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martedì 3 giugno 2014

Agenzia delle Entrate Ris. 30-5-2014 n. 57/E Chiarimenti in merito allo svolgimento dell’assistenza fiscale per la presentazione della dichiarazione con il modello 730/2014.



Agenzia delle Entrate
Ris. 30-5-2014 n. 57/E
Chiarimenti in merito allo svolgimento dell’assistenza fiscale per la presentazione della dichiarazione con il modello 730/2014.
Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale servizi ai contribuenti.

Ris. 30 maggio 2014, n. 57/E (1).

Chiarimenti in merito allo svolgimento dell’assistenza fiscale per la presentazione della dichiarazione con il modello 730/2014.

(1) Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale servizi ai contribuenti.



A seguito di alcuni quesiti recentemente pervenuti, dai sostituti d’imposta, dai Centri di assistenza fiscale, dai professionisti abilitati e da altri operatori del settore, in merito allo svolgimento dell’assistenza fiscale nel corrente anno si forniscono alcuni chiarimenti in particolare rispetto alle novità introdotte dalle recenti modifiche normative.



1) Ampliamento della platea dei soggetti ammessi all’utilizzo del modello 730

L’articolo 51-bis, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ha ampliato la platea dei soggetti ammessi all’assistenza fiscale prevedendo che: "a decorrere dall’anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g) con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i), e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando l’apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del cinque e dell’otto per mille" ad un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato. Il modello 730 può essere utilizzato quindi dai soggetti:

- titolari di redditi da lavoro dipendente articolo 49 TUIR,

- titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente articolo 50 TUIR, limitatamente a quelli indicati al comma 1, lettere:

a) compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca;

c) somme a titolo di borsa di studio e di assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale;

c-bis) somme in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni o enti, collaborazioni a giornali, riviste o enciclopedie, collaborazioni a collegi o commissioni;

d) remunerazioni di sacerdoti;

g) indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo;

i) assegni periodici alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro compresi quelli corrisposti al coniuge e quelli corrisposti in forza di testamento o donazione modale;

1) compensi per lavori socialmente utili.

A titolo esemplificativo, possono utilizzare il modello 730 in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio sulla retribuzione i contribuenti:

- con rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato che non comprende almeno i mesi di giugno e luglio;

- con rapporti di lavoro dipendente con privati come autisti, giardinieri, collaboratori familiari e altri addetti alla casa;

- con rapporti di lavoro dipendente svolto all’estero in zone di frontiera erogato da un datore di lavoro non residente;

- titolari di borse di studio e di assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale;

- titolari di assegni periodici;

- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non comprende almeno i mesi di giugno e luglio.

Il citato articolo 51 -bis prevede che se dalle dichiarazioni presentate emerge un debito, il soggetto che presta l’assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate oppure, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente che effettua il pagamento con le modalità indicate nell’articolo 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

I versamenti devono essere effettuati nei termini ordinari previsti per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate per l'anno d’imposta 2013.

Inoltre, il comma 3 dello stesso articolo 51-bis stabilisce che i rimborsi sono eseguiti dall’amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni.

È possibile presentare il modello 730 in forma congiunta anche se entrambi i coniugi non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio nei tempi previsti, quando nel modello relativo al primo dichiarante è indicato un reddito di lavoro dipendente e assimilato a quello di lavoro dipendente; tale condizione non è necessaria per il secondo dichiarante.

In assenza di sostituto d’imposta è possibile presentare anche il "730 integrativo" infatti, se si verifica la cessazione del rapporto di lavoro nel periodo intercorrente tra la presentazione del modello 730 originario e la data del 27 ottobre il contribuente, può presentare il modello 730 integrativo contrassegnato dal codice 1 e con la casella "MOD 730 Dipendenti senza sostituto" barrata, il rimborso sarà effettuato dall’Agenzia delle entrate.

Invece, se è stato presentato un modello 730 originario in assenza di sostituto d’imposta ed entro il 27 ottobre il contribuente ha un nuovo sostituto può presentare il modello 730 integrativo contrassegnato dal codice 1 ed ottenere il rimborso dal nuovo sostituto d’imposta.

Qualora il 730 originario sia stato inviato ad un sostituto non tenuto all’effettuazione del conguaglio e il contribuente non risulti avere un sostituto d’imposta può essere predisposto il "MOD 730 Dipendenti senza sostituto" contrassegnato con il codice 2 o con il codice 3.



