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lunedì 27 ottobre 2014

Cassazione: Valida decurtazione punti patente anche se nel verbale non è detto nulla



CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, Ord., 30-03-2009, n. 7715
Fatto - Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

P.G. impugna la sentenza n. 68 del Giudice di Pace di Senigallia che aveva respinto l'opposizione avverso il verbale (OMISSIS) della Polizia municipale del Comune di Senigallia, commessa in data (OMISSIS).
L'opponente deduceva che il verbale relativo a tale infrazione era stato già precedentemente notificato il 22 marzo 2004 e che era stato già effettuato il pagamento in data 25 marzo 2004.
Il Comune di Senigallia, costituitosi in giudizio, confermava che il verbale in questione ero stato notificato il 22 marzo 2004, ma erroneamente non era stata inserita l'indicazione relativa alla decurtazione dei punti della patente per la violazione di cui all'art. 142 C.d.S.. Per questo tale verbale veniva ristampato con indicazione della deportazione dei punti e notificato in data 7 aprile 2004. Il Comune di Senigallia precisava altresì che risultava effettuato il 25 marzo 2004 il pagamento della sanzione e chiedeva che il ricorso fosse dichiarato inammissibile, perchè era stato effettuato il pagamento in misura ridotta.
Il Giudice di Pace accoglieva le conclusioni del Comune di Senigallia e rigettava il ricorso, osservando tra l'altro che l'opponente, pur avendo dichiarato che, ove avesse avuto conoscenza della decurtazione dei punti dalla patente di guida, avrebbe impugnato il relativo verbale e non pagato la sanzione nella misura ridotta, non aveva fornito alcuna indicazione in ordine a motivi e eccezioni che legittimassero tale impugnativa.
Parte ricorrente articola cinque motivi di ricorso.
Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Tali conclusioni della Procura Generale non ostano alla pronuncia in camera di consiglio. Infatti, l'inammissibilità della pronuncia in camera di consiglio è ravvisabile solo ove la Corte ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui all'art. 375 c.p.c., commi 1 e 2, oppure emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata. In tali casi la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza. Nel caso in cui, invece, la Corte ritenga, come nella specie, che la decisione del ricorso presenta aspetti di evidenza compatibili con l'immediata decisione, può pronunciarsi la manifesta infondatezza o la manifesta fondatezza dell'impugnazione, anche ove le conclusioni del pubblico ministero siano, all'opposto, per la trattazione in pubblica udienza (Cass. 2007 n. 23842; Cass. 2007, n. 1255).
Parte ricorrente ha depositato memoria.
Il ricorso è inammissibile. Infatti, occorre osservare, per quanto attiene alla decurtazione del punteggio dalla patente, che, ai sensi dell'art. 126 bis C.d.S., comma 2, viene applicata dall'autorità centrale preposta all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida all'esito della segnalazione conseguente alla definizione della contestazione relativa all'infrazione che la comporta e sulla base della tabella allegata all'articolo medesimo.
Occorre osservare, altresì, che, in adeguamento ai dettami della sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 12 gennaio 2005, dichiarativa dell'illegittimità della citata disposizione del codice della strada nella parte in cui imponeva, in caso di mancata identificazione del materiale trasgressore, la segnalazione a carico del proprietario del veicolo che non avesse comunicato in termini i dati dell'effettivo conducente, è intervenuta la nuova normativa di cui della L. 24 novembre 2006, n. 286, artt. 164 e 165, di conversione del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 44.
Sicchè il verbale, contenendo non un provvedimento irrogativo della sanzione ma solo un preavviso di quella specifica conseguenza della futura ed eventuale definitività dell'accertamento, non è sotto tale profilo impugnabile per difetto dell'oggetto e, quand'anche, a seguito della reiezione in toto dell'opposizione avverso il verbale in questione e nonostante l'intervenuta sentenza della Corte Costituzionale, fosse stata nella specie inoltrata la segnalazione de qua a carico dell'apparente contravventore, questi può giovarsi del previsto ed appropriato rimedio in via amministrativa della riattribuzione automatica del punteggio da parte dell'ufficio competente in ottemperanza al surrichiamato dettato normativo.
Da ciò consegue l'inammissibilità dell'originaria opposizione sul punto per difetto d'un provvedimento impugnabile e, comunque, per difetto d'interesse del ricorrente, sotto gli evidenziati profili, alla pronunzia giurisdizionale, pronunzia che la sussistenza di quell'oggetto dell'impugnazione e di quell'interesse, quali condizioni dell'azione, di necessità presuppone esistente al momento della sua adozione (Cass. 2007 n. 23999).

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 novembre 2008.

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