IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e
successive modificazioni;
Visto il Regolamento del Parlamento europeo e del consiglio del 9
marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni armonizzate per la
commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151 e successive modificazioni, concernente il Regolamento recante
«Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 10 marzo 1998,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta. Ufficiale della
Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante «Criteri
generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza
nei luoghi di lavoro»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 16 febbraio 2007,
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante «Classificazione
di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere
da costruzione»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 9 marzo 2007,
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante «Prestazioni di
resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivita' soggette al
controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 9 maggio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117
del 22 maggio 2007, recante «Direttive per l'attuazione
dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201
del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalita' di
presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione
incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,
n. 151»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3
del 4 gennaio 2013, recante «Regola tecnica di prevenzione incendi
per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati
nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi;
Ravvisata la necessita' di emanare specifiche disposizioni di
prevenzione incendi per le attivita' di interporto, intese come
infrastrutture funzionali al sistema intermodale logistico costituite
in un complesso organico finalizzato al deposito, allo scambio fra
diverse modalita' di trasporto delle merci ed alla logistica
integrata;
Sentito il Comitato Centrale Tecnico-Scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n.
98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per
la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli interporti, con
superficie superiore a 20.000 m², e alle relative attivita'
affidatarie, cosi' come definiti nella regola tecnica di cui all'art.
3.
Art. 2
Obiettivi
1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i
primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle
persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le
attivita' di cui all'art. 1, sono realizzati e gestite in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilita' delle strutture portanti al fine di
assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio
all'interno dei locali o edifici;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici, locali o
aree esterne;
e) assicurare la possibilita' che gli occupanti lascino i
locali, gli edifici e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi
in altro modo;
f) garantire la possibilita' per le squadre di soccorso di
operare in condizioni di sicurezza.
Art. 3
Disposizioni tecniche
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, e'
approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al
presente decreto.
Art. 4
Applicazione delle disposizioni tecniche
1. Le disposizioni di cui all'art. 3 si applicano agli interporti e
alle relative attivita' affidatarie di cui all'art. 1, di nuova
realizzazione e agli interporti e alle relative attivita' affidatarie
esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel
caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale o di
ampliamento, successivi a predetta data, limitatamente alle parti
interessate dall'intervento.
2. Gli interporti e le relative attivita' affidatarie di cui
all'art. 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono adeguati alla regola tecnica allegata al presente
decreto secondo le disposizioni di cui all'art. 6, fatto salvo quanto
previsto al comma 3.
3. Gli interporti e le attivita' affidatarie incluse nell'elenco di
cui all'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1°
agosto 2011, n. 151, esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono esentati dall'obbligo di adeguamento nei
seguenti casi, fatto salvo comunque il rispetto del punto 9 della
regola tecnica allegata al presente decreto:
a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la
sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle
competenti autorita', cosi' come previsto dall'art. 38 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il
rilancio dell'economia;
b) siano in possesso del certificato di prevenzione incendi in
corso di validita' o sia stata presentata la segnalazione certificata
di inizio attivita' di cui all'art. 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
c) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di
ampliamento o di ristrutturazione sulla base di un progetto approvato
dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi
dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151.
Art. 5
Commercializzazione ed impiego dei prodotti
1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato
nel presente decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni
comunitarie applicabili, a queste conformi e rispondenti ai requisiti
di prestazione previsti dal presente decreto.
2. Gli estintori portatili, gli estintori carrellati, i liquidi
schiumogeni, i prodotti per i quali e' richiesto il requisito di
reazione al fuoco diversi da quelli di cui al comma precedente, gli
elementi di chiusura per i quali e' richiesto il requisito di
resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite disposizioni
nazionali, gia' sottoposte con esito positivo alla procedura di
informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla
direttiva 98/48/CE, che prevedono apposita omologazione per la
commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il mutuo
riconoscimento, sono impiegabili nel campo di applicazione del
presente decreto se conformi alle suddette disposizioni.
