MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 17 settembre 2018
Istituzione dell'Anagrafe nazionale vaccini. (18A07050)
(GU n.257 del 5-11-2018)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 32 della Costituzione italiana;
Visto il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 31 luglio 2017, n. 119,
recante: «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale,
di malattie infettive e di controversie relative alla
somministrazione di farmaci» e, in particolare, l'art. 4-bis, che
prevede che con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, e' istituita presso il
Ministero della salute, anche attraverso il riuso di sistemi
informatici o di parte di essi gia' realizzati da altre
amministrazioni sanitarie, l'Anagrafe nazionale vaccini, nella quale
sono registrati i soggetti vaccinati e da sottoporre a vaccinazione,
i soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del medesimo decreto-legge
n. 73 del 2017, nonche' le dosi e i tempi di somministrazione delle
vaccinazioni effettuate e gli eventuali effetti indesiderati;
Vista l'intesa sancita in data 19 gennaio 2017 dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, sul documento «Piano nazionale
prevenzione vaccinale (PNPV) 2017-2019» (rep. atti n. 10/CSR),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 2017, n. 41, che
include, tra i propri obiettivi, il completamento
dell'informatizzazione delle anagrafi vaccinali e, al paragrafo
«Informatizzazione Anagrafe vaccinale a livello regionale: principali
funzionalita' e dataset minimo», individua un data set minimo di
informazioni che le regioni devono utilizzare per la realizzazione
delle anagrafi uniche a livello regionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 2017, n.
65, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502»;
Considerato che l'allegato 1 del menzionato decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, include al livello «A.
Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e
parassitarie, inclusi i programmi vaccinali», numero A3, tra i
componenti del programma «Completamento anagrafi vaccinali
informatizzate regionale e trasmissione dati informatizzati a livello
nazionale»;
Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005 (rep. atti. n. 2271/CSR), in
attuazione dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n.
311;
Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1990, recante «Sistema
informativo delle malattie infettive e diffusive», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n. 6;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3
marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2017, n.
109, recante «Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei
registri di mortalita', di tumori e di altre patologie» che, al punto
A1.25 dell'allegato A1, prevede il Sistema di segnalazione delle
malattie infettive (PREMAL);
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2015,
recante «Procedure operative e soluzioni tecniche per un'efficace
azione di farmacovigilanza adottate ai sensi del comma 344 dell'art.
1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228»;
Considerata la necessita' di garantire la puntuale acquisizione da
parte delle autorita' competenti dei dati relativi alla
somministrazione delle vaccinazioni necessari per il monitoraggio dei
programmi vaccinali sul territorio nazionale, per la predisposizione
degli atti di indirizzo e coordinamento in materia di prevenzione
sanitaria e per l'adozione delle consequenziali misure;
Considerata l'opportunita' di garantire l'espletamento puntuale
delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la raccolta e
lo scambio di informazioni in materia di prevenzione vaccinale, ai
fini del collegamento con l'Organizzazione mondiale della sanita'
(OMS), le altre organizzazioni internazionali e gli organismi
comunitari, ai sensi dell'art. 118, lettera a) del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' la redazione delle
relazioni da presentarsi al Parlamento e le altre relazioni o
rapporti di carattere nazionale, ai sensi dell'art. 118, lettera d)
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il regolamento UE/2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati (che abroga la direttiva 95/46/CE) e
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in
materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modifiche e integrazioni;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, reso in data 26 luglio 2018;
Acquisita l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, nella seduta del 6 settembre 2018;
Decreta:
Art. 1
Finalita' e oggetto
1. Il presente decreto istituisce e disciplina il funzionamento,
presso il Ministero della salute, dell'Anagrafe nazionale vaccini,
con l'obiettivo di garantire, nell'ambito del monitoraggio dei
programmi vaccinali sul territorio nazionale, la verifica delle
coperture vaccinali in relazione al Calendario vaccinale nazionale
vigente e l'elaborazione di indicatori a livello nazionale, regionale
e aziendale, anche a fini comparativi.
2. I dati contenuti nell'Anagrafe nazionale vaccini sono utilizzati
dal Ministero della salute per lo svolgimento delle funzioni e dei
compiti amministrativi concernenti la raccolta e lo scambio di
informazioni con gli organismi comunitari ed internazionali e la
redazione delle relazioni da presentarsi al Parlamento e le altre
relazioni o rapporti di carattere nazionale.
3. Al fine di assicurare l'aggiornamento delle anagrafi regionali
vaccinali, l'Anagrafe nazionale vaccini mette a disposizione delle
regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, a livello
centrale, le informazioni relative alle vaccinazioni effettuate in
una regione o in una provincia autonoma diversa da quella di
residenza e la scheda dello stato vaccinale dell'assistito che si sia
trasferito da una regione o provincia autonoma ad altra regione o
provincia autonoma.
