IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e
successive modificazioni;
Visto il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 9
marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni armonizzate per la
commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151 e successive modificazioni, concernente il Regolamento recante
«Semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 10 marzo 1998,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998, recante «Criteri
generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza
nei luoghi di lavoro»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 2007,
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante «Classificazione
di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere
da costruzione»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007, pubblicato
nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 74 del 29 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza
al fuoco delle costruzioni nelle attivita' soggette al controllo del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117
del 22 maggio 2007, recante «Direttive per l'attuazione
dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 7 agosto 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201
del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalita' di
presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione
incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011,
n. 151»;
Visto il decreto del Ministero dell'interno 20 dicembre 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3
del 4 gennaio 2013, recante «Regola tecnica di prevenzione incendi
per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati
nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi»;
Ravvisata la necessita' di emanare specifiche disposizioni di
prevenzione incendi per gli asili nido;
Sentito il Comitato Centrale Tecnico-Scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n.
98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per
la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli asili nido,
cosi' come definiti nella regola tecnica di cui all'art. 3.
Art. 2
Obiettivi
1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i
primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle
persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le
attivita' di cui all'art. 1 del presente decreto sono realizzate e
gestite in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilita' delle strutture portanti al fine di
assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio
all'interno dei locali o edifici;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali
contigui;
e) assicurare la possibilita' che gli occupanti lascino i locali
e gli edifici indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilita' per le squadre di soccorso di
operare in condizioni di sicurezza.
Art. 3
Disposizioni tecniche
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, e'
approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al
presente decreto.
Art. 4
Applicazione delle disposizioni tecniche
1. Le disposizioni del Titolo I della regola tecnica allegata al
presente decreto si applicano agli asili nido di cui ai commi 2 ,3 e
4.
2. Le disposizioni riportate nel Titolo II della regola tecnica
allegata al presente decreto si applicano:
agli asili nido di nuova realizzazione con oltre 30 persone
presenti;
agli asili nido esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, con oltre 30 persone presenti, nel caso di
interventi di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento
successivi alla data di pubblicazione del presente decreto,
limitatamente alle parti interessate dall'intervento.
3. Gli asili nido esistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto con oltre 30 persone presenti sono adeguate alle
disposizioni di cui al Titolo III della regola tecnica allegata al
presente decreto, secondo le disposizioni di cui all'art. 6, salvo
che nei seguenti casi:
a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la
sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle
competenti autorita', cosi' come previsto all'art. 38 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per
il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 agosto 2013, n. 98;
b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di
realizzazione, ampliamento o di ristrutturazione dell'attivita' sulla
base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei
vigili del fuoco ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive modificazioni.
4. Le disposizioni di cui al Titolo IV della regola tecnica
allegata al presente decreto si applicano agli asili nido con meno di
30 persone presenti.
Art. 5
Commercializzazione ed impiego dei prodotti
1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione del presente
decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie
applicabili ed a queste conformi.
2. Gli estintori portatili, gli estintori carrellati, i liquidi
schiumogeni, i prodotti per i quali e' richiesto il requisito di
reazione al fuoco, diversi da quelli di cui al comma precedente, gli
elementi di chiusura per i quali e' richiesto il requisito di
resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite disposizioni
nazionali, gia' sottoposte con esito positivo alla procedura di
informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla
direttiva 98/48/CE, che prevedono apposita omologazione per la
commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il mutuo
riconoscimento, sono impiegabili nel campo di applicazione del
presente decreto se conformi alle suddette disposizioni.
3. Le tipologie di prodotti non contemplati dai commi 1 e 2,
purche' legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati
membri dell'Unione europea o in Turchia, in virtu' di specifici
accordi internazionali stipulati con l'Unione europea, ovvero
legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione
europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo
spazio economico europeo (SEE), per l'impiego nelle stesse condizioni
che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della
sicurezza antincendio, equivalente a quello prescritto dal presente
decreto, possono essere impiegati nel campo di applicazione del
decreto stesso.
