CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, Ord., 30-03-2009, n. 7715
Cass. civ. Sez. II, Ord., 30-03-2009, n. 7715
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
P.G.
impugna la sentenza n. 68 del Giudice di Pace di Senigallia che aveva
respinto l'opposizione avverso il verbale (OMISSIS) della Polizia
municipale del Comune di Senigallia, commessa in data (OMISSIS).
L'opponente
deduceva che il verbale relativo a tale infrazione era stato già
precedentemente notificato il 22 marzo 2004 e che era stato già
effettuato il pagamento in data 25 marzo 2004.
Il
Comune di Senigallia, costituitosi in giudizio, confermava che il
verbale in questione ero stato notificato il 22 marzo 2004, ma
erroneamente non era stata inserita l'indicazione relativa alla
decurtazione dei punti della patente per la violazione di cui all'art.
142 C.d.S.. Per questo tale verbale veniva ristampato con indicazione
della deportazione dei punti e notificato in data 7 aprile 2004. Il
Comune di Senigallia precisava altresì che risultava effettuato il 25
marzo 2004 il pagamento della sanzione e chiedeva che il ricorso fosse
dichiarato inammissibile, perchè era stato effettuato il pagamento in
misura ridotta.
Il Giudice di Pace accoglieva
le conclusioni del Comune di Senigallia e rigettava il ricorso,
osservando tra l'altro che l'opponente, pur avendo dichiarato che, ove
avesse avuto conoscenza della decurtazione dei punti dalla patente di
guida, avrebbe impugnato il relativo verbale e non pagato la sanzione
nella misura ridotta, non aveva fornito alcuna indicazione in ordine a
motivi e eccezioni che legittimassero tale impugnativa.
Parte ricorrente articola cinque motivi di ricorso.
Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c.,
il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude
con richiesta di trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Tali
conclusioni della Procura Generale non ostano alla pronuncia in camera
di consiglio. Infatti, l'inammissibilità della pronuncia in camera di
consiglio è ravvisabile solo ove la Corte ritenga che non ricorrano le
ipotesi di cui all'art. 375 c.p.c., commi 1 e 2, oppure
emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata. In
tali casi la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza. Nel caso
in cui, invece, la Corte ritenga, come nella specie, che la decisione
del ricorso presenta aspetti di evidenza compatibili con l'immediata
decisione, può pronunciarsi la manifesta infondatezza o la manifesta
fondatezza dell'impugnazione, anche ove le conclusioni del pubblico
ministero siano, all'opposto, per la trattazione in pubblica udienza
(Cass. 2007 n. 23842; Cass. 2007, n. 1255).
Parte ricorrente ha depositato memoria.
Il
ricorso è inammissibile. Infatti, occorre osservare, per quanto attiene
alla decurtazione del punteggio dalla patente, che, ai sensi dell'art.
126 bis C.d.S., comma 2, viene applicata dall'autorità centrale preposta
all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida all'esito della
segnalazione conseguente alla definizione della contestazione relativa
all'infrazione che la comporta e sulla base della tabella allegata
all'articolo medesimo.
Occorre osservare,
altresì, che, in adeguamento ai dettami della sentenza della Corte
Costituzionale n. 27 del 12 gennaio 2005, dichiarativa
dell'illegittimità della citata disposizione del codice della strada
nella parte in cui imponeva, in caso di mancata identificazione del
materiale trasgressore, la segnalazione a carico del proprietario del
veicolo che non avesse comunicato in termini i dati dell'effettivo
conducente, è intervenuta la nuova normativa di cui della L. 24 novembre 2006, n. 286, artt. 164 e 165, di conversione del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 44.
Sicchè
il verbale, contenendo non un provvedimento irrogativo della sanzione
ma solo un preavviso di quella specifica conseguenza della futura ed
eventuale definitività dell'accertamento, non è sotto tale profilo
impugnabile per difetto dell'oggetto e, quand'anche, a seguito della
reiezione in toto dell'opposizione avverso il verbale in questione e
nonostante l'intervenuta sentenza della Corte Costituzionale, fosse
stata nella specie inoltrata la segnalazione de qua a carico
dell'apparente contravventore, questi può giovarsi del previsto ed
appropriato rimedio in via amministrativa della riattribuzione
automatica del punteggio da parte dell'ufficio competente in
ottemperanza al surrichiamato dettato normativo.
Da
ciò consegue l'inammissibilità dell'originaria opposizione sul punto
per difetto d'un provvedimento impugnabile e, comunque, per difetto
d'interesse del ricorrente, sotto gli evidenziati profili, alla
pronunzia giurisdizionale, pronunzia che la sussistenza di quell'oggetto
dell'impugnazione e di quell'interesse, quali condizioni dell'azione,
di necessità presuppone esistente al momento della sua adozione (Cass.
2007 n. 23999).
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 novembre 2008.
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