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel
rispetto delle norme deontologiche applicabili.
2. Il modello cartaceo per
le ricette di medicinali relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche
parziale, del Servizio sanitario nazionale, di cui agli allegati 1, 3, 5 e 6 del
D.M. 11 luglio 1988, n. 350 del Ministro della sanità, e al capitolo 2,
paragrafo 2.2.2. del relativo disciplinare tecnico, è integrato da un tagliando
predisposto su carta o con tecnica di tipo copiativo e unito ai bordi delle zone
indicate nel comma 3.
3. Il tagliando di cui al comma 2 è apposto sulle zone
del modello predisposte per l'indicazione delle generalità e dell'indirizzo
dell'assistito, in modo da consentirne la visione solo per effetto di una
momentanea separazione del tagliando medesimo che risulti necessaria ai sensi
dei commi 4 e 5.
4. Il tagliando può essere momentaneamente separato dal
modello di ricetta, e successivamente riunito allo stesso, quando il farmacista
lo ritiene indispensabile, mediante sottoscrizione apposta sul tagliando, per
una effettiva necessità connessa al controllo della correttezza della
prescrizione, anche per quanto riguarda la corretta fornitura del farmaco.
5.
Il tagliando può essere momentaneamente separato nei modi di cui al comma 3
anche presso i competenti organi per fini di verifica amministrativa sulla
correttezza della prescrizione, o da parte di soggetti legittimati a svolgere
indagini epidemiologiche o di ricerca in conformità alla legge, quando è
indispensabile per il perseguimento delle rispettive finalità.
6. Con
decreto del Ministro della salute, sentito il Garante, può essere individuata
una ulteriore soluzione tecnica diversa da quella indicata nel comma 1, basata
sull'uso di una fascetta adesiva o su altra tecnica equipollente relativa anche
a modelli non cartacei.
88. Medicinali non a carico del Servizio
sanitario nazionale.
1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a
prescrizione ripetibile non a carico, anche parziale, del Servizio sanitario
nazionale, le generalità dell'interessato non sono indicate.
2. Nei casi di
cui al comma 1 il medico può indicare le generalità dell'interessato solo se
ritiene indispensabile permettere di risalire alla sua identità, per
un'effettiva necessità derivante dalle particolari condizioni del medesimo
interessato o da una speciale modalità di preparazione o di
utilizzazione.
89. Casi particolari.
1. Le disposizioni del
presente capo non precludono l'applicazione di disposizioni normative che
prevedono il rilascio di ricette che non identificano l'interessato o recanti
particolari annotazioni, contenute anche nel decreto-legge 17 febbraio 1998, n.
23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.
2. Nei
casi in cui deve essere accertata l'identità dell'interessato ai sensi del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le ricette sono conservate
separatamente da ogni altro documento che non ne richiede l'utilizzo.
2-bis.
Per i soggetti di cui all'articolo 78, l'attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 87, comma 3, e 88, comma 1, è subordinata ad un'esplicita richiesta
dell'interessato (34).
(34) Comma aggiunto dall'art. 2-quinquies, D.L. 29
marzo 2004, n. 81, nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione.
Capo V - Dati genetici
(commento di
giurisprudenza)
90. Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo
osseo.
1. Il trattamento dei dati genetici da chiunque effettuato è
consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal
Garante sentito il Ministro della salute, che acquisisce, a tal fine, il
parere del Consiglio superiore di sanità (35).
2. L'autorizzazione di cui
al comma 1 individua anche gli ulteriori elementi da includere nell'informativa
ai sensi dell'articolo 13, con particolare riguardo alla specificazione delle
finalità perseguite e dei risultati conseguibili anche in relazione alle
notizie inattese che possono essere conosciute per effetto del trattamento dei
dati e al diritto di opporsi al medesimo trattamento per motivi legittimi.
3.
Il donatore di midollo osseo, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 52, ha il
diritto e il dovere di mantenere l'anonimato sia nei confronti del ricevente sia
nei confronti di terzi.
(35) L'autorizzazione prevista dal presente comma
è stata rilasciata con Provv. Garante protez. dati pers. 22 febbraio
2007.
Capo VI - Disposizioni varie
91. Dati trattati mediante
carte.
1. Il trattamento in ogni forma di dati idonei a rivelare lo stato di
salute o la vita sessuale eventualmente registrati su carte anche non
elettroniche, compresa la carta nazionale dei servizi, o trattati mediante le
medesime carte è consentito se necessario ai sensi dell'articolo 3,
nell'osservanza di misure ed accorgimenti prescritti dal Garante nei modi di cui
all'articolo 17.
92. Cartelle cliniche.
1. Nei casi in cui
organismi sanitari pubblici e privati redigono e conservano una cartella clinica
in conformità alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti
per assicurare la comprensibilità dei dati e per distinguere i dati relativi al
paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese
informazioni relative a nascituri.
2. Eventuali richieste di presa visione o
di rilascio di copia della cartella e dell'acclusa scheda di dimissione
ospedaliera da parte di soggetti diversi dall'interessato possono essere
accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla
documentata necessità:
a) di far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera c), di rango pari a
quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in
un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
b) di tutelare, in
conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, una
situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell'interessato,
ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o
libertà fondamentale e inviolabile.
93. Certificato di assistenza
al parto.
1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di
assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente
i soli dati richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le
disposizioni dell'articolo 109.
2. Il certificato di assistenza al parto o
la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono
identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata
avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati
in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi
cento anni dalla formazione del documento.
3. Durante il periodo di cui al
comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere
accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non
voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che
quest'ultima sia identificabile.
94. Banche di dati, registri e
schedari in àmbito sanitario.
1. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo
stato di salute contenuti in banche di dati, schedari, archivi o registri tenuti
in àmbito sanitario, è effettuato nel rispetto dell'articolo 3 anche presso
banche di dati, schedari, archivi o registri già istituiti alla data di entrata
in vigore del presente codice e in riferimento ad accessi di terzi previsti
dalla disciplina vigente alla medesima data, in particolare presso:
a) il
registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati istituito presso
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), di
cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
dicembre 2002, n. 308;
b) la banca di dati in materia di sorveglianza della
malattia di Creutzfeldt-Jakob o delle varianti e sindromi ad essa correlate, di
cui al D.M. 21 dicembre 2001 del Ministro della salute, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002;
c) il registro nazionale delle
malattie rare di cui all'articolo 3 del D.M. 18 maggio 2001, n. 279 del Ministro
della sanità;
d) i registri dei donatori di midollo osseo istituiti in
applicazione della legge 6 marzo 2001, n. 52;
e) gli schedari dei donatori di
sangue di cui all'articolo 15 del D.M. 26 gennaio 2001 del Ministro della
sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile
2001.
TITOLO VI
Istruzione.
Capo I - Profili
generali
95. Dati sensibili e giudiziari.
1. Si considerano di rilevante
interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di istruzione
e di formazione in àmbito scolastico, professionale, superiore o universitario,
con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma
integrata.
96. Trattamento di dati relativi a studenti.
1. Al
fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale,
anche all'estero, le scuole e gli istituti scolastici di istruzione secondaria,
su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati
e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali,
degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari,
pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nell'informativa resa
agli interessati ai sensi dell'articolo 13. I dati possono essere
successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.
2. Resta
ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello
studente alla riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in
materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo
dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati.
TITOLO
VII
Trattamento per scopi storici, statistici o scientifici.
Capo I -
Profili generali
97. Àmbito applicativo.
1. Il presente titolo disciplina
il trattamento dei dati personali effettuato per scopi storici, statistici o
scientifici.
98. Finalità di rilevante interesse pubblico.
1.
Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e
21, le finalità relative ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici:
a)
per scopi storici, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la
comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato e negli archivi
storici degli enti pubblici, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni
culturali e ambientali, come modificato dal presente codice;
b) che fanno
parte del sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;
c) per scopi
scientifici.
99. Compatibilità tra scopi e durata del
trattamento.
1. Il trattamento di dati personali effettuato per scopi
storici, statistici o scientifici è considerato compatibile con i diversi scopi
per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.
2. Il
trattamento di dati personali per scopi storici, statistici o scientifici può
essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i
diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o
trattati.
3. Per scopi storici, statistici o scientifici possono comunque
essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per
qualsiasi causa, è cessato il trattamento.
100. Dati relativi ad
attività di studio e ricerca.
1. Al fine di promuovere e sostenere la
ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico i soggetti
pubblici, ivi comprese le università e gli enti di ricerca, possono con autonome
determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica,
dati relativi ad attività di studio e di ricerca, a laureati, dottori di
ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con
esclusione di quelli sensibili o giudiziari.
2. Resta fermo il diritto
dell'interessato di opporsi per motivi legittimi ai sensi dell'articolo 7, comma
4, lettera a).
3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono
documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. I
dati di cui al presente articolo possono essere successivamente trattati per i
soli scopi in base ai quali sono comunicati o diffusi.
Capo II -
Trattamento per scopi storici
101. Modalità di trattamento.
1. I dati
personali raccolti per scopi storici non possono essere utilizzati per adottare
atti o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all'interessato, salvo che siano
utilizzati anche per altre finalità nel rispetto dell'articolo 11.
2. I
documenti contenenti dati personali, trattati per scopi storici, possono essere
utilizzati, tenendo conto della loro natura, solo se pertinenti e indispensabili
per il perseguimento di tali scopi. I dati personali diffusi possono essere
utilizzati solo per il perseguimento dei medesimi scopi.
3. I dati personali
possono essere comunque diffusi quando sono relativi a circostanze o fatti resi
noti direttamente dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in
pubblico.
102. Codice di deontologia e di buona condotta.
1.
Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione di un codice di
deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese
le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al
trattamento dei dati per scopi storici.
2. Il codice di deontologia e di
buona condotta di cui al comma 1 individua, in particolare:
a) le regole di
correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare
anche nella comunicazione e diffusione dei dati, in armonia con le disposizioni
del presente codice applicabili ai trattamenti di dati per finalità
giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni del
pensiero anche nell'espressione artistica;
b) le particolari cautele per la
raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei
a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo
familiare, identificando casi in cui l'interessato o chi vi abbia interesse è
informato dall'utente della prevista diffusione di dati;
c) le modalità di
applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di
trattamento dei dati a scopi storici, anche in riferimento all'uniformità dei
criteri da seguire per la consultazione e alle cautele da osservare nella
comunicazione e nella diffusione.
103. Consultazione di documenti
conservati in archivi.
1. La consultazione dei documenti conservati negli
archivi di Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati è
disciplinata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione
del testo unico in materia di beni culturali e ambientali, come modificato dal
presente codice.
Capo III - Trattamento per scopi statistici o
scientifici
104. Àmbito applicativo e dati identificativi per scopi
statistici o scientifici.
1. Le disposizioni del presente capo si applicano
ai trattamenti di dati per scopi statistici o, in quanto compatibili, per scopi
scientifici.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente capo, in
relazione ai dati identificativi si tiene conto dell'insieme dei mezzi che
possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da altri per
identificare l'interessato, anche in base alle conoscenze acquisite in relazione
al progresso tecnico.
105. Modalità di trattamento.
1. I dati
personali trattati per scopi statistici o scientifici non possono essere
utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato,
né per trattamenti di dati per scopi di altra natura.
2. Gli scopi statistici
o scientifici devono essere chiaramente determinati e resi noti all'interessato,
nei modi di cui all'articolo 13 anche in relazione a quanto previsto
dall'articolo 106, comma 2, lettera b), del presente codice e dall'articolo
6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive
modificazioni.
3. Quando specifiche circostanze individuate dai codici di
cui all'articolo 106 sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in
nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente, l'informativa
all'interessato può essere data anche per il tramite del soggetto
rispondente.
4. Per il trattamento effettuato per scopi statistici o
scientifici rispetto a dati raccolti per altri scopi, l'informativa
all'interessato non è dovuta quando richiede uno sforzo sproporzionato rispetto
al diritto tutelato, se sono adottate le idonee forme di pubblicità individuate
dai codici di cui all'articolo 106.
106. Codici di deontologia e
di buona condotta.
1. Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 la
sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta per i
soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le
associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi
statistici o scientifici (36).
2. Con i codici di cui al comma 1 sono
individuati, tenendo conto, per i soggetti già compresi nell'àmbito del Sistema
statistico nazionale, di quanto già previsto dal decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322, e successive modificazioni, e, per altri soggetti, sulla base di
analoghe garanzie, in particolare:
a) i presupposti e i procedimenti per
documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo
decreto legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi
scopi statistici o scientifici;
b) per quanto non previsto dal presente
codice, gli ulteriori presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche
in riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle informazioni da
rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla
comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trattamento
di dati identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalità per
la modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei diritti dell'interessato,
tenendo conto dei princìpi contenuti nelle pertinenti raccomandazioni del
Consiglio d'Europa;
c) l'insieme dei mezzi che possono essere
ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per
identificare l'interessato, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base
al progresso tecnico;
d) le garanzie da osservare ai fini dell'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera i), e 43, comma 1,
lettera g), che permettono di prescindere dal consenso dell'interessato,
tenendo conto dei princìpi contenuti nelle predette raccomandazioni;
e)
modalità semplificate per la prestazione del consenso degli interessati
relativamente al trattamento dei dati sensibili;
f) le regole di correttezza
da osservare nella raccolta dei dati e le istruzioni da impartire al personale
incaricato;
g) le misure da adottare per favorire il rispetto dei princìpi
di pertinenza e non eccedenza dei dati e delle misure di sicurezza di cui
all'articolo 31, anche in riferimento alle cautele volte ad impedire l'accesso
da parte di persone fisiche che non sono incaricati e l'identificazione non
autorizzata degli interessati, all'interconnessione dei sistemi informativi
anche nell'àmbito del Sistema statistico nazionale e all'interscambio di dati
per scopi statistici o scientifici da effettuarsi con enti ed uffici situati
all'estero anche sulla base delle garanzie previste dall'articolo 44, comma 1,
lettera a);
h) l'impegno al rispetto di regole di condotta degli incaricati
che non sono tenuti in base alla legge al segreto d'ufficio o professionale,
tali da assicurare analoghi livelli di sicurezza e di riservatezza.
(36)
In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provv.Garante
protez. dati pers. 16 giugno 2004, n. 2.
107. Trattamento di dati
sensibili.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 e fuori dei
casi di particolari indagini statistiche o di ricerca scientifica previste
dalla legge, il consenso dell'interessato al trattamento di dati sensibili,
quando è richiesto, può essere prestato con modalità semplificate, individuate
dal codice di cui all'articolo 106 e l'autorizzazione del Garante può essere
rilasciata anche ai sensi dell'articolo 40.
108. Sistema
statistico nazionale.
1. Il trattamento di dati personali da parte di
soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto
previsto dal codice di deontologia e di buona condotta sottoscritto ai sensi
dell'articolo 106, comma 2, resta inoltre disciplinato dal decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, in particolare per quanto
riguarda il trattamento dei dati sensibili indicati nel programma statistico
nazionale, l'informativa all'interessato, l'esercizio dei relativi diritti e i
dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del
medesimo decreto.
109. Dati statistici relativi all'evento della
nascita.
1. Per la rilevazione dei dati statistici relativi agli eventi di
nascita, compresi quelli relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati
morti, nonché per i flussi di dati anche da parte di direttori sanitari, si
osservano, oltre alle disposizioni di cui al D.M. 16 luglio 2001, n. 349 del
Ministro della sanità, le modalità tecniche determinate dall'Istituto nazionale
della statistica, sentito il Ministro della salute, dell'interno e il
Garante.
110. Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica.
1.
Il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo
stato di salute, finalizzato a scopi di ricerca scientifica in campo medico,
biomedico o epidemiologico, non è necessario quando la ricerca è prevista da
un'espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento,
ovvero rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai
sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, e per il quale sono decorsi quarantacinque giorni
dalla comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo 39. Il consenso non è
inoltre necessario quando a causa di particolari ragioni non è possibile
informare gli interessati e il programma di ricerca è oggetto di motivato parere
favorevole del competente comitato etico a livello territoriale ed è autorizzato
dal Garante anche ai sensi
dell'articolo 40.
2. In caso di esercizio dei
diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 7 nei riguardi dei trattamenti
di cui al comma 1, l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati
sono annotati senza modificare questi ultimi, quando il risultato di tali
operazioni non produce effetti significativi sul risultato della
ricerca.
TITOLO VIII
Lavoro e previdenza sociale.
Capo I -
Profili generali
111. Codice di deontologia e di buona condotta.
1. Il
Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di
deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati interessati al
trattamento dei dati personali effettuato per finalità previdenziali o per la
gestione del rapporto di lavoro, prevedendo anche specifiche modalità per
l'informativa all'interessato e per l'eventuale prestazione del consenso
relativamente alla pubblicazione degli annunci per finalità di occupazione di
cui all'articolo 113, comma 3 e alla ricezione di curricula contenenti dati
personali anche sensibili.
112. Finalità di rilevante interesse
pubblico.
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le finalità di instaurazione e gestione da parte di soggetti
pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche
non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di
impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro
subordinato.
2. Tra i trattamenti effettuati per le finalità di cui al comma
1, si intendono ricompresi, in particolare, quelli effettuati al fine di:
a)
applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere
personale anche appartenente a categorie protette;
b) garantire le pari
opportunità;
c) accertare il possesso di particolari requisiti previsti per
l'accesso a specifici impieghi, anche in materia di tutela delle minoranze
linguistiche, ovvero la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la
cessazione dall'impiego o dal servizio, il trasferimento di sede per
incompatibilità e il conferimento di speciali abilitazioni;
d) adempiere ad
obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico ed economico, ivi
compreso il riconoscimento della causa di servizio o dell'equo indennizzo,
nonché ad obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personale
in servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e benefìci
assistenziali;
e) adempiere a specifici obblighi o svolgere compiti previsti
dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o
salute della popolazione, nonché in materia sindacale;
f) applicare, anche
da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa in materia di
previdenza ed assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in applicazione
del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 804 del Capo provvisorio dello Stato,
riguardo alla comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazione
elettronica, agli istituti di patronato e di assistenza sociale, alle
associazioni di categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il
consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo 23 in relazione a tipi di dati
individuati specificamente;
g) svolgere attività dirette all'accertamento
della responsabilità civile, disciplinare e contabile ed esaminare i ricorsi
amministrativi in conformità alle norme che regolano le rispettive
materie;
h) comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o
partecipare alle procedure di arbitrato o di conciliazione nei casi previsti
dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro;
i) salvaguardare la vita o
l'incolumità fisica dell'interessato o di terzi;
l) gestire l'anagrafe dei
pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di assunzione di
incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;
m)
applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di lavoro a
tempo parziale;
n) svolgere l'attività di indagine e ispezione presso
soggetti pubblici;
o) valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati
conseguiti.
