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mercoledì 30 luglio 2014

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 17 luglio 2014 Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attivita' di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m². (14A05881) (GU n.173 del 28-7-2014)



         MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 luglio 2014 
Regola tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la  progettazione,  la
costruzione  e  l'esercizio  delle  attivita'  di  aerostazioni   con
superficie coperta accessibile al  pubblico  superiore  a  5.000  m².
(14A05881) 
(GU n.173 del 28-7-2014)

 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro»  e
successive modificazioni; 
  Visto il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  del  9
marzo  2011,  n.  305,  che  fissa  condizioni  armonizzate  per   la
commercializzazione dei prodotti  da  costruzione  e  che  abroga  la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151 e successive modificazioni, concernente  il  Regolamento  recante
«Semplificazione della  disciplina  dei  procedimenti  relativi  alla
prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del  10  marzo  1998,
pubblicato nel supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana  n.  81  del  7  aprile  1998,  recante  «Criteri
generali di sicurezza antincendio e per  la  gestione  dell'emergenza
nei luoghi di lavoro»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del  16  febbraio  2007,
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante «Classificazione
di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi  di  opere
da costruzione»; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'interno  del  9  marzo  2007,
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante «Prestazioni  di
resistenza al fuoco delle costruzioni  nelle  attivita'  soggette  al
controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  del  9  maggio  2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  117
del   22   maggio   2007,   recante   «Direttive   per   l'attuazione
dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  del  7  agosto  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  201
del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalita'  di
presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione
incendi e alla documentazione da  allegare,  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto  2011,
n. 151»; 
  Visto il decreto del Ministero dell'interno del 20  dicembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  3
del 4 gennaio 2013, recante «Regola tecnica  di  prevenzione  incendi
per gli impianti di protezione attiva  contro  l'incendio  installati
nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi»; 
  Ravvisata la  necessita'  di  emanare  specifiche  disposizioni  di
prevenzione incendi per le attivita' di aerostazioni  con  superficie
coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²; 
  Sentito il Comitato Centrale Tecnico-Scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.
139; 
  Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva  n.
98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano  per
la progettazione, la costruzione e  l'esercizio  delle  attivita'  di
aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore
a 5.000 m², cosi' come definite nella regola tecnica di cui  all'art.
3. 
                               Art. 2 
 
 
                              Obiettivi 
 
  1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di  raggiungere  i
primari obiettivi  di  sicurezza  relativi  alla  salvaguardia  delle
persone e alla tutela dei  beni  contro  i  rischi  di  incendio,  le
attivita' di cui all'art. 1 del presente decreto, sono  realizzate  e
gestite in modo da: 
    a) minimizzare le cause di incendio; 
    b) garantire la stabilita' delle strutture portanti  al  fine  di
assicurare il soccorso agli occupanti; 
    c) limitare la  produzione  e  la  propagazione  di  un  incendio
all'interno dei locali o edifici; 
    d) limitare la propagazione di un incendio ad  edifici  o  locali
contigui; 
    e) assicurare la possibilita' che gli occupanti lascino i  locali
e gli edifici indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo; 
    f) garantire la  possibilita'  per  le  squadre  di  soccorso  di
operare in condizioni di sicurezza. 
                               Art. 3 
 
 
                        Disposizioni tecniche 
 
  1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, e'
approvata la  regola  tecnica  di  prevenzione  incendi  allegata  al
presente decreto. 
                               Art. 4 
 
 
              Applicazione delle disposizioni tecniche 
 
  1. Le disposizioni di cui all'art. 3 si applicano alle aerostazioni
di cui  all'art.  1,  di  nuova  realizzazione  e  alle  aerostazioni
esistenti alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  nel
caso  di  interventi  di  ristrutturazione,  anche  parziale,  o   di
ampliamento successivi a  predetta  data,  limitatamente  alle  parti
interessate dall'intervento. 
  2. Le aerostazioni esistenti alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto sono adeguate alle disposizioni di cui  alla  regola
tecnica allegata al presente decreto secondo le  indicazioni  di  cui
all'art. 6, salvo che nei seguenti casi: 
    a) siano in possesso di atti  abilitativi  riguardanti  anche  la
sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati  dalle
competenti  autorita',  cosi'  come   previsto   dall'art.   38   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il
rilancio dell'economia; 
    b) siano stati pianificati o siano in corso lavori di ampliamento
o di  ristrutturazione  dell'attivita'  sulla  base  di  un  progetto
approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco  ai
sensi dell'art. 3 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1°
agosto 2011, n. 151. 
                               Art. 5 
 
