Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Interpello 12 giugno 2023, n. 3/2023 (1)
Interpello ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e
successive modificazioni, in ordine alle ore di frequenza obbligatoria per i
partecipanti ai corsi di formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza (RLS), di cui all'art. 37, co. 11, del d.lgs. n. 81/2008. Seduta
della Commissione del 29 maggio 2023.
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(1) Emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro,
Divisione II.
Commissione per gli interpelli in materia di salute e
sicurezza sul lavoro
(Articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
La Regione autonoma della Sardegna - Assessorato dell'igiene
e sanità e dell'assistenza sociale, ha avanzato istanza di interpello per
conoscere il parere di questa Commissione, in merito: "all'obbligo di
frequenza, per i partecipanti ai corsi di formazione per RLS, del 100% delle
ore minime stabilite dall'art. 37 D.Lgs n. 81/08 c. 11: La durata minima dei
corsi è di 32 ore iniziali" e, in particolare: "(…) se la frequenza
al corso di formazione obbligatoria per RLS deve rispettare pedissequamente
quanto previsto dalla norma senza ammettere alcuna assenza, o se, per
similitudine con i corsi di formazione per altre figure della sicurezza, può
essere ammessa l'assenza del 10% rispetto alla durata minima del corso di 32
ore stabilita dal d.lgs. n. 81/2008".
Al riguardo, premesso che:
- l'articolo 37, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile
2008, rubricato "Formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti", al comma 1, prevede che: "Il datore di lavoro
assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata
in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche,
con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione,
organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti
aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle
conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del
settore o comparto di appartenenza dell'azienda";
- il citato articolo 37, al comma 10, precisa che: "Il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione
particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici
esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da
assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e
prevenzione dei rischi stessi";
- il predetto articolo 37, al comma 11 dispone, altresì,
che: "Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di
contrattazione collettiva nazionale (…)", nel rispetto dei contenuti
minimi previsti dallo stesso articolo. La menzionata norma precisa che:
"La durata minima dei corsi é di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi
specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e
protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione
collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento
periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese
che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che
occupano più di 50 lavoratori";
- il successivo comma 12 del richiamato articolo 37,
chiarisce che: "La formazione dei lavoratori e quella dei loro
rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici,
ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del
datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici
a carico dei lavoratori"
la Commissione ritiene che l'articolo 37 del decreto
legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 preveda già in modo esplicito la durata
minima dei corsi di formazione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza (R.L.S.), di 32 ore iniziali, disponendo, altresì, espressamente, che
le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del R.L.S.,
vengano stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.
Il Presidente della Commissione
Dott.ssa Maria Teresa Palatucci
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