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mercoledì 30 luglio 2014

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELIBERAZIONE 26 luglio 2012 Linee guida in materia di attuazione della disciplina sulla comunicazione delle violazioni di dati personali.




GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
     DELIBERAZIONE 26 luglio 2012   
    Linee guida in materia di attuazione della disciplina sulla comunicazione delle violazioni di dati personali. (Deliberazione n. 221). (12A08723) (GU n. 183 del 7-8-2012 )   
           IL GARANTE
                per la protezione dei dati personali

  Nella riunione odierna,  in  presenza  del  dott.  Antonello  Soro,
presidente, della dott.ssa Augusta Iannini,  vice  presidente,  della
dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della  prof.ssa  Licia  Califano,
componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
  Visto il  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali
(decreto legistativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito «Codice»)  e,
in particolare, l'art. 32-bis;
  Vista la direttiva 2002/58/Ce del 12 luglio  2002,  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa al trattamento dei dati personali e
alla tutela  della  vita  privata  nel  settore  delle  comunicazioni
elettroniche  (direttiva  relativa   alla   vita   privata   e   alle
comunicazioni elettroniche);
  Vista la direttiva 2009/136/Ce del 25 novembre 2009, del Parlamento
europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva  2002/22/Ce
relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in  materia
di reti e di servizi di comunicazione  elettronica,  della  direttiva
2002/58/Ce relativa al trattamento dei dati personali e  alla  tutela
della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del
regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla  cooperazione  tra  le  autorita'
nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a  tutela  dei
consumatori;
  Vista la direttiva 2009/140/Ce del 25 novembre 2009, del Parlamento
europeo e del Consiglio, recante modifica delle direttive  2002/21/Ce
che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di
comunicazione elettronica, 2002/19/Ce relativa all'accesso alle  reti
di  comunicazione   elettronica   e   alle   risorse   correlate,   e
all'interconnessione  delle  medesime  e  2002/20/Ce  relativa   alle
autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;
  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2012, n.  69  «Modifiche  al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia
di protezione  dei  dati  personali  in  attuazione  delle  direttive
2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati  personali  e  tutela
della vita privata nel settore delle  comunicazioni  elettroniche,  e
2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica
e del  regolamento  (CE)  n.  2006/2004  sulla  cooperazione  tra  le
autorita' nazionali responsabili dell'esecuzione  della  normativa  a
tutela dei  consumatori»  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  31
maggio 2012 n. 126);
  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2012  n.  70  «Modifiche  al
decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,  recante  codice  delle
comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE,
in  materia  di  reti  e  servizi  di  comunicazione  elettronica,  e
2009/136/CE in materia di trattamento dei  dati  personali  e  tutela
della vita privata» (pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  31  maggio
2012, n. 126);
  Ritenuto necessario fornire  primi  orientamenti  e  istruzioni  in
merito ai nuovi obblighi di comunicazione incombenti sui fornitori di
servizi di comunicazione elettronica accessibili al  pubblico  per  i
casi di violazione di dati  personali,  come  espressamente  previsto
dall'art. 32-bis, comma 6, del Codice;
  Rilevata l'opportunita' che la prescrizione di alcune misure,  allo
stato  individuate  nell'unito  documento,  sia  preceduta   da   una
consultazione pubblica, diretta in particolare ai predetti fornitori,
al fine  di  acquisire  ulteriori  riscontri  sull'adeguatezza  delle
medesime prescrizioni, nonche' sulle  relative  modalita'  attuative,
anche in ragione della eventuale  casistica  che  si  formera'  medio
tempore;
  Viste  le  osservazioni  dell'Ufficio,  formulate  dal   segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000;
  Relatore il dr. Antonello Soro;

                              Delibera:

ai sensi degli artt. 32-bis, comma 6 e 154, comma 1,  lett.  c),  del
Codice:
      a) di adottare l'unito documento, recante le  «Linee  guida  in
materia di attuazione  della  disciplina  sulla  comunicazione  delle
violazioni di dati  personali»,  che  forma  parte  integrante  della
presente deliberazione (Allegato 1).
      b)  di  avviare  una  consultazione  pubblica  in  merito  alle
modalita' applicative specificate nei punti 4.2, 7.1, 7.2 e  7.3  del
documento di cui alla lettera a), riservandosi di  intervenire  sulle
stesse anche alla luce delle risultanze delle osservazioni pervenute.
  Tali osservazioni e commenti potranno pervenire, entro  il  termine
di  90  giorni  dalla  pubblicazione  della  presente  deliberazione,
all'indirizzo dell'Autorita' di Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186
Roma,  ovvero   al   seguente   indirizzo   di   posta   elettronica:
consultazionedatabreach.gpdp.it
  La presente  deliberazione  verra'  pubblicata  sul  sito  web  del
Garante www.gpdp.it e sara' trasmessa al Ministero della giustizia ai
fini  della  sua  pubblicazione  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica  italiana  a  cura  dell'Ufficio  pubblicazione  leggi   e
decreti.
  Roma, 26 luglio 2012

                                             Il presidente e relatore
                                                       Soro         


Il segretario generale
         Busia


Linee guida in materia di  comunicazione  delle  violazioni  di  dati
personali.


Sommario

1. Considerazioni preliminari;
2. Quadro normativo;
3. Ambito soggettivo;
   3.1. Servizi erogati tramite altri soggetti;
4. Gestione della sicurezza e delle violazioni;
   4.1. Analisi dei rischi;
   4.2. Adozione di adeguate misure di sicurezza;
5. Comunicazione al Garante (tempi e contenuto);
6. Inventario delle violazioni di dati personali;
7. Comunicazione al contraente o ad altre persone;
   7.1. Inintelligibilita' dei dati;
   7.2. Canale per la comunicazione al contraente o ad altre persone;
   7.3. Valutazione del rischio  che  richiede  la  comunicazione  al
contraente o ad altre persone.
8. Conseguenze per le ipotesi del mancato rispetto dei nuovi obblighi
di sicurezza.


