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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.1675/09Reg.Dec.
N. 4694 Reg.Ric.
ANNO 2004
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul
ricorso in appello n.4694/2004 proposto dal Ministero dell’Interno, in
persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi
n. 12, è ex lege domiciliato, costituitosi in giudizio;
contro
@@@@@@@ @@@@@@@, rappresentato e difeso dall’avv. ---costituitosi in giudizio;
per la riforma e/o l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell’ Emilia Romagna- Bologna, Sez. I, n. 1565/2003 del 19/9/2003;
visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato e la memoria da questi depositata;
visti gli atti tutti di causa;
relatore, alla pubblica udienza del 3 febbraio 2009, il Consigliere -
Udito l’ Avvocato dello Stato ---
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO
Con
il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stato chiesto
dall’odierno appellato l’annullamento del decreto del Capo della
Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza presso il Ministero
dell’Interno, in data 13 marzo 2002 n. 333-D/4780 e della nota n.
333.D/4780 del 28.12.2001 della Direzione Centrale per le Risorse Umane
di riattivazione del procedimento per trasferimento d’ufficio prima
sospeso con nota n. 33-D/4780 del 28.5.2001.
In
punto di fatto era accaduto che a seguito di una condanna in primo
grado per intercettazioni telefoniche non autorizzate dalla competente
A.G., @@@@@@@ @@@@@@@, Assistente della Polizia di Stato, era stato
trasferito per incompatibilità ambientale dal Commissariato di @@@@@@@
alla Questura di @@@@@@@ (provvedimento del 13 marzo 2002 del Capo
della Polizia).
Poiché,
in sede di partecipazione al procedimento, l’Assistente @@@@@@@ aveva
indicato come destinazione preferenziale la Polizia Stradale di @@@@@@@
ed aveva rappresentato situazioni familiari e personali non considerate
dalla P.A., egli aveva lamentato, tra l’altro, la omessa valutazione
delle sue memorie e il difetto di motivazione al riguardo.
I
primi Giudici hanno accolto il gravame ritenendo essere stato non
correttamente esercitato l’ampio potere discrezionale spettante
all’amministrazione in subiecta materia sotto il profilo della carenza
motivazionale.
Non
era stato dato, infatti, secondo i primi Giudici, alcun conto di una
avvenuta comparazione tra le peculiari esigenze familiari
dell’interessato, con particolare riguardo alla necessità della presenza
paterna in relazione alle condizioni di salute della madre, e le
esigenze dell’Amministrazione, con ricognizione di tutte le sedi
disponibili e della rispettiva compatibilità ambientale. Tant’è che,
successivamente all’atto impugnato, egli era stato nuovamente trasferito
a sede più vicina.
Avverso
la sentenza in epigrafe l’amministrazione ha proposto un articolato
appello. Ha rammentato che, inizialmente, l’appellato aveva chiesto di
essere trasferito alla Polstrada di @@@@@@@ (cioè ad altro ufficio della
stessa città) senza rappresentare alcuna esigenza familiare.
Soltanto
nella istanza del 25.5.2002 egli rese edotta l’amministrazione di tali
problematiche: esse furono prontamente prese in considerazione, tanto
che da @@@@@@@ fu trasferito a Bologna (come dallo stesso Tar rilevato).
Nessun
vizio motivazionale era pertanto riscontrabile nell’operato
dell’amministrazione: la sentenza appellata, in quanto errata, meritava,
conclusivamente, di essere annullata.
L’appellato
si è costituito depositando una articolata memoria e chiedendo la
reiezione del gravame perché infondato: l’azione amministrativa era
gravemente viziata, mascherando un vero e proprio provvedimento punitivo
a connotato disciplinare, e doveva essere confermata la statuizione
annullatoria resa dal Tar.
Ha
poi riproposto i motivi di doglianza contenuti nel ricorso di primo
grado assorbiti o comunque non esaminati dal Tar, facendo presente che
in grado di appello la sentenza di condanna inflittagli dal Tribunale
penale di Forlì (a propria volta, quest’ultima, estremamente riduttiva
rispetto alla ipotesi di accusa, posto che egli era stato assolto da
numerose imputazioni e condannato per reati minori) era stata ribaltata
ed egli era stato assolto da ogni imputazione.
Ha
reiterato le doglianze relative alla circostanza che non era stato
tenuto in conto il proprio eccellente stato di servizio pregresso; che
dopo la condanna i propri superiori gli avevano ribadito fiducia ed
apprezzamento, che le proprie esigenze di famiglia (così come quelle di
ogni altro dipendente) erano ben note all’amministrazione già prima
dell’avvio del procedimento di trasferimento.
All’adunanza
camerale del 29.7.2004, fissata per l’esame della domanda di
sospensione della esecutività dell’appellata decisione, la Sezione ha
accolto l’istanza di sospensione della esecutività dell’appellata
decisione.
