Ministero dell'economia e delle finanze
D.M. 29-12-2014
Disposizioni in materia di commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2014, n. 302.
D.M. 29 dicembre 2014 (1).
Disposizioni in materia di commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina. (2)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2014, n. 302.
(2) Emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014, n. 23;
Visto, in particolare, l'articolo 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 504 del 1995, che assoggetta ad imposta di consumo, a decorrere dal 1° gennaio 2015, i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni;
Visto altresì, in particolare, l'articolo 62-quater, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1995, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate disposizioni applicative del medesimo articolo;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni, recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati;
Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 16 novembre 2013 e 12 febbraio 2014, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, rispettivamente, del 7 dicembre 2013, n. 287 e 19 febbraio 2014, n. 41, recanti disposizioni di attuazione dell'articolo 62-quater, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1995;
Ritenuta la necessità di adottare ulteriori disposizioni di attuazione dell'articolo 62-quater, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1995, per la regolare distribuzione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina;
Decreta:
Art. 1. Ambito applicativo e definizioni
1. Il presente decreto disciplina il regime della commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Agenzia», l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
b) «prodotti liquidi da inalazione», i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni;
c) «prodotti monouso», i dispositivi utilizzati per il consumo del prodotto liquido da inalazione contenuto e che non possono essere riutilizzati una volta consumato il liquido;
d) «deposito», l'impianto in cui vengono fabbricati o introdotti i prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina destinati ad essere forniti agli esercizi che ne effettuano la vendita al pubblico, ai diretti consumatori, ad altri depositi, alla cessione in altri Stati membri dell'Unione europea, all'esportazione;
e) «soggetto autorizzato», il soggetto autorizzato dall'Agenzia all'istituzione e gestione di un deposito;
f) «periodo di imposta», il periodo, pari ad una «quindicina», per il quale è dovuta l'imposta gravante sui prodotti liquidi da inalazione immessi in consumo nello stesso periodo;
g) «quindicina», i giorni dal 1° al 15° di ogni mese (prima quindicina) e i giorni dal 16° all'ultimo di ogni mese (seconda quindicina);
h) «immissione in consumo», il momento in cui i prodotti liquidi da inalazione sono estratti dal deposito, per essere ceduti agli esercizi che ne effettuano la vendita al pubblico, ovvero per essere ceduti direttamente ai consumatori;
i) «modello F24 accise», la delega irrevocabile ad un istituto di credito per il versamento al bilancio dello Stato, secondo le modalità stabilite dall'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, dell'imposta di consumo dovuta dal soggetto autorizzato;
l) «Testo unico delle accise», il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
Art. 2. Autorizzazione alla istituzione e alla gestione di deposito di prodotti liquidi da inalazione
1. Il soggetto che intende istituire e gestire un deposito di prodotti liquidi da inalazione presenta all'Agenzia, allegandovi la planimetria del luogo da adibire a deposito, una domanda recante:
a) la denominazione della società o della ditta, la sede legale, il numero di partita I.V.A., il codice fiscale e le generalità complete del legale rappresentante;
b) le generalità complete delle persone eventualmente delegate alla gestione del deposito;
c) il comune, la via ed il numero civico o la località in cui si intende istituire il deposito;
d) le caratteristiche dei sistemi di sicurezza antintrusione dell'impianto;
e) l'elenco dei prodotti liquidi da inalazione che si intendono fabbricare o introdurre nell'impianto;
f) l'ammontare presuntivo dell'imposta di consumo dovuta nei primi due periodi di imposta;
g) la dichiarazione resa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, dal soggetto che inoltra l'istanza, dalla quale risulti che:
1) non ha subito provvedimenti restrittivi della libertà personale per procedimenti penali in corso per reati finanziari;
2) non è stato rinviato a giudizio per reati finanziari in processi ancora da celebrarsi;
3) non ha riportato condanne per reati di cui al numero 2);
4) non ha commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni che disciplinano l'accisa e l'imposta sul valore aggiunto;
5) non è sottoposto a procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, né si trova in stato di liquidazione;
6) non ha riportato sanzioni definite in via amministrativa per reati di contrabbando;
7) non si trova in una delle fattispecie previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.
2. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera g), è resa anche dai soggetti eventualmente delegati alla gestione del deposito.
