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mercoledì 29 luglio 2020

N. 167 SENTENZA 24 giugno - 27 luglio 2020 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Stipendi del personale non contrattualizzato - Blocco degli incrementi retributivi dal 2011 al 2015 - Valorizzazione in quiescenza degli emolumenti pensionabili connessi alle classi e agli scatti che sarebbero maturati durante il blocco - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalita' e adeguatezza dei trattamenti pensionistici, nonche' di capacita' contributiva, anche in relazione a parametri convenzionali - Non fondatezza delle questioni. - Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 21, secondo periodo; decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 16, comma 1, lettera b), e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, art. 1, comma 1, lettera a), primo periodo); legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 256. - Costituzione, artt. 2, 3, 36, 38, 53 e 117, primo comma; Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 1; Protocollo n. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 1. (GU n.31 del 29-7-2020 )

N. 167 SENTENZA 24 giugno - 27 luglio 2020

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Stipendi del  personale  non  contrattualizzato  -
  Blocco  degli  incrementi  retributivi   dal   2011   al   2015   -
  Valorizzazione in quiescenza degli emolumenti pensionabili connessi
  alle classi e agli scatti che sarebbero maturati durante il  blocco
  -  Omessa  previsione  -  Denunciata  violazione  dei  principi  di
  eguaglianza,  proporzionalita'  e   adeguatezza   dei   trattamenti
  pensionistici,  nonche'  di  capacita'   contributiva,   anche   in
  relazione  a  parametri  convenzionali  -  Non   fondatezza   delle
  questioni.
- Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
  nella legge 30 luglio 2010, n.  122,  art.  9,  comma  21,  secondo
  periodo; decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
  modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, art.  16,  comma
  1, lettera  b),  e  integrato  dal  decreto  del  Presidente  della
  Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, art. 1, comma 1,  lettera  a),
  primo periodo); legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 256.
- Costituzione, artt. 2, 3, 36, 38, 53 e 117, primo comma; Protocollo
  addizionale  alla  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti
  dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 1; Protocollo  n.  12
  alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e  delle
  liberta' fondamentali, art. 1.
(GU n.31 del 29-7-2020 )
 

                       LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente:Marta CARTABIA;
Giudici :Aldo CAROSI,  Mario  Rosario  MORELLI,  Giancarlo  CORAGGIO,
  Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,
  Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,  Giulio   PROSPERETTI,
  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca   ANTONINI,   Stefano
  PETITTI,
     
    ha pronunciato la seguente

                              SENTENZA

    nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 21,
secondo periodo, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78  (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica), convertito, con  modificazioni,  nella  legge  30  luglio
2010, n. 122, dell'art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge  6
luglio 2011, n.  98  (Disposizioni  urgenti  per  la  stabilizzazione
finanziaria), convertito, con modificazioni, nella  legge  15  luglio
2011, n. 111, come integrato dall'art. 1, comma 1, lettera a),  primo
periodo, del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in  materia
di proroga  del  blocco  della  contrattazione  e  degli  automatismi
stipendiali per i pubblici  dipendenti,  a  norma  dell'articolo  16,
commi l, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), dell'art.  1,
comma 256, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge di stabilita' 2015)», promossi dalla Corte dei conti,  sezione
giurisdizionale regionale per la  Lombardia,  con  ordinanza  del  18
gennaio  2019  e  dalla  Corte  dei  conti,  sezione  giurisdizionale
regionale per l'Abruzzo, con ordinanza del 13 maggio 2019,  iscritte,
rispettivamente, ai numeri 104 e 169 del registro  ordinanze  2019  e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 28 e  43,
prima serie speciale, dell'anno 2019.
    Visti gli atti di costituzione di S. A. M., di P. B.  e  altri  e
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonche'  gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    uditi il Giudice relatore Giovanni Amoroso e gli avvocati  Andrea
Saccucci per S. A. M., Antonella Patteri  per  l'INPS,  e  l'avvocato
dello Stato Leonello Mariani per  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri nell'udienza pubblica del 24 giugno 2020, svolta,  ai  sensi
del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1)
lettere  a)  e  d),  in  collegamento   da   remoto,   su   richiesta
dell'avvocato Andrea Saccucci pervenuta in data 10 giugno 2020  e  ai
sensi del decreto della Presidente della Corte del  20  aprile  2020,
punto  1),  lettere  a)  e  c),  in  collegamento  da  remoto,  senza
discussione orale, in data 24 giugno 2020;
    deliberato nella camera di consiglio del 24 giugno 2020.

