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lunedì 12 gennaio 2015

Ministero della salute D.Dirett. 14-11-2014 Revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti. Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 gennaio 2015, n. 3.



Ministero della salute
D.Dirett. 14-11-2014
Revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 gennaio 2015, n. 3.

D.Dirett. 14 novembre 2014   (1).

Revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti. (2) (3)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 gennaio 2015, n. 3.

(2) Emanato dal Ministero della salute.

(3) Per un panorama sulle revisioni generali delle autorizzazioni all'imbarco e degli attestati di cui al presente decreto, vedi nota all'art. 37-bis, D.D. 29 settembre 1895, n. 636.



IL DIRETTORE GENERALE

DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visti gli articoli 28 e 29-ter del regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modifiche, recanti disposizioni per il rilascio rispettivamente dell'autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti;

Visto che ai sensi dell'art. 37-bis del ricordato regio decreto n. 636/1895 sono previsti periodici atti di revisione non superiori a cinque anni per il rinnovo della originaria autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 59 dell'11 febbraio 2014 concernente il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;

Visto il precedente decreto dirigenziale 11 giugno 2012 concernente la revisione parziale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati fino al 31 dicembre 2004, anche se già revisionati con decreto 4 marzo 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 settembre maggio 2014, registrato dalla Corte dei Conti in data 30 settembre 2014 (fgl. 4344), con il quale è stato conferito al dr. Raniero Guerra l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute;

Considerato che ricorrono le condizioni per procedere alla revisione delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013;

Tenuto conto delle disposizioni previste nel Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013 - 2016 adottato da questa Amministrazione in data 31 gennaio 2014 ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 190/2012

Decreta:



Art. 1.  Revisione parziale

1.  E' indetta la revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013;

2.  Possono partecipare alla revisione i Medici di bordo autorizzati ed i Medici di bordo supplenti iscritti anche prima del 31 dicembre 2004 che non avessero effettuato le revisioni quinquennali indette nel 2004, nel 2009 e nel 2012.



Art. 2.  Requisiti per l'ammissione alla revisione

1.  Per l'ammissione alla revisione di cui al precedente art. 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a)  cittadinanza italiana;
b)  godimento dei diritti politici;
c)  idoneità fisica di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 e successive modificazioni;
d)  iscrizione nell'albo professionale dell'ordine dei medici chirurghi. Per il personale di ruolo dello Stato non è richiesto tale requisito;
e)  non aver riportato condanna penale che abbia per effetto la sospensione dall'esercizio della professione.



Art. 3.  Presentazione delle domande

1.  La domanda per la revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco e degli attestati di iscrizione di cui all'art. 1, redatta su carta da bollo e debitamente sottoscritta, deve essere presentata direttamente o spedita a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, ovvero mediante invio da casella di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC dgprev@sanita.postacert.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - Ufficio 03 - Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma, nel termine perentorio di giorni centottanta, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2.  Il termine per la presentazione della domanda, se coincidente con un giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

3.  Per le domande prodotte a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

4.  La data di arrivo delle domande che saranno presentate a mano è stabilita dal timbro a data apposto su di esse dalla Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - Ufficio III che rilascerà ricevuta. L'ufficio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdi dalle ore 10 alle ore 12.

5.  Non si terrà conto delle domande di revisione spedite o presentate oltre il suddetto termine ovvero con modalità diverse da quelle indicate nel primo comma del presente articolo.

6.  Nella domanda di revisione, dattiloscritta o redatta in carattere stampatello, l'interessato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:
a)  cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio o recapito presso il quale l'aspirante desidera vengano trasmesse le comunicazioni relative alla revisione, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale, nonché il recapito telefonico. Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza, dell'indirizzo e del recapito telefonico. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte dell'interessato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda né da disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento nel caso di spedizione a mezzo raccomandata;
b)  di possedere la cittadinanza italiana;
c)  di godere dei diritti politici;
d)  di avere/non avere riportato condanne penali e di avere/non avere procedimenti penali in corso (dovranno essere indicate le eventuali condanne penali riportate, anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato generale del casellario giudiziale);
e)  di essere iscritto nell'albo professionale dell'ordine dei medici chirurghi. Il personale statale di ruolo è esonerato da tale dichiarazione;
f)  di essere in possesso dell'autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo o dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti;
g)  gli imbarchi effettuati nell'ultimo quinquennio.

7.  I candidati le cui domande non contengano tutte le dichiarazioni sopra indicate, potranno essere esclusi dalla revisione con decreto motivato.



Art. 4.  Documentazione e accertamento del possesso dei requisiti

1.  Alla domanda dovrà essere allegato il certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico di porto di ruolo o, in caso di mancanza o impedimento, da un medico militare di grado non inferiore a capitano o dai competenti servizi A.S.L. attestante l'idoneità fisica della gente di mare di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, e successive modificazioni; tale certificato deve essere di data non anteriore ad un mese dalla data di presentazione della domanda stessa al Ministero della salute.

2.  Per comprovare il possesso dei restanti requisiti di cui ai commi a), b), d), e) dell'art. 2 i candidati potranno produrre, unitamente alla domanda, apposite certificazioni ovvero rendere dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183. In entrambi i casi dovranno essere osservate le disposizioni in materia di bollo. L'Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

3.  Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dai predetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, i dichiaranti decadono dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.



Art. 5.  Esito della revisione

1.  I candidati che, in seguito all'esame della domanda e della documentazione prodotta, risulteranno in possesso dei requisiti richiesti, saranno invitati a trasmettere al Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - Ufficio 03 - Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma:
a)  il decreto di autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo o l'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti, in originale, che verranno restituiti agli interessati dopo l'apposizione del visto attestante l'avvenuta revisione;
b)  ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa di Euro 129,11 da effettuarsi sul c/c n. 8003 (mod. CH-8-ter AUT) intestato all'Ufficio del registro tasse di Roma - Concessioni governative, indicando quale causale del versamento: «Revisione dell'autorizzazione ad imbarcare in qualità di medico di bordo» ovvero «Revisione dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti».



Art. 6.  Aggiornamento dell'elenco dei medici di bordo autorizzati e supplenti

1.  Al termine delle procedure di revisione e non oltre centottanta giorni a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto dirigenziale verrà approvato l'elenco dei medici le cui autorizzazioni o attestati sono stati revisionati con esito favorevole. Tale decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché nel bollettino ufficiale del Ministero della salute.



Art. 7.  Trattamento dei dati personali

1.  Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - Ufficio 03, per le finalità di gestione della revisione in questione e saranno trattati successivamente per gli adempimenti di cui al precedente art. 6.

2.  Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione alla revisione.

3.  L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge, che potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - Ufficio 03, titolare del trattamento limitatamente agli atti relativi alla revisione in questione.

Il presente decreto è inoltrato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

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