Art. 6
Disposizioni transitorie e finali
1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione
tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, gli asili
nido esistenti di cui all'art. 4, comma 3, sono adeguati ai requisiti
di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti della regola
tecnica allegata al presente decreto entro i termini temporali di
seguito indicati:
a) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e successive
modificazioni, per i seguenti punti del Titolo III: 13.1; 13.2; 13.3;
13.4 e 13.5, limitatamente ai punti 3.5, 6, 7.2, 9, 10, 11, 12;
b) entro due anni dal termine previsto alla lettera a) per il
punto 13.5 del Titolo III, limitatamente ai punti 3.3, 7.3 e 8;
c) entro 5 anni dal termine previsto alla lettera a) per i
restanti punti del 13.5 del Titolo III.
2. Il progetto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve indicare le opere di
adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere a), b) e c)
del comma 1.
3. Al termine degli adeguamenti previsti al comma 1 e, comunque
alla scadenza dei rispettivi termini previsti, deve essere presentata
la segnalazione certificata di inizio attivita' ai sensi dell'art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
4. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 luglio 2014
Il Ministro: Alfano
Allegato
REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE,
COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEGLI ASILI NIDO
Titolo I
Disposizioni comuni per tutti gli asili nido
1. DISPOSIZIONI COMUNI
1.1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali
1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si
rimanda al decreto del Ministro dell'interno del 30 novembre 1983 e
successive modifiche ed integrazioni.
Ai fini della presente regola tecnica si definisce inoltre:
a. ASILO NIDO: struttura educativa destinata ai bambini di eta'
compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni.
b. EDIFICI DI TIPO ISOLATO: edifici esclusivamente destinati ad
asilo nido e ad attivita' pertinenti ad esso funzionalmente
collegate, eventualmente adiacenti ad edifici destinati ad altri usi,
strutturalmente e funzionalmente separati da questi, anche se con
strutture di fondazione comuni.
c. EDIFICI DI TIPO MISTO: edifici destinati ad altre attivita'
oltre che all'asilo nido.
d. PERSONE PRESENTI: numero di persone complessivamente
presenti che si ottiene sommando al personale in servizio
nell'attivita' il numero di bambini e/o neonati.
e. CORRIDOIO CIECO: corridoio o porzione di corridoio dal quale
e' possibile l'esodo in un'unica direzione. La lunghezza del
corridoio cieco va calcolata dall'inizio dello stesso fino
all'incrocio con un corridoio dal quale sia possibile l'esodo in
almeno due direzioni, o fino al piu' prossimo luogo sicuro o via di
esodo verticale.
f. PERCORSI ALTERNATIVI: da un dato punto due percorsi si
considerano alternativi se formano tra loro un angolo maggiore di
45°.
g. PIANO DI RIFERIMENTO: piano ove avviene l'allontanamento
degli occupanti all'esterno dell'edificio, corrispondente con il
piano della strada pubblica o privata di accesso.
h. ESODO ORIZZONTALE PROGRESSIVO: modalita' di esodo che
prevede lo spostamento degli occupanti in un compartimento adiacente
capace di contenerli e proteggerli fino a quando l'incendio non sia
stato domato o fino a che non diventi necessario procedere ad una
successiva evacuazione verso luogo sicuro.
i. SEZIONE: insieme degli spazi gioco, pranzo, riposo e locali
igienici dedicato ai bambini suddivisi in fasce di eta' (sezione
piccoli 3-12 mesi; sezione medi 12-24 mesi; sezione grandi 24-36
mesi).
j. ATTREZZATURA DI AUSILIO PER L'ESODO: attrezzatura, anche di
tipo carrellato, per il trasporto dei neonati e dei bambini piccoli.
1.2. Rinvio a disposizioni e criteri di prevenzione incendi
1. Per le aree e impianti a rischio specifico, anche classificate
come attivita' soggette ai procedimenti del decreto del Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, salvo quanto diversamente
previsto nella presente regola tecnica, si applicano le specifiche
disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, i criteri
tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'art. 15 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Titolo II
Asili nido di nuova realizzazione
con piu' di 30 persone presenti
2. UBICAZIONE
2.1. Generalita'
1. Gli asili nido devono essere ubicati nel rispetto delle
distanze di sicurezza esterne stabilite dalle disposizioni di
prevenzione incendi vigenti per le attivita' scolastiche.
