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mercoledì 30 luglio 2014

MINISTERO DELL'INTERNO DIRETTIVA 7 marzo 2012 Cittadinanza - Trasferimento ai prefetti della competenza ad emanare i provvedimenti di acquisto della cittadinanza per matrimonio. (12A04741) (GU n. 96 del 24-4-2012 )





MINISTERO DELL'INTERNO
  DIRETTIVA 7 marzo 2012 
 Cittadinanza - Trasferimento ai prefetti della competenza ad emanare i provvedimenti di acquisto della cittadinanza per matrimonio. (12A04741) (GU n. 96 del 24-4-2012 )
                      Ai sigg.ri prefetti

                      Al sig. Commissario del Governo per la
                        provincia autonoma di Trento

                      Al sig. Commissario del Governo per la
                        provincia autonoma di Bolzano

                      Al sig. Presidente della Regione autonoma
                        Valle D'Aosta


  Il consistente e perdurante afflusso  di  cittadini  stranieri  nel
territorio nazionale ha prodotto, tra gli altri effetti, un sensibile
incremento dei procedimenti di conferimento della  cittadinanza,  sia
per  matrimonio  che  per  residenza,  assegnati  dalla  legge   alla
competenza dello Stato e, per esso,  del  Ministero  dell'interno,  a
motivo della rilevanza degli interessi pubblici da tutelare, inerenti
anche alla sicurezza nazionale, e della  conseguenziale  peculiarita'
degli adempimenti istruttori.
  E' ragionevole presumere  che  negli  anni  a  venire  il  fenomeno
tornera'  a  crescere,  atteso  che  gli  indicatori  demografici   e
socio-economici relativi alla  popolazione  straniera  residente  nel
territorio nazionale prefigurano uno scenario di  rapido  ampliamento
della  platea  dei  soggetti  in  possesso  dei  requisiti  di  legge
necessari all'acquisto della cittadinanza italiana.
  In  altri  termini,  sono  in  aumento  sia  i   nuclei   familiari
interamente  composti  da  immigrati  che   presentano   istanze   di
cittadinanza e sia i  figli  delle  prime  generazioni  di  immigrati
giunti in Italia che, in questi anni, stanno conseguendo la  maggiore
eta' dopo un periodo ininterrotto di permanenza nel nostro  Paese  di
18 anni.
  Al fine di migliorare l'efficacia della azione  amministrativa,  e'
giocoforza per l'Amministrazione dell'interno continuare a percorrere
la strada della razionalizzazione delle risorse umane, strumentali  e
finanziarie  a  disposizione  e  dei  massicci   investimenti   sulla
tecnologia informatica e  telematica,  senza  trascurare  ogni  altra
innovazione  possibile  sotto  il  profilo  organizzativo   e   delle
procedure.
  Nel  quadro  delle  misure  da  attivare  nell'immediato,  sono  da
considerare oramai maturi i tempi perche' la competenza ad emanare  i
provvedimenti  in  questione,   finora   concentrata   nell'autorita'
politica, transiti alla dirigenza, in conformita'  alle  disposizioni
che regolano la separazione tra compiti di direzione  politica  e  di
direzione amministrativa.
  Nessuna variazione di  competenza  e'  ipotizzabile  in  ordine  ai
decreti di concessione di cui all'art. 9 della legge 5 febbraio 1992,
n.  91,  caratterizzati   da   una   valutazione   discrezionale   di
opportunita' che implica  l'accertamento  di  un  interesse  pubblico
accanto al riconoscimento dell'interesse privato del richiedente allo
status civitatis. A tal punto il legislatore ha ravvisato  in  questo
tipo di atti un'espressione della funzione politico-amministrativa da
inserirli nel ristretto novero di quelli che, ai  sensi  dell'art.  1
della legge 12 gennaio 1991, n. 13, debbono  assumere  la  forma  del
decreto del Presidente della Repubblica.
  Nulla osta, invece, a che i provvedimenti di acquisto o di  diniego
della cittadinanza iure matrimonii di cui agli articoli 7 e  8  della
legge  n.  91  siano  trasferiti  alla  competenza  della   dirigenza
amministrativa, trattandosi, con  l'eccezione  di  cui  si  dira'  in
seguito, di atti privi di valutazione discrezionale e tanto  piu'  di
valenza «politica», da emanarsi una volta accertate la sussistenza  o
meno dei requisiti prescritti (art. 5 della legge n. 91) e  l'assenza
o meno di determinati pregiudizi penali (art. 6,  lettera  a)  e  b),
della medesima legge).
  La competenza rimarra' in capo al Ministro dell'interno nella  sola
ipotesi in cui,  durante  l'istruttoria,  vengano  in  considerazione
ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica (art. 6, lettera c),
