MINISTERO DELL'INTERNO
DIRETTIVA 7 marzo 2012
Cittadinanza - Trasferimento ai prefetti della competenza ad emanare i provvedimenti di acquisto della cittadinanza per matrimonio. (12A04741) (GU n. 96 del 24-4-2012 )
Ai sigg.ri prefetti
Al sig. Commissario del Governo per la
provincia autonoma di Trento
Al sig. Commissario del Governo per la
provincia autonoma di Bolzano
Al sig. Presidente della Regione autonoma
Valle D'Aosta
Il consistente e perdurante afflusso di cittadini stranieri nel
territorio nazionale ha prodotto, tra gli altri effetti, un sensibile
incremento dei procedimenti di conferimento della cittadinanza, sia
per matrimonio che per residenza, assegnati dalla legge alla
competenza dello Stato e, per esso, del Ministero dell'interno, a
motivo della rilevanza degli interessi pubblici da tutelare, inerenti
anche alla sicurezza nazionale, e della conseguenziale peculiarita'
degli adempimenti istruttori.
E' ragionevole presumere che negli anni a venire il fenomeno
tornera' a crescere, atteso che gli indicatori demografici e
socio-economici relativi alla popolazione straniera residente nel
territorio nazionale prefigurano uno scenario di rapido ampliamento
della platea dei soggetti in possesso dei requisiti di legge
necessari all'acquisto della cittadinanza italiana.
In altri termini, sono in aumento sia i nuclei familiari
interamente composti da immigrati che presentano istanze di
cittadinanza e sia i figli delle prime generazioni di immigrati
giunti in Italia che, in questi anni, stanno conseguendo la maggiore
eta' dopo un periodo ininterrotto di permanenza nel nostro Paese di
18 anni.
Al fine di migliorare l'efficacia della azione amministrativa, e'
giocoforza per l'Amministrazione dell'interno continuare a percorrere
la strada della razionalizzazione delle risorse umane, strumentali e
finanziarie a disposizione e dei massicci investimenti sulla
tecnologia informatica e telematica, senza trascurare ogni altra
innovazione possibile sotto il profilo organizzativo e delle
procedure.
Nel quadro delle misure da attivare nell'immediato, sono da
considerare oramai maturi i tempi perche' la competenza ad emanare i
provvedimenti in questione, finora concentrata nell'autorita'
politica, transiti alla dirigenza, in conformita' alle disposizioni
che regolano la separazione tra compiti di direzione politica e di
direzione amministrativa.
Nessuna variazione di competenza e' ipotizzabile in ordine ai
decreti di concessione di cui all'art. 9 della legge 5 febbraio 1992,
n. 91, caratterizzati da una valutazione discrezionale di
opportunita' che implica l'accertamento di un interesse pubblico
accanto al riconoscimento dell'interesse privato del richiedente allo
status civitatis. A tal punto il legislatore ha ravvisato in questo
tipo di atti un'espressione della funzione politico-amministrativa da
inserirli nel ristretto novero di quelli che, ai sensi dell'art. 1
della legge 12 gennaio 1991, n. 13, debbono assumere la forma del
decreto del Presidente della Repubblica.
Nulla osta, invece, a che i provvedimenti di acquisto o di diniego
della cittadinanza iure matrimonii di cui agli articoli 7 e 8 della
legge n. 91 siano trasferiti alla competenza della dirigenza
amministrativa, trattandosi, con l'eccezione di cui si dira' in
seguito, di atti privi di valutazione discrezionale e tanto piu' di
valenza «politica», da emanarsi una volta accertate la sussistenza o
meno dei requisiti prescritti (art. 5 della legge n. 91) e l'assenza
o meno di determinati pregiudizi penali (art. 6, lettera a) e b),
della medesima legge).
La competenza rimarra' in capo al Ministro dell'interno nella sola
ipotesi in cui, durante l'istruttoria, vengano in considerazione
ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica (art. 6, lettera c),
della legge n. 91).