                          Ritenuto in fatto

    1.- La Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per  la
Lombardia, con ordinanza del 18 gennaio 2019 (r.o. n. 104 del  2019),
ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale, per violazione
dell'art. 3  della  Costituzione,  dell'art.  9,  comma  21,  secondo
periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in
materia  di   stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'
economica), convertito, con  modificazioni,  nella  legge  30  luglio
2010, n. 122, dell'art. 16, comma l, lettera b), del decreto-legge  6
luglio 2011, n.  98  (Disposizioni  urgenti  per  la  stabilizzazione
finanziaria), convertito, con modificazioni, nella  legge  15  luglio
2011, n. 111, come integrato dall'art. l, comma l, lettera a),  primo
periodo, del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in  materia
di proroga  del  blocco  della  contrattazione  e  degli  automatismi
stipendiali per i pubblici  dipendenti,  a  norma  dell'articolo  16,
commi l, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111),  e  dell'art.
1,  comma  256,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2015)».
    Secondo  la   Corte   dei   conti   le   disposizioni   censurate
contrasterebbero con l'art. 3  Cost.  nella  parte  in  cui  «per  il
personale di cui all'art. 3 del D.lgs.  30  marzo  2001,  n.  165,  e
successive modificazioni, cessato dal servizio dal 1° gennaio 2011 al
31 dicembre 2017, non prevedono la valorizzazione  in  quiescenza,  a
far data dalla cessazione dal servizio, degli emolumenti pensionabili
derivanti dalle progressioni stipendiali  automatiche  che  sarebbero
spettate in relazione  alle  classi  ed  agli  scatti  che  sarebbero
maturati nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015».
    Le questioni sono state sollevate nel procedimento promosso da S.
A. M., ufficiale della Guardia di Finanza cessato  dal  servizio  per
limiti di eta' a decorrere dal 26 agosto 2017,  contro  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, la Guardia  di  Finanza  e  l'Istituto
nazionale   della   previdenza   sociale   (INPS),    per    ottenere
l'annullamento del provvedimento di determinazione della  pensione  e
la conseguente rideterminazione da effettuarsi  tenendo  conto  delle
progressioni di carriera maturate nel  periodo  compreso  tra  il  1°
gennaio 2011 e il 31 dicembre 2014,  nonche'  delle  classi  e  degli
scatti stipendiali maturati nel periodo compreso tra  il  1°  gennaio
2011  e  il  31  dicembre  2015.  L'amministrazione,  infatti,  aveva
considerato come base di calcolo della contribuzione previdenziale la
retribuzione percepita nell'intervallo di tempo della  vigenza  della
disciplina censurata.
    Il  ricorrente  ha  lamentato  che  gli  effetti  della   misura,
riverberandosi  sul  trattamento  pensionistico,  avrebbero   assunto
carattere permanente, in contrasto con il principio, affermato  dalla
Corte costituzionale, secondo cui il cosiddetto "blocco  retributivo"
e'  costituzionalmente  legittimo  in   quanto   presenta   carattere
eccezionale, transeunte, non arbitrario, in  coerenza  con  lo  scopo
prefissato,  temporalmente  limitato,  di  contenimento  della  spesa
pubblica.
    Sotto  un  diverso  profilo,  il  ricorrente  ha  denunciato   la
disparita' di trattamento richiamando la  speciale  disciplina  posta
dall'art. 11, comma 7, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.  94
(Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle  carriere  del
personale delle Forze armate, ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  5,
secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n.  244),  secondo  il
quale  «gli  ufficiali  superiori  e  gli  ufficiali  generali   sono
reinquadrati, a decorrere  dal  1°  gennaio  2018,  nelle  rispettive
posizioni economiche, tenendo in considerazione gli anni di  servizio
effettivamente prestato», quindi anche  sulla  base  delle  classi  e
degli  scatti   maturati   nel   periodo   del   cosiddetto   "blocco
retributivo".
    Pertanto S. A. M. ha domandato  alla  Corte  dei  conti,  in  via
principale, l'accoglimento della domanda  di  rideterminazione  della
pensione, ritenendo possibile  un'interpretazione  costituzionalmente
orientata delle disposizioni censurate. In subordine, ha  chiesto  di
sollevare la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  9,
comma 21, secondo periodo, del d.l. n. 78 del 2010,  nella  parte  in
cui non prevede la valorizzazione in quiescenza,  a  far  data  dalla
cessazione dal  servizio,  degli  emolumenti  pensionabili  derivanti
dalle progressioni stipendiali automatiche  relative  alle  classi  e
agli scatti che sarebbero maturati nel periodo dal 1° gennaio 2011 al
31 dicembre 2015.
    Innanzi alla Corte dei conti  si  e'  costituita  la  Guardia  di
Finanza sostenendo l'irrilevanza ai fini del calcolo  della  pensione
di incrementi stipendiali non effettivamente percepiti e  contestando
la  ricorrenza  dei  presupposti  per  sollevare  le   questioni   di
legittimita' costituzionale, essendosi questa Corte gia'  pronunciata
sul punto.
    Si e'  costituito  l'INPS,  eccependo  in  via  pregiudiziale  il
difetto di giurisdizione della Corte dei conti  quanto  alla  pretesa
del ricorrente al diverso trattamento stipendiale, nonche' il difetto
di legittimazione passiva dell'Istituto stesso, privo del  potere  di
valutare la  legittimita'  degli  atti  relativi  allo  status  e  al
trattamento economico in quiescenza dei dipendenti statali.
    All'udienza del 6 novembre 2018, con sentenza parziale n.  1  del
2019,  la  Corte  dei  conti,  affermata  la  propria  giurisdizione,
ritenuta  sussistente  la  legittimazione   passiva   dell'INPS,   ha
dichiarato l'ammissibilita' del gravame e, ritenuta la non  manifesta
infondatezza della  questione  di  costituzionalita'  prospettata  da
parte ricorrente, ha disposto, con separata ordinanza, la  rimessione
degli atti alla Corte costituzionale.
    2.- Illustrati i termini del giudizio, il giudice a  quo  osserva
che, alla luce del vigente quadro normativo, il ricorrente  non  puo'
ottenere il computo a fini pensionistici delle classi e degli  scatti
di stipendio che avrebbe  maturato  durante  la  vigenza  del  blocco
retributivo, la cui legittimita' costituzionale e' stata  piu'  volte
affermata da questa Corte (ex plurimis, sentenza n. 96 del 2016).
    Il giudice rimettente ricorda che, con la  sentenza  n.  200  del
2018, la Corte  costituzionale  ha  escluso  che  il  diverso  regime
pensionistico spettante a seconda che il  soggetto  sia  cessato  dal
servizio  nell'arco   temporale   della   «cristallizzazione»   degli
incrementi retributivi o dopo la scadenza del quadriennio  possa  dar
luogo a una  disparita'  di  trattamento  lesiva  dell'art.  3  Cost.
Tuttavia la Corte dei conti, facendo proprie le argomentazioni svolte
dalla parte ricorrente, ritiene che in seguito all'entrata in  vigore
dell'art. 11, comma 7, del d.lgs. n. 94 del 2017, sia emerso un nuovo
e diverso  profilo  di  illegittimita'  costituzionale  poiche'  tale
disposizione   avrebbe   eliminato   retroattivamente   gli   effetti
pregiudizievoli del blocco solo a beneficio degli ufficiali  generali
e degli ufficiali superiori cessati dal servizio dopo il  1°  gennaio
2018, dando luogo a una discriminazione tra categorie omogenee.
    Il  legislatore,  inoltre,  avrebbe  operato  una  ingiustificata
discriminazione  attribuendo  rilevanza  unicamente  alla  data   del
pensionamento, ponendosi in contrasto con  quanto  affermato  con  la
sentenza n. 200 del 2018, ove si legge che «[u]na volta  sterilizzati
ex lege, per effetto della disposizione  censurata,  gli  automatismi
retributivi nel quadriennio in questione, la  retribuzione  utile  ai
fini previdenziali e' quella  risultante  dall'applicazione  di  tale
regola limitativa, senza  che  a  tal  fine  rilevi  il  momento  del
collocamento  in  quiescenza,  se  nel  corso   del   quadriennio   o
successivamente alla sua scadenza».
    Il rimettente, infine, denuncia la violazione dell'art.  3  Cost.
sotto   il    profilo    della    ragionevolezza    per    intrinseca
contraddittorieta', assumendo che  il  contenuto  delle  disposizioni
impugnate, viziate per eccesso di potere legislativo,  contrasti  con
la ratio dell'intervento legislativo che - secondo quanto  si  desume
dall'esame complessivo del quadro normativo, come interpretato  dalla
giurisprudenza  costituzionale  -  va  ricondotta  alla  volonta'  di
contenere la spesa pubblica mediante l'imposizione di  un  sacrificio
temporaneo.
    3.- Con atto di intervento depositato in data 30 luglio 2019,  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  chiesto  di  dichiarare
inammissibili e  comunque  infondate  le  questioni  di  legittimita'
costituzionale sollevate.
    La difesa statale osserva che le censure  riguardano  in  realta'
l'art. 11, comma 7, del d.lgs. n. 94 del 2017, norma  non  impugnata,
ma considerata per sostenere l'asserita violazione dell'art. 3  Cost.
Muovendo da questa premessa, e  affermato  il  carattere  speciale  e
derogatorio dell'art. 11, comma 7, del d.lgs. n. 94 del 2017 rispetto
alla disciplina generale, l'Avvocatura sostiene che il rimettente  e'
incorso in  un  errore  logico  nel  domandare  una  declaratoria  di
incostituzionalita' della  norma  generale.  Infatti,  l'accoglimento
della questione comporterebbe l'eliminazione degli effetti del blocco
per tutte le categorie considerate,  frustrando  cosi'  l'intento  di
contenimento della spesa pubblica che  lo  stesso  giudice  riconosce
come elemento qualificante dell'intera disciplina.
    4.- Con atto depositato in data 29 luglio 2019, si e'  costituito
l'INPS, che ha contestato  l'ammissibilita'  e  la  fondatezza  delle
questioni.
    Sotto il primo profilo, l'Istituto ha osservato che le  questioni
sono gia' state affrontate e risolte dalla Corte  costituzionale  con
la sentenza n. 200 del 2018.
    Nel merito, l'INPS contesta l'interpretazione dell'art. 11, comma
7, del d.lgs. n. 94 del 2017,  data  dal  rimettente,  assumendo  che
«[l]a norma non e' affatto finalizzata ad eliminare gli  effetti  del
