PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
ORDINANZA 28 luglio 2020
Nomina dell'Istituto nazionale della previdenza sociale quale
soggetto attuatore per misure urgenti relative al personale
scolastico. (Ordinanza n. 18). (20A04163)
(GU n.189 del 29-7-2020)
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
per l'attuazione e il coordinamento
delle misure di contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19
Vista la delibera del Consiglio dei Ministeri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19;
Visti i decreti-legge:
23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni nella legge
5 marzo 2020, n. 13, recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
16 maggio 2020, n. 33, recante «ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19»;
con i quali sono state prescritti, fra l'altro, i comportamenti
individuali volti ad evitare la diffusione del virus, fra cui, in
specifici casi, la quarantena volontaria e l'isolamento domiciliare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17
maggio 2020, recante disposizioni attuative dei predetti
decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19, e 16 maggio 2020, n. 33, e in
particolare, l'allegato 10, recante i criteri per protocolli di
settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio
2020;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020,
recante «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con
modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27;
Visto, in particolare, l'art. 112 del predetto decreto-legge che
prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia
nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il
coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, e che ne definisce
funzioni e poteri, anche in deroga alle disposizioni vigenti,
esercitabili anche attraverso «soggetti attuatori»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo
2020 n. 0006119P4.8.1.4.1., con il quale, all'art. 1, il dott.
Domenico Arcuri e' stato nominato Commissario straordinario per
l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il
contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 a cui
sono stati conferiti i poteri di cui al richiamato art. 122;
Visti l'art. 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che,
per i lavoratori dipendenti del settore privato, dispone
l'equiparazione della quarantena alla malattia ai fini del
trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento;
Visto l'art. 87, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che
prevede che il periodo trascorso in malattia o in quarantena con
sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con
sorveglianza attiva, dovuta al COVID-19, e' equiparato al periodo di
ricovero ospedaliero;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», e, in
particolare, l'art. 8, comma 8, concernente le misure volte a
garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020-2021, nonche' a
contenere e contrastare l'eventuale emergenza sanitaria nelle
istituzioni scolastiche statali;
Viste le deliberazioni del Comitato tecnico-scientifico di cui alle
ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3
febbraio 2020, n. 663 del 18 aprile 2020 e n. 673 del 15 maggio 2020:
n. 82, adottata nella seduta del 28 maggio 2020, con la quale e'
stato approvato il documento conclusivo relativo alle misure di
contenimento del contagio dal virus SARS-CoV-2 nell'ambito del
settore della scuola per gli istituti di ogni ordine e grado ai fini
dell'apertura del prossimo anno scolastico e
n. 90, adottata nella seduta del 22 giugno 2020, con il quale
sono state date ulteriori indicazioni circa l'apertura in sicurezza
del prossimo anno scolastico, ponendo particolarmente l'accento sul
«miglioramento del controllo territoriale», in relazione al quale il
CTS ha ritenuto «meritevole di considerazione l'eventuale attivazione
in ambito nazionale sia di programmi di screening in ambito
scolastico, sia di un programma coordinato di campionamento random o
per classi di operatori scolastici e studenti per l'analisi
molecolare d'identificazione dell'RNA di SARS - CoV - 2»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione n. R.0000039 del 26
giugno 2020 con il quale e' stato adottato il documento per la
pianificazione delle attivita' scolastiche, educative e formative in
tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di istruzione per l'anno
scolastico 2020-2021, recependo le predette indicazioni del CTS;
Vista la richiesta del Ministro della salute n. 0009137-P- del 7
luglio 2020, di avviare le procedure di acquisto dei test sierologici
al fine di consentire la riapertura delle istituzioni scolastiche in
condizioni di sicurezza;
Visti, nel decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
l'art. 26, comma 1, del che, per i lavoratori dipendenti del
settore privato, dispone l'equiparazione della quarantena alla
malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa
di riferimento e
l'art. 87, comma 1, il quale prevede che il periodo trascorso in
malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza
domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dovuta al COVID-19,
e' equiparato al periodo di ricovero ospedaliero;
Ritenuto che la necessita' di assentarsi dagli istituti scolastici
ed educativi per il periodo di tempo necessario all'esecuzione di
analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei
confronti del virus SARS-CoV-2 e quello intercorrente tra l'esito
eventualmente positivo dell'analisi eseguita e l'acquisizione del
risultato del test molecolare per la diagnosi dell'infezione, in
assenza di analoghe tutele, rappresenti una grave remora alla
partecipazione volontaria del personale docente e non docente e degli
educatori ai programmi di screening eventualmente disposti, minando
sostanzialmente il perseguimento degli obiettivi di prevenzione e
sorveglianza sanitaria che gli stessi si prefiggono nonche' il
raggiungimento di idonei livelli di tutela della sicurezza e della
salute sui luoghi di lavoro;
Vista la circolare (messaggio) n. 2584 del 24 giugno 20202
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, recante indicazioni
operative per il riconoscimento della tutela previdenziale della
malattia, in attuazione dell'art. 26 del decreto-legge n. 18 del
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020,
rubricato «Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza
attiva dei lavoratori del settore privato;
Ritenuto che sussistano i presupposti per assicurare il
riconoscimento di una tutela analoga a quella prevista dai menzionati
articoli 26, comma 1, e 87, comma 1, del decreto legge n. 18 del
2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, per il periodo di
assenza dal luogo di lavoro del personale docente e non docente
nonche' degli educatori, per il tempo necessario all'esecuzione di
analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei
confronti del virus SARS-COV-2 e quello intercorrente tra l'esito
eventualmente positivo e l'acquisizione del risultato del test
molecolare per la diagnosi dell'infezione;
Vista la straordinaria necessita' di disporre con urgenza di
informazioni complete sullo stato immunitario del personale docente e
non docente e degli educatori, al fine di adottare le conseguenti
misure organizzative idonee ad assicurare, nelle more di un
intervento normativo di prossima adozione, che l'imminente avvio
dell'anno scolastico 2020/2021 e del calendario annuale dei servizi
educativi per l'infanzia 2020/2021, avvenga con il minor rischio di
pregiudizio per la salute pubblica;
Nomina:
Il Dipartimento della funzione pubblica - Presidenza del Consiglio
dei ministri e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, per
quanto di rispettiva competenza, quali soggetti attuatori perche', in
ragione di quanto statuito nelle premesse, nelle more di un imminente
intervento normativo in materia, adottino, anche mediante
l'integrazione delle comunicazioni e delle circolari gia' diramate,
ogni atto idoneo a chiarire che per il personale docente e non
docente nonche' per gli educatori delle istituzioni del sistema
nazionale di istruzione, compresa l'universita', dei centri di
formazione professionale regionale, delle scuole private, anche non
paritarie, e dei servizi educativi per l'infanzia, il periodo di
assenza dal luogo di lavoro, per il tempo intercorrente tra l'esito,
eventualmente positivo, riscontrato all'esecuzione di analisi
sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del
virus SARS-CoV-2 e l'acquisizione del risultato del test molecolare
per la diagnosi dell'infezione, sia equiparato, previa presentazione
di idoneo certificato medico rilasciato dal medico di medicina
generale e/o dalla ASL competente, al periodo della quarantena, ai
fini del riconoscimento del trattamento economico previsto dalla
normativa vigente.
La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 luglio 2020
Il Commissario straordinario: Arcuri
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34Ripubblicazione del testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19». (Testo coordinato pubblicato nel S.O. n. 25/L alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020). (20A04100) (Suppl. Ordinario n. 26)
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