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lunedì 12 gennaio 2015

Ministero dell'economia e delle finanze D.M. 29-12-2014 Modifica del decreto 4 settembre 1996 di approvazione dell'elenco degli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni, ai sensi delle Convenzioni internazionali per evitare la doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana. Inserimento della Repubblica di San Marino nella cosiddetta «white list». Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 gennaio 2015, n. 6.



Ministero dell'economia e delle finanze
D.M. 29-12-2014
Modifica del decreto 4 settembre 1996 di approvazione dell'elenco degli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni, ai sensi delle Convenzioni internazionali per evitare la doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana. Inserimento della Repubblica di San Marino nella cosiddetta «white list».
Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 gennaio 2015, n. 6.

D.M. 29 dicembre 2014   (1).

Modifica del decreto 4 settembre 1996 di approvazione dell'elenco degli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni, ai sensi delle Convenzioni internazionali per evitare la doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana. Inserimento della Repubblica di San Marino nella cosiddetta «white list». (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 gennaio 2015, n. 6.

(2) Emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 83, lettera n) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale introduce l'art. 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale viene stabilito che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni;

Visto l'art. 1, comma 88, della suddetta legge n. 244 del 2007, il quale dispone che fino al periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'art. 168-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo, il quale stabilisce la non applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni;

Visto l'art. 11, comma 4, lettera c), del menzionato decreto legislativo, il quale dispone che con decreto del Ministro delle finanze viene stabilito l'elenco dei predetti Stati;

Visto l'art. 11, comma 5, del citato decreto legislativo, il quale prevede che le disposizioni recate nei decreti indicati al comma 4 possono essere modificate con successivi decreti del Ministro delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 settembre 1996, n. 220, che ha approvato l'elenco degli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni, ai sensi delle convenzioni internazionali per evitare la doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana;

Vista la legge 19 luglio 2013, n. 88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2013, n. 177, con la quale è stata ratificata la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, nonché il relativo protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012, entrambi entrati in vigore il 3 ottobre 2013, il cui art. 26 rispecchia i più recenti standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni;

Considerato che la medesima Convenzione contiene una disciplina sullo scambio di informazioni che consente l'acquisizione delle informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni indicate nell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

Ritenuta la necessità di modificare, nelle more della predisposizione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'art. 168-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'elenco degli Stati approvato con il decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, al fine di procedere ad un aggiornamento dell'elenco medesimo;

Decreta:



Art. 1.  Modifica dell'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni

All'elenco di cui all'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, è inserito il seguente Stato: «58-bis) San Marino».

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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