   1. Considerazioni preliminari.

   La direttiva 2002/58/Ce (c.d. direttiva e-Privacy) afferma  che  i
fornitori di servizi di  comunicazione  elettronica  devono  adottare
"appropriate misure tecniche  e  organizzative"  per  assicurare  "un
livello di sicurezza adeguato al rischio esistente"  (art.  4,  comma
1). Nella direttiva  2009/136/Ce  (che  ha  modificato  la  direttiva
2002/58/Ce) si e' tenuto conto, in  particolare,  del  fatto  che  un
evento che coinvolga i  dati  personali,  se  non  trattato  in  modo
adeguato e tempestivo, puo' provocare  un  grave  danno  economico  e
sociale al contraente (o alle altre  persone  interessate),  tra  cui
l'usurpazione d'identita' (cfr. considerando 61).
   Con il recepimento delle suindicate previsioni tramite il  decreto
legislativo 28 maggio 2012, n. 69, con il quale il  Governo  ha  dato
attuazione alla delega prevista nell'art. 9 della  legge  comunitaria
del 2010 (legge 15 dicembre  2011,  n.  217,  pubblicata  in  G.U.  2
gennaio  2012,  n.  1),  i  fornitori  di  servizi  di  comunicazione
elettronica sono oggi tenuti a comunicare senza indebiti  ritardi  al
Garante  e,  in  alcuni  casi,  al  contraente  o  ad  altre  persone
interessate,  l'occorrenza  dei  predetti  eventi,  qualificati  come
"violazioni di dati personali".
   Le presenti linee guida sono volte a fornire -in linea con  quanto
previsto dalla stessa direttiva 2009/136/Ce-  indicazioni  in  merito
alla nuova disciplina sopra richiamata, con particolare riguardo alle
circostanze in cui i  fornitori  hanno  l'obbligo  di  comunicare  le
violazioni  di  dati   personali,   al   formato   applicabile   alla
comunicazione e alle relative modalita' di effettuazione  (cfr.  art.
32-bis, comma 6, del Codice).

   2. Quadro normativo.

   Come sopra accennato, il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69
ha  apportato  significative  e   numerose   modifiche   al   Codice,
introducendo, per quanto di specifico interesse, la nuova  disciplina
concernente la gestione delle suindicate violazioni di sicurezza  nel
settore delle comunicazioni elettroniche.
   E' stata cosi' introdotta la definizione di  "violazione  di  dati
personali", intesa come la "violazione della sicurezza  che  comporta
anche accidentalmente la distruzione, la  perdita,  la  modifica,  la
rivelazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali  trasmessi,
memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura  di  un
servizio di comunicazione accessibile al pubblico" (art. 4, comma  3,
lett. g-bis), del Codice).
   Si tratta di una definizione da un lato  molto  ampia,  in  quanto
comprende qualunque evento metta a  rischio,  anche  in  maniera  del
tutto  accidentale,  i  dati  trattati  nell'ambito  dei  servizi  di
comunicazione  elettronica,  e  dall'altro  volta  a  delimitare   il
contesto (quello, appunto, dei servizi di  comunicazione  elettronica
accessibili al pubblico), nonche'  l'ambito  soggettivo  (quello  dei
fornitori di tali servizi), nel quale opera la nuova disciplina.
   In quest'ottica vanno lette anche le  modifiche  all'art.  32  del
Codice, ora espressamente rubricato "Obblighi relativi  ai  fornitori
di servizi di comunicazione elettronica accessibili  al  pubblico"  e
che impone al fornitore di adottare, anche attraverso altri  soggetti
cui sia  affidata  l'erogazione  del  servizio,  "misure  tecniche  e
organizzative adeguate al rischio  esistente,  per  salvaguardare  la
sicurezza dei suoi servizi e per gli adempimenti di cui  all'articolo
32-bis".
   Il legislatore comunitario e' peraltro consapevole del  fatto  che
l'interesse degli utenti ad  essere  informati  sulle  violazioni  di
sicurezza che coinvolgono i loro dati  personali  non  si  limita  al
settore delle comunicazioni elettroniche. Ed infatti, le proposte  di
riforma della legislazione comunitaria in materia di  protezione  dei
dati (cfr. schema di Regolamento presentato dalla Commissione europea
il 25 gennaio  2012,  attualmente  all'esame  del  Parlamento  e  del
Consiglio)  prevedono  un'estensione  generalizzata  dell'obbligo  di
notifica delle violazioni dei  dati  personali  a  tutti  i  titolari
pubblici e privati (v. anche considerando 59, direttiva 2009/136/Ce).
   In alcuni Stati membri del resto sono gia' in vigore  disposizioni
che prevedono una platea piu' ampia di soggetti che  effettuano  tale
notifica (es. in Irlanda); in tal senso,  peraltro,  si  e'  espresso
anche il Gruppo dei Garanti  europei  (c.d.  "Gruppo  Art.  29")  nel
documento n. 01/2011, adottato il 5 aprile 2011.
   Al riguardo, si segnala che il Garante, con il  provvedimento  del
12 maggio 2011 (pubblicato in  G.U.  n.  127  del  3  giugno  2011  e
disponibile  sul  sito  dell'Autorita',  doc.  web  n.  1813953),  ha
prescritto  alle  banche,  quale  misura  opportuna,  di   comunicare
tempestivamente all'Autorita' ifornendo idonei dettaglii' i  casi  in
cui risultino accertate violazioni,  accidentali  o  illecite,  nella
protezione dei dati personali, purche' di particolare  rilevanza  per
la qualita' o la quantita' di dati coinvolti e/o il numero di clienti
interessati, dalle quali derivino  la  distruzione,  la  perdita,  la
modifica, la rivelazione non autorizzata dei dati della clientela.
   L'art. 32-bis citato introduce poi nel Codice la disciplina  degli
"Adempimenti conseguenti ad  una  violazione  di  dati  personali"  e
sancisce l'obbligo, per  i  fornitori  di  servizi  di  comunicazione
elettronica accessibili al pubblico,  di  comunicare  senza  indebiti
ritardi al Garante la violazione di dati personali da essi  detenuti.
Nei casi in cui dalla violazione possa derivare pregiudizio  ai  dati
personali o alla riservatezza di un contraente o di altra persona, il
fornitore  dovra'  comunicare  l'avvenuta  violazione  anche  a  tali
soggetti (art. 32-bis, comma 2).
   Tale seconda comunicazione -ferma restando la  difficolta',  sulla
quale si tornera' in seguito, di  delimitare  i  casi  nei  quali  la
violazione possa  arrecare  pregiudizio  al  contraente  o  ad  altre
persone interessate, potendo tale rischio dirsi  in  astratto  sempre
sussistente- non e' dovuta se il fornitore ha dimostrato  al  Garante
di aver utilizzato misure  "che  rendono  i  dati  inintelligibili  a
chiunque non sia autorizzato ad accedervi e  che  tali  misure  erano
state applicate al momento della violazione" (art. 32-bis, comma  3).
Il Garante, considerate le presumibili ripercussioni  negative  della
violazione, puo' comunque obbligare il  fornitore  ad  effettuare  la
predetta comunicazione, ove lo stesso non vi  abbia  gia'  provveduto
(comma 4).

