Corte d'Appello 2023-“ per il personale in servizio all'estero, non è applicabile a decorrere dal successivo c.c.n.l. comparto scuola del 29 novembre 2007”
Corte d'Appello Roma Sez. lavoro, Sent., 13/07/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
V SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Roma, in funzione di giudice del lavoro, composta dai Magistrati:
Dott.ssa Giovanna Ciardi - Presidente
Dott. Carlo Chiriaco - Consigliere
Dott.ssa Sabrina Mostarda - Consigliere rel.
all'udienza del 23/06/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2215/2021 vertente tra:
tra
x
Appellante e appellata incidentale
E
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Con l'avv.AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO.
Appellato e appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.3536/2021 del 15/04/2021
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., OMISSIS adiva il Miur esponendo di appartenere ai ruoli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con qualifica di Dirigente scolastico e che, con decreto del Ministero degli Affari Esteri del 09.08.2016, veniva destinata all'estero a svolgere le mansioni di Dirigente Scolastico presso la "Rappresentanza diplomatica di Washington", a decorrere dalla data di effettiva assunzione di servizio, nell'anno scolastico 2016/2017, fino al 31.08.2020.
Esponeva che sulle buste paga da novembre 2019 risultava un'illegittima doppia trattenuta sullo stipendio tabellare:
a) una trattenuta per un importo pari all'ex voce Indennità Integrativa Speciale;
b) una trattenuta per un importo corrispondente alla parte variabile della retribuzione di posizione.
Tali detrazioni erano illegittime secondo le disposizioni normative, contrattuali e la giurisprudenza di riferimento esposta nel ricorso.
Formulava le seguenti conclusioni: "Accogliere la domanda della ricorrente, e per l'effetto: Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al ripristino dell'integrale corresponsione della retribuzione, comprensiva dell'importo corrispondente alla "quota variabile" della retribuzione di posizione e dell'importo relativo alla ex Indennità integrativa speciale, a decorrere da Novembre 2019 e per tutto il servizio da
svolgere all'estero fino al 31.08.2020; e per l'effetto Condannare l'Amministrazione resistente alla restituzione delle trattenute illegittime relative all'ex Indennità Integrativa Speciale (I.I.S.), per una somma mensile pari ad Euro 558,77, da corrispondere a decorrere da Novembre 2019, nonché per i successivi mesi in cui continuerà a prestare servizio.
Con la sentenza di cui all'oggetto il tribunale di Roma ha dichiarato illegittime le trattenute operate dal Ministero dell'Istruzione a titolo di "quota variabile" della retribuzione di posizione da corrispondere, per il periodo in cui la ricorrente aveva prestato servizio e che avrebbe continuato a prestare all'estero.
Ha affermato che la suddetta voce faceva parte integrante della retribuzione ai sensi dell'art.25 ccnl 11.4.16, che si cumulava con l'assegno di sede e concorreva a determinare lo stipendio del dirigente scolastico.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la F. lamentando l'omessa pronuncia sulle trattenute per ex indennità integrativa speciale.
Il Ministero si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale avverso la pronuncia di accoglimento relativa alle trattenute per retribuzione di posizione. Lamenta la violazione degli articoli 48, comma 4 del CCNL 2006-2009 e dell'art. 658 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297. Sostiene che la quota variabile della retribuzione di posizione costituisce una voce meramente accessoria corrisposta come corrispettivo per aver effettuato la prestazione lavorativa in determinate situazioni (spaziali, temporali, ecc).
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa mediante pubblica lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
A)L'appello principale è fondato.
Ritiene quindi la Corte di aderire all'orientamento di legittimità (Cass.26617-19; v. anche Cass.28753-19 e già in precedenza Cass.n.23.058 del 30/10/2014) e poi di questa stessa Corte (sent. n.3023/20, n.4213/22, 4964/22, 446/21, 463/22) secondo cui la clausola di cui alla nota a verbale dell'art. 76 del c.c.n.l. del comparto scuola del 24 luglio 2003 va interpretata nel senso che la ritenuta relativa all'indennità integrativa speciale sullo stipendio, ivi stabilita per il personale in servizio all'estero, non è applicabile a decorrere dal successivo c.c.n.l. comparto scuola del 29 novembre 2007, ove non è stata reiterata la relativa previsione, avendo detta indennità perso la sua iniziale funzione di adeguamento al costo della vita e concorrendo, ormai, a formare lo stipendio tabellare.
