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sabato 17 giugno 2023

Imposta di bollo su richiesta di rilascio o rinnovo degli attestati di abilitazione ai servizi scorta gare ciclistiche e sugli attestati rilasciati dagli organi competenti.

 


Agenzia delle Entrate


Risp. 14 giugno 2023, n. 346 (1)


Imposta di bollo su richiesta di rilascio o rinnovo degli attestati di abilitazione ai servizi scorta gare ciclistiche e sugli attestati rilasciati dagli organi competenti.


(1) Emanata dall'Agenzia delle entrate, Divisione contribuenti, Direzione centrale persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali (Risposta a istanza di interpello).




Quesito


Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente



Quesito



L'istante chiede chiarimenti in ordine all'applicazione dell'imposta di bollo "sulla richiesta di rilascio o rinnovo degli attestati di abilitazione ai servizi di scorta tecnica o di segnalazione aggiuntiva alle competizioni ciclistiche su strada", nonché sugli attestati stessi una volta rilasciati dagli organi competenti.


Al riguardo, rappresenta che la disciplina relativa al rilascio dei suddetti attestati "è contenuta nell'art. 9 del codice della strada e nel Disciplinare approvato con decreto interdirigenziale del 27 novembre 2002. In particolare, ai fini dell'esercizio dell'attività di scorta tecnica o di segnalazione aggiuntiva alle competizioni ciclistiche, gli interessati devono essere dipendenti, soci o devono avere un rapporto di collaborazione non occasionale con le Società o con le associazioni sportive affiliate alla Federazione Ciclistica Italiana o con gli Enti di promozione sportiva riconosciuti, oppure essere dipendenti, soci o avere un rapporto non occasionale di durata non inferiore a un anno con imprese o società commerciali autorizzate ad erogare attività di servizi di scorta a titolo oneroso".


L'Istante fa presente, inoltre, che i medesimi attestati "sono rilasciati a titolo personale ma le istanze di rilascio o rinnovo possono essere presentate anche in modo cumulativo, direttamente dalle società, associazioni sportive, Enti o imprese di cui fa parte o collabora la persona per cui si chiede il rilascio o rinnovo".


Ciò posto, l'istante chiede se, in quest'ultimo caso, alle istanze cumulative presentate direttamente dalle società, associazioni sportive o enti di cui fa parte o collabora la persona per cui si chiede il rilascio o rinnovo possano trovare applicazione le previsioni di esenzione dall'imposta di bollo di cui all'articolo 27 bis della Tabella allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e all'articolo 82, comma 5, del Codice del Terzo Settore.




Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente


Con riguardo alle istanze presentate a titolo personale dai soggetti richiedenti ed ai relativi attestati di abilitazione rilasciati, l'Istante ritiene che non vi siano dubbi sulla debenza dell'imposta di bollo.


Non fornisce, invece, soluzione interpretativa con riferimento alle istanze presentate in modo cumulativo direttamente dalle società, associazioni sportive, Enti o imprese di cui fa parte o collabora la persona per cui si chiede il rilascio.




Parere dell'agenzia delle entrate


L'imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale, all'articolo 1, dispone che "Sono soggetti all'imposta [...] gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa".


Relativamente agli atti indicati nella tariffa, si rileva che ai sensi dell'articolo 3 si applica l'imposta di bollo fin dall'origine alle istanze dirette "agli uffici e agli organi anche collegiali dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni [...] tendenti ad ottenere un provvedimento amministrativo", nella misura di euro 16 per ogni foglio.


Ai sensi del successivo articolo 4, si applica l'imposta di bollo per gli "Atti e provvedimenti degli organi dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni (...) rilasciati (...) a coloro che ne abbiano fatto richiesta", sempre nella misura di euro 16 per ogni foglio.


L'articolo 13 del d.P.R. n. 642 del 1972 prevede, inoltre, la "Facoltà di scrivere più atti sul medesimo foglio" disponendo che "Un atto per il quale è prevista in via esclusiva od alternativa l'applicazione dell'imposta (...) può essere scritto su un foglio che sia già servito per la redazione di altro atto soggetto ad imposta (...) a condizione che sia corrisposta la relativa imposta".


Nell'allegato B al medesimo d.P.R. n. 642 del 1972, denominato Tabella, sono riportati, invece, gli atti e documenti esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo.


L'articolo 27-bis della Tabella, in particolare, prevede l'esenzione per gli "Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) nonché dalle Federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI".


Con riferimento al riconoscimento da parte del CONI, si fa presente che in base all'articolo 10 del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 ("recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo", rubricato "Riconoscimento ai fini sportivi"):


- "Le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono riconosciute, ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva" (cfr. comma 1);


- "La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da società e associazioni sportive, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l'iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport" (cfr. comma 2).