4. Nell'Anagrafe nazionale vaccini sono registrati:
a) i soggetti vaccinati;
b) i soggetti da sottoporre a vaccinazione;
c) i soggetti immunizzati di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73;
d) i soggetti per i quali le vaccinazioni possono essere omesse o
differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, ai sensi
dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73;
e) le dosi e i tempi di somministrazione delle vaccinazioni
effettuate;
f) gli eventuali effetti indesiderati.
Art. 2
Modalita' di trasmissione e raccolta dei dati
dalle anagrafi vaccinali regionali
1. L'Anagrafe nazionale vaccini, ai sensi del comma 2 dell'art.
4-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, raccoglie i dati delle
anagrafi vaccinali regionali, che consistano in una banca dati
regionale dotata di un sistema informativo unico di cui all'intesa
sancita in data 19 gennaio 2017 dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano (rep. atti. n. 10/CSR). Tale sistema e' collegato con
l'anagrafe regionale degli assistiti e ha lo scopo di garantire la
corretta conduzione dei programmi di vaccinazione, il monitoraggio
dell'efficienza dell'attivita' ed il controllo della sua efficacia
attraverso il calcolo delle coperture vaccinali e di altri indicatori
a livello regionale e aziendale, il supporto alla pianificazione di
procedure di audit e di processi di benchmarking all'interno della
regione e le funzioni di programmazione regionale in tema di
strategie vaccinali. Ai fini del presente decreto, ogni anagrafe
vaccinale regionale contiene, per gli assistiti residenti nella
relativa regione o provincia autonoma, i dati di cui all'art. 1,
comma 4, lettere a), b), c), d), e) del presente decreto, come
specificati dal disciplinare tecnico di cui all'allegato A al
presente decreto.
2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
trasmettono le informazioni di cui all'art. 1, comma 4, lettere a),
b), c), d), e) del presente decreto, contenute nella scheda dello
stato vaccinale di ciascun assistito, attenendosi alle modalita'
individuate nel disciplinare tecnico di cui all'allegato B al
presente decreto. La scheda dello stato vaccinale e' l'insieme delle
informazioni relative alle vaccinazioni somministrate e non
somministrate al singolo assistito nel corso della vita; essa viene
aggiornata in caso di modifica della residenza o dello stato
vaccinale, ossia se l'assistito riceve una nuova dose di vaccino
ovvero se si attesta la sussistenza di una condizione di esonero,
omissione o differimento, ovvero qualora si verifichi il decesso
dell'assistito.
3. La trasmissione della scheda dello stato vaccinale aggiornata di
ciascun assistito da parte delle regioni e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano all'Anagrafe nazionale vaccini avviene, a
decorrere dall'anno 2019, con cadenza trimestrale, entro il mese
successivo al trimestre di riferimento. Le informazioni trasmesse
sono sottoposte a verifica in ordine alla completezza e alla
qualita'. A decorrere dall'anno 2020, il conferimento dei dati nel
rispetto delle suindicate modalita' e' ricompreso fra gli adempimenti
cui sono tenute le regioni e le province autonome per l'accesso al
finanziamento integrativo a carico dello Stato, ai sensi dell'intesa
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta
del 23 marzo 2005 (rep. atti. n. 2271/CSR).
4. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno
l'obbligo di verificare la completezza della scheda dello stato
vaccinale relativa a ciascun assistito e di segnalare eventuali
carenze, conseguenti all'avvenuto trasferimento dell'assistito da
altra regione o provincia autonoma; in tale ipotesi, per la finalita'
di cui al comma 3 dell'art. 1 del presente decreto, le regioni e le
province autonome dal quale l'assistito si e' trasferito trasmettono
all'Anagrafe nazionale vaccini, entro venti giorni dalla data del
trasferimento, i dati di cui alle lettere a), b), c), d), e) del
comma 4 dell'art. 1 del presente decreto, contenuti nella scheda
dello stato vaccinale di ciascun assistito, attenendosi alle
modalita' individuate dall'allegato B al presente decreto. Attraverso
i servizi dell'Anagrafe nazionale vaccini, i medesimi dati saranno
trasmessi, entro dieci giorni dall'acquisizione, alle regioni e alle
province autonome di attuale residenza dell'assistito, ai fini
dell'inserimento nell'anagrafe vaccinale regionale.