La pronuncia è stata adottata dalla Cassazione ex art. 64, comma 3, del D.Lgs. n. 165 del 2001 in materia di accertamento pregiudiziale sull' efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi.
In particolare, la Corte di Cassazione ha osservato: "2.1. sulla relazione che si instaura tra le fonti che regolano il rapporto di lavoro del lavoratore pubblico è sufficiente osservare che nel sistema normativo ratione temporis vigente (prima dell'intervento legislativo di cui alla L. n. 15 del 2009 ed alla successiva legge attuativa n. 150/2009) il contratto collettivo può derogare alla legge (valida solo per il pubblico impiego), salvo che la legge stessa non affermi la propria inderogabilità;
2.2. l'art. 2, comma 2, seconda parte del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, poi trasfuso nell'art. 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001 (nel testo ratione temporisapplicabile, prima delle modifiche di cui all'art. 1 della L. n. 15 del 2009) dettato dal legislatore per disciplinare i rapporti tra le fonti normative in materia di pubblico impiego prevede, testualmente: "I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell' impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili";
2.3. la suddetta disposizione, dunque, legittima le parti sociali, cui è attribuita, attraverso la contrattazione collettiva, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 165 del 2001, la determinazione del trattamento economico dei pubblici dipendenti, a derogare a previgenti disposizioni di legge, salve inderogabilità espresse (v. Cass. 17 maggio 2016, n. 10064) e così a regolamentare il trattamento retributivo anche in modo diverso rispetto alla precedente disciplina;
2.4. si consideri, inoltre, che l'indennità integrativa speciale - istituita con la L. 27 maggio 1959, n. 324 che ne aveva determinato la misura iniziale, soggetta annualmente ad un adeguamento periodico con decreto del Ministro del Tesoro, sulla base dei punti di variazione del costo della vita accertati dall'ISTAT, quindi divenuta, con successivi provvedimenti, semestrale (L. 21 luglio 1975, n. 364) e poi trimestrale (L. 6 dicembre 1979, n. 334), poi con D.P.R. 10 febbraio 1986, n. 13 tornata semestrale e ciò fino al 10 maggio 1992 quando il meccanismo di indicizzazione delle retribuzioni è stato definitivamente soppresso, congelando la misura fino a quel momento maturata, residuata da quella che era già stata conglobata negli stipendi dei pubblici dipendenti (L. 28 febbraio 1990, n. 37 di conversione del D.L. 27 dicembre 1989, n. 413) - ha perduto nel tempo la sua connotazione originaria, per assumere definitivamente un carattere retributivo, che già era stato preannunciato dalla parziale corresponsione della medesima sulla 13ma mensilità (dall'anno 1976, sempre in applicazione di quanto disposto dalla L. 21 luglio 1975, n. 364);
2.5. in conformità all'indicata evoluzione dell'istituto, mentre il c.c.n.l. comparto scuola del 4 agosto 1995, all'art. 63 (Struttura della retribuzione) menzionava ancora l'indennità integrativa speciale come componente a sé stante della retribuzione rispetto allo stipendio tabellare, comprensivo della retribuzioneindividuale di anzianità e dell'indennità di funzione (analoga disposizione vi era nel c.c.n.l. del 26 maggio 1998), il c.c.n.l. del 24 luglio 2003 (normativo 2002 - 2005, economico 2002 - 2003), all'art. 75 ha indicato che la retribuzione del personale docente, educativo ed A.T.A appartenente al comparto della Scuola è comprensiva di varie voci, tra le quali non è più menzionata l'indennità integrativa speciale (speculare disposizione è contenuta nel successivo c.c.n.l. del 29 novembre 2007 - art. 77 , tenuta ferma dal successivo c.c.n.l. del 23 gennaio 2009);