blocco stipendiale,  ma,  piu'  semplicemente,  a  razionalizzare  la
dinamica retributiva, legata al riordino delle carriere,  agganciando
la determinazione della retribuzione ad un dato oggettivo, il  numero
degli anni di servizio effettivo dell'Ufficiale». Si tratterebbe,  in
altri  termini,  di  una  disposizione  che  prevede  un   incremento
riconducibile  al  normale  sviluppo,  nel  tempo,   della   dinamica
salariale.
    5.- Con atto depositato in data 29 luglio 2019, si e'  costituito
S. A. M., aderendo  alla  richiesta  declaratoria  di  illegittimita'
costituzionale avanzata dal giudice rimettente, per le  ragioni  e  i
profili indicati nell'ordinanza.
    6.- Con memoria depositata il 31 marzo  2020  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri ha ribadito le  proprie  difese,  evidenziando
che, posta l'identita' della ratio legis, i principi affermati  dalla
Corte con la sentenza n. 200 del 2018 in relazione all'art. 9,  comma
21, terzo periodo, del d.l. n. 78 del 2010 sono applicabili anche  al
secondo periodo di tale disposizione.
    7.- La Corte dei conti,  sezione  giurisdizionale  regionale  per
l'Abruzzo, con ordinanza del 13 maggio 2019 (r.o. n. 169  del  2019),
ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale delle  medesime
disposizioni censurate dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale
regionale per la Lombardia, per violazione degli artt. 2, 3, 36,  38,
53 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in  relazione  all'art.  1
del Protocollo addizionale alla Convenzione per la  salvaguardia  dei
diritti dell'uomo e delle liberta'  fondamentali  (CEDU),  firmato  a
Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e  reso  esecutivo  con  legge  5
agosto 1955, n. 848, e all'art. 1 del Protocollo  n.  12  alla  CEDU,
firmato a Roma il 4 novembre 2000.
    Espone il rimettente che P. B., S. C., G. N. F., G. M. e  M.  R.,
ricorrenti nel giudizio a quo, sono cessati dal  servizio  nel  corso
del  quinquennio  2011-2015.  In  applicazione   delle   disposizioni
censurate,  il  Ministero  della  difesa,  quale  amministrazione  di
appartenenza, ha considerato come base di calcolo della contribuzione
previdenziale la  retribuzione  percepita  nell'intervallo  di  tempo
della vigenza della disciplina censurata, dunque  «sulla  base  della
retribuzione congelata all'ultima  classe  o  scatto  maturati  prima
dell'inizio del "blocco"».
    Le questioni  sono  state  sollevate  nel  procedimento  promosso
contro il Ministero della difesa e l'INPS per ottenere l'annullamento
del provvedimento di determinazione della pensione e  la  conseguente
rideterminazione  da  effettuarsi  «dalla  data  di  cessazione   dal
servizio o, almeno, dal 1° gennaio 2016,  da  calcolare  comprendendo
nella base di computo anche tutti gli automatismi economici spettanti
per ed in relazione al quinquennio 2011-2015».
    I ricorrenti hanno poi domandato la «remissione  degli  atti  del
giudizio alla Corte Costituzionale, per la decisione della  questione
di legittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 2, 3,  36,
38, 53 e 117 della Cost., dell'art. 9, comma 21, secondo periodo, del
d.l. n. 78/2010 e successive proroghe». Al riguardo  hanno  lamentato
che,  interpretando  le  disposizioni   nel   senso   fatto   proprio
dall'amministrazione, gli effetti della  misura,  producendosi  anche
sul  trattamento  pensionistico,  finiscono  per  assumere  carattere
permanente, la' dove, per contro, la manovra, diretta al contenimento
delle spese per  il  pubblico  impiego,  ha  superato  il  vaglio  di
costituzionalita' (sono citate le sentenze n. 154 del 2014, n. 304  e
n. 310 del 2013 e l'ordinanza n. 113 del 2014), in  quanto  connotata
da un carattere  eccezionale,  transeunte,  non  arbitrario,  nonche'
temporalmente limitato dei sacrifici richiesti.
    Infine,  i  ricorrenti  hanno   denunciato   la   disparita'   di
trattamento conseguente all'entrata in vigore dell'art. 11, comma  7,
del d.lgs. n. 94 del 2017, che consente solo agli ufficiali  generali
e agli ufficiali superiori collocati in pensione dopo il  1°  gennaio
2018 di ottenere la determinazione della base  pensionabile  «tenendo
in considerazione gli  anni  di  servizio  effettivamente  prestato»,
quindi anche sulla base delle classi  e  degli  scatti  maturati  nel
periodo del blocco retributivo.
    Segnatamente,  le  citate  disposizioni   vengono   ritenute   in
contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost., per manifesta irragionevolezza e
per ingiustificata disparita' di trattamento in quanto la  disciplina
ivi contenuta penalizza  il  personale  cessato  dal  servizio  senza
salvaguardare,  «neppure  a  fini  pensionistici,  la  posizione  del
personale "piu' anziano" e, per cio'  accidentalmente  incappato  nel
"blocco" della operativita' degli automatismi stipendiali».
    La Corte rimettente richiama poi gli artt.  36  e  38  Cost.,  in
quanto, a parita' di posizione maturata, la diversita' di trattamento
viola il diritto a una retribuzione proporzionata  alla  quantita'  e
qualita' del lavoro, nonche' il diritto  a  un  adeguato  trattamento
pensionistico.
    Anche l'art. 53  Cost.  sarebbe  violato  atteso  che  il  blocco
stipendiale integrerebbe una fattispecie di tributo anomalo.
    Infine la Corte rimettente denuncia la violazione dell'art.  117,
primo comma, Cost., in relazione all'art. 1  del  Prot.  addiz.  CEDU
poiche' le disposizioni censurate avrebbero comportato una privazione
definitiva «del  "bene"  costituito  dagli  incrementi  retributivi»,
nonche' in relazione all'art. 1 del Prot. n. 12 alla CEDU,  sotto  il
profilo della discriminazione tra categorie omogenee di soggetti.
    8.- Con atto di intervento depositato in data 12  novembre  2019,
il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura generale,  ha  chiesto  di  dichiarare  infondate  le
questioni di legittimita' costituzionale sollevate.
    La difesa  statale  premette  che  la  questione  e'  gia'  stata
affrontata e risolta dalla Corte costituzionale con  la  sentenza  n.
200 del 2018 e che la regola posta dall'art. 11, comma 7, del  d.lgs.
n. 94 del 2017, e' in linea con quanto stabilito nella pronuncia ove,
in particolare, si afferma che spetta «al legislatore, nell'esercizio
discrezionale delle scelte di politica economica e di  compatibilita'
con  l'esigenza  di  equilibrio  della  finanza  pubblica,  prevedere
eventualmente [...] la riliquidazione dei  trattamenti  pensionistici
dei pubblici dipendenti, collocati in quiescenza nel quadriennio  del
blocco degli incrementi  stipendiali,  e  che  nello  stesso  periodo
abbiano conseguito una progressione di  carriera  o  un  passaggio  a
un'area superiore».
    Inoltre, la citata disposizione prevede solo  che  gli  ufficiali
superiori e generali vengano reinquadrati nelle rispettive  posizioni
economiche, ma  non  riconosce  il  diritto  a  percepire  arretrati.
Dunque, va escluso che il  legislatore  abbia  loro  consentito,  con
effetto  retroattivo,  di  sottrarsi  alle  conseguenze  del   blocco
retributivo.
    9.-  Con  atto  depositato  in  data  12  novembre  2019,  si  e'
costituito l'INPS, che ha contestato l'ammissibilita' e la fondatezza
delle questioni.
    Sotto  il  primo  profilo,  l'Istituto  ha   osservato   che   il
rimettente, rinviando alle  deduzioni  svolte  dalla  parte,  non  ha
elaborato una motivazione specifica.
    Inoltre, posto che  la  questione  e'  gia'  stata  affrontata  e
risolta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 200  del  2018,
l'Istituto osserva che  il  preteso  contrasto  con  l'art.  2  Cost.
sarebbe rimasto comunque privo di motivazione. La presunta violazione
dell'art.  36  Cost.  e'  gia'  stata  esclusa  dalla  giurisprudenza
costituzionale (si ricordano le sentenze n. 304 e n. 310 del 2013, n.
154 del 2014). La censura relativa all'art. 38 Cost. sarebbe generica
in quanto priva di argomentazioni puntuali  sull'asserita  violazione
dei principi di proporzionalita' e adeguatezza della pensione.  Anche
la prospettata violazione dell'art. 53 Cost.  sarebbe  viziata  dalla
genericita'. Infine, quanto alla dedotta lesione dell'art. 117, primo
comma, Cost., l'INPS osserva che la legittimita'  costituzionale  del
meccanismo posto in essere dal legislatore con il blocco stipendiale,
affermata in termini generali  dalla  Corte,  porta  a  escludere  la
lesione di altri parametri, peraltro, nella specie, motivata in  modo
carente.
    La questione, poi, sarebbe infondata  perche'  il  rimettente  ha
posto in comparazione  situazioni  diverse,  ossia  la  posizione  di
coloro che, alla medesima data, siano ancora in servizio e quella  di
coloro  che,  invece,  siano  gia'  stati  collocati  in  quiescenza.
Inoltre, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n.
200 del 2018, non e'  possibile  tenere  conto  di  una  retribuzione
virtuale, non percepita.
    10.- Con atto  depositato  in  data  28  ottobre  2019,  si  sono
costituiti P. B., S. C., G. N. F., G.  M.  e  M.  R.,  aderendo  alla
richiesta declaratoria di illegittimita' costituzionale avanzata  dal
giudice  rimettente,  per   le   ragioni   e   i   profili   indicati
nell'ordinanza.
    11.- Con memoria depositata il 31 marzo  2020  (comune  anche  al
giudizio  di  legittimita'  costituzionale  promosso  con   ordinanza
iscritta al n. 104 del r.o. del 2019) il Presidente del Consiglio dei
ministri ha ribadito le  proprie  difese,  dichiarando,  inoltre,  di
aderire alle deduzioni dell'INPS.
    12.- Con memoria depositata il 6 aprile 2020, P. B., S. C., G. N.
F., G. M. e M. R. hanno replicato alle deduzioni articolate dall'INPS
e dal Presidente del Consiglio  dei  ministri,  richiamando,  per  il
resto, quanto esposto con il precedente scritto difensivo.
    13.- La sola difesa della parte privata, costituita nel  giudizio
incidentale promosso dalla Corte dei conti,  sezione  giurisdizionale
per la Lombardia, ha chiesto di decidere la causa in udienza pubblica
con le modalita' "da remoto" previste dal  decreto  della  Presidente
della Corte del 20 aprile 2020, recante  misure  per  l'emergenza  da
Covid-19.

