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lunedì 5 novembre 2018

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 23 ottobre 2018 Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione. (18A07049) (GU n.257 del 5-11-2018)

MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 23 ottobre 2018
Regola  tecnica  di  prevenzione  incendi   per   la   progettazione,
costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di  idrogeno
per autotrazione. (18A07049)
(GU n.257 del 5-11-2018)

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

                           di concerto con

                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI

  Visto il decreto legislativo 8  marzo  2006,  n.  139,  recante  il
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
l'«Attuazione dell'art. 1 della legge  3  agosto  2007,  n.  123,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro» e successive modificazioni;
  Visto il regolamento CE n. 79/2009 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 14 gennaio 2009 relativo all'omologazione di veicoli  a
motore alimentati a idrogeno e che modifica la direttiva 2007/46/CE;
  Visto il regolamento europeo  406/2010  della  Commissione  del  26
aprile 2010 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE)
n.  79/2009  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio   relativo
all'omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno;
  Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  del  9
marzo  2011,  n.  305,  che  fissa  condizioni  armonizzate  per   la
commercializzazione dei prodotti  da  costruzione  e  che  abroga  la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio;
  Visto il decreto legislativo  15  febbraio  2016,  n.  26,  recante
l'«Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio  2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
legislazioni degli Stati membri relativa alla  messa  a  disposizione
sul mercato di attrezzature a pressione»;
  Visto il  decreto  legislativo  19  maggio  2016,  n.  85,  recante
l'«Attuazione     della     direttiva     2014/34/UE,     concernente
l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative  agli
apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati  in
atmosfere potenzialmente esplosive»;
  Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257,  recante  la
«Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione  di
una infrastruttura per i combustibili alternativi» e, in particolare,
l'art. 5, comma  3,  che  prevede  che:  «Con  decreto  del  Ministro
dell'interno, da adottarsi entro il 31 marzo 2017, di concerto con il
Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  sono  dettate  le
disposizioni per l'aggiornamento della regola tecnica di  prevenzione
per la progettazione, costruzione  ed  esercizio  degli  impianti  di
distribuzione di idrogeno per autotrazione  di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'interno  31  agosto  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 13 settembre 2006, n. 213»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151,  «Regolamento  recante  semplificazione  della  disciplina   dei
procedimenti  relativi  alla  prevenzione  degli  incendi,  a   norma
dell'art. 49, comma 4-quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»  e
successive modificazioni;
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  30  novembre  1983,
recante:  «Termini,  definizioni  generali  e  simboli   grafici   di
prevenzione  incendi»  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana n. 339 del 12 dicembre 1983;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 31 agosto 2006,  recante
la «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi  per  la
progettazione,   costruzione   ed   esercizio   degli   impianti   di
distribuzione di idrogeno per autotrazione» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 213 del 13 settembre 2006;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007,  recante:
«Direttive  per  l'attuazione  dell'approccio   ingegneristico   alla
sicurezza antincendio»  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012,  recante:
«Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle  istanze
concernenti  i   procedimenti   di   prevenzione   incendi   e   alla
documentazione da allegare,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  7,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  151
del 29 agosto 2012;
  Ritenuto di dare attuazione al disposto dell'art. 5, comma  3,  del
richiamato decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257;
  Considerato che, nelle more della definizione della  norma  tecnica
in sede comunitaria per gli impianti di distribuzione di idrogeno per
autotrazione,  si  ritiene  di  aggiornare  la  regola   tecnica   di
prevenzione incendi per la progettazione,  costruzione  ed  esercizio
degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione  di  cui
al decreto del Ministro dell'interno 31 agosto 2006, sulla base degli
standard gia' adottati a livello internazionale;
  Acquisito il concerto del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti;
  Sentito il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.
139;
  Espletata la procedura di informazione  ai  sensi  della  direttiva
(UE) 2015/1535;

                              Decreta:

                               Art. 1

                    Scopo e campo di applicazione

  1. Il  presente  decreto  disciplina,  ai  fini  della  prevenzione
incendi,  la  progettazione,  la  costruzione  e  l'esercizio   degli
impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione.
                               Art. 2

                              Obiettivi

  1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di  raggiungere  i
primari obiettivi  di  sicurezza  relativi  alla  salvaguardia  delle
persone e alla tutela dei  beni  contro  i  rischi  di  incendio,  le
attivita' di cui all'art. 1 sono realizzate e gestite in modo da:
  a) minimizzare le cause di incendio e di esplosione;
  b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
  c) limitare, in caso di evento  incidentale,  danni  ad  edifici  o
locali contigui;
  d)  permettere  ai  soccorritori  di  operare  in   condizioni   di
sicurezza.
                               Art. 3

                        Disposizioni tecniche

  1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, e'
approvata la regola tecnica di cui  all'allegato  1  che  costituisce
parte integrante del presente decreto.
                               Art. 4

              Applicazione delle disposizioni tecniche

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli  impianti
di distribuzione stradale di idrogeno gassoso di nuova  realizzazione
e agli impianti esistenti in caso di  modifiche  previste  a  partire
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Nel caso in cui ricorrono le condizioni  previste  dall'art.  7,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto  2011,
n. 151, e' possibile progettare  gli  impianti  di  distribuzione  di
idrogeno  per  autotrazione  secondo  norme  tecniche  internazionali
riconosciute, quale la norma ISO 19880-1, fatte  salve  le  ulteriori
disposizioni normative comunque applicabili.
  3. Le procedure previste dall'art. 7  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 1° agosto 2011,  n.  151,  si  applicano,  altresi',
anche nei casi riportati al punto 3.2 e al  punto  6.2  della  regola
tecnica allegata al presente decreto.
                               Art. 5

                             Ubicazione

  1. Gli impianti di distribuzione di idrogeno per  autotrazione  non
possono sorgere:
  a)  nella  zona   territoriale   omogenea   totalmente   edificata,
individuata come zona A nel piano regolatore generale o nel programma
di fabbricazione, ai sensi dell'art. 2  del  decreto  ministeriale  2
aprile 1968, n. 1444 e, nei comuni sprovvisti dei predetti  strumenti
urbanistici, all'interno del perimetro del centro abitato, delimitato
a norma dell'art. 17 della legge  6  agosto  1967,  n.  765,  quando,
nell'uno e  nell'altro  caso,  la  densita'  media  dell'edificazione
esistente nel raggio di 200 m dal perimetro degli elementi pericolosi
dell'impianto, come definiti al punto 1.2.3 dell'allegato al presente
decreto, risulti superiore a 3 m³ per m²;
  b) nelle zone  di  completamento  e  di  espansione  dell'aggregato
urbano indicato nel piano regolatore  generale  o  nel  programma  di
fabbricazione, nelle quali sia previsto un indice  di  edificabilita'
superiore a 3 m³ per m²;
  c) nelle aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico.
  2. Il divieto di cui al comma 1, lettera b), non  si  applica  agli
impianti di distribuzione alimentati da condotta che siano dotati  di
capacita' di smorzamento/accumulo non superiore a 500 Nm³ di gas;  in
tali impianti non e' consentita la produzione in sito superiore  alla
capacita' di 50 Nm³/h ne'  l'uso  dei  carri  bombolai,  neanche  per
l'alimentazione di emergenza.
  3. Il divieto di cui al comma 1, lettera c), non  si  applica  agli
impianti di distribuzione alimentati da condotta che siano dotati  di
capacita' di smorzamento/accumulo non superiore a 500 Nm³ di gas  nel
caso in cui gli strumenti urbanistici comunali ammettano la  presenza
di distributori di carburanti nelle aree destinate a verde  pubblico;
in tali impianti non e' consentita la produzione  in  sito  superiore
alla capacita' di 50 Nm³/h ne' l'uso dei carri bombolai, neanche  per
l'alimentazione di emergenza.
  4.  L'attestazione  che  l'area   prescelta   per   l'installazione
dell'impianto non ricada in alcuna delle zone o aree  precedentemente
indicate e' rilasciata dal  competente  ufficio  dell'amministrazione
comunale.
  5. Qualora dovessero mutare  i  requisiti  urbanistici  di  cui  al
presente  articolo  che  consentivano   l'esercizio   dell'attivita',
vengono  meno  i  requisiti   e   i   presupposti   per   l'esercizio
dell'attivita' ai fini antincendio.
                               Art. 6