2.6. l'importo di tale indennità concorre quindi sulla base della previsione pattizia del 2003 a formare lo stipendio tabellare per detto personale così assumendo piena natura retributiva, scomparendo come voce a sé stante e perdendo la sua iniziale funzione di adeguamento al costo della vita che, invece, era stata tenuta presente dal legislatore del 1959 laddove aveva previsto, all'art. 1, comma 2, lett. d) della L. n. 324 del 1959 (come modificato dalla L. n. 185 del 1960), che l'istituita indennità integrativa speciale non fosse dovuta al personale civile e militare in servizio all'estero fornito dell'assegno di sede previsto dalla L. 4 gennaio 1951, n. 13, o da disposizioni analoghe, sul presupposto che la percezione di tali speciali emolumenti soddisfacesse all'esigenza di adeguamento al costo della vita propria dell'indennità integrativa speciale come all'epoca configurabile;
2.7. se, dunque, originariamente l'indennità integrativa speciale aveva la medesima natura dei coefficienti di sede attribuiti sull'assegno base per il trattamento economico del personale all'estero, nel senso che serviva all'adeguamento della retribuzione percepita dal dipendente alle variazioni del costo della vita, ciò giustificava la sospensione di tale emolumento sulla retribuzione metropolitana per il personale all'estero perché, diversamente, vi sarebbe stata una duplicazione di voci aventi la medesima finalità;
2.8. successivamente, con il venir meno dell'originaria connotazione calmieratrice dell'indennità integrativa speciale ed il conglobamento della stessa nello stipendio, la medesima è divenuta gradualmente vero e proprio emolumento retributivo e non più misura intesa solo ad adeguare il trattamento retributivo (e pensionistico) alle variazioni del costo della vita (si vedano anche, nello stesso senso, ancorché con riferimento al trattamento economico del personale della dirigenza in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, Cass. 16 novembre 2017, nn. 27219 e 2720 e Cass. 30 ottobre 2014, n. 23058);
2.9. ed allora non vi è ragione per non confermare l'interpretazione delle norme pattizie di interesse nel presente giudizio come già resa dalla decisione di questa Corte del 10 luglio 2013, n. 17134;
2.10. il c.c.n.L. n. 2002 del 2005 comparto scuola del 24 luglio 2003 all'art. 76 rubricato (Aumenti della retribuzione base) dispone che: "1. Gli stipendi tabellari sonoincrementati tenendo conto dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002 - 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente, nonché di una anticipazione del differenziale tra inflazione reale e programmata determinatosi nell'anno 2002. 2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari previsti dall'art. 5, comma 2, del c.c.n.l. 15.03.01 sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella 1, alle scadenze ivi previste. 3. A decorrere dal 1.1.2003, l'indennità integrativa speciale, nella misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni dal personale in servizio all'estero. 4. Per effetto degli incrementi indicati al comma 2, e del conglobamento di cui al comma 3, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella Tabella 2. 5. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola dell'infanzia ed elementare. 6. Al personale ATA transitato dal compatto Regioni - Enti locali viene erogata l'indennità integrativa speciale nelle misure spettanti al corrispondente personale ATA del comparto Scuola. Eventuali differenze già percepite sono conservate a titolo di assegno ad personam non riassorbibile".