3. Ai fini della sicurezza antincendio, le tipologie di prodotti
non contemplati dai commi 1 e 2, purche' legalmente fabbricati o
commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in
Turchia in virtu' di specifici accordi internazionali stipulati con
l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati
firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte
contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), possono
essere impiegati nel campo di applicazione del presente decreto se
utilizzati nelle stesse condizioni che permettono di garantire un
livello di protezione equivalente a quello prescritto dal decreto
stesso.
Art. 6
Disposizioni transitorie e finali
1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in
materia di sicurezza e di prevenzione incendi, gli interporti e le
attivita' affidatarie di cui all'art. 4, comma 2, ferme restando le
disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, sono adeguati ai requisiti
di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti della allegata
regola tecnica, entro i termini temporali di seguito indicati:
a) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive
modificazioni, per i seguenti punti:
3.2;
3.2.2;
4, limitatamente ai commi 4,7 e 9;
5, limitatamente ai commi 1,2, 3, 6 e 7;
7, limitatamente ai commi 1 e 2;
8;
9.
b) entro due anni dal termine previsto alla precedente lettera
a), per i seguenti punti:
3.2.3;
3.2.4.
c) entro quattro anni dal termine previsto alla precedente
lettera a), per i restanti punti della regola tecnica, escluso il
punto 3.1, comma 1, le cui disposizioni non si applicano agli
interporti e alle attivita' affidatarie esistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. Il progetto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 deve indicare le opere di
adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere a), b) e c)
del comma 1.
3. Al termine degli adeguamenti previsti alle lettere a), b) e c)
del comma 1 e, comunque alla scadenza dei rispettivi termini previsti
deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio
attivita' ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
4. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 luglio 2014
Il Ministro dell'interno
Alfano
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lupi
Allegato
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione e l'esercizio degli interporti, con superficie
superiore a 20.000 m², e delle relative attivita' affidatarie.
1. Termini e definizioni.
Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si
rimanda al decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983 e
successive modificazioni. Inoltre, ai fini della presente regola
tecnica si definisce:
Interporto: insieme di infrastrutture funzionali al sistema
intermodale logistico costituite in un complesso organico finalizzato
al deposito, allo scambio fra diverse modalita' di trasporto delle
merci, ed alla logistica integrata, comprensive delle infrastrutture
e dei servizi affidati anche a soggetti terzi rispetto al
responsabile dell'attivita' interporto;
Attivita' affidataria: attivita' svolta da un soggetto terzo
rispetto al responsabile dell'attivita' interporto, in un locale o
area dell'interporto, costituente eventualmente attivita' inclusa
nell'elenco di cui all'Allegato I del decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
Aree comuni: area e/o locale dell'interporto, escluse le aree e
i locali di pertinenza delle attivita' affidatarie, destinata/o
generalmente ai servizi per la gestione e la funzionalita'
dell'interporto;
Superficie dell'interporto: sommatoria di tutte le superfici,
al chiuso e all'aperto, adibite alle funzioni dell'interporto;
Terminale ferroviario intermodale: scalo dotato di mezzi di
movimentazione che consentono il trasferimento del carico dal carro
ferroviario ad altra modalita' di trasporto o viceversa, non
ricompresi nel campo di applicazione del decreto del Ministro
dell'ambiente 5 novembre 1997;
Centro di gestione dell'emergenza: locale, all'interno
dell'interporto, destinato ad ospitare le unita' preposte al
coordinamento delle operazioni in caso di emergenza;
Impianti tecnologici di servizio: impianti rilevanti ai fini
della sicurezza antincendio cosi' come individuati dal decreto del
Ministro dell'interno 7 agosto 2012;
Merci pericolose: merci pericolose cosi' come definite dalla
vigente normativa A.D.R./R.I.D. di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente 21 gennaio 2013 (recepimento direttiva 2012/45/UE);
sostanze pericolose cosi' come definite al titolo IX del decreto
legislativo 9 aprile 2008 n. 81; rifiuti di cui al decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152, parte quarta.
