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SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONI
Cass. civ. Sez. II, 14-04-2009, n. 8890 |
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il
giudice di pace di Casoria con sentenza del 14 settembre 2005
respingeva la domanda proposta da M.A. avverso la Gest Line spa,
concessionario esattore, per la declaratoria di illegittimità del
preavviso di fermo amministrativo di un proprio autoveicolo e la
conferma del provvedimento urgente di sospensione del fermo, già
concesso in via cautelare dalla sezione staccata del tribunale di
Napoli. Accoglieva l'eccezione di carenza di interesse a ricorrere
avverso un provvedimento che non eseguiva il fermo, ma si limitava a
preannunciarlo.
Morra ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 30 ottobre 2006, lamentando violazione dell'art. 100 c.p.c.. Gest Line è rimasta intimata.
Avviata
la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di
consiglio, il procuratore generale ha chiesto la declaratoria di
inammissibilità del ricorso, ritenendo esperibile il rimedio
dell'appello, trattandosi di controversia in materia di esecuzione.
L'avviso
di fissazione di udienza, inizialmente invano notificato presso il
domicilio eletto dal difensore del ricorrente, trasferitosi, è stato
notificato presso la Cancelleria della Corte.
Preliminarmente
va riconosciuta l'ammissibilità del ricorso. Essa discende dalla
qualificazione dell'azione proposta, che incombe alla Corte in difetto
di esplicite indicazioni nella sentenza impugnata (Cass 11012/07;
4507/06; 8006/05; e, in caso analogo, 13972/06). Nel caso in esame non è
condivisibile la tesi che la ricorrente abbia inteso attivare il
rimedio dell'opposizione all'esecuzione esperibile davanti al giudice
ordinario avverso il provvedimento di fermo amministrativo (SU
14701/06): non avrebbe in tal caso richiesto al tribunale il
provvedimento ex art. 700 c.p.c. e successivamente instaurato
il giudizio di merito davanti al giudice di pace, ma avrebbe domandato
al giudice competente per valore la sospensione dell'esecuzione, facendo
comunque cenno al procedimento esecutivo.
L'azione
proposta mirava infatti esplicitamente alla declaratoria di
inammissibilità del fermo, in relazione alla infondatezza delle pretese
dell'amministrazione nascenti da "alcune cartelle esattoriali". Poteva
quindi riferirsi a contestazione risalente a pretese opponibili davanti
al giudice di pace o L. n. 689 del 1981, ex art. 23 o con
azione di accertamento negativo del credito proposta in via ordinaria
davanti al giudice competente per valore, in relazione all'importo -
579,22 Euro - portato dalle cartelle.
Quest'ultima
prospettazione sembra essere quella sostenuta nel ricorso per
cassazione. In entrambi i casi la decisione del giudice di pace,
anteriore alla novella n. 40 del 2006, era ricorribile immediatamente
per cassazione.
In relazione alla pretesa
configurabile con l'azione proposta, la sentenza impugnata ha fatto
corretta applicazione dei principi giuridici vigenti, negando
l'interesse del ricorrente a impugnare un provvedimento privo di effetti
pregiudizievoli. Questa Corte ha avuto modo di stabilire, ed intende
qui confermare, che "la comunicazione preventiva di fermo amministrativo
(cd. preavviso) di un veicolo, notificata a cura del concessionario
esattore, non arrecando alcuna menomazione al patrimonio - poichè il
presunto debitore, fino a quando il fermo non sia stato iscritto nei
pubblici registri, può pienamente utilizzare il bene e disporne - è atto
non previsto dalla sequenza procedimentale dell'esecuzione esattoriale
e, pertanto, non può essere autonomamente impugnabile L. n. 689 del 1981,
ex art. 23, non essendo il destinatario titolare di alcun interesse ad
agire ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ" (Cass 20301/08). L'azione
di accertamento negativo del credito dell'amministrazione, da parte sua,
non può essere astrattamente proposta in ogni tempo per sottrarsi alla
preannunciata esecuzione della cartella esattoriale, impugnabile
(eventualmente in via recuperatoria) con le forme, i tempi e il rito
specificamente dipendenti dalla sua origine e dal tipo di vizi fatti
valere.
Discende da quanto esposto il rigetto
del ricorso, senza la condanna alla refusione delle spese di lite, in
mancanza di attività difensiva dell'intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2009
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