MARTEDÌ 09 APRILE 2019 19.59.48
FISCO: AGENZIA ENTRATE, PRONTA CIRCOLARE SU PACE FISCALE =
Roma, 9 apr. (AdnKronos) - Pubblicata, sul sito delle Entrate, la
circolare che contiene chiarimenti sulla definizione agevolata dei
processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018,
data di entrata in vigore del Dl n. 119/2018. Il documento di prassi,
che segue il provvedimento del 23 gennaio scorso, si legge in una
nota, spiega quali sono le violazioni che possono essere definite, gli
effetti premiali e le regole per i contribuenti che intendono
avvalersi dell'istituto.
In particolare, la circolare ricorda che ai fini del perfezionamento
della procedura è necessario presentare un'apposita dichiarazione e
provvedere al versamento delle imposte entro il 31 maggio 2019. Il
documento di oggi fornisce, inoltre, ulteriori chiarimenti in tema di
raddoppio dei termini di decadenza, regimi con esonero dichiarativo e
definizione agevolata delle società consolidanti.
In cosa consiste l'agevolazione - Possono essere definiti in via
agevolata i processi verbali di constatazione, redatti ai sensi
dell'articolo 24 della legge n. 4/1929, consegnati entro il 24 ottobre
2018. La definizione riguarda tutte le violazioni constatate nel
verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali,
contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta
regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili
all'estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e
imposta sul valore aggiunto. Al contribuente che si avvale
dell'istituto viene riconosciuto il totale abbattimento delle sanzioni
e degli interessi. Qualora il processo verbale riguardi più periodi
d'imposta, può essere definito integralmente anche un solo periodo
d'imposta, ma tale definizione deve necessariamente riguardare tutte
le imposte oggetto di constatazione con riguardo al periodo di imposta
scelto. (segue)
(Sec/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
09-APR-19 19:58
NNNN
MARTEDÌ 09 APRILE 2019 19.59.48
FISCO: AGENZIA ENTRATE, PRONTA CIRCOLARE SU PACE FISCALE (2) =
(AdnKronos) - Le violazioni regolarizzabili - Sono definibili le
violazioni sostanziali, ovvero le violazioni che hanno inciso sulla
determinazione della base imponibile o sul versamento del tributo, con
esclusione di quelle relative a settori impositivi diversi da quelli
espressamente richiamati dal comma 1 dell'articolo 1 del Dl n.
119/2018 (ad esempio, imposta di registro) e di quelle di natura
formale che non rilevano sulla determinazione della base imponibile né
sul pagamento dei tributi; possono inoltre essere definite anche le
violazioni constatate nel processo verbale relativamente ai periodi di
imposta per i quali la dichiarazione risulta omessa. Il documento di
prassi ricorda, inoltre, che la definizione agevolata può riguardare
anche i periodi di imposta per i quali, alla data della consegna del
processo verbale, non erano ancora scaduti i termini ordinari per la
presentazione della relativa dichiarazione.
La presentazione della dichiarazione - Il contribuente che intende
avvalersi della definizione agevolata del processo verbale di
constatazione deve presentare, entro il 31 maggio 2019, la
dichiarazione integrativa per i periodi di imposta oggetto di
constatazione, da compilare con le modalità stabilite per il periodo
oggetto della definizione. In particolare, il contribuente è tenuto a
presentare, entro il 31 maggio 2019, la dichiarazione relativa allo
specifico periodo d'imposta che intende definire ovvero più
dichiarazioni, nel caso in cui per lo stesso periodo d'imposta sia
prevista la presentazione autonoma di una singola dichiarazione per
ciascun tributo. Gli uffici dell'Agenzia delle Entrate forniscono
l'assistenza eventualmente richiesta dal contribuente per avvalersi
correttamente della definizione agevolata.