2. Rinvio a disposizioni e criteri di prevenzione incendi.
1. Per le attivita' a rischio specifico presenti nelle aree
comuni dell'interporto e nelle aree ovvero nei locali delle attivita'
affidatarie, costituenti eventualmente attivita' inclusa nell'elenco
di cui all'Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1°
agosto 2011, n. 151, si applicano, salvo quanto diversamente previsto
nella presente regola tecnica, le specifiche norme tecniche di
prevenzione incendi o, in mancanza, i criteri tecnici generali di
prevenzione incendi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 8
marzo 2006 n. 139.
2. In presenza di merci pericolose all'interno delle aree,
edifici e/o infrastrutture dell'interporto ovvero delle attivita'
affidatarie si applicano, salvo quanto diversamente previsto nella
presente regola tecnica, le specifiche norme di settore vigenti in
materia.
3. Ubicazione e requisiti generali.
3.1 Caratteristiche dell'area.
1. L'area dell'interporto deve essere scelta in modo da non
determinare, in caso di incendio, il rapido coinvolgimento delle
attivita' esterne, limitrofe allo stesso.
2. L'attivita' di interporto deve essere ubicata nel rispetto
delle distanze di sicurezza esterne stabilite dalle disposizioni
vigenti o, in mancanza di queste, definite in base alla valutazione
del rischio e delle ipotesi incidentali credibili, assunte a
riferimento.
3. Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso, gli accessi
all'area dell'interporto ed i relativi percorsi, che devono essere in
numero adeguato in relazione all'estensione e alla configurazione
dello stesso, devono avere i seguenti requisiti minimi:
larghezza: 3,50 m;
altezza libera: 4 m;
raggio di volta: 13 m;
pendenza: non superiore a 10%;
resistenza al carico: almeno 20 t (8 t asse anteriore, 12 t
asse posteriore, passo 4 m).
4. Deve essere assicurata la possibilita' di accostamento delle
autoscale dei Vigili del fuoco agli edifici multipiano presenti
nell'area dell'interporto.
5. Deve essere assicurata agli automezzi di soccorso la
possibilita' di percorrere tutta la viabilita' interna all'area
dell'interporto e di raggiungere, con facilita', tutte le aree e le
infrastrutture presenti al suo interno, inclusi i punti di raccolta
individuati dal piano di emergenza generale dell'interporto. Al
riguardo dovra' essere installata idonea segnaletica. L'utilizzo
delle aree su spazio scoperto, di pertinenza dell'interporto,
destinati al parcheggio di autoveicoli, non deve pregiudicare
l'accesso e la manovra dei mezzi di soccorso e non deve costituire
ostacolo al deflusso delle persone presenti nel complesso.
6. L'interporto dovra' essere dotato di idonea segnaletica, ad
elevata efficienza (classe 2) cosi' come definita all'art. 79 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, atta
a consentire la rapida e sicura individuazione di ogni area,
attivita' e servizio presente nell'interporto e guidare, in
condizioni ordinarie e di emergenza, gli spostamenti
nell'insediamento degli operatori interni, degli utenti esterni e dei
soccorritori. A tal fine ogni area, attivita' e servizio
dell'interporto dovranno essere individuate a mezzo di numerazione
progressiva o di altro sistema equivalente.
3.2 Impianti tecnologici di servizio.
1. Gli impianti tecnologici di servizio dell'interporto e delle
singole attivita' affidatarie devono essere progettati, realizzati e
gestiti secondo la regola dell'arte, in conformita' alle disposizioni
legislative e regolamentari applicabili. Detti impianti devono essere
intercettabili dall'esterno, da posizione segnalata e facilmente
accessibile.
3.2.1 Impianti di protezione attiva.
1. L'interporto nel suo complesso, incluse le aree e i locali di
pertinenza delle attivita' affidatarie, devono essere protetti, in
esito alla valutazione del rischio d'incendio di cui alla normativa
vigente, da sistemi di protezione attiva contro l'incendio,
progettati, realizzati e gestiti in conformita' alle disposizioni di
cui al decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 2012.
