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mercoledì 30 luglio 2014

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 18 luglio 2014 Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli interporti, con superficie superiore a 20.000 m², e alle relative attivita' affidatarie. (14A05882) (GU n.173 del 28-7-2014)



         MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 18 luglio 2014 
Regola tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la  progettazione,  la
costruzione e l'esercizio degli interporti, con superficie  superiore
a 20.000 m², e alle relative attivita' affidatarie. (14A05882) 
(GU n.173 del 28-7-2014)

 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro»  e
successive modificazioni; 
  Visto il Regolamento del Parlamento europeo e del consiglio  del  9
marzo  2011,  n.  305,  che  fissa  condizioni  armonizzate  per   la
commercializzazione dei prodotti  da  costruzione  e  che  abroga  la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151 e successive modificazioni, concernente  il  Regolamento  recante
«Semplificazione della  disciplina  dei  procedimenti  relativi  alla
prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del  10  marzo  1998,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta.  Ufficiale  della
Repubblica italiana  n.  81  del  7  aprile  1998,  recante  «Criteri
generali di sicurezza antincendio e per  la  gestione  dell'emergenza
nei luoghi di lavoro»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del  16  febbraio  2007,
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante «Classificazione
di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi  di  opere
da costruzione»; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'interno  del  9  marzo  2007,
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante «Prestazioni  di
resistenza al fuoco delle costruzioni  nelle  attivita'  soggette  al
controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  del  9  maggio  2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  117
del   22   maggio   2007,   recante   «Direttive   per   l'attuazione
dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  del  7  agosto  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  201
del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalita'  di
presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione
incendi e alla documentazione da  allegare,  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto  2011,
n. 151»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del  20  dicembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  3
del 4 gennaio 2013, recante «Regola tecnica  di  prevenzione  incendi
per gli impianti di protezione attiva  contro  l'incendio  installati
nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi; 
  Ravvisata la  necessita'  di  emanare  specifiche  disposizioni  di
prevenzione incendi per  le  attivita'  di  interporto,  intese  come
infrastrutture funzionali al sistema intermodale logistico costituite
in un complesso organico finalizzato al deposito,  allo  scambio  fra
diverse  modalita'  di  trasporto  delle  merci  ed  alla   logistica
integrata; 
  Sentito il Comitato Centrale Tecnico-Scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.
139; 
  Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva  n.
98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano  per
la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli interporti,  con
superficie  superiore  a  20.000  m²,  e  alle   relative   attivita'
affidatarie, cosi' come definiti nella regola tecnica di cui all'art.
3. 
                               Art. 2 
 
 
                              Obiettivi 
 
  1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di  raggiungere  i
primari obiettivi  di  sicurezza  relativi  alla  salvaguardia  delle
persone e alla tutela dei  beni  contro  i  rischi  di  incendio,  le
attivita' di cui all'art. 1, sono realizzati e gestite in modo da: 
      a) minimizzare le cause di incendio; 
      b) garantire la stabilita' delle strutture portanti al fine  di
assicurare il soccorso agli occupanti; 
      c) limitare la produzione e  la  propagazione  di  un  incendio
all'interno dei locali o edifici; 
      d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici, locali o
aree esterne; 
      e) assicurare la  possibilita'  che  gli  occupanti  lascino  i
locali, gli edifici e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi
in altro modo; 
      f) garantire la possibilita' per  le  squadre  di  soccorso  di
operare in condizioni di sicurezza. 
                               Art. 3 
 
 
                        Disposizioni tecniche 
 
  1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, e'
approvata la  regola  tecnica  di  prevenzione  incendi  allegata  al
presente decreto. 
                               Art. 4 
 
 
              Applicazione delle disposizioni tecniche 
 
  1. Le disposizioni di cui all'art. 3 si applicano agli interporti e
alle relative attivita' affidatarie  di  cui  all'art.  1,  di  nuova
realizzazione e agli interporti e alle relative attivita' affidatarie
esistenti alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  nel
caso  di  interventi  di  ristrutturazione,  anche  parziale   o   di
ampliamento, successivi a predetta  data,  limitatamente  alle  parti
interessate dall'intervento. 
  2. Gli interporti  e  le  relative  attivita'  affidatarie  di  cui
all'art. 1, esistenti alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono adeguati  alla  regola  tecnica  allegata  al  presente
decreto secondo le disposizioni di cui all'art. 6, fatto salvo quanto
previsto al comma 3. 
  3. Gli interporti e le attivita' affidatarie incluse nell'elenco di
cui all'Allegato I del decreto del  Presidente  della  Repubblica  1°
agosto 2011, n. 151, esistenti alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto,  sono  esentati  dall'obbligo  di  adeguamento  nei
seguenti casi, fatto salvo comunque il rispetto  del  punto  9  della
regola tecnica allegata al presente decreto: 
    a) siano in possesso di atti  abilitativi  riguardanti  anche  la
sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati  dalle
competenti  autorita',  cosi'  come   previsto   dall'art.   38   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il
rilancio dell'economia; 
    b) siano in possesso del certificato di  prevenzione  incendi  in
corso di validita' o sia stata presentata la segnalazione certificata
di inizio attivita' di cui all'art. 4,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151; 
    c)  siano  stati  pianificati,  o  siano  in  corso,  lavori   di
ampliamento o di ristrutturazione sulla base di un progetto approvato
dal competente Comando provinciale dei  vigili  del  fuoco  ai  sensi
dell'art. 3, del decreto del Presidente della  Repubblica  1°  agosto
2011, n. 151. 
                               Art. 5 
 
