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martedì 9 aprile 2019

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 28 febbraio 2019 Integrazioni e modifiche al decreto 23 marzo 2018, recante: «Modalita' di svolgimento dei corsi per gli appartenenti alle carriere dei funzionari, dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari della Polizia di Stato.». (19A02292) (GU n.83 del 8-4-2019)



MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 28 febbraio 2019
Integrazioni  e  modifiche  al  decreto  23  marzo   2018,   recante:
«Modalita'  di  svolgimento  dei  corsi  per  gli  appartenenti  alle
carriere dei funzionari, dei funzionari tecnici,  dei  medici  e  dei
medici veterinari della Polizia di Stato.». (19A02292)
(GU n.83 del 8-4-2019)

                        IL CAPO DELLA POLIZIA
             Direttore generale della pubblica sicurezza

  Vista  la  legge 1°  aprile  1981,  n.  121,   concernente   «Nuovo
ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza»;
  Visto il decreto  legislativo  5  ottobre  2000,  n.  334,  recante
«Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia
di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n.
78»;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»;
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n.
256, recante «Regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore
di Polizia», come da ultimo modificato  dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica 8 febbraio 2018, n. 27;
  Visto il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»;
  Visto il decreto  legislativo  5  ottobre  2018,  n.  126,  recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo  29  maggio
2017, n. 95 recante: «Disposizioni in materia di revisione dei  ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8,  comma  1,  lettera  a)
della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia  di  riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche»;
  Visto il decreto del Capo della Polizia - Direttore generale  della
pubblica  sicurezza  del  23  marzo  2018,  recante   «Modalita'   di
svolgimento  dei  corsi  per  gli  appartenenti  alle  carriere   dei
funzionari,  dei  funzionari  tecnici,  dei  medici  e   dei   medici
veterinari  della  Polizia  di  Stato»,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale  n.  118  del  23
maggio 2018;
  Visto in particolare, l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n.
126 del 2018, lettere:
    d), n. 3), e  g)  che  hanno  previsto,  rispettivamente,  per  i
vincitori dei concorsi per l'accesso alle qualifiche di commissario e
vice commissario l'esclusione  della  possibilita',  al  termine  del
corso di formazione, di essere assegnati nella provincia di residenza
e di provenienza risultanti alla data di emanazione del bando;
    e), n. 3), che ha previsto la possibilita' di  ripetere  per  una
sola volta il corso per commissari;
    t) che ha ridotto da un anno a sei mesi la durata del  corso  per
l'accesso alle qualifiche  di  medico  e  di  medico  veterinario  di
polizia;
    u) che ha stabilito anche per la carriera dei medici e dei medici
veterinari di polizia la durata non superiore a tre mesi del corso di
formazione dirigenziale;
  Visto altresi', l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n.  126
del 2018, lettere:
    i), che ha  modificato  la  durata  del  percorso  formativo  dei
frequentatori del 107°, 108° e 109° corso per commissari;
    h), r) e t) che ha stabilito che il personale che  accede,  nella
fase transitoria, alle qualifiche di  vice  questore  aggiunto,  vice
questore, direttore tecnico capo, direttore tecnico superiore, medico
capo  e  medico  superiore  frequenta  un  corso   di   aggiornamento
professionale di cui all'art. 57 del decreto legislativo n.  334  del
2000 ad esclusione di coloro che lo abbiano gia' frequentato o, per i
vice questori aggiunti e per i vice questori, che abbiano frequentato
uno dei corsi presso la Scuola  di  perfezionamento  delle  Forze  di
polizia;
  Ritenuto che a seguito delle richiamate integrazioni introdotte dal
decreto legislativo n. 126 del 2018, si  rende  necessario  apportare
modifiche e integrazioni al predetto decreto del Capo della Polizia -
Direttore generale della pubblica sicurezza del 23 marzo 2018;
  Sentito il parere  delle  Organizzazioni  sindacali  del  personale
della Polizia di Stato maggiormente rappresentative;

                              Decreta:

                               Art. 1

Modifiche al decreto del Capo  della  Polizia  -  Direttore  generale
             della pubblica sicurezza del 23 marzo 2018