 
             Commercializzazione ed impiego dei prodotti 
 
  1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione  disciplinato
nel presente decreto  i  prodotti  regolamentati  dalle  disposizioni
comunitarie applicabili, a queste conformi e rispondenti ai requisiti
di prestazione previsti dal presente decreto. 
  2. Gli estintori portatili, gli  estintori  carrellati,  i  liquidi
schiumogeni, i prodotti per i quali  e'  richiesto  il  requisito  di
reazione al fuoco diversi da quelli di cui al comma  precedente,  gli
elementi di chiusura  per  i  quali  e'  richiesto  il  requisito  di
resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite  disposizioni
nazionali, gia' sottoposte  con  esito  positivo  alla  procedura  di
informazione di cui alla direttiva 98/34/CE,  come  modificata  dalla
direttiva  98/48/CE,  che  prevedono  apposita  omologazione  per  la
commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il  mutuo
riconoscimento,  sono  impiegabili  nel  campo  di  applicazione  del
presente decreto se conformi alle suddette disposizioni. 
  3. Ai fini della sicurezza antincendio, le  tipologie  di  prodotti
non contemplati dai commi 1 e  2,  purche'  legalmente  fabbricati  o
commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea  o  in
Turchia, in virtu' di specifici accordi internazionali stipulati  con
l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati  in  uno  degli  Stati
firmatari dell'Associazione europea di libero scambio  (EFTA),  parte
contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), possono
essere impiegati nel campo di applicazione del  presente  decreto  se
utilizzati nelle stesse condizioni che  permettono  di  garantire  un
livello di protezione equivalente a  quello  prescritto  dal  decreto
stesso. 
                               Art. 6 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in
materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le aerostazioni di cui
all'art. 4, comma 2, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza
antincendio previsti ai seguenti punti della allegata regola tecnica,
entro i termini temporali di seguito indicati: 
    a) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.  15  e  successive
modificazioni, per i seguenti punti: 
      1. Generalita'; 
      2. Ubicazione; 
      4.  Misure  per  il  dimensionamento  delle  vie   esodo   (con
esclusione dei punti: 4.4 e 4.8, per il punto  4.3  la  capacita'  di
deflusso puo' essere aumentata fino a 75 anche nel caso  in  cui  gli
impianti sono previsti nel progetto di cui al comma  2  del  presente
articolo); 
      6. Impianti elettrici (con esclusione dei punti 6.2,  comma  1,
lettera d) e 6.3, comma 2); 
      7.2 Estintori; 
      9. Segnaletica di sicurezza; 
      10. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio  (con
esclusione dei commi 6 e 7); 
      11. Divieti; 
    b) entro tre anni dal termine previsto  alla  precedente  lettera
a), per i seguenti punti: 
      4.4. Lunghezza dei percorsi di esodo; 
      5. Impianti di climatizzazione; 
      6.3. Illuminazione di sicurezza (limitatamente al comma 2); 
      7.  Mezzi  ed  impianti  di  estinzione  degli   incendi   (con
esclusione del punto 7.2); 
      8. Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme; 
      10. Organizzazione  e  gestione  della  sicurezza  antincendio,
(limitatamente al comma 6); 
    c) entro cinque anni dal termine previsto alla precedente lettera
a), per i restanti punti della regola tecnica. 
  2. Il progetto di cui all'art. 3 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 1°  agosto  2011,  n.  151,  deve  indicare  le  opere  di
adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere a), b) e c)
del comma 1. 
  3. Al termine degli adeguamenti previsti alle lettere a), b)  e  c)
del comma 1 e, comunque alla scadenza dei rispettivi termini previsti
deve  essere  presentata  la  segnalazione  certificata   di   inizio
attivita' ai sensi dell'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. 
  4. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  trentesimo  giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 17 luglio 2014 
 
                                             Il Ministro dell'interno 
                                                      Alfano          
 
Il Ministro delle infrastrutture 
        e dei trasporti 
             Lupi 
 
                                                             Allegato 
 
REGOLA  TECNICA  DI  PREVENZIONE  INCENDI   PER   LA   PROGETTAZIONE,
  COSTRUZIONE  ED  ESERCIZIO  DELLE  ATTIVITA'  DI  AEROSTAZIONI  CON
  SUPERFICIE COPERTA ACCESSIBILE AL PUBBLICO SUPERIORE A 5.000 M² 
 
