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sabato 17 giugno 2023

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

 

 D.L. 13 giugno 2023, n. 69 (1).


Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.


(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 giugno 2023, n. 136.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione;


Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'articolo 37;


Considerato che il numero complessivo delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana è superiore alla media degli altri Stati membri dell'Unione europea comparabili con la Repubblica italiana e che, pertanto, è necessario adottare misure urgenti per ridurre il numero di dette procedure, nonché per evitare l'applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);


Considerata, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di prevenire l'apertura di nuove procedure di infrazione o l'aggravamento di quelle esistenti, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), attraverso l'immediato adeguamento dell'ordinamento nazionale agli atti normativi dell'Unione europea e alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;


Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 2023;


Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, dell'università e della ricerca, dell'istruzione e del merito, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per lo sport e i giovani e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;


EMANA


il seguente decreto-legge:



Art. 1. Modifiche al testo unico bancario. Caso EU Pilot 2021/10083/FISMA

In vigore dal 14 giugno 2023


1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 74, dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

«3-bis. Quando è disposta la sospensione di cui al comma 1, la Banca d'Italia effettua la valutazione di cui all'articolo 96-bis.2, comma 01, entro il termine ivi indicato, che decorre da quando la sospensione diventa efficace.»;

b) all'articolo 96-bis, comma 1-bis:

1) alla lettera a), dopo le parole: «96-bis.2, rimborsi» sono inserite le seguenti: «in caso di provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 96-bis.2, comma 01, o»;

2) alla lettera c), le parole: «se il costo dell'intervento non supera il costo che il sistema, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositi» sono sostituite dalle seguenti: «se, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, il costo di quest'ultimo non supera gli oneri che il sistema dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositi al netto di quanto esso recupererebbe dalla banca in liquidazione per il credito di cui all'articolo 91, comma 1-bis, lettera b), n. 2)»;

c) all'articolo 96-bis.1:

1) al comma 1, dopo le parole: «banca in liquidazione coatta amministrativa» sono inserite le seguenti: «o verso la quale è stato adottato il provvedimento di cui all'articolo 96-bis.2, comma 01»;

2) al comma 5, lettera c), le parole: «compensazione di eventuali debiti» sono sostituite dalle seguenti: «compensazione dell'ammontare complessivo del deposito con eventuali debiti» e dopo le parole: «si producono gli effetti del provvedimento» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 96-bis.2, comma 01, o di quello»;

d) all'articolo 96-bis.2:

1) al comma 1 è premesso il seguente:

«01. Quando una banca si rende inadempiente all'obbligo di restituire i propri depositi per cause direttamente connesse con la sua situazione finanziaria, la Banca d'Italia verifica se la banca è al momento in grado di rimborsare i propri depositi o se ha la ragionevole prospettiva di ripristinare a breve l'accessibilità ai depositi stessi. Ove entrambe queste condizioni non risultino verificate, la Banca d'Italia lo dichiara con provvedimento adottato entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui accerta l'inadempimento. Il provvedimento è pubblicato sul sito internet della Banca d'Italia e nella Gazzetta Ufficiale e i suoi effetti decorrono dal momento indicato dalla Banca d'Italia nel provvedimento stesso. Il provvedimento non è adottato se la Banca d'Italia ha già adottato la proposta di cui all'articolo 80, comma 1.»;

2) al comma 1, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 83, comma 1», ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «, ovvero del provvedimento di cui al comma 01»;

3) al comma 4, dopo le parole: «gli effetti del provvedimento» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 01 o di quello»;

4) al comma 5, le parole: «rimborsi effettuati, beneficiando della preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi effettuati. Quando la banca è in liquidazione coatta amministrativa, il credito dei sistemi di garanzia beneficia della preferenza».



Art. 2. Imposta di registro sulla prima casa. Procedura di infrazione 2014/4075

In vigore dal 14 giugno 2023


1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, alla tariffa allegata al medesimo decreto, parte prima, all'articolo 1, nota II-bis), comma 1, lettera a), le parole: «se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano» sono sostituite dalle seguenti: «se l'acquirente si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento».


2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10,95 milioni di euro per l'anno 2023 e 21,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 26.



Art. 3. Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Procedura di infrazione 2021/2170

In vigore dal 14 giugno 2023


1. All'articolo 33 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La Consob può trasmettere alle autorità competenti di un Paese terzo carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile abilitati in Italia, nonché relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni in esame a condizione che vengano rispettati i requisiti di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), e paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, così come modificata dalla direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014. La trasmissione dei dati personali è effettuata ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.».



Art. 4. Disposizioni per il completo adeguamento alla direttiva 2013/48/UE, sul diritto al difensore e a comunicare con terzi e con le autorità consolari in caso di privazione della libertà personale - Procedura di infrazione n. 2021/2075

In vigore dal 14 giugno 2023


1. All'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Quando risulta necessario a salvaguardare il superiore interesse del minorenne, in luogo dell'esercente la responsabilità genitoriale, dell'arresto o del fermo è informata altra persona idonea maggiorenne.».



Art. 5. Modifiche alla legge 29 luglio 2015, n. 115, in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali. Caso EU Pilot (2021) 10047-Empl

In vigore dal 14 giugno 2023


1. All'articolo 18, comma 2, della legge 29 luglio 2015, n. 115, dopo la parola: «vecchiaia,» è inserita la seguente: «anticipata,».


2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 3,024 milioni di euro per l'anno 2023, in 3,097 milioni di euro per l'anno 2024, in 3,286 milioni di euro per l'anno 2025, in 3,574 milioni di euro per l'anno 2026, in 4,097 milioni di euro per l'anno 2027, in 4,773 milioni di euro per l'anno 2028, in 5,258 milioni di euro per l'anno 2029, in 5,624 milioni di euro per l'anno 2030, in 5,694 milioni di euro per l'anno 2031 e in 5,765 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 26. Si applicano le disposizioni di cui al secondo ed al terzo periodo dell'articolo 18, comma 9, della legge 29 luglio 2015, n. 115.



