CGUE
2023- Trattamento dei dati personali - Portata del diritto di accesso alle
informazioni- Chiunque
ha il diritto di conoscere la data e le ragioni per cui i suoi dati personali
sono stati consultati
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
22 giugno 2023 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Trattamento dei
dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articoli 4 e 15 –
Portata del diritto di accesso alle informazioni di cui all’articolo 15 –
Informazioni contenute negli archivi generati da un sistema di trattamento (log
data) – Articolo 4 – Nozione di “dati personali” – Nozione di
“destinatari” – Applicazione nel tempo»
Nella
causa C‑579/21,
avente
ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi
dell’articolo 267 TFUE, dall’Itä-Suomen hallinto-oikeus (Tribunale
amministrativo della Finlandia orientale, Finlandia), con decisione del 21
settembre 2021, pervenuta in cancelleria il 22 settembre 2021, nel procedimento
promosso da
J.M.
con
l’intervento di:
Apulaistietosuojavaltuutettu,
Pankki S,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta
da A. Arabadjiev, presidente di sezione, P.G. Xuereb, T. von Danwitz,
A. Kumin e I. Ziemele (relatrice), giudici,
avvocato
generale: M. Campos Sánchez-Bordona,
cancelliere:
C. Strömholm, amministratrice
vista
la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 12 ottobre 2022,
considerate
le osservazioni presentate:
– per
J.M., da egli stesso;
– per
l’Apulaistietosuojavaltuutettu, par A. Talus, tietosuojavaltuutettu;
– per
la Pankki S, da T. Kalliokoski e J. Lång, asianajajat, nonché da
E.-L. Hokkonen, oikeustieteen maisteri;
– per
il governo finlandese, da A. Laine e H. Leppo, in qualità di agenti;
– per
il governo ceco, da A. Edelmannová, M. Smolek e J. Vláčil, in
qualità di agenti;
– per
il governo austriaco, da A. Posch, in qualità di agente;
– per
la Commissione europea, da A. Bouchagiar, H. Kranenborg e
I. Söderlund, in qualità di agenti,
sentite
le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 dicembre
2022,
ha pronunciato
la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 15,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1 e rettifica in GU 2018,
L 127, pagg. da 3 a 18; in prosieguo: il «RGPD»).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento promosso da J.M.
volto all’annullamento della decisione dell’Apulaistietosuojavaltuutettu
(Sostituto Garante per la protezione dei dati personali, Finlandia), che ha
rigettato la sua domanda di ingiungere alla Pankki S, istituto bancario con
sede in Finlandia, di comunicargli talune informazioni riguardanti operazioni
di consultazione dei suoi dati personali.
Contesto normativo
3 I
considerando 4, 10, 11, 26, 39, 58, 60, 63 e 74 del RGPD così recitano:
«(4) Il
trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell’uomo. Il
diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa
assoluta (…).
(…)
(10) Al fine
di assicurare un livello coerente ed elevato di protezione delle persone
fisiche e rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei dati personali
all’interno dell’Unione [europea], il livello di protezione dei diritti e delle
libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati dovrebbe
essere equivalente in tutti gli Stati membri. (…).
(11) Un’efficace
protezione dei dati personali in tutta l’Unione presuppone il rafforzamento e
la disciplina dettagliata dei diritti degli interessati e degli obblighi di
coloro che effettuano e determinano il trattamento dei dati personali (…).
(...)
(26) (...)
Per stabilire l’identificabilità di una persona è opportuno considerare tutti i
mezzi, come l’individuazione, di cui il titolare del trattamento o un terzo può
ragionevolmente avvalersi per identificare detta persona fisica direttamente o
indirettamente. (…).