                       Considerato in diritto

    1.- La Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per  la
Lombardia, con ordinanza del 18 gennaio 2019 (r.o. n. 104  del  2019)
ha sollevato questioni  incidentali  di  legittimita'  costituzionale
della  disciplina  del  blocco  degli  incrementi   retributivi   sia
automatici,  sia  legati  a   progressioni   nella   qualifica,   nel
quinquennio  2011-2015  e  quindi  dell'art.  9,  comma  21,  secondo
periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure  urgenti  in
materia  di   stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'
economica), convertito, con  modificazioni,  nella  legge  30  luglio
2010, n. 122, dell'art. 16, comma l, lettera b), del decreto-legge  6
luglio 2011, n.  98  (Disposizioni  urgenti  per  la  stabilizzazione
finanziaria), convertito, con modificazioni, nella  legge  15  luglio
2011, n. 111, come integrato dall'art. 1, comma 1, lettera a),  primo
periodo, del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in  materia
di proroga  del  blocco  della  contrattazione  e  degli  automatismi
stipendiali per i pubblici  dipendenti,  a  norma  dell'articolo  16,
commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98,  convertito,
con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.  111),  nonche'
dell'art. 1, comma 256, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2015)».
    La Corte rimettente  lamenta  la  violazione  dell'art.  3  della
Costituzione nella parte in cui tali norme non  prevedono  -  per  il
personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), cessato dal servizio dal 1° gennaio  2011
al 31 dicembre 2017 - la valorizzazione in  quiescenza,  a  far  data
dalla  cessazione  dal  servizio,  degli   emolumenti   pensionabili,
derivanti dalle progressioni stipendiali  automatiche,  in  relazione
alle classi e agli scatti che sarebbero maturati nel periodo  dal  1°
gennaio  2011  al  31  dicembre  2015.  Il  diverso  trattamento   di
quiescenza  sarebbe  ingiustificato  soprattutto  in  ragione   della
successiva disciplina del reinquadramento, con rilevanza  dell'intero
servizio prestato, dettata solo per ufficiali superiori  e  ufficiali
generali dall'art. 11, comma 7, del  decreto  legislativo  29  maggio
2017, n. 94 (Disposizioni in materia di riordino dei  ruoli  e  delle
carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo  1,
comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244). Solo
per tale personale militare sarebbe previsto  il  recupero,  ai  fini
pensionistici, degli effetti del blocco stipendiale.
    1.1.- La Corte dei conti, sezione giurisdizionale  regionale  per
l'Abruzzo, con ordinanza del 13 maggio 2019 (r.o. n. 169  del  2019),
ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale delle  medesime
disposizioni deducendo - oltre alla violazione dell'art.  3  Cost.  -
anche quella degli artt. 2, 36, 38, 53 e  117,  primo  comma,  Cost.,
quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale  alla
Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e  delle
liberta' fondamentali (CEDU), firmato a  Parigi  il  20  marzo  1952,
ratificato e reso esecutivo con  legge  5  agosto  1955,  n.  848,  e
all'art. 1 del Protocollo n. 12  alla  CEDU,  firmato  a  Roma  il  4
novembre 2000.
    Secondo la Corte rimettente  sarebbe  ingiustificato  il  diverso
trattamento di quiescenza riservato a chi  e'  cessato  dal  servizio
durante l'arco temporale  del  blocco  rispetto  a  chi,  invece,  ha
conseguito la pensione prima o dopo  il  blocco,  soprattutto  se  si
considera che solo per una parte del  personale  militare  (ufficiali
superiori e ufficiali generali) e' stato previsto il  reinquadramento
in virtu' del citato art. 11, comma 7, del d.lgs.  n.  94  del  2017.
Cio' si risolverebbe in una violazione  del  diritto  a  un  adeguato
trattamento pensionistico, correlato a una retribuzione proporzionata
alla quantita' e qualita' del lavoro prestato.
    Inoltre il blocco stipendiale  integrerebbe  una  fattispecie  di
tributo anomalo, trattandosi di un prelievo  straordinario  di  parte
della retribuzione.
    Altresi' - secondo la Corte rimettente - i  ricorrenti  avrebbero
subito  una  privazione  del  «bene»  costituito   dagli   incrementi
retributivi ai quali avrebbero avuto diritto per il  quinquennio  dal
2011 al  2015,  con  effetti  proiettati  anche  sul  trattamento  di
quiescenza,   e   quindi   in   via   definitiva,   con   conseguente
ingiustificato  trattamento  discriminatorio  in   violazione   delle
richiamate norme della CEDU.
    2.- I giudizi  incidentali  promossi  con  le  due  ordinanze  di
rimessione  sono  strettamente   connessi   per   l'oggetto,   stante
l'identita'   delle   disposizioni   censurate    e    la    parziale
sovrapponibilita' dei parametri evocati, e quindi vanno  riuniti  per
essere trattati e decisi congiuntamente.
    3.- Va preliminarmente  rilevata  la  manifesta  inammissibilita'
della censura di violazione dell'art. 117,  primo  comma,  Cost.,  in
relazione all'art. 1 del Prot. n.  12  CEDU,  firmato  a  Roma  il  4
novembre 2000, per l'assorbente ragione  della  mancata  ratifica  di
tale Protocollo (cfr. sentenza n. 194 del 2018 con  riferimento  alla
mancata ratifica di un accordo OIL).
    4.-  Per  il  resto,  sono  ammissibili  le  sollevate  questioni
incidentali di legittimita' costituzionale.
    Entrambi i giudici  rimettenti  devono  fare  applicazione  della
censurata disciplina sul blocco  degli  automatismi  retributivi  nel
periodo 2011-2015 per decidere in ordine alla pretesa dei ricorrenti,
nei due  giudizi  principali,  di  rideterminazione  del  trattamento
pensionistico con il calcolo anche degli incrementi  stipendiali  non
percepiti nel periodo suddetto.
    Nel giudizio principale promosso innanzi alla  Corte  dei  conti,
sezione giurisdizionale  regionale  per  la  Lombardia,  il  militare
ricorrente, ufficiale della Guardia di Finanza, e' stato collocato in
quiescenza nel 2017 dopo la cessazione degli effetti del blocco.
    La  Corte   rimettente,   all'udienza   di   precisazione   delle
conclusioni del 6 novembre 2018, si era riservata di  decidere  anche
sulle  numerose  eccezioni  di  legittimita'   costituzionale   della
disciplina  del  blocco  stipendiale  sollevate  dalla   difesa   del
ricorrente, che  in  particolare  si  rifacevano  alle  censure  gia'
espresse dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per
la Liguria, in una precedente ordinanza di rimessione (ordinanza  del
13 gennaio 2017, r.o. n. 71 del 2017). Nelle more della decisione, e'
stata pubblicata la sentenza n. 200 del 2018 di questa Corte  che  ha
dichiarato  non  fondate  tutte  le  questioni  sollevate   in   tale
precedente  ordinanza,  di  talche'  la  Corte  dei  conti,   sezione
giurisdizionale regionale per la Lombardia,  investita  del  giudizio
principale, nel pronunciare anche  sentenza  parziale  sulla  propria
giurisdizione, ha contestualmente sollevato questioni di legittimita'
costituzionale della disciplina del blocco stipendiale concentrando e
focalizzando  le  sue  censure,  in  riferimento  all'art.  3  Cost.,
essenzialmente in un profilo che in  precedenza  non  era  venuto  in
rilievo e di cui si dira'  oltre:  quello  che  chiama  in  causa  la
disciplina posta dall'art. 11, comma 7, del d.lgs. n.  94  del  2017,
sul reinquadramento di ufficiali superiori e ufficiali  generali.  In
questa  piu'  circoscritta  prospettiva  -  non   considerata   dalla
sopravvenuta decisione di questa Corte (sentenza n. 200 del  2018)  -
la motivazione  della  non  manifesta  infondatezza  delle  sollevate
questioni di legittimita' costituzionale e'  ampiamente  sufficiente,
oltre che puntuale.
    4.1.- Nel giudizio principale promosso  innanzi  alla  Corte  dei
conti, sezione giurisdizionale regionale per  l'Abruzzo,  i  militari
ricorrenti,  che   chiedono   anch'essi   la   rideterminazione   del
trattamento pensionistico, sono cessati dal servizio  nel  corso  del
quinquennio di blocco e quindi parimenti sussiste la rilevanza  della