1. Generalita' 
1.1. Scopo e campo di applicazione 
    1. La presente regola tecnica ha  lo  scopo  di  indicare  misure
tecniche e gestionali di  prevenzione  incendi  da  osservarsi  nella
progettazione, realizzazione ed esercizio di strutture  destinate  ad
aerostazione, al fine  di  garantire  l'uniformita'  di  applicazione
delle misure di sicurezza antincendio  sul  territorio  nazionale  da
parte dei responsabili delle attivita'. 
    2. Le indicazioni riportate  nella  presente  regola  tecnica  si
applicano alle attivita' di aerostazione  svolte  all'interno  di  un
edificio, anche pluripiano, con  superficie  coperta  accessibile  al
pubblico superiore a 5.000 m². 
1.2. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali 
    1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali  si
rimanda, oltre che al decreto del Ministro dell'interno  30  novembre
1983 e successive modificazioni, anche al Regolamento CE n.  300/2008
dell'11 marzo 2008. 
    2. Ai fini della presente regola tecnica si definisce inoltre: 
      Aerostazione: infrastruttura aeroportuale comprese le  relative
pertinenze commerciali, di servizio, di ristoro e  di  controllo  del
passeggero, attrezzata per la permanenza, i controlli  di  sicurezza,
l'imbarco, lo sbarco e per il transito  dei  passeggeri  e  del  loro
bagaglio. 
      Responsabile dell'attivita': fatti salvi i casi  specifici,  in
generale e' la Societa' di gestione dell'attivita'  aeroportuale,  le
cui  competenze  sono  definite  all'art.  705   del   Codice   della
Navigazione. 
      Area lato volo (airside): area  di  manovra  di  un  aeroporto,
terreni ed edifici adiacenti, o parti di essi, l'accesso ai quali  e'
limitato. 
      Area  lato  terra  (landside):  parti  di  aeroporto,   terreni
adiacenti ed edifici o parti di edifici che non si trovano  nell'area
lato volo (airside). 
      TPHP (Typical  Peak  Hour  Passengers):  numero  di  passeggeri
nell'ora di punta tipica. 
      Strato di aria libera da fumo: zona compresa fra il livello del
pavimento e il limite inferiore  dello  strato  di  fumo  in  cui  la
concentrazione del fumo e'  minima  e  le  condizioni  sono  tali  da
permettere il movimento agevole delle persone. 
1.3. Rinvio a disposizioni e criteri di prevenzione incendi 
    1. Per le aree e impianti a rischio specifico  classificate  come
attivita' soggette a controllo ai sensi del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011, salvo quanto  diversamente  previsto
nella  presente  regola   tecnica,   si   applicano   le   specifiche
disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, i criteri
tecnici generali di  prevenzione  incendi  di  cui  all'art.  15  del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 
2. Ubicazione 
2.1. Generalita' 
    1. Le attivita' devono essere ubicate nel rispetto delle distanze
di  sicurezza,  stabilite  dalle  disposizioni  vigenti,   da   altre
attivita' che comportino rischi di esplosione od incendio. 
2.2. Accesso all'area ed accostamento dei mezzi di soccorso 
    1. Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso  dei  Vigili
del Fuoco, gli accessi all'area devono  avere  i  seguenti  requisiti
minimi: 
      larghezza: 3,5 m; 
      altezza libera: 4 m; 
      raggio di volta: 13 m; 
      pendenza: non superiore al 10 %; 
      resistenza al carico: almeno 20 t (8 t  asse  anteriore,  12  t
asse posteriore, passo 4 m). 
    2. L'utilizzo degli spazi esterni, di pertinenza  dell'attivita',
ai  fini  del  parcheggio  di  autoveicoli,  non  deve   pregiudicare
l'accesso e la manovra dei mezzi di soccorso e  non  deve  costituire
ostacolo al deflusso delle persone. 
3. Caratteristiche costruttive 
3.1. Resistenza al fuoco 
    1. Le strutture portanti e  gli  elementi  di  compartimentazione
dell'aerostazione devono garantire i requisiti di resistenza al fuoco
commisurati alla classe del compartimento determinate in  conformita'
al decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007, con un livello  di
prestazione minimo pari al III. In caso di distribuzione non uniforme
del carico di incendio, lo stesso va calcolato con  riferimento  alla
sua  effettiva  distribuzione  cosi'  come  prescritto  al  comma   3
dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno 9  marzo  2007.  In
tale caso, le strutture vanno  verificate  con  modelli  di  incendio
localizzati utilizzando il valore del carico di incendio specifico qf
. Un modello di  incendio  localizzato  di  comprovata  validita'  e'
riportato nella norma UNI EN 1991 1-2. 
    2. I requisiti di resistenza al fuoco delle strutture portanti  e
degli elementi di compartimentazione delle aree a  rischio  specifico
devono rispettare le disposizioni  di  prevenzione  incendi  all'uopo
emanate. 
3.2. Reazione al fuoco 
    1.  I  prodotti  da  costruzione  rispondenti   al   sistema   di
classificazione europeo di cui al decreto del  Ministro  dell'interno
10 marzo 2005 e successive modificazioni,  devono  essere  installati
seguendo le prescrizioni e le limitazioni di seguito specificate. 
    2. In tutte le zone dell'aerostazione accessibili al pubblico  le