                        Prodotti antincendio

  1.  I  prodotti  per  uso  antincendio,  impiegati  nel  campo   di
applicazione del presente decreto, devono essere:
  a)  identificati  univocamente   sotto   la   responsabilita'   del
produttore, secondo le procedure applicabili;
  b) qualificati in relazione alle prestazioni  richieste  e  all'uso
previsto;
  c)  accettati   dal   responsabile   dell'attivita',   ovvero   dal
responsabile  dell'esecuzione  dei  lavori  mediante  acquisizione  e
verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.
  2. L'impiego dei prodotti per uso antincendio e' consentito se: gli
stessi  sono  utilizzati  conformemente  all'uso  previsto,  se  sono
rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se:
  a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
  b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo  di  applicazione
di disposizioni comunitarie,  alle  apposite  disposizioni  nazionali
applicabili, gia' sottoposte con esito  positivo  alla  procedura  di
informazione di cui alla direttiva 98/34/CE e  successive  modifiche,
che prevedono apposita omologazione per  la  commercializzazione  sul
territorio italiano e a tal fine il mutuo riconoscimento;
  c)  qualora  non  contemplati  nelle  lettere   a)   e   b),   sono
legittimamente commercializzati  in  uno  degli  Stati  della  Unione
europea o in Turchia in virtu' di  specifici  accordi  internazionali
stipulati con l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati  in  uno
degli Stati firmatari dell'Associazione  europea  di  libero  scambio
(EFTA), parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico  europeo
(SEE), per  l'impiego  nelle  stesse  condizioni  che  permettono  di
garantire  un  livello  di  protezione,  ai  fini   della   sicurezza
dall'incendio, equivalente a quello  previsto  nelle  norme  tecniche
allegate al presente decreto.
  3. L'equivalenza del livello di protezione, garantito dai  prodotti
per uso antincendio di cui al comma 2, e' valutata,  ove  necessario,
dal Ministero  dell'interno  applicando  le  procedure  previste  dal
regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 9 luglio 2008.
                               Art. 7

                         Disposizioni finali

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato
il  decreto  del  Ministro  dell'interno  31  agosto  2006,  recante:
«Approvazione della regola tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la
progettazione,   costruzione   ed   esercizio   degli   impianti   di
distribuzione di idrogeno per autotrazione.».
  2. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  trentesimo  giorno
successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 23 ottobre 2018

                                             Il Ministro dell'interno
                                                      Salvini       
Il Ministro delle infrastrutture
         e dei trasporti
            Toninelli
                                                           Allegato 1

                                                             (Art. 3)
REGOLA  TECNICA  DI  PREVENZIONE  INCENDI   PER   LA   PROGETTAZIONE,
  COSTRUZIONE  ED  ESERCIZIO  DEGLI  IMPIANTI  DI  DISTRIBUZIONE   DI
  IDROGENO PER AUTOTRAZIONE