sollevata questione di legittimita' costituzionale.
    Anche la Corte dei conti, sezione giurisdizionale  regionale  per
l'Abruzzo,  nell'enunciare  le  plurime  eccezioni  di   legittimita'
costituzionale sollevate dalla difesa  dei  ricorrenti,  tiene  conto
della sopravvenuta decisione di questa Corte  (sentenza  n.  200  del
2018). E anch'essa solleva questioni di  legittimita'  costituzionale
motivando, soprattutto,  sulla  asserita  disparita'  di  trattamento
(art. 3 Cost.) con riferimento all'art. 11, comma 7, del d.lgs. n. 94
del 2017, quanto al  previsto  reinquadramento,  introdotto  dopo  il
blocco stipendiale, solo  per  gli  ufficiali  superiori  e  per  gli
ufficiali generali; profilo appunto non considerato  dalla  pronuncia
di  questa  Corte.  Ma,  seppur  in  termini   molto   sintetici   ed
essenzialmente aderendo alle eccezioni  sollevate  dalla  difesa  dei
ricorrenti, la Corte rimettente  richiama  anche  gli  altri  evocati
parametri  (artt.  2,  36,  38,  53  e  117,  primo   comma,   Cost.,
quest'ultimo in riferimento all'art. 1 del Protocollo addizionale  n.
1 alla Cedu, firmato a Parigi il 20 marzo  1952,  ratificato  e  reso
esecutivo con  legge  5  agosto  1955,  n.  848,  e  all'art.  1  del
Protocollo n. 12 alla CEDU, firmato  a  Roma  il  4  novembre  2000),
assolvendo comunque all'obbligo di  motivazione  delle  censure,  che
pertanto sono tutte ammissibili.
    5.-  Nel  merito   le   sollevate   questioni   di   legittimita'
costituzionale -  che  costituiscono  essenzialmente  un  seguito  di
quelle gia' scrutinate da questa Corte con le sentenze n.  304  e  n.
310 del 2013, n. 154 del 2014, n. 96 del 2016, e, da ultimo,  con  la
gia' richiamata sentenza n. 200 del 2018, tutte di non  fondatezza  -
sono anch'esse non fondate.
    6.- Giova premettere che la regola  limitativa  degli  incrementi
stipendiali e' stata posta dall'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78  del
2010, che stabilisce: «I meccanismi di adeguamento retributivo per il
personale non contrattualizzato di cui all'articolo  3,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cosi' come previsti  dall'articolo
24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non  si  applicano  per  gli
anni 2011, 2012 e 2013 ancorche' a titolo di  acconto,  e  non  danno
comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie  di  personale
di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive  modificazioni,  che  fruiscono  di   un   meccanismo   di
progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011,  2012  e  2013
non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli  scatti
di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
successive  modificazioni  le  progressioni  di   carriera   comunque
denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013  hanno
effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente  giuridici.  Per
il personale contrattualizzato le progressioni di  carriera  comunque
denominate ed i passaggi tra le  aree  eventualmente  disposte  negli
anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti  anni,  ai  fini
esclusivamente giuridici».
    Tutto il pubblico impiego e' stato coinvolto da questa articolata
regola di conformazione della retribuzione. Infatti, si  prevede  che
per il pubblico impiego  non  contrattualizzato  la  retribuzione  e'
determinata senza tener  conto  ne'  dei  meccanismi  di  adeguamento
retributivo - quello di cui all'art. 24 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448 (Misure di  finanza  pubblica  per  la  stabilizzazione  e  lo
sviluppo), o altri di progressione automatica degli  stipendi  -  ne'
delle    «progressioni    di    carriera    comunque     denominate».
Simmetricamente,  per  il  lavoro   pubblico   contrattualizzato   si
stabilisce che la retribuzione e' determinata senza tener  conto  ne'
delle «progressioni di  carriera  comunque  denominate»  (esattamente
come per il pubblico impiego non contrattualizzato) ne' dei  passaggi
tra le aree,  che  sono  parimenti  assimilabili  a  progressioni  di
carriera.
    E' questa la regola complessiva per  determinare,  in  chiave  di
contenimento della spesa, la  retribuzione  "spettante"  a  tutto  il
pubblico impiego, contrattualizzato e non,  nel  triennio  2011-2013,
regola prorogata all'anno 2014 e poi  all'anno  2015.  Il  blocco  e'
quindi durato complessivamente un quinquennio (dal 2011 al 2015).
    7.- Questa ampia manovra diretta al contenimento della spesa  per
il trattamento stipendiale del pubblico impiego ha superato il vaglio
di costituzionalita', innanzi  tutto  quanto  al  congelamento  delle
retribuzioni previsto dal comma 21 dell'art. 9 del  d.l.  n.  78  del
2010 (sentenze n. 96 del 2016, n. 154 del 2014, n. 310 e n.  304  del
2013; ordinanza n. 113 del 2014).
    Questa  Corte  ha  dichiarato  non  fondate  varie  questioni  di
costituzionalita', sollevate con riferimento essenzialmente  all'art.
36  Cost.  (sentenza  n.  304  del   2013).   Il   legislatore   puo'
temporaneamente congelare gli incrementi retributivi  che,  senza  la
regola limitativa posta dall'art. 9, comma 21, del  d.l.  n.  78  del
2010, sarebbero altrimenti spettati ai  pubblici  dipendenti,  sempre
che la retribuzione di risulta  assicuri  comunque  il  rispetto  del
canone di proporzionalita' e sufficienza di cui  all'art.  36  Cost.,
che nella fattispecie non risulta violato.
    Con riferimento alla stessa disposizione censurata, ha  affermato
questa Corte (sentenza n. 96 del  2016)  che  «esigenze  di  politica
economica  giustificano  interventi  che,  come  quello   in   esame,
comprimono  solo  temporaneamente  gli  effetti   retributivi   della
progressione  in  carriera».  Ha,  quindi,  gia'  ritenuto   che   la
limitazione  degli   incrementi   stipendiali   sia   tale   da   non
compromettere l'adeguatezza complessiva della  retribuzione,  sicche'
non vi e' ragione di dubitare della  legittimita'  di  questa  regola
legale conformativa della retribuzione dei pubblici dipendenti.
    Analogamente  sono  state  ritenute  non  fondate  le   questioni
relative  alle  ricadute  "pensionistiche"  del  blocco   stipendiale
(sentenza n. 200 del 2018). Il contenimento  della  retribuzione  nel
periodo  suddetto   ha   comportato,   come   conseguenza,   che   la
retribuzione, calcolata con il criterio limitativo in  questione,  e'
stata anche la base di calcolo della contribuzione  previdenziale  ed
e' quella rilevante al fine  della  quantificazione  del  trattamento
pensionistico, sia nel generalizzato  sistema  contributivo,  sia  in
quello residuale ancora retributivo.
    Ha  osservato  questa  Corte  che   il   differenziale   tra   la
retribuzione percepita (perche' "spettante" in ragione  del  criterio
limitativo suddetto) e quella che altrimenti sarebbe stata  percepita
dal  pubblico  dipendente,  ove  tale  criterio   non   fosse   stato
applicabile, rappresenta  una  quota  di  retribuzione  virtuale  non
rilevante ai fini pensionistici, perche' non spettante ne' percepita.
Manca una disposizione che deroghi  a  tale  effetto  naturale  della
limitazione legale della retribuzione spettante  nel  quinquennio  in
questione, a differenza di quanto e' invece previsto - come eccezione
alla regola - da altre disposizioni dello stesso censurato art. 9 del
d.l. n. 78 del 2010,  sia  al  comma  2  (secondo  cui  la  riduzione
percentuale delle retribuzioni superiori  a  una  determinata  soglia
«non opera ai fini previdenziali»), sia  al  comma  22,  quanto  alle
soppressioni di acconti e conguagli per il  personale  magistratuale,
che parimenti «non opera ai fini previdenziali» e che,  comunque,  e'
stata ritenuta  costituzionalmente  illegittima,  perche'  «eccede  i
limiti del raffreddamento delle dinamiche retributive»  (sentenza  n.
223 del 2012).
    Ne', in generale, per il  pubblico  impiego  e'  prevista  alcuna
contribuzione figurativa  su  tale  quota  differenziale,  altrimenti
necessaria  ove  in   ipotesi   essa   dovesse   rilevare   ai   fini
pensionistici.
    La ricaduta del blocco stipendiale sui trattamenti di  quiescenza