3. Dalla data di presentazione all'Agenzia della domanda di cui al comma 1, il soggetto che l'ha sottoscritta è autorizzato ad istituire e gestire il deposito. L'autorizzazione abilita all'esercizio del deposito per i soli aspetti fiscali, ferma la diretta responsabilità del soggetto autorizzato al conseguimento e mantenimento degli eventuali titoli abilitativi prescritti per finalità diverse dalla normativa vigente.
4. L'Agenzia, nell'esercizio dei suoi ordinari poteri di controllo, accerta la veridicità dei fatti esposti nella dichiarazione di cui al comma 1, lettera g), nonché verifica l'adeguatezza tecnica dei luoghi adibiti a deposito al fine di:
a) verificare l'adempimento degli obblighi del datore di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
b) valutare l'adeguatezza dei sistemi di sicurezza antintrusione dell'impianto tenuto conto del contesto territoriale in cui è ubicato e delle modalità di immagazzinamento e custodia dei prodotti.
5. L'Agenzia assegna a ciascun deposito un codice di imposta, comunicandolo al soggetto autorizzato.
6. Costituisce causa di decadenza dall'autorizzazione la mancata prestazione della cauzione di cui all'articolo 3 entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di istituzione e gestione del deposito. Costituisce altresì causa di decadenza dall'autorizzazione l'accertata insussistenza o il venir meno dei fatti esposti nella dichiarazione di cui al comma 1, lettera g). Costituisce causa di revoca dell'autorizzazione l'accertata insussistenza, all'esito dei controlli dell'Agenzia, dei requisiti di cui al comma 4, nonché il mancato adempimento alle eventuali prescrizioni date dall'Agenzia per l'adeguamento, entro un termine appositamente stabilito, comunque non inferiore a sessanta giorni, dei locali adibiti a deposito.
7. L'autorizzazione ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 16 novembre 2013, e successive modificazioni, qualora non sia intervenuto provvedimento di decadenza o di revoca della stessa, costituisce autorizzazione ai sensi del presente articolo. Il soggetto nei confronti del quale sia intervenuto detto provvedimento, potrà essere autorizzato ai sensi del presente articolo qualora dimostri, contestualmente alla presentazione della domanda di cui al comma 1, che sono venuti meno i motivi di decadenza o di revoca.
Art. 3. Cauzione
1. Il soggetto autorizzato all'istituzione e gestione del deposito presta all'Agenzia una cauzione nei modi di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni.
2. La cauzione di cui al comma 1 ha validità almeno biennale, da rinnovare per analogo periodo almeno sessanta giorni prima della cessazione di validità. In mancanza, l'autorizzazione all'esercizio del deposito è sospesa, in via cautelativa, fino alla data di cessazione di validità della cauzione, e, successivamente a tale data, il soggetto autorizzato decade, ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 7, del Testo unico delle accise.
3. L'importo della cauzione è pari all'ammontare presuntivo dell'imposta di consumo indicata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f). Detto importo, a decorrere dal terzo periodo di imposta, è adeguato in misura tale da non risultare inferiore all'imposta media dovuta nei due periodi di imposta precedenti.
4. Non è tenuto alla prestazione della cauzione il soggetto autorizzato all'istituzione e gestione di deposito che effettui esclusivamente estrazioni di prodotti liquidi da inalazione non destinate all'immissione in consumo.
Art. 4. Registrazione dei prodotti liquidi da inalazione
1. La commercializzazione dei prodotti liquidi da inalazione è subordinata alla preventiva comunicazione all'Agenzia, da parte del soggetto autorizzato, dei seguenti elementi:
a) denominazione della marca del prodotto liquido da inalazione;
b) caratteristiche della confezione ovvero del dispositivo monouso destinati all'immissione in consumo;
c) capacità espressa in millilitri della confezione o del dispositivo monouso;
d) paese d'origine della confezione se situato fuori dell'Unione europea;
e) ragione sociale e sede legale del produttore o dell'importatore stabilito nell'Unione europea;
2. L'Agenzia assegna ai prodotti liquidi da inalazione un codice identificativo univoco comunicandolo al soggetto autorizzato, e provvede alla pubblicazione degli elementi di cui al comma 1 sul proprio sito istituzionale.
