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lunedì 27 ottobre 2014

Cassazione: Incidenti e alcol, il referto del pronto soccorso è prova per incastrare il pirata della strada I risultati del prelievo ematico effettuato presso la struttura ospedaliera senza il consenso dell'imputato, sono utilizzabili per l'accertamento del reato in quanto elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica



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(Sezione quarta, sentenza 4118/09; depositata il 28 gennaio)
Cass. pen. Sez. IV, (ud. 09-12-2008) 28-01-2009, n. 4118
Fatto - Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

A.M. ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza di primo grado che lo aveva condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche subvalenti rispetto alle aggravanti contestate, alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione, giorni venti di arresto ed Euro 715 di ammenda nonchè alla sanzione amministrativa di Euro 1.500, oltre al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, per i reati di omicidio colposo plurimo conseguente ad incidente stradale (a seguito dell'incidente erano deceduti quattro giovani, che viaggiavano a bordo di tre ciclomotori ed un quinto aveva riportato lesioni personali gravissime), aggravato altresì dalla previsione dell'evento ex art. 61 c.p., n. 3, resistenza continuata a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza, commessi il (OMISSIS).
Sui motivi di appello, diretti a sostenere l'inutilizzabilità degli accertamenti ematici eseguiti presso la struttura ospedaliera, la Corte di merito richiamava l'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo il quale, ai fini della configurabilità della contravvenzione della guida in stato di ebbrezza, è utilizzabile anche il referto medico relativo al ricovero in ospedale a seguito di incidente stradale, trattandosi di un documento che, a norma dell'art. 234 c.p.p., può valere come prova per il principio del libero convincimento e per l'assenza di prove legali. Allo stesso fine veniva altresì fatto riferimento alla deposizione testimoniale della titolare del bar, dal quale l' A. era uscito la sera in cui avvenne l'incidente. In merito alle contestazioni svolte sulla valutazione compiuta dal giudice di primo grado in ordine allo stato di ubriachezza abituale dell'imputato, i giudici di appello richiamavano, oltre alle testimonianze dei gestori del bar della zona frequentati dal ricorrente, anche gli esiti della consulenza medico legale, che attestavano un abuso di sostanze alcoliche negli ultimi otto mesi precedenti l'incidente e livelli di transaminasi e bilirubina che confermavano un danno epatico iniziale da statosi epatica da alcol.
Sull'aggravante ex art. 61 c.p., n. 3, la sentenza evidenziava il comportamento incosciente ed altamente negligente dell' A., il quale, nonostante fosse in grave stato di ebbrezza (nel sangue era stato rinvenuto un valore di mg 285/dl pari a circa sei volte il limite consentito) si era posto alla guida del mezzo, così prevedendo la possibilità di eventuali incidenti ma facendo affidamento mal riposto evidentemente sulla propria abilità al fine di evitarli.
Avverso la sentenza, propone ricorso l' A., che articola distinti motivi di doglianza, nessuno dei quali merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, reitera l'eccezione di inutilizzabilità degli accertamenti ematici svolti presso la struttura ospedaliera, in assenza del consenso dell'imputato. In proposito si sostiene che il riferimento operato dai giudici alle condizioni fisiche dell' A. era del tutto generico e contrastante con la documentazione in atti da cui emergevano, al contrario, buone condizioni generali del soggetto. Lamenta altresì la carenza di motivazione con riferimento alle conclusioni raggiunte dai giudici di merito circa lo stato di ubriachezza dell'imputato la sera dell'incidente, fondato sulla deposizione di una teste che non aveva effettuato nessun riconoscimento diretto dell'imputato. Analoga censura viene svolta in merito alla valutazione compiuta dai giudici di merito sullo stato di ubriachezza abituale, posto a fondamento della contestata aggravante della previsione dell'evento.
Sotto tale ultimo profilo si sostiene che il giudice di appello non avrebbe fornito adeguate risposte alle censure articolate sul rilievo della mancanza di univocità delle testimonianze assunte in merito all'uso abituale di sostanze alcoliche da parte dell' A. e l'assenza di ogni riconoscimento diretto da parte dei testimoni.
Quanto agli accertamenti medici relativi a tale abitualità, la Corte di merito non avrebbe tenuto conto dei rilievi difensivi circa l'asserita genericità del dato privilegiato (i valori di birilubina) dal sanitario del carcere - che si assume sprovvisto di competenza specifica - e la correttezza del metodo adottato per siffatto accertamento.
Quanto all'aggravante della previsione dell'evento si sostiene che, proprio la ritenuta ubriachezza abituale dell' A., unitamente al dato negativo dell'assenza di precedenti specifici, doveva portare a concludere per la ragionevole convinzione del medesimo di poter guidare senza problemi. Inoltre, nonostante la ritenuta previsione dell'evento, non era stata applicata la continuazione tra omicidio colposo e la guida in stato di ebbrezza.
Infine, quanto al trattamento sanzionatorio, si contesta la severità del trattamento sanzionatorio, che non avrebbe tenuto conto che la condotta del ricorrente andava collocata nell'ambito socio- culturale di riferimento, del quale contraddittoriamente dava atto la stessa sentenza quando faceva riferimento alla radicata abitudine dell'intera comunità nomade di intrattenersi a bere nei locali pubblici del luogo. Inoltre, i giudici di appello non avrebbero tenuto conto della condotta susseguente al reato, pure prevista dall'art. 133 c.p. come elemento di valutazione, tenuta dall'imputato e documentata dalla difesa, che dimostrava la cessazione dell'assunzione di alcolici, come pure il dato emergente dagli atti che lo stesso non si era dato alla fuga dopo l'incidente, pur avendone avuto la possibilità.