Nota a verbale per l'art. 76: "Con riferimento al comma 3 del presente articolo, le parti precisano che al personale in servizio all'estero cui non spetta l'indennità integrativa speciale, destinatario del presente contratto, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale stessa percepita al 31.12.2001. Il calcolo delle ritenute previdenziali continua ad essere effettuato secondo le normative vigenti";
2.11. il successivo c.c.n.L. n. 2006 del 2009 comparto scuola del 29 novembre 2007 all'art. 78, anch'esso intitolato 'Aumenti della retribuzione base', stabilisce che: "Gli stipendi tabellari previsti dall'art. 2, comma 2, del c.c.n.l. 7.12.2005 sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella 1, alle scadenze ivi previste. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella Tabella 2. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola dell'infanzia e primaria";
2.12. l'art. 2 del c.c.n.l. del 7 dicembre 2005 richiamato dal precedente art. 78 del predetto c.c.n.l. del 29 novembre 2007 rubricato sempre 'Aumenti della retribuzione base' sancisce che: "1. Gli stipendi tabellari previsti, come individuati dalla tabella 2 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto, per il predetto comparto, il 24 luglio 2003, sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredicimensilità, indicate nell'allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste. 2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite nella Tabella B. 3. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola materna ed elementare";
2.13. il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 658, integrato e modificato da ultimo - ratione temporis - dal D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, che disciplina l'assegno di sede, al comma 1, dispone che: "Al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno è costituito - omissis -";
2.14. quello descritto è il quadro normativo contrattuale e legislativo di riferimento dal quale emerge un primo fondamentale dato rappresentato dal rilievo che il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare stabilito dal c.c.n.l. del 24 luglio 2003 all'art. 76, viene mantenuto fermo nel contratto del 29 novembre 2007 dal rinvio operato dall'art. 78 agli stipendi tabellari previsti dall'art. 2, comma 2, del c.c.n.l. 7 dicembre 2005 che, a sua volta, richiama gli stipendi tabellari previsti, come individuati dalla tabella 2 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto, per il predetto comparto, il 24 luglio 2003, contratto questo prevedente, come detto, il c.d. conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare;
2.15. le parti, quindi, con il c.c.n.l. del 29 novembre 2007 hanno esplicitamente previsto, sia pure con il meccanismo del richiamo a precedenti clausole contrattuali, il mantenimento del conglobamento in questione appunto facendo riferimento agli stipendi tabellari del c.c.n.l. del 24 luglio 2003 che ricomprende, ex art. 76, comma 3, nello stipendio tabellare la voce prima distinta dell'indennità integrativa speciale; 2.16. una esplicita previsione, sia pure nella forma indiretta del riferimento a precedenti pattuizioni collettive, non si rinviene nel c.c.n.l. del 29 novembre 2007 per quanto riguarda la trattenuta, corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale stabilita nella nota a verbale dell'art. 76 del c.c.n.l. del 24 luglio 2003, per il personale in servizio all'estero;
si consideri, anzi, che l'art. 81 del c.c.n.l. del 2007 'Effetti dei nuovi stipendi' non riporta la disposizione contenuta nell'omologo art. 79, comma 3, del c.c.n.l. del 2003 ("Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art. 76, comma 3, del presente c.c.n.i., non modifica le modalità per determinare la base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche conriferimento all'art. 2, comma 10 della L. n. 335 del 1995") e dispone testualmente che: "Gli incrementi stipendiali di cui all'art. 78 hanno effetto integralmente sulla 13a mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'equo indennizzo e sull'assegno alimentare";
2.17. conseguentemente una interpretazione che tenga conto del senso letterale e complessivo delle clausole contrattuali porta a ritenere che le parti sociali non avendo reiterato, a differenza di quanto concerne il c.d. conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare, la declaratoria di cui alla sopra riportata nota a verbale, non hanno voluto mantenere ferma la pregressa disposta trattenuta, per il personale in servizio all'estero, dell'indennità integrativa speciale;
2.18. conforta questa interpretazione l'ulteriore rilievo che l'art. 146 del c.c.n.l. del 29 novembre 2007, nel disporre che: "Tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente c.c.n.l., con l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente c.c.n.l. che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola", non richiama tra tali ultime norme quella di cui alla menzionata nota a verbale, sicché la stessa, non essendo richiamata neanche nel testo dello stesso c.c.n.l. del 29 novembre 2007, deve ritenersi, ratione temporis, non applicabile;
2.19. ad ulteriore suffragio della interpretazione proposta, inoltre, vi è la considerazione della non facile conciliabilità tra il disposto conglobamento della misura della indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare e la natura non retributiva legislativamente qualificata - del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 658 e successive modificazioni - dell'assegno di sede con conseguente non agevole equiparabilità, sotto il profilo funzionale, della indennità integrativa speciale quale componente dello stipendio tabellare e l'assegno stesso;
2.20. gli evidenziati elementi, dunque, non possono che ritenersi significativi dell'esistenza della volontà delle parti sociali - alle quali, come detto, è attribuita, attraverso la contrattazione collettiva, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 165 del 2001, la determinazione del trattamento economico dei pubblici dipendenti - di non ribadire il divieto di cumulo precedentemente stabilito dalla contrattazione collettiva;
3. in conclusione, accogliendosi il ricorso e cassando la sentenza impugnata, va affermato il seguente principio di diritto: "la clausola contrattuale di cui alla nota a verbale dell'art. 76 del c.c.n.l. del comparto scuola del 24 luglio 2003 va interpretata nel senso che la ritenuta relativa all'indennità integrativa speciale sullo stipendio, ivi stabilita, per il personale in servizio all'estero deve ritenersi non applicabile conriferimento al successivo c.c.n.l. comparto scuola del 29 novembre 2007 non essendo in tale contratto reiterata la relativa previsione" ….