 
             Commercializzazione ed impiego dei prodotti 
 
  1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione  disciplinato
nel presente decreto  i  prodotti  regolamentati  dalle  disposizioni
comunitarie applicabili, a queste conformi e rispondenti ai requisiti
di prestazione previsti dal presente decreto. 
  2. Gli estintori portatili, gli  estintori  carrellati,  i  liquidi
schiumogeni, i prodotti per i quali  e'  richiesto  il  requisito  di
reazione al fuoco diversi da quelli di cui al comma  precedente,  gli
elementi di chiusura  per  i  quali  e'  richiesto  il  requisito  di
resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite  disposizioni
nazionali, gia' sottoposte  con  esito  positivo  alla  procedura  di
informazione di cui alla direttiva 98/34/CE,  come  modificata  dalla
direttiva  98/48/CE,  che  prevedono  apposita  omologazione  per  la
commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il  mutuo
riconoscimento,  sono  impiegabili  nel  campo  di  applicazione  del
presente decreto se conformi alle suddette disposizioni. 
  3. Ai fini della sicurezza antincendio, le  tipologie  di  prodotti
non contemplati dai commi 1 e  2,  purche'  legalmente  fabbricati  o
commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea  o  in
Turchia in virtu' di specifici accordi internazionali  stipulati  con
l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati  in  uno  degli  Stati
firmatari dell'Associazione europea di libero scambio  (EFTA),  parte
contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), possono
essere impiegati nel campo di applicazione del  presente  decreto  se
utilizzati nelle stesse condizioni che  permettono  di  garantire  un
livello di protezione equivalente a  quello  prescritto  dal  decreto
stesso. 
                               Art. 6 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in
materia di sicurezza e di prevenzione incendi, gli  interporti  e  le
attivita' affidatarie di cui all'art. 4, comma 2, ferme  restando  le
disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, sono adeguati  ai  requisiti
di sicurezza antincendio previsti ai seguenti  punti  della  allegata
regola tecnica, entro i termini temporali di seguito indicati: 
    a) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151  e  successive
modificazioni, per i seguenti punti: 
      3.2; 
      3.2.2; 
      4, limitatamente ai commi 4,7 e 9; 
      5, limitatamente ai commi 1,2, 3, 6 e 7; 
      7, limitatamente ai commi 1 e 2; 
      8; 
      9. 
    b) entro due anni dal termine previsto  alla  precedente  lettera
a), per i seguenti punti: 
      3.2.3; 
      3.2.4. 
    c) entro  quattro  anni  dal  termine  previsto  alla  precedente
lettera a), per i restanti punti della  regola  tecnica,  escluso  il
punto 3.1, comma  1,  le  cui  disposizioni  non  si  applicano  agli
interporti e  alle  attivita'  affidatarie  esistenti  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Il progetto di cui all'art. 3 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 1°  agosto  2011,  n.  151  deve  indicare  le  opere   di
adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere a), b) e c)
del comma 1. 
  3. Al termine degli adeguamenti previsti alle lettere a), b)  e  c)
del comma 1 e, comunque alla scadenza dei rispettivi termini previsti
deve  essere  presentata  la  segnalazione  certificata   di   inizio
attivita' ai sensi dell'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. 
  4. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  trentesimo  giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 18 luglio 2014 
 
 
                                             Il Ministro dell'interno 
                                                      Alfano          
 
Il Ministro delle infrastrutture 
        e dei trasporti 
             Lupi 
                                                             Allegato 
 
Regola tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la  progettazione,  la
  costruzione  e  l'esercizio  degli   interporti,   con   superficie
  superiore a 20.000 m², e delle relative attivita' affidatarie. 
 