2) Controlli preventivi sui rimborsi complessivamente superiori a quattromila euro

L’articolo 1, comma 586, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che: "Al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da parte dei sostituti d'imposta nell'ambito dell'assistenza fiscale di cui al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonché di quelli di cui all'articolo 51-bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, l'Agenzia delle entrate, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, ovvero dalla data della trasmissione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini, effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni".

Al riguardo si specifica che:

- i rimborsi complessivamente superiori ai quattromila euro derivanti da dichiarazioni che non presentano richiesta di riconoscimento di:

- detrazioni per carichi di famiglia, ovvero righi da 21 a 24 compresi, del prospetto di liquidazione mod.730-3, non valorizzati e,

- eccedenze da precedente dichiarazione, righi 58, 74, 77 e 82 del prospetto di liquidazione 730-3 non valorizzati, sono rimborsati con le retribuzioni nei tempi ordinari dal sostituto d’imposta;

- le somme identificate come eccedenza rilevano ai fini del controllo anche se derivanti esclusivamente da fattori diversi dalla richiesta di detrazioni per carichi di famiglia nella precedente dichiarazione;

- qualora l’imposta a credito risultante da precedente dichiarazione sia stata interamente utilizzata per versamenti con il modello F24 non risulterà come eccedenza nel quadro F del modello 730/2014 e pertanto non concorrerà al raggiungimento dei quattromila euro;

- le somme risultanti dal quadro "I Imposte da compensare" del modello 730/2014, destinate alla compensazione di imposte da versare autonomamente con il modello F24, (nella forma congiunta vengono considerate per entrambi i coniugi) non facendo parte dell’importo risultante a rimborso non concorrono al raggiungimento dei quattromila euro.

In presenza di rimborsi superiori a quattromila euro e contemporanea richiesta di detrazioni per carichi di famiglia e/o di eccedenza derivante dalla precedente dichiarazione, i rimborsi sono effettuati direttamente dall’Agenzia delle entrate a seguito dei previsti controlli.

L’erogazione del rimborso, al fine di tener conto della presenza del secondo o unico acconto Irpef o cedolare secca, è effettuato al netto dei predetti acconti.

Si specifica che, nelle ipotesi in cui il rimborso superiore ai quattromila euro è determinato da crediti diversi dalle detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze da precedente dichiarazione, non trovando applicazione il controllo preventivo citato, il rimborso è erogato dal sostituto d’imposta previa ricezione dei risultati contabili.



3) Modalità di trattamento dei risultati contabili dei rimborsi superiori a quattromila euro

Il soggetto che presta l’assistenza fiscale non deve produrre il risultato contabile modello 730-4 destinato al sostituto d’imposta in assenza di seconda o unica rata di acconto Irpef e/o cedolare secca o se tale importo risulta inferiore o uguale all'importo del rigo 164 del prospetto di liquidazione.

Diversamente, qualora l’importo della seconda o unica rata di acconto Irpef e/o cedolare secca risulti superiore all’importo del rigo 164 del prospetto di liquidazione deve essere prodotto il modello 730-4 limitatamente alla differenza tra i due importi.

Le medesime modalità trovano applicazione anche in caso di assistenza prestata direttamente dal sostituto d’imposta. In questo caso, il sostituto d’imposta che presta direttamente l’assistenza fiscale non deve effettuare i rimborsi superiori ai quattromila euro, in presenza di richiesta di detrazioni per carichi di famiglia e/o di eccedenza da precedente dichiarazione, in assenza di seconda o unica rata di acconto Irpef e/o cedolare secca o se tale importo risulta inferiore o uguale all’importo del rigo 164 del prospetto di liquidazione. Diversamente, qualora l’importo della seconda o unica rata di acconto Irpef e/o cedolare secca risulti superiore all’importo del rigo 164 del prospetto di liquidazione deve trattenere sulla retribuzione, nel mese di novembre, la somma risultante dalla differenza tra i due importi.

I risultati contabili dei modelli 730 relativi ad assistiti sostituiti dall’Inps o dai sostituti gestiti dal Ministero dell’economia e delle finanze (personale centrale e periferico gestito dal Service Personale Tesoro) da cui scaturisce un rimborso sottoposto a controllo preventivo perché superiore ai quattromila euro in presenza di richiesta di detrazioni per carichi di famiglia e/o di eccedenza da precedente dichiarazione, devono essere trasmessi con le modalità del flusso telematico all’Agenzia delle entrate che provvederà direttamente all’erogazione dei rimborsi a seguito dell’effettuazione dei controlli previsti.



