Ministero della giustizia
D.M. 16-12-2014
Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada, ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2014, n. 302.
D.M. 16 dicembre 2014 (1).
Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al codice della strada, ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (2)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2014, n. 302.
(2) Emanato dal Ministero della giustizia.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
E
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 195, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della strada;
Visto il decreto del Ministro della giustizia del 19 dicembre 2012;
Ritenuto di dover provvedere, in conformità alla citata disposizione legislativa, all'aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal citato Nuovo Codice della strada, in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media nazionale, verificatasi nel biennio dal 1° dicembre 2012 al 30 novembre 2014;
Ritenuto di dover escludere dal predetto aggiornamento l'importo delle sanzioni di cui all'art. 115, comma 3, 2° periodo e comma 4, e degli articoli 116, 124, 125, 126, 135 e 136-bis, introdotte nel Nuovo Codice della strada e norme correlate per effetto delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, come modificate con decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, non essendo decorso il previsto biennio dalla loro entrata in vigore;
Considerato che l'indice di variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatosi nel biennio dal 1° dicembre 2012 al 30 novembre 2014, calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica, è dello 0.8%;
Decreta:
Art. 1.
1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della strada e successive modifiche e integrazioni, è aggiornata secondo la tabella I figurante in allegato al presente decreto.
2. Dall'adeguamento di cui al comma 1 sono escluse le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 115, comma 3, 2° periodo e comma 4, e degli artt. 116, 124, 125, 126, 135 e 136-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e norme correlate, come introdotte o modificate dalle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, come modificate con decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, riportate nella tabella II in allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Tabella I
Gli importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una somma, previste dal codice della strada, devono intendersi sostituiti come segue:
Ove era prevista la sanzione da Euro 24 a Euro 97 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 24 a Euro 98.
Ove era prevista la sanzione da Euro 25 a Euro 99 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 25 a Euro 100.
Ove era prevista la sanzione da Euro 38 a Euro 155 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 38 a Euro 156.
Ove era prevista la sanzione da Euro 39 a Euro 159 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 39 a Euro 160.
Ove era prevista la sanzione da Euro 40 a Euro 160 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 40 a Euro 161.
Ove era prevista la sanzione da Euro 40 a Euro 162 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 40 a Euro 163.
Ove era prevista la sanzione da Euro 40 a Euro 163 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 40 a Euro 164.
Ove era prevista la sanzione da Euro 41 a Euro 168 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 41 a Euro 169.
Ove era prevista la sanzione da Euro 51 a Euro 99 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 51 a Euro 100.
Ove era prevista la sanzione da Euro 76 a Euro 308 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 77 a Euro 310.
Ove era prevista la sanzione da Euro 80 a Euro 318 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 81 a Euro 321.
Ove era prevista la sanzione da Euro 80 a Euro 323 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 81 a Euro 326.
Ove era prevista la sanzione da Euro 82 a Euro 328 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 83 a Euro 331.
Ove era prevista la sanzione da Euro 83 a Euro 329 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 84 a Euro 332.
Ove era prevista la sanzione da Euro 84 a Euro 335 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 85 a Euro 338.
Ove era prevista la sanzione da Euro 99 a Euro 201 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 100 a Euro 203.
Ove era prevista la sanzione da Euro 105 a Euro 422 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 106 a Euro 425.
Ove era prevista la sanzione da Euro 126 a Euro 252 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 127 a Euro 254.
Ove era prevista la sanzione da Euro 154 a Euro 616 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 155 a Euro 621.
Ove era prevista la sanzione da Euro 155 a Euro 622 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 156 a Euro 627.
Ove era prevista la sanzione da Euro 156 a Euro 626 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 157 a Euro 631.
Ove era prevista la sanzione da Euro 159 a Euro 639 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 160 a Euro 644.
Ove era prevista la sanzione da Euro 160 a Euro 641 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 161 a Euro 646.
Ove era prevista la sanzione da Euro 162 a Euro 646 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 163 a Euro 651.
Ove era prevista la sanzione da Euro 163 a Euro 653 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 164 a Euro 658.
Ove era prevista la sanzione da Euro 163 a Euro 658 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 164 a Euro 663.
Ove era prevista la sanzione da Euro 168 a Euro 674 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 169 a Euro 679.
Ove era prevista la sanzione da Euro 211 a Euro 843 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 213 a Euro 850.
Ove era prevista la sanzione da Euro 216 a Euro 432 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 218 a Euro 435.
Ove era prevista la sanzione da Euro 264 a Euro 1.054 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 266 a Euro 1.062.
Ove era prevista la sanzione da Euro 284 a Euro 1.133 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 286 a Euro 1.142.
