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LAVORO (RAPPORTO)
Cass. civ. Sez. lavoro, 20-03-2009, n. 6911
Cass. civ. Sez. lavoro, 20-03-2009, n. 6911
Svolgimento del processo
Con
ricorso al giudice del lavoro di Melfi, P.M. impugnava il licenziamento
irrogatogli dalla CMD - Costruzioni Motori Diesel s.r.l. per assenza
ingiustificata dal posto di lavoro per un periodo superiore a quattro
giorni, sostenendone, per quanto ora interessa, la tardività.
Rigettata
la domanda per motivi attinenti il merito della contestazione, il P.
proponeva appello, ribadendo preliminarmente la già denunziata tardività
e contestando la sentenza anche in punto di merito del recesso.
Costituitosi l'appellato datore, la Corte d'appello di Potenza con
sentenza 1- 16.12.05 accoglieva l'impugnazione e dichiarava nullo il
licenziamento, condannando il datore alla reintegra del dipendente ed al
risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni non corrisposte
dal recesso all'effettiva reintegra.
La
società CMD aveva contestato la violazione dell'art. 23 del ccnl 18.1.87
per gli addetti all'industria metalmeccanica privata, avendo il
dipendente, dopo un periodo di malattia, prolungato l'assenza per oltre
quattro giorni dal momento in cui era stato dichiarato idoneo;
pertanto,
il licenziamento era sottoposto ai termini di decadenza previsti da
detta norma, per la quale le giustificazioni fornite dal lavoratore dopo
la contestazione dell'addebito dovevano ritenersi accolte ove il
recesso non fosse intervenuto entro i sei giorni successivi alla loro
presentazione. Essendo stata ricevuta la contestazione il (OMISSIS) ed
avendo il P. offerto le sue giustificazioni a mezzo di messaggio fax il
(OMISSIS), il licenziamento doveva ritenersi tardivo perchè irrogato
solo il (OMISSIS). In ogni caso, anche a voler considerare quale dies a
quo il giorno (OMISSIS), giorno in cui il datore assumeva di aver
ricevuto a mezzo posta ordinaria le giustificazioni scritte, il recesso
comunque avrebbe dovuto ritenersi intempestivo, essendo la lettera di
licenziamento giunta al domicilio del lavoratore solo il (OMISSIS).
Propone ricorso per cassazione il la soc. CMD; risponde con controricorso e ricorso incidentale condizionato il P..
Motivi della decisione
Preliminarmente debbono essere riuniti i due ricorsi, onde procedere all'esame delle due impugnazioni in unico contesto.
Con
il primo motivo la società ricorrente deduce violazione dell'art. 23,
comma 4, del contratto collettivo in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3
e 5, nonchè vizio di motivazione. Il giudice di merito non ha tenuto
conto che il datore aveva fin dalla prima costituzione contestato il
ricevimento del messaggio fax e che, in ogni caso, non era verosimile
l'accertata data di spedizione del (OMISSIS), per il contenuto stesso
del messaggio, che faceva riferimento ad un evento avvenuto il
successivo giorno 24. Per tale inverosimiglianza il giudice non avrebbe
potuto ritenere che le giustificazioni del lavoratore fossero giunte al
datore il (OMISSIS) ed avrebbe dovuto prendere in considerazione, quale
momento dell'avvenuta loro conoscenza da parte del datore stesso, la
data del (OMISSIS), data in cui l'ufficiale postale gli aveva consegnato
la lettera raccomandata contenente il messaggio di giustificazione.
Per
quanto riguarda il secondo profilo di tardività, il giudice di merito
per verificare la tempestività dell'irrogazione del licenziamento
avrebbe dovuto prendere in considerazione il giorno di spedizione della
lettera di licenziamento ((OMISSIS)) e non quello di ricevimento
((OMISSIS)), non potendo essere posta a carico del datore il ritardo del
servizio postale.