   3. Ambito soggettivo.

   Come si e' gia' accennato, la  nuova  disciplina  concernente  gli
obblighi di comunicazione al Garante e alle persone  interessate  non
riguarda  la  totalita'  dei  titolari  dei  trattamenti,  ossia  dei
soggetti, pubblici o privati, che detengono e trattano dati personali
in funzione della propria attivita'.
   I nuovi adempimenti gravano, infatti, esclusivamente sui fornitori
di servizi di comunicazione elettronica accessibili  al  pubblico  e,
quindi, su quei soggetti che mettono a disposizione del pubblico,  su
reti pubbliche di comunicazione, servizi consistenti,  esclusivamente
o  prevalentemente,  "nella  trasmissione  di  segnali  su  reti   di
comunicazioni elettroniche" (art. 4, comma 2, lett.  d)  ed  e),  del
Codice).
   I medesimi adempimenti  sono  inoltre  connessi  alla  particolare
attivita' di fornitura dei predetti  servizi,  quale  ad  esempio  il
servizio telefonico o quello di accesso a  Internet.  Cio'  significa
che se la violazione riguarda una banca dati del  fornitore  che  non
attiene in maniera specifica al servizio offerto dallo stesso, ma  ad
una qualunque delle altre  attivita'  che  svolge,  ad  esempio  alla
gestione  del   personale   o   alla   contabilita',   l'obbligo   di
comunicazione non vige.
   Al riguardo, anche al fine di individuare i  soggetti  interessati
dalla nuova  disciplina,  si  rinvia  alle  indicazioni  fornite  dal
Garante con il provvedimento relativo alla  "Sicurezza  dei  dati  di
traffico telefonico  e  telematico"  (provv.  del  17  gennaio  2008,
pubblicato in G.U. n. 30 del  5  febbraio  2008,  come  modificato  e
integrato dal provvedimento del 24 luglio 2008, pubblicato in G.U.  n
189 del 13 agosto 2008), nel quale vi e' una sostanziale identita' di
titolari tenuti alla conservazione ex art. 132  del  Codice,  nonche'
all'adozione delle misure ivi prescritte.
   In  tale  provvedimento,  infatti,  e'   stato   evidenziato   che
"fornitori di servizi di  comunicazione  elettronica  accessibili  al
pubblico",  sono  quei  soggetti  che  realizzano  esclusivamente,  o
prevalentemente, una trasmissione di segnali su reti di comunicazioni
elettroniche, a prescindere dall'assetto proprietario della  rete,  e
che offrono servizi a utenti  finali  secondo  il  principio  di  non
discriminazione  (cfr.  anche  direttiva  2002/21/Ce  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, che istituisce un  quadro  normativo  comune
per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (c.d.  direttiva
quadro) e d.lg. n. 259/2003 recante  il  Codice  delle  comunicazioni
elettroniche).
      Al contrario non rientrano tra tali soggetti:
      - coloro che  offrono  direttamente  servizi  di  comunicazione
elettronica  a  gruppi  delimitati  di  persone   (come,   a   titolo
esemplificativo,  i  soggetti  pubblici  o  privati  che   consentono
soltanto  a  propri  dipendenti   e   collaboratori   di   effettuare
comunicazioni  telefoniche  o   telematiche).   Tali   servizi,   pur
rientrando nella definizione generale di  "servizi  di  comunicazione
elettronica",   non   possono   essere   infatti   considerati   come
"accessibili al pubblico".
      - i titolari e i gestori di  esercizi  pubblici  o  di  circoli
privati di qualsiasi specie che si limitino a  porre  a  disposizione
del pubblico, di clienti o soci apparecchi terminali utilizzabili per
le comunicazioni,  anche  telematiche,  ovvero  punti  di  accesso  a
Internet  utilizzando  tecnologia  senza  fili,  esclusi  i  telefoni
pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale;
      - i gestori dei siti Internet che  diffondono  contenuti  sulla
rete (c.d. "content provider"). Essi non sono, infatti, fornitori  di
un "servizio di comunicazione elettronica" come definito dall'art. 4,
comma 2, lett. e) del Codice. Tale norma, infatti, nel rinviare,  per
i casi di esclusione, all'art. 2, lett. c) della direttiva 2002/21/Ce
cit.,  esclude  essa  stessa  i  "servizi  che  forniscono  contenuti
trasmessi   utilizzando   reti    e    servizi    di    comunicazione
elettronica[...]";
      - i gestori di motori di ricerca.