1. Termini e definizioni. 
    Per i termini, le definizioni e  le  tolleranze  dimensionali  si
rimanda al decreto del  Ministro  dell'interno  30  novembre  1983  e
successive modificazioni. Inoltre,  ai  fini  della  presente  regola
tecnica si definisce: 
      Interporto: insieme di  infrastrutture  funzionali  al  sistema
intermodale logistico costituite in un complesso organico finalizzato
al deposito, allo scambio fra diverse modalita'  di  trasporto  delle
merci, ed alla logistica integrata, comprensive delle  infrastrutture
e  dei  servizi  affidati  anche  a  soggetti   terzi   rispetto   al
responsabile dell'attivita' interporto; 
      Attivita' affidataria: attivita' svolta da  un  soggetto  terzo
rispetto al responsabile dell'attivita' interporto, in  un  locale  o
area dell'interporto,  costituente  eventualmente  attivita'  inclusa
nell'elenco di cui all'Allegato I del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151; 
      Aree comuni: area e/o locale dell'interporto, escluse le aree e
i locali  di  pertinenza  delle  attivita'  affidatarie,  destinata/o
generalmente  ai  servizi  per  la  gestione   e   la   funzionalita'
dell'interporto; 
      Superficie dell'interporto: sommatoria di tutte  le  superfici,
al chiuso e all'aperto, adibite alle funzioni dell'interporto; 
      Terminale ferroviario intermodale: scalo  dotato  di  mezzi  di
movimentazione che consentono il trasferimento del carico  dal  carro
ferroviario  ad  altra  modalita'  di  trasporto  o  viceversa,   non
ricompresi  nel  campo  di  applicazione  del  decreto  del  Ministro
dell'ambiente 5 novembre 1997; 
      Centro  di   gestione   dell'emergenza:   locale,   all'interno
dell'interporto,  destinato  ad  ospitare  le  unita'   preposte   al
coordinamento delle operazioni in caso di emergenza; 
      Impianti tecnologici di servizio: impianti  rilevanti  ai  fini
della sicurezza antincendio cosi' come individuati  dal  decreto  del
Ministro dell'interno 7 agosto 2012; 
      Merci pericolose: merci pericolose cosi'  come  definite  dalla
vigente normativa  A.D.R./R.I.D.  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'ambiente 21 gennaio  2013  (recepimento  direttiva  2012/45/UE);
sostanze pericolose cosi' come definite  al  titolo  IX  del  decreto
legislativo  9  aprile  2008  n.  81;  rifiuti  di  cui  al   decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152, parte quarta. 
2. Rinvio a disposizioni e criteri di prevenzione incendi. 
    1. Per le attivita'  a  rischio  specifico  presenti  nelle  aree
comuni dell'interporto e nelle aree ovvero nei locali delle attivita'
affidatarie, costituenti eventualmente attivita' inclusa  nell'elenco
di cui all'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica  1°
agosto 2011, n. 151, si applicano, salvo quanto diversamente previsto
nella presente  regola  tecnica,  le  specifiche  norme  tecniche  di
prevenzione incendi o, in mancanza, i  criteri  tecnici  generali  di
prevenzione incendi di cui all'art.  15  del  decreto  legislativo  8
marzo 2006 n. 139. 
    2. In  presenza  di  merci  pericolose  all'interno  delle  aree,
edifici e/o infrastrutture  dell'interporto  ovvero  delle  attivita'
affidatarie si applicano, salvo quanto  diversamente  previsto  nella
presente regola tecnica, le specifiche norme di  settore  vigenti  in
materia. 
3. Ubicazione e requisiti generali. 
3.1 Caratteristiche dell'area. 
    1. L'area dell'interporto deve  essere  scelta  in  modo  da  non
determinare, in caso di  incendio,  il  rapido  coinvolgimento  delle
attivita' esterne, limitrofe allo stesso. 
    2. L'attivita' di interporto deve  essere  ubicata  nel  rispetto
delle distanze di  sicurezza  esterne  stabilite  dalle  disposizioni
vigenti o, in mancanza di queste, definite in base  alla  valutazione
del  rischio  e  delle  ipotesi  incidentali  credibili,  assunte   a
riferimento. 
    3. Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso, gli accessi
all'area dell'interporto ed i relativi percorsi, che devono essere in
numero adeguato in relazione  all'estensione  e  alla  configurazione
dello stesso, devono avere i seguenti requisiti minimi: 
      larghezza: 3,50 m; 
      altezza libera: 4 m; 
      raggio di volta: 13 m; 
      pendenza: non superiore a 10%; 
      resistenza al carico: almeno 20 t (8 t  asse  anteriore,  12  t
asse posteriore, passo 4 m). 
    4. Deve essere assicurata la possibilita' di  accostamento  delle
autoscale dei Vigili  del  fuoco  agli  edifici  multipiano  presenti
nell'area dell'interporto. 
    5.  Deve  essere  assicurata  agli  automezzi  di   soccorso   la
possibilita' di  percorrere  tutta  la  viabilita'  interna  all'area
dell'interporto e di raggiungere, con facilita', tutte le aree  e  le