3. La diffusione dei dati di cui alle lettere m), n) ed o) del
comma 2 è consentita in forma anonima e, comunque, tale da non consentire
l'individuazione dell'interessato.
Capo II - Annunci di lavoro e
dati riguardanti prestatori di lavoro
113. Raccolta di dati e
pertinenza.
1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 20
maggio 1970, n. 300.
Capo III - Divieto di controllo a distanza e
telelavoro
(commento di giurisprudenza)
114. Controllo a distanza.
1.
Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n.
300.
115. Telelavoro e lavoro a domicilio.
1. Nell'àmbito del
rapporto di lavoro domestico e del telelavoro il datore di lavoro è tenuto a
garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà
morale.
2. Il lavoratore domestico è tenuto a mantenere la necessaria
riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita
familiare.
Capo IV - Istituti di patronato e di assistenza
sociale
116. Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato.
1. Per lo
svolgimento delle proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza
sociale, nell'àmbito del mandato conferito dall'interessato, possono accedere
alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi di
dati individuati specificamente con il consenso manifestato ai sensi
dell'articolo 23.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
stabilisce con proprio decreto le linee-guida di apposite convenzioni da
stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale e gli enti
eroganti le prestazioni.
TITOLO IX
Sistema bancario,
finanziario ed assicurativo.
Capo I - Sistemi informativi
117.
Affidabilità e puntualità nei pagamenti.
1. Il Garante promuove, ai sensi
dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali effettuato nell'àmbito di sistemi
informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di
concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l'affidabilità e la
puntualità nei pagamenti da parte degli interessati, individuando anche
specifiche modalità per garantire la comunicazione di dati personali esatti e
aggiornati nel rispetto dei diritti dell'interessato (37).
(37) Per il
codice di deontologia previsto dal presente articolo vedi la Del.Garante protez.
dati pers. 16 novembre 2004, n. 8.
118. Informazioni
commerciali.
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale,
prevedendo anche, in correlazione con quanto previsto dall'articolo 13, comma 5,
modalità semplificate per l'informativa all'interessato e idonei meccanismi per
garantire la qualità e l'esattezza dei dati raccolti e
comunicati.
119. Dati relativi al comportamento debitorio.
1.
Con il codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118 sono
altresì individuati termini armonizzati di conservazione dei dati personali
contenuti, in particolare, in banche di dati, registri ed elenchi tenuti da
soggetti pubblici e privati, riferiti al comportamento debitorio
dell'interessato nei casi diversi da quelli disciplinati nel codice di cui
all'articolo 117, tenendo conto della specificità dei trattamenti nei diversi
àmbiti.
120. Sinistri.
1. L'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) definisce con proprio
provvedimento le procedure e le modalità di funzionamento della banca di dati
dei sinistri istituita per la prevenzione e il contrasto di comportamenti
fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore
immatricolati in Italia, stabilisce le modalità di accesso alle informazioni
raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche
amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di
comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonché
le modalità e i limiti per l'accesso alle informazioni da parte delle imprese di
assicurazione (38).
2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui
al comma 1 dei dati personali sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni
indicate nel medesimo comma.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo
si applicano le disposizioni dell'articolo 135 del codice delle assicurazioni
private (39).
(38) Con Provv. 1° giugno 2009, n. 31 è stato emanato il
regolamento recante la disciplina della banca dati sinistri di cui al presente
comma.
(39) Comma così modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'art.
352 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n.
209.
TITOLO X
Comunicazioni elettroniche.
Capo I - Servizi di
comunicazione elettronica
121. Servizi interessati.
1. Le disposizioni
del presente titolo si applicano al trattamento dei dati personali connesso alla
fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su
reti pubbliche di comunicazioni.
122. Informazioni raccolte nei
riguardi dell'abbonato o dell'utente.
1. Salvo quanto previsto dal comma 2,
è vietato l'uso di una rete di comunicazione elettronica per accedere a
informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un abbonato o di un
utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente
(40).
2. Il codice di deontologia di cui all'articolo 133 individua i
presupposti e i limiti entro i quali l'uso della rete nei modi di cui al comma
1, per determinati scopi legittimi relativi alla memorizzazione tecnica per il
tempo strettamente necessario alla trasmissione della comunicazione o a fornire
uno specifico servizio richiesto dall'abbonato o dall'utente, è consentito al
fornitore del servizio di comunicazione elettronica nei riguardi dell'abbonato e
dell'utente che abbiano espresso il consenso sulla base di una previa
informativa ai sensi dell'articolo 13 che indichi analiticamente, in modo chiaro
e preciso, le finalità e la durata del trattamento.
(40) In deroga a
quanto disposto dal presente comma vedi il comma 4 dell'art. 7, D.L. 27 luglio
2005, n. 144.
123. Dati relativi al traffico.
1. I dati relativi
al traffico riguardanti abbonati ed utenti trattati dal fornitore di una rete
pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi quando non sono più
necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte
salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5.
2. Il trattamento dei dati relativi
al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione per l'abbonato, ovvero
di pagamenti in caso di interconnessione, è consentito al fornitore, a fini di
documentazione in caso di contestazione della fattura o per la pretesa del
pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi, salva l'ulteriore specifica
conservazione necessaria per effetto di una contestazione anche in sede
giudiziale.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico può trattare i dati di cui al comma 2 nella misura e
per la durata necessarie a fini di commercializzazione di servizi di
comunicazione elettronica o per la fornitura di servizi a valore aggiunto, solo
se l'abbonato o l'utente cui i dati si riferiscono hanno manifestato il proprio
consenso, che è revocabile in ogni momento (41).
4. Nel fornire
l'informativa di cui all'articolo 13 il fornitore del servizio informa
l'abbonato o l'utente sulla natura dei dati relativi al traffico che sono
sottoposti a trattamento e sulla durata del medesimo trattamento ai fini di cui
ai commi 2 e 3.
5. Il trattamento dei dati personali relativi al traffico è
consentito unicamente ad incaricati del trattamento che operano ai sensi
dell'articolo 30 sotto la diretta autorità del fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del
fornitore della rete pubblica di comunicazioni e che si occupano della
fatturazione o della gestione del traffico, di analisi per conto di clienti,
dell'accertamento di frodi, o della commercializzazione dei servizi di
comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi a valore aggiunto. Il
trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di
tali attività e deve assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede ai
dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.
6.
L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può ottenere i dati relativi alla
fatturazione o al traffico necessari ai fini della risoluzione di controversie
attinenti, in particolare, all'interconnessione o alla fatturazione.
(41)
In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi il comma 4 dell'art. 7, D.L.
27 luglio 2005, n. 144.
124. Fatturazione dettagliata.
1.
L'abbonato ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun
aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura
relativi, in particolare, alla data e all'ora di inizio della conversazione, al
numero selezionato, al tipo di numerazione, alla località, alla durata e al
numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione.
2. Il fornitore del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico è tenuto ad
abilitare l'utente ad effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da
qualsiasi terminale, gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi per il
pagamento di modalità alternative alla fatturazione, anche impersonali, quali
carte di credito o di debito o carte prepagate.
3. Nella documentazione
inviata all'abbonato relativa alle comunicazioni effettuate non sono evidenziati
i servizi e le comunicazioni di cui al comma 2, né le comunicazioni necessarie
per attivare le modalità alternative alla fatturazione.
4. Nella fatturazione
all'abbonato non sono evidenziate le ultime tre cifre dei numeri chiamati. Ad
esclusivi fini di specifica contestazione dell'esattezza di addebiti determinati
o riferiti a periodi limitati, l'abbonato può richiedere la comunicazione dei
numeri completi delle comunicazioni in questione.
5. Il Garante, accertata
l'effettiva disponibilità delle modalità di cui al comma 2, può autorizzare il
fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni
(42).
(42) Vedi, anche, il Provv. 13 marzo 2008.
125.
Identificazione della linea.
1. Se è disponibile la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all'utente chiamante
la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la
presentazione dell'identificazione della linea chiamante, chiamata per chiamata.
L'abbonato chiamante deve avere tale possibilità linea per linea.
2. Se è
disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il
fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
assicura all'abbonato chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e
mediante una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione delle
chiamate entranti.
3. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione
della linea chiamante e tale indicazione avviene prima che la comunicazione sia
stabilita, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico assicura all'abbonato chiamato la possibilità, mediante una funzione
semplice e gratuita, di respingere le chiamate entranti se la presentazione
dell'identificazione della linea chiamante è stata eliminata dall'utente o
abbonato chiamante.
4. Se è disponibile la presentazione dell'identificazione
della linea collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico assicura all'abbonato chiamato la possibilità di
impedire, gratuitamente e mediante una funzione semplice, la presentazione
dell'identificazione della linea collegata all'utente chiamante.
5. Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle chiamate dirette verso
Paesi non appartenenti all'Unione europea. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3
e 4 si applicano anche alle chiamate provenienti da tali Paesi.
6. Se è
disponibile la presentazione dell'identificazione della linea chiamante o di
quella collegata, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico informa gli abbonati e gli utenti dell'esistenza di tale
servizio e delle possibilità previste ai commi 1, 2, 3 e 4.
126.
Dati relativi all'ubicazione.
1. I dati relativi all'ubicazione diversi dai
dati relativi al traffico, riferiti agli utenti o agli abbonati di reti
pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico, possono essere trattati solo se anonimi o se l'utente o
l'abbonato ha manifestato previamente il proprio consenso, revocabile in ogni
momento, e nella misura e per la durata necessari per la fornitura del servizio
a valore aggiunto richiesto.
2. Il fornitore del servizio, prima di
richiedere il consenso, informa gli utenti e gli abbonati sulla natura dei dati
relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico che saranno
sottoposti al trattamento, sugli scopi e sulla durata di quest'ultimo, nonché
sull'eventualità che i dati siano trasmessi ad un terzo per la prestazione del
servizio a valore aggiunto.
3. L'utente e l'abbonato che manifestano il
proprio consenso al trattamento dei dati relativi all'ubicazione, diversi dai
dati relativi al traffico, conservano il diritto di richiedere, gratuitamente e
mediante una funzione semplice, l'interruzione temporanea del trattamento di
tali dati per ciascun collegamento alla rete o per ciascuna trasmissione di
comunicazioni.
4. Il trattamento dei dati relativi all'ubicazione diversi dai
dati relativi al traffico, ai sensi dei commi 1, 2 e 3, è consentito unicamente
ad incaricati del trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30, sotto la
diretta autorità del fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico o, a seconda dei casi, del fornitore della rete
pubblica di comunicazioni o del terzo che fornisce il servizio a valore
aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per la
fornitura del servizio a valore aggiunto e deve assicurare l'identificazione
dell'incaricato che accede ai dati anche mediante un'operazione di
interrogazione automatizzata.
127. Chiamate di disturbo e di
emergenza.
1. L'abbonato che riceve chiamate di disturbo può richiedere che
il fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico renda temporaneamente
inefficace la soppressione della presentazione dell'identificazione della linea
chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta.
L'inefficacia della soppressione può essere disposta per i soli orari durante i
quali si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a
quindici giorni.
2. La richiesta formulata per iscritto dall'abbonato
specifica le modalità di ricezione delle chiamate di disturbo e nel caso in cui
sia preceduta da una richiesta telefonica è inoltrata entro quarantotto
ore.
3. I dati conservati ai sensi del comma 1 possono essere comunicati
all'abbonato che dichiari di utilizzarli per esclusive finalità di tutela
rispetto a chiamate di disturbo. Per i servizi di cui al comma 1 il fornitore
assicura procedure trasparenti nei confronti degli abbonati e può richiedere un
contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati.
4. Il
fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico predispone procedure
trasparenti per garantire, linea per linea, l'inefficacia della soppressione
dell'identificazione della linea chiamante, nonché, ove necessario, il
trattamento dei dati relativi all'ubicazione, nonostante il rifiuto o il
mancato consenso temporanei dell'abbonato o dell'utente, da parte dei servizi
abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza. I servizi sono
individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti il Garante e
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (43).
(43) In attuazione
di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 27 aprile
2006.
128. Trasferimento automatico della chiamata.
1. Il
fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
adotta le misure necessarie per consentire a ciascun abbonato, gratuitamente e
mediante una funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico
delle chiamate verso il proprio terminale effettuato da
terzi.
129. Elenchi di abbonati.
1. Il Garante individua con
proprio provvedimento, in cooperazione con l'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma 3, e in conformità alla
normativa comunitaria, le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei
dati personali relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici a
disposizione del pubblico, anche in riferimento ai dati già raccolti prima della
data di entrata in vigore del presente codice.
2. Il provvedimento di cui al
comma 1 individua idonee modalità per la manifestazione del consenso
all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati per le
finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), in base al principio della
massima semplificazione delle modalità di inclusione negli elenchi a fini di
mera ricerca dell'abbonato per comunicazioni interpersonali, e del consenso
specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonché in tema
di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.
130.
Comunicazioni indesiderate.
1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata
senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale è consentito con il consenso dell'interessato.
2. La
disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche,
effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax,
messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message
Service) o di altro tipo.
3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori
comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi
diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24
nonché ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis del presente articolo
(44).
3-bis. In deroga a quanto previsto dall’articolo 129, il trattamento
dei dati di cui all’articolo 129, comma 1, mediante l’impiego del telefono e
della pasta cartacea per le finalità di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b),
è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di
opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante
l’iscrizione della numerazione della quale è intestatario e degli altri dati
personali di cui all’articolo 129, comma 1, in un registro pubblico delle
opposizioni (45).
3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis è istituito con
decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla
richiesta, nonché, per i relativi profili di competenza, il parere
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprime entro il
medesimo termine, secondo i seguenti criteri e princìpi generali:
a)
attribuzione dell’istituzione e della gestione del registro ad un ente o
organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia;
b)
previsione che l’ente o organismo deputato all’istituzione e alla gestione del
registro vi provveda con le risorse umane e strumentali di cui dispone o
affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono
interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di
servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I
soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni
corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e
di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio
provvedimento, determina tali tariffe;
c) previsione che le modalità
tecniche di funzionamento del registro consentano ad ogni utente di chiedere che
sia iscritta la numerazione della quale è intestatario secondo modalità
semplificate ed anche in via telematica o telefonica;
d) previsione di
modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro mediante
interrogazioni selettive che non consentano il trasferimento dei dati presenti
nel registro stesso, prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute e la
conservazione dei dati relativi agli accessi;
e) disciplina delle
tempistiche e delle modalità dell’iscrizione al registro, senza distinzione di
settore di attività o di categoria merceologica, e del relativo aggiornamento,
nonché del correlativo periodo massimo di utilizzabilità dei dati verificati nel
registro medesimo, prevedendosi che l’iscrizione abbia durata indefinita e sia
revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di facile utilizzo e
gratuitamente;
f) obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati
per le finalità di cui all’articolo 7, comma 4, lettera b), di garantire la
presentazione dell’identificazione della linea chiamante e di fornire all’utente
idonee informative, in particolare sulla possibilità e sulle modalità di
iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti;
g) previsione che
l’iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati altrimenti
acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 23 e 24 (46).
3-quater. La
vigilanza e il controllo sull’organizzazione e il funzionamento del registro di
cui al comma 3-bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti al Garante
(47).
4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del
trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi,
le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della
vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso
dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto
della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso,
inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al
momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione
effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della
possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e
gratuitamente.
5. È vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le
finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato
camuffando o celando l'identità del mittente o senza fornire un idoneo recapito
presso il quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui all'articolo
7.
6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente
articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell'articolo 143, comma 1,
lettera b), altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione
elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili
relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono stati inviate le
comunicazioni.
(44) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1
dell'art. 20-bis, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, aggiunto dalla relativa legge
di conversione.
(45) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art.
20-bis, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, nel testo integrato dalla relativa legge
di conversione e poi così modificato dal numero 6) della lettera a) del comma 2
dell’art. 6, D.L. 13 maggio 2011, n. 70. Vedi, anche, il comma 2 del suddetto
art. 20-bis, D.L. n. 135 del 2009 e il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 178.
(46)
Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 20-bis, D.L. 25 settembre
2009, n. 135, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. In
attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 7 settembre
2010, n. 178.
(47) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art.
20-bis, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, nel testo integrato dalla relativa legge
di conversione.
131. Informazioni ad abbonati e utenti.
1. Il
fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
informa l'abbonato e, ove possibile, l'utente circa la sussistenza di situazioni
che permettono di apprendere in modo non intenzionale il contenuto di
comunicazioni o conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei.
2.
L'abbonato informa l'utente quando il contenuto delle comunicazioni o
conversazioni può essere appreso da altri a causa del tipo di apparecchiature
terminali utilizzate o del collegamento realizzato tra le stesse presso la sede
dell'abbonato medesimo.
3. L'utente informa l'altro utente quando, nel corso
della conversazione, sono utilizzati dispositivi che consentono l'ascolto della
conversazione stessa da parte di altri soggetti.
(commento di
giurisprudenza)
132. Conservazione di dati di traffico per altre
finalità.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i
dati relativi al traffico telefonico, sono conservati dal fornitore per
ventiquattro mesi dalla data di comunicazione, per finalità di accertamento e
repressione dei reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al
traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono
conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione
(48).
1-bis. I dati relativi alle chiamate senza risposta, trattati
temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono
conservati per trenta giorni (49).
2. [Decorso il termine di cui al comma 1,
i dati relativi al traffico telefonico, inclusi quelli concernenti le chiamate
senza risposta, sono conservati dal fornitore per ulteriori ventiquattro mesi e
quelli relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle
comunicazioni, sono conservati per ulteriori sei mesi per esclusive finalità di
accertamento e repressione dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera
a) del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi
informatici o telematici] (50).
3. Entro il termine di cui al comma 1, i
dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico
ministero anche su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta
alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore
dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere,
direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio
assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater del codice di
procedura penale, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2,
lettera f), per il traffico entrante (51).