   3.1. Servizi erogati tramite altri soggetti.

   La  nuova  normativa  prende   espressamente   in   considerazione
l'ipotesi in cui il fornitore affidi  l'erogazione  del  servizio  di
comunicazione elettronica ad altri soggetti. In  particolare,  l'art.
32-bis, comma 8, prevede che, in  questi  casi,  i  soggetti  esterni
affidatari dell'erogazione del servizio  siano  tenuti  a  comunicare
"senza  indebito  ritardo  al  fornitore  tutti  gli  eventi   e   le
informazioni necessarie a consentire a quest'ultimo di effettuare gli
adempimenti" in materia di violazione dei dati personali.
   Si  tratta  di  una  disposizione  che  riguarda  la   particolare
situazione  che  vede  coinvolti   i   fornitori   di   comunicazione
elettronica "tradizionali" e, ad esempio, i c.d.  operatori  virtuali
di rete mobile (Mobile Virtual  Network  Operator,  MVNO),  ossia  le
societa' che forniscono servizi di telefonia mobile  senza  possedere
alcuna  licenza  per  il  relativo  spettro  radio   ne'   tutte   le
infrastrutture necessarie per fornire tali servizi e che utilizzano a
tale scopo una parte dell'infrastruttura  di  uno  o  piu'  operatori
mobili reali (MNO).
   I MVNO sono dotati di archi di  numerazione  telefonica  propri  e
quindi di proprie SIM card, possono gestire in proprio le funzioni di
commutazione e di trasporto nonche' la  base  dati  di  registrazione
degli utenti  mobili.  Sono,  quindi,  completamente  autonomi  nella
relazione con i clienti, i quali non hanno alcun rapporto diretto con
l'operatore di rete mobile e stipulano un unico  contratto,  appunto,
con il MVNO.
   Da cio' emerge,  pertanto,  come  gli  obblighi  di  comunicazione
derivanti da eventuali violazioni di dati personali dei clienti (o di
altre persone interessate) incombano sul MVNO, l'unico  a  conoscere,
nella maggior parte dei  casi,  l'identita'  dei  clienti  stessi.  E
tuttavia, in ragione del fatto che, come  detto,  il  servizio  viene
materialmente erogato dal MNO, e' necessario che tale soggetto  renda
noti tutti  gli  eventi  e  le  informazioni  concernenti  l'avvenuta
violazione all'operatore virtuale, in  modo  tale  che  questo  possa
adempiere  ai  propri  obblighi  nei   confronti   del   Garante   e,
eventualmente, dei clienti.
   Al riguardo, si rinvia alle definizioni contenute  nella  Delibera
dell'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni  n.  544/00/CONS,
"Condizioni regolamentari relative all'ingresso  di  nuovi  operatori
nel mercato dei sistemi radiomobili" (pubblicata in G.U. n. 183 del 7
agosto 2000).
   Un altro caso rientrante nella previsione di cui  al  comma  8  e'
quello  nel  quale  il  fornitore  del  servizio   di   comunicazione
elettronica, pur potendosi definire "tradizionale", affidi in tutto o
in parte la materiale  erogazione  del  servizio  stesso  a  soggetti
terzi, che abbiano le infrastrutture a cio'  necessarie,  ad  esempio
per ragioni di ottimizzazione dei costi.
   Ferma restando la  necessita'  che  in  tali  ipotesi  i  soggetti
coinvolti configurino correttamente i rispettivi ruoli in termini  di
titolare e responsabile del trattamento, l'eventuale  violazione  dei
dati  personali  trattati  nell'ambito  dei  sistemi   affidati   dal
fornitore al soggetto terzo, dovra' essere da questo  necessariamente
comunicata al fornitore stesso entro 24 ore dall'avvenuta  conoscenza
della violazione, il quale potra'  poi  comunicare  a  sua  volta  la
violazione al Garante e, se occorre, al contraente o ad altra persona
interessata, come riportato al punto 5.

   4. Gestione della sicurezza e delle violazioni.

   L'art. 32 del Codice (come modificato  dal  d.lg.  n.  69/2012  in
attuazione di quanto previsto dall'art. 4 della direttiva 2002/58/Ce)
prevede che i  soggetti  che  operano  sulle  reti  di  comunicazione
elettronica debbano garantire "che i dati personali siano accessibili
soltanto al personale autorizzato per  fini  legalmente  autorizzati"
(cfr. comma 1-bis) e che le misure tecniche e organizzative,  che  il
fornitore di comunicazione elettronica deve adottare, siano  adeguate
al rischio esistente, garantiscano la protezione dei dati  archiviati
o  trasmessi  da  una  serie   di   eventi   espressamente   indicati
(distruzione, perdita, alterazione, anche accidentali, archiviazione,
trattamento, accesso o divulgazione non  autorizzati  o  illeciti)  e
assicurino l'attuazione di una "politica di  sicurezza"  (cfr.  comma
1-ter).
   Il nuovo  art.  32,  comma  3,  infine,  impone  al  fornitore  di
informare i contraenti, il Garante, l'Agcom  e,  ove  possibile,  gli
utenti, dell'esistenza di "un particolare rischio di violazione della
sicurezza della rete", indicando, quando il rischio e'  al  di  fuori
dell'ambito  di  applicazione  delle  suindicate  misure,   tutti   i
possibili rimedi e i relativi costi presumibili.
   Tali previsioni indicano chiaramente come i fornitori siano tenuti
ad organizzarsi al proprio interno al fine di  garantire  un  elevato
livello  di  sicurezza  dei  dati  detenuti  e  gestire  in   maniera
strutturata e tramite procedure e interventi definiti  a  priori,  le
eventuali violazioni di dati personali che dovessero accadere.
   Come dichiarato anche dall'ENISA nelle sue recenti Raccomandazioni
(disponibili                                            all'indirizzo
http://www.enisa.europa.eu/activities/identity-andtrust/risks-and-dat
a-breaches/dbn/art4 tech), la gestione del rischio, in primo luogo, e
delle violazioni di dati personali,  qualora  dovessero  verificarsi,
non puo' essere affidata dai fornitori a  un'attivita'  estemporanea.
Essa richiede la predisposizione di un idoneo piano, nel quale dovra'
essere individuata una serie di misure tecniche  e  organizzative  di
livello commisurato al  tipo  di  minaccia,  in  grado  di  garantire
risposte  tempestive,   efficaci   e   adeguate   all'entita'   della
violazione.
   Quanto  all'individuazione  delle  misure  minime   di   sicurezza
propriamente dette  -ossia  quelle  alle  quali  la  legge  riconduce
sanzioni di carattere  anche  penale  ex  art.  169  del  Codice-  si
richiama l'art. 33 del Codice e le  specifiche  previsioni  contenute
nel Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di
cui all'Allegato B (in particolare  quelle  relative  ai  trattamenti
svolti con  strumenti  elettronici),  la  cui  adozione  e'  peraltro
obbligatoria per qualunque titolare del trattamento.