Art. 6. Disposizioni in materia di pubblicità nel settore sanitario. Caso NIF 2020/4008

In vigore dal 14 giugno 2023


1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 525 è sostituito dal seguente:

«525. Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria, restando escluso, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell'assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo, tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possano determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari.».



Art. 7. Istituzione del Fondo per la individuazione delle aree prioritarie di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101. Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812

In vigore dal 14 giugno 2023


1. Al fine di assicurare l'individuazione delle aree prioritarie di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica volto a finanziare i programmi specifici di misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.


2. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 1 da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso bandi e programmi di finanziamento delle attività necessarie a individuare le aree prioritarie di cui al medesimo comma 1.


3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 26.



Art. 8. Istituzione del Fondo per la prevenzione e riduzione del radon indoor e per rendere compatibili le misure di efficientamento energetico, di qualità dell'aria in ambienti chiusi con gli interventi di prevenzione e riduzione del radon indoor. Procedura di infrazione 2018/2044. Caso Ares (2022) 1775812

In vigore dal 14 giugno 2023


1. Al fine di assicurare l'adozione di interventi di prevenzione e riduzione della concentrazione del radon indoor e per una efficace compatibilità delle misure di efficientamento energetico con i programmi di qualità dell'aria negli ambienti chiusi e con gli interventi di prevenzione e riduzione della concentrazione di radon indoor, ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031, finalizzato a finanziare l'attuazione di interventi di riduzione e prevenzione della concentrazione di radon indoor in eventuale sinergia con i programmi di risparmio energetico e di qualità dell'aria in ambienti chiusi.


2. Il Fondo è assegnato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dell'individuazione delle aree prioritarie, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 101 del 2020, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031 si provvede ai sensi dell'articolo 26.



Art. 9. Misure in materia di circolazione stradale finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria. Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299

In vigore dal 14 giugno 2023


1. Al nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Nei casi in cui risulti necessario limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, sentiti il prefetto o i prefetti competenti per territorio limitatamente agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, gli enti proprietari o gestori dell'infrastruttura stradale, possono disporre riduzioni della velocità di circolazione dei veicoli, anche a carattere permanente, sulle strade extraurbane di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, limitatamente ai tratti stradali che attraversano centri abitati ovvero che sono ubicati in prossimità degli stessi.

1-ter. L'ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale provvede a rendere noti all'utenza i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1-bis in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, e con le modalità di cui al comma 5.

1-quater. Il controllo della velocità nelle aree individuate ai sensi del comma 1-bis può essere effettuato ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera f).

1-quinquies. Chiunque non osserva i limiti di velocità stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 1-bis è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 142.»;

b) all'articolo 7, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente:

«9-ter. I comuni possono stabilire, all'interno di una determinata zona a traffico limitato, diversi tempi massimi di permanenza, tra l'ingresso e l'uscita, anche differenziati per categoria di veicoli o di utenti.».



Art. 10. Pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione. Procedura d'infrazione n. 2014/2147

In vigore dal 14 giugno 2023


1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e fatta salva la possibilità di adottare speciali deroghe per motivi sanitari e di sicurezza e per altri motivi previsti dalla normativa vigente, nelle zone individuate ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, appartenenti alle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite, giornaliero o annuale, di qualità dell'aria ambiente previsti per il materiale particolato PM10 dall'allegato XI al medesimo decreto legislativo n. 155 del 2010, le pratiche agricole di cui al medesimo articolo 182, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono ammesse solo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre.


2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle zone interessate da superamenti del valore limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di monitoraggio e per il periodo che intercorre tra il 1° ottobre di tale anno e il 30 settembre dell'anno seguente. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e le regioni pubblicano sul proprio sito internet istituzionale l'elenco di tali zone entro il 30 settembre di ciascun anno.


3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle zone montane e agricole svantaggiate ai sensi del regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) vigente al momento dell'esercizio delle pratiche agricole oggetto del presente articolo.


4. Chiunque brucia materiali vegetali nel luogo di produzione in violazione di quanto previsto al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300 a euro 3.000.


5. Al fine di limitare progressivamente le pratiche agricole di cui al comma 1, nonché di creare filiere di valorizzazione del materiale vegetale naturale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono incentivare l'attività di raccolta, trasformazione e impiego di tale materiale per fini energetici nel rispetto dell'allegato X del decreto legislativo n. 152 del 2006 e per altre finalità, come la produzione di materiali e prodotti.


6. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e le autorità competenti possono promuovere accordi di programma con soggetti pubblici e privati, incluse le associazioni di categoria del settore, per le finalità previste dal comma 5, nei quali possono essere individuati anche criteri e prassi relativi ai pertinenti utilizzi del materiale vegetale naturale.


7. Le attività e gli utilizzi di cui ai commi 5 e 6 sono presi in considerazione nella previsione delle misure nazionali e regionali di incentivazione e di finanziamento in materia di qualità dell'aria e di sviluppo rurale. I provvedimenti relativi al Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2022, e al Piano Strategico nazionale della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2023-2027 assicurano una priorità al finanziamento di tali attività.


8. La disposizione del comma 1 si applica per la prima volta al periodo dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2024 in riferimento alle zone interessate da superamenti dei valori limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre 2023.


9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Art. 11. Disposizioni in materia di riconoscimento del servizio agli effetti della carriera per il personale delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica. Procedura di infrazione n. 2014/4231

In vigore dal 14 giugno 2023


1. Al personale docente delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applica l'articolo 485, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera a), del presente decreto, ad eccezione delle parole: «a far data dall'anno scolastico 2023-2024».


2. Al personale tecnico e amministrativo delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applica l'articolo 569, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera c), del presente decreto, ad eccezione delle parole: «a far data dall'anno scolastico 2023-2024».


3. Ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni.


4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 785.361 euro per l'anno 2023, 948.193 euro per l'anno 2024, 1.144.694 euro per l'anno 2025 e 1.341.196 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 26.