                              Titolo I

                        DISPOSIZIONI GENERALI

1.1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.
    Per i termini, le definizioni e  le  tolleranze  dimensionali  si
rimanda a quanto stabilito con il decreto del  Ministro  dell'interno
30 novembre 1983; inoltre, ai fini della presente regola tecnica,  si
definisce:
      idrogeno gassoso: idrogeno  che  e'  stato  prodotto  in  forma
gassosa con grado di purezza caratterizzato da  una  frazione  molare
minima del 98%. La relativa  produzione  puo'  avvenire  con  diverse
modalita'  (processi  petrolchimici,   termochimici,   elettrolitici,
biologici, etc.);
      linea di alta pressione: parte dell'impianto gas  compresa  tra
la mandata del compressore, o l'attacco di prelievo dallo  stoccaggio
e il dispositivo di erogazione dell'idrogeno al veicolo;
      linea di bassa pressione: parte dell'impianto gas compresa  tra
il  dispositivo  di   intercettazione   generale   di   alimentazione
dell'impianto di distribuzione e l'aspirazione del primo  stadio  del
compressore dell'idrogeno (tratto a monte  del  compressore  fino  al
dispositivo   di   intercettazione   sulla   tubazione   di    uscita
dall'impianto di produzione e/o sulla condotta di fornitura del gas);
      elettrolizzatore:  impianto  per  la  produzione  di   idrogeno
mediante elettrolisi;
      steam  reformer  (SR):  impianto  per  la  produzione  idrogeno
mediante reforming a vapore di idrocarburi;
      impianto   di   produzione   in   sito:    impianto    dedicato
esclusivamente alla produzione di  idrogeno  per  l'alimentazione  di
un'unita'   di   erogazione   collocata   nell'area   di   pertinenza
dell'impianto di distribuzione;
      stoccaggio di idrogeno compresso: modalita'  di  detenzione  in
sito  del  quantitativo  di   idrogeno   compresso   necessario   per
l'alimentazione  dell'impianto,  attuabile  anche   mediante   pacchi
bombole;
      carro bombolaio: insieme di bombole,  in  numero  variabile  in
relazione  alla  consistenza  del  carro,  montate  in  maniera   non
separabile su semirimorchio, tra loro  collegate  in  parallelo,  con
unico collettore di scarico che raccoglie  le  singole  uscite  dalle
bombole;
      pacco  bombole:  insieme  di  bombole  collegate  fra  loro  in
parallelo e poste in  orizzontale  o  verticale,  supportate  da  una
struttura in carpenteria metallica e dotate di  unico  collettore  di
scarico che raccoglie le singole uscite dalle bombole;
      piazzali: aree dove accedono e sostano gli autoveicoli  per  il
rifornimento;
      area di pertinenza  dell'impianto  di  distribuzione:  area  di
pertinenza   sulla   quale   insistono   gli   elementi   costitutivi
dell'impianto;
      dispositivo  di  erogazione  del   gas:   dispositivo   montato
all'estremita'  di  una  tubazione  semirigida  che  si  innesta   al
dispositivo di carico posto  sul  veicolo  e  atto  a  realizzare  la
connessione in modo sicuro ed ermetico;
      valvola  di  intercettazione  comandata  a  distanza:   valvola
normalmente chiusa il cui azionamento puo' avvenire anche da un punto
predeterminato distante dal punto di installazione della valvola;
      responsabile   dell'attivita':   titolare   dell'autorizzazione
amministrativa prevista per l'esercizio dell'impianto;
      gestore della  stazione  di  rifornimento:  responsabile  della
gestione ordinaria dell'impianto, a cui possono essere assegnate  dal
responsabile dell'attivita', se opportunamente istruito e formalmente
delegato,  anche  le  operazioni  di  manutenzione  e  dei  controlli
periodici sulla funzionalita'  dei  dispositivi  di  sicurezza  e  di
emergenza;
      personale addetto: personale adeguatamente istruito a  svolgere
le mansioni e le operazioni che gli vengono assegnate;
      box:  area  delimitata  da  muri   perimetrali   costruiti   in
calcestruzzo armato, o in altro materiale incombustibile di  adeguata
resistenza meccanica, con caratteristiche costruttive  dei  manufatti
tali da garantire solo perimetralmente la mitigazione  degli  effetti
dovuti a scenari da rilascio  e  di  incendio  ed  ai  materiali  che
venissero proiettati a seguito di un eventuale scoppio. Il  box  puo'
avere uno o due dei quattro lati completamente  aperti  a  condizione
che tali aperture non siano rivolte verso  zone  ove  e'  prevista  o
consentita la presenza di persone estranee all'impianto e/o di  parti
vulnerabili dell'impianto  e  delle  relative  pertinenze.  L'altezza
della delimitazione deve essere maggiore di almeno 1  m  rispetto  al
punto piu' alto degli  elementi  pericolosi  in  esso  contenuti.  La
pavimentazione e la copertura, che qualora presente  deve  essere  di
tipo leggero, sono realizzate in  materiali  incombustibili.  Al  suo
interno devono essere adottati idonei accorgimenti per  prevenire  la
formazione e la permanenza di atmosfere esplosive.
1.2. Elementi costitutivi.
    I vari elementi che  costituiscono  l'impianto  di  distribuzione
devono avere le caratteristiche, i  dispositivi  di  sicurezza  e  le
apparecchiature di cui al successivo titolo II.
    1.2.1. Impianti alimentati da condotta esterna o da  impianto  di
produzione in sito.
    L'impianto alimentato da una condotta esterna o da una unita'  di
produzione di idrogeno presente in sito e' costituito, in genere, da:
      a) unita' di produzione di idrogeno;
      b) cabina di riduzione della pressione  e  di  misura  del  gas
idrocarburo (solo nel caso di  unita'  di  produzione  costituita  da
reformer con idrocarburi);
      c) dispositivo di misurazione del gas idrogeno (nel  solo  caso
di alimentazione da condotta );
      d) compressori;
      e) unita' di stoccaggio;
      f) unita' di erogazione per il rifornimento degli autoveicoli;
      g) carri bombolai (sistema di alimentazione di riserva);
      h) cabina per la trasformazione dell'energia elettrica;
      i) locali destinati a servizi accessori (ufficio  del  gestore,
locale vendita, magazzino, servizi igienici,  impianto  di  lavaggio,
officina  senza  utilizzo  di  fiamme  libere,  posto   di   ristoro,
abitazione del gestore, etc.).
    1.2.2. Impianti alimentati da carro bombolaio.
    L'impianto alimentato da carro bombolaio e' costituito da:
      a) unita' di stoccaggio;
      b) compressori;
      c) unita' di erogazione per il rifornimento degli autoveicoli;
      d) uno o piu' carri bombolai;
      e) cabina per la trasformazione dell'energia elettrica;
      f) locali destinati a servizi accessori (ufficio  del  gestore,
locale vendita, magazzino, servizi igienici,  impianto  di  lavaggio,
officina  senza  utilizzo  di  fiamme  libere,  posto   di   ristoro,
abitazione del gestore, etc.).
    1.2.3. Elementi pericolosi dell'impianto.
    Sono considerati elementi pericolosi dell'impianto:
      l'unita' di produzione di idrogeno, qualora presente;
      la cabina di riduzione della pressione  e  di  misura  del  gas
idrocarburo (solo nel caso di  unita'  di  produzione  costituita  da
reformer con idrocarburi);
      i compressori;
      le unita' di stoccaggio;
      carri bombolai, qualora presenti;
      le unita' di erogazione;
      gli elementi di connessione  tra  elementi  pericolosi  per  il
trasferimento dell'idrogeno (tubazioni e connessioni).
    1.2.4. Materiali.
    I materiali impiegati per  la  realizzazione  degli  elementi  di
impianto devono essere compatibili con l'idrogeno alle temperature  e
pressioni di utilizzo. In particolare, i  materiali  dovranno  essere
scelti anche tenendo conto delle problematiche  specifiche  derivanti
da fenomeni di infragilimento da idrogeno. Per tale analisi si potra'
considerare anche quanto previsto dalla norma ISO 11114-4.
    Nella scelta dei materiali dovranno essere considerate  anche  le
problematiche di permeabilita' e porosita' all'idrogeno.
    Per la scelta dei materiali impiegati dovranno essere,  altresi',
considerate le problematiche legate alla fatica e all'invecchiamento,
in relazione alle condizioni di  impiego  e  ai  tempi  di  esercizio
previsti.
    Le attivita' di progettazione, controllo, verifica e manutenzione
dovranno essere definite e programmate anche in  funzione  dei  punti
sopra evidenziati.