   4.1. Analisi dei rischi.

   Al fine di ottemperare  agli  obblighi  di  cui  all'art.  32  del
Codice, e' necessario che  i  fornitori  effettuino  una  preliminare
ricognizione dell'insieme dei dati personali trattati e dei rischi ai
quali gli stessi vanno incontro.
   E'  necessario,  quindi,  che  ciascun  fornitore  identifichi   e
attribuisca un valore ai differenti dati personali che detiene  e  ai
pericoli cui gli stessi sono esposti, individuando la propria  soglia
di accettazione dei rischi  e  fissando  le  opportune  strategie  di
gestione. Il fornitore e' anche tenuto a individuare delle soglie  di
rischio, ad esempio in base a livello basso, medio e alto, in ragione
delle quali decidere non solo quali  misure  adottare  per  garantire
un'idonea protezione dei dati detenuti, ma  anche  se  effettuare  la
comunicazione al contraente o alle altre persone interessate.
   Tale  preliminare  ricognizione  consentira'   ai   fornitori   di
predisporre misure di sicurezza volte sia  a  prevenire  i  possibili
eventi dannosi, sia a intervenire  nel  momento  in  cui  gli  stessi
dovessero comunque -nonostante le misure adottate- verificarsi.
   Si tratta di valutazioni sostanzialmente analoghe a quelle  che  i
fornitori, sino al 10 febbraio scorso, erano tenuti ad effettuare  ai
fini della redazione del  Documento  programmatico  sulla  sicurezza,
misura minima prevista dalla regola 19  del  richiamato  Disciplinare
tecnico, abrogata dall'art. 45, comma 1, lett. d), del decreto  legge
9 febbraio 2012, n. 5 (convertito, con modificazioni, dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35).

   4.2. Adozione di adeguate misure di sicurezza (in consultazione).

   L'analisi  dei  rischi  sopra  indicata   e'   alla   base   della
predisposizione, da parte dei fornitori, delle  misure  di  sicurezza
"adeguate al rischio esistente", richiamate dal nuovo art. 32,  comma
1, del Codice, nonche' dell'individuazione di quelle maggiormente  in
grado di porre rimedio alla violazione eventualmente verificatasi, le
quali  peraltro   debbono   essere   descritte   al   Garante   nella
comunicazione, come previsto dall'art. 32-bis, comma 5, del Codice.
   Si adottano  in  particolare,  le  seguenti  misure  in  grado  di
garantire un livello minimo comune di sicurezza:
   1. rendere i dati  trattati  immediatamente  non  disponibili  per
ulteriori elaborazioni da parte di  sistemi  informativi  al  termine
delle attivita' svolte e  nelle  quali  gli  stessi  sono  coinvolti,
provvedendo alla loro cancellazione o trasformazione in forma anonima
in tempi tecnicamente  compatibili  con  l'esercizio  delle  relative
procedure informatiche, nei data base e nei sistemi  di  elaborazione
utilizzati per i trattamenti, nonche' nei sistemi e nei supporti  per
la realizzazione di copie di sicurezza (backup e disaster  recovery),
anche   con   il   ricorso   a   tecnologie   crittografiche   o   di
anonimizzazione;
   2.  adottare  soluzioni  informatiche  idonee  ad  assicurare   la
possibilita' di controllo delle attivita' svolte sui dati da  ciascun
incaricato del trattamento, quali che siano la sua qualifica, le  sue
competenze,  gli  ambiti  di  operativita'   e   le   finalita'   del
trattamento. Il controllo deve essere efficace  e  dettagliato  anche
per i trattamenti  condotti  sui  singoli  elementi  di  informazione
presenti sui diversi database utilizzati;
   3.  porre  particolare  attenzione   ai   dispositivi   portatili,
predisponendo specifiche misure di sicurezza in grado di mitigare  il
rischio connesso alla portabilita'  dell'apparato,  e  di  assicurare
agli stessi un livello di sicurezza analogo a quello  applicato  agli
altri dispositivi informatici, in considerazione del fatto che  molto
spesso le violazioni della sicurezza riguardano i dispositivi  mobili
utilizzati da dipendenti e collaboratori dei fornitori  al  di  fuori
degli uffici delle aziende.