infrastrutture presenti al suo interno, inclusi i punti  di  raccolta
individuati dal  piano  di  emergenza  generale  dell'interporto.  Al
riguardo dovra'  essere  installata  idonea  segnaletica.  L'utilizzo
delle  aree  su  spazio  scoperto,  di  pertinenza   dell'interporto,
destinati  al  parcheggio  di  autoveicoli,  non  deve   pregiudicare
l'accesso e la manovra dei mezzi di soccorso e  non  deve  costituire
ostacolo al deflusso delle persone presenti nel complesso. 
    6. L'interporto dovra' essere dotato di  idonea  segnaletica,  ad
elevata efficienza (classe 2) cosi' come  definita  all'art.  79  del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, atta
a  consentire  la  rapida  e  sicura  individuazione  di  ogni  area,
attivita'  e  servizio  presente  nell'interporto   e   guidare,   in
condizioni   ordinarie    e    di    emergenza,    gli    spostamenti
nell'insediamento degli operatori interni, degli utenti esterni e dei
soccorritori.  A  tal  fine   ogni   area,   attivita'   e   servizio
dell'interporto dovranno essere individuate a  mezzo  di  numerazione
progressiva o di altro sistema equivalente. 
3.2 Impianti tecnologici di servizio. 
    1. Gli impianti tecnologici di servizio dell'interporto  e  delle
singole attivita' affidatarie devono essere progettati, realizzati  e
gestiti secondo la regola dell'arte, in conformita' alle disposizioni
legislative e regolamentari applicabili. Detti impianti devono essere
intercettabili dall'esterno,  da  posizione  segnalata  e  facilmente
accessibile. 
3.2.1 Impianti di protezione attiva. 
    1. L'interporto nel suo complesso, incluse le aree e i locali  di
pertinenza delle attivita' affidatarie, devono  essere  protetti,  in
esito alla valutazione del rischio d'incendio di cui  alla  normativa
vigente,  da  sistemi  di  protezione   attiva   contro   l'incendio,
progettati, realizzati e gestiti in conformita' alle disposizioni  di
cui al decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 2012. 
    2. L'interporto nel suo complesso,  incluse  le  aree  su  spazio
scoperto, deve essere in ogni  caso  protetto  da  una  rete  idranti
conforme alle direttive di cui al decreto del  Ministro  dell'interno
20 dicembre 2012. Ai fini dell'utilizzo della norma  UNI  10779,  per
quanto applicabile, si dovra' prevedere la  realizzazione  sia  della
protezione interna che  della  protezione  esterna,  con  livello  di
pericolosita' 3. 
    3. L'alimentazione idrica a servizio della rete di idranti di cui
al comma 2 deve essere almeno di tipo singolo superiore,  secondo  la
norma UNI EN 12845. Qualora l'alimentazione singola superiore non sia
del tipo con acquedotto, si dovranno installare nell'interporto anche
idranti soprasuolo, per il rifornimento dei  mezzi  di  soccorso  dei
VV.F, conformi alla norma UNI EN 14384, collegati alla rete pubblica.
Detti  idranti  devono  essere  in  numero   e   posizione   adeguata
all'estensione e alla  conformazione  dell'interporto  e  comunque  a
distanza reciproca non superiore a 1000 m  ed  in  grado  di  erogare
almeno 500 l/min per non meno di 120 minuti. 
    4. L'alimentazione idrica a sevizio di piu'  impianti  idrici  di
estinzione degli incendi deve essere di  tipo  combinato  secondo  la
norma UNI EN 12845. 
    5. L'attivazione di ogni impianto di rivelazione  e  segnalazione
incendio, nonche' di spegnimento di tipo  automatico,  installato  in
qualunque locale  presente  nell'interporto,  deve  essere  segnalata
esternamente all'attivita' stessa con segnali ottico-acustici e  deve
essere   automaticamente   segnalata   al    centro    di    gestione
dell'emergenza. 
3.2.2 Impianti elettrici. 
    1. Gli impianti elettrici  a  servizio  dell'interporto  e  delle
singole attivita' affidatarie devono essere realizzati ed  installati
in conformita' alla normativa vigente e alla legge 1° marzo 1968.  n.
186. 
    Ai fini della prevenzione degli incendi gli impianti devono avere
le seguenti caratteristiche: 
      non costituire causa primaria di incendio o di esplosione: 
      non fornire alimento o via privilegiata di  propagazione  degli
incendi; 
      il  comportamento  al  fuoco  della  membratura   deve   essere
compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali; 
      essere adeguatamente suddivisi in piu' circuiti in modo che  un
eventuale guasto non provochi la  messa  fuori  servizio  dell'intero
impianto; 
      garantire la continuita' di  esercizio  dell'alimentazione  dei
servizi di sicurezza destinati  a  funzionare  in  caso  di  incendio
assicurando, comunque, la salvaguardia dei soccorritori; 
      essere dotati di uno o piu' dispositivi per il sezionamento  di
emergenza dei circuiti costituenti pericolo per la  salvaguardia  dei