Il versamento delle imposte - Il contribuente che intende avvalersi
della definizione agevolata deve provvedere, entro il 31 maggio 2019,
al versamento delle imposte autoliquidate nelle dichiarazioni
presentate, senza applicazione degli interessi e delle sanzioni. Il
pagamento può essere effettuato in unica soluzione o con un massimo di
venti rate trimestrali di pari importo. In caso di pagamento rateale,
il versamento della prima rata deve essere effettuato entro il 31
maggio 2019. Le rate successive alla prima vanno pagate entro l'ultimo
giorno di ciascun trimestre. (segue)
(Sec/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
09-APR-19 19:58
NNNN
MARTEDÌ 09 APRILE 2019 19.59.48
FISCO: AGENZIA ENTRATE, PRONTA CIRCOLARE SU PACE FISCALE (3) =
(AdnKronos) - Cosa succede in caso di raddoppio dei termini di
decadenza - La circolare dà il via libera alla definizione agevolata
anche per i periodi di imposta per i quali si applica il raddoppio dei
termini di decadenza, per la detenzione di attività finanziarie
detenute nei paesi black list o anche per la presenza di una
violazione che comporta la denuncia penale. Nel caso in cui, però,
siano state rilevate violazioni Irap nel corso di un periodo di
imposta 'raddoppiato' per il penale, il contribuente può procedere
alla definizione integrale dello stesso periodo di imposta escludendo
queste ultime dalla procedura di regolarizzazione; la circolare sul
punto ha recepito l'orientamento della corte di cassazione, che non
ritiene applicabile la disposizione sul raddoppio dei termini di
decadenza all'Irap in quanto per tale imposta non sono previste
sanzioni penali.
No alle segnalazioni, ok per l'esonero dichiarativo - Dall'ambito di
applicazione della procedura agevolativa restano esclusi i fatti o le
circostanze che rientrano nelle cosiddette ''segnalazioni'' al
competente ufficio dell'Agenzia, che saranno oggetto di necessari
approfondimenti e di eventuali ulteriori attività istruttorie. Non
sono quindi definibili in via agevolata fatti o elementi contenuti nel
processo verbale non ancora formalizzati tramite constatazione di
specifici rilievi compiuti e puntuali; sono ad esempio esclusi dalla
regolarizzazione i rilievi inerenti alla disciplina dell'abuso del
diritto o elusione fiscale previsti dall'articolo 10-bis dello Statuto
del contribuente, per i quali è peraltro prevista una specifica
disciplina procedimentale che intende garantire il contraddittorio e
il diritto di difesa del contribuente.
Sono ammesse alla definizione agevolata, invece, le violazioni
constatate nei confronti di soggetti che rientrano in uno specifico
regime agevolativo (ad esempio, il regime speciale per le associazioni
sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398)
e che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, ma non
dal versamento del tributo. Per il perfezionamento della definizione è
sufficiente il versamento dell'imposta dovuta e la consegna,
all'ufficio competente, della copia della quietanza. (segue)
(Sec/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
09-APR-19 19:58
NNNN
MARTEDÌ 09 APRILE 2019 19.59.48
FISCO: AGENZIA ENTRATE, PRONTA CIRCOLARE SU PACE FISCALE (4) =
(AdnKronos) - La definizione delle consolidanti e ulteriori
chiarimenti - Nell'ambito del 'consolidato fiscale' la società
consolidante può avvalersi della definizione agevolata del processo
verbale di constatazione redatto nei confronti della società
consolidata, presentando la relativa dichiarazione nella quale esporre
il maggior reddito trasferito dalla società consolidata, soltanto se
la dichiarazione per definire il processo verbale è stata presentata
anche da quest'ultima, prescindendo dal perfezionamento della
procedura agevolativa.
La circolare fornisce, inoltre, indicazioni in merito alla possibilità
di avvalersi della definizione agevolata nel caso in cui il
contribuente intenda definire i rilievi riferiti ad un periodo di
imposta chiuso in perdita; viene chiarito, altresì, come comportarsi
se, a seguito della dichiarazione presentata per accedere alla
definizione agevolata, dovesse emergere un minor credito annuale
rispetto a quello originariamente dichiarato.
(Sec/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222
09-APR-19 19:59
NNNN
Nessun commento:
Posta un commento