Art. 12. Potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Procedura di infrazione n. 2014/4231

In vigore dal 14 giugno 2023


1. Al fine di garantire gli attuali standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione alla richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, le dotazioni organiche delle qualifiche di vigile del fuoco e di operatore sono incrementate rispettivamente di 350 e di 200 unità. Conseguentemente, la dotazione organica di cui alla Tabella A, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è rideterminata secondo i suddetti incrementi.


2. Per la copertura dei posti di cui al comma 1, è autorizzata, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, l'assunzione straordinaria di un corrispondente numero di unità del predetto Corpo, a decorrere dal 1° ottobre 2023. Le medesime assunzioni avvengono mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per le assunzioni nella qualifica di operatore, le modalità di svolgimento della selezione sono stabilite con apposito bando per accertare l'idoneità dei candidati a svolgere le funzioni proprie della qualifica di operatore di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 217 del 2005.


3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 5.367.150 per l'anno 2023, di euro 22.682.796 per l'anno 2024, di euro 23.994.775 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di euro 24.264.310 per l'anno 2027, di euro 24.719.840 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, di euro 24.918.421 per l'anno 2031 e di euro 25.512.928 annui a decorrere dall'anno 2032.


4. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni di cui al comma 2, ivi comprese quelle per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 703.630 per l'anno 2023 e di euro 550.000 annui a decorrere dall'anno 2024.


5. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui ai commi 3 e 4 pari complessivamente ad euro 6.070.780 per l'anno 2023, a euro 23.232.796 per l'anno 2024, a euro 24.544.775 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a euro 24.814.310 per l'anno 2027, a euro 25.269.840 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 25.468.421 per l'anno 2031 e a euro 26.062.928 a decorrere dall'anno 2032 si provvede ai sensi dell'articolo 26.


6. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa pari a euro 10.600.000 a decorrere dall'anno 2023.


7. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


8. Le assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del fuoco previste dall'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativa alla annualità 2023, avvengono, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria dei concorsi pubblici banditi ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e, per il rimanente 30 per cento mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.



Art. 13. Disposizioni per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Procedura di infrazione n. 2014/4231

In vigore dal 14 giugno 2023


1. Al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le assunzioni in deroga, di cui al quarto periodo, nella qualifica di vigile del fuoco avvengono, per il 30 per cento dei posti disponibili, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale.»;

b) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

«Art. 12-bis (Disposizioni per il personale volontario). - 1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano esclusivamente al personale volontario iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6.


2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, si applicano esclusivamente al personale volontario iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6.».


2. All'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la parola «fuoco» sono aggiunte le seguenti: «iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».


3. Sono fatti salvi l'elenco del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 139 del 2006 e la graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai fini, rispettivamente, delle quote di riserva dei posti nei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nonché delle eventuali assunzioni in deroga previste dalla vigente normativa.


4. In relazione alle assunzioni effettuate attingendo alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'assenza ingiustificata o la mancata partecipazione per due volte, anche se giustificata, all'accertamento dell'idoneità o dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, determinano l'esclusione del candidato dalla graduatoria.


5. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b), e 2 si applicano al compimento delle procedure assunzionali di cui all'articolo 12 e comunque entro il 30 ottobre 2024. Per assicurare la continuità dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fino all'inizio del corso di formazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il personale assunto nel ruolo di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo 12, nominato allievo vigile del fuoco, continua a svolgere le funzioni relative alle capacità professionali acquisite come volontario. Tale periodo viene computato ai fini dell'applicazione pratica prevista dal medesimo articolo 6 del decreto legislativo n. 217 del 2005.


6. A decorrere dal 31 dicembre 2023, il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritto nell'elenco e nella graduatoria di cui al comma 3, permane nei medesimi se iscritto nell'elenco anagrafico presso i centri per l'impiego alla data del 31 dicembre 2023.



Art. 14. Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione. Procedura d'infrazione n. 2014/4231

In vigore dal 14 giugno 2023


1. Al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 485:

1) al comma 1, dopo le parole «Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica,» sono aggiunte le seguenti «immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023-2024 e confermato in ruolo,» e le parole «per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo» sono soppresse;

2) al comma 3, le parole «e negli stessi limiti fissati dal» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;

3) il comma 4 è abrogato;

4) al comma 5, le parole «e negli stessi limiti» sono soppresse;

b) all'articolo 489, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini del riconoscimento di cui al presente capo, si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione.»;

c) all'articolo 569, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023-2024, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici.».


2. Ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente articolo operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dall'entrata in vigore delle medesime disposizioni.


3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), per coloro che sono stati immessi in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024 e confermati in ruolo, pari a euro 17.305.441 per l'anno 2024, euro 26.604.529 per l'anno 2025 ed euro 17.305.441 annui a decorrere dall'anno 2026 e a quelli di cui al comma 1, lettera c), per coloro che sono stati immessi in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2023-24, pari a euro 1.518.396 per il 2023 ed euro 4.555.187 annui a decorrere dal 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 26.



Art. 15. Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente - Caso ARES (2021) 5623843

In vigore dal 14 giugno 2023


1. La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile".


2. Per le finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 10,9 milioni di euro nell'anno 2023. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 26.



Art. 16. Designazione dell'Autorità per la verifica dell'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale ai sensi dell'articolo 110 del regolamento (UE) 2017/1001

In vigore dal 14 giugno 2023


1. Alle formalità previste dall'articolo 110 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea, provvede il Ministero della giustizia. A tal fine, il Ministero della giustizia, verificata l'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, vi appone la formula esecutiva.



Art. 17. Adeguamento al regolamento UE 2019/1157, sul rafforzamento della sicurezza delle carte di identità e dei titoli di soggiorno

In vigore dal 14 giugno 2023


1. Gli attestati rilasciati ai cittadini dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 8 e 19 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, muniti dei requisiti di sicurezza previsti dal regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione, sono carte valori ai sensi dell'articolo 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559.