- sia che abbia ad oggetto incrementi retributivi automatici, sia che
concerna miglioramenti stipendiali per progressioni di qualifica - e'
quindi   proporzionale   alla   contribuzione   previdenziale   sulla
retribuzione effettivamente percepita dal dipendente e non altera  il
canone di complessiva adeguatezza delle pensioni di cui all'art.  38,
secondo comma, Cost.
    Una volta sterilizzati  ex  lege,  per  effetto  della  normativa
censurata, gli automatismi retributivi nel quinquennio in  questione,
la retribuzione utile ai  fini  previdenziali  e'  quella  risultante
dall'applicazione della predetta regola limitativa, senza che  a  tal
fine rilevi il momento del collocamento in quiescenza, se  nel  corso
del periodo di blocco o successivamente alla sua scadenza.
    8.- Innanzi tutto non e' fondata  la  questione  di  legittimita'
costituzionale in relazione all'art. 3 Cost.
    Il profilo di novita',  in  riferimento  a  tale  parametro,  che
accomuna le due ordinanze di rimessione, e' costituito dall'art.  11,
comma 7, del d.lgs. n. 94 del 2017.
    Entrambe le ordinanze di rimessione focalizzano le  loro  censure
richiamando tale disposizione; la quale, in vero, da una parte non e'
investita da dubbi di legittimita' costituzionale, ne' d'altra  parte
puo' dirsi invocata come tertium  comparationis,  nel  senso  che  le
ordinanze di rimessione non sono dirette, in  realta',  a  estenderne
l'ambito di operativita' si' da  renderla  applicabile,  nei  giudizi
principali,  anche  al  fine  della  (pretesa)   riliquidazione   del
trattamento pensionistico dei ricorrenti. Esse invece  invocano  tale
disposizione per trarre argomento a sostegno della censurata  mancata
previsione, ritenuta ingiustificata, del ricalcolo,  sotto  l'aspetto
pensionistico, degli incrementi retributivi non percepiti nel periodo
del   blocco   stipendiale   come   conseguenza   permanente    della
sterilizzazione prevista dalle disposizioni censurate. E infatti,  in
particolare,   l'ordinanza   della   Corte   dei    conti,    sezione
giurisdizionale per l'Abruzzo, evidenzia come la sentenza n. 200  del
2018 di questa Corte abbia affermato che «[s]petterebbe  comunque  al
legislatore, nell'esercizio discrezionale delle  scelte  di  politica
economica e di compatibilita'  con  l'esigenza  di  equilibrio  della
finanza pubblica, prevedere eventualmente quanto richiede il  giudice
rimettente:  la  riliquidazione  dei  trattamenti  pensionistici  dei
pubblici dipendenti, collocati  in  quiescenza  nel  quadriennio  del
blocco degli incrementi  stipendiali,  e  che  nello  stesso  periodo
abbiano conseguito una progressione di  carriera  o  un  passaggio  a
un'area superiore». Evidenzia la Corte rimettente che il  legislatore
avrebbe in realta' gia' previsto una  misura  di  riliquidazione  dei
trattamenti pensionistici proprio  nell'art.  11,  comma  7,  citato,
limitandola pero' - ingiustificatamente,  secondo  la  prospettazione
della stessa Corte rimettente - in favore di una specifica  categoria
di  pubblici  dipendenti:  i  militari  con  qualifica  di  ufficiale
superiore o ufficiale generale in servizio alla data del  1°  gennaio
2018.
    9.- In realta'  cosi'  non  e'  perche'  non  c'e'  stata  questa
predicata rivalutazione,  ai  fini  pensionistici,  degli  incrementi
retributivi automatici, non percepiti nel periodo del blocco.
    Il d.lgs. n. 94 del 2017 e' stato adottato sulla base della legge
31 dicembre 2012, n. 244 (Delega al Governo per  la  revisione  dello
strumento militare nazionale e norme sulla  medesima  materia).  Tale
legge di delega ha perseguito l'obiettivo di «realizzare  un  sistema
nazionale di difesa efficace e sostenibile, informato alla stabilita'
programmatica  delle   risorse   finanziarie   e   a   una   maggiore
flessibilita'  nella  rimodulazione  delle  spese,  che  assicuri   i
necessari livelli di operativita' e  la  piena  integrabilita'  dello
strumento militare nei contesti internazionali e nella prospettiva di
una politica di difesa comune europea, per l'assolvimento dei compiti
istituzionali delle Forze armate». A tale scopo  e'  stata  conferita
delega al Governo affinche' adottasse, entro dodici mesi  dalla  data
di entrata in vigore della legge, due o piu' decreti legislativi  per
disciplinare  la  revisione,  in  senso  riduttivo:  a)  dell'assetto
strutturale  e  organizzativo  del   Ministero   della   difesa,   in
particolare con riferimento allo strumento militare, compresa  l'Arma
dei Carabinieri limitatamente ai compiti militari; b) delle dotazioni
organiche complessive del personale militare dell'Esercito  italiano,
della Marina militare e dell'Aeronautica militare  nell'ottica  della
valorizzazione delle relative professionalita';  c)  delle  dotazioni
organiche  complessive  del  personale  civile  del  Ministero  della
difesa,   nell'ottica    della    valorizzazione    delle    relative
professionalita'.
    Il decreto legislativo adottato in attuazione di tale delega  (n.
94 del 2017) contiene diverse modifiche  e  integrazioni  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) e
persegue, nel complesso, lo  scopo  di  realizzare  l'equiordinazione
dell'ordinamento delle Forze armate con quello delle Forze di polizia
ad ordinamento civile, secondo  i  principi  e  i  criteri  direttivi
contenuti nella legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe  al  Governo  in
materia  di   riorganizzazione   delle   amministrazioni   pubbliche)
(cosiddetta "Riforma Madia"), che prevede analoga delega per le Forze
di polizia  ad  ordinamento  civile  e  militare.  Tra  gli  elementi
qualificanti del provvedimento c'e' l'istituzione per  gli  ufficiali
«di una carriera unitaria e a sviluppo dirigenziale».
    In questo contesto sono state riordinate le categorie di militari
e  le  carriere  (art.  1),  con  disposizioni  speciali  per  alcune
categorie (art. 4 e seguenti) ed e' stato ridefinito  il  trattamento
economico  e  previdenziale  a  regime  del  personale  militare.  In
particolare  e'  stata  rimodulata  l'entita'  degli   stipendi   del
personale   militare,   dell'indennita'   integrativa   speciale    e
dell'indennita' dirigenziale, le  indennita'  operative,  nonche'  la
parametrazione dello stipendio agli anni di servizio, come  anche  e'
stato  ridefinito  il   meccanismo   della   progressione   economica
(rispettivamente agli artt. 1810-bis, 1810-ter, 1820,  1822,  1811  e
1811-bis cod. ordinamento militare).
    Il  decreto  legislativo  non  ha  ignorato  neppure  i   profili
pensionistici  avendo  previsto  la  pensionabilita'   delle   misure
economiche  suddette  (art.  10,  comma  2)  e  ridefinito  l'assegno
pensionabile (art. 1817 cod. ordinamento militare).
    In  questo   generale   contesto   riformatore,   successivamente
integrato  dal  decreto  legislativo  27  dicembre   2019,   n.   173
(Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle  carriere  del
personale delle Forze armate, ai  sensi  dell'articolo  1,  commi  2,
lettera a, 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n.  132),  che  ha
dettato norme correttive, non rilevanti ai fini che  interessano,  si
colloca l'art. 11, comma 7, del d.lgs. n. 94 del  2017  che  prevede:
«In fase di prima applicazione del presente decreto legislativo,  gli
ufficiali superiori e gli ufficiali  generali  sono  reinquadrati,  a
decorrere dal 1° gennaio 2018, nelle rispettive posizioni economiche,
tenendo  in  considerazione  gli  anni  di  servizio   effettivamente
prestato, aumentati degli altri periodi giuridicamente computabili ai
fini stipendiali ai sensi  della  normativa  vigente  e  ridotti  dei
periodi di cui all'articolo 858 del codice dell'ordinamento militare,
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dei periodi  di
aspettativa per motivi di studio nei casi  previsti  dalla  normativa
vigente».
    Si tratta  di  una  disposizione  transitoria  sull'inquadramento
stipendiale degli ufficiali generali e ufficiali superiori, a partire
dal 1° gennaio 2018, in ragione degli anni di servizio effettivamente
