"..PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE
PUBBLICA CIRCOLARE 17 febbraio 2014, n. 2/2014 Decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni nella legge 30 ottobre
2013, n. 125 - «Disposizioni urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» -
articolo 4, comma 16-bis - assenze per visite, terapie, prestazioni
specialistiche ed esami diagnostici. (14A02939) (GU n.85 del
11-4-2014) Vigente al: 11-4-2014 .."
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
CIRCOLARE 17 febbraio 2014, n. 2/2014
Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni
nella legge 30 ottobre 2013, n. 125 - «Disposizioni urgenti per il
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni» - articolo 4, comma 16-bis - assenze per visite,
terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. (14A02939)
(GU n.85 del 11-4-2014)
Vigente al: 11-4-2014
Alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001
Con legge n. 125 del 30 ottobre 2013, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2013, e' stato convertito in legge
con modifiche il decreto-legge n. 101 del 31 agosto 2013, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni».
La legge di conversione, modificando il citato decreto-legge,
introduce una disposizione in materia di assenze per malattia dei
pubblici dipendenti al fine di contrastare il fenomeno
dell'assenteismo nelle amministrazioni. In particolare, l'art. 4,
comma 16-bis, del decreto, in vigore dal 31 ottobre 2013, ha
novellato il comma 5-ter dell'art. 55-septies del d.lgs. n. 165 del
30 marzo 2001, sulle assenze per visite, terapie, prestazioni
specialistiche ed esami diagnostici dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, mentre resta invariato il regime della
giustificazione dell'assenza di cui al comma 1 del medesimo articolo.
Al fine di assicurare l'interpretazione omogenea della norma,
considerato altresi' che alcune amministrazioni hanno chiesto
chiarimenti circa la sua portata, si ritiene necessario fornire i
seguenti indirizzi applicativi.
Il citato art. 55-septies, comma 5-ter, del d.lgs. 165 del 2001,
come novellato, prevede Che «Nel caso in cui l'assenza per malattia
abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni
specialistiche od esami diagnostici il permesso e' giustificato
mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine
all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati,
che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi
ultimi mediante posta elettronica.».
A seguito dell'entrata in vigore della novella, per l'effettuazione
di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici
il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi
personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di istituti contrattuali
similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore ).
La giustificazione dell'assenza, ove cio' sia richiesto per la
fruizione dell'istituto (es.: permessi per documentati motivi
personali), avviene mediante attestazione redatta dal medico o dal
personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha
erogato la prestazione (attestazione di presenza).
L'attestazione di presenza e' consegnata al dipendente per il
successivo inoltro all'amministrazione di appartenenza oppure
trasmessa direttamente a quest'ultima per via telematica a cura del
medico o della struttura. Nel caso di trasmissione telematica, la
mail dovra' contenere il file scansionato in formato PDF
dell'attestazione.
Dall'attestazione debbano risultare la qualifica e la
sottoscrizione del soggetto che la redige, l'indicazione del medico
e/o della struttura presso cui si e' svolta la visita o la
prestazione, il giorno, l'orario di entrata e di uscita del
dipendente dalla struttura sanitaria erogante la prestazione. Al
riguardo, va chiarito che l'attestazione di presenza non e' una
certificazione di malattia e, pertanto, essa non deve recare
l'indicazione della diagnosi. Inoltre, al fine di evitare la
comunicazione impropria di dati personali, l'attestazione non deve
indicare il tipo di prestazione somministrata.
Per il caso di concomitanza tra l'espletamento di visite
specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la
situazione di incapacita' lavorativa, trovano applicazione le
ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia; in
questa ipotesi, il medico (individuato in base a quanto previsto
dall'art. 55-septies, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dalla
circolare n. 7 del 2008, par. 1) redige la relativa attestazione di
malattia che viene comunicata all'amministrazione secondo le consuete
modalita' (circolari nn. 1 e 2 DFP/DDI/ del 2010) e, in caso di
controllo medico legale, l'assenza dal domicilio dovra' essere
giustificata mediante la produzione all'amministrazione, da parte del
dipendente, dell'attestazione di presenza presso la struttura
sanitaria (salva l'avvenuta trasmissione telematica ad opera del
medico o della struttura stessa). Come di regola, il ricorso
all'istituto dell'assenza per malattia comporta la conseguente
applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al
trattamento giuridico ed economico.
Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte,
debbono sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a
terapie comportanti incapacita' al lavoro, a fini di semplificazione
si ritiene che possa essere sufficiente anche un'unica certificazione
(che, per queste ipotesi, potra' essere cartacea) del medico curante
che attesti la necessita' di trattamenti sanitari ricorrenti
comportanti incapacita' lavorativa, secondo cicli o un calendario
stabilito dal medico. Gli interessati dovranno produrre tale
certificazione all'amministrazione prima dell'inizio della terapia,
fornendo il calendario previsto. A tale certificazione dovranno poi
far seguito le singole attestazioni di presenza - redatte e trasmesse
come sopra indicato - dalle quali risulti l'effettuazione delle
terapie nelle singole giornate. In questi casi l'attestazione di
presenza dovra' contenere anche l'indicazione che la prestazione e'
somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapia
prescritto dal medico curante.
Si rammenta infine che l'attestazione di presenza puo' anche essere
documentata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio (per
un modello di dichiarazione si veda l'allegato) redatta ai sensi del
combinato disposto degli artt. 47 e 38 del d.P.R. n. 445 del 2000.
Rimane fermo in tal caso che le amministrazioni dovranno richiedere
dichiarazioni dettagliate e circostanziate; le stesse dovranno
inoltre attivare i necessari controlli sul loro contenuto ai sensi
dell'art. 71 del citato decreto, provvedendo alla segnalazione
all'autorita' giudiziaria penale e procedendo per l'accertamento
della responsabilita' disciplinare nel caso di dichiarazioni mendaci
(art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000).
Roma, 17 febbraio 2014
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione: D'Alia
Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2014, n. 787
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
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