pareti dovranno essere realizzate o rivestite  con  materiali  aventi
classe di reazione al fuoco non inferiore a B-s1,d0.  Tali  materiali
potranno  essere  installati  anche  non  in  aderenza  al   supporto
incombustibile purche' detta classe risulti  attribuita  in  funzione
delle  reali  condizioni  di   posa,   ossia   avendo   valutato   il
comportamento al fuoco su entrambe le facce. 
    3.  Fanno  eccezione  le  pareti  di  separazione  tra  le  varie
attivita' commerciali che dovranno essere realizzate in materiali  di
classe A1. 
    4. In tutte le zone dell'aerostazione accessibile al pubblico gli
eventuali controsoffitti o rivestimenti del  soffitto  incombustibili
dovranno avere classe di reazione al fuoco non inferiore a B-s1,d0  e
tutti i pavimenti dovranno avere classe  di  reazione  al  fuoco  non
inferiore a Bfl -s1. 
    5.  E'   consentita   l'installazione   di   materiali   isolanti
combustibili aventi classe di  reazione  al  fuoco  non  inferiore  a
B-s2-d1 e BL -s2-d1 quando e' prevista una  protezione  in  grado  di
garantire che gli stessi non siano  a  contatto  con  le  fiamme,  da
realizzarsi con prodotti  e/o  elementi  da  costruzione  aventi  una
classe di resistenza al fuoco non inferiore a EI 30. 
    6. In caso di protezione con impianto automatico  di  spegnimento
puo' consentirsi l'impiego di materiali di classe C-s1-d0, Cfl -s1 in
luogo rispettivamente delle classi B-s1-d0, Bfl  -s2  precedentemente
indicate. 
    7. I materiali non ricompresi nella fattispecie dei  prodotti  da
costruzione devono essere omologati ai sensi del decreto del Ministro
dell'interno  26  giugno  1984  e  successive  modificazioni.  Per  i
materiali rientranti nei casi specificatamente previsti dall'art.  10
del citato decreto 26 giugno 1984,  e'  consentito  che  la  relativa
classe di reazione al fuoco  sia  attestata  ai  sensi  del  medesimo
articolo. 
    I tendaggi devono avere una  classe  di  reazione  al  fuoco  non
superiore a 1. 
    Le poltrone ed i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM. 
    I sedili non imbottiti dovranno essere di classe non superiore  a
2. 
    8. Le canalizzazioni di distribuzione e ripresa  dell'aria  degli
impianti di condizionamento e ventilazione dovranno  essere  conformi
al decreto del Ministro dell'interno 31 marzo 2003. 
    9. Sono fatti salvi i materiali  installati  in  data  precedente
all'emanazione  della  presente  regola  tecnica.  Per  le  attivita'
esistenti, andranno utilizzati  materiali  classificati,  come  sopra
indicato, in occasione della loro sostituzione. 
3.3. Compartimentazione 
    1. Le aree aperte al  pubblico  delle  aerostazioni,  distribuite
anche su piu' livelli, devono essere compartimentate dalle altre aree
dell'edificio.  In  caso  di  collegamenti  con  nodi  di   trasporto
intermodali  andranno  individuate  le  idonee  misure  di  sicurezza
compatibili con le attivita' connesse. 
    2. Gli elementi di separazione devono  possedere  una  classe  di
resistenza  al  fuoco  non  inferiore  a  quella  richiesta  per   il
compartimento aerostazione, ovvero non inferiore  a  quella  prevista
per l'attivita' adiacente, qualora fosse richiesta  per  quest'ultima
una classe di resistenza superiore. 
    3. Per le aree adibite ad attivita'  commerciali  e'  ammessa  la
comunicazione con le aree dell'aerostazione aperte al pubblico  senza
necessita' di requisiti di compartimentazione, con esclusione  per  i
depositi  annessi  con  superficie  superiore  a  100  m²  e   carico
d'incendio superiore a 600 MJ/m². 
    4. Per  le  comunicazioni  tra  le  aree  aperte  al  pubblico  e
l'impianto di smistamento  bagagli,  negli  attraversamenti  di  tali
compartimenti con i nastri trasportatori, e' ammessa l'adozione di un
idoneo sistema di confinamento dei fumi. 
3.4. Ascensori e rampe mobili 
    1. Tutti gli ascensori che attraversano piu' compartimenti devono
avere  il  vano  corsa  di  tipo  protetto,  con  caratteristiche  di
resistenza al fuoco congrue con quanto previsto per  i  compartimenti
attraversati. 
    2. Le caratteristiche dei vani ascensore devono  rispondere  alle
specifiche disposizioni vigenti di prevenzione incendi. 
4. Misure per il dimensionamento delle vie esodo 
4.1. Generalita' 
    1. Per quanto non specificatamente previsto nella presente regola
tecnica, le misure relative alle vie di esodo devono essere  conformi
a quanto previsto dal decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.  81  e
successive modificazioni, concernente le misure relative alle vie  di
esodo in caso di incendio nei luoghi di lavoro. 
4.2. Affollamento 
    1. Il valore dell'affollamento massimo  ipotizzabile  dell'intera
aerostazione, viene  dichiarato  dal  gestore  aeroportuale,  ma  non
potra' essere inferiore al TPHP (Typical Peak Hour Passengers: numero
di passeggeri nell'ora di punta tipica) ottenuto con la  formulazione
riferita  alla  metodologia  FAA  (Federal  Aviation  Administration)
moltiplicando il traffico annuo per i fattori correttivi  di  seguito
indicati, incrementato del 20 %: 
 