2. L'interporto nel suo complesso, incluse le aree su spazio
scoperto, deve essere in ogni caso protetto da una rete idranti
conforme alle direttive di cui al decreto del Ministro dell'interno
20 dicembre 2012. Ai fini dell'utilizzo della norma UNI 10779, per
quanto applicabile, si dovra' prevedere la realizzazione sia della
protezione interna che della protezione esterna, con livello di
pericolosita' 3.
3. L'alimentazione idrica a servizio della rete di idranti di cui
al comma 2 deve essere almeno di tipo singolo superiore, secondo la
norma UNI EN 12845. Qualora l'alimentazione singola superiore non sia
del tipo con acquedotto, si dovranno installare nell'interporto anche
idranti soprasuolo, per il rifornimento dei mezzi di soccorso dei
VV.F, conformi alla norma UNI EN 14384, collegati alla rete pubblica.
Detti idranti devono essere in numero e posizione adeguata
all'estensione e alla conformazione dell'interporto e comunque a
distanza reciproca non superiore a 1000 m ed in grado di erogare
almeno 500 l/min per non meno di 120 minuti.
4. L'alimentazione idrica a sevizio di piu' impianti idrici di
estinzione degli incendi deve essere di tipo combinato secondo la
norma UNI EN 12845.
5. L'attivazione di ogni impianto di rivelazione e segnalazione
incendio, nonche' di spegnimento di tipo automatico, installato in
qualunque locale presente nell'interporto, deve essere segnalata
esternamente all'attivita' stessa con segnali ottico-acustici e deve
essere automaticamente segnalata al centro di gestione
dell'emergenza.
3.2.2 Impianti elettrici.
1. Gli impianti elettrici a servizio dell'interporto e delle
singole attivita' affidatarie devono essere realizzati ed installati
in conformita' alla normativa vigente e alla legge 1° marzo 1968. n.
186.
Ai fini della prevenzione degli incendi gli impianti devono avere
le seguenti caratteristiche:
non costituire causa primaria di incendio o di esplosione:
non fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli
incendi;
il comportamento al fuoco della membratura deve essere
compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;
essere adeguatamente suddivisi in piu' circuiti in modo che un
eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero
impianto;
garantire la continuita' di esercizio dell'alimentazione dei
servizi di sicurezza destinati a funzionare in caso di incendio
assicurando, comunque, la salvaguardia dei soccorritori;
essere dotati di uno o piu' dispositivi per il sezionamento di
emergenza dei circuiti costituenti pericolo per la salvaguardia dei
soccorritori, ubicati in posizioni «protette» segnalate e corredati
di chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.
2. I quadri elettrici generali devono essere ubicati in posizione
segnalata, protetta dall'incendio e facilmente accessibile. Nel caso
in cui i quadri elettrici siano installati in posizione che non
risulti facilmente accessibile deve essere previsto un comando di
sgancio a distanza.
3. I seguenti sistemi di utenza devono disporre di alimentazione
di sicurezza:
a) illuminazione di sicurezza;
b) allarme;
c) rivelazione incendio;
d) impianto di diffusione sonora;
e) sistema di controllo fumi e calore;
f) impianti di estinzione degli incendi.
L'alimentazione di sicurezza deve essere realizzata secondo la
normativa tecnica vigente, in grado di assicurare il passaggio
automatico dall'alimentazione primaria a quella di riserva entro:
0,5 s per gli impianti di cui alle lettere a-b-c-d,
15 s per gli impianti di cui alle lettere e-f.
Il dispositivo di ricarica degli eventuali accumulatori e/o
gruppi di continuita' deve essere di tipo automatico e con tempi di
ricarica conformi a quanto previsto dalla regola dell'arte.