Ove era prevista la sanzione da Euro 294 a Euro 1.174 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 296 a Euro 1.183.
Ove era prevista la sanzione da Euro 316 a Euro 1.265 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 319 a Euro 1.275.
Ove era prevista la sanzione da Euro 318 a Euro 1.272 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 321 a Euro 1.282.
Ove era prevista la sanzione da Euro 324 a Euro 1.294 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 327 a Euro 1.304.
Ove era prevista la sanzione da Euro 331 a Euro 1.324 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 334 a Euro 1.335.
Ove era prevista la sanzione da Euro 353 a Euro 1.762 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 356 a Euro 1.776.
Ove era prevista la sanzione da Euro 369 a Euro 1.476 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 372 a Euro 1.488.
Ove era prevista la sanzione da Euro 385 a Euro 1.539 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 388 a Euro 1.551.
Ove era prevista la sanzione da Euro 398 a Euro 1.596 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 401 a Euro 1.609.
Ove era prevista la sanzione da Euro 403 a Euro 1.617 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 406 a Euro 1.630.
Ove era prevista la sanzione da Euro 410 a Euro 1.643 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 413 a Euro 1.656.
Ove era prevista la sanzione da Euro 419 a Euro 1.682 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 422 a Euro 1.695.
Ove era prevista la sanzione da Euro 422 a Euro 1.686 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 425 a Euro 1.699.
Ove era prevista la sanzione da Euro 527 a Euro 2.108 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 531 a Euro 2.125.
Ove era prevista la sanzione da Euro 662 a Euro 2.650 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 667 a Euro 2.671.
Ove era prevista la sanzione da Euro 705 a Euro 3.526 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 711 a Euro 3.554.
Ove era prevista la sanzione da Euro 765 a Euro 3.076 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 771 a Euro 3.101.
Ove era prevista la sanzione da Euro 769 a Euro 3.079 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 775 a Euro 3.104.
Ove era prevista la sanzione da Euro 770 a Euro 3.086 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 776 a Euro 3.111.
Ove era prevista la sanzione da Euro 772 a Euro 3.115 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 778 a Euro 3.140.
Ove era prevista la sanzione da Euro 802 a Euro 3.212 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 808 a Euro 3.238.
Ove era prevista la sanzione da Euro 808 a Euro 3.234 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 814 a Euro 3.260.
Ove era prevista la sanzione da Euro 821 a Euro 3.287 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 828 a Euro 3.313.
Ove era prevista la sanzione da Euro 841 a Euro 3.366 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 848 a Euro 3.393.
Ove era prevista la sanzione da Euro 895 a Euro 3.578 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 902 a Euro 3.607.
Ove era prevista la sanzione da Euro 939 a Euro 3.758 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 947 a Euro 3.788.
Ove era prevista la sanzione da Euro 1.054 a Euro 3.162 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 1.062 a Euro 3.187.
Ove era prevista la sanzione da Euro 1.054 a Euro 4.216 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 1.062 a Euro 4.250.
Ove era prevista la sanzione da Euro 1.174 a Euro 11.741 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 1.183 a Euro 11.835.
Ove era prevista la sanzione da Euro 1.324 a Euro 5.302 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 1.335 a Euro 5.344.
Ove era prevista la sanzione da Euro 1.376,55 a Euro 13.765,50 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 1.388 a Euro 13.876.
Ove era prevista la sanzione da Euro 1.761 a Euro 7.045 a stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 1775 a Euro 7.101.
Ove era prevista la sanzione da Euro 1.818 a Euro 7.276 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 1.833 a Euro 7.334.
Ove era prevista la sanzione da Euro 1.865 a Euro 7.460 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 1.880 a Euro 7.520.
Ove era prevista la sanzione da Euro 1.941 a Euro 7.767 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 1.957 a Euro 7.829.
Ove era prevista la sanzione da Euro 1.988 a Euro 7.953 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 2.004 a Euro 8.017.
Ove era prevista la sanzione da Euro 2.650 a Euro 10.604 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 2.671 a Euro 10.689.
Ove era prevista la sanzione da Euro 4.696 a Euro 18.785 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 4.734 a Euro 18.935.
Ove era prevista la sanzione da Euro 10.793 a Euro 16.189 la stessa deve intendersi sostituita con quella da Euro 10.879 a Euro 16.319.
Tabella II
Disposizioni previste dal codice della strada e norme correlate che sono escluse dall'aggiornamento dell'importo delle sanzioni:
Articolo 115, comma 3, secondo periodo, e comma 4;
Articolo 116;
Articolo 124;
Articolo 125;
Articolo 126;
Articolo 135;
Articolo 136-bis.
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