      
 
     ===========================================================
     |              Traffico Annuo               |    TPHP     |
     +===========================================+=============+
     |                ≥20.000.000                |   0.030%    |
     +-------------------------------------------+-------------+
     |           10.000.000-19.999.999           |   0.035%    |
     +-------------------------------------------+-------------+
     |            1.000.000-9.999.999            |   0.040%    |
     +-------------------------------------------+-------------+
     |             5000.000-999.999              |   0.050%    |
     +-------------------------------------------+-------------+
     |              100.000-499.000              |   0.065%    |
     +-------------------------------------------+-------------+
     |                 < 100.000                 |   0.120%    |
     +-------------------------------------------+-------------+
 
 
    2.  Il  valore  massimo  dell'affollamento  ipotizzabile   e   la
destinazione delle diverse zone deve essere  dichiarato  dal  gestore
anche per le seguenti aree, per le quali, in ogni  caso,  non  dovra'
essere inferiore a: 
      lato volo (airside) e lato terra (landside): 0.07 persone/m²; 
      gates imbarco e sala di riconsegna bagagli: 0.20 persone/m²; 
      zone check-in e sala di attesa arrivi: 0.25 persone/m²; 
      zona  in  prossimita'  dei   controlli   di   sicurezza:   0.40
persone/m². 
4.3. Capacita' di deflusso 
    1. La capacita' di deflusso per le aerostazioni non  deve  essere
superiore a 60. 
    2.  In  caso  di  presenza  del  sistema  di  controllo  fumi   e
dell'impianto automatico di spegnimento,  la  capacita'  di  deflusso
puo' essere aumentata fino a 75. 
4.4. Lunghezza dei percorsi di esodo 
    1.  Il  percorso  effettivo,  senza  ostacoli  al  deflusso,  per
raggiungere un luogo sicuro, non puo' essere superiore a 60 m. 
    2. In caso di presenza di impianto automatico di spegnimento o di
impianto  di  estrazione  localizzata  dei  fumi,  la  lunghezza  del
percorso puo' essere aumentata fino a 70 m. 
4.5. Sistema delle vie di esodo 
    1. Le zone, landside e airside, devono essere ognuna provvista di
un proprio sistema organizzato di vie d'uscita indipendenti verso  un
luogo sicuro, dimensionato in base al massimo  affollamento  previsto
ed alla capacita' di deflusso, che, in caso di  incendio,  garantisca
l'esodo rapido  e  ordinato  degli  occupanti,  comprese  le  persone
disabili. 
    2. Le vie di uscita delle aree commerciali possono confluire  nel
sistema di vie di esodo dell'aerostazione. 
    3. Ai fini dell'esodo per la zona airside/landside,  si  potranno
utilizzare   i   varchi   di   controllo   confluenti   sulla    zona
landside/airside, se tale ipotesi e' prevista nel piano di emergenza. 
    4. Nel piano di emergenza deve essere prevista l'attivazione,  di
un servizio di  assistenza  all'esodo  per  le  persone  diversamente
abili. 
4.6. Larghezza totale delle vie di esodo 
    1. La larghezza totale delle uscite da  ogni  piano,  e  da  ogni
zona,  deve  essere  determinata  dal   rapporto   tra   il   massimo
affollamento previsto e la capacita' di deflusso del piano. 
4.7. Numero di uscite 
    1. Le uscite da ciascun piano  o  compartimento  frequentato  dal
pubblico non devono essere inferiori a due, ed essere posizionate  in
punti ragionevolmente contrapposti. 
4.8. Sistema di controllo dei fumi e del calore, di tipo  naturale  o
  meccanico 
    1. Le  aree  dell'aerostazione  accessibili  al  pubblico  devono
essere provviste di un sistema di controllo dei  fumi  finalizzato  a
garantire uno strato di aria libera da fumo di altezza pari almeno  a