                              Titolo II
                        MODALITA' COSTRUTTIVE

2.1. Accesso all'area.
    Le aree su cui sorgono gli elementi pericolosi dell'impianto,  di
cui al punto 1.2.3, fatta eccezione  per  le  unita'  di  erogazione,
devono essere recintate, per un'altezza non inferiore a 1,8 m, con lo
scopo  di   rendere   inaccessibili   tali   elementi   e   prevenire
manomissioni. Tale recinzione deve essere posta ad una distanza dagli
elementi dell'impianto che consenta l'esercizio in sicurezza.
2.2. Impianto di produzione in sito.
    L'impianto per  la  produzione  in  sito  dell'idrogeno,  laddove
previsto, deve essere oggetto di specifica valutazione di rischio, da
condursi secondo le modalita' di cui all'allegato I del  decreto  del
Ministro dell'interno 7 agosto 2012.
    Gli impianti di produzione in sito di  idrogeno,  possono  essere
del tipo:
      a) impianto di reforming di gas naturale o altro idrocarburo;
      b) impianti di decomposizione di acqua per elettrolisi.
    Gli impianti devono essere progettati e realizzati in conformita'
alla regola dell'arte.
    Sono ritenuti a regola d'arte:
      gli impianti del tipo a) conformi alla norma ISO 16110-1;
      gli impianti del tipo b) conformi alla norma ISO 22734-1.
    Tali impianti devono essere collocati in  box  come  definiti  al
precedente punto 1.1.
2.3. Cabina  di  riduzione  della  pressione  e  di  misura  del  gas
  idrocarburo.
    La cabina di riduzione  della  pressione  e  di  misura  del  gas
idrocarburo, laddove presente, deve essere realizzata in  conformita'
alle  norme  di  prevenzione  incendi  applicabili  per  il  prodotto
trattato.
2.4. Compressori.
    I  compressori  devono  essere   progettati   e   realizzati   in
conformita' alla regola dell'arte.
    Sono ritenuti a regola d'arte i compressori conformi  alla  norma
EN 1012-3.
    Il compressore deve disporre di un dispositivo di intercettazione
d'emergenza che ne arresti il funzionamento quando la pressione,  sul
lato di aspirazione, scenda al di sotto  della  pressione  minima  di
alimentazione.
    Ciascun compressore deve essere equipaggiato con  un  sistema  di
sicurezza per impedire le sovrappressioni nonche' con un  sistema  di
valvole di scarico per la depressurizzazione  di  emergenza.  Inoltre
ciascun compressore deve essere connesso con il  resto  dell'impianto
attraverso l'impiego di opportuni sistemi per  lo  smorzamento  delle
vibrazioni.
    I compressori devono essere  dotati  di  idonei  sistemi  per  lo
svuotamento  e  l'inertizzazione  per  consentire  le  operazioni  di
manutenzione.
    Gli accessori di sicurezza (valvole di  sicurezza)  installati  a
valle dei compressori, a garanzia che non siano superate le pressioni
massime di esercizio,  devono  essere  montati  indipendentemente  da
quelli esistenti nei compressori stessi.
    I  compressori,  comprensivi  degli  eventuali   dispositivi   di
pertinenza (ad esempio serbatoi adibiti a smorzare le  pulsazioni  di
pressione) devono essere collocati in box come definiti al precedente
punto 1.1.
    I recipienti adibiti a smorzare pulsazioni  di  pressione  devono
avere volume geometrico non superiore a 0,4 m³.
2.5. Unita' di stoccaggio.
    L'accumulo di idrogeno gassoso, sia intermedio  di  processo  che
per stoccaggio all'interno dell'impianto, puo' avvenire in unita'  di
stoccaggio, costituita anche da piu'  recipienti,  con  pressione  di
esercizio variabile,  non  superiore  a  1000  bar,  ed  quantitativo
massimo di idrogeno in deposito non superiore a 6000 Nm³.
    Gli  stoccaggi  devono  essere   progettati   e   realizzati   in
conformita' alla regola dell'arte.
    Sono ritenuti a regola d'arte gli stoccaggi conformi  alla  norma
ISO 19884.
    Ogni unita' di  stoccaggio  di  idrogeno  gassoso  deve  avere  i
seguenti requisiti di sicurezza:
      la  struttura   di   supporto,   se   presente,   deve   essere
incombustibile ed avere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno
R60 o essere protetta in modo da garantire prestazioni equivalenti ad
R60;
      disporre di  dispositivi  di  sicurezza  che  impediscano  alla
pressione di superare il valore di progetto, indipendentemente  dalla
temperatura di stoccaggio;
      disporre di un dispositivo di sicurezza, attivato termicamente,
che intervenga in caso di superamento della temperatura  di  progetto
del mantello;
      ciascuna unita' di stoccaggio deve essere isolabile  dal  resto
dell'impianto tramite valvole di intercettazione di emergenza.
    Inoltre, ogni unita' di stoccaggio deve essere dotata di  sistema
di misura della pressione e della temperatura interna del gas.
    Le unita' di stoccaggio devono essere collocate in  apposito  box
come definito al precedente punto 1.1. Se il volume  complessivo  del
deposito e' superiore a 6000 Nm³, il box  deve  essere  suddiviso  in
porzioni delimitate da muri costruiti in calcestruzzo  armato,  o  in
altro materiale incombustibile di adeguata resistenza meccanica,  con
caratteristiche costruttive dei  manufatti  tali  da  garantire  solo
perimetralmente la mitigazione degli effetti dovuti ad incidenti.
    Le unita' di stoccaggio devono  essere  disposte  all'interno  di
ciascun box in maniera tale da limitare i rischi di  impatto  diretto
di un eventuale rilascio da un'unita' a quella adiacente.
    Le unita'  di  stoccaggio  dovranno  essere  posizionate  ad  una
distanza  tra  loro  e  dalle  pareti  del  box  tale  da   garantire
l'effettuazione delle operazioni di sorveglianza e di manutenzione.
2.6. Box per i carri bombolai.
    Sono aree come definite al  precedente  punto  1.1.  che  vengono
impiegate  per  alloggiare  i  carri  bombolai,  attrezzate  per   il
collegamento all'impianto.
    Sono presenti all'interno  degli  impianti  alimentati  da  carri
bombolai, degli  impianti  alimentati  da  condotta,  degli  impianti
alimentati da unita' di produzione in sito. In questi due ultimi tipi
di impianti i carri bombolai, qualora presenti, svolgono la  funzione
di alimentazione d'emergenza per far fronte ad  eventuali  temporanee
interruzioni del flusso di  idrogeno.  I  carri  bombolai  utilizzati
all'interno dei distributori devono rispettare la normativa ADR.
    Durante lo  scarico  dell'idrogeno  gassoso,  i  tubi  del  carro
bombolaio sono considerati parte dell'installazione.
    Il  percorso  previsto  per  il  carro  bombolaio,  dall'ingresso
dell'impianto di distribuzione fino al punto di scarico, deve  essere
privo di ostacoli.
    Il carro bombolaio  deve  essere  parcheggiato  in  modo  che  la
motrice possa agganciare il  carro  e  trainarlo  anche  in  caso  di
emergenza  senza   compiere   manovre   (in   direzione   di   uscita
dall'impianto).
    L'impianto  di  travaso  dal  carro  bombolaio  alle  unita'   di
stoccaggio deve disporre di un dispositivo di arresto che  interrompe
il flusso dell'idrogeno sia lato impianto che  lato  carro  bombolaio
non  appena  viene  premuto  il  pulsante  di  emergenza,   collocato
all'esterno del box.
    Il locale puo' contenere anche unita' di  stoccaggio,  garantendo
in ogni caso  l'effettuazione,  in  sicurezza,  delle  operazioni  di
sorveglianza e manutenzione.
2.7. Impianto gas.
    E' l'impianto costituito dall'insieme di  tubazioni,  valvole  di
intercettazione,   di   scarico   e   di   sicurezza,   nonche'    di
apparecchiature   che   compongono   la   rete   di    alimentazione,
compressione, smorzamento, accumulo, distribuzione del gas e  sistema
di emergenza. I materiali impiegati devono rispondere ai requisiti di
cui al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26.
    Le pressioni di progetto dell'impianto devono essere  almeno  del
10% superiori alle massime pressioni nominali di esercizio e, in ogni
caso, non inferiori alle pressioni di  intervento  delle  valvole  di
sicurezza.
    La sovrappressione nella linea di alimentazione  del  dispositivo
di erogazione gas non deve essere superiore all'1% della pressione di
erogazione, con pulsazioni della pressione non superiori  al  4%.  Le
macchine installate debbono essere conformi alle vigenti norme.
    2.7.1. Dispositivo di misura.
    Quando non esiste  riduzione  di  pressione,  il  dispositivo  di
misura puo' essere installato  all'aperto,  con  adeguata  protezione
dagli  agenti  atmosferici.  La  distanza  di   protezione   tra   il
dispositivo di misura e la recinzione dell'impianto, di cui al  punto
2.1, deve essere non inferiore a 3 m.
    2.7.2. Tubazioni rigide.
    Le tubazioni rigide in pressione devono essere:
      a)  progettate,  costruite   e   collaudate   secondo   decreto
legislativo 15 febbraio 2016, n. 26;
      b) collocate a vista, facilmente ispezionabili, soprassuolo, in
posizione protetta da possibili urti. Se cio'  non  fosse  possibile,
possono essere  posate  in  appositi  cunicoli  carrabili  dotati  di
griglie di aerazione con superficie  almeno  pari  alla  sezione  del
cunicolo, oppure possono essere collocate interrate, a profondita' di
interramento non inferiore a 0,50 m;
      c)  protette  da  fenomeni  di  corrosione  esterna  e   devono
risultare non significative le eventuali  sollecitazioni  all'interno
del materiale a causa  del  montaggio,  degli  assestamenti  o  delle
differenze di temperatura;
      d) realizzate preferibilmente con giunti saldati.  Laddove  non
sia possibile,  le  giunzioni  non  saldate  devono  essere  comunque
ispezionabili;
      e) chiaramente segnalate e individuate, anche a terra.
    La scelta delle modalita' di posa delle tubazioni  dovra'  essere
condotta tenendo conto delle  attivita'  di  ispezione,  controllo  e
manutenzione.
    2.7.3. Tubazioni flessibili.