4) Rimborsi effettuati direttamente dall’agenzia delle entrate

L’articolo 51-bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, nei casi ivi contemplati di contribuente in assenza di sostituto d’imposta prevede che i rimborsi siano effettuati dall’amministrazione finanziaria a seguito della ricezione del risultato finale delle dichiarazioni da parte del soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale.

L’Agenzia delle entrate effettua direttamente anche l’erogazione dei rimborsi soggetti a controllo preventivo disposto dall'articolo 1, comma 586, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014) in presenza di richiesta di detrazioni per carichi di famiglia e/o di eccedenza da precedente dichiarazione se di importo complessivamente superiore ai quattromila euro.

In entrambi i casi restano ferme le ordinarie attività di controllo automatizzato e formale sulle dichiarazioni.

Il credito rimborsabile - derivante dalla somma algebrica complessiva delle singole imposte, a debito e a credito al netto della seconda o unica rata di acconto Irpef e/o cedolare secca, riferite anche al coniuge dichiarante - viene rimborsato dall’amministrazione finanziaria secondo le modalità stabilite dal D.M. 29 dicembre 2000 per importi superiori a 12 euro ai sensi della normativa vigente.

L’Agenzia delle entrate, effettua i previsti controlli, entro sei mesi dalla data di trasmissione della dichiarazione modello 730 e, verificata la spettanza del rimborso relativamente ai controlli preventivi previsti, rimborsa l’ammontare risultante al rigo 164 del prospetto di liquidazione 730-3 (al netto della seconda o unica rata di acconto Irpef e/o cedolare secca, riferite anche al coniuge dichiarante) poiché, in tali fattispecie il sostituto d’imposta è esonerato dall’effettuazione del conguaglio e pertanto non riceve il relativo risultato contabile.

I contribuenti che vogliono ottenere l’accredito dei rimborsi fiscali sul conto corrente bancario o postale, accelerando i relativi tempi di erogazione, e che non hanno ancora comunicato il codice IBAN, possono farne richiesta tramite apposito modello reperibile nel sito dell’Agenzia delle entrate alla pagina: Cosa devi fare-Richiedere-Rimborsi-Accredito rimborsi su conto corrente.

Nel modello vanno indicati i dati relativi a un conto corrente intestato o cointestato al beneficiario del rimborso (codice IBAN).

Il modello per comunicare il codice IBAN deve essere presentato dal contribuente direttamente:

- in via telematica, se il contribuente è in possesso di pincode, tramite la specifica applicazione a disposizione sul sito dell’Agenzia delle entrate;

- presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate, che acquisirà le coordinate del conto corrente del richiedente. In questo caso è opportuno che il contribuente porti con sé un documento della propria banca in cui risulti il codice IBAN.



5) Compensazioni con il modello 730/2014

L’articolo 1, comma 617, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha aggiunto il comma 4-bis all’articolo 13 del decreto 31 maggio 1999, n. 164: " Qualora dalla liquidazione della dichiarazione emerga un credito d’imposta, il contribuente può indicare di voler utilizzare in tutto o in parte l’ammontare del credito per il pagamento di somme per le quali è previsto il versamento con le modalità di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241."

L’assistito, con la compilazione del quadro "I Imposte da compensare" del modello 730, richiede di utilizzare l’eventuale credito risultante dalla dichiarazione per compensare imposte da versare autonomamente, con il modello F24.

Il contribuente può richiedere di utilizzare l'intera somma a credito per il pagamento di imposte con il modello F24 (casella 2 del quadro I barrata) oppure indicare (casella 1) la parte del credito che intende utilizzare per il pagamento di imposte con F24; se la somma indicata risulta uguale o superiore al credito risultante ovvero se la casella 2 risulta barrata, il rimborso non verrà effettuato.

Si evidenzia che, in caso di presentazione di 730 integrativo è necessario indicare nel relativo quadro I un importo non inferiore a quello già utilizzato in compensazione nel modello F24.

Qualora nel modello 730 originario non sia stato compilato il quadro I o la somma indicata non sia stata utilizzata in compensazione, nel modello integrativo il quadro I può essere anche compilato diversamente o non compilato.



6) Modalità di certificazione del versamento degli acconti risultanti dai modelli 730 /2013 situazioni particolari

L’articolo 51-bis, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ha ampliato la platea dei soggetti ammessi all’assistenza fiscale prevedendo, nel il 2013, la presentazione della dichiarazione mediante il modello 730 Situazioni Particolari solo se a credito.

Al riguardo si chiarisce che, ai fini del rilascio del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 241 del 1997, il riscontro degli acconti è effettuato mediante la verifica degli stessi nella dichiarazione 730 Situazioni Particolari presentata nel 2013.