2,00  m.,  progettato,  costruito  e  gestito  in  conformita'   alle
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 20  dicembre
2012 ed in relazione alle attivita' in esame. 
    2.  In  particolare   il   raggiungimento   di   tale   obiettivo
prestazionale   dovra'   essere   realizzato    mediante    un'idonea
progettazione del sistema di smaltimento fumi che tenga  conto  anche
delle necessarie esigenze di aria fresca di richiamo e  di  mantenere
condizioni ambientali sostenibili e  compatibili  con  le  necessita'
degli occupanti, in corrispondenza delle uscite di sicurezza e  lungo
i percorsi di esodo, per il tempo necessario al raggiungimento di  un
luogo sicuro e/o l'intervento delle squadre di soccorso. 
    3.  Nel  caso  di  aerostazioni  articolate  su   piu'   edifici,
eventualmente uniti tramite corridoi di collegamento, per  i  singoli
edifici dell'aerostazione dovranno essere previsti idonei sistemi  di
confinamento del fumo. 
    4. Per il calcolo della portata dei fumi deve essere  assunto  un
incendio di progetto pari ad almeno  3.000  kW,  da  intendersi  come
potenza massima raggiunta. La potenza  sara'  espressa  mediante  una
funzione temporale ad andamento di tipo quadratico e con velocita' di
crescita  media.  Nel  caso  di  installazione  di  un  impianto   di
spegnimento automatico sprinkler e' consentito assumere  un  incendio
di progetto di 1.500 kW. 
5. Impianti di climatizzazione 
    1. Gli impianti  di  climatizzazione,  di  tipo  centralizzato  o
localizzato,  devono  possedere   requisiti   che   garantiscano   il
raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
      non alterare la compartimentazione; 
      evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di  altri
gas ritenuti pericolosi; 
      non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che  si
diffondano nei locali serviti; 
      non costituire elemento di propagazione  di  fumi  e/o  fiamme,
anche nella fase iniziale degli incendi. 
6. Impianti elettrici 
6.1. Generalita' 
    1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati ed  installati
in conformita' alla legge 1 ° marzo 1968, n. 186. 
    2. Ai fini della  prevenzione  degli  incendi,  devono  avere  le
seguenti ulteriori caratteristiche: 
      non costituire causa primaria di incendio o di esplosione; 
      non fornire alimento o via privilegiata di  propagazione  degli
incendi; 
      il  comportamento  al  fuoco  della  membratura   deve   essere
compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali; 
      essere suddivisi in modo che un eventuale guasto  non  provochi
la messa  fuori  servizio  dell'intero  sistema  (utenza)  garantendo
comunque la sicurezza dei soccorritori; 
      disporre  di  apparecchi  di  manovra  ubicati   in   posizioni
«protette»  e  riportare  chiare  indicazioni  dei  circuiti  cui  si
riferiscono. 
6.2. Impianti elettrici di sicurezza 
    1. I seguenti sistemi di utenza devono disporre di  alimentazione
di sicurezza: 
      a) illuminazione di sicurezza; 
      b) allarme; 
      c) rivelazione incendio; 
      d) impianto di diffusione sonora; 
      e) sistema di controllo fumi; 
      f) impianti di estinzione degli incendi. 
    2. L'alimentazione di sicurezza deve essere realizzata secondo la
normativa tecnica  vigente,  in  grado  di  assicurare  il  passaggio
automatico dall'alimentazione primaria a quella di riserva entro: 
      0,5 s per gli impianti di cui alle lettere a-b-c-d; 
      15 s per gli impianti di cui alle lettere e-f. 
    3. Il dispositivo di carica degli eventuali accumulatori e/o  dei
gruppi di continuita' deve essere di tipo automatico e con  tempi  di
ricarica conformi a quanto previsto dalla regola dell'arte. 