  1. Al decreto del Capo della Polizia  -  Direttore  generale  della
pubblica sicurezza del 23  marzo  2018  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) all'art. 1:
      1) al comma 2:
        1.1) alla lettera e), la parola:  «direttore»  e'  sostituita
dalla seguente: «commissario»;
        1.2) alla lettera f), dopo le parole: «decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95» sono inserite le  seguenti:  «,  come  modificate
dall'art. 14, comma 1, lettere h), r) e t), del decreto legislativo 5
ottobre 2018, n. 126»;
    b) all'art. 5, comma 5, le  parole:  «coadiuvato  dai  funzionari
preposti alle sezioni didattiche» sono soppresse;
    c) all'art.  12,  comma  1,  dopo  la  parola:  «elaborato»  sono
inserite le seguenti:
      «, anche in gruppi di frequentatori, purche' a ciascuno di essi
sia riconducibile il rispettivo contributo,»;
    d) all'art. 13:
      1)  al  comma  1,  le  parole:   «servizio   studi,   corsi   e
addestramento» sono sostituite con le seguenti: «Servizio didattica»;
      2) al comma 3, le parole: «si avvale» sono  sostituite  con  le
seguenti: «puo' avvalersi»;
    e) all'art. 14, comma 3, la parola: «successivo» e' soppressa;
    f) all'art. 17, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
      «4-bis.  Ai  sensi  dell'art.  5,  comma  1-bis,  del   decreto
legislativo, i commissari che non ottengono il giudizio di  idoneita'
previsto al termine del primo ciclo del corso, nonche' il giudizio di
idoneita' al servizio di polizia, che non superano le  prove,  ovvero
che  non  conseguono,  nei  tempi  stabiliti,  tutti  gli   obiettivi
formativi previsti per il primo ciclo ed il secondo ciclo  del  corso
sono ammessi a partecipare,  per  una  sola  volta,  al  primo  corso
successivo.»;
    g) all'art. 21, comma 2, dopo le  parole:  «agli  articoli»  sono
inserite le seguenti: «5-ter, comma 6, del decreto legislativo e»;
    h) all'art. 23, comma 3, la  parola:  «direttori»  e'  sostituita
dalla seguente: «commissari»;
    i) all'art. 24 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) al comma 1, le  parole:  «un  anno»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «sei mesi»;
      2) il comma 2 e' abrogato;
    l) nella rubrica del capo V del titolo II la parola:  «direttore»
e' sostituita dalla seguente: «commissario»;
    m) all'art. 26:
      1) al comma 1, le parole: «direttori tecnici  principali»  sono
sostituite dalle seguenti: «commissari capo tecnici» ed  e'  aggiunto
in fine il seguente periodo: «Per i commissari capo si applica quanto
previsto dall'art. 4, comma 8, del decreto legislativo.»;
      2) al comma 3, le parole: «direttori tecnici  principali»  sono
sostituite dalle seguenti: «commissari capo tecnici»;
      3) al comma 5, le parole: «direttori tecnici  principali»  sono
sostituite dalle seguenti: «commissari capo tecnici»;
    n) all'art. 27:
      1) al comma 1, le parole: «i direttori tecnici principali» sono
sostituite dalle seguenti: «dei commissari capo tecnici»;
      2) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «I
tirocinanti sono impiegati in attivita' implicanti l'esercizio  delle
funzioni di ufficiale di pubblica  sicurezza,  ivi  compreso,  per  i
commissari capo, l'incarico di responsabile del servizio di ordine  e
sicurezza  pubblica,  e  delle  funzioni  di  ufficiale  di   polizia
giudiziaria, nonche' delle funzioni  di  gestione  ed  organizzazione
delle risorse umane e strumentali disponibili per conseguire  i  fini
istituzionali  della  Polizia  di  Stato,  incluse,  nell'ambito   di
rispettiva competenza, le funzioni di dirigente di uffici  o  reparti
non riservate al personale delle qualifiche superiori.»;
    o) all'art. 28:
      1) al comma 1, le parole: «direttore tecnico  principale»  sono
sostituite dalle seguenti: «commissario capo tecnico»;
      2) al comma 2, le parole: «direttore tecnico  principale»  sono
sostituite dalle seguenti: «commissario capo tecnico»;
    p) all'art. 29, comma 1, le parole: «tre  mesi»  sono  sostituite
dalle seguenti: «un mese»;