Nessuna delle censure proposte può trovare accoglimento.
Quanto alla questione relativa all'utilizzabilità del prelievo ematico va ricordato il pacifico assunto interpretativo secondo cui, ai fini dell'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, i risultati del prelievo ematico che sia stato effettuato, secondo i normali protocolli medici di pronto soccorso, durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito dell'incidente stradale sono utilizzabili, nei confronti dell'imputato, per l'accertamento del reato, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell'utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso.
Secondo tale prospettazione, piuttosto, solo il prelievo ematico effettuato, in assenza di consenso, non nell'ambito di un protocollo medico di pronto soccorso - e dunque non necessario a fini sanitari - sarebbe inutilizzabile ex art. 191 c.p.p. per violazione del principio costituzionale che tutela l'inviolabilità della persona (art. 13 Cost.) (cfr., da ultimo, Sezione 4, 21 settembre 2007, Saltari).
Qui, in vero, si verte nell'ambito della prima ipotesi, con conseguente piena utllizzabilità degli esiti del prelievo a fini probatori dello stato di alterazione.
Per il resto, laddove soprattutto si contesta il compendio probatorio utilizzato a supporto del ritenuto stato di alterazione, la doglianza è finanche inammissibile, laddove finisce con il proporre un sindacato di merito, da effettuare inaccettabilmente in sede di legittimità, sull'apprezzamento dei mezzi di prova, che compete al giudice di merito e che questi, peraltro, ha qui sviluppato in modo esaustivo e ampiamente logico, sì che le contestazioni operate in ricorso si risolvono solo in una diversa, opinabile lettura degli elementi indiziari.
Infatti, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano ad una diversa lettura o interpretazione, ancorchè munite, in tesi, di eguale crisma di logicità, giacchè, con riferimento al sindacato del vizio di motivazione, compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici del merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano correttamente applicato le regole della logica nello, sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
Quanto detto vale ovviamente anche in relazione agli argomenti utilizzati dal giudice di merito per ritenere dimostrata l'abitualità dello stato di alterazione da abuso di alcolici.
Inaccoglibili sono le censure articolate a proposito della colpa con previsione.
Infatti, quanto al contestato riconoscimento della colpa con previsione, il ricorrente prospetta, a supporto della censura, proprio una situazione di fatto che costituisce il proprium della aggravante, giacchè è proprio l'abituale condizione di alterazione da abuso di alcolici che è stata ritenuta, non infondatamente, dimostrativa di quella malaccorta considerazione delle circostanze di fatto che hanno portato il prevenuto a porsi alla guida del mezzo in condizioni alterate senza considerare i rischi possibili di verificazione di un evento quale quello verificatosi.
Neppure può censurarsi il mancato riconoscimento della continuazione, anche prescindendo dal rilievo che trattasi di questione che non sembra neppure essere stata devoluta al giudice di appello.
Infatti, se è pur vero che l'unicità del disegno criminoso non è incompatibile con quella particolare figura di colpa che è la colpa con previsione, da ciò non discende alcun automatismo applicativo, presupponendo appunto l'attenta e rigorosa dimostrazione dell'unitarietà del disegno criminoso, la quale, come è noto, può essere ravvisata soltanto quando la decisione di commettere i vari reati sia stata presa dall'agente in un momento precedente la consumazione dei primo e sia estesa a tutti gli altri, già programmati nelle loro linee generali.
A ben vedere, la pretesa del ricorrente vorrebbe evocare, rispetto a tale questione, un atteggiamento psicologico assimilabile al dolo eventuale, piuttosto che alla colpa con previsione.
In realtà, la doglianza è inaccoglibile con considerazione tout court assorbente, perchè, sul punto, è oltremodo generica, perchè si limita assertivamente a pretendere l'applicazione della continuazione, senza nulla dire sulle ragioni della pretesa sussistenza dei relativi presupposti.
Anche la doglianza sul trattamento sanzionatorie) non può essere accolta.
Basta considerare che, come è noto, la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittali rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, qualora il giudice abbia adempiuto all'obbligo di motivazione, in ordine al quale è satisfatto il richiamo, non illogicamente effettuato, ai parametri di riferimento oggettivi e soggettivi di cui all'art. 133 c.p..
Ciò che qui il giudicante ha ampiamente sviluppato, valorizzando negativamente la gravità definita "immane" delle circostanze che hanno cagionato l'evento e le conseguenze definite "devastanti" della criminale condotta dell'imputato.
E' motivazione non inconferente rispetto all'obiettività della vicenda, che non può certo essere qui sindacata.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (v. sentenza Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del medesimo al pagamento delle spese del procedimento e di una somma, che congruamente si determina in mille Euro, in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese del giudizio in favore delle costituite parti civili.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle ammende; condanna altresì il ricorrente a rifondere alle parti civili le spese del giudizio, che liquida quanto a C.L., D.C.R., C.A. in Euro 2.500, oltre accessori come per legge; quanto a T.L., M.F., T. E. in Euro 2.500, oltre accessori come per legge; quanto ad A.F.G., D.C. in Euro 2000, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2009

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