5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano presso
le quali siano state somministrate vaccinazioni a soggetti non
residenti hanno l'obbligo di comunicare, entro dieci giorni
dall'effettuazione, le informazioni relative a tali vaccinazioni;
attraverso i servizi dell'Anagrafe nazionale vaccini, le medesime
informazioni saranno trasmesse, entro dieci giorni dall'acquisizione,
alla regione o alla provincia autonoma di residenza dell'assistito,
ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe vaccinale regionale.
6. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno
l'obbligo di acquisire periodicamente dall'Anagrafe nazionale vaccini
i dati di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.
7. Per consentire la verifica dei dati relativi ai soggetti
immunizzati di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 giugno
2017, n. 73 trasmessi dalle regioni e dalle province autonome,
l'Anagrafe nazionale vaccini raccoglie i dati relativi alle notifiche
effettuate dal medico curante, ai sensi dell'art. 1 del decreto del
Ministro della sanita' 15 dicembre 1990. Per il medesimo fine,
dall'entrata in vigore del regolamento di disciplina del Sistema di
segnalazione delle malattie infettive del Ministero della salute
(PREMAL), di cui al punto A1.25 dell'allegato A1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2017, l'Anagrafe
nazionale vaccini raccoglie i dati di cui al paragrafo 4.6 del
disciplinare tecnico di cui all'allegato B al presente decreto.
Art. 3
Raccolta dati dalla rete nazionale di farmacovigilanza
1. L'Agenzia italiana del farmaco assicura con cadenza annuale la
trasmissione, in forma aggregata e anonima, dei dati di cui alla
lettera f) dell'art. 1, comma 4, del presente decreto, che
confluiscono nella rete nazionale di farmacovigilanza di cui al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2015.
Art. 4
Accesso ai dati
1. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1, comma 1,
del presente decreto:
le unita' organizzative competenti delle regioni e delle province
autonome, come individuate da provvedimenti regionali e provinciali,
hanno accesso ai dati relativi ai propri assistiti e, in forma
aggregata e anonima, ai dati raccolti dalle altre anagrafi vaccinali
regionali;
le unita' organizzative, specificamente individuate, della
Direzione generale competente in materia di prevenzione sanitaria e
della Direzione generale competente in materia di sistema informativo
e statistico-sanitario del Ministero della salute, hanno accesso ai
dati personali della generalita' degli assistiti.
2. Ai fini di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, i
competenti uffici del Ministero della salute accedono ai dati in
forma aggregata e anonima.
3. Ai fini di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto, le
unita' organizzative competenti delle regioni e delle province
autonome, come individuate da provvedimenti regionali e provinciali,
e le unita' organizzative, specificamente individuate, della
Direzione generale competente in materia di prevenzione sanitaria e
della Direzione generale competente in materia di sistema informativo
e statistico-sanitario del Ministero della salute accedono ai dati
personali in forma individuale.
Art. 5
Trattamento dei dati
1. La titolarita' del trattamento dell'Anagrafe nazionale vaccini
e' in capo al Ministero della salute, quella delle anagrafi regionali
alle regioni e alle province autonome. I predetti titolari effettuano
il trattamento dei dati personali presenti nelle suddette anagrafi
nel rispetto del principio di responsabilizzazione di cui all'art. 5,
par. 2 del regolamento UE/2016/679, conformemente alle disposizioni
del regolamento UE/2016/679 e a quelle nazionali vigenti e nel
rispetto anche delle misure riportate nel disciplinare tecnico di cui
all'allegato B al presente decreto.
2. I dati contenuti nell'Anagrafe nazionale vaccini possono essere
diffusi esclusivamente in forma anonima.
Art. 6
Periodo di conservazione dei dati
1. I dati raccolti nell'Anagrafe nazionale vaccini sono conservati
per trent'anni dalla data di decesso di ciascun assistito.
Art. 7
Variazioni del disciplinare tecnico
1. Le indicazioni contenute nel disciplinare tecnico di cui agli
allegati A e B al presente decreto sono aggiornate con decreto del
direttore della Direzione generale competente in materia di
prevenzione sanitaria e del direttore della Direzione generale
competente in materia di sistema informativo e statistico-sanitario
del Ministero della salute.
Art. 8
Oneri
1. Agli oneri derivanti dal presente decreto si provvede nel
rispetto di quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 4-bis del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni,
dall'art. 1 della legge 31 luglio 2017, n. 119.
Art. 9
Disposizioni transitorie
1. In sede di prima applicazione, entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano trasmettono all'Anagrafe nazionale
vaccini le schede dello stato vaccinale dei propri assistiti, recanti
le informazioni delle vaccinazioni effettuate e non effettuate alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 10
Entrata in vigore
1. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di
controllo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ed entra in vigore decorsi quindici giorni dalla predetta
pubblicazione.
Roma, 17 settembre 2018
Il Ministro: Grillo
Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2018
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 3238
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico
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