L'autonomia minima di funzionamento dei servizi di sicurezza e'
stabilita come segue:
impianti di cui alle lettere b)-c)-d)-e): 60 minuti;
impianti di cui alla lettera a): 90 minuti;
impianti di cui alla lettera f): 120 minuti.
L'installazione dei gruppi elettrogeni deve essere conforme alle
vigenti normative di prevenzione incendi.
4. Nei fabbricati, nelle aree a rischio specifico e nel centro di
gestione dell'emergenza deve essere installato un impianto di
illuminazione di sicurezza che deve assicurare un livello di
illuminazione non inferiore a 2 lux ad un metro di altezza dal piano
di calpestio lungo le vie di uscita e non inferiore a 5 lux negli
altri ambienti accessibili alle persone. Per l'impianto di
illuminazione di sicurezza possono essere utilizzate singole lampade
autoalimentate oppure con alimentazione centralizzata installate in
modo tale da garantire l'illuminamento del percorso di esodo per
un'altezza non inferiore a 2 m dal piano di calpestio.
5. Gli impianti fotovoltaici presenti nell'interporto devono
essere progettati, installati e gestiti secondo la regola dell'arte,
in conformita' alle disposizioni legislative e regolamentari
applicabili.
3.2.3 Illuminazione esterna.
1. Le aree all'aperto dell'interporto, individuate dal piano
generale di emergenza come punti di raccolta, i percorsi per il
raggiungimento degli stessi e delle uscite dall'interporto, devono
essere adeguatamente illuminate e segnalate, in condizioni di
emergenza, in modo da garantire il sicuro movimento delle persone.
Per i punti di raccolta dovra' essere garantito un illuminamento non
inferiore a 2 lux a livello suolo.
3.2.4 Sistema di allarme.
1. L interporto deve essere munito di un sistema di allarme in
grado di avvertire, in caso emergenza, gli operatori delle attivita'
affidatarie presenti nelle stesse e di agevolare la gestione della
stessa. Il sistema di allarme dovra' prevedere adeguate codifiche in
funzione del tipo di emergenza in atto.
2. Il comando di attivazione del sistema di allarme deve essere
gestito dal centro di gestione dell'emergenza, sotto il continuo
controllo del personale preposto.
3. Il funzionamento del sistema di allarme deve essere garantito
anche in assenza di alimentazione elettrica principale, per un tempo
non inferiore a 60 minuti.
4. Le procedure per l'attivazione del sistema di allarme devono
essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza generale
dell'interporto.
4. Locali per deposito merci.
1. I locali destinati a deposito merci e ai relativi servizi
devono essere ubicati, fuori terra, in edifici indipendenti,
esclusivamente destinati a tale uso, ed eventualmente adiacenti ad
edifici destinati ad altri usi, strutturalmente e funzionalmente
separati da questi.
2. Le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione
devono garantire i requisiti di resistenza al fuoco determinati in
conformita' al decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007.
3. I locali destinati a deposito merci e ai relativi servizi
devono essere suddivisi in compartimenti antincendio, in relazione al
pericolo di incendio dell'attivita' svolta negli stessi e alle misure
di protezione presenti.
4. Le vie di uscita dei locali destinati a deposito e ai relativi
servizi devono essere conformi ai criteri tecnici generali di
prevenzione incendi e della sicurezza nei luoghi di lavoro che si
desumono dalle finalita' e dai principi di base della materia,
tenendo presenti altresi' le esigenze funzionali e costruttive dell'
attivita'.
5. I locali destinati a deposito e ai relativi servizi devono
essere muniti di un idoneo sistema di aerazione naturale costituito
da aperture ricavate nelle pareti e/o nei soffitti e distribuite sul
perimetro in modo da consentire un efficace ricambio dell'aria
ambiente, nonche' lo smaltimento del calore e dei fumi di un
eventuale incendio. Le superfici di aerazione dovranno essere
distribuite in maniera il piu' possibile uniforme lungo il perimetro
della struttura e, ove possibile, ricavate su pareti contrapposte.