4. [Dopo la scadenza del termine
indicato al comma 1, il giudice autorizza l'acquisizione dei dati, con decreto
motivato, se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui
all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché
dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici] (52).
4-bis. [Nei
casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa
derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la
acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico con decreto motivato che è
comunicato immediatamente, e comunque non oltre ventiquattro ore, al giudice
competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice,
entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto
motivato. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine
stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati] (53).
4-ter. Il
Ministro dell’interno o, su sua delega, i responsabili degli uffici centrali
specialistici in materia informatica o telematica della Polizia di Stato,
dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché gli
altri soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 226 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, possono ordinare, anche in
relazione alle eventuali richieste avanzate da autorità investigative straniere,
ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare
e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a
novanta giorni, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i
contenuti delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento delle investigazioni
preventive previste dal citato
articolo 226 delle norme di cui al decreto
legislativo n. 271 del 1989, ovvero per finalità di accertamento e repressione
di specifici reati. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per
una durata complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere particolari
modalità di custodia dei dati e l’eventuale indisponibilità dei dati stessi da
parte dei fornitori e degli operatori di servizi informatici o telematici ovvero
di terzi (54).
4-quater. Il fornitore o l’operatore di servizi informatici o
telematici cui è rivolto l’ordine previsto dal comma 4-ter deve ottemperarvi
senza ritardo, fornendo immediatamente all’autorità richiedente l’assicurazione
dell’adempimento. Il fornitore o l’operatore di servizi informatici o
telematici è tenuto a mantenere il segreto relativamente all’ordine ricevuto e
alle attività conseguentemente svolte per il periodo indicato dall’autorità. In
caso di violazione dell’obbligo si applicano, salvo che il fatto costituisca più
grave reato, le disposizioni dell’articolo 326 del codice penale
(55).
4-quinquies. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4-ter sono
comunicati per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla
notifica al destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione il
quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida. In caso di mancata
convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia (56).
5. Il
trattamento dei dati per le finalità di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto
delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai
sensi dell'articolo 17, volti a garantire che i dati conservati possiedano i
medesimi requisiti di qualità, sicurezza e protezione dei dati in rete, nonchè a
(57):
a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione
informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui
all'allegato B);
b) [disciplinare le modalità di conservazione separata dei
dati una volta decorso il termine di cui al comma 1] (58);
c) [individuare
le modalità di trattamento dei dati da parte di specifici incaricati del
trattamento in modo tale che, decorso il termine di cui al comma 1,
l'utilizzazione dei dati sia consentita solo nei casi di cui al comma 4 e
all'articolo 7] (59);
d) indicare le modalità tecniche per la periodica
distruzione dei dati, decorsi i termini di cui al comma 1 (60) (61)
(62).
(48) Comma così modificato prima dall'art. 6, D.L. 27 luglio 2005,
n. 144 e poi dall'art. 2, D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109.
(49) Comma aggiunto
dall'art. 2, D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109, con la decorrenza indicata nell'art.
6 dello stesso decreto.
(50) Comma così modificato dall'art. 6, D.L. 27
luglio 2005, n. 144 e poi abrogato dall'art. 2, D.Lgs. 30 maggio 2008, n.
109.
(51) Comma così modificato dall'art. 6, D.L. 27 luglio 2005, n.
144.
(52) Comma abrogato dall'art. 2, D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109.
(53)
Comma aggiunto dall'art. 6, D.L. 27 luglio 2005, n. 144, come modificato dalla
relativa legge di conversione e poi abrogato dall'art. 2, D.Lgs. 30 maggio 2008,
n. 109.
(54) Comma aggiunto dall'art. 10, L. 18 marzo 2008, n. 48.
(55)
Comma aggiunto dall'art. 10, L. 18 marzo 2008, n. 48.
(56) Comma aggiunto
dall'art. 10, L. 18 marzo 2008, n. 48.
(57) Alinea così modificato dall'art.
2, D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109.
(58) Lettera soppressa dall'art. 2, D.Lgs.
30 maggio 2008, n. 109.
(59) Lettera soppressa dall'art. 2, D.Lgs. 30 maggio
2008, n. 109
(60) Lettera così modificata dall'art. 2, D.Lgs. 30 maggio 2008,
n. 109. Vedi, anche, il Provv. 17 gennaio 2008.
(61) Articolo così sostituito
dall'art. 3, D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, come modificato dalla relativa legge
di conversione. Vedi, anche, l'art. 3, D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109.
(62) La
Corte costituzionale, con sentenza 6-14 novembre 2006, n. 372 (Gazz. Uff. 22
novembre 2006, n. 46, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 132, sollevata dal giudice
delle indagini preliminari nel Tribunale di Roma in riferimento agli artt. 2,
13, 14, 32, 42, 101, 104 e 112 della Costituzione.
Capo II - Internet
e reti telematiche
133. Codice di deontologia e di buona condotta.
1. Il
Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di
deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato
da fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti mediante reti di
comunicazione elettronica, con particolare riguardo ai criteri per assicurare ed
uniformare una più adeguata informazione e consapevolezza degli utenti delle
reti di comunicazione elettronica gestite da soggetti pubblici e privati
rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle modalità del loro
trattamento, in particolare attraverso informative fornite in linea in modo
agevole e interattivo, per favorire una più ampia trasparenza e correttezza nei
confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei princìpi di cui
all'articolo 11, anche ai fini dell'eventuale rilascio di certificazioni
attestanti la qualità delle modalità prescelte
e il livello di sicurezza
assicurato.
Capo III - Videosorveglianza
134. Codice di
deontologia e di buona condotta.
1. Il Garante promuove, ai sensi
dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti
elettronici di rilevamento di immagini, prevedendo specifiche modalità di
trattamento e forme semplificate di informativa all'interessato per garantire la
liceità e la correttezza anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo
11.
TITOLO XI
Libere professioni e investigazione
privata.
Capo I - Profili generali
135. Codice di deontologia e di buona
condotta.
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o per far
valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi
professionisti o da soggetti che esercitano un'attività di investigazione
privata autorizzata in conformità alla legge (63).
(63) In attuazione di
quanto disposto dal presente articolo vedi la Del. 6 novembre 2008, n.
60.
TITOLO XII
Giornalismo ed espressione letteraria ed
artistica.
Capo I - Profili generali
(commento di giurisprudenza)
136.
Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero.
1. Le
disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento:
a) effettuato
nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento
delle relative finalità;
b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei
pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della
legge 3 febbraio 1963, n. 69;
c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla
pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni
del pensiero anche nell'espressione artistica.
(commento di
giurisprudenza)
137. Disposizioni applicabili.
1. Ai trattamenti indicati
nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni del presente codice
relative:
a) all'autorizzazione del Garante prevista dall'articolo 26;
b)
alle garanzie previste dall'articolo 27 per i dati giudiziari;
c) al
trasferimento dei dati all'estero, contenute nel Titolo VII della Parte
I.
2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato anche senza il
consenso dell'interessato previsto dagli articoli 23 e 26 (64).
3. In caso
di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo
136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui
all'articolo 2 e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione
riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali
relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o
attraverso loro comportamenti in pubblico.
(64) La Corte costituzionale,
con ordinanza 23-27 febbraio 2009, n. 56 (Gazz. Uff. 11 marzo 2009, n. 10, 1ª
Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 137, comma 2, sollevata, in riferimento
all'art. 15 della Costituzione.
(commento di giurisprudenza)
138.
Segreto professionale.
1. In caso di richiesta dell'interessato di conoscere
l'origine dei dati personali ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a),
restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione
di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.
Capo II -
Codice di deontologia
(commento di giurisprudenza)
139. Codice di
deontologia relativo ad attività giornalistiche.
1. Il Garante promuove ai
sensi dell'articolo 12 l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine
dei giornalisti di un codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di
cui all'articolo 136, che prevede misure ed accorgimenti a garanzia degli
interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda
quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Il codice può
anche prevedere forme semplificate per le informative di cui all'articolo
13.
2. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il
Garante, in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure e
accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a
recepire.
3. Il codice o le modificazioni od integrazioni al codice di
deontologia che non sono adottati dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta
del Garante sono adottati in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a
quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di
cooperazione.
4. Il codice e le disposizioni di modificazione ed integrazione
divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'articolo 12.
5. In caso di violazione delle
prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante può vietare il
trattamento ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera
c).
TITOLO XIII
Marketing diretto.
Capo I - Profili
generali
140. Codice di deontologia e di buona condotta.
1. Il Garante
promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di
deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato
a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, prevedendo
anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone il consenso
dell'interessato, forme semplificate per manifestare e rendere meglio
conoscibile l'eventuale dichiarazione di non voler ricevere determinate
comunicazioni.
Parte III - Tutela dell'interessato e
sanzioni
TITOLO I
Tutela amministrativa e giurisdizionale.
Capo I -
Tutela dinanzi al garante
Sezione I - Princìpi generali
(commento di
giurisprudenza)
141. Forme di tutela.
1. L'interessato può rivolgersi al
Garante:
a) mediante reclamo circostanziato nei modi previsti dall'articolo
142, per rappresentare una violazione della disciplina rilevante in materia di
trattamento di dati personali;
b) mediante segnalazione, se non è possibile
presentare un reclamo circostanziato ai sensi della lettera a), al fine di
sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina medesima;
c)
mediante ricorso, se intende far valere gli specifici diritti di cui
all'articolo 7 secondo le modalità e per conseguire gli effetti previsti nella
sezione III del presente capo.
Sezione II - Tutela
amministrativa
142. Proposizione dei reclami.
1. Il reclamo contiene
un'indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze
su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure
richieste, nonché gli estremi identificativi del titolare, del responsabile, ove
conosciuto, e dell'istante.
2. Il reclamo è sottoscritto dagli interessati, o
da associazioni che li rappresentano anche ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ed
è presentato al Garante senza particolari formalità. Il reclamo reca in allegato
la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'eventuale procura, e
indica un recapito per l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica,
telefax o telefono.
3. Il Garante può predisporre un modello per il reclamo
da pubblicare nel Bollettino e di cui favorisce la disponibilità con strumenti
elettronici.
143. Procedimento per i reclami.
1. Esaurita
l'istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e
sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima
della definizione del procedimento:
a) prima di prescrivere le misure di cui
alla lettera b), ovvero il divieto o il blocco ai sensi della lettera c), può
invitare il titolare, anche in contraddittorio con l'interessato, ad effettuare
il blocco spontaneamente;
b) prescrive al titolare le misure opportune o
necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti
(65);
c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che
risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle
misure necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della
natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che
esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio
rilevante per uno o più interessati;
d) può vietare in tutto o in parte il
trattamento di dati relativi a singoli soggetti o a categorie di soggetti che si
pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività.
2. I
provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili
per il numero o per la complessità degli accertamenti (66).
(65) Vedi,
anche, il Provv. 1° aprile 2010 e il Provv. 8 aprile 2010.
(66) Vedi, anche,
la Del.Garante protez. dati pers. 24 maggio 2007, n. 21.
144.
Segnalazioni.
1. I provvedimenti di cui all'articolo 143 possono essere
adottati anche a seguito delle segnalazioni di cui all'articolo 141, comma 1,
lettera b), se è avviata un'istruttoria preliminare e anche prima della
definizione del procedimento.
Sezione III - Tutela alternativa a
quella giurisdizionale (67)
145. Ricorsi.
1. I diritti di cui all'articolo
7 possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al
Garante.
2. Il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il
medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l'autorità
giudiziaria.
3. La presentazione del ricorso al Garante rende improponibile
un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per
il medesimo oggetto.
(67) Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 25, L. 7
agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, L. 11 febbraio 2005, n.
15.
146. Interpello preventivo.
1. Salvi i casi in cui il decorso
del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il
ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che è stata avanzata richiesta
sul medesimo oggetto al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8,
comma 1, e sono decorsi i termini previsti dal presente articolo, ovvero è stato
opposto alla richiesta un diniego anche parziale.
2. Il riscontro alla
richiesta da parte del titolare o del responsabile è fornito entro quindici
giorni dal suo ricevimento (68).
3. Entro il termine di cui al comma 2, se
le operazioni necessarie per un integrale riscontro alla richiesta sono di
particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo, il titolare o
il responsabile ne danno comunicazione all'interessato. In tal caso, il termine
per l'integrale riscontro è di trenta giorni dal ricevimento della richiesta
medesima (69).
(68) Per la proroga del termine previsto dal presente
comma vedi il comma 7 dell'art. 1, O.P.C.M. 17 giugno 2009, n. 3781.
(69) Per
la proroga del termine previsto dal presente comma vedi il comma 7 dell'art. 1,
O.P.C.M. 17 giugno 2009, n. 3781.
147. Presentazione del
ricorso.
1. Il ricorso è proposto nei confronti del titolare e indica:
a)
gli estremi identificativi del ricorrente, dell'eventuale procuratore speciale,
del titolare e, ove conosciuto, del responsabile eventualmente designato per il
riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo
7;
b) la data della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai
sensi dell'articolo 8, comma 1, oppure del pregiudizio imminente ed irreparabile
che permette di prescindere dalla richiesta medesima;
c) gli elementi posti a
fondamento della domanda;
d) il provvedimento richiesto al Garante;
e) il
domicilio eletto ai fini del procedimento.
2. Il ricorso è sottoscritto dal
ricorrente o dal procuratore speciale e reca in allegato:
a) la copia della
richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma
1;
b) l'eventuale procura;
c) la prova del versamento dei diritti di
segreteria.
3. Al ricorso è unita, altresì, la documentazione utile ai fini
della sua valutazione e l'indicazione di un recapito per l'invio di
comunicazioni al ricorrente o al procuratore speciale mediante posta
elettronica, telefax o telefono.
4. Il ricorso è rivolto al Garante e la
relativa sottoscrizione è autenticata. L'autenticazione non è richiesta se la
sottoscrizione è apposta presso l'Ufficio del Garante o da un procuratore
speciale iscritto all'albo degli avvocati al quale la procura è conferita ai
sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, ovvero con firma
digitale in conformità alla normativa vigente.
5. Il ricorso è validamente
proposto solo se è trasmesso con plico raccomandato, oppure per via telematica
osservando le modalità relative alla sottoscrizione con firma digitale e alla
conferma del ricevimento prescritte ai sensi dell'articolo 38, comma 2, ovvero
presentato direttamente presso l'Ufficio del Garante.
148.
Inammissibilità del ricorso.
1. Il ricorso è inammissibile:
a) se proviene
da un soggetto non legittimato;
b) in caso di inosservanza delle disposizioni
di cui agli articoli 145 e 146;
c) se difetta di taluno degli elementi
indicati nell'articolo 147, commi 1 e 2, salvo che sia regolarizzato dal
ricorrente o dal procuratore speciale anche su invito dell'Ufficio del Garante
ai sensi del comma 2, entro sette giorni dalla data della sua presentazione o
della ricezione dell'invito. In tale caso, il ricorso si considera presentato al
momento in cui il ricorso regolarizzato perviene all'Ufficio.
2. Il Garante
determina i casi in cui è possibile la regolarizzazione del ricorso
(70).
(70) La Del.Garante protez. dati pers. 23 dicembre 2004, n. 16
(Gazz. Uff. 21 marzo 2005, n. 66) ha disposto che la regolarizzazione dei
ricorsi presentati al Garante ai sensi del presente comma è possibile nei
seguenti casi:
a) quando il ricorso è sottoscritto da persona fisica o
giuridica diversa dal ricorrente o dal procuratore speciale, oppure è trasmesso
al Garante con corrispondenza diversa dal plico raccomandato o in modo difforme
dalle altre modalità indicate nell'art. 147, comma 5;
b) qualora il ricorso
difetti di uno o più dei dati identificativi di cui all'art. 147, comma 1,
lettera a);
c) qualora manchi l'indicazione della data della richiesta
presentata al titolare o al responsabile ai sensi dell'art. 8, comma 1, del
codice o l'indicazione del pregiudizio imminente e irreparabile che permette di
prescindere dalla richiesta medesima (art. 147, comma 1, lettera b);
d)
quando il ricorso sia privo di una sottoscrizione autenticata secondo il
disposto dell'art. 147, comma 4;
e) quando manchi l'indicazione degli
elementi posti a fondamento della domanda (art. 147, comma 1, lettera c);
f)
quando il ricorso non rechi l'indicazione del provvedimento richiesto al Garante
(art. 147, comma 1, lettera d);
g) quando manchi l'indicazione del domicilio
eletto ai fini del procedimento (art. 147, comma 1, lettera e);
h) qualora
al ricorso non risultino allegate l'eventuale procura o la copia della richiesta
rivolta al titolare o al responsabile ai sensi dell'art. 8, comma 1, del
codice;
i) qualora difetti la prova del versamento dei diritti di segreteria
(art. 147, comma 2, lettera c) o risulti imprecisa o incompleta la
documentazione attestante che l'interessato si trova nelle condizioni previste
dalla legge per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
149.
Procedimento relativo al ricorso.
1. Fuori dei casi in cui è dichiarato
inammissibile o manifestamente infondato, il ricorso è comunicato al titolare
entro tre giorni a cura dell'Ufficio del Garante, con invito ad esercitare entro
dieci giorni dal suo ricevimento la facoltà di comunicare al ricorrente e
all'Ufficio la propria eventuale adesione spontanea. L'invito è comunicato al
titolare per il tramite del responsabile eventualmente designato per il
riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo
7, ove indicato nel ricorso.
2. In caso di adesione spontanea è dichiarato
non luogo a provvedere. Se il ricorrente lo richiede, è determinato in misura
forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a
carico della controparte o compensati per giusti motivi anche
parzialmente.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il
responsabile di cui al comma 1 e l'interessato hanno diritto di essere sentiti,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare
memorie o documenti. A tal fine l'invito di cui al comma 1 è trasmesso anche al
ricorrente e reca l'indicazione del termine entro il quale il titolare, il
medesimo responsabile e l'interessato possono presentare memorie e documenti,
nonché della data in cui tali soggetti possono essere sentiti in contraddittorio
anche mediante idonea tecnica audiovisiva.
4. Nel procedimento il ricorrente
può precisare la domanda nei limiti di quanto chiesto con il ricorso o a
seguito di eccezioni formulate dal titolare.
5. Il Garante può disporre,
anche d'ufficio, l'espletamento di una o più perizie. Il provvedimento che le
dispone precisa il contenuto dell'incarico e il termine per la sua esecuzione,
ed è comunicato alle parti le quali possono presenziare alle operazioni
personalmente o tramite procuratori o consulenti designati. Il provvedimento
dispone inoltre in ordine all'anticipazione delle spese della perizia.
