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martedì 9 aprile 2019
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 19 febbraio 2019 Modalita' di assegnazione delle somme derivanti dal pagamento delle sanzioni per violazioni delle disposizioni in materia di diritti dei passeggeri nelle modalita' del trasporto ferroviario, con autobus e per vie navigabili interne. (19A02298) (GU n.83 del 8-4-2019)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 19 febbraio 2019
Modalita' di assegnazione delle somme derivanti dal pagamento delle
sanzioni per violazioni delle disposizioni in materia di diritti dei
passeggeri nelle modalita' del trasporto ferroviario, con autobus e
per vie navigabili interne. (19A02298)
(GU n.83 del 8-4-2019)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei
passeggeri nel trasporto ferroviario;
Visto il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 novembre 2010 relativo ai diritti dei passeggeri che
viaggiano via mare e per vie navigabili interne, che modifica il
regolamento (CE) n. 2006/2004;
Visto il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 febbraio 2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel
trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE)
n. 2006/2004;
Visti gli articoli 1, comma 2, e 3 del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la
disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del
regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi
dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
Visto il decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, recante la
disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del
regolamento (UE) n. 181/2011;
Visto il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante la
disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del
regolamento (UE) n. 1177/2010;
Visti, in particolare, l'art. 5, comma 4, del decreto legislativo
17 aprile 2014, n. 70, l'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 4
novembre 2014, n. 169 e l'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 29
luglio 2015, n. 129, che prevedono che le somme derivanti dal
pagamento delle sanzioni per violazioni dei diritti dei passeggeri
delle modalita' di trasporto ferroviario, con autobus e via mare e
per vie navigabili interne sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per la successiva riassegnazione in un apposito fondo da
istituire nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per il finanziamento di progetti a
vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti;
Considerato che, ai sensi delle medesime disposizioni, con
successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
su proposta dell'Autorita' di regolazione dei trasporti, adottato
d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e province autonome, il
predetto fondo e' assegnato a progetti del predetto Ministero, e alle
regioni, in misura tale che a ciascuna regione sia trasferito
l'importo corrispondente all'ammontare derivante dal pagamento delle
sanzioni, applicate in relazione ai servizi di trasporto di
competenza regionale e locale, riferibili al proprio territorio;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
del 29 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 143 del 23 giugno 2015, con il quale sono
state individuate le strutture regionali deputate a ricevere i
reclami a seguito di presunte infrazioni accertate in relazione ai
servizi ferroviari di competenza regionale e locale;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
del 9 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2015, con il quale sono
state individuate le strutture regionali deputate a ricevere i
reclami a seguito di presunte infrazioni accertate in relazione ai
servizi di trasporto effettuato con autobus;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
del 5 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 135 del 13 giugno 2017, con il quale sono
state individuate le strutture regionali deputate a ricevere i
reclami a seguito di presunte infrazioni accertate in relazione ai
servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne;
Considerato che e' stato istituito nello stato di previsione
dell'entrata del Ministero dell'economia e delle finanze il capitolo
2454 piano gestionale 25, in cui far confluire le somme derivanti dal
pagamento delle sanzioni di cui ai citati decreti legislativi;
Considerato che le somme che affluiranno sul capitolo 2454 piano
gestionale 25 saranno riassegnate sui pertinenti capitoli da
istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
Considerato che sulla scorta delle comunicazioni dell'Autorita' di
regolazione dei trasporti, le risorse verranno assegnate da parte del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle regioni;
Vista la proposta dell'Autorita' di regolazione dei trasporti;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
espressa nella seduta del 13 febbraio 2019;
Decreta:
Art. 1
Destinazione delle risorse
1. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni per le
violazioni delle disposizioni del decreto legislativo 17 aprile 2014,
n. 70, del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169 e del decreto
legislativo 29 luglio 2015, n. 129, in materia, rispettivamente, di
diritti dei passeggeri nelle modalita' di trasporto ferroviario, con
autobus e via mare e per vie navigabili interne, sono assegnate a
progetti a vantaggio dei consumatori, destinati a campagne di
sensibilizzazione e informazione sui diritti dei passeggeri, promosse
anche avvalendosi della collaborazione dei gestori dei servizi e
delle infrastrutture interessati.
Art. 2
Realizzazione dei progetti
1. I progetti, destinati in via prioritaria al finanziamento di
campagne informative riguardanti l'accessibilita' ai servizi di
trasporto per le persone con disabilita' o a mobilita' ridotta,
possono essere realizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e dalle regioni, con le risorse di cui all'art. 3.
Art. 3
Assegnazione delle risorse
1. Le somme rivenienti dalle sanzioni applicate ai trasporti
pubblici di interesse nazionale di cui all'art. 3, del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni,
sono assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le
somme rivenienti dalle sanzioni applicate ai trasporti pubblici di
interesse regionale e locale, di cui all'art. 1, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 422 del 1997, sono assegnate in modo da
garantire che a ciascuna regione sia trasferito l'importo
corrispondente all'ammontare derivante dal pagamento delle sanzioni
riferibili al proprio territorio.
2. L'Autorita' di regolazione dei trasporti, entro il primo
trimestre di ogni anno, trasmette al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti le tabelle riassuntive di tutte le sanzioni irrogate
nel corso dell'anno precedente, relativamente alle tre modalita' di
trasporto passeggeri, per ferrovia, per nave e per autobus, indicando
a quale regione sono riferibili le sanzioni applicate ai trasporti
pubblici di interesse regionale e locale.
3. Nel caso di sanzione applicata in ambito ferroviario
sovraregionale, l'Autorita' di regolazione dei trasporti indica,
sulla base delle informazioni fornite da Trenitalia S.p.a., a quale
delle regioni interessate deve esserne assegnato il relativo importo.
Art. 4
Attivita' di competenza del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento
per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale,
sulla base di quanto comunicato dall'Autorita' di regolazione dei
trasporti, effettua la ricognizione delle entrate, ai fini del
finanziamento dei progetti di cui agli articoli 1 e 2, e provvede
alla successiva riassegnazione sui pertinenti capitoli di spesa.
2. Nell'ambito del Dipartimento di cui al comma 1, la Direzione
generale per la sicurezza stradale provvede alla predisposizione dei
progetti di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nonche', entro la fine di ogni anno, all'erogazione alle
regioni delle somme di loro spettanza, all'esito della riassegnazione
delle risorse, di cui al medesimo comma 1.
3. Annualmente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
trasmette alla Conferenza Stato-Regioni la relazione illustrativa dei
progetti realizzati nel corso dell'anno precedente sia da parte delle
regioni che da parte dello Stato.
Art. 5
Attivita' di competenza delle regioni
1. Le regioni, ai fini della relazione annuale di cui all'art. 4,
presentano entro il primo trimestre di ogni anno al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, i progetti realizzati nel corso
dell'anno precedente.
Roma, 19 febbraio 2019
Il Ministro: Toninelli
Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 394
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