2. Gli asili nido possono essere ubicati in edifici di tipo
isolato, ovvero in edifici di tipo misto purche' il sistema di esodo
sia ad uso esclusivo.
3. L'ubicazione dovra' consentire l'esodo verso luogo sicuro
tramite percorso orizzontale o attraverso l'utilizzo di rampa con
pendenza non superiore all'8%, e comunque tale da permettere ad una
attrezzatura di ausilio per l'esodo di superarla. A tal fine devono
essere interposti, almeno ogni 10 m di rampa, piani orizzontali per
il riposo.
4. Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 3
dovra' essere assicurata la possibilita' di evacuazione con modalita'
di esodo orizzontale progressivo.
5. Eventuali piani interrati non possono essere destinati alla
presenza dei bambini.
2.2. Separazioni e comunicazioni
1. Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche di
prevenzione incendi, gli asili nido ubicati in edifici di tipo misto
devono essere separati dalle altre parti dell'edificio con strutture
di separazione aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non
inferiori a quelle previste al punto 3.1.
2. Gli asili nido non devono comunicare con attivita' ad essi non
pertinenti. Possono comunicare con attivita' ad essi pertinenti non
soggette agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, tramite porte con caratteristiche
di resistenza al fuoco EI 60.
3. Possono comunicare con le attivita' pertinenti soggette agli
adempimenti di prevenzione incendi ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, tramite filtri a
prova di fumo o spazi scoperti, fatto salvo quanto specificato nelle
regole tecniche di riferimento.
4. E' ammessa la diretta comunicazione con ambienti destinati a
scuola dell'infanzia anche soggetti agli adempimenti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151,
purche' si adottino coordinate misure di organizzazione e gestione
della sicurezza antincendio.
2.3. Accesso all'area ed accostamento dei mezzi di soccorso
1. L'edificio ove e' ubicato l'asilo nido deve essere accessibile
ai mezzi di soccorso.
2. Per gli asili nido ubicati a partire dal primo piano deve
essere assicurata la possibilita' di accostamento all'edificio delle
autoscale dei Vigili del Fuoco per consentire l'accesso
all'attivita'.
3. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
3.1. Resistenza al fuoco
1. Il carico d'incendio specifico dell'attivita' non dovra'
superare 300 MJ/m²; sono ammesse eventuali aree a rischio specifico
con carico di incendio ≤ 450 MJ/m².
2. Le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione
dell'asilo nido, ivi compresi quelli di eventuali piani interrati,
devono garantire rispettivamente requisiti di resistenza al fuoco R e
REI/EI non inferiori a:
45 per edifici con altezza antincendi inferiore a 12 m;
60 per edifici con altezza antincendi compresa tra 12 m e 32 m;
90 per edifici con altezza antincendi oltre i 32 m.
3. Le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione
degli asili nido ubicati in edifici monopiano, di tipo isolato,
devono garantire i requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non
inferiori a 30.
3.2. Compartimentazione
1. L'attivita', se sviluppata su piu' di un piano fuori terra,
deve essere suddivisa in compartimenti antincendio di superficie
singola non superiore a 1000 m². Nel caso di asili nido inseriti in
edifici di tipo misto i compartimenti antincendio non dovranno
eccedere 600 m².
3.3. Reazione al fuoco
1. I prodotti da costruzione, rispondenti al sistema di
classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell'interno
del 10 marzo 2005 e successive modificazioni, devono essere
installati in conformita' a quanto stabilito dal decreto del Ministro
dell'interno del 15 marzo 2005, seguendo le prescrizioni e le
limitazioni indicate nelle successive tabelle.
Parte di provvedimento in formato grafico
2. I tendaggi devono avere una classe di reazione al fuoco non
superiore a 1. I mobili imbottiti (poltrone, poltrone letto, divani,
divani letto, sedie imbottite, guanciali, ecc.) ed i materassi devono
essere di classe 1 IM.