6.
Nel procedimento, il titolare e il responsabile di cui al comma 1 possono essere
assistiti da un procuratore o da altra persona di fiducia.
7. Se gli
accertamenti risultano particolarmente complessi o vi è l'assenso delle parti il
termine di sessanta giorni di cui all'articolo 150, comma 2, può essere
prorogato per un periodo non superiore ad ulteriori quaranta giorni.
8. Il
decorso dei termini previsti dall'articolo 150, comma 2 e dall'articolo 151 è
sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a
decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Se il decorso ha inizio durante
tale periodo, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo. La
sospensione non opera nei casi in cui sussiste il pregiudizio di cui
all'articolo 146, comma 1, e non preclude l'adozione dei provvedimenti di cui
all'articolo 150, comma 1.
150. Provvedimenti a seguito del
ricorso.
1. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può
disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati,
ovvero l'immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il
provvedimento può essere adottato anche prima della comunicazione del ricorso ai
sensi dell'articolo 149, comma 1, e cessa di avere ogni effetto se non è
adottata nei termini la decisione di cui al comma 2. Il medesimo provvedimento
è impugnabile unitamente a tale decisione.
2. Assunte le necessarie
informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare, con
decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le
misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine
per la loro adozione. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni
dalla data di presentazione, equivale a rigetto (71).
3. Se vi è stata
previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento che definisce il
procedimento determina in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei
diritti inerenti al ricorso, posti a carico, anche in parte, del soccombente o
compensati anche parzialmente per giusti motivi.
4. Il provvedimento
espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante è comunicato alle parti entro
dieci giorni presso il domicilio eletto o risultante dagli atti. Il
provvedimento può essere comunicato alle parti anche mediante posta elettronica
o telefax.
5. Se sorgono difficoltà o contestazioni riguardo all'esecuzione
del provvedimento di cui ai commi 1 e 2, il Garante, sentite le parti ove
richiesto, dispone le modalità di attuazione avvalendosi, se necessario, del
personale dell'Ufficio o della collaborazione di altri organi dello
Stato.
6. In caso di mancata opposizione avverso il provvedimento che
determina l'ammontare delle spese e dei diritti, o di suo rigetto, il
provvedimento medesimo costituisce, per questa parte, titolo esecutivo ai sensi
degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.
(71) Sui termini
per la pronuncia sui ricorsi vedi il comma 7 dell'art. 1, O.P.C.M. 17 giugno
2009, n. 3781.
151. Opposizione.
1. Avverso il provvedimento
espresso o il rigetto tacito di cui all'articolo 150, comma 2, il titolare o
l'interessato possono proporre opposizione con ricorso ai sensi dell'articolo
152. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
2. Il
tribunale provvede nei modi di cui all'articolo 152.
Capo II -
Tutela giurisdizionale
(commento di giurisprudenza)
152. Autorità
giudiziaria ordinaria.
1. Tutte le controversie che riguardano, comunque,
l'applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti
ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla
loro mancata adozione, sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria.
2.
Per tutte le controversie di cui al comma 1 l'azione si propone con ricorso
depositato nella cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il titolare del
trattamento.
3. Il tribunale decide in ogni caso in composizione
monocratica.
4. Se è presentato avverso un provvedimento del Garante anche
ai sensi dell'articolo 143, il ricorso è proposto entro il termine di trenta
giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto
tacito. Se il ricorso è proposto oltre tale termine il giudice lo dichiara
inammissibile con ordinanza ricorribile per cassazione.
5. La proposizione
del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento del Garante. Se
ricorrono gravi motivi il giudice, sentite le parti, può disporre diversamente
in tutto o in parte con ordinanza impugnabile unitamente alla decisione che
definisce il grado di giudizio.
6. Quando sussiste pericolo imminente di un
danno grave ed irreparabile il giudice può emanare i provvedimenti necessari
con decreto motivato, fissando, con il medesimo provvedimento, l'udienza di
comparizione delle parti entro un termine non superiore a quindici giorni. In
tale udienza, con ordinanza, il giudice conferma, modifica o revoca i
provvedimenti emanati con decreto.
7. Il giudice fissa l'udienza di
comparizione delle parti con decreto con il quale assegna al ricorrente il
termine perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il
giorno della notificazione e l'udienza di comparizione intercorrono non meno di
trenta giorni.
8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza
addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della
causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del
ricorrente le spese di giudizio.
9. Nel corso del giudizio il giudice
dispone, anche d'ufficio, omettendo ogni formalità non necessaria al
contraddittorio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la
citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.
10. Terminata
l'istruttoria, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a
procedere, nella stessa udienza, alla discussione orale della causa,
pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Le
motivazioni della sentenza sono depositate in cancelleria entro i successivi
trenta giorni. Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al
dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in
cancelleria.
11. Se necessario, il giudice può concedere alle parti un
termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e
rinviare la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del
termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.
12. Con la sentenza
il giudice, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20
marzo 1865, n. 2248, allegato E), quando è necessario anche in relazione
all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile, accoglie o
rigetta la domanda, in tutto o in parte, prescrive le misure necessarie, dispone
sul risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a carico della parte
soccombente le spese del procedimento.
13. La sentenza non è appellabile, ma
è ammesso il ricorso per cassazione.
14. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano anche nei casi previsti dall'articolo 10, comma 5, della
legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.
TITOLO
II
L'autorità.
Capo I - Il garante per la protezione dei dati
personali
153. Il Garante.
1. Il Garante opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. Il Garante è organo collegiale
costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due
dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componenti sono scelti tra
persone che assicurano indipendenza e che sono esperti di riconosciuta
competenza delle materie del diritto o dell'informatica, garantendo la presenza
di entrambe le qualificazioni.
3. I componenti eleggono nel loro àmbito un
presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Eleggono altresì un vice
presidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o
impedimento.
4. Il presidente e i componenti durano in carica quattro anni e
non possono essere confermati per più di una volta; per tutta la durata
dell'incarico il presidente e i componenti non possono esercitare, a pena di
decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche
elettive (72).
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i
componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni
o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono
collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.
Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere
sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di funzione non
eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della
Corte di cassazione. Ai componenti compete un'indennità non eccedente nel
massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità di
funzione sono determinate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, in misura tale da poter essere corrisposte a
carico degli ordinari stanziamenti.
7. Alle dipendenze del Garante è posto
l'Ufficio di cui all'articolo 156.
(72) Vedi, anche, l'art. 47-quater,
D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di
conversione.
154. Compiti.
1. Oltre a quanto previsto da
specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in
conformità al presente codice, ha il compito di:
a) controllare se i
trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile e in
conformità alla notificazione, anche in caso di loro cessazione e con
riferimento alla conservazione dei dati di traffico (73);
b) esaminare i
reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati
o dalle associazioni che li rappresentano;
c) prescrivere anche d'ufficio ai
titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il
trattamento conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi dell'articolo 143
(74);
d) vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento
illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco ai sensi dell'articolo
143, e di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina
applicabile al trattamento dei dati personali;
e) promuovere la
sottoscrizione di codici ai sensi dell'articolo 12 e dell'articolo 139;
f)
segnalare al Parlamento e al Governo l'opportunità di interventi normativi
richiesti dalla necessità di tutelare i diritti di cui all'articolo 2 anche a
seguito dell'evoluzione del settore;
g) esprimere pareri nei casi
previsti;
h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante
in materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalità, nonché
delle misure di sicurezza dei dati (75);
i) denunciare i fatti configurabili
come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio
o a causa delle funzioni;
l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla
base delle notificazioni di cui all'articolo 37;
m) predisporre annualmente
una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione del presente
codice, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno
successivo a quello cui si riferisce.
2. Il Garante svolge altresì, ai sensi
del comma 1, la funzione di controllo o assistenza in materia di trattamento dei
dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni
internazionali o da regolamenti comunitari e, in particolare:
a) dalla legge
30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed
esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all'accordo di Schengen e
alla relativa convenzione di applicazione;
b) dalla legge 23 marzo 1998, n.
93, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione
istitutiva dell'Ufficio europeo di polizia (Europol);
c) dal regolamento (CE)
n. 515/97 del 13 marzo 1997, del Consiglio, e dalla legge 30 luglio 1998, n.
291, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione
sull'uso dell'informatica nel settore doganale;
d) dal regolamento (CE) n.
2725/2000 dell'11 dicembre 2000, del Consiglio, che istituisce l'«Eurodac» per
il confronto delle impronte digitali e per l'efficace applicazione della
convenzione di Dublino;
e) nel capitolo IV della convenzione n. 108 sulla
protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di
carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva
con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della
cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della convenzione
medesima.
3. Il Garante coopera con altre autorità amministrative
indipendenti nello svolgimento dei rispettivi compiti. A tale fine, il Garante
può anche invitare rappresentanti di un'altra autorità a partecipare alle
proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra autorità, prendendo
parte alla discussione di argomenti di comune interesse; può richiedere,
altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto ad altra
autorità.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro
consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e
degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate
dal presente codice.
5. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge,
il parere del Garante è reso nei casi previsti nel termine di quarantacinque
giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione
può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per
esigenze istruttorie, non può essere rispettato il termine di cui al presente
comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve
essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi
istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
6. Copia dei
provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto
dal presente codice o in materia di criminalità informatica è trasmessa, a cura
della cancelleria, al Garante (76).
(73) Lettera così modificata
dall'art. 4, D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109.
(74) Vedi, anche, il
Provv.Garante protez. dati pers. 21 giugno 2006, il Provv.Garante protez. dati
pers. 1° marzo 2007, il Provv. 7 febbraio 2008, il Provv. 29 aprile 2009, la
Del. 16 luglio 2009, n. 26, il Provv. 1° aprile 2010, la Det. 8 aprile 2010 e il
Provv. 8 aprile 2010.
(75) Vedi, anche, la Del.Garante protez. dati pers. 24
maggio 2007, n. 21, il Provv. 13 ottobre 2008 e il Provv. 27 novembre
2008.
(76) Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 25, L. 7 agosto 1990, n. 241,
come sostituito dall'art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
Capo II -
L'ufficio del garante
155. Princìpi applicabili.
1. All'Ufficio del
Garante, al fine di garantire la responsabilità e l'autonomia ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si applicano i
princìpi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del
procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di
indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e le funzioni di
gestione attribuite ai dirigenti. Si applicano altresì le disposizioni del
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 espressamente richiamate dal
presente codice.
156. Ruolo organico e personale.
1.
All'Ufficio del Garante è preposto un segretario generale scelto anche tra
magistrati ordinari o amministrativi.
2. Il ruolo organico del personale
dipendente è stabilito nel limite di cento unità (77).
3. Con propri
regolamenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il
Garante definisce:
a) l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio anche
ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 154 (78);
b)
l'ordinamento delle carriere e le modalità di reclutamento del personale secondo
le procedure previste dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del
2001;
c) la ripartizione dell'organico tra le diverse aree e qualifiche
(79);
d) il trattamento giuridico ed economico del personale, secondo i
criteri previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 e successive modificazioni
e, per gli incarichi dirigenziali, dagli articoli 19, comma 6, e 23-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche
esigenze funzionali e organizzative. Nelle more della più generale
razionalizzazione del trattamento economico delle autorità amministrative
indipendenti, al personale è attribuito l'ottanta per cento del trattamento
economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni;
e) la gestione amministrativa e la contabilità, anche in
deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, l'utilizzo
dell'avanzo di amministrazione nel quale sono iscritte le somme già versate
nella contabilità speciale, nonché l'individuazione dei casi di riscossione e
utilizzazione dei diritti di segreteria o di corrispettivi per servizi resi in
base a disposizioni di legge secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 2,
della legge 31 luglio 1997, n. 249.
4. L'Ufficio può avvalersi, per motivate
esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di
enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o equiparati nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a
venti unità e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali,
lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale
di cui al presente comma è corrisposta un'indennità pari all'eventuale
differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di
provenienza e quello spettante al personale di ruolo, sulla base di apposita
tabella di corrispondenza adottata dal Garante, e comunque non inferiore al
cinquanta per
cento della retribuzione in godimento, con esclusione
dell'indennità integrativa speciale.
5. In aggiunta al personale di ruolo,
l'Ufficio può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo
determinato, in numero non superiore a venti unità ivi compresi i consulenti
assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 7.
6. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165
del 2001.
7. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi
lo richiedono, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono
remunerati in base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti con
contratti a tempo determinato, di durata non superiore a due anni, che possono
essere rinnovati per non più di due volte.
8. Il personale addetto
all'Ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su ciò di cui
sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a
notizie che devono rimanere segrete.
9. Il personale dell'Ufficio del
Garante addetto agli accertamenti di cui all'articolo 158 riveste, in numero
non superiore a cinque unità, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo
le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di polizia
giudiziaria.
10. Le spese di funzionamento del Garante sono poste a carico di
un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei
conti.
(77) Per l'incremento della dotazione organica vedi il comma 542
dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(78) In attuazione di quanto
disposto dalla presente lettera vedi la Del. Garante protez. dati pers. 14
dicembre 2007, n. 65 e la Del. Garante protez. dati pers. 14 dicembre 2007, n.
66.
(79) Con Del. Garante protez. dati pers. 18 dicembre 2003, n. 20 (Gazz.
Uff. 30 gennaio 2004, n. 24) sono state approvate le modifiche alle dotazioni
organiche del personale dipendente del Garante per la protezione dei dati
personali.
Capo III - Accertamenti e controlli
157. Richiesta di
informazioni e di esibizione di documenti.
1. Per l'espletamento dei propri
compiti il Garante può richiedere al titolare, al responsabile, all'interessato
o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti (80).
(80)
Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 25, L. 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito
dall'art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
158. Accertamenti.
1.
Il Garante può disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e
verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare
rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia
di trattamento dei dati personali.
2. I controlli di cui al comma 1 sono
eseguiti da personale dell'Ufficio. Il Garante si avvale anche, ove necessario,
della collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui
al comma 1, se svolti in un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o
nelle relative appartenenze, sono effettuati con l'assenso informato del
titolare o del responsabile, oppure previa autorizzazione del presidente del
tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il
quale provvede con decreto motivato senza ritardo, al più tardi entro tre giorni
dal ricevimento della richiesta del Garante quando è documentata
l'indifferibilità dell'accertamento (81).
(81) Vedi, anche, il comma 4
dell'art. 25, L. 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, L. 11
febbraio 2005, n. 15.
159. Modalità.
1. Il personale operante,
munito di documento di riconoscimento, può essere assistito ove necessario da
consulenti tenuti al segreto ai sensi dell'articolo 156, comma 8. Nel procedere
a rilievi e ad operazioni tecniche può altresì estrarre copia di ogni atto, dato
e documento, anche a campione e su supporto informatico o per via telematica.
Degli accertamenti è redatto sommario verbale nel quale sono annotate anche le
eventuali dichiarazioni dei presenti.
2. Ai soggetti presso i quali sono
eseguiti gli accertamenti è consegnata copia dell'autorizzazione del presidente
del tribunale, ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenuti a farli eseguire
e a prestare la collaborazione a tal fine necessaria. In caso di rifiuto gli
accertamenti sono comunque eseguiti e le spese in tal caso occorrenti sono poste
a carico del titolare con il provvedimento che definisce il procedimento, che
per questa parte costituisce titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475
del codice di procedura civile.
3. Gli accertamenti, se effettuati presso il
titolare o il responsabile, sono eseguiti dandone informazione a quest'ultimo o,
se questo è assente o non è designato, agli incaricati. Agli accertamenti
possono assistere persone indicate dal titolare o dal responsabile.
4. Se
non è disposto diversamente nel decreto di autorizzazione del presidente del
tribunale, l'accertamento non può essere iniziato prima delle ore sette e dopo
le ore venti, e può essere eseguito anche con preavviso quando ciò può
facilitarne l'esecuzione.
5. Le informative, le richieste e i provvedimenti
di cui al presente articolo e agli articoli 157 e 158 possono essere trasmessi
anche mediante posta elettronica e telefax.
6. Quando emergono indizi di
reato si osserva la disposizione di cui all'articolo 220 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (82).
(82) Vedi,
anche, il comma 4 dell'art. 25, L. 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito
dall'art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
160. Particolari
accertamenti.
1. Per i trattamenti di dati personali indicati nei titoli I,
II e III della Parte II gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un
componente designato dal Garante.
2. Se il trattamento non risulta conforme
alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al
responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica
l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto dall'interessato, a
quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se ciò
non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di difesa o
di sicurezza dello Stato.
3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando
risulta necessario in ragione della specificità della verifica, il componente
designato può farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto ai
sensi dell'articolo 156, comma 8. Gli atti e i documenti acquisiti sono
custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili
dal presidente e dai componenti del Garante e, se necessario per lo svolgimento
delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti all'Ufficio
individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui
all'articolo 156, comma 3, lettera a).
4. Per gli accertamenti relativi agli
organismi di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato
il componente designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e
riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.
5. Nell'effettuare gli
accertamenti di cui al presente articolo nei riguardi di uffici giudiziari, il
Garante adotta idonee modalità nel rispetto delle reciproche attribuzioni e
della particolare collocazione istituzionale dell'organo procedente. Gli
accertamenti riferiti ad atti di indagine coperti dal segreto sono differiti, se
vi è richiesta dell'organo procedente, al momento in cui cessa il
segreto.
6. La validità, l'efficacia e l'utilizzabilità di atti, documenti e
provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati
personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano
disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e
penale (83).
(83) Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 25, L. 7 agosto 1990,
n. 241, come sostituito dall'art. 17, L. 11 febbraio 2005, n.
15.
TITOLO III
Sanzioni.
Capo I - Violazioni
amministrative
161. Omessa o inidonea informativa all'interessato.
1. La
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trantaseimila euro
(84).
(84) Comma così modificato dal comma 2 dell’art. 44, D.L. 30
dicembre 2008, n. 207.
162. Altre fattispecie.
1. La cessione dei
dati in violazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), o
di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati
personali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
diecimila euro a sessantamila euro (85).
2. La violazione della disposizione
di cui all'articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da mille euro a seimila euro (86).
2-bis. In caso di
trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate
nell'articolo 33 o delle disposizioni indicate nell'articolo 167 è altresì
applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una
somma da diecimila euro a centoventimila euro. Nei casi di cui all'articolo 33 è
escluso il pagamento in misura ridotta (87).
