MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 28 febbraio 2019
Integrazioni e modifiche al decreto 23 marzo 2018, recante:
«Modalita' di svolgimento dei corsi per gli appartenenti alle
carriere dei funzionari, dei funzionari tecnici, dei medici e dei
medici veterinari della Polizia di Stato.». (19A02292)
(GU n.83 del 8-4-2019)
IL CAPO DELLA POLIZIA
Direttore generale della pubblica sicurezza
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente «Nuovo
ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante
«Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia
di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n.
78»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n.
256, recante «Regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore
di Polizia», come da ultimo modificato dal decreto del Presidente
della Repubblica 8 febbraio 2018, n. 27;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95 recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a)
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza del 23 marzo 2018, recante «Modalita' di
svolgimento dei corsi per gli appartenenti alle carriere dei
funzionari, dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici
veterinari della Polizia di Stato», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 118 del 23
maggio 2018;
Visto in particolare, l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n.
126 del 2018, lettere:
d), n. 3), e g) che hanno previsto, rispettivamente, per i
vincitori dei concorsi per l'accesso alle qualifiche di commissario e
vice commissario l'esclusione della possibilita', al termine del
corso di formazione, di essere assegnati nella provincia di residenza
e di provenienza risultanti alla data di emanazione del bando;
e), n. 3), che ha previsto la possibilita' di ripetere per una
sola volta il corso per commissari;
t) che ha ridotto da un anno a sei mesi la durata del corso per
l'accesso alle qualifiche di medico e di medico veterinario di
polizia;
u) che ha stabilito anche per la carriera dei medici e dei medici
veterinari di polizia la durata non superiore a tre mesi del corso di
formazione dirigenziale;
Visto altresi', l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 126
del 2018, lettere:
i), che ha modificato la durata del percorso formativo dei
frequentatori del 107°, 108° e 109° corso per commissari;
h), r) e t) che ha stabilito che il personale che accede, nella
fase transitoria, alle qualifiche di vice questore aggiunto, vice
questore, direttore tecnico capo, direttore tecnico superiore, medico
capo e medico superiore frequenta un corso di aggiornamento
professionale di cui all'art. 57 del decreto legislativo n. 334 del
2000 ad esclusione di coloro che lo abbiano gia' frequentato o, per i
vice questori aggiunti e per i vice questori, che abbiano frequentato
uno dei corsi presso la Scuola di perfezionamento delle Forze di
polizia;
Ritenuto che a seguito delle richiamate integrazioni introdotte dal
decreto legislativo n. 126 del 2018, si rende necessario apportare
modifiche e integrazioni al predetto decreto del Capo della Polizia -
Direttore generale della pubblica sicurezza del 23 marzo 2018;
Sentito il parere delle Organizzazioni sindacali del personale
della Polizia di Stato maggiormente rappresentative;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto del Capo della Polizia - Direttore generale
della pubblica sicurezza del 23 marzo 2018
1. Al decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza del 23 marzo 2018 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 1:
1) al comma 2:
1.1) alla lettera e), la parola: «direttore» e' sostituita
dalla seguente: «commissario»;
1.2) alla lettera f), dopo le parole: «decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95» sono inserite le seguenti: «, come modificate
dall'art. 14, comma 1, lettere h), r) e t), del decreto legislativo 5
ottobre 2018, n. 126»;
b) all'art. 5, comma 5, le parole: «coadiuvato dai funzionari
preposti alle sezioni didattiche» sono soppresse;
c) all'art. 12, comma 1, dopo la parola: «elaborato» sono
inserite le seguenti:
«, anche in gruppi di frequentatori, purche' a ciascuno di essi
sia riconducibile il rispettivo contributo,»;
d) all'art. 13:
1) al comma 1, le parole: «servizio studi, corsi e
addestramento» sono sostituite con le seguenti: «Servizio didattica»;
2) al comma 3, le parole: «si avvale» sono sostituite con le
seguenti: «puo' avvalersi»;
e) all'art. 14, comma 3, la parola: «successivo» e' soppressa;
f) all'art. 17, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del decreto
legislativo, i commissari che non ottengono il giudizio di idoneita'
previsto al termine del primo ciclo del corso, nonche' il giudizio di
idoneita' al servizio di polizia, che non superano le prove, ovvero
che non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi
formativi previsti per il primo ciclo ed il secondo ciclo del corso
sono ammessi a partecipare, per una sola volta, al primo corso
successivo.»;
g) all'art. 21, comma 2, dopo le parole: «agli articoli» sono
inserite le seguenti: «5-ter, comma 6, del decreto legislativo e»;
h) all'art. 23, comma 3, la parola: «direttori» e' sostituita
dalla seguente: «commissari»;
i) all'art. 24 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «un anno» sono sostituite dalle
