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mercoledì 30 luglio 2014

«Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale»




MINISTERO DELLA SALUTE
  DECRETO 4 aprile 2012, n. 72 
 Regolamento concernente aggiornamento del decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale» limitatamente alle carte e cartoni. (12G0093) (GU n. 129 del 5-6-2012 )
testo in vigore dal: 20-6-2012
      
  
    
    
   
   
         


                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283,  concernente  la  disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e
delle bevande;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  21  marzo  1973,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  104
del  20  aprile  1973,  concernente  la  disciplina  igienica   degli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in  contatto  con
le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale,  e  successive
modificazioni;
  Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  23
agosto 1982, n. 777, come  modificato  dall'articolo  3  del  decreto
legislativo 25 gennaio 1992,  n.  108,  che  demanda  a  decreti  del
Ministro della sanita', sentito il Consiglio  superiore  di  sanita',
l'aggiornamento  e  le  modifiche  da   apportare   ai   decreti   di
individuazione per i materiali e gli oggetti  destinati  a  venire  a
contatto con le sostanze alimentari;
  Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e  gli  oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che  abroga
le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
  Visto il decreto del Ministro della salute 25  settembre  2007,  n.
217, recante aggiornamento del citato decreto ministeriale  21  marzo
1973, con il quale  e'  stato  redatto  il  testo  consolidato  degli
articoli riguardanti le carte e cartoni;
  Vista la  richiesta  di  autorizzazione  all'impiego  di  un  nuovo
additivo, quale coadiuvante tecnologico, nella fabbricazione di carte
e cartoni destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari;
  Ritenuto  di  provvedere  all'aggiornamento  del   citato   decreto
ministeriale 21 marzo 1973;
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge  23  agosto  1988,  n.
400;
  Acquisito il parere favorevole del Consiglio superiore  di  sanita'
che si e' espresso nella seduta del 13 luglio 2011;
  Vista  la  comunicazione  alla  Commissione   dell'Unione   europea
effettuata in data 25 luglio 2011 ai sensi della direttiva 98/34/CE;
  Visto il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 dicembre 2011;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata in data 8 febbraio 2012;

                               Adotta


                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

  1.  All'allegato  II,  Sezione  4:  CARTE  E  CARTONI,   Parte   B:
Coadiuvanti tecnologici di  lavorazione,  del  decreto  del  Ministro
della sanita' 21 marzo 1973 e successive modificazioni, dopo la  voce
«Acido formico e  suoi  sali  di  sodio,  potassio  e  alluminio»  e'
aggiunta la seguente voce con le relative condizioni e limitazioni di
impiego:
  «Acido difosforico, polimeri con esteri metilici ridotti etossilati
di tetrafluoroetilene polimerizzato ossidato  ridotto.  Come  oleo  e
idrorepellente, per trattamenti  in  massa  o  in  superficie  ed  in
quantita' non superiore ad 1,5% p/p rispetto  al  prodotto  finito  e
secco».
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 4 aprile 2012

                                                Il Ministro: Balduzzi

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute  e  Min.
Lavoro, registro n. 7, foglio n. 149

    
  
  
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                      Avvertenza:
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per i  provvedimenti  comunitari  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (G.U.U.E.).
          Note alle premesse:
              - Il regolamento CE n.1935/2004 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali
          e gli oggetti destinati a venire a contatto con i  prodotti
          alimentari  e  che  abroga  le   direttive   80/590/CEE   e
          89/109/CEE, e' stato pubblicato nella G.U.U.E. serie  L  n.
          338 del 13 novembre 2004.
              - La legge 30 aprile 1962, n. 283, e' stata  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 4 giugno 1962.
              - Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
          Repubblica  23  agosto  1982,  n.  777  (Attuazione   della
          direttiva CEE n.  76/893  relativa  ai  materiali  ed  agli
          oggetti destinati  a  venire  a  contatto  con  i  prodotti
          alimentari),  come  modificato  dall'art.  3  del   decreto
          legislativo 25  gennaio  1992,  n.  108  (Attuazione  della
          direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli  oggetti
          destinati a venire a contatto con i  prodotti  alimentari),
          e' il seguente :
              «Art. 3. - 1. Con i decreti del Ministro della sanita',
          sentito il Consiglio superiore di  sanita',  sono  indicati
          per i  materiali  e  gli  oggetti,  destinati  a  venire  a
          contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I,
          da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti
          nella loro produzione, e, ove  occorrano,  i  requisiti  di
          purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli
          oggetti   debbono   essere   sottoposti   per   determinare
          l'idoneita'  all'uso  cui   sono   destinati   nonche'   le
          limitazioni, le tolleranze e le condizioni di  impiego  sia
          per i limiti di contaminazione degli alimenti che  per  gli
          eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
              2. Per i materiali e gli oggetti di  materia  plastica,
          di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di
          vetro, di  acciaio  inossidabile,  di  banda  stagnata,  di
          ceramica  e  di  banda  cromata  valgono  le   disposizioni
          contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3  agosto
          1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2  dicembre  1980,
          25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno
          1988, n. 243.
              3. Il Ministro  della  sanita',  sentito  il  Consiglio
          superiore di  sanita',  procede  all'aggiornamento  e  alle
          modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
              4.  Chiunque  impieghi  nella  produzione  materiali  o
          oggetti destinati, da soli o in combinazione  tra  loro,  a
          venire  a  contatto  con   le   sostanze   alimentari,   in
          difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi
          1 e 2, e' punito per cio' solo con  l'arresto  sino  a  tre
          mesi  o  con  l'ammenda  da  lire  cinquemilioni   a   lire
          quindicimilioni».
              - Il decreto del Ministro  della  salute  25  settembre
          2007, n. 217, e' stato pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 270 del 20 novembre 2007.
              - Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente:
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale».

          Note all'art. 1:
              L'allegato II, sezione  4  -  Carte  e  cartoni  -  del
          decreto ministeriale 21 marzo 1973, riportante, alla  parte
          B, l'elenco dei «Coadiuvanti tecnologici  di  lavorazione»,
          modificato dal presente regolamento,  e'  stato  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, S.O.

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