2-ter. In caso di inosservanza
dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui,
rispettivamente, all'articolo 154, comma 1, lettere c) e d), è altresì
applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una
somma da trentamila euro a centottantamila euro (88).
2-quater. La violazione
del diritto di opposizione nelle forme previste dall’articolo 130, comma 3-bis,
e dal relativo regolamento è sanzionata ai sensi del comma 2-bis del presente
articolo (89).
(85) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 3
dell’art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.
(86) Comma così modificato dalla
lettera b) del comma 3 dell’art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.
(87)
Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 3 dell'art. 44, D.L. 30 dicembre 2008,
n. 207 e poi così modificato dal n. 1) della lettera c) del comma 1 dell'art.
20-bis, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, nel testo integrato dalla relativa legge
di conversione.
(88) Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 3 dell’art.
44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.
(89) Comma aggiunto dal n. 2) della
lettera c) del comma 1 dell'art. 20-bis, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione.
162-bis.
Sanzioni in materia di conservazione dei dati di traffico.
1. Salvo che il
fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/24/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, nel caso di violazione delle
disposizioni di cui all'art. 132, commi 1 e 1-bis, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro (90).
(90)
Articolo aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 109 e poi così
modificato dal comma 4 dell'art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n.
207.
163. Omessa o incompleta notificazione.
1. Chiunque,
essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli
articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a
centoventimila euro (91).
(91) Comma così modificato dal comma 5
dell’art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.
164. Omessa informazione
o esibizione al Garante.
1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di
esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2,
e 157 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
diecimila euro a sessantamila euro (92).
(92) Comma così modificato dal
comma 6 dell’art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.
164-bis. Casi di
minore gravità e ipotesi aggravate.
1. Se taluna delle violazioni di cui
agli articoli 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, avuto altresì riguardo
alla natura anche economica o sociale dell'attività svolta, i limiti minimi e
massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due
quinti.
2. In caso di più violazioni di un'unica o di più disposizioni di
cui al presente Capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli 162, comma
2, 162-bis e 164, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati
di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro. Non è ammesso
il pagamento in misura ridotta.
3. In altri casi di maggiore gravità e, in
particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati,
ovvero quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e
massimo delle sanzioni di cui al presente Capo sono applicati in misura pari al
doppio.
4. Le sanzioni di cui al presente Capo possono essere aumentate fino
al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni
economiche del contravventore (93).
(93) Articolo aggiunto dal comma 7
dell’art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.
165. Pubblicazione del
provvedimento del Garante.
1. Nei casi di cui agli articoli del presente
Capo può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della
pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o
più giornali indicati nel provvedimento che la applica. La pubblicazione ha
luogo a cura e spese del contravventore (94).
(94) Comma così modificato
dal comma 8 dell’art. 44, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.
166.
Procedimento di applicazione.
1. L'organo competente a ricevere il rapporto
e ad irrogare le sanzioni di cui al presente capo e all'articolo 179, comma 3,
è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge
24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi, nella misura
del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui
all'articolo 156, comma 10, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei
compiti di cui agli articoli 154, comma 1, lettera h), e
158.
Capo II - Illeciti penali
(commento di
giurisprudenza)
167. Trattamento illecito di dati.
1. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri
profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali
in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130,
ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva
nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste
nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro
mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine
di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al
trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli
17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva
nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.
168. Falsità
nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante.
1. Chiunque, nella
notificazione di cui all'articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o
dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso
di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce
atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave
reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
169. Misure di
sicurezza.
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure
minime previste dall'articolo 33 è punito con l'arresto sino a due anni
(95).
2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi
complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione
fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo
tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per
l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi.
Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta
l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a
pagare una somma pari al quarto del massimo della sanzione stabilita per la
violazione amministrativa. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato.
L'organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei
modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre
1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto
applicabili
(96).
(95) Comma così modificato dal comma 9 dell’art. 44, D.L. 30
dicembre 2008, n. 207.
(96) Comma così modificato dal comma 9 dell’art. 44,
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207.
170. Inosservanza di provvedimenti del
Garante.
1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento
adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2,
e 143, comma 1, lettera c), è punito con la reclusione da tre mesi a due
anni.
(commento di giurisprudenza)
171. Altre
fattispecie.
1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113,
comma 1, e 114 è punita con le sanzioni di cui all'articolo 38 della legge 20
maggio 1970, n. 300.
172. Pene accessorie.
1. La condanna per
uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della
sentenza.
TITOLO IV
Disposizioni modificative, abrogative,
transitorie e finali.
Capo I - Disposizioni di modifica
173. Convenzione
di applicazione dell'Accordo di Schengen.
1. La legge 30 settembre 1993, n.
388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e
degli accordi di adesione all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione di
applicazione, è così modificata:
a) ... (97);
b) il comma 2 dell'articolo
10 è soppresso;
c) ... (98);
d) l'articolo 12 è abrogato.
(97)
Sostituisce il comma 2 dell'art. 9, L. 30 settembre 1993, n. 388.
(98)
Sostituisce l'art. 11, L. 30 settembre 1993, n. 388.
174. Notifiche
di atti e vendite giudiziarie.
1. ... (99).
2. Al primo comma
dell'articolo 138 del codice di procedura civile, le parole da: «può sempre
eseguire» a «destinatario,» sono sostituite dalle seguenti: «esegue la
notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del
destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è
possibile,».
3. Nel quarto comma dell'articolo 139 del codice di procedura
civile, la parola: «l'originale» è sostituita dalle seguenti: «una
ricevuta».
4. Nell'articolo 140 del codice di procedura civile, dopo le
parole: «affigge avviso del deposito» sono inserite le seguenti: «in busta
chiusa e sigillata».
5. All'articolo 142 del codice di procedura civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) ... (100);
b) nell'ultimo comma le
parole: «ai commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «al primo
comma».
6. Nell'articolo 143, primo comma, del codice di procedura civile,
sono soppresse le parole da: «, e mediante» fino alla fine del periodo
(101).
7. All'articolo 151, primo comma, del codice di procedura civile dopo
le parole: «maggiore celerità» sono aggiunte le seguenti: «, di riservatezza o
di tutela della dignità».
8. ... (102).
9. ... (103).
10. All'articolo
570, primo comma, del codice di procedura civile le parole: «del debitore,» sono
soppresse e le parole da: «informazioni» fino alla fine sono sostituite dalle
seguenti: «informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono
essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia
interesse».
11. ... (104).
12. ... (105).
13. All'articolo 148 del
codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ...
(106);
b) ... (107).
14. All'articolo 157, comma 6, del codice di
procedura penale le parole: «è scritta all'esterno del plico stesso» sono
sostituite dalle seguenti: «è effettuata nei modi previsti dall'articolo 148,
comma 3».
15. ... (108).
16. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) ... (109);
b) all'articolo 8,
secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: «L'agente postale rilascia
avviso» sono inserite le seguenti: «, in busta chiusa, del
deposito».
(99) Aggiunge due commi, dopo il secondo, all'art. 137 del
codice di procedura civile.
(100) Sostituisce con un unico comma gli
originari primo e secondo comma dell'art. 142 del codice di procedura
civile.
(101) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-22 luglio 2005, n. 310
(Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
174, comma 6, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, della
Costituzione.
(102) Aggiunge un comma, dopo il primo, all'art. 250 del codice
di procedura civile.
(103) Aggiunge un periodo al terzo comma dell'art. 490
del codice di procedura civile.
(104) Aggiunge un periodo al quarto comma
dell'art. 14, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(105) Aggiunge l'art. 15-bis al
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
(106) Sostituisce il comma 3 dell'art. 148
del codice di procedura penale.
(107) Aggiunge il comma 5-bis all'art. 148
del codice di procedura penale.
(108) Sostituisce il comma 1 dell'art. 80
delle disposizioni di attuazioni del codice di procedura penale approvate con
D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271.
(109) Aggiunge un periodo al primo comma
dell'art. 2, L. 20 novembre 1982, n. 890.
175. Forze di
polizia.
1. Il trattamento effettuato per il conferimento delle notizie ed
informazioni acquisite nel corso di attività amministrative ai sensi
dell'articolo 21, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, e per le
connessioni di cui al comma 3 del medesimo articolo è oggetto di comunicazione
al Garante ai sensi dell'articolo 39, commi 2 e 3.
2. I dati personali
trattati dalle forze di polizia, dagli organi di pubblica sicurezza e dagli
altri soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, senza l'ausilio di strumenti
elettronici anteriormente alla data di entrata in vigore del presente codice, in
sede di applicazione del presente codice possono essere ulteriormente trattati
se ne è verificata l'esattezza, completezza ed aggiornamento ai sensi
dell'articolo 11.
3. ... (110).
(110) Sostituisce l'art. 10, L. 1°
aprile 1981, n. 121.
176. Soggetti pubblici.
1. Nell'articolo 24,
comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: «mediante strumenti
informatici» sono inserite le seguenti: «, fuori dei casi di accesso a dati
personali da parte della persona cui i dati si riferiscono, «.
2. ...
(111).
3. ... (112).
4. Al Centro nazionale per l'informatica nella
pubblica amministrazione continuano ad applicarsi l'articolo 6 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché le vigenti modalità di finanziamento
nell'àmbito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.
5. ... (113).
6. La denominazione: «Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione» contenuta nella vigente normativa è sostituita
dalla seguente: «Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione».
(111) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 2, D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165.
(112) Sostituisce il comma 1 dell'art. 4, D.Lgs. 12
febbraio 1993, n. 39.
(113) Sostituisce il comma 1 dell'art. 5, D.Lgs. 12
febbraio 1993, n. 39.
177. Disciplina anagrafica, dello stato civile
e delle liste elettorali.
1. Il comune può utilizzare gli elenchi di cui
all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223, per esclusivo uso di pubblica utilità anche in caso di
applicazione della disciplina in materia di comunicazione istituzionale.
2.
... (114).
3. Il rilascio degli estratti degli atti dello stato civile di cui
all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396 è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata
istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di
tutela di una situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni
dalla formazione dell'atto.
4. Nel primo comma dell'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono soppresse le lettere
d) ed e).
5. ... (115).
(114) Sostituisce il comma 7 dell'art. 28, L.
4 maggio 1983, n. 184.
(115) Sostituisce il quinto comma dell'art. 51, D.P.R.
20 marzo 1967, n. 223.
178. Disposizioni in materia sanitaria.
1.
Nell'articolo 27, terzo e quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
in materia di libretto sanitario personale, dopo le parole: «il Consiglio
sanitario nazionale» e prima della virgola sono inserite le seguenti: «e il
Garante per la protezione dei dati personali».
2. All'articolo 5 della legge
5 giugno 1990, n. 135, in materia di AIDS e infezione da HIV, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) ... (116).
b) nel comma 2, le parole: «decreto del
Ministro della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro
della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali».
3.
... (117).
4. All'articolo 2, comma 1, del D.M. 11 febbraio 1997 del Ministro
della sanità, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, in
materia di importazione di medicinali registrati all'estero, sono soppresse le
lettere f) ed h).
5. Nel comma 1, primo periodo, dell'articolo 5-bis del
decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 aprile 1998, n. 94, le parole da: «riguarda anche» fino alla fine del
periodo sono sostituite dalle seguenti: «è acquisito unitamente al consenso
relativo al trattamento dei dati personali».
(116) Sostituisce il comma 1
dell'art. 5, L. 5 giugno 1990, n. 135.
(117) Aggiunge un periodo al comma 3
dell'art. 5, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 539.
179. Altre
modifiche.
1. Nell'articolo 6 della legge 2 aprile 1958, n. 339, sono
soppresse le parole: «; mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si
riferisce alla vita familiare» e: «garantire al lavoratore il rispetto della sua
personalità e della sua libertà morale;».
2. Nell'articolo 38, primo comma,
della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono soppresse le parole: «4,» e «,8».
3.
Al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, in
materia di contratti a distanza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «,
ovvero, limitatamente alla violazione di cui all'articolo 10, al Garante per la
protezione dei dati personali».
4. [ ... (118).
(118) Il presente
comma, abrogato dall'art. 184, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, a decorrere dal 1°
maggio 2004, ai sensi di quanto disposto dall'art. 183 dello stesso decreto,
aggiunge l'art. 107-bis al D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
Capo II -
Disposizioni transitorie
180. Misure di sicurezza.
1. Le misure minime di
sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato B) che non erano
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318,
sono adottate entro il 31 marzo 2006 (119).
2. Il titolare che alla data di
entrata in vigore del presente codice dispone di strumenti elettronici che, per
obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata
applicazione delle misure minime di cui all'articolo 34 e delle corrispondenti
modalità tecniche di cui all'allegato B), descrive le medesime ragioni in un
documento a data certa da conservare presso la propria struttura.
3. Nel
caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza
in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla
base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei
rischi di cui all'articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi
entro il 30 giugno 2006 (120).
(119) Comma così modificato prima
dall'art. 3, D.L. 24 giugno 2004, n. 158, poi dall'art. 6, D.L. 9 novembre 2004,
n. 266 e dall'art. 6-bis, D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, nel testo integrato
dalla relativa legge di conversione, ed infine dall'art. 10, D.L. 30 dicembre
2005, n. 273.
(120) Comma così modificato prima dall'art. 3, D.L. 24 giugno
2004, n. 158, poi dall'art. 6, D.L. 9 novembre 2004, n. 266 e dall'art. 6-bis,
D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione, ed infine dall'art. 10, D.L. 30 dicembre 2005, n.
273.
181. Altre disposizioni transitorie.
1. Per i trattamenti di
dati personali iniziati prima del 1° gennaio 2004, in sede di prima applicazione
del presente codice:
a) l'identificazione con atto di natura regolamentare
dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21,
comma 2, è effettuata, ove mancante, entro il 28 febbraio 2007 (121);
b) la
determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi dell'articolo 26, commi
3, lettera a), e 4, lettera a), è adottata, ove mancante, entro il 30 giugno
2004;
c) le notificazioni previste dall'articolo 37 sono effettuate entro il
30 aprile 2004;
d) le comunicazioni previste dall'articolo 39 sono effettuate
entro il 30 giugno 2004;
e) [le modalità semplificate per l'informativa e la
manifestazione del consenso, ove necessario, possono essere utilizzate dal
medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta e dagli organismi
sanitari anche in occasione del primo ulteriore contatto con l'interessato, al
più tardi entro il 30 settembre 2004] (122);
f) l'utilizzazione dei modelli
di cui all'articolo 87, comma 2, è obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio
2005.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 21-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto dall'articolo
9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino alla
data di entrata in vigore del presente codice.
3. L'individuazione dei
trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46 e 53, da riportare
nell'allegato C), è effettuata in sede di prima applicazione del presente codice
entro il 30 giugno 2004.
4. Il materiale informativo eventualmente trasferito
al Garante ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, utilizzato per le opportune verifiche, continua ad essere successivamente
archiviato o distrutto in base alla normativa vigente.
5. L'omissione delle
generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato ai sensi
dell'articolo 52, comma 4, è effettuata sulle sentenze o decisioni pronunciate o
adottate prima dell'entrata in vigore del presente codice solo su diretta
richiesta dell'interessato e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete
di comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o
elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi dell'articolo 51, comma
1, sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente codice.
6. Le confessioni religiose che, prima
dell'adozione del presente codice, abbiano determinato e adottato nell'àmbito
del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all'articolo 26, comma 3, lettera
a), possono proseguire l'attività di trattamento nel rispetto delle
medesime.
6-bis. Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli
accorgimenti prescritti ai sensi dell'articolo 132, comma 5, per la
conservazione del traffico telefonico si osserva il termine di cui all'articolo
4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171 (123).
(121)
Lettera così modificata prima dall'art. 3, D.L. 24 giugno 2004, n. 158, poi
dall'art. 10, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, come modificato dalla relativa
legge di conversione, e dall'art. 1, D.L. 12 maggio 2006, n. 173, come
sostituito dalla relativa legge di conversione, ed infine dal comma 1 dell'art.
6, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300. In attuazione di quanto disposto dalla
presente lettera vedi, per il Ministero degli affari esteri, il D.M. 23 giugno
2004, n. 225.
(122) Lettera abrogata dall'art. 2-quinquies, D.L. 29 marzo
2004, n. 81, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(123)
Comma aggiunto dall'art. 4, D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, come modificato dalla
relativa legge di conversione.
182. Ufficio del Garante.
1. Al
fine di assicurare la continuità delle attività istituzionali, in sede di prima
applicazione del presente codice e comunque non oltre il 31 marzo 2004, il
Garante:
a) può individuare i presupposti per l'inquadramento in ruolo, al
livello iniziale delle rispettive qualifiche e nei limiti delle disponibilità
di organico, del personale appartenente ad amministrazioni pubbliche o ad enti
pubblici in servizio presso l'Ufficio del Garante in posizione di fuori ruolo o
equiparato alla data di pubblicazione del presente codice;
b) può prevedere
riserve di posti nei concorsi pubblici, unicamente nel limite del trenta per
cento delle disponibilità di organico, per il personale non di ruolo in servizio
presso l'Ufficio del Garante che abbia maturato un'esperienza lavorativa presso
il Garante di almeno un anno.
Capo III - Abrogazioni
183.
Norme abrogate.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono
abrogati:
a) la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
b) la legge 3 novembre
2000, n. 325;
c) il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;
d) il
decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255;
e) l'articolo 1 del decreto
legislativo 8 maggio 1998, n. 135;
f) il decreto legislativo 13 maggio 1998,
n. 171 (124);
g) il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;
h) il
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51;
i) il decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 135;
l) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, ad
eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12;
m) il decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 282;
n) il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n.
467;
o) il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.
318.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati gli
articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1998, n. 501.
3. Dalla data di entrata in vigore del
presente codice sono o restano, altresì, abrogati:
a) l'art. 5, comma 9, del
D.M. 18 maggio 2001, n. 279 del Ministro della sanità, in materia di malattie
rare;
b) l'articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152;
c) l'articolo 4,
comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, in materia di donatori midollo
osseo;
d) l'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di certificati di assistenza al
parto;
e) l'art. 2, comma 5, del D.M. 27 ottobre 2000, n. 380 del Ministro
della sanità, in materia di flussi informativi sui dimessi dagli istituti di
ricovero;
f) l'articolo 2, comma 5-quater 1, secondo e terzo periodo, del
decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni, in materia di banca dati
sinistri in àmbito assicurativo;
g) l'articolo 6, comma 4, del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in materia di diffusione di dati a fini di
ricerca e collaborazione in campo scientifico e tecnologico;
h) l'articolo
330-bis del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di diffusione
di dati relativi a studenti;
i) l'articolo 8, quarto comma, e l'articolo 9,
quarto comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
4. Dalla data in cui
divengono efficaci le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta
di cui all'articolo 118, i termini di conservazione dei dati personali
individuati ai sensi dell'articolo 119, eventualmente previsti da norme di
legge o di regolamento, si osservano nella misura indicata dal medesimo
codice.