(…)
(39) Qualsiasi
trattamento di dati personali dovrebbe essere lecito e corretto. Dovrebbero
essere trasparenti per le persone fisiche le modalità con cui sono raccolti,
utilizzati, consultati o altrimenti trattati dati personali che le riguardano
nonché la misura in cui i dati personali sono o saranno trattati. Il principio
della trasparenza impone che le informazioni e le comunicazioni relative al
trattamento di tali dati personali siano facilmente accessibili e comprensibili
e che sia utilizzato un linguaggio semplice e chiaro. Tale principio riguarda,
in particolare, l’informazione degli interessati sull’identità del titolare del
trattamento e sulle finalità del trattamento e ulteriori informazioni per
assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo alle persone
fisiche interessate e ai loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un
trattamento di dati personali che le riguardano. È opportuno che le persone
fisiche siano sensibilizzate ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti
relativi al trattamento dei dati personali, nonché alle modalità di esercizio
dei loro diritti relativi a tale trattamento. In particolare, le finalità
specifiche del trattamento dei dati personali dovrebbero essere esplicite e
legittime e precisate al momento della raccolta di detti dati personali. (…)
(…)
(58) Il
principio della trasparenza impone che le informazioni destinate al pubblico o
all’interessato siano concise, facilmente accessibili e di facile comprensione
e che sia usato un linguaggio semplice e chiaro, oltre che, se del caso, una
visualizzazione. Tali informazioni potrebbero essere fornite in formato
elettronico, ad esempio, se destinate al pubblico, attraverso un sito web. Ciò
è particolarmente utile in situazioni in cui la molteplicità degli operatori
coinvolti e la complessità tecnologica dell’operazione fanno sì che sia
difficile per l’interessato comprendere se, da chi e per quali finalità sono
raccolti dati personali che lo riguardano, quali la pubblicità online. Dato che
i minori meritano una protezione specifica, quando il trattamento dati li
riguarda, qualsiasi informazione e comunicazione dovrebbe utilizzare un
linguaggio semplice e chiaro che un minore possa capire facilmente.
(…)
(60) I
principi di trattamento corretto e trasparente implicano che l’interessato sia
informato dell’esistenza del trattamento e delle sue finalità. Il titolare del
trattamento dovrebbe fornire all’interessato eventuali ulteriori informazioni
necessarie ad assicurare un trattamento corretto e trasparente, prendendo in
considerazione le circostanze e il contesto specifici in cui i dati personali sono
trattati. (…)
(…)
(63) Un
interessato dovrebbe avere il diritto di accedere ai dati personali raccolti
che l[o] riguardano e di esercitare tale diritto facilmente e a intervalli
ragionevoli, per essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità.
(...) Ogni interessato dovrebbe pertanto avere il diritto di conoscere e
ottenere comunicazioni in particolare in relazione alla finalità per cui i dati
personali sono trattati, ove possibile al periodo in cui i dati personali sono
trattati, ai destinatari dei dati personali, alla logica cui risponde qualsiasi
trattamento automatizzato dei dati e, almeno quando è basato sulla
profilazione, alle possibili conseguenze di tale trattamento. (...) Tale
diritto non dovrebbe ledere i diritti e le libertà altrui, compreso il segreto
industriale e aziendale e la proprietà intellettuale, segnatamente i diritti
d’autore che tutelano il software. (…)
(…)
(74) È
opportuno stabilire la responsabilità generale del titolare del trattamento per
qualsiasi trattamento di dati personali che quest’ultimo abbia effettuato
direttamente o che altri abbiano effettuato per suo conto. In particolare, il
titolare del trattamento dovrebbe essere tenuto a mettere in atto misure
adeguate ed efficaci ed essere in grado di dimostrare la conformità delle
attività di trattamento con il presente regolamento, compresa l’efficacia delle
misure. Tali misure dovrebbero tener conto della natura, dell’ambito di
applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio
per i diritti e le libertà delle persone fisiche».
4 L’articolo
1 del RGPD, intitolato «Oggetto e finalità», al paragrafo 2 così dispone:
«Il
presente regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone
fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali».
5 L’articolo
4 di tale regolamento prevede quanto segue:
«Ai
fini del presente regolamento s’intende per:
1) “dato
personale”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata
o identificabile (...); si considera identificabile la persona fisica che può
essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento
a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi
all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici
della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica,
culturale o sociale;
2) “trattamento”:
qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di
processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati
personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la
consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
(...)
7) “titolare
del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il
servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le
finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; (...)
(...)
9) “destinatario”:
la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un altro
organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di
terzi. (...)
(...)
21) “autorità
di controllo”: l’autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro
ai sensi dell’articolo 51;
(...)».
6 L’articolo
5 di detto regolamento, intitolato «Principi applicabili al trattamento di dati
personali», è così formulato:
«1. I dati
personali sono:
a) trattati
in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato
(“liceità, correttezza e trasparenza”);
(...)
f) trattati
in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la
protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti
non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno
accidentali (“integrità e riservatezza”).
2. Il
titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in
grado di comprovarlo (“responsabilizzazione”)».
7 L’articolo
12 del RGPD, intitolato «Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per
l’esercizio dei diritti dell’interessato», così recita:
«1. Il
titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all’interessato
tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui
agli articoli da 15 a 22 e all’articolo 34 relative al trattamento in forma
concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio
semplice e chiaro (...). Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri
mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. (...)
(...)
5. (...)
Se le richieste dell’interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in
particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può:
(...)
b) rifiutare
di soddisfare la richiesta.
Incombe
al titolare del trattamento l’onere di dimostrare il carattere manifestamente
infondato o eccessivo della richiesta.