3. E' consentita la posa in opera di rivestimenti lignei delle
pareti e dei soffitti, purche' opportunamente trattati con prodotti
vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco in conformita'
al decreto del Ministro dell'interno del 6 marzo 1992 recante «Norme
tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed
omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su
materiali legnosi».
3.4. Scale
1. Tutti i vani scala, facenti parte del sistema di vie di esodo,
devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con
quanto previsto al punto 3.1 e devono immettere, direttamente o
tramite percorso protetto, in luogo sicuro o all'esterno
dell'edificio.
2. I vani scala devono essere provvisti di aperture di aerazione,
di superficie non inferiore ad 1 m², in posizione tale da garantire
un'altezza libera dai fumi di 2 m dalla quota dell'ultimo
pianerottolo, con sistema di apertura comandato sia automaticamente
da rivelatori di incendio che manualmente mediante dispositivo posto
in prossimita' dell'entrata alla scala, in posizione segnalata.
3.5. Impianti di sollevamento
1. Le caratteristiche dei vani degli impianti di sollevamento
devono rispondere alle specifiche disposizioni vigenti di prevenzione
incendi.
4. MISURE PER IL DIMENSIONAMENTO DEL SISTEMA DI ESODO
4.1. Sistemi di vie di esodo
1. Ogni compartimento di cui al punto 3.2 deve essere provvisto
di un proprio sistema organizzato di vie di esodo che adduca verso un
luogo sicuro o uno spazio calmo, dimensionato in funzione del massimo
affollamento previsto e della capacita' di deflusso e realizzato
secondo le indicazioni di cui ai seguenti punti.
4.2. Densita' di affollamento
1. L'affollamento complessivo e' determinato sommando quello
previsto nelle singole aree come di seguito indicato:
1) sezione: numero di persone effettivamente previste;
2) atrio, zona accoglienza ed eventuali altri ambienti con
affluenza di persone: 0,4 persone/m²;
3) uffici e servizi: 20% del numero di persone previsto per le
sezioni.
2. Qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente
diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base della
densita' di affollamento di cui al comma 1, l'indicazione del numero
delle persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata,
nelle forme di legge, dal responsabile dell'attivita'.
4.3. Capacita' di deflusso
1. La capacita' di deflusso non deve essere superiore a 50 per
ogni piano.
4.4. Lunghezza dei percorsi di esodo
1. Il percorso effettivo per raggiungere un luogo sicuro da ogni
punto dell'asilo nido non puo' essere superiore a 30 m, valore
incrementabile a 45 m quando nei percorsi interessati dall'esodo sono
impiegati solo materiali incombustibili.
2. Eventuali corridoi ciechi non possono avere lunghezza
superiore a 15 m.
4.5. Larghezza delle vie di uscita
1. La larghezza delle uscite da ogni piano e' determinata dal
rapporto tra il massimo affollamento previsto e la capacita' di
deflusso del piano.
2. E' consentito utilizzare, ai fini del deflusso, scale,
passaggi e uscite aventi larghezza minima di 0,9 m computati pari ad
un modulo.
3. Sono ammessi restringimenti puntuali purche' la larghezza
minima netta, comprensiva delle tolleranze, sia non inferiore a 0,80
m, a condizione che lungo le vie di esodo siano presenti soltanto
materiali di classe 0 ad eccezione di eventuali corsie di
camminamento centrale, ove e' ammessa la classe 1 di reazione al
fuoco, ferma restando la rispondenza al sistema di classificazione
europea richiamata al punto 3.3, comma 1.
4. Per le attivita' che occupano piu' di due piani fuori terra,
la larghezza totale dei sistemi di vie di esodo deve essere calcolata
sommando l'affollamento dei due piani consecutivi. La larghezza di
ogni singola via di uscita deve essere multipla del modulo di uscita
(0,6 m) e comunque non inferiore a due moduli.