DIRITTO
La sentenza deve essere annullata previa declaratoria di fondatezza dell’appello.
Deve
in via preliminare premettersi che la Sezione ha avuto già in passato
occasione di precisare che “l'art. 55 comma 5, d.P.R. 24 aprile 1982 n.
335 è una norma elastica, c.d. del terzo tipo (rispetto a quelle del
primo tipo - puramente descrittive - e a quelle del secondo tipo - che
vanno integrate con concetti giuridici o comunque determinati -), per la
cui interpretazione è richiesto un giudizio di valore, ancorato a
principi generali dell'ordinamento o a standards sociali di settore e
tale interpretazione compete, nel sistema del diritto amministrativo
italiano, alla pubblica amministrazione, residuando al giudice un
controllo limitato alla ragionevolezza dei parametri utilizzati, ovvero
alla coerenza dell'operazione ermeneutica condotta.” (Consiglio Stato ,
sez. VI, 05 giugno 2007, n. 2967).
Quanto
poi alla natura dei provvedimenti del genere di quello oggetto
dell’odierna impugnazione, se ne è tradizionalmente affermata la assenza
di connotazione disciplinare, essendosi condivisibilmente affermato che
“il trasferimento per incompatibilità ambientale consegue ad una
valutazione ampiamente discrezionale dei fatti che possono sconsigliare
la permanenza in una determinata sede, senza per ciò assumere carattere
sanzionatorio, sì che la sua adozione non presuppone né una valutazione
comparativa dell'amministrazione in ordine alle esigenze organizzative
dei propri uffici né l'espressa menzione dei criteri in base ai quali
vengono determinati i limiti geografici dell' incompatibilità ai fini
dell'individuazione della sede più opportuna, né può essere condizionata
dalle situazioni personali e familiari del dipendente, che ovviamente
recedono di fronte all'interesse pubblico alla tutela del buon
funzionamento degli uffici e del prestigio dell'amministrazione
stessa.”. (Consiglio Stato , sez. IV, 10 luglio 2007, n. 3892).
A
ciò può aggiungersi che l’ampia discrezionalità di cui gode
l’amministrazione, sindacabile secondo i consueti parametri della
abnormità/travisamento del fatto, si giustifica nella esigenza di
tutelare valori non soltanto (seppur importantissimi)
dell’amministrazione, ma anche riferibili al dipendente ed a tutela del
sereno operato del medesimo.
Si
è pertanto in passato affermato in passato che “ai fini dell'adozione
di un provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale di
un agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 55 comma 4, d.P.R.
n. 335 del 1982, è sufficiente che dal provvedimento emergano elementi
logici e chiari i quali siano adeguati a rendere la figura dell'agente
offuscata da ombre idonee a nuocere, attraverso la sua persona, al
prestigio dell'amministrazione e alla stessa funzionalità dei compiti di
istituto.”( Consiglio Stato , sez. VI, 30 maggio 2007, n. 2759).
Nel
caso di specie, avuto riguardo agli elementi dianzi sintetizzati, (in
ordine ai quali, come si evince dalla documentazione in atti parte
appellante, ha avuto modo di interloquire funditus) la situazione nella
quale l’appellante si è venuto a trovare a cagione del processo penale
subito per condotte direttamente riconducibili ai compiti d’istituto
legittimava ampiamente l’adozione da parte dell’amministrazione dei
provvedimenti impugnati.
Non
ignora, invero, la Sezione, i propri pregressi arresti
giurisprudenziali a tenore dei quali si è affermato che “è vero che
l'amministrazione, nell'individuazione della sede di destinazione di un
dipendente trasferito per incompatibilità ambientale è dotata di poteri
discrezionali correlati anche alle esigenze di pubblico interesse da
soddisfare, ma un trasferimento siffatto non ha carattere sanzionatorio e
l'art. 55 D.P.R. 24 aprile 1982 n. 335, prescrive che l'amministrazione
deve tener conto, nel disporlo, anche della situazione di famiglia del
dipendente, onde essa non può esimersi dall'obbligo di una puntuale
motivazione circa le ragioni per le quali individui una determinata sede
anziché altre, in ipotesi, meno disagevoli per l'interessato.”
(Consiglio Stato , sez. VI, 06 settembre 2005, n. 4531).
Detti
principi si innestano in un solco già tracciato, che costituisce ormai
jus receptum ( ex multis, in passato, si veda Consiglio Stato , sez. IV,
27 febbraio 1996, n. 187).
Tuttavia
tali esigenze - che come rammentato sono comunque recessive rispetto
ai superiori interessi dell’amministrazione, dovendo essere valutate
secondo il canone della compatibilità- contrariamente a quanto esposto
nella memoria dell’appellato (e da quanto ritenuto dai primi Giudici)
non sono state mortificate nel caso di specie dall’amministrazione.
