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lunedì 27 ottobre 2014

Cassazione: L'AZIONE PROMOSSA DA PUBBLICI DIPENDENTI PER CONTRASTARE IL MOBBING OPERATO NEI LORO CONFRONTI RIENTRA NELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO -



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L'AZIONE PROMOSSA DA PUBBLICI DIPENDENTI PER CONTRASTARE IL MOBBING OPERATO NEI LORO CONFRONTI RIENTRA NELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - In base all'art. 63 del decreto legislativo n. 165/2001 (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 6058 del 13 marzo 2009, Pres. Carbone, Rel. Amoroso).

Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 13-03-2009, n. 6058
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

1. M.E. propone ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione nel corso del giudizio instaurato, innanzi al TAR Abruzzo, sezione di L'Aquila, da M.G. ed altri, docenti ed assistenti presso la Direzione Didattica di (OMISSIS), ove la ricorrente M.E., con sentenza della Corte d'Appello, era stata reintegrata nell'incarico di direzione a tempo determinato, chiedendo l'annullamento del provvedimento adottato dall'Ufficio Scolastico Regionale per (OMISSIS), per asserita situazione di incompatibilità ambientale pregiudizievole per la salute psico - fisica dei docenti ed assistenti della Direzione Didattica.
La ricorrente chiede che le Sezioni Unite dichiarino che la competenza a decidere la causa appartiene al giudice ordinario.
Non hanno svolto alcuna difesa gli intimati.
2. Il P.G. ha concluso per la declaratoria della giurisdizione dell'a.g.o..

Motivi della decisione

1. La ricorrente deduce che alla stregua della disciplina in materia di pubblico impiego privatizzato, gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali - i quali non concretano procedura concorsuale ed i cui destinatari non solo sono già in servizio, ma sono anche in possesso della relativa qualifica professionale - conservano natura privata, in quanto atti interni di organizzazione, anche dopo la riforma attuata con la L. n. 145 del 2002, il cui art. 3, modificativo del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, adopera bensì la locuzione "provvedimento" riferita all'atto di conferimento dell'incarico, ma significativamente non aggiungendovi il predicato "amministrativo", presente invece in tutte le norme che disciplinano gli atti di esercizio del potere pubblico; e che i predetti atti mantengono la natura di determinazioni assunte dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, come, a norma del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2, al cui impianto la L. n. 145 del 2002 non ha apportato modifiche.
Deduce inoltre la ricorrente che la causa petendi dell'instaurato giudizio innanzi al giudice amministrativo concerne la tutela dell'integrità fisica e morale asseritamente lesa da comportamenti del dirigente - superiore gerarchico; quindi concerne la tutela di posizioni di diritto soggettivo in materia di lavoro pubblico privatizzato, pienamente assicurata in sede di giurisdizione ordinaria, con la disapplicazione dell'atto e gli ampi poteri riconosciuti al giudice ordinario.
2. Il ricorso è fondato e va quindi dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
La controversia nel corso della quale è stato proposto il regolamento preventivo di giurisdizione concerne l'annullamento del provvedimento di reintegrazione nell'incarico di dirigente scolastico a tempo determinato della Direzione Didattica di (OMISSIS) ed è stata promossa dal personale docente ed assistenziale in servizio presso la stessa della Direzione Didattica a tutela della loro integrità psico- fisica che risulterebbe compromessa dall'attività asseritamente vessatoria della dirigente reintegrata.
Occorre considerare - come ha osservato il P.G. - che l'atto di reintegrazione della dott.ssa M.E. nell'originaria sede di lavoro - quella di (OMISSIS) - con l'incarico di dirigente scolastico è un atto interno di gestione del rapporto di lavoro, assunto dall'Amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro, nonchè con riferimento a un incarico dirigenziale già in essere tra l'Ufficio Scolastico Regionale e la dott.ssa M. E..
Alla stregua criterio dell'oggetto della controversia, ossia tenendo conto dell'intrinseca consistenza della posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, bisogna considerare attratte nella competenza del giudice ordinario tutte le controversie che, pur avendo formalmente ad oggetto l'impugnazione di atti amministrativi ai fini del loro annullamento, nella sostanza sono dirette a conseguire utilità inerenti ai rapporti di lavoro.
Questa Corte (Cass., sez. un., 8 novembre 2005, n. 21592) ha infatti ritenuto che in materia di lavoro pubblico privatizzato, dal sistema di riparto di giurisdizione delineato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1, risulta che solo le controversie concernenti (secondo il criterio dell'oggetto della controversia in base al quale non è sufficiente la mera impugnazione dell'atto amministrativo) gli atti recanti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, adottati dalle amministrazioni ai sensi dello stesso decreto, art. 2, comma 1 - quali atti presupposti, rispetto a quelli di organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro, nei confronti dei quali sono configurabili astrattamente situazioni di interesse legittimo derivando gli effetti pregiudizievoli direttamente dall'atto presupposto - spettano alla giurisdizione del giudice amministrativo, mentre resta irrilevante la loro incidenza riflessa sugli atti di gestione di diritto privato dei rapporti di lavoro, ai fini dell'attrazione alla giurisdizione del giudice ordinario, nonchè l'effettiva sussistenza dell'interesse al ricorso, atteso che le questioni della legittimazione, processuale e sostanziale, e delle condizioni dell'azione sono estranee all'area dei limiti esterni del potere giurisdizionale e vanno risolte dal giudice munito di giurisdizione.
Dal ricorso promosso dai ricorrenti dinanzi al TAR emerge chiaramente che i sigg.ri M.G. ed altri hanno inteso agire a tutela di una loro posizione di diritto soggettivo, lamentando una condotta della dirigente concretizzante un asserito comportamento vessatorio (mobbing) in loro danno.
In proposito questa Corte (Cass., sez. un., 27 novembre 2007, n. 24625) ha affermato che in tema di lavoro pubblico contrattualizzato e in riferimento a questioni successive al 30 giugno 1998, qualora la domanda, individuata sulla base dell'oggetto della controversia in funzione della causa petendi, del dipendente pubblico miri alla tutela di posizioni giuridiche soggettive afferenti il rapporto di lavoro, asseritamente violate da atti illegittimi, vessatori e discriminatori (mobbing), la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, cui spetta pure la domanda di risarcimento del danno da mobbing, atteso che, anche se fosse qualificabile come responsabilità contrattuale (e non extracontrattuale) le questioni concernono il periodo di lavoro successivo al 30 giugno 1998.
Anche nella specie i ricorrenti innanzi al TAR mirano alla tutela di posizioni giuridiche soggettive afferenti il rapporto di lavoro, pretesamene violate da un atto (la reintegrazione della d.ssa M.G. nella sede originaria) che crea una situazione di disagio ed incompatibilità ambientale, lamentando comportamenti, vessatori e discriminatori della dirigente reintegrata.
Si ricade pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario in materia di lavoro pubblico privatizzato.
3. Va quindi dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario innanzi al quale vanno rimesse le parti.
Sussistono giustificati motivi (natura e peculiarità della controversia) per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario innanzi al quale vanno rimesse le parti; compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2009

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