Con il secondo motivo sono
dedotti nuovamente la violazione della norma collettiva e la carenza di
motivazione, in quanto avrebbe dovuto considerarsi che il datore non
aveva tenuto alcun comportamento concludente diretto a legittimare la
rinunzia al suo potere sanzionatorio. In altre parole il principio
dell'immediatezza desumibile dalla norma collettiva avrebbe dovuto
essere interpretato alla luce dei principi di correttezza e buona fede e
il giudice, nella valutazione del ritardo, avrebbe dovuto considerare
le particolari circostanze che lo avevano provocato (chiusura
dell'azienda in concomitanza con le festività di fine ed inizio anno).
Con
il ricorso incidentale condizionato il lavoratore ribadisce gli
ulteriori motivi di censura della prima sentenza, già sottoposti al
giudice di appello e dallo stesso non esaminati, che possono riassumersi
nei termini seguenti: a) nullità del licenziamento perchè irrogato
durante il periodo di comporto, b) mancanza e/o contraddittorietà della
motivazione in quanto non risultano prese in considerazione le
illogicità del provvedimento di recesso, e) sproporzione della sanzione
irrogata in relazione al comportamento contestato.
Il ricorso principale non è fondato.
Con riferimento al primo motivo, deve rilevarsi che la presente controversia trova applicazione il testo dell'art. 360 c.p.c., n. 3, vigente anteriormente alla riforma processuale introdotta con il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40,
che non consentiva il ricorso per violazione o falsa applicazione delle
norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Pertanto, non
essendo dedotta la violazione delle norme di ermeneutica contrattuale di
cui all'art. 1362 c.c. e segg., la norma collettiva può essere
presa in considerazione solo ai fini della valutazione del contenuto
della motivazione, onde verificare la congruità delle argomentazioni
adottate per l'applicazione della norma negoziale.
Tanto
premesso, deve rilevarsi che nella norma contrattuale in discussione
(art. 23, del ccnl 8.6.99 per gli addetti all'industria metalmeccanica
privata), per come ricostruita dal giudice di merito, nel regolare le
modalità di irrogazione della sanzione disciplinare, prevede che se,
all'esito della contestazione dell'addebito e della formulazione delle
difese del lavoratore, "il provvedimento non verrà comminato entro sei
giorni successivi a tali giustificazioni, queste si riterranno accolte".
In
applicazione di questa norma, il giudice di merito ha rilevato - per
quello che ora qui rileva - che, essendo state le giustificazioni fomite
in data (OMISSIS) con lettera inviata negli uffici aziendali a mezzo
telefax e non essendo il licenziamento intervenuto entro il (OMISSIS)
(sesto giorno successivo al ricevimento), le giustificazioni stesse
avrebbero dovuto ritenersi per accettate, di modo che il licenziamento
al momento dell'irrogazione risultava ormai tardivo.
Parte
ricorrente, con il motivo in esame, contesta tale motivazione non
perchè il giudice abbia ritenuto corretto - tra le tante modalità
possibili di presentazione delle giustificazioni - il mezzo della
comunicazione a mezzo telefax, ma perchè lo stesso avrebbe dato credito
al contenuto del documento senza considerare il disconoscimento della
ricezione fattone dal datore di lavoro fin dalla costituzione in
giudizio e senza tener conto della intrinseca sua contraddittorietà.
Ai
fini della delimitazione della questione sottoposta al Collegio, va
rilevato che il motivo è carente di autosufficienza in punto di
ricostruzione della contestazione che il datore oggi assume di aver
effettuato, non essendo indicati la sede ed i termini concreti
dell'eccezione di mancata ricezione. Peraltro, va rilevato che, nel
formulare l'odierna censura, il datore non contesta che il contenuto
delle giustificazioni fosse quello indicato nel messaggio - anche
perchè, da come è dato desumere dalle posizioni assunte dalle parti, il
messaggio anticipava e riproduceva la lettera inviata dal dipendente a
mezzo posta ordinaria e pervenuta alcuni giorni dopo presso gli stessi
uffici -, di modo che è qui sufficiente accertare se il giudice di
merito, nel trarre dall'esame del documento la prova dell'inoltro delle
giustificazioni, abbia correttamente verificato che il dipendente avesse
provata l'effettiva spedizione e la ricezione del documento stesso da
parte del destinatario.