4.6. Esodo orizzontale progressivo
1. Nella individuazione dei percorsi di esodo sono ammesse
modalita' di esodo orizzontale progressivo. Per conseguire tale
obiettivo ciascun piano deve essere suddiviso in almeno due
compartimenti idonei a contenere, in situazioni di emergenza, oltre
ai propri normali occupanti, il numero di bambini previsti per il
compartimento adiacente con la capienza piu' alta, considerando una
superficie media di 0,70 m²/persona. Tale superficie deve essere
elevata a 1,50 m²/persona qualora l'esodo dei bambini debba avvenire
con le attrezzature di ausilio all'esodo.
4.7. Numero di uscite
1. Le uscite da ciascun piano/compartimento non devono essere
inferiori a due, ed essere raggiungibili con percorsi alternativi.
5. AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO
5.1. Generalita'
1. Tutti gli impianti devono essere progettati e realizzati
secondo la regola dell'arte, in conformita' alla vigente normativa.
2. Detti impianti devono possedere requisiti che garantiscano il
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
non alterare la compartimentazione;
evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri
gas ritenuti pericolosi;
non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si
diffondano nei locali serviti;
non costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme,
anche nella fase iniziale degli incendi.
5.2. Impianti di produzione di calore e confezionamento dei pasti
1. Gli impianti di cottura con potenza inferiore a 35 kW devono
essere installati in locali caratterizzati da strutture, ed elementi
di separazione/comunicazione con altri ambienti, aventi le
caratteristiche R/REI previste al punto 3.1.
2. In ogni caso non e' ammessa la comunicazione diretta con altri
ambienti che non siano destinati alla consumazione dei pasti.
3. Nei locali d'installazione degli impianti alimentati a
combustibile gassoso deve essere presente un sistema di rilevazione
automatica di gas collegato con elettrovalvola esterna per la sua
intercettazione e un sistema di allarme idoneo a comunicare la sua
avvenuta attivazione.
4. Non e' ammessa la presenza di recipienti di gas all'interno
dei locali.
5.3. Locali adibiti a depositi
1. E' consentito destinare locali di superficie limitata, e
comunque non eccedente 10 m², alla conservazione di materiali per le
esigenze dell'asilo nido, alle seguenti condizioni:
strutture di separazione e porte di accesso conformi alle
indicazioni di cui al precedente punto 3.1;
aerazione pari a 1/40 della superficie in pianta;
carico di incendio non superiore a 450 MJ/m²;
presenza di un estintore portatile d'incendio, avente carica
minima pari a 6 kg di capacita' estinguente non inferiore a 34A 144B
C, posto all'esterno del locale, nelle immediate vicinanze della
porta di accesso.
E' consentito destinare a tale funzione anche locali privi della
predetta aerazione purche' il valore carico di incendio non sia
superiore a 100 MJ/m².
2. Depositi di superficie maggiore devono essere privi di
comunicazione con asilo nido e separati da questo con le modalita'
indicate al precedente punto 2.2.
5.4. Locali per il lavaggio e deposito della biancheria
1. Rientrano in questa categoria gli ambienti destinati ad
ospitare impianti per il lavaggio della biancheria (lavatrice,
asciugatrice e simili) e al suo deposito.
Le loro caratteristiche dovranno essere conformi a quelle dei
locali adibiti a deposito di cui al precedente punto 5.3, con
l'esclusione dei limiti di superficie.
6. IMPIANTI ELETTRICI
6.1. Generalita'
1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati a regola
d'arte e nel rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione
incendi in vigore.
2. Ai fini della prevenzione degli incendi, devono avere le
seguenti caratteristiche:
non costituire causa di innesco di incendio o di esplosione;
non costituire causa di propagazione degli incendi;
non costituire pericolo per gli occupanti a causa della
produzione di fumi e gas tossici in caso di incendio;
garantire l'indipendenza elettrica e la continuita' di
esercizio dei servizi di sicurezza;
garantire la sicurezza dei soccorritori.
6.2. Sezionamento di emergenza
1. Al fine di garantire la salvaguardia degli operatori di
soccorso, gli impianti elettrici ed elettronici installati
all'interno del fabbricato e/o dei compartimenti, esclusi quelli di
sicurezza antincendio, devono poter essere sezionati in caso di
emergenza.
2. I dispositivi di sezionamento devono essere installati in una
posizione facilmente raggiungibile anche dalle squadre di soccorso
esterne, segnalata, protetta dal fuoco e dall'azionamento
accidentale.