2. Gli attestati di cui al comma 1 sono prodotti e forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS S.p.A.), secondo la normativa che disciplina la produzione delle carte valori e dei documenti di sicurezza, in conformità a quanto previsto dagli articoli 2, paragrafo 1, lettera b), e 6 del regolamento (UE) 2019/1157.


3. Con apposita convenzione tra il Ministero dell'interno e l'IPZS S.p.A. sono definite le caratteristiche tecniche e grafiche degli attestati di cui al comma 1, i costi di produzione e di distribuzione ai comuni e le relative modalità.


4. Agli attestati di cui al comma 1 si applicano l'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nonché i diritti fissi e di segreteria che restano di spettanza del comune.


5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 120.000 per l'anno 2023 e a euro 200.000 a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 26.



Art. 18. Disposizioni per l'adeguamento ai regolamenti (UE) 2017/2225, 2017/2226, 2018/1240, 2019/817 e 2019/818 in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza

In vigore dal 14 giugno 2023


1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito, nel rispetto delle condizioni previste dal codice frontiere Schengen istituito dal regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, allo straniero in possesso del passaporto o di un documento di viaggio equipollente in corso di validità, nonché del visto d'ingresso o dell'autorizzazione ai viaggi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018 (2), o di un permesso di soggiorno, ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002, del Consiglio, del 13 giugno 2002, anch'essi in corso di validità.»;

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. L'ingresso in Italia può avvenire, salvi i casi di forza maggiore e i casi di eccezione previsti dal regolamento (UE) 2016/399, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.

1-ter. Salvi i casi di esenzione, è fatto obbligo ai cittadini di Paesi terzi nei cui confronti si applica il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, di fornire i dati biometrici richiesti, ai fini delle verifiche di frontiera previste dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399. In caso di rifiuto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1.

1-quater. L'autorità di frontiera assicura la registrazione, nel sistema di ingressi/uscite (entry-exit system-EES) di cui al regolamento (UE) 2017/2226, dei dati richiesti ai fini del controllo e provvede, in caso di ingresso sul territorio nazionale, ad informare il cittadino straniero della durata massima del soggiorno autorizzato. L'informazione di cui al primo periodo può essere resa anche attraverso attrezzature installate ai valichi di frontiera. Ai cittadini di Paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno rilasciato dalle Autorità italiane in corso di validità, il personale addetto ai controlli di frontiera provvede ad apporre sul passaporto un timbro recante l'indicazione della data di ingresso o di uscita.

1-quinquies. Per l'adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 3), 4) e 26) del regolamento (UE) 2017/2226, con uno o più decreti adottati dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia, sono:

a) determinate le autorità di frontiera, nonché quelle competenti in materia di immigrazione;

b) designate le autorità responsabili per finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;

c) disciplinate le modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema EES a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonché di comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (UE) 2017/2226.»;

3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. L'autorizzazione ai viaggi di cui al comma 1 è richiesta dai cittadini di Paesi terzi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, secondo le modalità previste dagli articoli 15, 17 e 18 del medesimo regolamento. L'autorizzazione è rilasciata, rifiutata, annullata o revocata dall'Unità nazionale ETIAS (European travel information ad authorisation system) in attuazione del Capo VI, del medesimo regolamento (UE) 2018/1240. Avverso le decisioni adottate dall'Unità nazionale ETIAS la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

2-ter. Per l'adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 4), 21) e 22), del regolamento (UE) 2018/1240, con uno o più decreti adottati dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia sono:

a) determinate le autorità di frontiera, nonché quelle competenti in materia di immigrazione;

b) designate le autorità responsabili per finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;

c) disciplinate le modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi (European travel information ad authorisation system-ETIAS) a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonché di comunicazione dei dati ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2018/1240.»;

b) all'articolo 5, al comma 8-bis, dopo le parole: «contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso» sono inserite le seguenti: «la comunicazione del rilascio di un'autorizzazione ai viaggi» e dopo le parole: «al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o reingresso,» sono inserite le seguenti: «di un'autorizzazione ai viaggi»;

c) all'articolo 10, al comma 1, dopo le parole: «i requisiti richiesti» sono inserite le seguenti: «dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 e»;

d) all'articolo 13:

1) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «legge 28 maggio 2007, n. 68» sono inserite le seguenti: «ovvero quando l'autorizzazione ai viaggi è stata annullata o revocata ovvero se lo straniero è un soggiornante fuori termine ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 19 del regolamento (UE) 2017/2226, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017,»;

2) al comma 2-ter, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «In tali casi, lo straniero può essere destinatario di un divieto di reingresso nel territorio dello Stato e si applicano le disposizioni di cui ai commi 13 e 14-bis. Il divieto di cui al presente comma decorre dalla data di uscita dal territorio nazionale e opera per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni.»;

3) dopo il comma 2-ter, sono inseriti i seguenti:

«2-quater. Salvi i casi di esenzione, è fatto obbligo ai cittadini di Paesi terzi nei cui confronti si applica il regolamento (UE) 2017/2226, di fornire i dati biometrici richiesti, ai fini delle verifiche di frontiera previste in uscita dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016. In caso di rifiuto, si applicano le disposizioni di cui al comma 2-ter.

2-quinquies. L'autorità di frontiera, all'atto della registrazione in uscita dello straniero, informa l'interessato che il divieto di cui al comma 2-ter è disposto dal questore del luogo in cui ha sede l'ufficio di frontiera, entro centoventi giorni, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. L'autorità di frontiera informa altresì lo straniero che, nel caso in cui, in occasione del controllo in uscita, non sia dichiarato un domicilio diverso, le comunicazioni relative all'adozione del provvedimento di divieto saranno notificate, anche con ricorso a modalità telematiche, all'indirizzo fornito in occasione della compilazione del modulo di domanda di autorizzazione ai viaggi o di richiesta del visto ovvero alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese di appartenenza o di stabile residenza ovvero, qualora assenti, del Paese limitrofo. Si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7. L'autorità di frontiera comunica allo straniero che entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data del rintraccio in frontiera potrà far pervenire al questore, anche a mezzo del servizio postale o per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, le proprie osservazioni o deduzioni.