    Le  tubazioni   flessibili,   utilizzabili   unicamente   per   i
collegamenti dei compressori  e  dei  carri  bombolai,  devono  avere
pressione di esercizio non inferiore a quella del sistema di condotte
in cui vengono inserite.
    Le tubazioni flessibili in pressione  devono  essere  progettate,
costruite e collaudate secondo il  decreto  legislativo  15  febbraio
2016, n. 26.
    2.7.4. Dispositivi di limitazione della pressione ed accessori di
sicurezza.
    I dispositivi di limitazione della pressione e gli  accessori  di
sicurezza  devono  essere  progettati   e   realizzati   secondo   le
disposizioni di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26.
    La pressione di erogazione dell'idrogeno  non  deve  superare  la
pressione equivalente di 700 bar, alla temperatura di erogazione.
    Negli impianti  nei  quali  la  compressione  e'  realizzata  con
pressione non superiore a 700 bar, la linea che adduce  il  gas  alle
unita' di erogazione deve essere dotata di idonei dispositivi per  la
limitazione della pressione a 700  bar.  Sulle  medesime  linee  deve
inoltre essere installato un  dispositivo  di  scarico  in  atmosfera
tarato a non piu' del  110%  della  pressione  massima  di  esercizio
stabilita e con condotta di valle di sezione non inferiore a 20 volte
la sezione di calcolo del dispositivo di sicurezza stesso.
    Negli impianti  nei  quali  la  compressione  e'  realizzata  con
pressione superiore a 700 bar,  la  linea  che  adduce  il  gas  agli
erogatori deve  essere  dotata  di  un  riduttore  con  pressione  di
taratura pari a 700 bar. Deve anche  essere  assicurato,  con  adatte
apparecchiature, che le pressioni massime di esercizio stabilite  non
vengano superate.
    I dispositivi di  limitazione  della  pressione  delle  linee  di
adduzione alle unita' di erogazione devono intervenire prima  che  la
pressione effettiva abbia superato la pressione massima di  esercizio
stabilita per non piu' dell'1%.
    2.7.5. Unita' di erogazione.
    Le unita' di erogazione devono essere provviste  della  marcatura
CE e devono soddisfare  ai  requisiti  essenziali  di  sicurezza  del
decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85.
    Il collegamento dell'apparecchio di distribuzione alla  linea  di
adduzione del gas deve  essere  effettuato  tramite  una  valvola  di
eccesso di flusso.
    L'unita' di erogazione deve essere dotata di  idoneo  sistema  di
protezione dalle sovrappressioni.
    L'erogatore deve essere dotato di un dispositivo  che  garantisca
che l'erogazione possa avvenire unicamente solo dopo averlo collegato
al serbatoio del veicolo  e  che  impedisca  l'erogazione  quando  lo
stesso e' scollegato.
    L'erogatore deve essere dotato  di  un  dispositivo  che  esegua,
prima del consenso all'erogazione, il test di tenuta del  sistema  di
collegamento al veicolo.
    A monte dell'erogatore dovra'  essere  prevista  una  valvola  di
intercettazione di emergenza.
    La tubazione flessibile dell'erogatore:
      non deve superare i 5 m di lunghezza;
      deve essere adatta al trasporto di idrogeno;
      deve avere una pressione di rottura pari ad almeno tre volte la
pressione di esercizio;
      deve recare un'etichetta stampata contenente almeno le seguenti
informazioni:
        la pressione massima ammessa;
        la data di fabbricazione;
        il nome del produttore o il logo aziendale;
        l'ultima data di prova.
    La  tubazione  flessibile  dell'erogatore  deve  disporre  di  un
dispositivo che, in una situazione in cui un veicolo si muova con  il
tubo di mandata ancora connesso, interrompa automaticamente il flusso
di  idrogeno  sia  lato  unita'  di  erogazione  che   lato   veicolo
(intercettazione automatica alla rottura).
    Se il dispositivo  di  intercettazione  automatica  alla  rottura
interviene, la tubazione potra' essere ricollegata solo da  personale
appositamente formato.
    Le unita' di erogazione devono essere collegate elettricamente  a
terra.
    Deve  essere  assicurata  l'equipotenzialita'  tra   il   veicolo
stradale e l'impianto di erogazione. In assenza di equipotenzialita',
l'erogazione non deve avvenire.
    L'unita di  erogazione  deve  essere  dotata  di  un  sistema  di
controllo atto ad impedire il superamento della  temperatura  massima
consentita del serbatoio del veicolo.
    Ogni singolo distributore deve disporre di un proprio pulsante di
arresto  di  emergenza  con  segnalazione  visiva  della  entrata  in
funzione.
    I pulsanti di arresto d'emergenza devono  essere  collegati  alle
valvole di intercettazione dell'unita' di erogazione.
    L'installazione deve essere dotata di un sistema che ne  consenta
il riavvio solo a seguito di intervento  di  personale  appositamente
formato.
    2.7.6. Dispositivi di intercettazione e scarico dell'impianto.
    Sono dispositivi di intercettazione e scarico i seguenti:
      a) valvole di intercettazione d'emergenza: dispositivi  con  la
funzione di arresto del  trasferimento  dell'idrogeno  tra  le  varie
parti dell'impianto. Tali valvole devono essere del tipo  normalmente
chiuso,  a  funzionamento  automatico  asservito  ad  un  sistema  di
controllo di sicurezza;
      b) valvole di scarico impianti di emergenza: dispositivi con la
funzione di consentire la depressurizzazione rapida di una  parte  di
impianto o il convogliamento dell'idrogeno in  particolari  parti  di
impianto con finalita' di sicurezza. Tali valvole devono  essere  del
tipo normalmente aperto. Sono a funzionamento manuale  e  automatico,
eventualmente asservite a  un  sistema  di  controllo  e  attivazione
manuale da remoto;
      c) valvole di intercettazione e  scarico  manuali:  dispositivi
con la funzione di intercettazione, isolamento e/o scarico  di  parti
di impianto per scopi di manutenzione.
    I dispositivi di intercettazione e scarico dell'impianto, sia con
funzioni di emergenza che  di  esercizio,  devono  essere  facilmente
accessibili per la manutenzione e l'ispezione.
    I dispositivi  di  intercettazione  e  scarico  con  funzione  di
emergenza devono essere sono progettati per poter funzionare in  tali
condizioni.
    Gli stessi devono  essere  chiaramente  individuati  da  apposita
segnaletica di identificazione.
    I dispositivi di intercettazione e scarico di emergenza  dovranno
essere installati al fine di  poter  intercettare  e  depressurizzare
apparecchiature  e  tratti  di  tubazioni  in   seguito   di   eventi
anomali/incidentali.
    Tutti i dispositivi  di  scarico  devono  essere  convogliati  in
appositi  collettori  aventi  resistenza  meccanica   adeguata   alle
sollecitazioni indotte dallo scarico.
    Lo scarico in atmosfera dell'idrogeno deve avvenire ad un'altezza
sufficiente da non costituire pericolo per persone e impianti in caso
di innesco.
2.8. Sistema di emergenza.
    Sistema comandato da pulsanti di sicurezza, con  riarmo  manuale,
collocati  in  prossimita'  del  box  compressori,  delle  unita'  di
stoccaggio, dell'impianto di produzione, dei  carri  bombolai,  della
zona rifornimento veicoli e del locale gestore, in grado di:
      a) isolare completamente le tubazioni di mandata alle unita' di
erogazione mediante valvole di intercettazione di emergenza;
      b)  isolare  completamente  la   linea   di   bassa   pressione
dall'aspirazione e la linea di mandata dei compressori;
      c) isolare completamente gli stoccaggi;
      d) isolare completamente i carri bombolai e l'impianto su box;
      e)   interrompere   integralmente   il    circuito    elettrico
dell'impianto e delle installazioni accessorie, ad  esclusione  delle
linee che alimentano impianti di sicurezza.
2.9. Costruzioni elettriche.
    2.9.1. Le costruzioni elettriche devono essere realizzate secondo
quanto indicato dalla legge n. 186 del 1° marzo  1968  tenendo  conto
della classificazione del rischio elettrico dei  luoghi  da  condursi
secondo le norme tecniche di riferimento, garantendo il conseguimento
dei seguenti obiettivi di sicurezza antincendio:
      a) limitare la probabilita' di costituire causa di  incendio  o
di esplosione;
      b) limitare la propagazione di un incendio  attraverso  i  suoi
componenti;
      c) consentire  agli  occupanti  di  lasciare  gli  ambienti  in
condizione di sicurezza;
      d) consentire alle squadre di soccorso di operare in condizioni
di sicurezza.
    2.9.2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al  punto
2.9.1:
      a) le installazioni previste nei  precedenti  punti  2.2,  2.3,
2.4,  2.5  e  2.6  devono  essere  protette  contro  il  rischio   di
fulminazione  e  contro  il  rischio   di   formazione   di   cariche
elettrostatiche secondo le norme tecniche di riferimento;
      b) gli  impianti  elettrici  devono  rispondere  alle  seguenti
misure di sicurezza:
        essere dotati di almeno un  dispositivo  di  sezionamento  di
emergenza ubicato in posizione protetta tale da togliere  tensione  a
tutto l'impianto o, in alternativa, essere gestiti secondo  procedure
riportate nel piano di emergenza  in  modo  tale  da  non  costituire
pericolo durante le operazioni di spegnimento;
        essere suddivisi  in  piu'  circuiti  terminali  in  modo  da
garantire l'indipendenza elettrica dei circuiti di alimentazione  dei
servizi di sicurezza e dei  circuiti  di  alimentazione  dei  servizi
erogati al pubblico;
        essere  dotati  di  circuiti,   protetti   dal   fuoco,   per
l'alimentazione dei servizi di sicurezza destinati  a  funzionare  in
caso di incendio secondo le specifiche previste dalle norme  tecniche
di riferimento applicabili e, comunque, non  inferiore  a  quanto  di
seguito riportato:

=====================================================================
|                                    |            |    Tempi di     |
|                                    |            |commutazione tra |
|                                    |            |  alimentazione  |
|                                    | Autonomia  | ordinaria e di  |
|          Tipo di impianto          |   (min)    | emergenza (sec) |
+====================================+============+=================+
|Illuminazione di emergenza          |     60     |       0,5       |
+------------------------------------+------------+-----------------+
|Sistemi di controllo                |     60     |       15        |
+------------------------------------+------------+-----------------+
|Impianti di                         |            |                 |
|spegnimento/raffreddamento          |    120     |       15        |
+------------------------------------+------------+-----------------+

      c) gli elementi pericolosi dell'impianto di cui al punto  1.2.3
devono essere sorvegliati mediante  l'installazione  dei  sistemi  di
controllo di seguito specificati;
        c.1) sistema di rilevamento e controllo di  temperatura:  gli
elementi pericolosi dell'impianto di cui al punto 1.2.3  ove  possano
essere raggiunti elevati valori di temperatura devono essere soggetti
a monitoraggio e controllo della temperatura;
        c.2) sistema di rilevamento e controllo fughe  di  gas;  deve
essere previsto un sistema di rilevazione e controllo delle fughe  di
gas in tutte le aree dell'impianto suscettibili di essere interessate
dalla  possibile  formazione  di  un'atmosfera  esplosiva  pericolosa
secondo gli esiti  della  valutazione  del  rischio  da  condursi  in
conformita' al titolo XI del decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.
81.
    L'impianto, ove necessario, deve  essere  realizzato  secondo  le
norme tecniche di riferimento;
        c.3) sistema di rilevazione di fiamma: deve  essere  previsto
un sistema di rilevazione  di  fiamma  collocato  in  tutte  le  aree
dell'impianto suscettibili di essere interessate  dall'accensione  di
eventuali perdite di idrogeno.
    L'impianto, ove necessario, deve  essere  realizzato  secondo  le
norme tecniche di riferimento.
    Le segnalazioni dei sistemi  di  controllo  devono  pervenire  ad
apposite centrali collocate all'interno dell'ufficio  del  gestore  e
devono essere collegate ai sistemi di emergenza di cui al  precedente
punto 2.8.  Dovra'  inoltre  essere  installato  un  segnale  esterno
luminoso e sonoro collegato all'attivazione dei sistemi di controllo.
2.10. Protezione antincendio.
    Gli estintori portatili devono essere installati a protezione  di
ogni elemento pericoloso dell'impianto, inoltre deve essere  presente
almeno un estintore ogni 100 m² di superficie in pianta per i  locali
di cui al punto 1.2.1, lettera i) e al punto 1.2.2, lettera f).
    Gli estintori devono essere  ubicati  in  posizione  segnalata  e
facilmente raggiungibile, e devono  avere  una  carica  nominale  non
inferiore a 6 kg con capacita' estinguente non inferiore a 21  A  113
B.
    I box dei carri bombolai e ogni unita' di  stoccaggio  realizzati
con due o piu' recipienti non schermati reciprocamente e di capacita'
superiore ai 1500 Nm³, fermo restando i limiti di cui  al  precedente
punto 2.5, devono essere protetti con un impianto  di  raffreddamento
ad acqua ad azionamento automatico e manuale.
    Gli  elementi  pericolosi  di  cui  ai  punti  2.2  (impianto  di
produzione) e 2.4 (compressore) devono essere protetti con  una  rete
idranti progettata e realizzata in conformita' alle disposizioni  del
decreto del Ministero dell'interno del 20 dicembre 2012.

                             Titolo III
                        DISTANZE DI SICUREZZA

3.1. Distanze di sicurezza.
    Devono essere rispettate le seguenti distanze di sicurezza, fatto
salvo quanto disposto per gli impianti misti al successivo titolo VI.
A) Elementi pericolosi dell'impianto.
     

=====================================================================
|                   |                 | Distanza di  | Distanza di  |
|                   |   Distanza di   |  sicurezza   |  sicurezza   |
|     Elemento      | protezione (m)  | interna (m)  | esterna (m)  |
+===================+=================+==============+==============+
|Compressori        |       15        |      -       |     30*      |
+-------------------+-----------------+--------------+--------------+
|Stoccaggi          |       15        |      15      |      30      |
+-------------------+-----------------+--------------+--------------+
|Box carro bombolaio|       15        |      15      |      30      |
+-------------------+-----------------+--------------+--------------+

    (* ) Per il locale compressori la distanza di sicurezza  esterna,
ad eccezione di quella computata rispetto ad edifici  destinati  alla
collettivita', puo' essere ridotta del 50% qualora risulti che tra le
aperture del locale compressori e le costruzioni esterne all'impianto
siano realizzate idonee schermature di  tipo  continuo  con  muri  in
calcestruzzo  o  in  altro  materiale  incombustibile   di   adeguata
resistenza meccanica tali da assicurare il contenimento di  eventuali
schegge proiettate verso le costruzioni esterne.
B) Unita' di erogazione.
     