soccorritori, ubicati in posizioni «protette» segnalate  e  corredati
di chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono. 
    2. I quadri elettrici generali devono essere ubicati in posizione
segnalata, protetta dall'incendio e facilmente accessibile. Nel  caso
in cui i quadri elettrici  siano  installati  in  posizione  che  non
risulti facilmente accessibile deve essere  previsto  un  comando  di
sgancio a distanza. 
    3. I seguenti sistemi di utenza devono disporre di  alimentazione
di sicurezza: 
      a) illuminazione di sicurezza; 
      b) allarme; 
      c) rivelazione incendio; 
      d) impianto di diffusione sonora; 
      e) sistema di controllo fumi e calore; 
      f) impianti di estinzione degli incendi. 
    L'alimentazione di sicurezza deve essere  realizzata  secondo  la
normativa tecnica  vigente,  in  grado  di  assicurare  il  passaggio
automatico dall'alimentazione primaria a quella di riserva entro: 
      0,5 s per gli impianti di cui alle lettere a-b-c-d, 
      15 s per gli impianti di cui alle lettere e-f. 
    Il dispositivo  di  ricarica  degli  eventuali  accumulatori  e/o
gruppi di continuita' deve essere di tipo automatico e con  tempi  di
ricarica conformi a quanto previsto dalla regola dell'arte. 
    L'autonomia minima di funzionamento dei servizi di  sicurezza  e'
stabilita come segue: 
      impianti di cui alle lettere b)-c)-d)-e): 60 minuti; 
      impianti di cui alla lettera a): 90 minuti; 
      impianti di cui alla lettera f): 120 minuti. 
    L'installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme  alle
vigenti normative di prevenzione incendi. 
    4. Nei fabbricati, nelle aree a rischio specifico e nel centro di
gestione  dell'emergenza  deve  essere  installato  un  impianto   di
illuminazione  di  sicurezza  che  deve  assicurare  un  livello   di
illuminazione non inferiore a 2 lux ad un metro di altezza dal  piano
di calpestio lungo le vie di uscita e non inferiore  a  5  lux  negli
altri  ambienti  accessibili  alle   persone.   Per   l'impianto   di
illuminazione di sicurezza possono essere utilizzate singole  lampade
autoalimentate oppure con alimentazione centralizzata  installate  in
modo tale da garantire l'illuminamento  del  percorso  di  esodo  per
un'altezza non inferiore a 2 m dal piano di calpestio. 
    5. Gli  impianti  fotovoltaici  presenti  nell'interporto  devono
essere progettati, installati e gestiti secondo la regola  dell'arte,
in  conformita'  alle  disposizioni   legislative   e   regolamentari
applicabili. 
3.2.3 Illuminazione esterna. 
    1. Le aree  all'aperto  dell'interporto,  individuate  dal  piano
generale di emergenza come punti  di  raccolta,  i  percorsi  per  il
raggiungimento degli stessi e delle  uscite  dall'interporto,  devono
essere  adeguatamente  illuminate  e  segnalate,  in  condizioni   di
emergenza, in modo da garantire il sicuro  movimento  delle  persone.
Per i punti di raccolta dovra' essere garantito un illuminamento  non
inferiore a 2 lux a livello suolo. 
3.2.4 Sistema di allarme. 
    1. L interporto deve essere munito di un sistema  di  allarme  in
grado di avvertire, in caso emergenza, gli operatori delle  attivita'
affidatarie presenti nelle stesse e di agevolare  la  gestione  della
stessa. Il sistema di allarme dovra' prevedere adeguate codifiche  in
funzione del tipo di emergenza in atto. 
    2. Il comando di attivazione del sistema di allarme  deve  essere
gestito dal centro di  gestione  dell'emergenza,  sotto  il  continuo
controllo del personale preposto. 
    3. Il funzionamento del sistema di allarme deve essere  garantito
anche in assenza di alimentazione elettrica principale, per un  tempo
non inferiore a 60 minuti. 
    4. Le procedure per l'attivazione del sistema di  allarme  devono
essere opportunamente regolamentate nel piano di  emergenza  generale
dell'interporto. 
4. Locali per deposito merci. 
    1. I locali destinati a deposito  merci  e  ai  relativi  servizi
devono  essere  ubicati,  fuori  terra,  in   edifici   indipendenti,
esclusivamente destinati a tale uso, ed  eventualmente  adiacenti  ad
edifici destinati ad  altri  usi,  strutturalmente  e  funzionalmente
separati da questi. 
    2. Le strutture portanti e  gli  elementi  di  compartimentazione
devono garantire i requisiti di resistenza al  fuoco  determinati  in
conformita' al decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007. 
    3. I locali destinati a deposito  merci  e  ai  relativi  servizi
devono essere suddivisi in compartimenti antincendio, in relazione al
pericolo di incendio dell'attivita' svolta negli stessi e alle misure
di protezione presenti. 
    4. Le vie di uscita dei locali destinati a deposito e ai relativi