   5. Comunicazione al Garante: tempi e contenuto.

   La predisposizione da parte dei fornitori di un  idoneo  piano  di
gestione delle violazioni  sulla  base  di  un'accurata  analisi  dei
rischi  e'  necessaria  per  poter  adempiere   correttamente   anche
all'obbligo di comunicazione al Garante  previsto  dall'art.  32-bis.
Tale  disposizione  stabilisce  infatti  che   il   fornitore   debba
comunicare  la  violazione  dei  dati  personali  al  Garante  "senza
indebiti ritardi", ossia nel momento in cui  lo  stesso  ne  viene  a
conoscenza.
   Stante l'importanza della  tempestivita'  della  comunicazione  al
Garante, ma considerando  anche  la  complessita'  e  il  numero  dei
sistemi in uso presso i fornitori, nonche' dei dati che detengono, si
ritiene che tali soggetti nelle situazioni piu'  articolate  possano,
in un primo  momento,  limitarsi  a  fornire  all'Autorita'  sommarie
informazioni in relazione alla violazione verificatasi, purche'  cio'
avvenga  immediatamente  dopo  l'avvenuta  conoscenza  della  stessa,
integrando poi la comunicazione in un momento successivo.
   Tali  sommarie  informazioni  devono  in  ogni   caso   consentire
all'Autorita' di effettuare una prima valutazione dell'entita'  della
violazione e devono, quindi, comprendere:
      • i dati identificativi del fornitore;
      • una breve descrizione della violazione;
      • l'indicazione della data anche presunta  della  violazione  e
del momento della sua scoperta;
      • l'indicazione del luogo in cui e' avvenuta la violazione  dei
dati,  anche  nel  caso  in  cui  essa  sia  avvenuta  a  seguito  di
smarrimento di dispositivi o di supporti portatili;
      • l'indicazione della natura e del  contenuto  dei  dati  anche
solo presumibilmente coinvolti;
      • una sintetica descrizione dei sistemi di  elaborazione  o  di
memorizzazione  dei  dati  coinvolti,  con  indicazione  della   loro
ubicazione.
   Si ritengono congrui, quali termini entro i quali provvedere  alla
comunicazione,  quello  di  24  ore  dall'avvenuta  conoscenza  della
violazione per la prima sommaria comunicazione, e quello di 3  giorni
dalla  stessa  per  la  comunicazione  dettagliata.   Per   agevolare
l'adempimento, e' stato predisposto un modello  di  comunicazione  da
inviare al Garante, disponibile on line  sul  sito  dell'Autorita'  e
idoneo alla raccolta delle informazioni sulla violazione  nonche'  al
loro successivo trattamento con strumenti informatici  da  parte  del
Garante.
   Quanto al contenuto della comunicazione, l'art. 32-bis,  comma  5,
del Codice prevede che essa,  oltre  alla  descrizione  della  natura
della violazione, all'indicazione dei punti di  contatto  presso  cui
ottenere maggiori informazioni e all'elenco delle misure raccomandate
per attenuare i possibili effetti  pregiudizievoli  della  violazione
(elementi da inserire anche nell'eventuale comunicazione ai  soggetti
interessati), descriva le conseguenze della violazione  e  le  misure
proposte o adottate dal fornitore per porvi rimedio.
   Qualora,  all'esito  delle  verifiche  effettuate  dal   fornitore
successivamente alla  prima  sommaria  comunicazione,  non  dovessero
emergere  ulteriori  elementi,  il  fornitore  dovra'  comunicare  al
Garante le modalita' con le quali ha posto rimedio alla violazione  e
le misure adottate per prevenire ulteriori violazioni della  medesima
specie.
   In sostanza, e' necessario che dalla  comunicazione  emergano  gli
elementi  dai  quali  l'Autorita'  possa  valutare  compiutamente  la
gravita' dell'evento verificatosi, anche in ragione  del  numero  dei
soggetti coinvolti e della quantita' e  qualita'  dei  dati  colpiti,
l'entita' del danno cagionato e le misure adottate per ridurlo. Cio',
al  fine  di  intervenire  con  le  prescrizioni  che  si  rendessero
necessarie, compresa quella di comunicare  l'avvenuta  violazione  ai
contraenti o alle altre persone interessate.
   Parimenti importante,  al  fine  di  consentire  all'Autorita'  di
svolgere  eventuali  accertamenti,   risulta   l'indicazione,   nella
comunicazione, dei  sistemi  applicativi  colpiti  dalla  violazione,
nonche' l'ubicazione fisica dei sistemi di elaborazione impiegati nel
trattamento.
   L'obbligo  di  comunicare  l'avvenuta  violazione  al  Garante  ed
eventualmente  al  contraente  (o  ad  altra   persona   interessata)
sussiste,  ovviamente,  anche  qualora  l'evento  abbia   interessato
dispositivi mobili e indipendentemente dal  fatto  che  sugli  stessi
siano installati sistemi di  protezione  dei  dati.  Anche  per  tali
dispositivi (come si vedra' nel prosieguo) l'unica ipotesi in cui  il
fornitore puo' esimersi dalla comunicazione al contraente (o ad altra
persona interessata) e' quella in cui i  dati  in  essi  contenuti  o
tramite gli stessi accessibili siano stati resi inintelligibili.

   6. Inventario delle violazioni di dati personali.

   Al medesimo scopo,  quello  cioe'  di  consentire  al  Garante  di
svolgere il proprio compito di controllo sul rispetto, da  parte  dei
fornitori, delle disposizioni  in  materia  di  violazione  dei  dati
personali, e' finalizzata la previsione relativa alla  tenuta  di  un
inventario aggiornato delle violazioni, di cui all'art. 32-bis, comma
7, del Codice (cfr. anche considerando 58, direttiva 136/2009/Ce).
   In tale inventario, i fornitori devono inserire tutte (e soltanto)
le informazioni necessarie a chiarire le circostanze nelle  quali  si
sono verificate le violazioni, le conseguenze  che  le  stesse  hanno
avuto e i provvedimenti adottati per porvi rimedio.
   L'inventario dovra' essere continuamente aggiornato dai  fornitori
e messo a disposizione del Garante,  qualora  l'Autorita'  chieda  di
accedervi. Dovranno, inoltre, essere adottate  dal  fornitore  idonee
misure atte a  garantire  l'integrita'  e  l'immodificabilita'  delle
registrazioni in esso contenute.