2-sexies. Contro il provvedimento di cui al comma 2-ter è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il questore che ha adottato il provvedimento. La procura al difensore può essere rilasciata innanzi all'autorità consolare italiana competente per territorio.»;

4) al comma 14-bis, dopo le parole «divieto di cui al comma 13» sono inserite le seguenti «, anche nel caso di espulsione disposta dal giudice,».


2. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, il comma 2 è abrogato;

b) all'articolo 8, al comma 1, il secondo periodo è abrogato.


3. L'accesso all'archivio comune di dati di identità (CIR - Common Identity Repository), istituito dall'articolo 17, dei regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, è consentito, in conformità alle disposizioni previste dai citati regolamenti, alle autorità di polizia di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), numero 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.


4. I decreti di cui al comma 1, lettera a), punti 2), capoverso 1-quinquies, e 3), capoverso 2-ter, sono emanati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento delle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


6. Le disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle di cui al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 1-bis, nonché alle lettere c) e d), numeri 2) e 4), si applicano a decorrere dalla data di avvio in esercizio dei relativi sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza, comunicata ufficialmente dalla Commissione europea.


(2) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 novembre 2018».



Art. 19. Modifica dell'articolo 1, commi 185 e 187, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

In vigore dal 14 giugno 2023


1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 185 è sostituito dal seguente:

«185. Al fine di favorire il diritto allo svolgimento dell'attività sportiva, tenuto conto dei contenuti sociali, educativi e formativi dello sport, con particolare riferimento alla fase post-pandemica e in attesa che trovino piena applicazione i princìpi di riordino del settore contenuti nella legge 8 agosto 2019, n. 86, in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, per le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano, gli utili derivanti dall'esercizio di attività commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e il valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a condizione che in ciascun anno le federazioni sportive destinino integralmente gli stessi allo sviluppo delle attività statutarie non commerciali.»;

b) il comma 187 è abrogato.



Art. 20. Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, inmateria di rilascio dei passaporti. Caso Ares (2019)3110724

In vigore dal 14 giugno 2023


1. Alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) coloro nei confronti dei quali sia stata emessa l'inibitoria prevista dall'articolo 3-bis;»;

b) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«3-bis. 1. Il giudice, nel rispetto del principio di proporzionalità e avuto riguardo alla normativa unionale e internazionale sulla cooperazione giudiziaria in tema di responsabilità genitoriale, obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori, può inibire il rilascio del passaporto al genitore avente prole minore, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all'estero questo possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli. Il giudice stabilisce la durata dell'inibitoria, che non può superare due anni.

2. La domanda di inibitoria si propone con ricorso al tribunale ordinario del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Quando è pendente tra le stesse parti uno dei procedimenti di cui all'articolo 473-bis del codice di procedura civile, la domanda si propone al giudice che procede. Se il minore è residente all'estero, la domanda si propone al tribunale del luogo di ultima residenza in Italia o al tribunale nel cui circondario si trova il suo comune di iscrizione AIRE.

3. Il ricorso può essere proposto dal pubblico ministero o dall'altro genitore o da colui che esercita la responsabilità genitoriale. Il giudice procede in camera di consiglio ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e con il provvedimento che definisce il giudizio provvede sulle spese del procedimento. Copia del provvedimento che inibisce il rilascio del passaporto è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza, all'autorità individuata a norma dell'articolo 5 e al comune di residenza dell'interessato.»;

c) all'articolo 4, primo comma:

1) le parole: «dal precedente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 3»;

2) le parole: «35 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200» sono sostituite dalle seguenti: «34 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 (3), ferma restando l'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3-bis»;

d) all'articolo 12, secondo comma, dopo le parole: «obblighi alimentari» sono inserite le seguenti: «, di mantenimento, di assegno divorzile o di assegno conseguente allo scioglimento dell'unione civile», e dopo le parole: «discendenti di età minore ovvero» sono inserite le seguenti: «portatori di handicap grave o».


(3) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto legislativo 3 aprile 2011, n. 71».



Art. 21. Modifica all'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di regime di interrompibilità elettrica. Caso SA.50274 (2018/EO)

In vigore dal 14 giugno 2023


1. All'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 18 è sostituito dal seguente: «18. Anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 8, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente definisce i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse interrompibili, da assegnare con procedure di gara a ribasso, sulla base dei criteri tecnici definiti dalla società Terna S.p.A. coerenti alle esigenze di immediatezza del servizio e nel rispetto dei principi di neutralità tecnologica, cui partecipano utenti finali e accumuli.».

b) il comma 19 è abrogato.


2. La società Terna S.p.A., sulla base degli indirizzi del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e dei criteri e delle modalità definite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, può implementare meccanismi innovativi per la gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale, anche mediante il ricorso a interruzioni istantanee dei carichi, ai sensi del regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione europea, del 24 novembre 2017, e del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 5 agosto 2022.