=====================================================================
|                 |                 |  Distanza di  |  Distanza di  |
|                 |   Distanza di   |   sicurezza   |   sicurezza   |
|    Elemento     | protezione (m)  |  interna (m)  |  esterna (m)  |
+=================+=================+===============+===============+
|Unita' di        |                 |               |               |
|erogazione       |       15        |      12       |      30*      |
+-----------------+-----------------+---------------+---------------+

    (* ) Le distanze di  sicurezza  esterna  e  di  protezione  delle
unita' di erogazione possono essere ridotte del 50% qualora  tra  gli
stessi e le costruzioni esterne all'impianto, tranne  quelle  adibite
alla collettivita', siano realizzate idonee schermature in  materiale
incombustibile di adeguata resistenza meccanica.
C) Altre distanze di sicurezza.
    Tra gli elementi pericolosi di cui al  punto  1.2.3  ed  i  sotto
elencati  locali  destinati  a  servizi  accessori,   devono   essere
rispettate le seguenti distanze di sicurezza:
      a) ufficio del gestore, magazzino, servizi  igienici,  officina
senza utilizzo di fiamme libere  e  impianto  lavaggio:  distanze  di
sicurezza di cui alle precedenti lettere A) e B);
      b) cabina energia elettrica: 22 m;
      c) abitazione gestore: distanza di sicurezza esterna;
      d) posti di ristoro e/o vendita:
        fino a 50 m² di superficie coperta complessiva: si  applicano
le distanze di sicurezza interna di cui alle precedenti lettere A)  e
B);
        fino a 200 m² di superficie lorda accessibile al pubblico (e'
consentita inoltre una superficie aggiuntiva destinata  a  servizi  e
deposito non eccedente 50 m²): 15 m rispetto alla cabina di riduzione
e misura del gas idrocarburo e 22  m  rispetto  agli  altri  elementi
pericolosi dell'impianto;
        nel caso di superfici superiori a quelle sopra  indicate:  30
m.
    Ove i posti di ristoro ed i locali di vendita risultino  contigui
su una o piu' pareti, o sottostanti o sovrastanti  tra  loro  ma  non
direttamente comunicanti, ovvero risultino non  contigui  e  separati
tra loro da semplici passaggi coperti, le  rispettive  superfici  non
vanno cumulate.  Le  aperture  dei  locali  contenenti  gli  elementi
pericolosi dell'impianto di cui al punto 1.2.3, con esclusione  delle
unita' di erogazione, devono essere schermate  con  muri  paraschegge
qualora siano rivolte verso locali destinati a servizi  accessori  di
cui al punto 1.2.1, lettera i) ed al punto 1.2.2, lettera f).
    Rispetto ad edifici destinati  alla  collettivita'  come  scuole,
ospedali,  uffici,  edifici  per  il  culto,   locali   di   pubblico
spettacolo,     impianti      sportivi,      complessi      ricettivi
turistico-alberghieri, supermercati e centri commerciali,  caserme  e
rispetto a luoghi in cui suole verificarsi affluenza di persone quali
stazioni di linee di trasporto pubblico, aree per  fiere,  mercati  e
simili, la distanza di sicurezza esterna deve essere raddoppiata. Nel
computo delle distanze  di  sicurezza  esterna  possono  comprendersi
anche le larghezze di strade,  fiumi,  torrenti  e  canali.  Inoltre,
quando  la  distanza  di  sicurezza  esterna  e'  riferita  ad   aree
edificabili, e' consentito comprendere in essa  anche  la  prescritta
distanza di rispetto, nei casi in cui i  regolamenti  edilizi  locali
vietino la costruzione sul confine.
    Tra gli elementi pericolosi dell'impianto e le  linee  elettriche
aeree, con valori  di  tensione  maggiori  di  1000  V  efficaci  per
corrente alternata e di 1500 V per  corrente  continua,  deve  essere
osservata, rispetto alla proiezione in pianta, una distanza di 45 m.
    I piazzali dell'impianto non devono comunque essere  attraversati
da linee elettriche aeree con valori di tensione superiori  a  quelli
sopra indicati.
3.2 Metodologie alternative per la determinazione delle  distanze  di
  sicurezza.
    Distanze di sicurezza differenti rispetto a quelle  del  presente
titolo  possono  essere  eventualmente  individuate   applicando   le
metodologie dell'approccio ingegneristico alla sicurezza  antincendio
previste dal decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007.

                              Titolo IV
                         NORME DI ESERCIZIO

4.1. Generalita'.
    Nell'esercizio degli impianti fissi di distribuzione stradale  di
idrogeno  per  autotrazione  devono  essere  osservate,  oltre   agli
obblighi  di  cui  all'art.  6  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e alle disposizioni  riportate  nel
decreto del  Ministro  dell'interno,  adottato  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998,  le
prescrizioni specificate nei punti seguenti.
    Il responsabile dell'attivita', di concerto con il gestore  della
stazione di rifornimento, assicura la manutenzione dell'impianto.
    4.1.1. Esercizio dell'impianto.
    L'esercizio e' ammesso solo sotto  la  sorveglianza  del  gestore
della stazione di rifornimento e/o di una o piu' persone  formalmente
designate dal gestore stesso. Il gestore  e  il  personale  designato
devono ricevere una specifica formazione in  merito  alla  conduzione
dell'impianto, ai pericoli e agli inconvenienti che possono  derivare
dai prodotti utilizzati  o  stoccati.  Tale  formazione  deve  essere
estesa anche al personale addetto alla manutenzione.
    Nelle aree di impianto e, in particolare, nei  box  sono  vietati
gli stoccaggi di materiali infiammabili o combustibili.
    4.1.2. Rifornimento.
    Il  rifornimento  degli  autoveicoli  deve  essere  eseguito   da
personale addetto.
4.2. Operazione di erogazione ed alimentazione dell'impianto.
    4.2.1. Erogazione.
    Durante le  operazioni  di  erogazione  e  di  normale  esercizio
dell'impianto il personale addetto deve osservare e far osservare  le
seguenti prescrizioni:
      a)  posizionare  almeno  un  estintore,  pronto   all'uso,   in
dotazione all'impianto, nelle vicinanze dell'unita' di erogazione e a
portata di mano;
      b) accertarsi che i motori degli autoveicoli da rifornire siano
spenti;
      c) durante  le  operazioni  di  erogazione,  rispettare  e  far
rispettare il divieto di fumare, anche a bordo del veicolo e comunque
impedire che vengano accese o fatte circolare fiamme libere entro  il
raggio di almeno 6 m dal perimetro delle unita di erogazione;
      d) e' vietato il rifornimento di recipienti mobili.
    4.2.2. Alimentazione dell'impianto con carro bombolaio.
    La sostituzione del carro  bombolaio  non  deve  essere  eseguita
contemporaneamente  ad  operazioni  di  scarico  di  altri   serbatoi
eventualmente   trasportanti   combustibili   o   sostanze    diverse
dall'idrogeno.
    Il conducente deve essere presente durante  le  fasi  di  travaso
verso le unita' di stoccaggio.
4.3. Prescrizioni generali di emergenza.
    Il personale addetto all'impianto deve:
      a) essere edotto sulle norme contenute nel  presente  allegato,
sul regolamento  interno  di  sicurezza  e  sul  piano  di  emergenza
predisposto;
      b) intervenire immediatamente in caso di incendio o di pericolo
agendo sui dispositivi e sulle attrezzature di emergenza in dotazione
all'impianto, nonche' impedire, attraverso segnalazioni,  sbarramenti
ed ogni altro mezzo idoneo, che  altri  veicoli  o  persone  accedano
all'impianto, ed avvisare i servizi di soccorso.
4.4. Documenti tecnici.
    4.4.1. Presso l'impianto devono  essere  disponibili  i  seguenti
documenti:
      a)  un  manuale  operativo   contenente   le   istruzioni   per
l'esercizio dell'impianto;
      b) pianificazione di emergenza contenente le procedure  per  la
messa in sicurezza dell'impianto:
      c)  uno  schema  di  flusso  semplificato  degli  impianti   di
stoccaggio e/o di produzione, di misura, compressione e distribuzione
dell'idrogeno per autotrazione;
      d) una planimetria riportante  l'ubicazione  degli  impianti  e
delle attrezzature  antincendio,  nonche'  l'indicazione  delle  aree
protette dai singoli impianti antincendio;
      e) gli schemi  degli  impianti  elettrici,  di  segnalazione  e
allarme;
      f) il registro di manutenzione  dell'impianto  con  indicazione
delle   periodicita'    manutentive    previste    e    dell'evidenza
dell'attivita' svolta.
4.5. Segnaletica di sicurezza.
    Devono essere osservate  le  disposizioni  sulla  segnaletica  di
sicurezza di cui al titolo V del decreto legislativo 9  aprile  2008,
n. 81. Inoltre, in posizione ben visibile, deve essere esposta idonea
cartellonistica riproducente uno schema di flusso  dell'impianto  con
indicazioni  delle  valvole,   in   modo   da   renderle   facilmente
individuabili, delle apparecchiature e delle unita' di stoccaggio.
    Deve essere esposta  una  planimetria  dell'impianto  ed  affisse
istruzioni per gli addetti inerenti:
      a) il comportamento da tenere in caso di emergenza;
      b) la posizione dei dispositivi di sicurezza;
      c) le manovre da eseguire per mettere in  sicurezza  l'impianto
(ad esempio: azionamento dei pulsanti di emergenza, funzionamento dei
presidi antincendio).
    In prossimita' delle unita' di erogazione idonea  cartellonistica
dovra' indicare le prescrizioni ed i divieti per  gli  automobilisti,
fra cui anche i cartelli indicanti che il veicolo puo'  essere  messo
in moto soltanto dopo che  il  dispositivo  di  erogazione  e'  stata
disinserito da parte dell'addetto al rifornimento.
4.6. Chiamata di soccorso.
    I servizi di soccorso devono poter essere avvertiti  in  caso  di
emergenza tramite rete telefonica fissa.  La  procedura  di  chiamata
deve essere chiaramente indicata  a  fianco  di  ciascun  apparecchio
telefonico dal quale questa sia possibile.