Questa è la
conclusione di diritto che, ai fini della presente controversia, può
trarsi dalla qualificazione giuridica assegnata alla comunicazione a
mezzo telefax dalla giurisprudenza di questa Corte, per la quale la
riproduzione di un atto mediante telefax rientra tra le riproduzioni
meccaniche indicate con elencazione non tassativa dall'art. 2712 c.c.,
che formano piena prova dei fatti o delle cose rappresentati, ove la
parte contro cui (le riproduzioni) sono prodotte non ne disconosca la
conformità ai fatti o alle cose medesimi, costituendo detta modalità di
trasmissione un sistema di posta elettronica volto ad accelerare il
trasferimento della corrispondenza mediante la riproduzione a distanza -
con l'utilizzazione di reti telefoniche e terminali facsimile - del
contenuto di documenti (v. da ultimo Cass. 14.6.07 n. 13916 e 24.11.05
n. 24814).
Nella specie deve ritenersi che il
giudice di merito abbia ottemperato al suo compito, avendo egli ritenuto
adempiuto l'onere probatorio gravante sul dipendente sulle base di due
argomenti: a) la produzione della attestazione della trasmissione del
messaggio all'indirizzo telefonico del datore; b) la circostanza che
l'utilizzo del telefax fosse abituale strumento di comunicazione tra le
parti, atteso che il numero telefonico cui era stato inoltrato il
messaggio era lo stesso indicato nella lettera di assunzione del
dipendente.
Tale accertamento di merito è in questa sede incensurabile, essendo fondato su argomentazione congrua e logicamente articolata.
Appare
congruo anche l'ulteriore passaggio argomentativo compiuto dal giudice
di merito, e cioè che, una volta accertato che le giustificazioni erano
pervenute presso gli uffici aziendali in data (OMISSIS), il termine
iniziale di decorrenza dei sei giorni fissati dalla norma contrattuale
non potesse essere fissato da un momento successivo, quale quello della
riapertura post-natalizia dell'azienda. Appare al riguardo pienamente
condivisibile sul piano giuridico, oltre che logico, il rilievo che, una
volta adottata dal datore la scelta di promuovere il procedimento
disciplinare, lo stesso debba necessariamente accettare i tempi fissati
contrattualmente per l'espletamento della procedura, di modo che ai fini
della regolazione dei rapporti intercorrenti tra datore e lavoratore
sul piano del rapporto di lavoro a nulla rilevano le circostanze - quali
la sospensione dell'attività produttiva nell'intervallo tra le
festività natalizie e quelle di inizio anno - che possono aver rilevanza
nei confronti dei terzi.
L'accertata
correttezza della pronunzia in punto di decadenza del datore dal potere
di recesso successivamente all'accettazione delle giustificazioni della
controparte, esime dalla necessità di esaminare le ulteriori censure a
proposito dell'altro profilo di tardi vita del licenziamento rilevato
dal giudice di merito.
E' invece inammissibile
il secondo motivo di ricorso, secondo cui il ritardo del datore avrebbe
dovuto essere interpretato alla luce dei principi di correttezza e
buona fede, con considerazione della circostanza che esso era stato
determinato dalla chiusura dell'azienda per le dette festività.
Trattasi, infatti, di questione che non risulta trattata dal giudice di
appello, che parte ricorrente non evidenzia di aver sollevato nel
giudizio di merito e che, pertanto, deve ritenersi inammissibilmente
sollevata per la prima volta nel giudizio di legittimità.
Deve essere, pertanto, rigettato il ricorso principale con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La
Corte riunisce i ricorsi, rigetta il principale e dichiara assorbito
l'incidentale. Condanna la ricorrente principale alle spese che liquida
in Euro 22,00 per esborsi ed in Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese
generali, Iva e Cpa.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2009
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