(...)».
8 L’articolo
15 di tale regolamento, intitolato «Diritto di accesso dell’interessato», così
dispone:
«1. L’interessato
ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal
caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a) le
finalità del trattamento;
b) le
categorie di dati personali in questione;
c) i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o
saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o
organizzazioni internazionali;
d) quando
possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se
non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l’esistenza
del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la
rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del
trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento;
f) il
diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
g) qualora i
dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili
sulla loro origine;
h) l’esistenza
di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni
significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze
previste di tale trattamento per l’interessato.
(...)
3. Il
titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di
trattamento. (…)
4. Il
diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e
le libertà altrui».
9 Gli
articoli 16 e 17 di detto regolamento sanciscono, rispettivamente, il diritto
dell’interessato di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti (diritto
di rettifica), nonché il diritto, in determinate circostanze, alla
cancellazione di tali dati (diritto alla cancellazione o «diritto all’oblio»).
10 L’articolo 18
del medesimo regolamento, intitolato «Diritto di limitazione di trattamento»,
al paragrafo 1 così dispone:
«L’interessato
ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del
trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) l’interessato
contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare
del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali;
b) il
trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati
personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo;
c) benché il
titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i
dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o
la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l’interessato
si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa
della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del
titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato».
11 L’articolo 21
del RGPD, intitolato «Diritto di opposizione», al paragrafo 1 prevede quanto
segue:
«L’interessato
ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai
sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione
sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal
trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di
motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli
interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria».
12 Conformemente
all’articolo 24, paragrafo 1, di tale regolamento:
«Tenuto
conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità
del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i
diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette
in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in
grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente
regolamento. (...)».
13 L’articolo 29
di detto regolamento, intitolato «Trattamento sotto l’autorità del titolare del
trattamento o del responsabile del trattamento», è così formulato:
«Il
responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto
quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può
trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento,
salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o degli Stati membri».
14 L’articolo 30
del RGPD, intitolato «Registri delle attività di trattamento», prevede quanto
segue:
«1. Ogni
titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro
delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità. (…)
(...)
4. Su
richiesta, il titolare del trattamento (...) e, ove applicabile, il [suo]
rappresentante mettono il registro a disposizione dell’autorità di controllo.
(...)».
15 L’articolo 58
di tale regolamento, intitolato «Poteri», al paragrafo 1 così dispone:
«Ogni
autorità di controllo ha tutti i poteri di indagine seguenti:
a) ingiungere
al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento e, ove applicabile,
al rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del
trattamento, di fornirle ogni informazione di cui necessiti per l’esecuzione
dei suoi compiti; (...)».
16 L’articolo 77
di detto regolamento, intitolato «Diritto di proporre reclamo all’autorità di
controllo», è così formulato:
«1. Fatto
salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che
ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il
diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello
Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è
verificata la presunta violazione.
2. L’autorità
di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello
stato o dell’esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso
giurisdizionale ai sensi dell’articolo 78».
17 L’articolo 79
del RGPD, intitolato «Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei
confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento», al
paragrafo 1 così recita:
«Fatto
salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale disponibile, compreso
il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo ai sensi
dell’articolo 77, ogni interessato ha il diritto di proporre un ricorso
giurisdizionale effettivo qualora ritenga che i diritti di cui gode a norma del
presente regolamento siano stati violati a seguito di un trattamento».
18 L’articolo 82
di tale regolamento, intitolato «Diritto al risarcimento e responsabilità», al
paragrafo 1 prevede quanto segue:
«Chiunque
subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente
regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare
del trattamento o dal responsabile del trattamento».
19 Conformemente
al suo articolo 99, paragrafo 2, il RGPD è entrato in vigore il 25 maggio 2018.
Procedimento principale e questioni
pregiudiziali
20 Nel 2014,
J.M., all’epoca dipendente e cliente della Pankki S, è venuto a conoscenza del
fatto che i suoi dati di cliente erano stati consultati da membri del personale
della banca, in più occasioni, nel periodo compreso tra il 1° novembre e
il 31 dicembre 2013.
21 Nutrendo dubbi
circa la liceità di tali consultazioni, J.M. che, nel frattempo, era stato
licenziato dal suo impiego presso la Pankki S, ha chiesto a quest’ultima, il 29
maggio 2018, di comunicargli l’identità delle persone che avevano consultato i suoi
dati di cliente, le date esatte delle consultazioni nonché le finalità del
trattamento di detti dati.