Deve in proposito osservarsi che il provvedimento impugnato in primo grado, reca la data del 13 marzo 2002.
La
nota con la quale l’appellato chiese il riesame del provvedimento e, al
contempo, rappresentò diffusamente le proprie esigenze familiari
all’amministrazione, risale al 25 maggio 2002: e nel rappresentare le
proprie esigenze familiari, egli richiese di essere destinato presso
altre sedi (tra le quali quella di Bologna, ove fu poi effettivamente
destinato il 26.7.2002).
Orbene,
in disparte le considerazioni prima svolte in ordine alla astratta
recessività delle esigenze familiari nell’ipotesi in cui si valuti la
compatibilità ambientale di un pubblico dipendente, deve evidenziarsi
che al momento in cui fu reso il provvedimento impugnato in primo grado,
l’amministrazione non era stata resa edotta delle esigenze
dell’appellato.
Né
dicasi che avrebbe dovuto conoscerle aliunde, posto che, se è ovvio
(come sostenuto dall’appellato nella propria memoria) che siano noti e
conosciuti dall’amministrazione dati anagrafici e composizione familiare
del dipendente, non certo può essere preteso che l’amministrazione ex
officio conosca ed interpreti (o prevenga, sarebbe meglio affermare)
esigenze ed aspirazioni del nucleo familiare dei propri dipendenti
ovvero difficoltà familiari/personali dei medesimi.
L’amministrazione,
poi, modificò il provvedimento impugnato in senso conforme alle
(subordinate) esigenze dell’appellato in tempi assolutamente solleciti.
La
appellata decisione ha omesso di considerare tali elementi; ha
apoditticamente ritenuto che l’amministrazione ben conoscesse (e non
avesse di conseguenza adeguatamente ponderato) le esigenze familiari
dell’appellato: essa merita riforma, in accoglimento dell’appello
proposto dall’amministrazione.
Sotto
altro profilo, nessuna delle doglianze avanzate in primo grado e
riproposte dall’appellato con memoria merita positiva valutazione.
La
circostanza che egli in secondo grado sia stato assolto, oltre a
costituire un post-factum, non incide sulla legittimità della
valutazione della incompatibilità ambientale (che ben può sussistere in
relazione alla sola circostanza di essere stati sottoposti a
procedimento penale); la richiesta di essere trasferito presso la stessa
sede @@@@@@@te, sia pur in un diverso settore operativo, appare (e tale
è stata ritenuta anche dai primi Giudici) palesemente inaccoglibile,
non rimuovendosi in tal modo alcuna delle esigenze sottese al
provvedimento. Alla valutazione di piena legittimità di quest’ultimo non
ostano, ovviamente, le pregresse note positive rese
dall’amministrazione in favore dell’appellato, (il provvedimento di
trasferimento non può che avere luogo al momento della conoscenza da
parte dell’amministrazione dei fatti ad esso sottesi e su quei fatti,
esclusivamente, si sostanzia, poiché altrimenti argomentando, sarebbe
sufficiente la circostanza di essere stato positivamente valutato in
passato, per “conquistare” una immunità futura da iniziative
disciplinari dell’amministrazione di appartenenza) né elementi di merito
al più rilevanti nel procedimento penale (quale la prospettazione
secondo cui egli sarebbe stato processato per avere eseguito ordini
superiori) ovvero quella che avrebbe continuato a godere della stima e
della fiducia dei propri colleghi e dipendenti.
Deve
conclusivamente essere evidenziata la circostanza che l’appellante fu –
alla fine, ed in accoglimento della propria istanza di riesame e
dell’ordinanza cautelare del Tar- trasferito in una sede ricadente nella
medesima regione rispetto al sito ove esercitava la propria attività;
interloquendo con l’amministrazione nella fase prodromica all’emissione
dell’impugnato provvedimento, egli non ebbe a prospettare alcuna
particolare esigenza di natura familiare che rendesse preferibile una
destinazione di servizio rispetto ad un’altra ovvero ostasse a quella
prescelta dall’amministrazione .
Conclusivamente,
l’appello deve pertanto essere accolto, con conseguente riforma della
sentenza in epigrafe e reiezione del ricorso di primo grado.
Possono essere compensate le spese processuali sostenute dalle parti.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione sesta,
definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe lo
accoglie e per l’effetto in riforma dell’appellata sentenza respinge il
ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma, il 3 febbraio 2009, dal Consiglio di Stato, in sede
giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento
dei Signori:
-
Presidente
-
Consigliere Segretario
-
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/03/2009
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
-
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria
N.R.G. 4694/2004
FF
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