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lunedì 8 ottobre 2018

Consiglio di Stato 2018: ricorso VS rigetto della richiesta di riconoscimento della dipendenza contratta della infermità “ disturbo ansioso” come dipendente da causa di servizio Pubblicato il 20/09/2018 N. 05469/2018REG.PROV.COLL. N. 00029/2014 REG.RIC.




Consiglio di Stato 2018: ricorso VS rigetto della richiesta di riconoscimento della dipendenza contratta della infermità “ disturbo ansioso” come dipendente da causa di servizio



Pubblicato il 20/09/2018

N. 05469/2018REG.PROV.COLL.

N. 00029/2014 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 29 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rita Matticoli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Gramsci, n. 24;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VII n. 03703/2013, resa tra le parti, concernente il mancato riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2018 il Cons. Alessandro Verrico e uditi per le parti l’avvocato Rita Matticoli e l'avvocato dello Stato Roberta Guizzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso dinanzi al T.a.r. Campania, il Sig. -OMISSIS-, già agente di Polizia penitenziaria, impugnava i seguenti provvedimenti chiedendone l’annullamento: 1) il decreto del Direttore Generale del Settore Amministrativo Sanitario del Personale della Polizia penitenziaria del 14 dicembre 2009 di rigetto della richiesta di riconoscimento della dipendenza contratta della infermità “ disturbo ansioso” come dipendente da causa di servizio; 2) il parere negativo al riconoscimento del Comitato di verifica per le cause di servizio reso in data 28 luglio 2008; 3) tutti gli atti connessi.

2. Con la sentenza n. 3703/2013, depositata in data 16 luglio 2013, il T.a.r. Campania, Napoli, Sezione settima, ha respinto il ricorso e ha compensato le spese di giudizio tra le parti. In particolare, il Tribunale:

a) ha dichiarato la propria competenza territoriale;

b) ha negato la dipendenza da causa di servizio dell’infermità “disturbo ansioso”, confermando quanto sul punto già espresso dal Comitato di verifica, in quanto:

b.1) i giudizi resi dagli organi medico-legali sulla dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata dal pubblico dipendente sono connotati da discrezionalità tecnica, sicché il sindacato esperibile su di essi dal giudice amministrativo deve intendersi limitato ai profili di irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti;

b.2) nessuna incidenza sul contenuto della valutazione di discrezionalità tecnica attribuita al Comitato di verifica per le cause di servizio può dispiegare il verbale della Commissione Medica Ospedaliera;

b.3) il ricorrente neppure in questa sede ha fornito alcun concreto elemento, idoneo a dimostrare una dipendenza da cause di servizio dell'accusata patologia;

b.4) deve presumersi che l'insorgenza delle patologie in discussione, legata ad una specifica predisposizione del singolo individuo interessato, sia stata scatenata da situazioni contingenti e collegate genericamente alle sue modalità di vita, tra le quali, però, in mancanza di concreti elementi di riferimento sul punto, non può annoverarsi il prestato servizio in qualità di dipendente della Polizia penitenziaria;

c) ha infine compensato tra le parti le spese di giudizio.

3. Il ricorrente ha proposto appello, per ottenere la riforma della sentenza impugnata e il conseguente accoglimento integrale del ricorso originario. In particolare, l’appellante ha sostenuto le censure riassumibili nei seguenti termini:

I) erroneità ed ingiustizia manifesta della sentenza n. 3703/2013 per violazione del d.P.R. n. 461/2001 per motivazione illogica e contraddittoria, rigettando la domanda di annullamento per illegittimità del decreto del Ministero della Giustizia del 14 dicembre 2009 recettivo, immotivatamente, del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio (C.V.C.S.) del 28 luglio 2008;

II) erroneità della sentenza per avere erroneamente motivato in ordine alla rilevata omessa attività istruttoria tesa ad appurare l'incidenza delle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa sull'insorgenza della patologia contratta dal -OMISSIS-, avendola gli atti impugnati imputata, con mera clausola di stile ed in maniera del tutto generalizzata e ipotetica, a fattori endogeno-costituzionali;

III) erroneità della sentenza impugnata per avere rigettato le ragioni attoree in assenza di una concreta ed idonea indagine sulla personalità del -OMISSIS-e sulle modalità di turnazione da questi svolte presso il carcere di Rebibbia;

IV) erroneità della sentenza per avere rigettato il ricorso nonostante la palese illegittimità del decreto ministeriale impugnato che si è limitato a recepire il parere tecnico del Comitato senza tuttavia esaminare le circostanze effettive di svolgimento della prestazione lavorativa, pur disponendo di tutti gli strumenti documentali idonei a contraddire l'esito dell'organo consultivo.