22 Nella sua
risposta del 30 agosto 2018, la Pankki S, in qualità di titolare del
trattamento ai sensi dell’articolo 4, punto 7, del RGPD, ha rifiutato di
comunicare l’identità dei dipendenti che avevano svolto le operazioni di
consultazione, con la motivazione che tali informazioni costituivano dati
personali di detti dipendenti.
23 Tuttavia,
nella medesima risposta, la Pankki S ha fornito precisazioni in merito alle
operazioni di consultazione svolte, conformemente alle sue istruzioni, dal
servizio di audit interno di quest’ultima. Essa ha in tal modo chiarito che un
cliente della banca di cui J.M. era il consulente alla clientela risultava creditore
di una persona che aveva lo stesso cognome di J.M., cosicché essa aveva voluto
chiarire se il ricorrente nel procedimento principale e detto debitore fossero
la stessa persona e se vi fosse stato un eventuale rapporto di conflitto di
interessi inappropriato. La Pankki S ha aggiunto che per chiarire tale
questione era stato necessario procedere al trattamento dei dati di J.M. e che
tutti i dipendenti della banca che avevano svolto il trattamento di tali dati
avevano rilasciato al servizio di audit interno una dichiarazione sui motivi di
detto trattamento di dati. Inoltre, la banca ha dichiarato che tali
consultazioni avevano consentito di fugare qualsiasi sospetto di conflitto di
interessi per quanto riguarda J.M.
24 J.M. ha adito
il Tietosuojavaltuutetun toimisto (ufficio del Garante per la protezione dei
dati personali, Finlandia), autorità di controllo ai sensi dell’articolo 4,
punto 21, del RGPD, affinché fosse ingiunto alla Pankki S di comunicargli le
informazioni richieste.
25 Con decisione
del 4 agosto 2020, il Sostituto Garante per la protezione dei dati personali ha
respinto la domanda di J.M. Esso ha chiarito che tale domanda era volta a
consentirgli di accedere agli archivi dei dipendenti che avevano svolto il
trattamento dei suoi dati, mentre, in forza della sua prassi decisionale,
siffatti archivi costituiscono dati personali che riguardano non l’interessato,
bensì i dipendenti che hanno effettuato il trattamento dei dati di
quest’ultimo.
26 J.M. ha
proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al giudice del rinvio.
27 Tale giudice
ricorda che l’articolo 15 del RGPD prevede il diritto dell’interessato di
ottenere dal titolare del trattamento l’accesso ai dati trattati che lo
riguardano nonché le informazioni in merito, tra l’altro, alle finalità del
trattamento e ai destinatari dei dati. Esso si chiede se la comunicazione di
archivi generati in occasione di operazioni di trattamento, che contengono
siffatte informazioni, in particolare l’identità dei dipendenti del titolare
del trattamento, rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 15 del RGPD,
potendo tali archivi servire all’interessato per valutare la liceità del
trattamento di cui sono stati oggetto i suoi dati.
28 In tali
circostanze, l’Itä-Suomen hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo della
Finlandia orientale, Finlandia) ha deciso di sospendere il procedimento e di
sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il
diritto di accesso dell’interessato ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del
[RGPD], nel combinato disposto con la [nozione di] “dati personali” di cui
all’articolo 4, punto 1, di tale regolamento, debba essere interpretato nel
senso che le informazioni raccolte dal titolare del trattamento da cui emerge
chi, quando e per quali finalità abbia trattato i dati personali
dell’interessato non costituiscano informazioni alle quali l’interessato ha un
diritto di accesso, in particolare perché si tratta di dati riguardanti
dipendenti del titolare del trattamento.
2) In caso
di risposta affermativa alla prima questione, vale a dire nel caso in cui
l’interessato, sulla base dell’articolo 15, paragrafo 1, del [RGPD], non goda
di un diritto di accesso alle informazioni menzionate in tale questione, in
quanto esse non costituiscono “dati personali” ai sensi dell’articolo 4, punto
1, del [RGPD], occorre ancora prendere in esame le informazioni alle quali
l’interessato ha diritto di accedere ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1
[lettere da a) a h)].
a) Quale
interpretazione si debba dare alle finalità del trattamento di cui all’articolo
15, paragrafo 1, lettera a), con riferimento alla portata del diritto di
accesso dell’interessato, ossia se le finalità del trattamento fondino un
diritto di accesso ai dati sulle registrazioni degli utenti raccolte dal
titolare del trattamento, in particolare, per esempio, le informazioni
concernenti dati personali del soggetto che ha eseguito il trattamento, nonché
il periodo e la finalità del trattamento dei dati personali.
b) Se in
tale contesto i soggetti che hanno eseguito il trattamento dei dati di J.M. in
qualità di cliente possano essere considerati, in base a determinati criteri,
destinatari dei dati personali ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera
c), del [RGPD], sui quali l’interessato avrebbe diritto di ottenere
informazioni.