Eventuali impianti di evacuazione fumo e calore devono essere
conformi alle indicazioni di cui al punto 3.2.1, comma 1.
6. Gli impianti di protezione attiva, qualora realizzati a
servizio esclusivo del locale deposito e dei relativi servizi,
installati in esito alla valutazione del rischio d'incendio di cui
alla normativa vigente, devono essere conformi alle indicazioni di
cui al punto 3.2.1., comma 1.
7. Nei locali devono essere installati, in relazione al rischio
dell'attivita', un adeguato numero di estintori portatili, di tipo
omologato, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere ed
ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile. Gli estintori
a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono avere
agenti estinguenti di tipo idoneo all'uso previsto.
8. 1 materiali da costruzione utilizzati nei locali per i quali
si richiede, in esito alla valutazione del rischio d'incendio, di cui
alla normativa vigente, il requisito di reazione al fuoco, devono
rispondere al sistema di classificazione europeo di cui al decreto
del Ministro dell'interno 10 marzo 2005 e successive modificazioni ed
essere installati coerentemente alle relative certificazioni.
9. I depositi di materiali, temporaneamente ubicati all'esterno
del locale, devono essere posizionati in maniera tale da garantire,
in caso di incendio, la non propagazione dell'incendio all'interno
dello stesso locale e ai locali attigui.
10. I locali destinati a deposito e ai relativi servizi possono
comunicare direttamente, tramite porte resistenti al fuoco, adeguate
alla classe del compartimento e munite di dispositivo per
l'autochiusura, con locali destinati ad attivita' lavorative
strettamente pertinenti. Per tali locali devono essere applicate le
specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza, i
criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'art. 15
del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
5. Aree deposito su spazio scoperto.
1. Le aree su spazio scoperto, destinate a deposito di merci in
containers e non, devono essere adeguatamente scelte e segnalate,
ubicate a distanza di sicurezza da altro materiale
combustibile/infiammabile depositato e dagli edifici/infrastrutture
dell'interporto.
2. Per il deposito di merci in containers standard, nelle
tipologie usualmente impiegate, si dovranno prevedere aree
appositamente predisposte, caratterizzate da adeguati corridoi
longitudinali e trasversali, per le quali sara' indicato, con
apposita segnaletica, il numero massimo di containers accatastabili e
affiancabili.
3. Nelle aree destinate a deposito containers dovra' essere
permanentemente garantita la circolazione dei mezzi dei vigili del
fuoco.
4. Per le aree su spazio scoperto, destinate a deposito di merci,
in containers e non, si applicano, salvo quanto diversamente previsto
nella presente regola tecnica, le specifiche norme tecniche di
prevenzione incendi e altre applicabili o, in mancanza, i criteri
tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'art. 15 del
decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
5. Nelle aree destinate al deposito, anche temporaneo, di merci
pericolose, ove i containers pieni saranno sovrapposti nel numero
massimo ammesso, si dovranno inoltre adottare accorgimenti al fine di
limitare l'eventuale spandimento di liquidi, inclusa l'acqua di
spegnimento utilizzata in caso d'incendio. A tal fine dovranno essere
realizzati pozzetti di intercettazione, bacini di raccolta
sufficienti a contenere eventuali sversamenti e quanto altro
necessario allo scopo. Le merci pericolose in deposito dovranno
essere raggruppate per tipologia, anche nel rispetto delle norme
RID/ADR, in modo da non creare incompatibilita' fra containers
posizionati nello stesso bacino di raccolta. I bacini di
raccolta/contenimento dovranno essere dotati di rampe per il transito
di carrelli di sollevamento e spostamento su gomma, indipendentemente
dalla modalita' ordinaria di movimentazione dei containers.