3. Gli eventuali circuiti di comando utilizzati per i
sezionamenti di emergenza, devono essere protetti dal fuoco.
6.3. Servizi di sicurezza
1. I seguenti impianti devono essere dotati di alimentazione di
sicurezza:
a) illuminazione di sicurezza;
b) allarme;
c) rivelazione;
d) impianto di diffusione sonora;
e) sistema di controllo fumi;
f) ascensori antincendio;
g) impianti di estinzione.
2. L'alimentazione di sicurezza deve essere realizzata secondo la
normativa tecnica vigente, in grado di assicurare il passaggio
automatico dall'alimentazione primaria a quella di riserva entro:
0,5 s per gli impianti di cui alle lettere a-b-c-d,
15 s per gli impianti di cui alla lettera e-f-g.
3. L'autonomia di funzionamento dei servizi di sicurezza, e'
stabilita come segue:
30 minuti per gli impianti di cui alle lettere b-c-d;
60 minuti per gli impianti di cui alle lettere a-e-f-g.
4. L'installazione della sorgente di riserva deve essere conforme
alle regole tecniche e/o alle norme tecniche applicabili.
5. Il dispositivo di ricarica degli eventuali accumulatori e/o
dei gruppi di continuita' deve essere di tipo automatico e con tempi
di ricarica conformi a quanto previsto dalla regola dell'arte.
6.4. Illuminazione di sicurezza
1. Tutti gli ambienti accessibili a lavoratori e bambini devono
essere serviti da un impianto di illuminazione di sicurezza,
realizzato secondo la regola dell'arte e tale da assicurare livelli
di illuminamento in conformita' alle norme di buona tecnica.
7. MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI
7.1. Generalita'
1. Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi
devono essere realizzati ed installati a regola d'arte, conformemente
alle vigenti norme di buona tecnica e a quanto di seguito indicato.
7.2. Estintori
1. Le attivita' devono essere dotate di un adeguato numero di
estintori portatili, di tipo omologato, distribuiti secondo i criteri
indicati nell'allegato V del decreto del Ministero dell'interno,
adottato di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale del 10 marzo 1998, per le attivita' a rischio di incendio
medio.
7.3. Impianto idrico antincendio
1. Gli asili nido con oltre 100 persone presenti dovranno essere
dotati di un impianto idrico antincendio realizzato nel rispetto del
decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 2012 (Regola
tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva
contro l'incendio installati nelle attivita' soggette ai controlli di
prevenzione incendi), avente come riferimento i seguenti parametri ai
fini dell'utilizzo della norma UNI 10779:
Livello di pericolosita': 1;
Protezione esterna: no;
Caratteristiche dell'alimentazione idrica secondo la norma UNI
12845: singola.
8. IMPIANTI DI RIVELAZIONE, SEGNALAZIONE E ALLARME
1. L'attivita' deve essere dotata di impianti fissi di
rivelazione, segnalazione e allarme incendio realizzati nel rispetto
del decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 2012.
9. SISTEMI DI ALLARME
1. Le attivita' devono essere provviste di un sistema di allarme
in grado di diffondere avvisi e segnali attraverso canali diversi di
percezione sensoriale:
segnali acustici eventualmente integrati da messaggi vocali
contenenti le specifiche informazioni relative al tipo di
comportamento da adottare;
segnali ottici e/o messaggi visivi.
2. Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono
essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza.
10. SEGNALETICA DI SICUREZZA
1. Al fine di favorire l'esodo in caso di emergenza deve essere
installata la seguente segnaletica:
a) segnaletica di tipo luminoso, finalizzata a indicare le
uscite di sicurezza e i percorsi di esodo, che dovra' essere
mantenuta sempre accesa durante l'esercizio dell'attivita' e
alimentata anche in emergenza (Il percorso di esodo dovra' essere
evidenziato da segnaletica a pavimento visibile in ogni condizione di
illuminamento);
b) apposita cartellonistica, nelle aree con presenza di
bambini, che indichi:
presenza di gradini e/o ostacoli sui percorsi orizzontali;
non linearita' dei percorsi;
presenza di elementi sporgenti;
presenza di rampe delle scale, nel caso di ambienti posti al
piano diverso da quello dell'uscita.
