Nuova pagina 4
CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, 26-03-2009, n. 7388
Cass. civ. Sez. II, 26-03-2009, n. 7388
Svolgimento del processo
Avverso
la sentenza del Giudice di pace di Modena in data 11.5.2004, con cui
era stata respinta l'opposizione al verbale della Polizia Municipale di
quella città in data 13 ottobre 2003 per violazione dell'art. 146
C.d.S., comma 3, proponeva ricorso per Cassazione S.L..
La
sentenza impugnata aveva ritenuto, tra l'altro, che la mancata
contestazione immediata della infrazione fosse legittima, in quanto
l'art. 384 reg. C.d.S., individua l'ipotesi di "attraversamento di un
incrocio con il semaforo indicante la luce rossa" tra quelle per cui può
essere omessa la contestazione immediata.
Il Comune di Modena resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Con
i due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente stante la loro
stretta connessione, si deduce errata interpretazione degli artt. 200 e
201 C.d.S., nonchè illogicità, contraddittorietà ed insufficiente
motivazione dell'impugnata sentenza.
E' fatto
pacifico che l'infrazione (attraversamento di incrocio con il semaforo
che emetteva luce rossa) non fu contestata immediatamente, ma solo in
epoca successiva, in quanto constatata a mezzo di apparecchiatura
Fhotored F. 17 A, apparecchio di rilevamento appositamente predisposto
per fotografare le auto che incorrono nella ricordata violazione, senza
che "in loco" vi fosse alcun vigile preposto al controllo.
Con
una diligente sentenza, il Giudice di pace ha respinto l'opposizione,
rilevando, tra l'altro, che l'art. 384 reg. att. C.d.S., elenca, a
titolo esemplificativo, tra i casi in cui è consentita la contestazione
successiva, quello di attraversamento del semaforo con luce rossa.
Le
pur pregevoli argomentazioni svolte prescindono però da emergenze che
impongono una valutazione diversa: in primo luogo, se è vero che in
alcune sentenze questa Corte ha ritenuto ammissibile la contestazione
non immediata della infrazione, pure tanto ha fatto legando tale
differimento a precise condizioni, particolarmente specificate in tema
di rilevamento a mezzo autovelox di eccesso di velocità (cfr. Cass.
4.5.3005, n 9222; 17.3.2005, n 5861, ed altre), condizioni che non
ricorrono nel diverso caso di attraversamento di incrocio con luce
semaforica rossa, che, anzi, lascerebbe presupporre una velocità non
elevata; in secondo luogo, l'assenza non occasionale di agenti operanti
sul posto non appare affatto consona all'utilizzazione di un apparecchio
di rilevamento automatico nè appare superabile alla luce del disposto
dell'art. 384 reg. att. C.d.S., che ha natura regolamentare e, quindi,
secondaria rispetto alla disposizione legislativa che, in astratto,
prevede comunque come regola generale la contestazione immediata.
Questa
Corte non ignora che in precedenti decisioni si è ritenuta legittima la
assenza di agenti in relazione all'utilizzazione di autovelox (Cass.
21.7.2005, n 15348, ed altre), ma va rilevato che. a prescindere da ogni
considerazione sulla valenza di tali decisioni in assoluto, pure, esse
non sono tout-court applicabili alla diversa ipotesi che ne occupa.
Invero,
a parte la già rilevata improbabilità, in un luogo del genere di
elevata velocità, va evidenziato che la istituzionale rinuncia alla
contestazione immediata appare non conforme alle possibili situazioni
che in tali evenienze possono verificarsi (esemplificativamente, il caso
di coda di autoveicoli che non consenta al mezzo che abbia
legittimamente impegnato l'incrocio di attraversarlo tempestivamente) e
che, solo la presenza di un agente operante in loco, può ricondurre
nell'alveo della corretta applicazione delle disposizioni relative (vedi
in termini Cass. n. 23310/2005,n. 8465/2006).
Devesi
quindi concludere che, nel caso che ne occupa, la mancata presenza in
loco di agenti operanti, per un verso preclude la possibilità di
contestazione immediata nei casi in cui ciò sia possibile, così eludendo
ex ante il precetto legislativo al riguardo e, per altro verso, non
consente di verificare le concrete situazioni in cui l'apparecchio di
rilevamento automatico opera, consentendo possibili equivoci, non
risolubili con certezza proprio per l'assenza degli agenti sul posto.
Il
ricorso va pertanto accolto, l'impugnata sentenza va cassata e, non
sussistendo elementi in senso contrario, questa Corte, pronunciando nel
merito, deve accogliere l'opposizione, con la condanna del Comune di
Modena alle spese, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La
Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l'impugnata sentenza e,
pronunciando nel merito accoglie l'opposizione proposta da S.L. e
condanna il Comune di Modena al pagamento delle spese che liquida,
quanto al giudizio di merito, in complessivi Euro 200,00 e, quanto al
presente giudizio, in Euro 200,00, oltre ad Euro 300,00 per onorari, con
gli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2009
Nessun commento:
Posta un commento