6. Nel caso di deposito di merci pericolose, dovra' essere
predisposto un sistema centralizzato per la raccolta e la
consultazione dei dati delle sostanze in deposito con indicate, oltre
alle informazioni fisico-chimiche della sostanza e per la gestione
delle emergenze, la tipologia, la quantita' (che non dovra' superare,
per ciascuna classe di sostanza, quella massima indicata negli atti
autorizzativi), l'ubicazione, i sistemi di stoccaggio ed ogni altra
informazione necessaria per la sicurezza degli operatori, anche in
emergenza.
7. In presenza di deposito anche temporaneo di merci pericolose,
per l'area destinata a tale deposito si devono osservare le distanze
di sicurezza fissate dalle relative normative di prevenzione incendi
o, in mancanza di queste, determinate a seguito della valutazione del
rischio e delle ipotesi incidentali credibili, assunte a riferimento.
6. Area per terminale ferroviario intermodale.
1. Per i terminali ferroviari intermodali si applicano le misure
di sicurezza e gestionali previste dal decreto ministeriale 20
ottobre 1998.
2. Nell'area destinata al terminale ferroviario dovra' essere
garantita la circolazione dei mezzi dei vigili del fuoco.
7. Aree per la sosta degli autoveicoli.
1. Le zone destinate alla lunga sosta degli autoveicoli, che sono
in attesa di effettuare le operazioni di carico/scarico delle merci,
devono essere opportunamente individuate ed in posizione di sicurezza
rispetto alle strutture e infrastrutture dell'interporto.
2. In presenza di automezzi destinati al trasporto di merci
pericolose dovranno essere adottate specifiche misure gestionali per
evitare la propagazione di un eventuale incendio ai vicini
autoveicoli in sosta.
3. Nelle aree di sosta degli autoveicoli destinati al trasporto
di merci pericolose si dovranno inoltre adottare le misure di
sicurezza di cui al punto 5, commi 5, 6 e 7.
8. Segnaletica di sicurezza.
1. Le aree e gli edifici dell'interporto e delle attivita'
affidatarie devono essere provvisti di segnaletica di sicurezza,
espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni
che indichi:
le uscite di sicurezza e i relativi percorsi d'esodo;
l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi;
i divieti di fumare ed uso di fiamme libere;
il divieto di utilizzare gli ascensori in caso di incendio, ad
eccezione degli ascensori antincendio;
i pulsanti di sgancio dell'alimentazione elettrica;
i pulsanti di allarme.
2. Le uscite di sicurezza ed i percorsi di esodo devono essere
evidenziati da segnaletica di tipo luminoso mantenuta sempre accesa
durante l'esercizio dell'attivita', alimentata sia da rete normale
che da alimentazione di sicurezza.
9. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio.
1. L'organizzazione e la gestione della sicurezza
dell'interporto, nel suo complesso, e delle singole attivita'
affidatane presenti nello stesso, deve rispondere ai criteri
contenuti nel decreto del Ministero dell'interno 10 marzo 1998 e
successive modificazioni ovvero ai decreti emanati a norma dell'art.
46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive
modificazioni. L'organizzazione e la gestione della sicurezza deve
essere di tipo coordinato.
2. L'interporto dovra' disporre di un piano generale di
emergenza, coordinato con i singoli piani di emergenza elaborati per
ciascuna delle attivita' affidatarie presenti nell'area
dell'interporto, incluso il terminale ferroviario intermodale, che
conterra', oltre a quanto gia' previsto dalle vigenti disposizioni:
procedure per la gestione degli impianti tecnologici e
antincendio comuni e dei sistemi di controllo attestati nel Centro di
gestione delle emergenze;
misure specifiche per assistere gli utenti esterni e le
eventuali persone disabili presenti;
indicazioni da fornire agli autoveicoli e ai treni merci
diretti all'interporto in concomitanza con la fase emergenziale;
azioni da intraprendere, a cura dell'interporto e/o attivita'
affidatarie, in relazione agli scenari emergenziali ipotizzati;
ogni altra indicazione utile alla gestione dell'emergenza.