(124) La presente lettera era stata sostituita dall'art. 5, D.L.
24 dicembre 2003, n. 354, poi soppressa dalla relativa legge di
conversione.
Capo IV - Norme finali
184. Attuazione di direttive
europee.
1. Le disposizioni del presente codice danno attuazione alla
direttiva 96/45/CE del 24 ottobre 1995, del Parlamento europeo e del Consiglio,
e alla direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002, del Parlamento europeo e del
Consiglio.
2. Quando leggi, regolamenti e altre disposizioni fanno
riferimento a disposizioni comprese nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, e in
altre disposizioni abrogate dal presente codice, il riferimento si intende
effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente codice secondo la
tavola di corrispondenza riportata in allegato.
3. Restano ferme le
disposizioni di legge e di regolamento che stabiliscono divieti o limiti più
restrittivi in materia di trattamento di taluni dati
personali.
185. Allegazione dei codici di deontologia e di buona
condotta.
1. L'allegato A) riporta, oltre ai codici di cui all'articolo 12,
commi 1 e 4, quelli promossi ai sensi degli articoli 25 e 31 della legge 31
dicembre 1996, n. 675, e già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana alla data di emanazione del presente
codice.
186. Entrata in vigore.
1. Le disposizioni di cui al
presente codice entrano in vigore il 1° gennaio 2004, ad eccezione delle
disposizioni di cui agli articoli 156, 176, commi 3, 4, 5 e 6 e 182, che entrano
in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente codice.
Dalla medesima data si osservano altresì i termini in materia di ricorsi di cui
agli articoli 149, comma 8, e 150, comma 2.
Allegato A
(125)
Codici di deontologia
A.1 Codice di deontologia relativo al
trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica.
(Provvedimento del Garante del 29 luglio 1998, in G.U. 3 agosto 1998, n. 179)
(126)
A.2 Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di
dati personali per scopi storici. (Provvedimento del Garante n. 8/P21 del 14
marzo 2001, in G.U. 5 aprile 2001, n. 80) (127)
A.3 Codice di deontologia e
di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di
ricerca scientifica effettuati nell'àmbito del Sistema statistico nazionale.
(Provvedimento del Garante n. 13 del 31 luglio 2002, in G.U. 1° ottobre 2002,
n. 230) (128)
A.4 Codice di deontologia e di buona condotta per i
trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici. (Provvedimento
del Garante n. 2 del 16 giugno 2004, in G.U. 14 agosto 2004, n. 190, S.O.)
(129)
A.5 Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi
informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo,
affidabilità e puntualità nei pagamenti. (Provvedimento del Garante n. 8 del 16
novembre 2004, in G.U. 23 dicembre 2004, n. 300) (130)
A.6 Codice di
deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato
per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
2000. (Del. 6 novembre 2008, n. 60, in G.U. 24 novembre 2008, n. 275)
(131)
(125) Nell'allegato A al presente decreto è stato disposto
l'inserimento dei seguenti codici di deontologia e di buona condotta:
- per
i trattamenti dati personali per scopi statistici e scientifici e per i sistemi
informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo,
affidabilità e puntualità nei pagamenti, con D.M. 14 gennaio 2005 (Gazz. Uff. 29
gennaio 2005, n. 23);
- per i dati trattati per svolgere investigazioni
difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, con D.M.
2 dicembre 2008 (Gazz. Uff. 24 dicembre 2008, n. 300).
(126) Il Provv.Garante
protez. dati pers. 29 luglio 1998 è pubblicato autonomamente
nell'Opera.
(127) Il Provv.Garante protez. dati pers. 14 marzo 2001, n.
8/P/2001 è pubblicato autonomamente nell'Opera.
(128) Il Provv.Garante
protez. dati pers. 31 luglio 2002, n. 13 è pubblicato autonomamente
nell'Opera.
(129) Il Provv.Garante protez. dati pers. 16 giugno 2004, n. 2 è
pubblicato autonomamente nell'Opera.
(130) La Del. Garante protez. dati pers.
16 novembre 2004, n. 8 è pubblicata autonomamente nell'Opera.
(131) La Del. 6
novembre 2008, n. 60 è pubblicatà autonomamente nell'Opera.
Allegato
B (132)
Disciplinare tecnico in materia di misure minime di
sicurezza
(Artt. da 33 a 36 del codice)
Trattamenti con strumenti
elettronici
Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del
responsabile ove designato e dell'incaricato, in caso di trattamento con
strumenti elettronici:
Sistema di autenticazione informatica
1. Il
trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli
incaricati dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamento
di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico trattamento o a un
insieme di trattamenti.
2. Le credenziali di autenticazione consistono in un
codice per l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave
riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di
autenticazione in possesso e uso esclusivo dell'incaricato, eventualmente
associato a un codice identificativo o a una parola chiave, oppure in una
caratteristica biometrica dell'incaricato, eventualmente associata a un codice
identificativo o a una parola chiave.
3. Ad ogni incaricato sono assegnate o
associate individualmente una o più credenziali per l'autenticazione.
4. Con
le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie
cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della
credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo
dell'incaricato.
5. La parola chiave, quando è prevista dal sistema di
autenticazione, è composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo
strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo
consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili
all'incaricato ed è modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e,
successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili
e di dati giudiziari la parola chiave è modificata almeno ogni tre mesi.
6.
Il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non può essere assegnato ad
altri incaricati, neppure in tempi diversi.
7. Le credenziali di
autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle
preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica.
8. Le
credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente
all'incaricato l'accesso ai dati personali.
9. Sono impartite istruzioni agli
incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico
durante una sessione di trattamento.
10. Quando l'accesso ai dati e agli
strumenti elettronici è consentito esclusivamente mediante uso della componente
riservata della credenziale per l'autenticazione, sono impartite idonee e
preventive disposizioni scritte volte a individuare chiaramente le modalità con
le quali il titolare può assicurare la disponibilità di dati o strumenti
elettronici in caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato che
renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di
operatività e di sicurezza del sistema. In tal caso la custodia delle copie
delle credenziali è organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando
preventivamente per iscritto i soggetti incaricati della loro custodia, i quali
devono informare tempestivamente l'incaricato dell'intervento effettuato.
11.
Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai precedenti punti e
quelle sul sistema di autorizzazione non si applicano ai trattamenti dei dati
personali destinati alla diffusione.
Sistema di autorizzazione
12. Quando
per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di àmbito diverso
è utilizzato un sistema di autorizzazione.
13. I profili di autorizzazione,
per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e
configurati anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare
l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di
trattamento.
14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata
la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di
autorizzazione.
Altre misure di sicurezza
15. Nell'àmbito
dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione
dell'àmbito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla
gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici, la lista degli
incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei
relativi profili di autorizzazione.
16. I dati personali sono protetti contro
il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art.
615-quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti
elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale.
17. Gli
aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la
vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti sono effettuati
almeno annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari
l'aggiornamento è almeno semestrale.
18. Sono impartite istruzioni
organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza
almeno settimanale.
Documento programmatico sulla sicurezza
19. Entro il
31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati
giudiziari redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento
programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:
19.1.
l'elenco dei trattamenti di dati personali;
19.2. la distribuzione dei
compiti e delle responsabilità nell'àmbito delle strutture preposte al
trattamento dei dati;
19.3. l'analisi dei rischi che incombono sui
dati;
19.4. le misure da adottare per garantire l'integrità e la
disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti
ai fini della loro custodia e accessibilità;
19.5. la descrizione dei criteri
e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a
distruzione o danneggiamento di cui al successivo punto 23;
19.6. la
previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per
renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per
prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati
personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità
che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate
dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in
servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di
nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati
personali;
19.7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire
l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati
personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del
titolare;
19.8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale di cui al punto 24, l'individuazione dei criteri da adottare
per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali
dell'interessato.
Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o
giudiziari
20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l'accesso
abusivo, di cui all'art. 615-ter del codice penale, mediante l'utilizzo di
idonei strumenti elettronici.
21. Sono impartite istruzioni organizzative e
tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati
i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non
consentiti.
22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari
se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere
riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi
dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non sono
intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.
23. Sono adottate
idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di
danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi
compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette
giorni.
24. Gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie
effettuano il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale contenuti in elenchi, registri o banche di dati con le modalità di
cui all'articolo 22, comma 6, del codice, anche al fine di consentire il
trattamento disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati personali che
permettono di identificare direttamente gli interessati. I dati relativi
all'identità genetica sono trattati esclusivamente all'interno di locali
protetti accessibili ai soli incaricati dei trattamenti ed ai soggetti
specificatamente autorizzati ad accedervi; il trasporto dei dati all'esterno
dei locali riservati al loro trattamento deve avvenire in contenitori muniti di
serratura o dispositivi equipollenti; il trasferimento dei dati in formato
elettronico è cifrato.
Misure di tutela e garanzia
25. Il titolare che
adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria
struttura, per provvedere alla esecuzione riceve dall'installatore una
descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesta la conformità alle
disposizioni del presente disciplinare tecnico.
26. Il titolare riferisce,
nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta,
dell'avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla
sicurezza.
Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici
Modalità
tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile, ove designato, e
dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti diversi da quelli
elettronici:
27. Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte
finalizzate al controllo ed alla custodia, per l'intero ciclo necessario allo
svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti
contenenti dati personali. Nell'àmbito dell'aggiornamento periodico con cadenza
almeno annuale dell'individuazione dell'àmbito del trattamento consentito ai
singoli incaricati, la lista degli incaricati può essere redatta anche per
classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.
28.
Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari
sono affidati agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi
compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli
incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone
prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni
affidate.
29. L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è
controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l'orario di chiusura,
sono identificate e registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti
elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le
persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate.
(132) Vedi,
anche, il Provv. 27 novembre 2008. Per la sospensione delle disposizioni
contenute nel presente allegato vedi il comma 9 dell'art. 1, O.P.C.M. 17 giugno
2009, n. 3781.
Allegato C
Trattamenti non occasionali effettuati
in àmbito giudiziario o per fini di polizia
(artt. 46 e 53 del
codice)
TAVOLA DI CORRISPONDENZA
DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI
AL CODICE
IN MATERIA
DI PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
ARTICOLATO DEL CODICE
RIFERIMENTO
PREVIGENTE
Parte I
Disposizioni
generali
Titolo I
Princìpi generali
Art. 1 (Diritto alla protezione dei dati
personali)
---
Art. 2 (Finalità)
cfr.
art. 1, dir. 95/46/CE;
comma 1
art. 1, comma 1, L. 31 dicembre 1996,
n. 675
comma 2
---
Art. 3 (Principio di
necessità del trattamento dei dati)
---
comma 1
Art. 4 (Definizioni)
comma 1, lett. a)
cfr. art. 2, dir. 95/46 CE;
art. 1, comma 2, lett. b), L. n.
675/1996
lett. b)
art. 1, comma 2, lett. c), L. n.
675/1996
lett. c)
art. 10, comma 5, D.Lgs. 30 luglio 1999, n.
281
lett. d)
cfr. art. 22, comma 1, L. n. 675/1996
lett. e)
cfr. art. 24, comma 1, L. n. 675/1996
lett. f)
art. 1, comma 2,
lett. d), L. n. 675/1996
lett. g)
art. 1, comma 2, lett. e), L. n.
675/1996
lett. h)
cfr. art. 19 L. n. 675/1996
lett. i)
art. 1, comma 2, lett. f), L. n. 675/1996
lett. l)
art. 1, comma
2, lett. g), L. n. 675/1996
lett. m)
art. 1, comma 2, lett. h), L.
n. 675/1996
lett. n)
art. 1, comma 2, lett. i), L. n.
675/1996
lett. o)
art. 1, comma 2, lett. l), L. n.
675/1996
lett. p)
art. 1, comma 2, lett. a), L. n.
675/1996
lett. q)
art. 1, comma 2, lett. m), L. n.
675/1996
comma 2, lett. a)
cfr. art. 2, par. 2, lett. d), direttiva
del Parlamento
europeo e del Consiglio n. 2002/58/CE
lett.
b)
cfr. art. 2, lett. e), direttiva n. 2002/58/CE
lett. c)
cfr.
art. 2, par. 1, lett. a), direttiva del Parlamento
europeo e del
Consiglio n. 2002/21/CE
lett. d)
cfr. art. 2, par. 1, lett. d),
direttiva n. 2002/21/CE
lett. e)
cfr. art. 2, par. 1, lett. c),
direttiva n. 2002/21/CE
lett. f)
cfr. art. 2, par. 1, lett. k),
direttiva n. 2002/21/CE
lett. g)
cfr. art. 2,par. 2, lett. a),
direttiva n. 2002/58/CE
lett. h)
cfr. art. 2, par. 2,lett. b),
direttiva n. 2002/58/CE
lett. i)
cfr. art. 2, par. 2, lett. c),
direttiva n. 2002/58/CE
lett. l)
cfr. art. 2, par. 2, lett. g),
direttiva n. 2002/58/CE
lett. m)
cfr. art. 2, par. 2, lett. h),
direttiva n. 2002/58/CE
comma 3, lett. a)
art. 1, comma 1, lett. a),
D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318
lett. b)
art. 1, lett. b, D.P.R. n.
318/1999
lett. c)
---
lett. d)
---
lett. e)
---
lett. f)
---
lett. g)
---
comma 4, lett.
a)
art. 1, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 281/1999
lett. b)
art.
1, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 281/1999
lett. c)
art. 1, comma 2,
lett. b), D.Lgs. n. 281/1999
Art. 5 (Oggetto ed àmbito di applicazione)
cfr. art. 4, dir. 95/46/CE;
comma 1
artt. 2, comma 1, e 6, comma
1, L. n. 675/1996
comma 2
art. 2, commi 1 -bis, e 1 -ter, L. n.
675/1996
comma 3
cfr.art. 3, par. 2 (secondo periodo), dir.
95/46/CE;
art. 3, L. n. 675/1996
Art. 6 (Disciplina del
trattamento)
---
Titolo II
Diritti dell'interessato
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
cfr. art. 12, dir. 95/46;
comma 1
art. 13, comma 1, lett. c),
punto 1 (prima parte) L. n. 675/1996
comma 2
art. 13, comma 1, lett.
b) e c), punto 1 (seconda parte)
L. n. 675/1996
comma 3
art. 13, comma 1, lett. c), punti 2, 3 e 4 L. n. 675/1996
comma 4
art. 13, comma 1, lett. d) ed e), L. n. 675/1996
Art. 8 (Esercizio
dei diritti)
cfr. art. 13, dir. 95/46;
comma 1
art. 17, comma 1,
D.P.R. n. 501/1998.
comma 2
art. 14, comma 1, lett. a), b), c), d),
e) ed e- bis) L. n. 675/1996
comma 3
art. 14, comma 2, n.
675/1996
comma 4
---
Art. 9 (Modalità di esercizio)
comma 1
art. 17, comma 3, D.P.R. n. 501/1998
comma 2
art. 13, comma 4, L. n. 675/1996; art. 17, comma 4, D.P.R.
n.
501/1998
comma 3
art. 13, comma 3 , L. n.
675/1996
comma 4
art. 17, comma 2, D.P.R. n. 501/1998
comma
5
art. 13, comma 1, c), punto 1 (secondo periodo), L. n.
675/1996
Art. 10 (Riscontro all'interessato)
comma 1
art. 17, comma 9, D.P.R. 31 marzo 1998, n. 501.
comma 2
art. 17,
comma 6, D.P.R. n. 501/1998
comma 3
art. 17, comma 5 D.P.R. n.
501/1998
comma 4
---
comma 5
---
comma 6
---
comma 7
art. 13, comma 2, L. n. 675/1996; art. 17, comma 7,
D.P.R. n.
501/1998
comma 8
art. 17, comma 7, D.P.R. n.
501/1998
comma 9
art. 17, comma 8, D.P.R. n. 501/1998
Titolo
III
Regole generali per il trattamento dei dati
Capo I
Regole per tutti i trattamenti
Art. 11 (Modalità del
trattamento e requisiti dei dati)
cfr. art. 6, dir. 95/46/CE;
comma
1
art. 9, comma 1, L. n. 675/1996
comma 2
---
Art. 12
(Codici di deontologia e di buona condotta)
cfr. art. 27, dir.
95/46/CE;
comma 1
art. 31, comma 1, lett. h), L. n.
675/1996;
comma 2
art. 20, comma 4, D.Lgs. 28 dicembre 2001, n.
467.
comma 3
art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 467/2001
comma 4
---
Art. 13 (Informativa)
cfr. art. 10, dir. 95/46/CE
;
comma 1
art. 10, comma 1, L. n. 675/1996
comma 2
art.
10, comma 2, L. n. 675/1996
comma 3
---
comma 4
art. 10,
comma 3, L. n. 675/1996
comma 5
art. 10, comma 4, L. n.
675/1996
Art. 14 (Definizione di profili e della personalità
dell'interessato)
cfr. art. 15, dir. 95/46/CE ;
Comma 1
art. 17, comma 1, L. n. 675/1996
Comma 2
art. 17, comma 2, L. n.
675/1996
Art. 15 (Danni cagionati per effetto del trattamento)
cfr.
art. 23, dir. 95/46/CE :
comma 1
art. 18, L. n.
675/1996
comma 2
art. 29, comma 9, L. n. 675/1996
Art. 16
(Cessazione del trattamento)
cfr. art. 19, par. 2, dir.
95/46/CE
comma 1
art. 16, comma 2, L. n. 675/1996
comma 2
art. 16, comma 3, L. n. 675/1996
Art. 17 (Trattamento che presenta
rischi specifici)
cfr. art. 20, dir. 95/46/CE :
comma 1
art. 24
-bis, comma 1, L. n. 675/1996
comma 2
art. 24 -bis, comma 2, L. n.