7) Obblighi e modalità di conservazione della documentazione per i CAF e i professionisti abilitati

I CAF e i professionisti abilitati, ai sensi all’articolo 16, comma 1, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, come modificato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1, comma 617, lettera d), devono conservare:

- le schede modello 730-1 con le scelte effettuate dai contribuenti fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione;

- copia delle dichiarazioni elaborate, dei relativi prospetti di liquidazione e della documentazione a base del visto di conformità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione.

Detti documenti possono essere conservati anche in formato cartaceo. Se conservati in formato elettronico si fa presente che:

- le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione sono conservati nel formato originale;

- la copia della documentazione a base del visto di conformità è conservata in formato PDF o TIFF;

- le schede sono conservate secondo le regole tecniche in materia di sistema di conservazione di cui al D.P.C.M. 3 dicembre 2013, pubblicato sul supplemento ordinario n. 20 alla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2014.

Tale documentazione, ai sensi dell’articolo 26, comma 3-bis, del D.M. n. 164 del 1999, dovrà essere trasmessa, dal responsabile del CAF anche tramite il CAF, o dal professionista abilitato, in via telematica a seguito di richiesta dell’Agenzia delle entrate.

Pertanto, l’indicazione analitica dei documenti esibiti dai contribuenti nella ricevuta di avvenuta consegna della dichiarazione per i CAF e i professionisti abilitati, modello 730-2, non esime dall’obbligo di conservazione degli stessi.



8) Chiarimenti sulle modalità di effettuazione dei conguagli da parte dei sostituti d’imposta

Qualora il risultato contabile della dichiarazione evidenzi un credito, il rimborso è effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di Irpef e/o di addizionale comunale e regionale all’Irpef effettuate sui compensi di competenza del mese di luglio, utilizzando, se necessario, l’ammontare complessivo delle suddette ritenute relative alla totalità dei compensi di competenza del mese di luglio corrisposti dal sostituto a tutti i percipienti e delle somme derivanti dai conguagli a debito da assistenza fiscale. Se anche quest’ultimo ammontare delle ritenute è insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono rimborsati con una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell’anno; di tale evenienza il sostituto ne deve dare notizia al dipendente contestualmente all’erogazione della prima rata di rimborso.

In presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi devono avere una cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti, determinata dal rapporto tra l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti, compresi quelli non aventi diritto al rimborso, e l'ammontare complessivo del credito da rimborsare.

Al riguardo, si chiarisce che il risultato contabile è rappresentato con un singolo importo, costituito dalla somma algebrica di tutte le imposte a debito e a credito, relative al dichiarante e al coniuge dichiarante, scaturite dalla liquidazione della dichiarazione modello 730.

Detto dato è indicato nel modello 730-4 nel rigo denominato "Conguaglio da effettuare nel mese di luglio" che può essere compilato in alternativa per le somme a debito (casella "Importo da trattenere") ovvero per quelle a credito (casella "Importo da rimborsare").

Conseguentemente il sostituto, nelle operazioni di conguaglio sulle retribuzioni, è tenuto ad effettuare la trattenuta dell’importo risultante al rigo 161 del prospetto di liquidazione in caso di assistenza diretta o, di quello indicato nel rigo "Conguaglio da effettuare nel mese di luglio" casella "Importo da trattenere" del modello 730-4 nel caso di assistenza prestata da un CAF o da un professionista abilitato.

Per quanto concerne i conguagli a credito, ai fini della verifica della capienza del monte ritenute, in cui devono essere comprese le somme trattenute per assistenza fiscale, il sostituto d’imposta deve far riferimento alla somma degli importi indicati al rigo 162 dei prospetti di liquidazione in caso di assistenza diretta o, di quelli indicati nel rigo "Conguaglio da effettuare nel mese di luglio" casella "Importo da rimborsare" dei modelli 730-4 nel caso di assistenza prestata da un CAF o da un professionista abilitato.

Qualora l’ammontare complessivo del credito da rimborsare, calcolato con riferimento alle indicazioni sopra riportate, non trovi capienza nel monte ritenute a disposizione del sostituto i rimborsi devono essere effettuati con cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti, ciò a prescindere dall’entità delle ritenute, relative allo stesso mese di effettuazione del rimborso, riferite al singolo dipendente.

Ai fini dello svolgimento delle varie fasi dell’assistenza fiscale dell’anno 2014, prestata dai sostituti d’imposta, dai CAF e dai professionisti abilitati, per gli argomenti non illustrati si rimanda a quanto disciplinato dalla Circ. n. 14/E del 9 maggio 2013.


Il Direttore centrale

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