3.1. Si è costituito formalmente in giudizio il Ministero della Giustizia.

3.2. Parte appellante ha depositato ulteriore memoria in data 8 giugno 2018, insistendo nelle proprie difese.

4. All’udienza del 12 luglio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

DIRITTO

5. L’appellante, a mezzo dei motivi innanzi riportati:

- lamenta l’erroneità della gravata sentenza perché si sarebbe fondata su di un'erronea applicazione delle norme del d.P.R. n. 461/2001 e sarebbe il frutto di una illogica, contraddittoria ed immotivata adesione, semplicistica ed incoerente, all'assioma formulato dal Comitato di verifica delle cause di servizio con il parere del 28.07.2008 poi recepito dal decreto del Ministero della Giustizia del 14 dicembre 2009;

- censura la totale acquiescenza prestata dall'amministrazione alle affermazioni del C.V.C.S., le quali, tra l'altro, risulterebbero rese sulla scorta di nozioni astratte, generali e di principio senza alcuna considerazione delle specifiche circostanze del caso concreto;

- sostiene che il primo giudice avrebbe del tutto obliterato la necessità di verificare che il parere dell'organo consultivo, anziché fondato su assunti generici ed astratti riferibili alla condizione patologica del ricorrente, fosse stato reso all'esito di una concreta e idonea indagine sulla personalità del sig. -OMISSIS-e sull'incarico da questi svolto quale pubblico dipendente;

- ritiene il decreto ministeriale contraddittorio ed illogico perché, nel recepire il parere del C.V.C.S., ha ritenuto di condividere le valutazioni espresse dall’organo tecnico senza alcuna considerazione delle circostanze effettive di svolgimento della prestazione lavorativa.

5.1. L’appello non merita accoglimento.

5.2. Il Collegio osserva con riferimento all’oggetto del giudizio che, per costante giurisprudenza:

a) le valutazioni del Comitato di verifica per le cause di servizio non sono contestabili alla luce di difformi conclusioni raggiunte dai sanitari compulsati autonomamente dalla parte (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 4 ottobre 2017, n. 4619, § 10 e 6 giugno 2917, n. 2718, cui si fa rinvio ai sensi dell'art. 88, comma 2, lett. d, c.p.a.);

b) sul Comitato non incombe uno specifico obbligo motivazionale in ordine alle ragioni che lo inducono a disattendere le diverse conclusioni raggiunte dal consulente medico nominato dalla parte: queste, infatti, impingendo nel merito delle attribuzioni proprie del Comitato, incidono inammissibilmente nel nucleo vivo delle valutazioni tecnico-discrezionali ad esso riservate dalla legge (Cons. Stato, sez. IV, 9 aprile 2018, n. 2140);

c) al solo Comitato è riconosciuto dalla legge il potere di delibare la sussistenza o meno del nesso eziologico fra prestazione del servizio ed insorgenza della malattia, essendo il previo intervento della C.M.O. limitato alla mera diagnosi dell'infermità (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 4 ottobre 2017, n. 4619, § 8);

d) le valutazioni del Comitato sono sindacabili in sede giurisdizionale solo ab externo, ossia per errore di fatto o per violazione dei canoni di logica formale, cristallizzati nei principi di non contraddizione, di ragionevolezza, di consequenzialità argomentativa (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 4 ottobre 2017, n. 4619, § 9).

5.3. Calando tali principi giurisprudenziali nella fattispecie in esame, emerge pertanto, da un alto, l’irrilevanza ai nostri fini degli esiti della visita effettuata dalla C.M.O. di Napoli in data 25 luglio 2006 (che portava, a differenza degli impugnati provvedimenti, a conclusioni favorevoli al ricorrente), dall’altro, l’assenza di travisamento dei fatti da parte del Comitato, il quale, peraltro, esprimeva un giudizio connotato da un percorso logico-argomentativo ragionevole e privo di macroscopiche lacune o fratture motivazionali.

5.4. Il Comitato, invero, motivava in maniera specifica e puntuale con riferimento alla infermità denunciata. In particolare, l'organo evidenziava che:

- la patologia riscontrata al ricorrente è "una forma di nevrosi che si estrinseca con disturbi di somatizzazione attraverso i canali neuro vegetativi, scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano, di frequente, su personalità predisposta";

- "non rinvenendosi, nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali negative al servizio idonee, per intensità e durata, a favorirne lo sviluppo, l'infermità non può ricollegarsi agli invocati eventi neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante".

6. Alla luce di tali considerazioni, l’appello deve essere respinto.

7. Le spese del grado meritano l’integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa integralmente tra le parti le spese del grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Luca Lamberti, Consigliere

Daniela Di Carlo, Consigliere

Alessandro Verrico, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Alessandro Verrico
Filippo Patroni Griffi

IL SEGRETARIO


In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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