Art. 5. Obblighi del soggetto autorizzato
1. Il soggetto autorizzato comunica mensilmente all'Agenzia l'elenco dei punti di vendita e dei depositi riforniti nel mese precedente, indicando per ciascuno le marche di prodotti liquidi da inalazione cedute, il numero delle confezioni, la capacità di ciascuna confezione espressa in millilitri, il quantitativo complessivo espresso in litri.
2. Il soggetto autorizzato comunica mensilmente all'Agenzia, per le cessioni ai consumatori finali effettuate nel mese precedente, le marche di prodotti liquidi da inalazione, il numero delle confezioni nonché la capacità di ciascuna confezione e il quantitativo complessivo espressi in millilitri.
Art. 6. Regime del deposito
1. Le materie prime e sussidiarie, i prodotti semilavorati e finiti sono fabbricati, introdotti, custoditi ed estratti sotto la responsabilità esclusiva del soggetto autorizzato.
2. I prodotti liquidi da inalazione fabbricati o introdotti sono presi in carico giornalmente dal soggetto autorizzato previa emissione di bolletta di carico.
3. Per ciascuna estrazione di prodotti liquidi da inalazione, il soggetto autorizzato emette, in duplice esemplare, la bolletta di scarico. Un esemplare è conservato agli atti del deposito e l'altro accompagna i prodotti ed è consegnato al destinatario.
4. Il soggetto autorizzato istituisce e cura la tenuta di:
a) un registro di carico, scarico e rimanenze delle materie prime e sussidiarie, dei prodotti semilavorati e dei residui introdotti od estratti dal deposito, se esercita l'attività di produzione;
b) un registro di carico, scarico e rimanenze dei prodotti finiti distintamente per le marche di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).
5. Le registrazioni di cui al comma 4, lettera a), sono effettuate sulla base dei documenti commerciali e di trasporto relativi a ciascuna operazione.
6. Le registrazioni di cui al comma 4, lettera b), sono effettuate sulla base dei documenti commerciali e di trasporto relativi a ciascuna operazione e sulla base delle corrispondenti bollette di carico e scarico di cui ai commi 2 e 3.
7. Il soggetto autorizzato, entro cinque giorni dal termine di ciascuna quindicina, trasmette all'Agenzia il prospetto riepilogativo, distintamente per immissioni in consumo destinate ai punti di vendita e ai consumatori finali, dal quale risultino, per ciascuna marca, il numero delle confezioni, la capacità unitaria, la quantità complessiva di prodotto liquido da inalazione e l'imposta complessiva.
Art. 7. Versamento delle imposte, accertamento e controlli
1. Il soggetto autorizzato corrisponde l'imposta di consumo per i prodotti liquidi da inalazione estratti dal deposito per immissioni in consumo nella prima quindicina del mese entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti estratti per immissioni in consumo nella seconda quindicina del mese, entro il giorno 15 del mese successivo. L'ammontare complessivo dell'imposta dovuta risulta dal prospetto riepilogativo di cui all’articolo 6, comma 7, ed è calcolata applicando l'aliquota unitaria prevista dal provvedimento di cui all'articolo 62-quater, comma 1-bis, del Testo unico delle accise, al quantitativo complessivo dei prodotti liquidi da inalazione immessi in consumo.
2. Il versamento dell'imposta di cui al comma 1 è eseguito mediante il Modello F24 accise. L'attestazione rilasciata dalla banca convenzionata che esegue l'ordine di versamento è trasmessa in copia, entro cinque giorni dal ricevimento, all'Agenzia.
3. In sede di prima applicazione, il versamento dell'imposta dovuta per i periodi di imposta dal 1° gennaio 2015 al 31 maggio 2015 è effettuato entro il 15 giugno 2015.
4. L'Agenzia vigila sull'osservanza degli obblighi da parte del soggetto autorizzato, controlla la contabilità e la documentazione previsti dal presente decreto nonché i versamenti dell'imposta di consumo eseguiti dal soggetto stesso, ne rileva l'eventuale omissione o ritardo e provvede all'accertamento e al recupero, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dell'imposta o maggiore imposta dovuta nonché della indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e degli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai fini della liquidazione e del versamento dell'imposta di consumo dovuta per i prodotti liquidi da inalazione immessi in libera pratica.
Art. 8. Rappresentante fiscale
1. Il soggetto che fabbrica o detiene i prodotti liquidi da inalazione in uno dei Paesi membri dell'Unione europea ovvero in un Paese terzo e li fornisce nel territorio italiano ai punti vendita ovvero ai consumatori finali nomina un rappresentante fiscale, comunicandone le generalità all'Agenzia.