Ai fini della risposta al quesito prospettato dall'Istante, si richiamano, inoltre, per quanto di interesse, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore (di seguito CTS).


In particolare, l'articolo 4 del CTS, rubricato "Enti del Terzo Settore", dispone al comma 1 che sono enti del Terzo settore: "le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore".


Il comma 5 dell'articolo 82 del predetto Codice (rubricato "Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali") dispone l'esenzione dall'imposta di bollo per "Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1", ovvero gli "enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società", iscritti nel Runts, gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.


Pertanto, per gli enti individuati dall'articolo 27-bis della Tabella allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 e per quelli di cui al comma 1 dell'articolo 82 del CTS, le istanze presentate e le attestazioni richieste sono esenti dall'imposta di bollo.


Con riferimento al caso rappresentato, si osserva che il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (recante "Nuovo codice della Strada") all'articolo 9, comma 1, prevede il divieto di effettuare sulle strade ed aree pubbliche "competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche", salvo autorizzazione rilasciata dall'ente territoriale competente.


Il comma 6-bis del medesimo articolo 9 stabilisce che "Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l'organo adito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative prescrizioni".


Il successivo comma 6-ter prevede che "Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, [...]. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero dell'Interno".


Il decreto interdirigenziale 27 novembre 2002 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stabilisce che "Possono svolgere servizi di scorta tecnica alle competizioni ciclistiche le persone abilitate [...] che dipendono, sono soci ovvero hanno un rapporto non occasionale con le società o con le associazioni sportive affiliate alla Federazione Ciclistica Italiana o con gli enti di promozione sportiva riconosciuti e, che sono in possesso di un attestato di formazione, in corso di validità rilasciato dalla Federazione Ciclistica Italiana" (cfr. articolo 1).


Inoltre, con circolare del Ministero dell'Interno 15 febbraio 2023, n. 300/STRAD/1/0000005784.U/2023, (contenente la "Disciplina delle competizioni ciclistiche su strada - Modifiche al Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche, approvato con provvedimento del 27 novembre 2002, e successive modificazioni e integrazioni - Disposizioni per il rilascio dei titoli abilitativi e modalità di effettuazione delle scorte - Precisazioni operative"), è stato stabilito, inoltre, che "accanto al personale che effettua attività di scorta tecnica alle gare ciclistiche che opera al seguito dei concorrenti con veicoli di scorta, è prevista la figura degli addetti ai servizi di segnalazione aggiuntiva". Anche tali soggetti per svolgere le funzioni a loro attribuite, come chiarito nella sopra richiamata circolare "devono conseguire un attestato (...) rilasciato dal dirigente del compartimento".


L'istante ha fatto presente che ai fini dell'esercizio dell'attività di scorta tecnica o di segnalazione aggiuntiva alle competizioni ciclistiche, gli interessati devono essere:


- "dipendenti, soci o devono avere un rapporto di collaborazione non occasionale con le Società o con le associazioni sportive affiliate alla Federazione Ciclistica Italiana o con gli Enti di promozione sportiva riconosciuti";


- oppure "dipendenti, soci o avere un rapporto non occasionale di durata non inferiore a un anno con imprese o società commerciali autorizzate ad erogare attività di servizi di scorta a titolo oneroso".


Inoltre, ha precisato che gli attestati sono rilasciati a titolo personale, ma le istanze di rilascio o rinnovo possono essere presentate anche in modo cumulativo, direttamente dalle società, associazioni sportive, Enti o imprese di cui fa parte o collabora la persona per cui si chiede il rilascio o rinnovo.


Alla luce del delineato quadro normativo concernente l'imposta di bollo, si ritiene che le istanze cumulative "di rilascio o rinnovo degli attestati di abilitazione ai servizi di scorta tecnica o di segnalazione aggiuntiva alle competizioni ciclistiche su strada" relativamente ad interessati che hanno le caratteristiche sopra descritte, possano godere dell'esenzione dal tributo se presentate dai soggetti indicati nell'articolo 27-bis della richiamata Tabella o da ETS di cui all'articolo 82, comma 1, del CTS.


Negli altri casi, l'istanza di rilascio o rinnovo degli attestati di abilitazione sconta l'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 3 della Tariffa, nella misura di 16 euro per ogni foglio, e, in caso di eventuali richieste cumulative (ad esempio, da parte di imprese o società commerciali autorizzate ad erogare attività di servizi di scorta a titolo oneroso), ai sensi dell'articolo 13 del d.P.R. n. 642 del 1972 andrà corrisposta per ogni soggetto richiedente la relativa imposta di bollo.


Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione nel contenuto.



La Direttrice centrale 

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