3) Se rilevi
ai fini del procedimento il fatto che si tratta di una banca che esercita
un’attività regolamentata o che J.M. fosse nel contempo dipendente e cliente
della stessa.
4) Se rilevi
ai fini della valutazione delle questioni sopra riportate il fatto che il
trattamento dei dati di J.M. sia avvenuto prima dell’entrata in vigore del
[RGPD]».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla
quarta questione
29 Con la sua
quarta questione, che occorre esaminare in primis, il giudice del rinvio
chiede, in sostanza, se l’articolo 15 del RGPD, letto alla luce dell’articolo
99, paragrafo 2, di tale regolamento, sia applicabile a una domanda di accesso
alle informazioni menzionate alla prima di dette disposizioni allorché i
trattamenti di cui a tale domanda sono stati effettuati prima della data in cui
è divenuto applicabile detto regolamento, ma la domanda è stata presentata
successivamente a tale data.
30 Al fine di
rispondere a tale questione, occorre rilevare che, in forza dell’articolo 99,
paragrafo 2, del RGPD, quest’ultimo è applicabile dal 25 maggio 2018.
31 Orbene, nel
caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che i trattamenti di dati
personali oggetto del procedimento principale sono stati effettuati tra il
1° novembre 2013 e il 31 dicembre 2013, vale a dire prima della data di
entrata in vigore del RGPD. Tuttavia, da tale decisione risulta altresì
che J.M. ha presentato la sua domanda di informazioni alla Pankki S
successivamente a detta data, ossia il 29 maggio 2018.
32 A tal
riguardo, si deve ricordare che le norme procedurali si considerano
generalmente applicabili alla data in cui esse entrano in vigore, a differenza
delle norme sostanziali, che, secondo la comune interpretazione, riguardano
situazioni sorte e definitivamente acquisite anteriormente alla loro entrata in
vigore solo se dalla loro formulazione, dalla loro finalità o dal loro impianto
sistematico risulti chiaramente che va loro attribuito tale effetto (sentenza
del 15 giugno 2021, Facebook Ireland e a., C‑645/19, EU:C:2021:483, punto
100 e giurisprudenza citata).
33 Nel caso di
specie, dalla decisione di rinvio risulta che la domanda di J.M. volta a
ricevere le informazioni controverse nel procedimento principale si ricollega
all’articolo 15, paragrafo 1, del RGPD, il quale prevede il diritto
dell’interessato di ottenere l’accesso ai dati personali che lo riguardano che
sono oggetto di trattamento, nonché alle informazioni menzionate da tale
disposizione.
34 È giocoforza
constatare che detta disposizione non riguarda le condizioni di liceità del
trattamento di cui sono oggetto i dati personali dell’interessato. Infatti,
l’articolo 15, paragrafo 1, del RGPD si limita a precisare la portata del
diritto di accesso di tale persona ai dati e alle informazioni menzionate a
detta disposizione.
35 Ne consegue,
come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 33 delle sue conclusioni, che
l’articolo 15, paragrafo 1, del RGPD conferisce agli interessati un diritto di
natura procedurale consistente nell’ottenere informazioni sul trattamento dei
loro dati personali. In quanto norma procedurale, tale disposizione si applica
alle domande di accesso presentate a partire dal momento in cui è divenuto
applicabile tale regolamento, come la domanda di J.M.
36 In tali
circostanze, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che
l’articolo 15 del RGPD, letto alla luce dell’articolo 99, paragrafo 2, di tale
regolamento, dev’essere interpretato nel senso che esso si applica a una
domanda di accesso alle informazioni menzionate da detta disposizione allorché
i trattamenti di cui a tale domanda sono stati svolti prima della data in cui è
divenuto applicabile detto regolamento, ma la domanda è stata presentata
successivamente a tale data.
Sulle
questioni prima e seconda
37 Con le sue
questioni prima e seconda, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del
rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 15, paragrafo 1, del RGPD debba
essere interpretato nel senso che le informazioni relative a operazioni di
consultazione dei dati personali di una persona, riguardanti le date e le
finalità di tali operazioni, nonché l’identità delle persone fisiche che hanno
effettuato tali operazioni, costituiscono informazioni che detta persona ha il
diritto di ottenere dal titolare del trattamento in forza di tale disposizione.
38 In via
preliminare, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza,
l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione richiede di tener
conto non soltanto della sua formulazione, ma anche del contesto in cui essa si
inserisce nonché degli obiettivi e della finalità che persegue l’atto di cui
essa fa parte [sentenza del 12 gennaio 2023, Österreichische Post (Informazioni
relative ai destinatari di dati personali), C‑154/21, EU:C:2023:3, punto 29].