prestato e di ogni altro  periodo  computabile  ai  fini  stipendiali
(classi e scatti).
    Tale norma - riconducibile al normale sviluppo, nel tempo,  della
dinamica stipendiale - non e'  affatto  volta  a  eliminare,  per  il
passato,  gli  effetti  del  blocco  degli  automatismi  retributivi,
previsto  dalle  disposizioni   censurate,   quanto,   piuttosto,   a
razionalizzare, per il futuro, il  trattamento  economico  legato  al
riordino  delle  carriere,  agganciando   la   determinazione   della
retribuzione a un dato oggettivo, qual e' il  numero  degli  anni  di
servizio effettivo dell'ufficiale. Si  tratta  essenzialmente  di  un
reinquadramento retributivo che non tocca affatto la contribuzione ai
fini pensionistici per il periodo del blocco (semmai ci sarebbe  solo
un'incidenza limitata, e comunque meramente  indiretta,  quanto  alla
quota retributiva del trattamento pensionistico nella misura  in  cui
essa ancora residualmente rilevi). In ogni caso si ha che, anche  per
questa limitata categoria di personale militare (ufficiali  superiori
e ufficiali generali), rimane che la  retribuzione  pensionabile  nel
periodo del blocco stipendiale  fa  riferimento  a  quella  percepita
senza gli automatismi retributivi, sulla quale e' destinata a  essere
calcolata la contribuzione utile al  fine  della  liquidazione  della
pensione.
    Va quindi ribadito, in conclusione, che in nessun  caso  -  salvo
disposizioni a carattere straordinario e derogatorio (e tale  non  e'
l'art. 11, comma 7, citato) - e' possibile  ottenere  un  trattamento
pensionistico  che  prescinda  dalla   contribuzione   effettivamente
versata.
    Rimane nella discrezionalita' del legislatore - nelle sue  scelte
di  politica  economica  concernenti  il  livello   dei   trattamenti
pensionistici nei limiti consentiti dall'esigenza dell'equilibrio dei
bilanci e della sostenibilita' del debito pubblico  (art.  97,  primo
comma, Cost.) e nel rispetto dei doveri inderogabili di  solidarieta'
sociale (art. 2  Cost.)  -  prevedere,  come  condizione  di  miglior
favore, la riliquidazione dei trattamenti  di  quiescenza  includendo
anche la quota di  retribuzione  che  sarebbe  spettata  ai  pubblici
dipendenti in assenza del censurato blocco stipendiale.
    10.- Parimenti non fondate  sono  le  questioni  di  legittimita'
costituzionale in riferimento agli altri parametri,  sollevate  dalla
sola  Corte  dei  conti,  sezione   giurisdizionale   regionale   per
l'Abruzzo,  in  termini  assai  sintetici,   essenzialmente   adesivi
all'eccezione di illegittimita'  costituzionale  della  difesa  delle
parti ricorrenti.
    11.- Non e' violato il principio di adeguatezza  del  trattamento
pensionistico  (art.   38,   secondo   comma,   Cost.)   e   di   sua
proporzionalita' alla retribuzione (art.  36,  primo  comma,  Cost.),
coniugato al principio di solidarieta' sociale (art. 2 Cost.).
    Da una parte,  al  fine  di  verificare  il  rispetto  di  questo
principio   occorre   considerare   il   trattamento    pensionistico
complessivo  e  non  gia'  singoli  voci  retributive,  quali  quelle
costituite,   nella   fattispecie,   dagli   incrementi   retributivi
automatici, congelati per effetto della normativa censurata.
    Dall'altra parte, il sistema  della  previdenza  obbligatoria  e'
ispirato a un criterio  solidaristico  (art.  2  Cost.)  e  non  gia'
esclusivamente mutualistico. E' tale connotazione  solidaristica  che
giustifica  e   legittima   l'obbligatorieta'   della   contribuzione
previdenziale anche al di  la'  di  una  stretta  corrispondenza,  in
termini  di  corrispettivita'  sinallagmatica,  con  le   prestazioni
pensionistiche.
    Il  blocco  degli  automatismi  retributivi  e  degli  incrementi
stipendiali in ragione delle  progressioni  di  carriera  nel  lavoro
pubblico, contrattualizzato e non - oggetto delle censure della Corte
rimettente - risponde  a  un'esigenza  di  contenimento  della  spesa
complessiva per tale personale in modo da assicurare l'equilibrio dei
bilanci e la sostenibilita' del debito pubblico (artt. 81 e 97, primo
comma, Cost.).
    Questa Corte ha evidenziato che in generale la garanzia dell'art.
38 Cost. e' «agganciata anche all'art.  36  Cost.,  ma  non  in  modo
indefettibile e strettamente  proporzionale»  (sentenza  n.  173  del
2016). Ha altresi' sottolineato che il principio di  proporzionalita'
e  adeguatezza   dei   trattamenti   di   quiescenza   non   comporta
«un'automatica ed integrale coincidenza tra il livello delle pensioni
e l'ultima retribuzione, poiche'  e'  riservata  al  legislatore  una
sfera  di  discrezionalita'  per  l'attuazione»  di  tale   principio
(sentenza n. 70 del 2015). D'altra parte, con riferimento a misure di
contenimento  della   spesa   per   i   trattamenti   retributivi   e
pensionistici  del  personale  pubblico,  la  mancanza  di  forme  di
recupero e l'effetto di cosiddetto «trascinamento»  nel  tempo  delle
misure di blocco e sterilizzazione  costituiscono  -  in  difetto  di
specifiche disposizioni di segno  contrario  -  conseguenze  di  tale
scelta discrezionale e non irragionevole del legislatore (sentenza n.
250 del 2017).
    12.- Neppure e' violato l'art. 53  Cost.  quanto  all'obbligo  di
concorrere  alle  spese  pubbliche   in   ragione   della   capacita'
contributiva e secondo un criterio di progressivita'.
    Va ribadito - come gia' evidenziato da questa Corte (sentenza  n.
200 del 2018) - che la censurata disposizione dettata  per  contenere
la spesa per il pubblico impiego (art. 9, comma 21, del  d.l.  n.  78
del 2010) pone una regola per conformare la retribuzione spettante al
pubblico dipendente e non prevede affatto un  prelievo  straordinario
su una retribuzione  piu'  elevata,  che  risulterebbe  diminuita  in
ragione  dell'imposizione  tributaria.  E'  stata   infatti   esclusa
qualsivoglia  valenza   tributaria   del   blocco   stipendiale   con
conseguente  infondatezza,  in  particolare,   delle   questioni   di
costituzionalita' sollevate sulla base di tale presupposto  (sentenza
n.  304  del  2013).  Ha  affermato  questa  Corte,  in  tale  ultima
pronuncia, che «[l]a norma censurata [...] non ha  natura  tributaria
in quanto non prevede una decurtazione o un  prelievo  a  carico  del
dipendente pubblico» (in senso conforme, con riferimento alla  stessa
disposizione, le sentenze n. 96 del 2016 e n. 154 del 2014).
    L'articolazione testuale dell'art. 9, comma 21, citato e  la  sua
evidente ratio confermano l'esclusione della  natura  tributaria.  Si
tratta, invece, di una regola legale conformativa della  retribuzione
dei pubblici dipendenti nel quinquennio in  questione,  che  integra,
temporaneamente  e  in  via  eccezionale,  la  disciplina,  legale  o
contrattuale, del trattamento retributivo per perseguire la finalita'
di contenerne il costo complessivo.
    Analogamente questa Corte (sentenze n. 173 del 2016 e n.  70  del
2015)  ha  escluso  che  le  misure  di  blocco  della  rivalutazione
automatica dei trattamenti pensionistici abbiano natura tributaria.
    13.- Per una ragione analoga neppure e' violato l'art. 117, primo
comma, Cost., in relazione all'art. 1 del Prot. addiz. CEDU.
    La normativa censurata non ha  comportato  la  privazione  di  un
"bene" costituito dagli incrementi retributivi  sterilizzati  perche'
questi in realta' non sono mai entrati nel  patrimonio  dei  pubblici
dipendenti, la cui retribuzione,  nel  periodo  del  blocco,  non  ha
cessato di essere, nel complesso, sufficiente  e  proporzionata  alla
prestazione lavorativa. E' semmai  la  riduzione  di  un  trattamento
pensionistico che puo' ricadere nell'ambito applicativo  dell'evocata
tutela convenzionale (Corte europea dei diritti  dell'uomo,  sentenza
19 luglio 2018, Aielli ed altri  contro  Italia  e  Arboit  ed  altri
contro Italia), ma non anche il mancato  riconoscimento  di  un  piu'
elevato trattamento pensionistico in ragione di una retribuzione  non
percepita e non spettante.
    14.- In conclusione le questioni di  legittimita'  costituzionale
vanno dichiarate non fondate  in  riferimento  a  tutti  gli  evocati
parametri.
     