seguenti: «sei mesi»;
2) il comma 2 e' abrogato;
l) nella rubrica del capo V del titolo II la parola: «direttore»
e' sostituita dalla seguente: «commissario»;
m) all'art. 26:
1) al comma 1, le parole: «direttori tecnici principali» sono
sostituite dalle seguenti: «commissari capo tecnici» ed e' aggiunto
in fine il seguente periodo: «Per i commissari capo si applica quanto
previsto dall'art. 4, comma 8, del decreto legislativo.»;
2) al comma 3, le parole: «direttori tecnici principali» sono
sostituite dalle seguenti: «commissari capo tecnici»;
3) al comma 5, le parole: «direttori tecnici principali» sono
sostituite dalle seguenti: «commissari capo tecnici»;
n) all'art. 27:
1) al comma 1, le parole: «i direttori tecnici principali» sono
sostituite dalle seguenti: «dei commissari capo tecnici»;
2) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «I
tirocinanti sono impiegati in attivita' implicanti l'esercizio delle
funzioni di ufficiale di pubblica sicurezza, ivi compreso, per i
commissari capo, l'incarico di responsabile del servizio di ordine e
sicurezza pubblica, e delle funzioni di ufficiale di polizia
giudiziaria, nonche' delle funzioni di gestione ed organizzazione
delle risorse umane e strumentali disponibili per conseguire i fini
istituzionali della Polizia di Stato, incluse, nell'ambito di
rispettiva competenza, le funzioni di dirigente di uffici o reparti
non riservate al personale delle qualifiche superiori.»;
o) all'art. 28:
1) al comma 1, le parole: «direttore tecnico principale» sono
sostituite dalle seguenti: «commissario capo tecnico»;
2) al comma 2, le parole: «direttore tecnico principale» sono
sostituite dalle seguenti: «commissario capo tecnico»;
p) all'art. 29, comma 1, le parole: «tre mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «un mese»;
q) all'art. 30, comma 1, le parole: «nella discussione di una
tesi, anche di carattere interdisciplinare, relativa ad argomenti
compresi nel Piano della Formazione, ovvero nella presentazione di un
progetto appositamente elaborato in funzione delle esigenze di
innovazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza» sono
sostituite dalle seguenti: «in una prova orale relativa agli
argomenti compresi nel piano della formazione»;
r) all'art. 32, comma 3, dopo le parole: «possono svolgersi» sono
inserite le seguenti: «in modalita' e-learning ovvero»;
s) all'art. 34, comma 1, la parola: «eventualmente» e' soppressa;
t) all'art. 37:
1) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Al tirocinio operativo dei commissari del 107°, 108°
e 109° corso di formazione iniziale si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 26, comma 5, 27, ad esclusione dell'esercizio delle
funzioni di dirigente di uffici o reparti, e 28, comma 1, ferme
restando le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera cc), del
decreto legislativo n. 95 del 2017, e successive modificazioni.
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 4 del
decreto legislativo si applicano all'assegnazione dei commissari del
107°, 108° e 109° corso di formazione iniziale. Le disposizioni di
cui al comma 8 del medesimo art. 4 si applicano a partire
dall'assegnazione dei commissari del 109° corso di formazione
iniziale incluso.»;
2) al comma 2, la parola: «direttori» e' sostituita dalla
seguente: «commissari».
u) all'art. 38 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
1.1) le parole: «, della durata di un mese,» sono sostituite
dalle seguenti: «sono oggetto di trascrizione matricolare, hanno
durata non inferiore a due settimane e»;
1.2) dopo la parola: «gestionale» sono inserite le seguenti:
«e, per le carriere dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici
veterinari della Polizia di Stato, anche di carattere»;
1.3) le parole: «secondo le carriere di appartenenza dei
frequentatori, come stabilito dal piano della formazione» sono
soppresse;
2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Ai corsi di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del presente decreto.
1-ter. Ai sensi dell'art. 57, comma 2, del decreto
legislativo, e successive modificazioni, sono esclusi dalla frequenza
dei corsi di cui al comma 1 del presente articolo i funzionari che
abbiano gia' frequentato con profitto uno dei corsi presso la Scuola
di perfezionamento per le Forze di polizia, ovvero i corsi collegati
alla progressione in carriera di cui all'art. 57, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo nel testo vigente il giorno antecedente
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del
2017, nonche' altri corsi di durata non inferiore a due settimane
aventi i fini e i contenuti di cui al comma 1 del presente articolo,
svolti a cura della scuola superiore di polizia.»;
3) i commi 2 e 3 sono abrogati;
v) all'art. 39, prima del comma 1, e' aggiunto il seguente:
«01. Ai seminari organizzati presso la scuola superiore si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente
decreto ad eccezione di quelle che prevedono esami finali o
valutazione del profitto.».
Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Roma, 28 febbraio 2019
Il Capo della Polizia
direttore generale
della pubblica sicurezza
Gabrielli
Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2019
Interno, foglio n. 628
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