servizi  devono  essere  conformi  ai  criteri  tecnici  generali  di
prevenzione incendi e della sicurezza nei luoghi  di  lavoro  che  si
desumono dalle finalita'  e  dai  principi  di  base  della  materia,
tenendo presenti altresi' le esigenze funzionali e costruttive  dell'
attivita'. 
    5. I locali destinati a deposito e  ai  relativi  servizi  devono
essere muniti di un idoneo sistema di aerazione  naturale  costituito
da aperture ricavate nelle pareti e/o nei soffitti e distribuite  sul
perimetro in  modo  da  consentire  un  efficace  ricambio  dell'aria
ambiente, nonche'  lo  smaltimento  del  calore  e  dei  fumi  di  un
eventuale  incendio.  Le  superfici  di  aerazione  dovranno   essere
distribuite in maniera il piu' possibile uniforme lungo il  perimetro
della struttura e, ove possibile, ricavate  su  pareti  contrapposte.
Eventuali  impianti  di  evacuazione  fumo  e  calore  devono  essere
conformi alle indicazioni di cui al punto 3.2.1, comma 1. 
    6. Gli  impianti  di  protezione  attiva,  qualora  realizzati  a
servizio esclusivo  del  locale  deposito  e  dei  relativi  servizi,
installati in esito alla valutazione del rischio  d'incendio  di  cui
alla normativa vigente, devono essere conformi  alle  indicazioni  di
cui al punto 3.2.1., comma 1. 
    7. Nei locali devono essere installati, in relazione  al  rischio
dell'attivita', un adeguato numero di estintori  portatili,  di  tipo
omologato, distribuiti in modo uniforme nell'area  da  proteggere  ed
ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile. Gli estintori
a protezione di aree ed impianti a  rischio  specifico  devono  avere
agenti estinguenti di tipo idoneo all'uso previsto. 
    8. 1 materiali da costruzione utilizzati nei locali per  i  quali
si richiede, in esito alla valutazione del rischio d'incendio, di cui
alla normativa vigente, il requisito di  reazione  al  fuoco,  devono
rispondere al sistema di classificazione europeo di  cui  al  decreto
del Ministro dell'interno 10 marzo 2005 e successive modificazioni ed
essere installati coerentemente alle relative certificazioni. 
    9. I depositi di materiali, temporaneamente  ubicati  all'esterno
del locale, devono essere posizionati in maniera tale  da  garantire,
in caso di incendio, la non  propagazione  dell'incendio  all'interno
dello stesso locale e ai locali attigui. 
    10. I locali destinati a deposito e ai relativi  servizi  possono
comunicare direttamente, tramite porte resistenti al fuoco,  adeguate
alla  classe  del  compartimento  e   munite   di   dispositivo   per
l'autochiusura,  con  locali  destinati   ad   attivita'   lavorative
strettamente pertinenti. Per tali locali devono essere  applicate  le
specifiche disposizioni di prevenzione  incendi  o,  in  mancanza,  i
criteri tecnici generali di prevenzione incendi di  cui  all'art.  15
del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 
5. Aree deposito su spazio scoperto. 
    1. Le aree su spazio scoperto, destinate a deposito di  merci  in
containers e non, devono essere  adeguatamente  scelte  e  segnalate,
ubicate   a   distanza    di    sicurezza    da    altro    materiale
combustibile/infiammabile depositato e  dagli  edifici/infrastrutture
dell'interporto. 
    2. Per  il  deposito  di  merci  in  containers  standard,  nelle
tipologie  usualmente   impiegate,   si   dovranno   prevedere   aree
appositamente  predisposte,  caratterizzate  da   adeguati   corridoi
longitudinali  e  trasversali,  per  le  quali  sara'  indicato,  con
apposita segnaletica, il numero massimo di containers accatastabili e
affiancabili. 
    3. Nelle aree  destinate  a  deposito  containers  dovra'  essere
permanentemente garantita la circolazione dei mezzi  dei  vigili  del
fuoco. 
    4. Per le aree su spazio scoperto, destinate a deposito di merci,
in containers e non, si applicano, salvo quanto diversamente previsto
nella presente  regola  tecnica,  le  specifiche  norme  tecniche  di
prevenzione incendi e altre applicabili o,  in  mancanza,  i  criteri
tecnici generali di  prevenzione  incendi  di  cui  all'art.  15  del
decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 
    5. Nelle aree destinate al deposito, anche temporaneo,  di  merci
pericolose, ove i containers pieni  saranno  sovrapposti  nel  numero
massimo ammesso, si dovranno inoltre adottare accorgimenti al fine di
limitare l'eventuale  spandimento  di  liquidi,  inclusa  l'acqua  di
spegnimento utilizzata in caso d'incendio. A tal fine dovranno essere
realizzati  pozzetti   di   intercettazione,   bacini   di   raccolta
sufficienti  a  contenere  eventuali  sversamenti  e   quanto   altro
necessario allo scopo.  Le  merci  pericolose  in  deposito  dovranno