E cio' innanzitutto perche', nella fattispecie, la preclusione
all'acquisto della cittadinanza non e' ancorata all'oggettivita' di
una sentenza di condanna, come avviene per le altre cause preclusive
della cittadinanza iure matrimonii, ma ad un giudizio latamente
discrezionale circa la compatibilita' di atti, comportamenti ecc.
dell'aspirante cittadino con interessi vitali della Nazione.
In secondo luogo perche' durante l'istruttoria occorre chiamare in
causa il Consiglio di Stato in sede consultiva. Come noto, a termini
di legge, il parere dell'Alto Consesso deve essere richiesto dal
Ministro dell'interno, ragion per cui il provvedimento finale, non
importa se di accoglimento o di diniego, non puo' che ricadere nella
sfera del Ministro medesimo. Sarebbe improprio, infatti, che fosse il
dirigente ad adottare l'atto finale, quando nella fase istruttoria e'
intervenuto il Ministro con atto rientrante nelle funzioni di
indirizzo politico-amministrativo.
Tale orientamento e' conforme alle posizioni gia' espresse dal
Consiglio di Stato in adunanza plenaria e confermate in sede
consultiva; lo si ritiene valido anche alla luce delle modifiche
apportate dalla legge n. 94/2009 all'art. 5 della legge n. 91.
Tanto premesso, si dirama la seguente direttiva:
A) sono attribuiti alla competenza del Prefetto l'accoglimento
dell'istanza di acquisto della cittadinanza iure matrimonii
presentata dal coniuge straniero legalmente residente in Italia e la
sua reiezione per i motivi ostativi di cui alle lettere a) e b)
dell'art. 6 della legge n. 91/1992.
Qualora il coniuge straniero abbia la residenza all'estero,
l'organo competente a conferire o denegare la cittadinanza e',
invece, il capo del Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione.
Il nuovo assetto di competenze operera' a decorrere dal 1° giugno
2012, in modo da dare il tempo alle SS.LL. e al Dipartimento per le
liberta' civili e l'immigrazione di apportare le necessarie
rimodulazioni all'organizzazione degli uffici e alle procedure in
uso;
B) con riferimento alle medesime istanze di cui al punto A),
resta ferma la competenza del Ministro dell'interno a denegare
l'acquisto della cittadinanza per ragioni inerenti alla sicurezza
della Repubblica ai sensi della lettera c) dell'art. 6 della legge n.
91 o ad accogliere l'istanza se il Consiglio di Stato ritiene che le
dette ragioni non sussistono;
C) il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione
sovraintendera' alla fase di transizione al nuovo assetto di
competenze e costituira' il referente delle SS.LL. per qualsiasi
esigenza. In tale veste, emanera' le necessarie disposizioni
attuative della presente direttiva e fornira', anche attraverso
incontri sul territorio o in sede centrale, tutta la necessaria
collaborazione per l'aggiornamento del personale delle
Prefetture-Uffici territoriali del Governo.
La presente direttiva ha come ratio l'ulteriore snellimento dei
procedimenti di acquisto della cittadinanza iure matrimonii
attraverso l'accorpamento nel Prefetto della responsabilita'
procedimentale e di quella provvedimentale dei medesimi.
Sotto un altro angolo visuale, essa costituisce parte sostanziale
delle politiche di integrazione di quegli stranieri che, attraverso
il vincolo coniugale, entrano a far parte a pieno titolo della
comunita' nazionale, con cio' assumendo l'impegno al rispetto,
all'adesione e alla promozione dei valori posti a fondamento della
Repubblica italiana.
In tal senso, rafforzare la responsabilita' complessiva del
Prefetto nei procedimenti in questione e' circostanza che qualifica
ulteriormente tale figura e il suo ruolo di rappresentante dello
Stato sul territorio.
Si confida, quindi, che le SS.LL. dedichino particolare cura alla
puntuale applicazione della direttiva e alla sua diffusione ai
sindaci dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale di competenza.
Roma, 7 marzo 2012
Il Ministro: Cancellieri
Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2012
Interno, registro n. 2, foglio n. 354
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