   7. Comunicazione al contraente o ad altre persone.

   Qualora si verifichi una violazione  di  dati  personali  e  dalla
stessa possa  derivare  un  pregiudizio  ai  dati  personali  o  alla
riservatezza di un contraente o di altre persone, ossia dei  soggetti
ai quali si riferiscono i dati violati, oltre alla  comunicazione  al
Garante, i fornitori sono tenuti a comunicare l'avvenuta  violazione,
senza ritardo, anche a tali  soggetti  (art.  32-bis,  comma  2,  del
Codice).
   In questo caso, si ritiene che il fornitore debba  procedere  alla
suindicata  comunicazione  non  oltre  il   termine   di   3   giorni
dall'avvenuta conoscenza della violazione. Il  fornitore  potra'  poi
scegliere il  canale  di  comunicazione  che  riterra'  piu'  idoneo,
tenendo conto di quanto indicato nel successivo punto 7.2.
   La predetta comunicazione non e' dovuta  se  il  fornitore  e'  in
grado di dimostrare al Garante di  aver  applicato  ai  dati  oggetto
della violazione misure tecnologiche di protezione che li hanno  resi
inintelligibili a chiunque non sia  autorizzato  ad  accedervi  (cfr.
art. 32-bis, comma 3, del Codice), ad esempio,  tramite  tecniche  di
cifratura.
   In ogni caso, in ragione dell'entita'  del  possibile  pregiudizio
per gli interessati, devono essere sempre  comunicate  immediatamente
ai  contraenti  le  violazioni  che  riguardano  le  credenziali   di
autenticazione (nome utente e password,  ancorche'  quest'ultima  sia
cifrata o sottoposta a funzioni di hashing) o le chiavi di  cifratura
utilizzate dai contraenti medesimi.

   7.1. Inintelligibilita' dei dati (in consultazione).

   A giudizio dell'Autorita', si considerano inintelligibili  i  dati
che, ad esempio:
   a. siano stati cifrati in  modo  sicuro  attraverso  un  algoritmo
standardizzato, purche' la  chiave  di  decifrazione  non  sia  stata
compromessa da violazioni della sicurezza e  sia  stata  generata  in
modo da non consentirne la derivazione con gli strumenti  tecnologici
disponibili da parte di soggetti non autorizzati ad accedervi; oppure
   b.  siano  stati  sostituiti  da  un  valore  di  hash   calcolato
attraverso una funzione crittografica di hashing a chiave, purche' la
chiave utilizzata per effettuare lo hashing dei dati  non  sia  stata
compromessa da violazioni della sicurezza e  sia  stata  generata  in
modo da non consentirne la derivazione con gli strumenti  tecnologici
disponibili da parte di soggetti non autorizzati ad accedervi; oppure
   c.  siano  stati  resi  anonimi  con  procedure  tali  da  rendere
praticamente impossibile la reidentificazione degli  interessati  cui
si  riferiscono  da  parte  di  soggetti  non  legittimati  al   loro
trattamento.
   In ragione del  fatto  che,  astrattamente,  il  rischio  che  una
violazione di dati personali arrechi pregiudizio  ai  dati  stessi  o
alla riservatezza dei soggetti ai quali essi si riferiscono e' sempre
sussistente, non e' certamente semplice definire a  priori  in  quali
casi il fornitore possa  esimersi  dall'effettuare  la  comunicazione
della violazione al contraente o alle altre persone interessate.
   L'art. 32-bis, comma 4, del Codice prevede comunque  che,  ove  il
fornitore  non  vi  abbia  provveduto,  il  Garante,  considerate  le
presumibili ripercussioni negative della violazione,  puo'  obbligare
lo stesso ad effettuare la comunicazione al  contraente  o  ad  altra
persona interessata. E' evidente che tale possibilita' prescinde  dal
fatto che il fornitore abbia reso  inintelligibili  i  dati  violati:
tale evenienza riduce, non fa venir  meno,  il  rischio  che  i  dati
violati siano  comunque  decifrabili  e  che,  pertanto,  il  Garante
imponga di effettuare comunque la comunicazione.
   Da quanto detto, risulta di tutta evidenza la  necessita'  che  il
fornitore dia conto, nella comunicazione al Garante,  della  politica
di sicurezza attuata  e  che  descriva  anche  le  conseguenze  della
violazione verificatasi e le misure proposte  o  adottate  per  porvi
rimedio, in tal modo consentendo all'Autorita'  di  fare  le  proprie
valutazioni e dare eventuali prescrizioni.

   7.2. Canale per la comunicazione al contraente o ad altre  persone
(in consultazione).

   Ciascun  fornitore  dovra'  valutare  quale  sia  il   canale   di
comunicazione  che  consente  di  raggiungere   piu'   facilmente   e
tempestivamente  i  soggetti  i  cui  dati  sono  interessati   dalla
violazione. E cio', sia con riguardo ai contraenti, sia, soprattutto,
con riferimento a quelle persone che non sono clienti del  fornitore,
ma che pure sono state coinvolte dalla violazione.
   In  determinate  circostanze,  soprattutto  con   riferimento   ai
soggetti da ultimo indicati, ma anche in  relazione  ai  clienti  del
fornitore, nei casi in cui sia coinvolto un numero molto  elevato  di
contraenti,  si  ritiene  che  il  medesimo  fornitore   possa   piu'
facilmente raggiungere lo scopo previsto dalla  normativa  -informare
senza ritardo i soggetti i cui dati sono coinvolti dalla  violazione-
tramite forme di comunicazione diverse da quella ad personam.
   Si ritiene, cioe', che in alcuni casi siano piu'  utili  forme  di
comunicazione di carattere pubblico, quali la diffusione di avvisi su
quotidiani, anche online, oppure per mezzo di emittenti radiofoniche,
anche locali. Tali forme alternative di comunicazione ai contraenti o
alle  altre  persone  coinvolte  dalla  violazione  vanno  ovviamente
realizzate anch'esse entro il piu' breve lasso di tempo e,  comunque,
entro il termine di 3 giorni indicato ai punti 5 e 7.