essere raggruppate per tipologia,  anche  nel  rispetto  delle  norme
RID/ADR, in  modo  da  non  creare  incompatibilita'  fra  containers
posizionati  nello  stesso  bacino   di   raccolta.   I   bacini   di
raccolta/contenimento dovranno essere dotati di rampe per il transito
di carrelli di sollevamento e spostamento su gomma, indipendentemente
dalla modalita' ordinaria di movimentazione dei containers. 
    6. Nel caso  di  deposito  di  merci  pericolose,  dovra'  essere
predisposto  un  sistema  centralizzato  per   la   raccolta   e   la
consultazione dei dati delle sostanze in deposito con indicate, oltre
alle informazioni fisico-chimiche della sostanza e  per  la  gestione
delle emergenze, la tipologia, la quantita' (che non dovra' superare,
per ciascuna classe di sostanza, quella massima indicata  negli  atti
autorizzativi), l'ubicazione, i sistemi di stoccaggio ed  ogni  altra
informazione necessaria per la sicurezza degli  operatori,  anche  in
emergenza. 
    7. In presenza di deposito anche temporaneo di merci  pericolose,
per l'area destinata a tale deposito si devono osservare le  distanze
di sicurezza fissate dalle relative normative di prevenzione  incendi
o, in mancanza di queste, determinate a seguito della valutazione del
rischio e delle ipotesi incidentali credibili, assunte a riferimento. 
6. Area per terminale ferroviario intermodale. 
    1. Per i terminali ferroviari intermodali si applicano le  misure
di sicurezza  e  gestionali  previste  dal  decreto  ministeriale  20
ottobre 1998. 
    2. Nell'area destinata al  terminale  ferroviario  dovra'  essere
garantita la circolazione dei mezzi dei vigili del fuoco. 
7. Aree per la sosta degli autoveicoli. 
    1. Le zone destinate alla lunga sosta degli autoveicoli, che sono
in attesa di effettuare le operazioni di carico/scarico delle  merci,
devono essere opportunamente individuate ed in posizione di sicurezza
rispetto alle strutture e infrastrutture dell'interporto. 
    2. In presenza di  automezzi  destinati  al  trasporto  di  merci
pericolose dovranno essere adottate specifiche misure gestionali  per
evitare  la  propagazione  di  un  eventuale   incendio   ai   vicini
autoveicoli in sosta. 
    3. Nelle aree di sosta degli autoveicoli destinati  al  trasporto
di merci  pericolose  si  dovranno  inoltre  adottare  le  misure  di
sicurezza di cui al punto 5, commi 5, 6 e 7. 
8. Segnaletica di sicurezza. 
    1. Le aree  e  gli  edifici  dell'interporto  e  delle  attivita'
affidatarie devono essere  provvisti  di  segnaletica  di  sicurezza,
espressamente finalizzata alla  sicurezza  antincendio,  conforme  al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive  modificazioni
che indichi: 
      le uscite di sicurezza e i relativi percorsi d'esodo; 
      l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi; 
      i divieti di fumare ed uso di fiamme libere; 
      il divieto di utilizzare gli ascensori in caso di incendio,  ad
eccezione degli ascensori antincendio; 
      i pulsanti di sgancio dell'alimentazione elettrica; 
      i pulsanti di allarme. 
    2. Le uscite di sicurezza ed i percorsi di  esodo  devono  essere
evidenziati da segnaletica di tipo luminoso mantenuta  sempre  accesa
durante l'esercizio dell'attivita', alimentata sia  da  rete  normale
che da alimentazione di sicurezza. 
9. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio. 
    1.   L'organizzazione   e    la    gestione    della    sicurezza
dell'interporto,  nel  suo  complesso,  e  delle  singole   attivita'
affidatane  presenti  nello  stesso,  deve  rispondere   ai   criteri
contenuti nel decreto del Ministero  dell'interno  10  marzo  1998  e
successive modificazioni ovvero ai decreti emanati a norma  dell'art.
46 del  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  e  successive
modificazioni. L'organizzazione e la gestione  della  sicurezza  deve
essere di tipo coordinato. 
    2.  L'interporto  dovra'  disporre  di  un  piano   generale   di
emergenza, coordinato con i singoli piani di emergenza elaborati  per
ciascuna   delle    attivita'    affidatarie    presenti    nell'area
dell'interporto, incluso il terminale  ferroviario  intermodale,  che
conterra', oltre a quanto gia' previsto dalle vigenti disposizioni: 
      procedure  per  la  gestione  degli  impianti   tecnologici   e
antincendio comuni e dei sistemi di controllo attestati nel Centro di
gestione delle emergenze; 
      misure  specifiche  per  assistere  gli  utenti  esterni  e  le
eventuali persone disabili presenti; 
      indicazioni da  fornire  agli  autoveicoli  e  ai  treni  merci
diretti all'interporto in concomitanza con la fase emergenziale; 
      azioni da intraprendere, a cura dell'interporto  e/o  attivita'
affidatarie, in relazione agli scenari emergenziali ipotizzati; 
