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lunedì 27 ottobre 2014

Cassazione: preavviso di fermo amministrativo? Non può essere impugnato



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SANZIONI AMMINISTRATIVE E DEPENALIZZAZIONI
Cass. civ. Sez. II, 14-04-2009, n. 8890
Fatto - Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il giudice di pace di Casoria con sentenza del 14 settembre 2005 respingeva la domanda proposta da M.A. avverso la Gest Line spa, concessionario esattore, per la declaratoria di illegittimità del preavviso di fermo amministrativo di un proprio autoveicolo e la conferma del provvedimento urgente di sospensione del fermo, già concesso in via cautelare dalla sezione staccata del tribunale di Napoli. Accoglieva l'eccezione di carenza di interesse a ricorrere avverso un provvedimento che non eseguiva il fermo, ma si limitava a preannunciarlo.
Morra ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 30 ottobre 2006, lamentando violazione dell'art. 100 c.p.c.. Gest Line è rimasta intimata.
Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo esperibile il rimedio dell'appello, trattandosi di controversia in materia di esecuzione.
L'avviso di fissazione di udienza, inizialmente invano notificato presso il domicilio eletto dal difensore del ricorrente, trasferitosi, è stato notificato presso la Cancelleria della Corte.
Preliminarmente va riconosciuta l'ammissibilità del ricorso. Essa discende dalla qualificazione dell'azione proposta, che incombe alla Corte in difetto di esplicite indicazioni nella sentenza impugnata (Cass 11012/07; 4507/06; 8006/05; e, in caso analogo, 13972/06). Nel caso in esame non è condivisibile la tesi che la ricorrente abbia inteso attivare il rimedio dell'opposizione all'esecuzione esperibile davanti al giudice ordinario avverso il provvedimento di fermo amministrativo (SU 14701/06): non avrebbe in tal caso richiesto al tribunale il provvedimento ex art. 700 c.p.c. e successivamente instaurato il giudizio di merito davanti al giudice di pace, ma avrebbe domandato al giudice competente per valore la sospensione dell'esecuzione, facendo comunque cenno al procedimento esecutivo.
L'azione proposta mirava infatti esplicitamente alla declaratoria di inammissibilità del fermo, in relazione alla infondatezza delle pretese dell'amministrazione nascenti da "alcune cartelle esattoriali". Poteva quindi riferirsi a contestazione risalente a pretese opponibili davanti al giudice di pace o L. n. 689 del 1981, ex art. 23 o con azione di accertamento negativo del credito proposta in via ordinaria davanti al giudice competente per valore, in relazione all'importo - 579,22 Euro - portato dalle cartelle.
Quest'ultima prospettazione sembra essere quella sostenuta nel ricorso per cassazione. In entrambi i casi la decisione del giudice di pace, anteriore alla novella n. 40 del 2006, era ricorribile immediatamente per cassazione.
In relazione alla pretesa configurabile con l'azione proposta, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi giuridici vigenti, negando l'interesse del ricorrente a impugnare un provvedimento privo di effetti pregiudizievoli. Questa Corte ha avuto modo di stabilire, ed intende qui confermare, che "la comunicazione preventiva di fermo amministrativo (cd. preavviso) di un veicolo, notificata a cura del concessionario esattore, non arrecando alcuna menomazione al patrimonio - poichè il presunto debitore, fino a quando il fermo non sia stato iscritto nei pubblici registri, può pienamente utilizzare il bene e disporne - è atto non previsto dalla sequenza procedimentale dell'esecuzione esattoriale e, pertanto, non può essere autonomamente impugnabile L. n. 689 del 1981, ex art. 23, non essendo il destinatario titolare di alcun interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ" (Cass 20301/08). L'azione di accertamento negativo del credito dell'amministrazione, da parte sua, non può essere astrattamente proposta in ogni tempo per sottrarsi alla preannunciata esecuzione della cartella esattoriale, impugnabile (eventualmente in via recuperatoria) con le forme, i tempi e il rito specificamente dipendenti dalla sua origine e dal tipo di vizi fatti valere.
Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso, senza la condanna alla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell'intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2009

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