della legge n. 91).
  E cio' innanzitutto  perche',  nella  fattispecie,  la  preclusione
all'acquisto della cittadinanza non e' ancorata  all'oggettivita'  di
una sentenza di condanna, come avviene per le altre cause  preclusive
della cittadinanza iure  matrimonii,  ma  ad  un  giudizio  latamente
discrezionale circa la compatibilita'  di  atti,  comportamenti  ecc.
dell'aspirante cittadino con interessi vitali della Nazione.
  In secondo luogo perche' durante l'istruttoria occorre chiamare  in
causa il Consiglio di Stato in sede consultiva. Come noto, a  termini
di legge, il parere dell'Alto  Consesso  deve  essere  richiesto  dal
Ministro dell'interno, ragion per cui il  provvedimento  finale,  non
importa se di accoglimento o di diniego, non puo' che ricadere  nella
sfera del Ministro medesimo. Sarebbe improprio, infatti, che fosse il
dirigente ad adottare l'atto finale, quando nella fase istruttoria e'
intervenuto  il  Ministro  con  atto  rientrante  nelle  funzioni  di
indirizzo politico-amministrativo.
  Tale orientamento e' conforme  alle  posizioni  gia'  espresse  dal
Consiglio  di  Stato  in  adunanza  plenaria  e  confermate  in  sede
consultiva; lo si ritiene valido  anche  alla  luce  delle  modifiche
apportate dalla legge n. 94/2009 all'art. 5 della legge n. 91.
  Tanto premesso, si dirama la seguente direttiva:
    A) sono attribuiti alla competenza  del  Prefetto  l'accoglimento
dell'istanza  di  acquisto   della   cittadinanza   iure   matrimonii
presentata dal coniuge straniero legalmente residente in Italia e  la
sua reiezione per i motivi ostativi di  cui  alle  lettere  a)  e  b)
dell'art. 6 della legge n. 91/1992.
  Qualora  il  coniuge  straniero  abbia  la  residenza   all'estero,
l'organo competente  a  conferire  o  denegare  la  cittadinanza  e',
invece,  il  capo  del  Dipartimento  per  le   liberta'   civili   e
l'immigrazione.
  Il nuovo assetto di competenze operera' a decorrere dal  1°  giugno
2012, in modo da dare il tempo alle SS.LL. e al Dipartimento  per  le
liberta'  civili  e  l'immigrazione  di   apportare   le   necessarie
rimodulazioni all'organizzazione degli uffici  e  alle  procedure  in
uso;
    B) con riferimento alle medesime istanze  di  cui  al  punto  A),
resta ferma  la  competenza  del  Ministro  dell'interno  a  denegare
l'acquisto della cittadinanza per  ragioni  inerenti  alla  sicurezza
della Repubblica ai sensi della lettera c) dell'art. 6 della legge n.
91 o ad accogliere l'istanza se il Consiglio di Stato ritiene che  le
dette ragioni non sussistono;
    C) il  Dipartimento  per  le  liberta'  civili  e  l'immigrazione
sovraintendera'  alla  fase  di  transizione  al  nuovo  assetto   di
competenze e costituira' il  referente  delle  SS.LL.  per  qualsiasi
esigenza.  In  tale  veste,  emanera'  le   necessarie   disposizioni
attuative della  presente  direttiva  e  fornira',  anche  attraverso
incontri sul territorio o  in  sede  centrale,  tutta  la  necessaria
collaborazione    per    l'aggiornamento    del    personale    delle
Prefetture-Uffici territoriali del Governo.
  La presente direttiva ha come  ratio  l'ulteriore  snellimento  dei
procedimenti  di  acquisto   della   cittadinanza   iure   matrimonii
attraverso  l'accorpamento   nel   Prefetto   della   responsabilita'
procedimentale e di quella provvedimentale dei medesimi.
  Sotto un altro angolo visuale, essa costituisce  parte  sostanziale
delle politiche di integrazione di quegli stranieri  che,  attraverso
il vincolo coniugale, entrano  a  far  parte  a  pieno  titolo  della
comunita'  nazionale,  con  cio'  assumendo  l'impegno  al  rispetto,
all'adesione e alla promozione dei valori posti  a  fondamento  della
Repubblica italiana.
  In  tal  senso,  rafforzare  la  responsabilita'  complessiva   del
Prefetto nei procedimenti in questione e' circostanza  che  qualifica
ulteriormente tale figura e il  suo  ruolo  di  rappresentante  dello
Stato sul territorio.
  Si confida, quindi, che le SS.LL. dedichino particolare  cura  alla
puntuale applicazione  della  direttiva  e  alla  sua  diffusione  ai
sindaci dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale di competenza.
    Roma, 7 marzo 2012

                                             Il Ministro: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2012
Interno, registro n. 2, foglio n. 354

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