2. Le indicazioni di cui alla lettera b) potranno essere
realizzate con misure alternative alla cartellonistica utilizzando
piu' canali sensoriali tra i seguenti:
realizzazione di sistemi di comunicazione sonora;
realizzazione di superfici in cui sono presenti riferimenti
tattili;
contrasti cromatici sul piano di calpestio percepibili nelle
diverse condizioni di illuminamento.
3. Per quanto non indicato, la segnaletica di sicurezza,
espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, deve comunque
essere conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modificazioni.
11. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO
11.1. Generalita'
1. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro, l'organizzazione e la gestione della
sicurezza deve rispondere ai criteri contenuti nel del decreto del
Ministero dell'interno, adottato di concerto con il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998.
2. Nell'attivita' devono essere collocate in vista le planimetrie
semplificate dei locali, recanti la disposizione delle indicazioni
delle vie di esodo e dei mezzi antincendio.
11.2. Piano di emergenza
1. Oltre alle misure definite secondo i criteri di cui al
precedente punto, il responsabile dell'attivita' e' tenuto a
predisporre il piano di emergenza che deve riportare i seguenti
contenuti:
descrizione generale della struttura;
identificazione dei possibili e ragionevoli eventi che possono
verificarsi all'interno della struttura (o che possono coinvolgerla
dall'esterno) e dai quali possano derivare pericoli per l'incolumita'
dei presenti e/o danni alla struttura stessa;
sistemi di rivelazione e comunicazione dell'emergenza adottati;
identificazione delle persone autorizzate ad attivare le
procedure di emergenza e della persona responsabile dell'applicazione
e del coordinamento delle misure di intervento all'interno
dell'attivita';
identificazione del personale che effettua il primo intervento;
disposizioni adottate per formare il personale ai compiti che
sara' chiamato a svolgere;
le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco
e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
modalita' di effettuazione dell'evacuazione dei bambini
dall'edificio;
attrezzature di ausilio all'evacuazione (carrelli ecc.);
procedure da adottare per il ritorno alle ordinarie condizioni
di esercizio.
2. Ai fini dell'attuazione di procedure di emergenza efficaci, le
prove di simulazione devono essere ripetute almeno tre volte l'anno.
La prima prova deve essere effettuata entro due mesi dall'apertura
dell'anno educativo.
Il piano di emergenza deve essere aggiornato dal responsabile
dell'attivita', in caso di cambiamenti sia del personale sia delle
attrezzature e/o impianti.
12. INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO
1. La formazione e l'informazione antincendio del personale
devono essere attuate secondo i criteri di base enunciati negli
specifici punti del decreto del Ministero dell'interno, adottato di
concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale del
10 marzo 1998.
2. Tutto il personale che opera nella struttura dovra' essere
formato con il programma relativo alle attivita' di rischio medio ed
un'aliquota, corrispondente a 4 persone presenti ogni 50 bambini,
dovra' anche avere acquisito il relativo attestato di idoneita'
tecnica.
Titolo III
Asili nido esistenti
con piu' di trenta persone presenti
13. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
13.1. Separazioni e comunicazioni
1. Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche di
prevenzione incendi, gli asili nido ubicati in edifici di tipo misto
devono essere separati dalle altre parti dell'edificio con strutture
di separazione aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non
inferiori a R/REI 30. Gli stessi asili nido non devono comunicare con
attivita' ad essi non pertinenti. Possono comunicare con attivita' ad
essi pertinenti non soggette agli adempimenti di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, tramite porte di
caratteristiche di resistenza al fuoco EI 60.
2. Possono comunicare con le attivita' pertinenti soggette agli
adempimenti di prevenzione incendi ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, tramite
disimpegno anche non aerato avente porte e strutture almeno REI/EI
60.
3. E' ammessa la diretta comunicazione con ambienti destinati a
scuola dell'infanzia anche soggette agli adempimenti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151,
purche' si adottino coordinate misure di organizzazione e gestione
della sicurezza antincendio.