      ogni altra indicazione utile alla gestione dell'emergenza. 
    3. Al  fine  di  assicurare  il  necessario  coordinamento  delle
operazioni da affrontare in  caso  di  emergenza,  l'interporto  deve
essere  provvisto  di  un  locale,  denominato  centro  di   gestione
dell'emergenza, che  puo'  eventualmente  coincidere  con  il  locale
portineria, se di caratteristiche idonee. 
    Il centro  di  gestione  dell'emergenza  deve  essere  dotato  di
strumenti idonei per ricevere e  trasmettere  comunicazioni  con  gli
operatori dell'emergenza e del soccorso, nell'ambito  dell'interporto
e con l'esterno. Nello stesso devono essere custodite, per le squadre
di emergenza: 
      le planimetrie dell'intero interporto  riportanti  l'ubicazione
delle  vie  di  accesso  e  di   uscita   dal   complesso,   i   vari
ambienti/edifici   presenti,   con   indicazione    delle    relative
destinazioni d'uso, delle attivita' svolte e dei  materiali  presenti
negli stessi, dei mezzi e gli impianti di estinzione e dei  locali  a
rischio specifico; 
      gli schemi funzionali degli impianti tecnologici  di  servizio,
con l'indicazione dei relativi dispositivi di gestione e arresto; 
      il piano di emergenza  generale  dell'interporto  con  l'elenco
completo del personale incaricato, i numeri telefonici  necessari  in
caso di emergenza, ecc; 
      sistema per la raccolta e la consultazione dei dati delle merci
in deposito e/o in lavorazione e delle relative schede di sicurezza; 
      gli   elementi   significativi,   ai   fini   della    gestione
dell'emergenza, dei singoli piani  di  emergenza  di  ciascuna  delle
attivita' affidatarie presenti; 
      ogni altro documento utile alla gestione dell'emergenza. 
    Il centro di gestione delle emergenze deve  essere  operativo  ed
immediatamente  accessibile,  in  caso  di  emergenza,  al  personale
interessato, ai Vigili del  Fuoco,  alle  Autorita'  esterne  e  deve
essere  sempre  presidiato  da  personale   all'uopo   incaricato   e
adeguatamente formato.  In  assenza  del  presidio  continuativo  nel
tempo, l'attivazione degli impianti  di  protezione  attiva  presenti
nell'interporto deve essere automaticamente segnalata ad una centrale
operativa,  anche  esterna  all'interporto,  sempre   presidiata   da
personale adeguatamente formato. 
    4. Deve essere previsto  un  servizio  di  sicurezza  antincendio
dell'interporto, disponibile nelle 24 ore facente capo al  centro  di
gestione delle emergenze, ricompreso nel piano di emergenza generale,
al fine di consentirne la tempestiva attuazione. 
    5. Il personale dell'interporto, incaricato dell'attuazione delle
misure di  prevenzione  incendi,  lotta  antincendio  e  di  gestione
dell'emergenza deve essere in possesso  dell'attestato  di  idoneita'
tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996 n. 609, previa
frequentazione del corso di  tipo  C,  di  cui  all'allegato  IX  del
decreto  del  Ministro  dell'interno  10  marzo  1998  e   successive
modificazioni.  Per  il   personale   delle   attivita'   affidatarie
incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta
antincendio  e  di  gestione  dell'emergenza   si   osserveranno   le
pertinenti direttive di cui al decreto del Ministro  dell'interno  10
marzo 1998 e successive modificazioni. 
    6. All'ingresso dell'interporto devono  essere  esposte  bene  in
vista precise istruzioni relative al comportamento  del  personale  e
degli utenti in caso di sinistro ed  in  particolare  la  planimetria
dell'area deve indicare: 
      le vie di circolazione ed il  percorso  di  evacuazione  con  i
relativi varchi sulla recinzione nonche' l'area di sicurezza; 
      i mezzi e gli impianti di estinzione disponibili; 
      i divieti da osservare da parte degli utenti. 
    7. Al fine di assicurare l'informazione delle persone che operano
a   vario   titolo   nel   complesso,   deve    essere    predisposta
dall'interporto, e dallo stesso fornita a  ciascuna  delle  attivita'
affidatarie, un'adeguata scheda informativa  contenente,  oltre  alle
informazioni di carattere generale e di funzionamento della struttura
con i relativi servizi, un'apposita sezione dedicata  alla  sicurezza
antincendio  del  complesso.  La  suddetta  scheda  dovra'   altresi'
contenere  una  planimetria  semplificativa  della   struttura,   con
l'indicazione delle vie di uscita e dei primi comportamenti da tenere
in caso di emergenza, ivi comprese le codifiche degli  allarmi  e  le
modalita' di allertamento della direzione dell'interporto. La  stessa
dovra' essere divulgata  ai  fornitori  di  servizi  da  parte  degli
affidatari delle singole attivita'. 

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