                              Titolo V
                      DISPOSIZIONI PER IMPIANTI
               PER IL RIFORNIMENTO DI FLOTTE AZIENDALI

5.1. Premessa.
    Gli impianti regolamentati dal  presente  titolo  sono  destinati
unicamente al rifornimento di  flotte  aziendali  con  produzione  di
idrogeno inferiore a 50 Nm³/h.
    Per quanto non menzionato al presente  titolo,  si  applicano  le
disposizioni indicate ai titoli I, II, III e IV della presente regola
tecnica.
5.2. Recinzione.
    Se l'impianto e' ubicato all'interno di una  struttura  aziendale
la cui recinzione e' realizzata con le  caratteristiche  indicate  al
punto  2.1  del  presente  allegato,  non  si  rende  necessaria  una
ulteriore recinzione dei locali contenenti gli elementi pericolosi di
cui al punto 1.2.3, qualora  l'area  sia  accessibile  unicamente  al
personale incaricato del rifornimento.
5.3. Distanze di sicurezza.
    5.3.1. Distanze di protezione.
    Devono essere rispettate le distanze di  protezione  indicate  al
punto 3.1.
    5.3.2. Distanze di sicurezza interne.
    Tra gli elementi costituenti l'impianto di  distribuzione  e  tra
questi e gli altri elementi  costituenti  la  struttura  dell'azienda
entro la quale e' ubicato l'impianto,  devono  essere  rispettate  le
distanze di sicurezza interne indicate al  punto  3.1,  ad  eccezione
della distanza tra le unita' di erogazione che  puo'  essere  ridotta
fino a 6 m.
    5.3.3. Distanze di sicurezza esterne.
    Devono  essere  rispettate  le  distanze  di  sicurezza   esterne
indicate al punto 3.1. Le distanze di sicurezza esterne devono essere
rispettate anche nei  confronti  di  elementi  che  costituiscono  la
struttura   aziendale   ove   si   svolgano   attivita'    ricomprese
nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1°  agosto
2011, n. 151.
5.4. Rifornimento.
    Il  rifornimento  degli  autoveicoli  deve  essere  eseguito   da
personale addetto  adeguatamente  formato  in  conformita'  al  punto
4.1.1.
    Alle  persone  che  svolgono  attivita'  lavorativa   nell'ambito
dell'azienda e' altresi' ammesso l'impiego in modalita'  self-service
purche' il sistema di erogazione sia dotato di hardware e software di
comunicazione, fra veicolo e stazione, che garantiscano  l'erogazione
in sicurezza. In  tale  caso  il  suddetto  personale  dovra'  essere
opportunamente  istruito  all'uso  e  in  grado  di  intervenire  con
cognizione di causa e tempestivamente in caso di  emergenza;  a  tale
fine deve seguire un corso antincendio per  attivita'  a  rischio  di
incendio elevato ai sensi del decreto del Ministro dell'interno,  del
10 marzo 1998  e  acquisire  la  perfetta  conoscenza  del  piano  di
emergenza e delle relative modalita' di  intervento  per  mettere  in
sicurezza l'impianto.

                              Titolo VI
      IMPIANTI MISTI DI DISTRIBUZIONE STRADALE PER AUTOTRAZIONE

6.1. Distanze di sicurezza.
    E' consentita la costruzione  di  impianti  di  distribuzione  di
idrogeno per  autotrazione  installati  nell'ambito  di  stazioni  di
distribuzione stradale di altri carburanti, a  condizione  che  siano
rispettate le seguenti distanze di sicurezza:
      a) tra gli elementi pericolosi dell'impianto  di  distribuzione
di idrogeno per autotrazione di cui al punto 1.2.3 ed i  serbatoi  di
benzina e gasolio: 15 m;
      b) tra gli elementi pericolosi dell'impianto  di  distribuzione
di idrogeno per autotrazione di cui al punto 1.2.3 ed i  serbatoi  di
gas di petrolio liquefatti: 30 m; per  le  unita'  di  erogazione  di
idrogeno tale distanza e' ridotta a 15 m;
      c) tra gli elementi pericolosi dell'impianto  di  distribuzione
di idrogeno per autotrazione di cui al punto  1.2.3  e  gli  elementi
pericolosi dell'impianto di distribuzione di gas naturale: 22 m;  per
le unita' di erogazione di idrogeno tale distanza e' ridotta a 12 m;
      d) tra le  unita'  di  erogazione  deve  essere  rispettata  la
distanza di sicurezza interna di 12 m.
6.2. Metodi alternativi  per  la  determinazione  delle  distanze  di
  sicurezza.
    Fatto salvo quanto diversamente  disposto  dalle  vigenti  regole
tecniche applicabili relative ad altre tipologie  di  carburanti,  le
distanze  di  sicurezza  differenti  rispetto  a  quelle  di  cui  al
precedente  punto  6.1  possono  essere   eventualmente   individuate
applicando  le   metodologie   dell'approccio   ingegneristico   alla
sicurezza antincendio previste dal decreto del Ministero dell'interno
9 maggio 2007.
6.3. Schermature di protezione.
    Tra gli elementi pericolosi di cui al punto 1.2.3,  ad  eccezione
delle unita' di  erogazione  e  gli  altri  elementi  pericolosi  dei
diversi impianti  che  costituiscono  il  complesso,  debbono  essere
realizzate idonee schermature in materiale incombustibile di adeguata
resistenza meccanica.
    Costituiscono schermatura le strutture perimetrali  dei  suddetti
elementi pericolosi.

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