675/1996
Capo II
Regole ulteriori per i soggetti pubblici
Art. 18 (Princìpi applicabili a tutti i trattamenti effettuati
da soggetti pubblici)
comma 1
---
comma 2
cfr. art. 27, comma 1, L. n. 675/1996
comma 3
cfr. art. 27,
comma 1, L. n. 675/1996
comma 4
---
comma 5
---
Art. 19 (Princìpi applicabili al trattamento di dati diversi da
quelli sensibili e giudiziari)
art. 7, par. 1, lett. E), dir.
95/46/CE ;
comma 1
art. 27, comma 1, L. n. 675/1996
comma 2
art. 27, comma 2, L. n. 675/1996
comma 3
art. 27, comma 3, L. n.
675/1996
Art. 20 (Princìpi applicabili al trattamento di dati sensibili)
cfr. art. 8, dir. 95/46/CE;
comma 1
art. 22, comma 3, primo
periodo, L. n. 675/1996
comma 2
art.22, comma 3 -bis, L. n.
675/1996; art. 5, comma 5, D.Lgs.
n. 135/1999
comma 3
art. 22, comma 3, secondo periodo, L. n. 675/1996
comma 4
art.
22, comma 3 -bis, L. n. 675/1996
Art. 21 (Princìpi applicabili al
trattamento di dati
giudiziari)
cfr. art. 8, par. 5, dir.
95/46/CE ;
comma 1
art. 24, comma 1, L. n. 675/1996;
comma 2
art. 5, comma 5 -bis, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 135
Art. 22
(Princìpi applicabili al trattamento di dati sensibili e
giudiziari)
comma 1
---
comma 2
art.
2, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999
comma 3
art. 3, comma 1, D.Lgs. n.
135/1999
comma 4
art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999
comma 5
art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 135/1999
comma 6
art. 3, comma 4,
D.Lgs. n. 135/1999
comma 7
art. 3, comma 5, D.Lgs. n.
135/1999
comma 8
art. 23, comma 4, L. n. 675/1996
comma 9
art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 135/1999
comma 10
art. 4, comma 2,
D.Lgs. n. 135/1999; art. 3, comma 6, D.Lgs.
n.
135/1999
comma 11
art. 4, comma 3, D.Lgs. n.
135/1999
comma 12
art. 1, comma 2, lett. c), D.Lgs. n.
135/1999
Capo III
Regole ulteriori per i privati ed enti
pubblici economici
Art. 23 (Consenso)
cfr.art. 7, par. 1, lett.
A), dir. 95/46/CE ;
comma 1
art. 11, comma 1 e 20, comma 1, lett. a)
L. n. 675/1996
comma 2
art. 11, comma 2, L. n.
675/1996
comma 3
art. 11, comma 3, L. n. 675/1996
comma 4
cfr. art. 22, comma 1, L. n. 675/1996
Art. 24 (Casi nei quali può
essere effettuato il trattamento
senza il consenso)
cfr. art.
7, dir. 95/46/CE ;
comma 1, lett. a)
artt. 12, comma 1, lett. a) e
20, comma 1, lett. c), L. n.
675/1996;
lett. b)
artt.
12, comma 1, lett. b) e 20, comma 1, lett. a-bis), L.
n.
675/1996
lett. c)
artt. 12, comma 1, lett. c) e 20,
comma 1, lett. b), L. n.
675/1996
lett. d)
artt. 12,
comma 1, lett. f) e 20, comma 1, lett. e),L.
n.
675/1996
lett. e)
art. 7, par. 1, lett. d), dir.
95/46; artt. 12, comma 1, lett. g) e 20
comma 1, lett. f), L. n.
675/1996
lett. f)
artt. 12, comma 1, lett. h) e 20, comma 1, lett.
g), L. n.
675/1996
lett. g)
artt. 12, comma 1, lett.
h-bis) e 20, comma 1, lett. h ed h-bis), L.
n.
675/1996
lett. h)
---
lett. i)
artt. 12, comma 1, lett.
d) e 21, comma 4, lett. a), L. n.
675/1996; art. 7, comma 4 .Lgs. n.
281/1999
Art. 25 (Divieti di comunicazione e diffusione)
comma 1
art. 21 commi 1 e 2, L. n. 675/1996
comma 2
art. 21, comma 4, lett. b), L. n. 675/1996
Art. 26 (Garanzie per i
dati sensibili)
cfr. Art. 8, dir. 95/46/CE ;
comma 1
art. 22,
comma 1, L. n. 675/1996
comma 2
art. 22, comma 2, L. n.
675/1996
comma 3, lett. a)
art. 22, comma 1-b is, L. n.
675/1996
comma 3, lett. b)
art. 22, comma 1- ter, L. n.
675/1996
comma 4
art. 22, comma 4, L. n. 675/1996
comma 5
art. 23, comma 4, L. n. 675/1996
Art. 27 (Garanzie per i dati
giudiziari)
cfr. art. 8, par. 5, dir. 95/46/CE
comma 1
art. 24,
comma 1, L. n. 675/1996
Titolo IV
I soggetti che effettuano
il trattamento
Art. 28 (Titolare del trattamento)
comma 1
---
Art. 29 (Responsabile del trattamento)
cfr. art. 16, dir. 95/46/CE;
comma 1
art. 8, comma 1, L. n.
675/1996
comma 2
art. 8, comma 1, L. n. 675/1996
comma 3
art. 8, comma 3, L. n. 675/1996
comma 4
art. 8, comma 4, L. n.
675/1996
comma 5
art. 8, comma 2, L. n. 675/1996
Art. 30
(Incaricati del trattamento)
cfr. art. 17, par. 3, dir. 95/46/CE
;
comma 1
artt. 8, comma 5, e 19, L. n. 675/1996
comma 2
art. 19, L. n. 675/1996
Titolo V
Sicurezza dei dati e
dei sistemi
Capo I
Misure di sicurezza
cfr. art.
17, dir. 95/46/CE;
Art. 31 (Obblighi di sicurezza)
art. 15, comma 1,
L. n. 675/1996
Art. 32 (Particolari titolari)
comma 1
art. 2, comma 1, D.Lgs. 13 maggio 1998, n. 171
comma 2
art. 2,
comma 2, D.Lgs. 13 maggio 1998, n. 171
comma 3
art. 2, comma 3,
D.Lgs. 13 maggio 1998, n. 171
Capo II
Misure minime
Art. 33 (Misure minime)
cfr. art. 15, comma 2, L. n.
675/1996
Art. 34 (Trattamenti con strumenti elettronici)
---
Art. 35 (Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici)
---
Art. 36 (Adeguamento)
cfr. art. 15, comma 3, L. n.
675/1996
Titolo VI
Adempimenti
Art. 37
(Notificazione del trattamento)
comma 1
art. 18, dir. 95/46/CE
; cfr. art. 7, comma 1, L. n. 675/1996
comma 2
---
comma 3
art. 28, comma 7, secondo periodo, L. n. 675/1996
comma 4
art.
13, commi 1, 2, 3, 4, D.P.R. n. 501/1998
Art. 38 (Modalità di
notificazione)
art. 19, dir. 95/46/CE
comma 1
art. 7, comma 2,
primo periodo, L. n. 675/1996
comma 2
art. 12, comma 1, primo
periodo, D.P.R. n. 501/1998
comma 3
art. 12, comma 1, secondo
periodo, D.P.R. n. 501/1998
comma 4
art. 7, comma 2, secondo periodo
e art. 16, comma 1 L. n.
,
675/1996
comma 5
art. 12,
comma 6, D.P.R. n. 501/1998
comma 6
---
Art. 39 (Obblighi di
comunicazione)
art. 7, par. 1, lett. E), dir. 95/46/CE
comma 1,
lett. a)
art. 27, comma 2, L. n. 675/1996
lett. b)
---
comma 2
---
comma 3
---
Art. 40
(Autorizzazioni generali)
art. 41, comma 7, L. n. 675/1996; art. 14, comma
1, D.P.R. n.
comma 1
501/1998
Art. 41 (Richieste di
autorizzazione)
comma 1
---
comma 2
art. 14, comma
2, D.P.R. n. 501/1998
comma 3
art. 14, comma 3, D.P.R. n.
501/1998
comma 4
art. 14, comma 4, D.P.R. n. 501/1998
comma
5
art. 14, comma 5, D.P.R. n. 501/1998
Titolo VII
Trasferimento dei dati all'estero
cfr. artt. 25 e 26, dir.
95/46/CE
Art. 42 (Trasferimenti all'interno dell'Unione europea)
comma 1
---
Art. 43 (Trasferimenti consentiti in Paesi
terzi)
alinea del comma 1
art. 28, comma 1, L. n.
675/1996
comma 1
artt. 28, comma 4, eccetto la lett. g), e 26, comma
2, L. n.
675/1996; art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 281/1999
Art.
44 (Altri trasferimenti consentiti)
art. 28, comma 4, lett. g), L. n.
675/1996
Art. 45 (Trasferimenti vietati)
art. 28, comma 3, L. n.
675/1996
Parte II
Disposizioni relative a specifici settori
Titolo I
Trattamenti in àmbito giudiziario
Capo I
cfr. art. 3, dir. 95/46/CE
Profili generali
Art. 46 (Titolari dei trattamenti)
---
Art. 47
(Trattamenti per ragioni di giustizia)
art. 3, par. 2, (primo periodo) dir.
95/46/CE; art. 4, comma 1,
lett. c) e d) e comma 2, L. n.
675/1996
Art. 48 (Banche di dati di uffici giudiziari)
---
Art. 49 (Disposizioni di attuazione)
---
Capo II
Minori
Art. 50 (Notizie o immagini relative ai
minori)
---
Capo III
Informatica giuridica
Art. 51 (Princìpi generali)
---
Art. 52 (Dati
identificativi degli interessati)
---
Titolo II
Trattamenti da parte di forze di polizia
Capo I
cfr. art. 3, dir. 95/46/CE
Profili generali
Art. 53
(Àmbito applicativo e titolari dei trattamenti)
art. 3, par. 2, (primo
periodo) dir. 95/46/CE; art. 4, comma 1,
lett. a) ed e) e comma 2,
L. n. 675/1996
Art. 54 (Modalità di trattamento e flussi di dati)
---
Art. 55 (Particolari tecnologie)
---
Art. 56
(Tutela dell'interessato)
---
Art. 57 (Disposizioni di attuazione)
---
Titolo III
Difesa e sicurezza dello Stato
Capo I
art. 3, dir. 95/46/CE ;
Profili generali
Art. 58 (Disposizioni applicabili)
comma 1
art. 4,
commi 1, lett. b) e 2, L. n. 675/1996
comma 2
art. 4, commi 1, lett.
e) e 2, L. n. 675/1996
comma 3
art. 15, comma 4, L. n.
675/1996
comma 4
---
Titolo IV
Trattamenti in
àmbito pubblico
Capo I
Accesso a documenti
amministrativi
Art. 59 (Accesso a documenti amministrativi)
art. 43, comma 2, L. 675/1996; art. 16, comma 1, lett. c),
D.Lgs.
n. 135/1999
Art. 60 (Dati idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita
sessuale)
art. 16, comma 2, D.Lgs. n.
135/1999
Capo II
Registri pubblici e albi professionali
Art. 61 (Utilizzazione di dati pubblici)
comma 1
art. 20, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 467/2001
comma 2
---
comma 3
---
comma 4
---
Capo III
Stato civile, anagrafi e liste elettorali
Art. 62
(Dati sensibili e giudiziari)
art. 6 D.Lgs. n. 135/1999
Art. 63
(Consultazione di atti)
---
Capo IV
Finalità di
rilevante interesse pubblico
Art. 64 (Cittadinanza, immigrazione e
condizione dello
straniero)
comma 1
art. 7, comma
1, D.Lgs. n. 135/1999
comma 2
art. 7, comma 3, D.Lgs. n.
135/1999
comma 3
art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999
Art. 65
(Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi)
comma 1
art. 8, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 135/1999
comma 2
art. 8, comma 3,
D.Lgs. n. 135/1999
comma 3
art. 8, comma 4, D.Lgs. n.
135/1999
comma 4
art. 8, comma 5, D.Lgs. n. 135/1999
comma 5
art. 8, comma 6, D.Lgs. n. 135/1999
Art. 66 (Materia tributaria e
doganale)
comma 1
art. 10, comma 1, D.Lgs. n.
135/1999
comma 2
art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999
Art.
67 (Attività di controllo e ispettive)
comma 1, lett. a)
art.
11, comma 1, D.Lgs. n. 135/1999
lett. b)
art. 11, comma 3, D.Lgs. n.
135/1999
Art. 68 (Benefìci economici ed abilitazioni)
comma
1
art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 135/1999
comma 2
art. 13, comma 2,
D.Lgs. n. 135/1999
comma 3
art. 13, comma 3, D.Lgs. n.
135/1999
Art. 69 (Onorificenze, ricompense e riconoscimenti)
art.
14, D.Lgs. n. 135/1999
Art. 70 (Volontariato e obiezione di coscienza)
comma 1
art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 135/1999
comma 2
art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999
Art. 71 (Attività sanzionatorie
e di tutela)
comma 1
art. 16, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. n.
135/1999
comma 2
art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999
Art.
72 (Rapporti con enti di culto)
art. 21, D.Lgs. n. 135/1999
Art. 73
(Altre finalità in àmbito amministrativo e sociale)
Provv. Garante n.
1/P/2000 del 30 dicembre 1999-13 gennaio
2000
Capo V
Particolari contrassegni
Art. 74 (Contrassegni su
veicoli e accessi a centri storici)
---
Titolo V
Trattamento di dati personali in àmbito
sanitario
Capo I
cfr. art. 8, dir. 95/46/CE
Princìpi generali
Art. 75 (Àmbito applicativo)
art. 1. D.Lgs. n.
282/1999
Art. 76 (Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari
pubblici)
comma 1
art. 23, comma 1, L. n.
675/1996
comma 2
---
comma 3
art. 23, comma
3, (primo periodo), L. n. 675/1996
Capo II
Modalità
semplificate per informativa e consenso
Art. 77 (Casi di
semplificazione)
---
Art. 78 (Informativa del medico di medicina
generale o del
pediatra)
---
Art. 79 (Informativa da
parte di organismi sanitari)
---
Art. 80 (Informativa da parte di
altri soggetti pubblici)
---
Art. 81 (Prestazione del consenso)
---
Art. 82 (Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità
fisica)
comma 1
---
comma 2
art. 23,
comma 1 -quater, L. n. 675/1996
comma 3
---
comma 4
---
Art. 83 (Altre misure per il rispetto dei diritti degli
interessati)
---
Art. 84 (Comunicazione di dati
all'interessato)
comma 1
art. 23, comma 2, L. n.
675/1996
comma 2
---
Capo III
Finalità di
rilevante interesse pubblico
Art. 85 (Compiti del Servizio
sanitario nazionale)
comma 1
art. 17, comma 1, D.Lgs. n.
135/1999
comma 2
---
comma 3
---
comma 4
art. 17, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999
Art. 86 (Altre finalità di
rilevante interesse pubblico)
comma 1
lett. a)
art. 18, D.Lgs. n. 135/1999
lett. b)
art. 19, D.Lgs. n.
135/1999
lett. c)
art. 20, D.Lgs. n. 135/1999
Capo IV
Prescrizioni mediche
Art. 87 (Medicinali a carico del
Servizio sanitario nazionale)
art. 4, comma 2, D.Lgs. n.
282/1999
Art. 88 (Medicinali non a carico del Servizio sanitario
nazionale)
art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 282/1999
Art. 89
(Casi particolari)
comma 1
---
comma 2
art. 4,
comma 4, D.Lgs. n. 282/1999
Capo V
Dati genetici
Art. 90 (Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo
osseo)
art. 17, comma 5, D.Lgs. n. 135/1999
comma 1
comma 2
---
comma 3
art. 4, comma 3, L. n. 52 del 6
marzo 2001
Capo VI
Disposizioni varie
Art. 91
(Dati trattati mediante carte)
---
Art. 92 (Cartelle cliniche)
---
Art. 93 (Certificato di assistenza al parto)
comma
1
art. 16, comma 2, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
comma 2
---
comma 3
---
Art. 94 (Banche di dati, registri e
schedari in àmbito
sanitario)
---
Titolo VI
Istruzione
Capo I
Profili generali
Art. 95 (Dati sensibili e giudiziari)
art. 12, D.Lgs. n.
135/1999
Art. 96 (Trattamento di dati relativi a studenti)
art. 330
-bis, (primo e secondo periodo)D.Lgs. n. 297 del 16
comma 1
aprile
1994
comma 2
art. 330 -bis, (terzo periodo), D.Lgs. n.
297/1994
Titolo VII
Trattamento per scopi storici,
statistici o
scientifici
Capo I
cfr. artt. 6, 11,
par. 2, 13, par. 2, dir. 95/46/CE
Profili generali
Art. 97
(Àmbito applicativo)
---
Art. 98 (Finalità di rilevante interesse
pubblico)
artt. 22 e 23, D.Lgs. n. 135/1999
Art. 99 (Compatibilità
tra scopi e durata del trattamento)
Comma 1
art. 9, comma 1-
bis, L. 675/1996
comma 2
art. 9, comma 1- bis, L.
675/1996
comma 3
art. 16, comma 2, lett. c -bis), L.
675/1996
Art. 100 (Dati relativi ad attività di studio e di ricerca)
art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 204/1998
Capo II
Trattamento
per scopi storici
Art. 101 (Modalità di trattamento)
comma 1
art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 281/1999
comma 2
art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 281/1999
comma 3
art. 7, comma 3,
D.Lgs. n. 281/1999
Art. 102 (Codice di deontologia e di buona condotta)
comma 1
art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 281/1999
comma 2
art. 7, comma 5, D.Lgs. n. 281/1999
Art. 103 (Consultazione di
documenti conservati in archivi)
---
Capo III
Trattamento per scopi statistici o scientifici
Art.
104 (Àmbito applicativo e dati identificativi per scopi
statistici
o scientifici)
comma 1
art. 10, comma 1, D.Lgs. n.
281/1999
comma 2
art. 10, comma 5, D.Lgs. n. 281/1999
Art.
105 (Modalità di trattamento)
comma 1
art. 10, comma 3, D.Lgs.
n. 281/1999
comma 2
art. 10, comma 2, D.Lgs. n.
281/1999
comma 3
---
comma 4
---
Art. 106
(Codici di deontologia e di buona condotta)
comma 1
art. 6,
comma 1, D.Lgs. n. 281/1999
comma 2
art. 10, comma 6, D.Lgs. n.
