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(Sezione terza, sentenza n. 6435/09; depositata il 17 marzo) |
RESPONSABILITA' CIVILE
Cass. civ. Sez. III, 17-03-2009, n. 6435
Cass. civ. Sez. III, 17-03-2009, n. 6435
Svolgimento del processo
Con
sentenza del 6 aprile - 9 giugno 2004 la Corte d'Appello di Napoli
accoglieva l'appello principale del Condominio di (OMISSIS) avverso la
decisione del Tribunale di Napoli del 15 aprile 2002, rigettando la
domanda di G. e P.D. intesa ad ottenere il risarcimento del danno
causato da un furto perpetrato da ignoti nell'appartamento di loro
proprietà (furto che era stato agevolato dalla impalcatura eretta
dall'imprenditore al quale il Condominio aveva affidato la esecuzione di
lavori di rifacimento della facciata dell'edificio).
I
giudici di appello osservavano che non era stata riscontrata alcuna
colposa omissione da parte del Condominio che - da un lato - non aveva
realizzato o concorso a realizzare l'impalcatura attraverso la quale i
ladri erano penetrati nell'appartamento degli originari attori e -
dall'altro - non aveva esercitato alcun potere di vigilanza e
sorveglianza del cantiere, del quale l'impalcatura costituiva parte
integrante: potere che invece faceva spettava esclusivamente alla
impresa che lo aveva costruito e che lo gestiva in regime di appalto.
Avverso tale decisione G. e P.D. hanno proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo.
L'intimato non ha svolto difese.
Il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
I
due ricorrenti censurano la sentenza della Corte napoletana, la quale
ha escluso ogni responsabilità del Condominio, in quanto proprietario
dell'immobile, concludendo che ogni responsabilità per il furto
denunciato doveva ricadere esclusivamente sul soggetto che aveva
effettuato la costruzione della struttura (nel caso di specie, la
società appaltatrice dei lavori).
Il ricorso appare manifestamente fondato.
I due ricorrenti hanno esattamente richiamato i principi giuridici che regolano la materia.
Colui
che per eseguire lavori utilizza dei ponteggi, che possono - in
concreto - facilitare l'accesso alle abitazioni esistenti nello stabile,
deve usare norme di diligenza, adottando tutte le cautele atte ad
impedire l'uso anomalo delle impalcature (Cass. 23.5.1991 n. 5840).
Sussiste,
peraltro, anche in relazione alla situazione considerata, un obbligo di
custodia incombente sul soggetto che ha disposto il mantenimento della
struttura, obbligo sanzionato anche dall'art. 2051 c.c., (Cass. 9 febbraio 1980 n. 913, 6 ottobre 1997 n. 9707, 10 giugno 1998 n. 5775, 11 febbraio 2005 N. 2844).
Nel caso di specie era stato accertato in fatto dal giudice di merito:
a)
l'esistenza alla data del furto del ponteggio metallico a ridosso della
facciata dell'edificio condominiale, su cui si aprono le finestre
dell'appartamento dei due attori che avevano subito il furto;
b) la assoluta mancanza in tale struttura di luci esterne e di misure di sicurezza a tutela dei singoli appartamenti;
c) la circostanza che il furto era stato commesso utilizzando la impalcatura esterna.
Nonostante
tale accertamento, i giudici di appello - riformando sul punto
integralmente la decisione del primo giudice - avevano escluso qualsiasi
responsabilità del Condominio, a carico del quale - è stato affermato
dalla Corte territoriale - non poteva configurarsi alcun obbligo di
vigilanza o custodia.
Tale conclusione si pone in contrasto con l'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte già segnalato.
La
questione di una concorrente responsabilità del Condominio è legata
strettamente a quella dell'imprenditore e si ricollega all'accertato
mantenimento della struttura, in assenza di cautele a tutela dei singoli
condomini.
L'autonomia dell'appaltatore il
quale esplica la sua attività nell'esecuzione dell'opera assunta con
propria organizzazione apprestandone i mezzi, nonchè curandone le
modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato
della sua opera, comporta che, di regola, l'appaltatore deve ritenersi
unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione
dell'opera.
Tuttavia, una corresponsabilità del committente può configurarsi sia in ipotesi di violazione di regole di custodia, ex art. 2051 c.c.,
che in caso di riferibilità dell'evento al committente stesso per
"culpa in eligendo" per essere stata affidata l'opera ad un'impresa
assolutamente inidonea ovvero quando l'appaltatore - in base ai patti
contrattuali - sia stato un semplice esecutore degli ordini del
committente ed abbia agito quale "nudus minister" attuandone specifiche
direttive.
Nel caso di specie, gli originari
attori avevano dedotto che il Condominio aveva omesso di vigilare sulla
osservanza, da parte della impresa appaltatrice, di tutte le precauzioni
del caso (essendo stata l'impalcatura montata senza luci esterne e
senza alcuna struttura di sicurezza per l'inviolabilità degli
appartamenti) e che il Condominio aveva, tra l'altro, omesso di fornire
l'indicazione della ditta appaltatrice, così impedendone di fatto la
chiamata in causa da parte degli attori.
Appare,
pertanto, carente di idonea motivazione l'affermata esclusione di
qualsiasi responsabilità del Condominio con la osservazione che la
installazione ed il mantenimento del ponteggio erano stati effettuati da
parte di altro soggetto.
In particolare i
giudici di appello hanno omesso qualsiasi considerazione in ordine ai
poteri dell'appaltante e dell'appaltatore, finendo - senza adeguata
motivazione - per escludere la sussistenza di qualsiasi obbligo di
sorveglianza dello stesso nei confronti della attività svolta
dall'appaltatore.
La sentenza impugnata deve
essere cassata in relazione alle censure accolte con rinvio, anche per
le spese, ad altra sezione della C.A. di Napoli.
P.Q.M.
La Corte:
Accoglie il ricorso.
Cassa e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2009
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