L' art. 36 del CCNL comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, al comma 3, sancisce che "Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare".
La clausola costituisce ulteriore avallo dell'orientamento sopra esposto. Ed infatti attiene, secondo il suo univoco tenore, alla conferma degli effetti delle disposizioni che hanno operato il "conglobamento" della indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare, e non agli effetti delle disposizioni che, in senso diametralmente opposto, lo hanno impedito; e, d' altro canto, essa non fa in alcun modo riferimento a quanto ulteriormente previsto con la nota a verbale in calce all' art.76 citato.
La clausola in esame, per converso, ulteriormente rafforza e cristallizza, in via definitiva e generale, il conglobamento, fugando qualsiasi dubbio interpretativo in ordine alla perdurante possibilità - da escludere - di operare la trattenuta dell'indennità integrativa speciale, scorporandola dallo stipendio, per il solo personale docente in servizio all' estero.
Conseguenza di quanto detto è che per il personale della dirigenza in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero l'importo corrispondente all'indennità integrativa speciale si cumula con l'assegno di sede, poiché l'art. 52 del Ccnl dell'11 aprile 2006 ha conglobato tale indennità nella retribuzione tabellare.
B)L'appello incidentale del Ministero deve essere rigettato.
Sostiene il Ministero che la disciplina del personale che svolge il servizio all'estero è contenuta nell'art.48, comma 4 del CCNL, che assume la funzione di norma speciale rispetto alle precedenti contenuta all'interno del titolo VII del contratto collettivo, che detta una disciplina specifica per i "dirigenti che vengono inviati preso istituzioni scolastiche o consolari italiane all'estero": tale norma prevede che "per quanto riguarda la retribuzione di posizione, questa è corrisposta in misura pari alla parte fissa della retribuzione di posizione prevista dall'art. 56 del presente CCNL".
Pertanto, correttamente, l'Amministrazione aveva corrisposto lo stipendio decurtato della quota variabile della retribuzione di posizione ai sensi dell'art. 48, comma 4 del CCNL, al quale è poi stata aggiunto l'assegno di sede di cui al citato art. 658 D.Lgs. n. 297 del 1994.
Afferma il Ministero che la retribuzione di posizione è, invece, riconducibile alla categoria degli "assegni fissi e continuativi" che, in base alle previsioni di cui all'art. 658 del D.Lgs. n. 297 del 1994, possono non essere corrisposti, se diversamente disposto (evidentemente, ad opera della contrattazione collettiva) Questa Corte d'appello si è già pronunciato sulla questione oggetto dell'appello incidentale con precedenti che si richiamano anche ai sensi dell'articolo 118, disp. att. c.p.c. (Corte app.n.2519/20, n.2520/20, n.4968/17).
Deve premettersi che l'art.658 d.lgs.n.297/94 prevede che "al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete dal giorno di assunzione fino a quella di cessazione delle funzioni in sede uno speciale assegno di sede non avente carattere retributivo per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero…
La retribuzione di posizione nella parte variabile ai sensi dell'art.52 del C.C.N.L. 2006 è una delle voci che compongono la retribuzione del personale dirigente della scuola, per cui può e deve essere cumulata con l'assegno di sede e non costituisce "assegno" accessorio della retribuzione.
L'art. 52 del contratto sulla Dirigenza scolastica dell'11.4.06 elenca infatti le voci di cui si compone la retribuzione al fine di remunerare i diversi aspetti della professionalità dirigenziale; esso dispone testualmente: "La struttura della retribuzione dei dirigenti scolastici si compone delle seguenti voci: a)stipendio tabellare b) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita e spettante; c) retribuzione di posizione, parte fissa e variabile, d) retribuzione di risultato".