2. Il rappresentante fiscale di cui al comma 1:
a) ha sede nel territorio italiano;
b) è autorizzato a decorrere dalla data della comunicazione di cui al comma 1;
c) è in possesso dei requisiti di cui alla dichiarazione prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera g), la quale è sottoscritta dal rappresentante fiscale ed allegata alla comunicazione di cui al comma 1;
d) effettua la comunicazione di cui all'articolo 4;
e) è obbligato alla tenuta del registro delle forniture distintamente per marca, dal quale risultino, per ciascuna marca, il numero delle confezioni, la capacità unitaria, la quantità complessiva di prodotto liquido da inalazione e l'imposta complessiva. Le registrazioni sono effettuate sulla base dei documenti commerciali relativi a ciascuna operazione emessi dal fornitore;
f) provvede ad inoltrare all'Agenzia le comunicazioni di cui all'articolo 5;
g) trasmette, entro cinque giorni dal termine di ciascuna quindicina, all'Agenzia il prospetto riepilogativo, di cui all'articolo 6, comma 7;
h) è obbligato al versamento dell'imposta con l'osservanza delle modalità e dei termini di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 ed è soggetto alla vigilanza prevista dal comma 4 dello stesso articolo.
3. Al rappresentante fiscale è assegnato dall'Agenzia un codice di imposta.
4. Il rappresentante fiscale decade dall'autorizzazione di cui al comma 2, lettera b), qualora non provvede alla prestazione della cauzione di cui all'articolo 3, entro 30 giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 1 e qualora sia accertata la insussistenza o il venir meno dei requisiti indicati nella dichiarazione di cui al comma 2, lettera c).
5. Il rappresentante fiscale non è abilitato alla fabbricazione, ricezione, detenzione o spedizione di prodotti liquidi da inalazione.
Art. 9. Disposizioni contabili
1. Le bollette di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, riportano, oltre alle generalità del soggetto emittente:
a) il numero progressivo;
b) la data di emissione;
c) il codice di imposta, di cui all'articolo 2, comma 5, per le bollette emesse successivamente alla data di comunicazione da parte dell'Agenzia del codice stesso;
d) la descrizione del movimento del prodotto;
e) il codice del prodotto, di cui all'articolo 4, comma 2, per le bollette emesse successivamente alla data di comunicazione da parte dell'Agenzia del codice stesso;
f) la denominazione della marca del prodotto;
g) il numero delle confezioni del prodotto;
h) la capacità della confezione;
i) la quantità complessiva movimentata, espressa in millilitri, di prodotto;
l) le generalità del soggetto fornitore, in caso di bolletta di carico, o del soggetto destinatario del prodotto, in caso di bolletta di scarico.
2. Nei registri di cui agli articoli 6, comma 4, lettera b), e 8, comma 2, lettera e), sono annotati cronologicamente e numerati progressivamente tutti i movimenti di carico e scarico dei prodotti distintamente per marca e confezione unitaria. Fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 3, il soggetto autorizzato e il rappresentante fiscale comunicano alla competente Direzione territoriale dell'Agenzia il formato dei registri e bollette adottati.
3. Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli può essere disposto l'impiego da parte del soggetto autorizzato e del rappresentante fiscale, che sono tenuti ad adottarle entro sessanta giorni, di procedure informatizzate per la tenuta dei registri contabili e per la formazione e trasmissione telematica dei prospetti riepilogativi.
4. I registri contabili, le bollette, i prospetti e la documentazione previsti dal presente decreto sono resi disponibili all'Agenzia ai fini del controllo e dell'accertamento di cui all'articolo 62-quater del Testo unico delle accise.
5. I registri contabili, le bollette, i prospetti e la documentazione previsti dal presente decreto sono custoditi per i dieci anni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario.
Art. 10. Disposizioni finali
1. Non è consentita l'immissione in libera pratica di prodotti destinati ad essere forniti nel territorio nazionale a soggetti diversi da quelli autorizzati ai sensi del presente decreto, salvo quanto previsto dall'articolo 8.
2. Per quanto non previsto dal presente decreto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni in materia di tabacchi lavorati di cui all'articolo 61 del decreto legislativo n. 504 del 1995 e al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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