E' ammessa la comunicazione con ambienti destinati ad altre
attivita' scolastiche, anche soggette agli adempimenti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, a
condizione che i sistemi di vie di esodo siano indipendenti.
13.2. Resistenza al fuoco
1. Il carico d'incendio specifico dell'attivita' non dovra'
superare 300 MJ/m²; sono ammesse eventuali aree a rischio specifico
con carico di incendio ≤ 450 MJ/m².
2. Le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione
dell'asilo nido devono garantire rispettivamente requisiti di
resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori a:
45 per edifici con altezza antincendi inferiore a 12 m;
60 per edifici con altezza antincendi compresa tra 12 m e 32 m;
90 per edifici con altezza antincendi superiore a 32 m.
3. Per le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione
delle attivita' ubicate su un solo piano, in edifici di tipo isolato,
e' ammessa una classe di resistenza al fuoco R e REI/EI pari a 30.
13.3. Scale
1. Tutti i vani scala facenti parte del sistema di vie di esodo
devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con
quanto previsto al punto 13.2 ed immettere, direttamente o tramite
percorso protetto, in luogo sicuro o all'esterno dell'edificio.
2. I vani scala devono essere provvisti di aperture di aerazione,
di superficie non inferiore ad 1 m², in posizione tale da garantire
un'altezza libera dai fumi di 2 m dalla quota dell'ultimo
pianerottolo, con sistema di apertura comandabile sia automaticamente
da rivelatori di incendio che manualmente mediante dispositivo posto
in prossimita' dell'entrata alla scala, in posizione segnalata.
13.4. Numero di uscite
1. Devono essere presenti due uscite da ciascun piano, riducibili
ad una nel caso di percorsi di esodo, da ogni punto dell'asilo nido,
non superiori a 15 m.
2. E' ammesso che le due uscite da ciascun piano conducano ad uno
stesso vano scale se e' garantito l'accesso all'autoscala dei vigili
del fuoco.
3. Nel caso di asili nido fino a 50 persone presenti ubicati
nell'ambito di edifici dotati di un'unica scala, e' ammessa la
presenza di una sola uscita alle seguenti ulteriori condizioni:
devono essere garantite le condizioni di cui al precedente
punto 2.3;
la parete di separazione con il vano scale deve essere R/REI
60;
l'uscita di piano deve avere caratteristiche R/REI 60 ed essere
posizionata in modo da non determinare impedimento nell'utilizzo
delle scale comuni;
la lunghezza del percorso per raggiungere l'uscita di piano da
ogni punto dell'asilo nido non deve superare i 15 m, mentre la
lunghezza del percorso per raggiungere l'uscita dell'edificio
dall'uscita di piano non deve superare 30 m;
oltre alle caratteristiche di cui al precedente punto 13.3 le
scale dovranno essere integralmente realizzate con materiali
incombustibili.
13.5. Altre disposizioni
1. Gli asili nido esistenti con piu' di trenta persone presenti
dovranno inoltre rispettare le disposizioni di cui ai precedenti
punti: 2.1, commi 1 e 5; 2.3; 3.2; 3.3, fatte salve le indicazioni di
cui al successivo comma 2; 3.5; 4, ad esclusione del punto 4.7; 5; 6;
7; 8; 9; 10; 11; 12.
2. E' consentito mantenere, fino alla loro sostituzione, i
rivestimenti a pavimento di classe di reazione al fuoco superiore a
quella prevista nelle tabelle di cui al punto 3.3, a condizione che
siano posati su supporto incombustibile.
Titolo IV
Asili nido con meno
di trenta persone presenti
14. CRITERI GENERALI
1. Gli asili nido con meno di 30 persone presenti come definite
al Titolo I, devono rispettare i criteri generali di sicurezza
antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro di
cui al decreto interministeriale disposto dall'art. 46 comma 3, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni,
commisurando la valutazione del rischio alle diverse attivita'
lavorative presenti nell'edificio.
2. Fino all'adozione del decreto di cui al comma precedente,
continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio
e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al
decreto del Ministero dell'interno, adottato di concerto con il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998.
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