39 Per quanto
riguarda, anzitutto, la formulazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del RGPD,
ai sensi di tale disposizione l’interessato ha il diritto di ottenere dal
titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di
dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso a detti
dati personali nonché alle informazioni relative, in particolare, alle finalità
del trattamento e ai destinatari o alle categorie di destinatari a cui tali
dati personali sono stati o saranno comunicati.
40 In proposito,
si deve sottolineare che le nozioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del
RGPD sono definite all’articolo 4 di tale regolamento.
41 In tal senso,
in primo luogo, l’articolo 4, punto 1, del RGPD dispone che s’intende per dato
personale «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile» e precisa che «si considera identificabile la persona fisica
che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare
riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione,
dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica,
economica, culturale o sociale».
42 L’uso della
formulazione «qualsiasi informazione» nella definizione della nozione di «dato
personale», di cui a tale disposizione, rispecchia l’obiettivo del legislatore
dell’Unione di attribuire un’accezione estesa a tale nozione, che comprende
potenzialmente ogni tipo di informazioni, tanto oggettive quanto soggettive,
sotto forma di pareri o di valutazioni, a condizione che esse «riguardino» la
persona interessata (sentenza del 4 maggio 2023, Österreichische
Datenschutzbehörde e CRIF, C‑487/21, EU:C:2023:369, punto 23).
43 È stato
dichiarato, in proposito, che un’informazione riguarda una persona fisica
identificata o identificabile qualora, in ragione del suo contenuto, della sua
finalità o del suo effetto, essa sia connessa a una persona identificabile
(sentenza del 4 maggio 2023, Österreichische Datenschutzbehörde e CRIF, C‑487/21,
EU:C:2023:369, punto 24).
44 Quanto al
carattere «identificabile» di una persona, il considerando 26 del RGPD precisa
che occorre prendere in considerazione «tutti i mezzi, come l’individuazione,
di cui il titolare del trattamento o un terzo può ragionevolmente avvalersi per
identificare detta persona fisica direttamente o indirettamente».
45 Ne consegue
che l’ampia definizione della nozione di «dati personali» non comprende
soltanto i dati raccolti e conservati dal titolare del trattamento, ma include
altresì tutte le informazioni risultanti da un trattamento di dati personali
che riguardano una persona identificata o identificabile (v., in tal senso,
sentenza del 4 maggio 2023, Österreichische Datenschutzbehörde e CRIF, C‑487/21,
EU:C:2023:369, punto 26).
46 In secondo
luogo, per quanto riguarda la nozione di «trattamento», quale definita
all’articolo 4, punto 2, del RGPD, si deve rilevare che, mediante la
formulazione «qualsiasi operazione», il legislatore dell’Unione ha inteso dare
a tale nozione una portata ampia, ricorrendo ad un elenco di operazioni non
esaustivo applicate a dati personali o insiemi di dati personali, che
includono, tra l’altro, la raccolta, la registrazione, la conservazione o,
ancora, la consultazione (v., in tal senso, sentenza del 4 maggio 2023,
Österreichische Datenschutzbehörde e CRIF, C‑487/21, EU:C:2023:369, punto 27).
47 In terzo
luogo, l’articolo 4, punto 9, del RGPD precisa che per «destinatario» s’intende
«la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un altro
organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di
terzi».
48 A tal
riguardo, la Corte ha dichiarato che l’interessato ha il diritto di ottenere
dal titolare del trattamento informazioni sui destinatari concreti ai quali i
dati personali che lo riguardano sono stati o saranno comunicati [sentenza del
12 gennaio 2023, Österreichische Post (Informazioni relative ai destinatari di
dati personali), C‑154/21, EU:C:2023:3, punto 46].
49 Pertanto,
dall’analisi testuale dell’articolo 15, paragrafo 1, del RGPD e dalle nozioni
in esso contenute risulta che il diritto di accesso che tale disposizione
riconosce all’interessato è caratterizzato dall’ampia portata delle
informazioni che il titolare del trattamento dei dati deve fornire a detta
persona.
50 Per quanto
concerne, poi, il contesto in cui si inserisce l’articolo 15, paragrafo 1, del
RGPD, è necessario ricordare, anzitutto, che in base al considerando 63 di tale
regolamento l’interessato dovrebbe avere il diritto di conoscere e ottenere
comunicazioni in particolare in relazione alla finalità per cui i dati
personali sono trattati, ove possibile al periodo in cui i dati personali sono
trattati e ai destinatari dei dati personali.