Art. 22. Verifica dell'efficienza degli investimenti nella rete di distribuzione del gas ai fini della copertura tariffaria. Caso EU Pilot 2022/10193/ENER

In vigore dal 14 giugno 2023


1. All'articolo 23 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il comma 4-bis è abrogato.



Art. 23. Adattamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2019/125 in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e al regolamento (UE) 2021/821 in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso

In vigore dal 14 giugno 2023


1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ovunque ricorrano negli articoli da 1 a 24:

1) le parole «regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, il quale istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazioni e del transito di prodotti a duplice uso» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione)»;

2) le parole: «regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione)»;

3) il numero: «III-bis» è sostituito dal seguente: «IV»;

b) all'articolo 2, comma 1:

1) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) per "prodotti a duplice uso listati" s'intendono i prodotti, elencati nell'allegato I del regolamento duplice uso;»;

2) alla lettera f), dopo la parola: «prodotti» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento duplice uso»;

3) la lettera n) è sostituita dalla seguente:

«n) per "operatore" s'intende l'esportatore, l'importatore, l'intermediario o il prestatore di assistenza tecnica;»";

c) all'articolo 3, comma 2, il numero: «8» è sostituito dal seguente: «9»;

d) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: «Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «L'Unità di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185»;

2) al comma 2, le parole: «uso e» sono sostituite dalle seguenti: «uso listati e»;

3) al comma 2-bis è aggiunto il seguente periodo: «Per le medesime attività, l'Autorità competente può altresì avvalersi del personale distaccato di cui all'articolo 30 della legge 9 luglio 1990, n. 185.»;

e) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole: «per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione ed il transito» sono sostituite dalle seguenti: «per le autorizzazioni in materia»;

2) al comma 2, la parola: «individuali» è soppressa;

3) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Il Comitato, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta formulata dall'Autorità competente, esprime un parere obbligatorio, ma non vincolante, sull'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto.»;

4) al comma 3, le parole: «dello sviluppo economico» e «dei beni e delle attività culturali e del turismo» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «delle imprese e del made in Italy» e «della cultura»;

5) al comma 5, dopo le parole: «si svolgono», sono inserite le seguenti: «con modalità telematiche o»;

f) all'articolo 7:

1) al comma 1, le parole da: «a duplice uso,» fino a «cooperazione internazionale,» sono sostituite dalle seguenti: «a duplice uso listati, di prodotti a duplice uso non listati, di merci soggette al regolamento antitortura o di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali è vietato, a norma dei regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sospende l'operazione e ne dà tempestiva comunicazione all'Autorità competente,»;

2) al comma 2, primo periodo, le parole: «all'Agenzia delle dogane e dei monopoli» sono sostituite dalle seguenti: «alle altre amministrazioni di cui al comma 1»;

g) all'articolo 8, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le autorizzazioni concernenti prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali sono rilasciate dall'Autorità competente nella forma di autorizzazioni specifiche individuali, salva diversa previsione dei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive.»;

h) all'articolo 9:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Autorità competente può subordinare al rilascio di un'autorizzazione l'esportazione di prodotti a duplice uso non listati, la prestazione di servizi di intermediazione o la fornitura di assistenza tecnica collegate ai medesimi prodotti ovvero l'esportazione di prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi di cui all'allegato I del regolamento duplice uso, qualora abbia acquisito elementi informativi su una specifica operazione d'esportazione ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del regolamento duplice uso, nonché di quanto disposto dal presente decreto. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale può essere vietata o subordinata ad autorizzazione l'esportazione di prodotti a duplice uso non listati ai sensi dell'articolo 9 del regolamento duplice uso.»;

2) al comma 2, le parole: «al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,» sono soppresse;

3) al comma 3, le parole da: «a questi collegati» fino a: internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «o la fornitura di assistenza tecnica collegate ai medesimi prodotti, possono essere subordinate al rilascio di un'autorizzazione, ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 8, 9 e 10 del regolamento duplice uso, anche su richiesta specifica»;

4) al comma 5, secondo periodo, le parole da: «è da assoggettare»" fino a «all'intermediario» sono sostituite dalle seguenti: «o di assistenza tecnica è da assoggettare ad autorizzazione per motivi di non proliferazione, l'Autorità competente comunica tempestivamente tale decisione all'operatore»;

5) al comma 6, le parole da: «all'esportatore» a «esportazione o» sono sostituite dalle seguenti: «all'operatore la subordinazione ad autorizzazione dell'operazione di esportazione, di fornitura di assistenza tecnica o della prestazione di servizi di»";

6) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Fermo quanto previsto dagli articoli 4, paragrafo 2, 5, paragrafo 2, 6, paragrafo 2 e 8, paragrafo 2 del regolamento duplice uso, quando sussistono motivi per sospettare che prodotti a duplice uso non listati o prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi di cui all'allegato I del regolamento duplice uso sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento duplice uso, gli operatori interessati alla esportazione dei prodotti medesimi, ovvero alla fornitura di assistenza tecnica o alla prestazione di servizi di intermediazione collegate ai prodotti stessi, ne informano senza indugio l'Autorità competente.»;

7) al comma 8, le parole da: «dell'esportatore» fino a «internazionale,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 7, comunica la stessa», e le parole: «l'esportatore o l'intermediario interessati devono presentare» sono sostituite dalle seguenti: «l'operatore presenta»;

i) all'articolo 10:

1) il comma 1, è sostituito dal seguente:

«L'autorizzazione specifica individuale è rilasciata, previo parere del Comitato consultivo, ad un singolo operatore e per uno specifico utilizzatore finale, in relazione a uno o più beni fisici o intangibili o ad una o più operazioni di trasmissione di software e tecnologia o di assistenza tecnica. La durata dell'autorizzazione non è superiore a quella indicata dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1. Su richiesta motivata dell'operatore da presentare non oltre la scadenza, l'Autorità competente può accordare una o più proroghe.»;

2) al comma 2, le parole: «dell'esportatore, dell'intermediario o del fornitore di assistenza tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «dell'operatore»;

3) al comma 3, lettera d), le parole: «uso e per i prodotti a duplice uso non listati» sono soppresse;

4) al comma 4, la parola: «, timbrata» è soppressa;

l) all'articolo 11:

1) al comma 1, le parole: «analoghe autorizzazioni» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzazioni individuali» e il secondo periodo è soppresso.;

2) al comma 2, le parole da: «tre anni» a «una volta» sono sostituite dalle seguenti: «quella indicata dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1. Su richiesta motivata dell'operatore da presentare non oltre la scadenza, l'Autorità competente può accordare una o più proroghe.»;

3) al comma 5, lettera c), le parole: «uso o» sono sostituite dalle seguenti: «uso listati o»;

m) all'articolo 12, comma 1, le parole: «, dei prodotti a duplice uso non» sono soppresse;

n) all'articolo 13:

1) al comma 1, le parole: «e di prodotti a duplice uso non» sono soppresse e le parole: «allegato III c» e «allegato II octies» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «allegato III, sezione C,» e «allegato II, sezione I,»;

2) al comma 2, dopo le parole: «a duplice uso» è inserita la seguente: «listati»;

3) al comma 5, le parole: «dei commi 4 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 4»;

o) all'articolo 14:

1) al comma 1 le parole: «alle lettere c) e d) dell'articolo 12» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 15, paragrafo 1, lettere c) e d),»,

2) al comma 3, le parole: «dell'originale» sono soppresse;

p) all'articolo 15, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per la cessione di materiali o informazioni classificati inclusi in prodotti a duplice uso da trasferire all'interno dell'Unione europea anche al di fuori dei casi di cui al comma 1, l'operatore presenta domanda di autorizzazione al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza per il tramite dell'Autorità competente, la quale comunica l'esito e le prescrizioni imposte a tutela dei materiali o delle informazioni classificati ai richiedenti e, quando necessario, agli Stati o alle organizzazioni internazionali di destinazione, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 6, del presente decreto.»;

q) all'articolo 16, comma 3, le parole: «nella parte 2 dell'Allegato II-bis» sono sostituite dalle seguenti: «nell'allegato II, sezione A, parte 2,»;

r) all'articolo 17:

1) al comma 1 le parole: «dell'esportatore, dell'intermediario» sono sostituite dalle seguenti: «dell'esportatore, dell'importatore, dell'intermediario»

2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «dall'Autorità competente,» è inserita la seguente: «anche»;

3) al comma 4, il primo periodo è soppresso e, al secondo periodo, dopo la parola: «esportati,» è aggiunta la seguente: «importati,»;

s) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (Sanzioni relative ai prodotti a duplice uso). - 1. Chiunque effettua operazioni di esportazione di prodotti a duplice uso listati o di prodotti a duplice uso non listati, anche in forma intangibile, di transito o di trasferimento all'interno dell'Unione europea, ovvero presta servizi di intermediazione o assistenza tecnica concernenti i prodotti medesimi, senza la relativa autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, è punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000.

2. Chiunque effettua le operazioni ovvero presta i servizi di cui al comma 1 in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000.

3. L'operatore che nei casi previsti dagli articoli 4, paragrafo 2, 5, paragrafo 2, 6, paragrafo 2, e 8, paragrafo 2, del regolamento duplice uso, omette di informare l'Autorità competente è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 15.000 a euro 90.000. La medesima pena si applica in caso di violazione dell'obbligo di informativa di cui all'articolo 9, comma 7.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 90.000 l'operatore che:

a) omette di comunicare all'Autorità competente l'intervenuta variazione dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro quindici giorni dal verificarsi della variazione;

b) viola gli obblighi di tenuta, conservazione ed esibizione della documentazione relativa alle operazioni effettuate o ai servizi resi, di cui all'articolo 27 del regolamento duplice uso;

c) viola gli obblighi stabiliti dagli articoli 12, comma 4, e 13, comma 5.»;

t) all'articolo 19:

1) al comma 1, alinea, le parole: «da due a sei anni o» sono sostituite dalle seguenti: «fino a sei anni e»;

2) al comma 1, lettera a) le parole da: «4-bis» a «4-sexies» sono sostituite dalle seguenti: «5, 6, 7, 8 e 9»;

3) al comma 1, lettera b) il numero: «4-bis» è sostituito dal seguente: «5»;

4) al comma 1, lettera c) le parole: «6-bis e 7-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «13 e 18»;

5) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Chiunque effettua le operazioni ovvero presta i servizi di cui al comma 1, lettere b) e d), in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000.»;

6) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1, lettere b) e d), è assoggettato alla sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 90.000 quando:

a) omette di comunicare all'Autorità competente le variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro 15 giorni dal verificarsi della variazione;

b) non provvede alla conservazione della documentazione relativa alle operazioni effettuate in regime di autorizzazione specifica individuale negli archivi della propria sede legale, per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo;

c) non presenta i documenti richiesti dall'Autorità competente a norma dell'articolo 17, comma 2;

d) viola gli obblighi stabiliti dall'articolo 12, comma 4.

5. Alla stessa sanzione di cui al comma 4 soggiace l'esportatore che non provvede alla conservazione della documentazione relativa alle esportazioni effettuate in regime di autorizzazione generale dell'Unione europea negli archivi della propria sede legale per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo e di esibizione della stessa su richiesta dell'Autorità competente.»;

u) all'articolo 20:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. E' punito con la reclusione fino a sei anni chiunque, in violazione dei divieti contenuti nei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive:

a) effettua operazioni di esportazione o importazione di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali;

b) presta servizi di qualsiasi natura soggetti a misure restrittive unionali;

c) partecipa a qualsiasi titolo a procedure per l'affidamento di contratti di appalto pubblico o di concessione soggetti a misure restrittive unionali o esegue, in tutto o in parte, uno o più dei medesimi contratti.

2. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1 senza la prescritta autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, è punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000.»