    4. L'autonomia di funzionamento dell'alimentazione  di  sicurezza
degli impianti di cui alle lettere a-b-c-d-e-f) e'  stabilita  in  60
minuti. 
    5. L'installazione dei gruppi elettrogeni  deve  essere  conforme
alle regole tecniche vigenti. 
6.3. Illuminazione di sicurezza 
    1. In tutte le aree aperte al pubblico delle  aerostazioni,  deve
essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza. 
    2. L'impianto deve assicurare  un  livello  di  illuminazione  in
conformita' alle norme vigenti, e comunque non inferiore a 5 lux ad 1
metro di altezza dal piano di calpestio. 
    3. Per l'impianto di illuminazione di  sicurezza  possono  essere
utilizzate singole lampade autoalimentate  oppure  con  alimentazione
centralizzata. 
7. Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi 
7.1. Generalita' 
    1. Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli  incendi
devono essere progettate, installate, e  gestiti  secondo  la  regola
dell'arte, conformemente alle normative  specifiche  e  a  quanto  di
seguito indicato. 
7.2. Estintori 
    1. Le attivita' devono essere dotate di  un  adeguato  numero  di
estintori portatili, di tipo omologato, distribuiti in modo  uniforme
nell'area da proteggere e in prossimita' delle uscite; devono  essere
ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile in modo che la
distanza che una persona deve  percorrere  per  utilizzarli  non  sia
superiore a 30 m. Gli estintori devono essere installati  in  ragione
di almeno uno ogni 200 m² di pavimento, o frazione, con un minimo  di
due estintori per piano o per compartimento e  di  un  estintore  per
ciascun  impianto  a  rischio  specifico  e  per  ciascuna  attivita'
commerciale presente. 
    2. Gli estintori portatili devono avere carica minima pari a 6 kg
e capacita' estinguente non inferiore a 13A - 89B C. 
    3. Gli estintori a protezione  di  aree  ed  impianti  a  rischio
specifico devono avere agenti  estinguenti  di  tipo  idoneo  all'uso
previsto. 
7.3. Reti idranti 
    1. Le aerostazioni nel loro complesso  devono  essere  dotate  di
apposita  rete  idranti,  progettata,   costruita,   e   gestita   in
conformita'  alle  disposizioni  di  cui  al  decreto  del   Ministro
dell'interno 20 dicembre 2012. 
    2. Per i criteri di dimensionamento degli impianti, il livello di
pericolo, con riferimento alla UNI 10779, e' cosi' stabilito, in base
alla superficie coperta accessibile al pubblico dell'aerostazione: 
      superficie inferiore a 10.000 m² = livello 1; 
      superficie tra 10.000 e 50.000 m² = livello 2; 
      superficie superiore a 50.000 m² = livello 3. 
    L'alimentazione  idrica  deve  essere  almeno  di  tipo   singolo
superiore, come definita dalla UNI EN 12845. 
    3. Per le aerostazioni  con  superficie  coperta  accessibile  al
pubblico  superiore  a  10.000  m²  deve  essere  prevista  anche  la
protezione esterna conforme alla norma UNI 10779. 
    4. In ogni caso si dovranno installare, in posizione  accessibile
e sicura, ed in numero adeguato all'estensione e  alla  conformazione
dell'aerostazione, idranti soprasuolo  conformi  alla  nonna  UNI  EN
14384, collegati alla rete pubblica, atti al rifornimento  dei  mezzi
di soccorso e con una erogazione minima di 500 l/min  per  almeno  90
minuti. 
7.4. Impianto di spegnimento automatico 
    1. Tutti i locali con superficie superiore a 100 m² e con  carico
di incendio specifico superiore  a  600  MJ/m²,  depositi  e  servizi
compresi,  devono  essere  protetti  da   impianto   di   spegnimento
automatico, di tipo idoneo all'uso  ed  al  luogo  di  installazione,
progettato, costruito e gestito in conformita' alle  disposizioni  di