    q) all'art. 30, comma 1, le parole:  «nella  discussione  di  una
tesi, anche di carattere  interdisciplinare,  relativa  ad  argomenti
compresi nel Piano della Formazione, ovvero nella presentazione di un
progetto  appositamente  elaborato  in  funzione  delle  esigenze  di
innovazione  dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «in  una  prova  orale  relativa   agli
argomenti compresi nel piano della formazione»;
    r) all'art. 32, comma 3, dopo le parole: «possono svolgersi» sono
inserite le seguenti: «in modalita' e-learning ovvero»;
    s) all'art. 34, comma 1, la parola: «eventualmente» e' soppressa;
    t) all'art. 37:
      1) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
        «1-bis. Al tirocinio operativo dei commissari del 107°,  108°
e 109° corso di formazione iniziale si applicano le  disposizioni  di
cui agli articoli 26, comma 5, 27, ad esclusione dell'esercizio delle
funzioni di dirigente di uffici o  reparti,  e  28,  comma  1,  ferme
restando le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera cc), del
decreto legislativo n. 95 del 2017, e successive modificazioni.
        1-ter. Le disposizioni di cui al  comma  7  dell'art.  4  del
decreto legislativo si applicano all'assegnazione dei commissari  del
107°, 108° e 109° corso di formazione iniziale.  Le  disposizioni  di
cui  al  comma  8  del  medesimo  art.  4  si  applicano  a   partire
dall'assegnazione  dei  commissari  del  109°  corso  di   formazione
iniziale incluso.»;
      2) al comma 2,  la  parola:  «direttori»  e'  sostituita  dalla
seguente: «commissari».
    u) all'art. 38 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) al comma 1:
        1.1) le parole: «, della durata di un mese,» sono  sostituite
dalle seguenti: «sono  oggetto  di  trascrizione  matricolare,  hanno
durata non inferiore a due settimane e»;
        1.2) dopo la parola: «gestionale» sono inserite le  seguenti:
«e, per le carriere dei funzionari tecnici, dei medici e  dei  medici
veterinari della Polizia di Stato, anche di carattere»;
        1.3) le parole: «secondo  le  carriere  di  appartenenza  dei
frequentatori,  come  stabilito  dal  piano  della  formazione»  sono
soppresse;
      2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
        «1-bis.  Ai  corsi  di  cui  al  comma  1  si  applicano   le
disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del presente decreto.
        1-ter.  Ai  sensi  dell'art.  57,  comma   2,   del   decreto
legislativo, e successive modificazioni, sono esclusi dalla frequenza
dei corsi di cui al comma 1 del presente articolo  i  funzionari  che
abbiano gia' frequentato con profitto uno dei corsi presso la  Scuola
di perfezionamento per le Forze di polizia, ovvero i corsi  collegati
alla progressione in carriera di cui all'art. 57,  comma  1,  lettera
a), del decreto legislativo nel testo vigente il  giorno  antecedente
alla data di entrata in vigore del  decreto  legislativo  n.  95  del
2017, nonche' altri corsi di durata non  inferiore  a  due  settimane
aventi i fini e i contenuti di cui al comma 1 del presente  articolo,
svolti a cura della scuola superiore di polizia.»;
      3) i commi 2 e 3 sono abrogati;
    v) all'art. 39, prima del comma 1, e' aggiunto il seguente:
      «01. Ai seminari organizzati  presso  la  scuola  superiore  si
applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  del  presente
decreto  ad  eccezione  di  quelle  che  prevedono  esami  finali   o
valutazione del profitto.».
                               Art. 2

                 Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana.

    Roma, 28 febbraio 2019

                                              Il Capo della Polizia 
                                               direttore  generale   
                                             della pubblica sicurezza
                                                     Gabrielli       

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2019
Interno, foglio n. 628

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