2) al comma 3, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1,» e le parole: da uno a quattro anni o» sono sostituite dalle seguenti: «fino a quattro anni e»;

3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1, è assoggettato alla sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 90.000 quando:

a) omette di comunicare all'Autorità competente le variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro 15 giorni dal verificarsi della variazione;

b) non provvede alla conservazione della documentazione relativa alle operazioni effettuate in regime di autorizzazione specifica individuale negli archivi della propria sede legale, per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo;

c) non presenta i documenti richiesti dall'Autorità competente a norma dell'articolo 17, comma 2.»;

v) all'articolo 21:

1) al comma 1, le parole «da due a sei anni o» sono sostituite dalle seguenti: «fino a sei anni e»;

2) al comma 2, le parole «da uno a quattro anni o» sono sostituite dalle seguenti: «fino a quattro anni e»;

z) dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

«Art. 21-bis (Confisca obbligatoria). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 240, secondo comma, numeri 1) e 2) del codice penale, nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere i reati di cui agli articoli 18, commi 1 e 2, 19, commi 1 e 2, o 20, commi 1 e 2, del presente decreto, nonché delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al primo periodo, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e di altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.»;

aa) sono abrogati gli articoli 10, comma 8, 11, comma 8, 12, comma 6, 19, comma 3, e 20, comma 4.

bb) nelle premesse:

1) dopo le parole: «Visto il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 che procede alla rifusione del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio del 22 giugno 2000 ed istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazioni e del transito di prodotti a duplice uso» sono inserite le seguenti: «Visto il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione)»;

2) dopo le parole: «Visto il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti» sono inserite le seguenti: «Visto il regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione)».



Art. 24. Attuazione della direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, che modifica la direttiva 2006/1/CE relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada

In vigore dal 14 giugno 2023


1. All'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. E' ammessa, nell'ambito del trasporto di merci su strada per conto di terzi, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni e autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione di qualsiasi Stato membro.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, in conformità a quanto disposto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e, se del caso, al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009 può utilizzare autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati, acquisiti in disponibilità mediante contratto di locazione ed in proprietà di impresa avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea.»;

c) al comma 4, lettera a), dopo le parole: «ed i veicoli destinati al trasporto di cose» sono inserite le seguenti: «per conto proprio»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Per i veicoli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione è rilasciata sulla base della denuncia di inizio attività di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001, n. 481.»;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'interno, può stabilire eventuali ulteriori criteri limitativi, nonché le modalità per il rilascio della carta di circolazione e per l'utilizzo dei veicoli di cui ai commi 2 e 3.».


2. L'utilizzazione di veicoli in locazione senza conducente di cui all'articolo 84, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è consentita a condizione che:

a) il contratto di locazione preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non sia abbinato ad un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento;

b) il veicolo locato sia esclusivamente a disposizione dell'impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di locazione;

c) il veicolo locato sia guidato dal personale proprio dell'impresa che lo utilizza.


3. Al fine del rispetto delle condizioni di cui al comma 2, è necessario il possesso, a bordo del veicolo oggetto del contratto di locazione, della seguente documentazione in formato cartaceo o elettronico:

a) contratto di locazione o estratto autenticato del medesimo contratto;

b) qualora non sia il conducente a locare il veicolo, contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del medesimo contratto.


4. I documenti di cui al comma 3, lettere a) e b), possono eventualmente essere sostituiti da un documento equivalente rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro.


5. Il Centro elaborazione dati del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti iscrive il numero della targa di immatricolazione di un veicolo locato utilizzato da un'impresa che effettua trasporti di merci su strada per conto terzi, stabilita in Italia, nel registro elettronico nazionale in conformità all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009.


6. Ai fini di cui all'articolo 3-bis, paragrafo 2, della direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Dipartimento per la mobilità sostenibile è individuata quale punto di contatto nazionale.


7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601.


8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Art. 25. Modifica al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198. Caso EU Pilot 10375/22/AGRI.

In vigore dal 14 giugno 2023


1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla cessione di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale o da fornitori che siano stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito in Italia, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti.»;

b) all'articolo 4, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) l'annullamento da parte dell'acquirente di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non possa trovare destinazioni alternative per i propri prodotti; un preavviso inferiore a trenta giorni deve essere sempre considerato breve»;

c) all'articolo 9, il comma 1 è sostituto dal seguente:

«1. Le denunce possono essere presentate all'ICQRF dai soggetti stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal luogo di stabilimento del soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata, oppure all'Autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata. Le denunce possono essere presentate altresì all'ICQRF da parte di fornitori stabiliti in Stati membri o Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito nel territorio nazionale.».



Art. 26. Disposizioni finanziarie

In vigore dal 14 giugno 2023


1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 7, 8, 11, 12, 14, 15 e 17, pari a euro 50.344.537 per l'anno 2023, a euro 88.141.617 per l'anno 2024, a euro 98.949.185 per l'anno 2025, a euro 79.846.599 per l'anno 2026, a euro 80.116.134 per l'anno 2027, a euro 80.571.664 per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, a euro 80.770.245 per l'anno 2031, a euro 71.364.752 annui a decorrere dal 2032 e agli oneri derivanti dall'articolo 5 valutati in 3.024.000 per l'anno 2023, a euro 3.097.000 per l'anno 2024, a euro 3.286.000 per l'anno 2025, a euro 3.574.000 per l'anno 2026, a euro 4.097.000 per l'anno 2027, a euro 4.773.000 per l'anno 2028, a euro 5.258.000 per l'anno 2029, a euro 5.624.000 per l'anno 2030, a euro 5.694.000 per l'anno 2031, a euro 5.765.000 annui a decorrere dall'anno 2032 si provvede:

a) quanto a euro 5.042.028 per l'anno 2023 ed euro 12.402.849 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante la riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile»;

b) quanto a 120.000 euro per l'anno 2023 e a 200.000 euro a decorrere dall'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

c) quanto a euro 44.874.000 per l'anno 2023, a euro 44.997.000 per l'anno 2024, a euro 68.345.716 per l'anno 2025, a euro 70.817.750 per l'anno 2026, a euro 71.610.285 per l'anno 2027, a euro 72.741.815 per l'anno 2028, a euro 73.226.815 per l'anno 2029, a 73.592.815 per l'anno 2030, a euro 73.861.396 per l'anno 2031 e a euro 64.526.903 annui a decorrere dall'anno 2032 mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

d) quanto a euro 3.332.509 per l'anno 2023, a euro 33.638.768 per l'anno 2024 e a euro 21.286.620 per l'anno 2025 mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.


2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.


3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni e le autorità interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Art. 27. Entrata in vigore

In vigore dal 14 giugno 2023


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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