cui al decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 2012. 
    2. Nelle aree accessibili al pubblico l'impianto  di  spegnimento
automatico deve essere ad acqua. 
8. Impianti di rivelazione e segnalazione allarme incendio 
    1. Tutti i locali dell'aerostazione devono essere protetti da  un
impianto  fisso  di  rivelazione  e  segnalazione  allarme   incendio
progettato, costruito e gestito in conformita' alle  disposizioni  di
cui al decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 2012. 
9. Segnaletica di sicurezza 
    1. Deve essere installata la segnaletica di sicurezza, almeno  in
lingua italiano e inglese, espressamente finalizzata  alla  sicurezza
antincendio, conforme al decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81,
che indichi: 
      le uscite di sicurezza e i relativi percorsi d'esodo; 
      l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi; 
      i divieti di fumare ed uso di fiamme libere; 
      il divieto di utilizzare gli ascensori in caso di incendio; 
      i pulsanti di allarme. 
    2. Le uscite di sicurezza ed i percorsi di  esodo  devono  essere
evidenziati da segnaletica di tipo luminoso mantenuta  sempre  accesa
durante l'esercizio dell'attivita', alimentata sia  da  rete  normale
che da alimentazione di sicurezza. 
    3.  Per  le  specificita'  connesse  all'esodo  di  persone   con
disabilita'  dovra'  essere  adottata  la  cartellonistica   definita
dall'art. 4.3 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno
1989, n. 236. 
10. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio 
    1. L'organizzazione e la gestione della sicurezza deve essere  di
tipo coordinato. 
    2. Il piano di emergenza deve prevedere un  servizio  interno  di
sicurezza, permanentemente presente durante l'esercizio, al  fine  di
consentire un tempestivo intervento di contenimento e  di  assistenza
all'esodo. 
    3. La consistenza numerica  del  servizio  interno  di  sicurezza
antincendio,  deve  tenere  conto  della   valutazione   dei   rischi
d'incendio e deve essere costituito, in ogni caso, da  un  numero  di
addetti non inferiore a quattro unita' per ogni singola aerostazione. 
    4. Gli addetti del servizio, devono avere conseguito  l'attestato
di idoneita' tecnica previsto dall'art. 3  della  legge  28  novembre
1996, n. 609. 
    5. I componenti la squadra di emergenza  dovranno,  fra  l'altro,
conoscere la posizione e la zona di competenza, dei quadri  elettrici
generali e degli eventuali comandi di sgancio a  distanza  ed  essere
opportunamente addestrati sulle procedure  da  attuarsi  in  caso  di
emergenza. 
    6. Ai fini  del  necessario  coordinamento  delle  operazioni  di
emergenza, deve essere predisposto un apposito locale presidiato, che
garantisca la funzionalita'  anche  in  caso  di  emergenza,  in  cui
convergono tutti i segnali per la gestione dell'emergenza. 
    7. Deve essere  presente  un  efficiente  sistema  di  diffusione
sonora  in  grado  di  diffondere  avvisi  e  segnali   di   allarme,
percepibili anche ai portatori di disabilita' sensoriali, allo  scopo
di dare avvio alle  procedure  di  emergenza  nonche'  alle  connesse
operazioni di evacuazione. 
    8. Le procedure di  diffusione  dei  segnali  di  allarme  devono
essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza. 
11. Divieti 
    1.   E'   vietato   installare   all'interno    degli    ambienti
dell'aerostazione  accessibili  al   pubblico   apparecchi   per   la
produzione di calore funzionanti a  combustibile  solido,  liquido  o
gassoso, e apparecchi elettrici con resistenza in vista. 
    2.  Gli  ascensori  non  devono  essere  utilizzati  in  caso  di
incendio. 

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