La retribuzione di posizione compensa il valore della posizione occupata dal dirigente scolastico nell'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza, e si compone di una parte fissa, che spetta ad ogni dirigente, e di una parte variabile, secondo le responsabilità dirigenziali connesse alla posizione. I valori della retribuzione di posizione, parte variabile, sono definiti in sede di contrattazione integrativa regionale, tenendo conto dei criteri stabiliti nel contratto nazionale
L'art. 13, comma 4, del C.C.N.L. 2006, disciplinante il personale dirigenziale "in particolari posizioni di stato" prevede poi che il periodo che il personale dirigente trascorre in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo (come nella fattispecie), con retribuzione a carico dell'amministrazione del Ministero dell'Istruzione, viene considerato valido ad ogni effetto come servizio d'istituto, anche ai fini della percezione del trattamento economico accessorio. Prevedi altresì che "a detto personale competono pertanto, tutte le voci retributive, ivi compresa la retribuzione di posizione (parte fissa e parte variabile) e di risultato" e che "a decorrere dal 1 settembre 2006 la retribuzione di posizione (parte variabile) e quella di risultato sono previste nell'identica misura di quella attribuita nella sede di titolarità".
Nell'ambito del titolo VII del citato CCNL, riguardante appunto "i dirigenti che vengono inviati presso istituzioni scolastiche o consolari italiane all'estero ", l'articolo 48 comma 4 prevede pacificamente che "per quanto riguarda la retribuzione di posizione questo è corrisposto in misura pari alla parte fissa della retribuzione di posizione prevista dall'articolo 56 del presente CCNL".
Va aggiunto che l'art.29 D.Lgs. n. 64 del 2017 ("Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della L. 13 luglio 2015, n. 107) conferma, ai fini che qui interessano che "al personale di cui al presente capo ad eccezione di quello di cui all'art.24 (ad eccezione cioè, del personale docente e dirigenti scolastici, in assegnazione temporanea od inviati in missione all'estero presso scuole statali all'estero - diverso da quello in esame collocato fuori ruolo presso il Mae-, per una durata di un anno scolastico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché il personale necessario per le commissioni d'esame inviato in missione o in viaggio di servizio), oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fissoe continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione delle funzioni in sede uno speciale assegno di sede non avente carattere retributivo per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero".
Dal quadro normativo il contrattuale si evince che la legge dispone, in linea generale, che il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero ha diritto alla corresponsione sia dello stipendio che degli assegni di carattere fisso e continuativo, consentendo solo per tali assegni di derogare alla regola generale suddetta. Nessuna deroga invece prevista per lo stipendio, di cui la quota variabile della retribuzione di posizione è una componente. Come sopra evidenziato, la retribuzione di posizione parte variabile non costituisce assegno di carattere fisso e continuativo ma fa parte della retribuzione.
Ne consegue che l'art.48 comma 4 ccnl nel prevedere che "per quanto riguarda la retribuzione di posizione questa è corrisposta in misura pari alla parte fissa della retribuzione di posizione prevista dall'articolo 56 del presente CCNL" consente di non corrispondere la quota variabile dell'emolumento in violazione di legge che invece ne dispone in via generale la corresponsione senza possibilità di deroga da parte della contrattazione collettiva, per cui la clausola contrattuale e nulla ai sensi dell'articolo 1418 c.c. (Corte app.n. 2519/20).
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (già liquidate secondo soccombenza le spese in primo grado).
P.Q.M.
-in accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza appellata, confermata nel resto:
dichiara il diritto di OMISSIS a percepire integralmente la retribuzione comprensiva dell'importo corrispondente alla ex l'indennità integrativa speciale a decorrere dal novembre 2019 e per tutto il servizio da svolgere all'estero fino al 31.8.20; per l'effetto dichiara illegittima la trattenuta mensile di Euro 558,77 a tale titolo effettuata dal Ministero dell'Istruzione e lo condanna a erogare a OMISSIS per il periodo di servizio all'estero la retribuzione comprensiva dell'importo relativo alla ex indennità integrativa speciale, oltre interessi legali da ogni rateo mensile e fino al saldo;
-rigetta l'appello incidentale del Ministero dell'Istruzione;
-condanna il Ministero al pagamento delle spese processuali del grado d'appello liquidate in Euro 3.500,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa, con distrazione
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2023.
Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2023.
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