3. Al fine di assicurare il necessario coordinamento delle
operazioni da affrontare in caso di emergenza, l'interporto deve
essere provvisto di un locale, denominato centro di gestione
dell'emergenza, che puo' eventualmente coincidere con il locale
portineria, se di caratteristiche idonee.
Il centro di gestione dell'emergenza deve essere dotato di
strumenti idonei per ricevere e trasmettere comunicazioni con gli
operatori dell'emergenza e del soccorso, nell'ambito dell'interporto
e con l'esterno. Nello stesso devono essere custodite, per le squadre
di emergenza:
le planimetrie dell'intero interporto riportanti l'ubicazione
delle vie di accesso e di uscita dal complesso, i vari
ambienti/edifici presenti, con indicazione delle relative
destinazioni d'uso, delle attivita' svolte e dei materiali presenti
negli stessi, dei mezzi e gli impianti di estinzione e dei locali a
rischio specifico;
gli schemi funzionali degli impianti tecnologici di servizio,
con l'indicazione dei relativi dispositivi di gestione e arresto;
il piano di emergenza generale dell'interporto con l'elenco
completo del personale incaricato, i numeri telefonici necessari in
caso di emergenza, ecc;
sistema per la raccolta e la consultazione dei dati delle merci
in deposito e/o in lavorazione e delle relative schede di sicurezza;
gli elementi significativi, ai fini della gestione
dell'emergenza, dei singoli piani di emergenza di ciascuna delle
attivita' affidatarie presenti;
ogni altro documento utile alla gestione dell'emergenza.
Il centro di gestione delle emergenze deve essere operativo ed
immediatamente accessibile, in caso di emergenza, al personale
interessato, ai Vigili del Fuoco, alle Autorita' esterne e deve
essere sempre presidiato da personale all'uopo incaricato e
adeguatamente formato. In assenza del presidio continuativo nel
tempo, l'attivazione degli impianti di protezione attiva presenti
nell'interporto deve essere automaticamente segnalata ad una centrale
operativa, anche esterna all'interporto, sempre presidiata da
personale adeguatamente formato.
4. Deve essere previsto un servizio di sicurezza antincendio
dell'interporto, disponibile nelle 24 ore facente capo al centro di
gestione delle emergenze, ricompreso nel piano di emergenza generale,
al fine di consentirne la tempestiva attuazione.
5. Il personale dell'interporto, incaricato dell'attuazione delle
misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione
dell'emergenza deve essere in possesso dell'attestato di idoneita'
tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996 n. 609, previa
frequentazione del corso di tipo C, di cui all'allegato IX del
decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998 e successive
modificazioni. Per il personale delle attivita' affidatarie
incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta
antincendio e di gestione dell'emergenza si osserveranno le
pertinenti direttive di cui al decreto del Ministro dell'interno 10
marzo 1998 e successive modificazioni.
6. All'ingresso dell'interporto devono essere esposte bene in
vista precise istruzioni relative al comportamento del personale e
degli utenti in caso di sinistro ed in particolare la planimetria
dell'area deve indicare:
le vie di circolazione ed il percorso di evacuazione con i
relativi varchi sulla recinzione nonche' l'area di sicurezza;
i mezzi e gli impianti di estinzione disponibili;
i divieti da osservare da parte degli utenti.
7. Al fine di assicurare l'informazione delle persone che operano
a vario titolo nel complesso, deve essere predisposta
dall'interporto, e dallo stesso fornita a ciascuna delle attivita'
affidatarie, un'adeguata scheda informativa contenente, oltre alle
informazioni di carattere generale e di funzionamento della struttura
con i relativi servizi, un'apposita sezione dedicata alla sicurezza
antincendio del complesso. La suddetta scheda dovra' altresi'
contenere una planimetria semplificativa della struttura, con
l'indicazione delle vie di uscita e dei primi comportamenti da tenere
in caso di emergenza, ivi comprese le codifiche degli allarmi e le
modalita' di allertamento della direzione dell'interporto. La stessa
dovra' essere divulgata ai fornitori di servizi da parte degli
affidatari delle singole attivita'.
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