51 Inoltre, il
considerando 60 del RGPD afferma che i principi di trattamento corretto e
trasparente implicano che l’interessato sia informato dell’esistenza del
trattamento e delle sue finalità, sottolineando che il titolare del trattamento
dovrebbe fornire eventuali ulteriori informazioni necessarie ad assicurare un
trattamento corretto e trasparente, prendendo in considerazione le circostanze
e il contesto specifici in cui i dati personali sono trattati. Peraltro,
conformemente al principio di trasparenza, menzionato dal giudice del rinvio,
cui fa riferimento il considerando 58 del RGPD e che sancisce espressamente
l’articolo 12, paragrafo 1, di detto regolamento, le informazioni destinate
all’interessato devono essere concise, facilmente accessibili e di facile
comprensione, e formulate in un linguaggio semplice e chiaro.
52 A tal
riguardo, l’articolo 12, paragrafo 1, del RGPD precisa che le informazioni
devono essere fornite dal titolare del trattamento per iscritto o con altri
mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici, a meno che l’interessato
chieda che siano fornite oralmente. Tale disposizione, che è l’espressione del
principio di trasparenza, ha lo scopo di garantire che l’interessato sia messo
in grado di comprendere pienamente le informazioni che gli vengono inviate
(sentenza del 4 maggio 2023, Österreichische Datenschutzbehörde e CRIF, C‑487/21,
EU:C:2023:369, punto 38 e giurisprudenza citata).
53 Dall’analisi
contestuale che precede risulta che l’articolo 15, paragrafo 1, del RGPD
costituisce una delle disposizioni volte a garantire la trasparenza delle
modalità di trattamento dei dati personali nei confronti dell’interessato.
54 Infine, tale
interpretazione della portata del diritto di accesso previsto all’articolo 15,
paragrafo 1, del RGPD è corroborata dagli obiettivi perseguiti da detto
regolamento.
55 Infatti, in
primo luogo, esso ha lo scopo, come indicato dai suoi considerando 10 e 11, di
assicurare un livello coerente ed elevato di protezione delle persone fisiche
all’interno dell’Unione nonché di rafforzare e di disciplinare in modo
dettagliato i diritti degli interessati.
56 Inoltre, come
risulta dal considerando 63 del RGPD, il diritto di una persona di accedere ai
propri dati personali e alle altre informazioni menzionate all’articolo 15,
paragrafo 1, di detto regolamento ha lo scopo, anzitutto, di consentire a tale
persona di essere consapevole del trattamento e di verificarne la liceità. Ne
consegue, secondo tale considerando e come indicato al punto 50 della presente
sentenza, che ogni interessato dovrebbe avere il diritto di conoscere e
ottenere comunicazioni in particolare in relazione alla finalità per cui i dati
personali sono trattati, ove possibile al periodo in cui i dati personali sono
trattati, ai destinatari dei dati personali nonché alla logica cui risponde il
trattamento dei dati.
57 A tal
riguardo, occorre ricordare, in secondo luogo, che la Corte ha già dichiarato
che il diritto di accesso previsto all’articolo 15 del RGPD deve consentire
all’interessato di verificare che i dati personali che lo riguardano siano
corretti e trattati in modo lecito (sentenza del 4 maggio 2023, Österreichische
Datenschutzbehörde e CRIF, C‑487/21, EU:C:2023:369, punto 34).
58 In
particolare, tale diritto di accesso è necessario affinché l’interessato possa
esercitare, se del caso, il suo diritto di rettifica, il suo diritto alla
cancellazione («diritto all’oblio») e il suo diritto di limitazione di
trattamento, diritti questi che gli sono riconosciuti, rispettivamente, dagli
articoli da 16 a 18 del RGPD, il suo diritto di opposizione al trattamento dei
suoi dati personali, previsto all’articolo 21 del RGPD, nonché il suo diritto
di agire in giudizio nel caso in cui subisca un danno, previsto agli articoli
79 e 82 del RGPD (sentenza del 4 maggio 2023, Österreichische
Datenschutzbehörde e CRIF, C‑487/21, EU:C:2023:369, punto 35 e giurisprudenza
citata).
59 Pertanto,
l’articolo 15, paragrafo 1, del RGPD costituisce una delle disposizioni volte a
garantire che le modalità attraverso le quali i dati personali sono trattati
siano trasparenti per l’interessato [sentenza del 12 gennaio 2023,
Österreichische Post (Informazioni relative ai destinatari di dati personali),
C‑154/21, EU:C:2023:3, punto 42], non essendo quest’ultimo in caso contrario in
grado di verificare che i dati che lo riguardano siano trattati in modo lecito
né di esercitare le prerogative previste in particolare agli articoli da 16 a
18, 21, 79 e 82 di detto regolamento.