281/1999
Art. 107 (Trattamento di dati sensibili)
comma 1
art. 10, comma 4, D.Lgs. n. 281/1999
Art. 108 (Sistema statistico
nazionale)
---
Art. 109 (Dati statistici relativi all'evento della
nascita)
---
Art. 110 (Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica)
comma 1
art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 282/1999
comma 2
art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 282/1999
Titolo VIII
Lavoro
e previdenza sociale
Capo I
Profili generali
Art. 111 (Codice di deontologia e di buona condotta)
comma 1
art. 20, comma 2, lett. b), D.Lgs., n.
467/2001
Art. 112 (Finalità di rilevante interesse pubblico)
comma 1
art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 135/1999
comma 2
art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 135/1999
comma 3
art. 9, comma 4,
D.Lgs. n. 135/1999
Capo II
Annunci di lavoro e dati
riguardanti
prestatori di lavoro
Art. 113 (Raccolta di
dati e pertinenza)
cfr. art. 8, L. 20 maggio 1970, n. 300
Capo III
Divieto di controllo a distanza e telelavoro
Art. 114
(Controllo a distanza)
cfr. art. 4, comma 1, L. 20 maggio 1970, n.
300
Art. 115 (Telelavoro e lavoro a domicilio)
comma 1 e 2
art. 6, L. 2 aprile 1958, n. 339
Capo IV
Istituti di
patronato e di assistenza sociale
Art. 116 (Conoscibilità di dati
su mandato dell'interessato)
commi 1 e 2
art. 12, L. 30 marzo
2001, n. 152
Titolo IX
Sistema bancario, finanziario ed
assicurativo
Capo I
Sistemi informativi
Art. 117 (Affidabilità e puntualità nei pagamenti)
comma 1
art. 20, comma 1, lett. e), D.Lgs. n.
467/2001
Art. 118 (Informazioni commerciali)
comma 1
art. 20, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 467/2001
Art. 119 (Dati
relativi al comportamento debitorio)
---
Art. 120 (Sinistri)
art. 2, comma 5 -quater 1, D.L. 28 marzo 2000, n. 70, conv.
da
L. 26 maggio 2000, n. 137
Titolo X
Comunicazioni elettroniche
Capo I
Servizi
di comunicazione elettronica
Art. 121 (Servizi interessati)
cfr. art. 3, direttiva n. 2002/58/CE
Art. 122 (Informazioni raccolte
nei riguardi dell'abbonato e
dell'utente)
cfr. art. 5, par. 3,
direttiva n. 2002/58/CE
Art. 123 (Dati relativi al traffico)
cfr.
art. 6, direttiva n. 2002/58/CE
comma 1
art. 4, comma 1, D.Lgs. 13
maggio 1998, n. 171;
comma 2
art. 4, comma 2, D.Lgs. n.
171/1998
comma 3
art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 171/1998
comma 4
---
comma 5
art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 171/1998
comma 6
art. 4, comma 5, D.Lgs. n. 171/1998
Art. 124 (Fatturazione
dettagliata)
cfr. art. 7, direttiva n. 2002/58/CE
comma 1
art.
5, comma 3 (primo periodo), D.Lgs. n. 171/1998;
comma 2
art. 5,
comma 1, D.Lgs. n. 171/1998
comma 3
art. 5, comma 2, D.Lgs. n.
171/1998
comma 4
art. 5, comma 3 (secondo periodo), D.Lgs. n.
171/1998
comma 5
---
Art. 125 (Identificazione della linea)
cfr. art. 8, direttiva n. 2002/58/CE
comma 1
art. 6, comma 1,
D.Lgs. n. 171/1998;
comma 2
art. 6, comma 2, D.Lgs. n.
171/1998
comma 3
art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 171/1998
comma 4
art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 171/1998
comma 5
art. 6, comma 5,
D.Lgs. n. 171/1998
comma 6
art. 6, comma 6, D.Lgs. n.
171/1998
Art. 126 (Dati relativi all'ubicazione)
cfr. art. 9,
direttiva n. 2002/58/CE
Art. 127 (Chiamate di disturbo e di emergenza)
cfr. art. 10, direttiva n. 2002/58/CE
comma 1
art. 7, comma 1,
D.Lgs. n. 171/1998;
comma 2
art. 7, comma 2, D.Lgs. n.
171/1998
comma 3
---
comma 4
art. 7, comma 2 -bis,
D.Lgs. n. 171/1998
Art. 128 (Trasferimento automatico della chiamata)
cfr. art. 11, direttiva n. 2002/58/CE
comma 1
art. 8, comma 1,
D.Lgs. n. 171/1998;
Art. 129 (Elenchi di abbonati)
cfr. art. 12,
direttiva n. 2002/58/CE
art. 9, D.Lgs. n. 171/1998;
Art. 130
(Comunicazioni indesiderate)
cfr. art. 13, direttiva n.
2002/58/CE
art. 10, D.Lgs. n. 171/1998;
Art. 131
(Informazioni ad abbonati e utenti)
art. 3, D.Lgs. n. 171/1998
Art.
132 (Conservazione di dati di traffico per altre finalità)
cfr. art. 15,
direttiva n. 2002/58/CE
Capo II
Internet e reti telematiche
Art. 133 (Codice di deontologia e di buona condotta)
art. 20,
comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 467/2001
Capo III
Videosorveglianza
Art. 134 (Codice di deontologia e di
buona condotta)
art. 20, comma 2, lett. g), D.Lgs. n.
467/2001
Titolo XI
Libere professioni e investigazione
privata
Capo I
Profili generali
Art. 135
(Codice di deontologia e di buona condotta)
art. 22, comma 4, lett. c),
secondo periodo, L. n. 675/1996
Titolo XII
Giornalismo ed
espressione letteraria ed artistica
Capo I
cfr. art. 9, dir.
95/46/CE
Profili generali
Art. 136 (Finalità giornalistiche
ed altre manifestazioni del
pensiero)
comma 1, lett.
a)
art. 25, comma 1, L. n. 675/1996
lett. b) e c)
art. 25, comma
4- bis, L. n. 675/1996
Art. 137 (Disposizioni applicabili)
comma 1, lett. a)
art. 25, comma 1, L. n.
675/1996
lett. b)
art. 25, comma 1, L. n. 675/1996
lett. c)
art. 28, comma 6, L. n. 675/1996
comma 2
art. 12, comma 1, lett.
e), L. n. 675/1996; art. 25, comma 1, L. n.
675/1996
comma 3
art. 20, comma 1, lett. d), e art. 25, comma 1, L. n. 675/1996
Art.
138 (Segreto professionale)
art. 13, comma 5, L. n. 675/1996
Capo II
Codice di deontologia
Art. 139 (Codice di deontologia
relativo ad attività
giornalistiche)
art. 25, commi 2 , 3 e 4,
L. n. 675/1996
Titolo XIII
Marketing diretto
Capo I
Profili generali
Art. 140 (Codice
di deontologia e di buona condotta)
art. 20, comma 2, lett. c), D.Lgs. n.
467/2001
Parte III
Tutela dell'interessato e sanzioni
Titolo I
Tutela amministrativa e giurisdizionale
Capo I
Tutela dinanzi al Garante
cfr. art. 22,
dir. 95/46/CE
Sezione I
Princìpi generali
Art.
141 (Forme di tutela)
---
Sezione II
Tutela
amministrativa
Art. 142 (Proposizione dei reclami)
---
Art. 143 (Procedimento per i reclami)
art. 21, comma 3, L.
n. 675/1996; art. 31, comma 1, lett. c) e l),
L. n.
675/1996
Art. 144 (Segnalazioni)
---
Sezione III
Tutela alternativa a quella giurisdizionale
Art. 145
(Ricorsi)
comma 1
art. 29, comma 1, primo periodo, L. n.
675/1996
comma 2
art. 29, comma 1, secondo periodo, L. n.
675/1996
comma 3
art. 29, comma 2, secondo periodo, L. n.
675/1996
Art. 146 (Interpello preventivo)
comma 1
art.
29, comma 2, primo periodo, L. n. 675/1996
comma 2
art. 29, comma 2,
primo periodo, L. n. 675/1996
comma 3
---
Art. 147
(Presentazione del ricorso)
comma 1, lett. a)
art. 18, comma 1,
lett. a), D.P.R. n. 501/1998
lett. b)
art. 18, comma 1, lett. c),
-seconda parte- D.P.R. n. 501/1998
lett. c)
art. 18, comma 1, lett.
d), D.P.R. n. 501/1998
lett. d)
art. 18, comma 1, lett. c), -prima
parte- D.P.R. n. 501/1998
lett. e)
art. 18, comma 1, lett. b),
D.P.R. n. 501/1998
alinea del comma 2
art. 18, comma 1, lett. e),
D.P.R. n. 501/1998
lett. a), b) e c)
art. 18, comma 3, D.P.R. n.
501/1998
comma 3
art. 18, comma 4, D.P.R. n. 501/1998
comma
4
art. 18, comma 2, D.P.R. n. 501/1998
comma 5
art. 18, alinea
del comma 1, D.P.R. n. 501/1998
Art. 148 (Inammissibilità del ricorso)
comma 1
art. 19, comma 1, D.P.R. n. 501/1998
comma 2
art. 18, comma 5, D.P.R. n. 501/1998
Art. 149 (Procedimento relativo
al ricorso)
comma 1
art. 20, comma 1, D.P.R. n.
501/1998
comma 2
art. 20, comma 2, D.P.R. n. 501/1998
comma
3
art. 29, comma 3, L. n. 675/1996; art. 20, comma 3, D.P.R.
n.
501/1998
comma 4
---
comma 5
art. 20,
comma 4, D.P.R. n. 501/1998
comma 6
art. 20, comma 5, D.P.R. n.
501/1998
comma 7
art. 20, comma 8, D.P.R. n. 501/1998
comma
8
Art. 29, comma 6- bis, L. n. 675/1996
Art. 150 (Provvedimenti a
seguito del ricorso)
comma 1
art. 29, comma 5, L. n.
675/1996
comma 2
art. 29, comma 4, L. n. 675/1996
comma 3
---
comma 4
art. 20, comma 6, D.P.R. n. 501/1998
comma 5
art. 20, comma 11, D.P.R. n. 501/1998
comma 6
---
Art.
151 (Opposizione)
comma 1
art. 29, comma 6, L. n.
675/1996
comma 2
---
Capo II
Tutela
giurisdizionale
Art. 152 (Autorità giudiziaria ordinaria)
comma 1
art. 29, comma 8, L. n. 675/1996
comma 2
---
comma 3
---
comma 4
---
comma 5
---
comma 6
---
comma 7
---
comma 8
---
comma 9
---
comma 10
---
comma 11
---
comma 12
art. 29, comma 7, primo periodo, L. n.
675/1996
comma 13
art. 29, comma 7, secondo periodo, L. n.
675/1996
comma 14
---
Titolo II
L'Autorità
Capo I
cfr. art. 28, dir. 95/45/CE
Il Garante per la
protezione dei dati personali
Art. 153 (Il Garante)
comma 1
art. 30, comma 2, L. n. 675/1996
comma 2
art. 30, comma 3, primo e terzo periodo, L. n. 675/1996
comma 3
art. 30, comma 3, secondo periodo, L. n. 675/1996
comma 4
art.
30, comma 4, L. n. 675/1996
comma 5
art. 30, comma 5, L. n.
675/1996
comma 6
art. 30, comma 6, L. n. 675/1996
comma 7
art. 33, (prima frase), L. n. 675/1996
Art. 154 (Compiti)
alinea del comma 1
art. 31, alinea, L. n.
675/1996
lett. a)
art. 31, comma 1, lett. b), L. n.
675/1996
lett. b)
art. 31, comma 1, lett. d), L. n.
675/1996
lett. C)
art. 31, comma 1, lett. c), L. n.
675/1996
lett. D)
art. 31, comma 1, lett. e ed l), L. n.
675/1996
lett. e)
art. 31, comma 1, lett. h), L. n.
675/1996
lett. f)
art. 31, comma 1, lett. m), L. n.
675/1996
lett. G)
---
lett. H)
art. 31, comma 1, lett.
i), L. n. 675/1996
lett. i)
art. 31, comma 1, lett. g), L. n.
675/1996
lett. l)
art. 31, comma 1, lett. a), L. n.
675/1996
lett. m)
art. 31, comma 1, lett. n), L. n.
675/1996
comma 2
art. 31, comma 1, lett. o), L. n.
675/1996
comma 3
art. 31, commi 5 e 6, L. n. 675/1996
comma
4
art. 31, comma 2, L. n. 675/1996
comma 5
---
comma 6
art. 40 L. n. 675/1996
Capo II
L'Ufficio del Garante
Art. 155 (Princìpi applicabili)
comma 1
art. 33,
comma 1- sexies, L. n. 675/1996
Art. 156 (Ruolo organico e personale)
comma 1
art. 33, comma 1, ultimo periodo, L. n.
675/1996
comma 2
---
comma 3
art. 33, commi 1 -bis e 1
-quater, L. n. 675/1996
comma 4
art. 33, comma 1 -ter, L. n.
675/1996
comma 5
art. 33, comma 1 -quinquies, L. n.
675/1996
comma 6
---
comma 7
art. 33, comma 4, L. n.
675/1996
comma 8
art. 33, comma 6, L. n. 675/1996
comma 9
art. 33, comma 6- bis, L. n. 675/1996
comma 10
art. 33, comma 2,
L. n. 675/1996
Capo III
Accertamenti e controlli
Art. 157 (Richiesta di informazioni e di esibizione di
documenti)
comma 1
art. 32, comma 1, L. n.
675/1996
Art. 158 (Accertamenti)
comma 1
art. 32, comma
2, L. n. 675/1996
comma 2
art. 32, comma 2, L. n.
675/1996
comma 3
art. 32, comma 3, L. n. 675/1996; art. 15, comma 1,
D.P.R. n.
501/1998
Art. 159 (Modalità)
comma 1
art. 15, commi 6, e 7, secondo periodo, D.P.R. n. 501/1998
comma 2
art. 32, comma 4, L. n. 675/1996; art. 15, comma 5, D.P.R.
n.
501/1998
comma 3
art. 15, commi 2, e 7, primo
periodo, D.P.R. n. 501/1998
comma 4
art. 15, comma 4, D.P.R. n.
501/1998
comma 5
art. 15, comma 8, D.P.R. n. 501/1998
comma
6
art. 32, comma 5, L. n. 675/1996
Art. 160 (Particolari
accertamenti)
comma 1
art. 32, comma 6, primo periodo, L. n.
675/1996
comma 2
art. 32, comma 6, secondo periodo, L. n.
675/1996
comma 3
art. 32, comma 7, primo e secondo periodo, L. n.
675/1996
comma 4
art. 32, comma 7, terzo periodo, L. n.
675/1996
comma 5
---
comma 6
---
Titolo III
Sanzioni
Capo I
cfr. art. 24, dir.
95/46/CE
Violazioni amministrative
Art. 161 (Omessa o
inidonea informativa all'interessato)
comma 1
art. 39, comma 2,
primo periodo, L. n. 675/1996
Art. 162 (Altre fattispecie)
comma 1
art. 16, comma 3, L. n. 675/1996
comma 2
art. 39, comma 2, secondo periodo, L. n. 675/1996
Art. 163 (Omessa o
incompleta notificazione)
comma 1
art. 34, comma 1, L. n.
675/1996
Art. 164 (Omessa informazione o esibizione al Garante)
comma 1
art. 39, comma 1, L. n. 675/1996
Art. 165
(Pubblicazione del provvedimento del Garante)
comma 1
---
Art. 166 (Procedimento di applicazione)
comma 1
art. 39, comma 3, L. n. 675/1996
Capo II
Illeciti
penali
Art. 167 (Trattamento illecito di dati)
comma 1
art. 35, comma 1, L. n. 675/1996; art. 11, D.Lgs. 171/1998
comma 2
art. 35, comma 2, L. n. 675/1996
Art. 168 (Falsità nelle
dichiarazioni e notificazioni al
Garante)
comma 1
art. 37 -bis, comma 1, L. n. 675/1996
Art. 169 (Misure di sicurezza)
comma 1
art. 36, comma 1, L. n. 675/1996
comma 2
art. 36, comma 2, L. n. 675/1996
Art. 170 (Inosservanza di
provvedimenti del Garante)
comma 1
art. 37, comma 1, L. n.
675/1996
Art. 171 (Altre fattispecie)
---
Art. 172 (Pene
accessorie)
comma 1
art. 38, comma 1, L. n.
675/1996
Titolo IV
Disposizioni modificative, abrogative,
transitorie e finali
Capo I
Disposizioni
di modifica
Art. 173 (Convenzione di applicazione dell'Accordo di
di Schengen)
---
Art. 174 (Notifiche di atti e vendite
giudiziarie)
---
Art. 175 (Forze di Polizia)
---
Art.
176 (Soggetti pubblici)
---
Art. 177 (Disciplina anagrafica, dello
stato civile e delle liste
---
elettorali)
Art. 178
(Disposizioni in materia sanitaria)
---
comma 1
comma 2
---
comma 3
art. 4, comma 5, D.Lgs. n. 282/1999
comma 4
---
comma 5
---
Art. 179 (Altre modifiche)
---
Capo II
Disposizioni transitorie
Art.
180 (Misure di sicurezza)
---
Art. 181 (Altre disposizioni
transitorie)
---
comma 1
comma 2
---
comma
3
---
comma 4
art. 13, comma 5, D.P.R. n. 501/1998
comma
5
---
comma 6
---
Art. 182 (Ufficio del Garante)
---
Capo III
Abrogazioni
Art. 183 (Norme
abrogate)
---
Capo IV
Norme finali
Art.
184 (Attuazione di direttive europee)
comma 1
---
comma
2
---
comma 3
art. 43, comma 2, secondo periodo, L. n.
675/1996
Art. 185 (Allegazione dei codici di deontologia e di buona
condotta)
---
Art. 186 (Entrata in vigore)
---
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lunedì 27 giugno 2011
(Ricevo e volentieri pubblico) - I sistemi di videosorveglianza nella pa Il provvedimento generale dell'Autorità Garante dell'8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza detta regole riservate anche ai soli soggetti pubblici. Difatti viene precisato che un ente può effettuare attività di videosorveglianza solo ed esclusivamente per svolgere funzioni istituzionali. Anche quando un'amministrazione ed in particolare un ente locale è titolare di compiti di sicurezza urbana, di pubblica sicurezza o prevenzione dei reati, per installare telecamere deve comunque ricorrere un'esigenza effettiva e proporzionata di prevenzione o repressione di pericoli concreti.
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