   7.3. Valutazione del rischio  che  richiede  la  comunicazione  al
contraente o ad altre persone (in consultazione).

   Come si e' detto, e' necessario che il  fornitore  effettui  delle
valutazioni  per  decidere  quali  misure  adottare  per  ridurre  il
rischio, attenuare il danno qualora  si  verifichi  la  violazione  e
decidere  se  comunicare  al  contraente  e/o  alle  altre   persone,
consentendo loro, cosi', di adottare le precauzioni necessarie.
   Tali valutazioni dovrebbero essere svolte sulla  base  di  criteri
determinati e comuni a tutti i fornitori, in modo tale  da  porre  in
campo scelte ponderate e  confrontabili.  Potrebbero  soccorrere,  ai
fini della suindicata valutazione,  innanzitutto  elementi  quali  la
quantita' e la qualita' dei dati coinvolti nella violazione.
   A titolo meramente esemplificativo, una violazione che riguardi un
solo dato personale o, anche, piu' dati personali, non sensibili,  di
un solo contraente -ferma restando la  necessita'  che  il  fornitore
adotti tutte le misure in grado di ridurre  il  danno-  potrebbe  non
dover  essere  necessariamente  comunicata  allo  stesso   ai   sensi
dell'art. 32-bis, comma 2.
   Parimenti importante e, dunque, da considerare  nella  valutazione
del rischio, e' la "attualita'" dei dati  detenuti,  ossia  il  tempo
trascorso dall'acquisizione dei dati stessi e  dal  loro  inserimento
nei database del fornitore.  Dati  piu'  recenti  potrebbero  infatti
destare maggiore interesse per eventuali malintenzionati in quanto e'
piu' alta la probabilita' che essi esprimano in modo attendibile  uno
"stato" o una specifica condizione (economica, di  salute,  abitativa
ecc.)  in  cui  si  trova  l'interessato  al  momento   dell'avvenuta
violazione.
   Potrebbe essere utile poi, per decidere se comunicare  o  meno  la
violazione agli interessati, considerare gli effetti della violazione
stessa e ritenere sussistente il pregiudizio per i  dati  o  la  vita
privata del contraente  o  di  altra  persona  quando  la  violazione
"implica, ad esempio, il furto o l'usurpazione d'identita', il  danno
fisico, l'umiliazione grave o il danno alla reputazione in  relazione
con la fornitura di servizi di comunicazione" (cfr. considerando  61,
direttiva 2009/136/Ce).
   Per  giungere  a  valori  uniformi  e  comparabili,  i   fornitori
dovrebbero  affrontare  la  valutazione  del  rischio  anche  con  un
approccio di tipo quantitativo, individuando in ragione dei succitati
attributi dei dati coinvolti nella violazione  (qualita',  quantita',
attualita', ecc.), specifiche metriche in grado di rappresentare  gli
effetti   pregiudizievoli   che   la   stessa   potrebbe    provocare
sull'interessato.

   8. Conseguenze per le  ipotesi  del  mancato  rispetto  dei  nuovi
obblighi di sicurezza.

   Per le ipotesi di violazione dei nuovi obblighi di  sicurezza,  il
d.lg. n. 69/2012 ha introdotto nel Codice nuove e specifiche sanzioni
amministrative  (cfr.  art.  162-ter)  ed  ha  esteso  quella  penale
prevista dall'art. 168 all'ipotesi di falsita' nelle notificazioni al
Garante ai sensi dell'art. 32-bis, commi 1 e 8.
   L'art. 162-ter stabilisce che la omessa o ritardata  comunicazione
della violazione di dati personali al Garante ex art.  32-bis,  comma
1, e' punita con la sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una
somma da venticinquemila euro a centocinquantamila euro; la omessa  o
ritardata  comunicazione  della  violazione  di  dati  personali   al
contraente o ad altra persona ex 32-bis, comma 2, e'  punita  con  la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  centocinquanta
euro a mille euro per ciascun contraente o altra persona interessata.
   In tale ipotesi, poi, il fornitore non puo' beneficiare del cumulo
giuridico di cui all'art. 8 della legge n. 689/1981 e,  tuttavia,  la
sanzione non puo' essere applicata in misura superiore al 5 per cento
del volume d'affari realizzato  dallo  stesso  nell'ultimo  esercizio
chiuso anteriormente alla  notificazione  della  contestazione  della
violazione amministrativa, ferma restando la possibilita' di  aumento
fino al quadruplo se le  sanzioni  risultino  inefficaci  in  ragione
delle condizioni economiche del contravventore,  ai  sensi  dell'art.
164-bis, comma 4 (cfr. art. 162-ter, commi 2 e 3).
   Ai  sensi  dell'art.  162-ter,  comma  4,  la   violazione   della
disposizione concernente la tenuta di un aggiornato inventario  delle
violazioni  di  dati   personali,   e'   punita   con   la   sanzione
amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  ventimila  euro  a
centoventimila euro.
   Le medesime sanzioni previste per i fornitori si  applicano  anche
nei confronti dei soggetti ai quali sia stata  affidata  l'erogazione
dei servizi, qualora tali soggetti abbiano omesso di comunicare senza
ritardo al fornitore tutte le informazioni necessarie allo stesso per
adempiere ai propri obblighi (art. 162-ter, comma 5).
   L'art. 168 punisce, infine, salvo che il  fatto  costituisca  piu'
grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre  anni  il  fornitore
che dichiari o attesti falsamente notizie o  circostanze,  o  produca
atti o documenti falsi in occasione della  comunicazione  al  Garante
conseguente alla violazione di dati personali,  nonche'  i  soggetti,
cui sia affidata l'erogazione  del  servizio,  che  effettuino  false
comunicazioni al fornitore.


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