                          per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE

    riuniti i giudizi,
    1) dichiara la  manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 21,  secondo  periodo,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione   finanziaria   e   di   competitivita'   economica),
convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio  2010,  n.  122,
dell'art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98 (Disposizioni  urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria),
convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio  2011,  n.  111,
come integrato dall'art. 1, comma 1, lettera a), primo  periodo,  del
d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in  materia  di  proroga
del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i
pubblici dipendenti, a norma dell'art.  16,  commi  1,  2  e  3,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), e dell'art. 1, comma 256,  della
legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di
stabilita' 2015)», sollevate - in  riferimento  all'art.  117,  primo
comma, della Costituzione in relazione all'art. 1 del  Protocollo  n.
12 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali (CEDU), firmato a Roma il  4  novembre  2000  -
dalla  Corte  di  conti,  sezione   giurisdizionale   regionale   per
l'Abruzzo, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
    2)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale delle medesime disposizioni, sollevate, in riferimento
all'art. 3 Cost., dalla  Corte  dei  conti,  sezione  giurisdizionale
regionale per la Lombardia, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
    3)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale delle medesime disposizioni sollevate, in  riferimento
agli artt. 2, 3, 36, 38, 53 e 117, primo comma,  Cost.,  quest'ultimo
in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale  CEDU,  firmato  a
Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e  reso  esecutivo  con  legge  5
agosto 1955, n. 848, dalla Corte dei conti,  sezione  giurisdizionale
regionale per l'Abruzzo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2020.

                                F.to:
                     Marta CARTABIA, Presidente
                     Giovanni AMOROSO, Redattore
                     Roberto MILANA, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2020.

                           Il Cancelliere
                        F.to: Roberto MILANA 

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