60 Nel caso di
specie, dalla decisione di rinvio risulta che J.M. ha chiesto alla Pankki S di
fornirgli informazioni relative alle operazioni di consultazione effettuate sui
suoi dati personali tra il 1° novembre 2013 e il 31 dicembre 2013,
informazioni che riguardavano le date di tali consultazioni, le loro finalità e
l’identità delle persone che avevano svolto dette consultazioni. Il giudice del
rinvio dichiara che la comunicazione degli archivi generati in occasione di
dette operazioni consentirebbe di rispondere alla domanda di J.M.
61 Nel caso di
specie, è pacifico che le operazioni di consultazione aventi ad oggetto i dati
personali del ricorrente nel procedimento principale costituiscono un
«trattamento» ai sensi dell’articolo 4, punto 2, del RGPD, con la conseguenza
che esse conferiscono a quest’ultimo, in forza dell’articolo 15, paragrafo 1,
di tale regolamento, non solo un diritto di accesso a tali dati personali, ma
anche un diritto a che gli siano comunicate le informazioni relative a dette
operazioni, quali menzionate da quest’ultima disposizione.
62 Per quanto
riguarda le informazioni come richieste da J.M., la comunicazione, anzitutto,
delle date delle operazioni di consultazione è tale da consentire
all’interessato di ottenere la conferma che i suoi dati personali sono stati
effettivamente trattati in un dato momento. Inoltre, poiché le condizioni di
liceità previste agli articoli 5 e 6 del RGPD devono essere soddisfatte al
momento del trattamento stesso, la data di quest’ultimo costituisce un elemento
che consente di verificarne la liceità. Occorre, poi, rilevare che
l’informazione relativa alle finalità dei trattamenti è espressamente prevista
all’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento. Infine,
l’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento dispone che il
titolare del trattamento informa l’interessato dei destinatari a cui i suoi dati
sono stati comunicati.
63 Per quanto
concerne, più in particolare, la comunicazione dell’insieme di tali
informazioni mediante la trasmissione degli archivi relativi alle operazioni di
trattamento controverse nel procedimento principale, si deve rilevare che
l’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del RGPD dispone che il titolare del
trattamento «fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento».
64 A tal
riguardo, la Corte ha già dichiarato che la nozione di «copia» così utilizzata
designa la riproduzione o la trascrizione fedele di un originale, cosicché una
descrizione puramente generale dei dati oggetto di trattamento o un rinvio a
categorie di dati personali non corrisponderebbe a detta definizione. Inoltre,
dalla formulazione dell’articolo 15, paragrafo 3, prima frase, di tale
regolamento risulta che l’obbligo di comunicazione si ricollega ai dati
personali oggetto del trattamento di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza
del 4 maggio 2023, Österreichische Datenschutzbehörde e CRIF, C‑487/21,
EU:C:2023:369, punto 21).
65 La copia che
il titolare del trattamento è tenuto a fornire deve contenere tutti i dati
personali oggetto di trattamento, deve presentare tutte le caratteristiche che
consentano all’interessato di esercitare effettivamente i suoi diritti a norma
di detto regolamento e, pertanto, deve riprodurre integralmente e fedelmente
tali dati (v., in tal senso, sentenza del 4 maggio 2023, Österreichische
Datenschutzbehörde e CRIF, C‑487/21, EU:C:2023:369, punti 32 e 39).
66 Infatti, per
garantire che le informazioni così fornite siano facilmente comprensibili, come
richiede l’articolo 12, paragrafo 1, del RGPD, in combinato disposto con il
considerando 58 di tale regolamento, la riproduzione di estratti di documenti o
addirittura di documenti interi o, ancora, di estratti di banche dati
contenenti, tra l’altro, i dati personali oggetto di trattamento può rivelarsi
indispensabile nel caso in cui la contestualizzazione dei dati trattati sia
necessaria per garantirne l’intelligibilità. In particolare, quando si generano
dati personali a partire da altri dati o quando dati del genere derivano da
campi a testo libero, vale a dire, da una mancanza di indicazioni che rivelino
un’informazione sull’interessato, il contesto in cui tali dati sono oggetto di
trattamento è un elemento indispensabile per consentire all’interessato di
disporre di un accesso trasparente e di una presentazione intelligibile di tali
dati (sentenza del 4 maggio 2023, Österreichische Datenschutzbehörde e CRIF, C‑487/21,
EU:C:2023:369, punti 41 e 42).
67 Nel caso di
specie, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 88 a 90 delle sue
conclusioni, gli archivi, che contengono le informazioni richieste da J.M.,
corrispondono a registri delle attività, ai sensi dell’articolo 30 del RGPD. Si
deve ritenere che essi rientrino nelle misure, menzionate al considerando 74 di
tale regolamento, messe in atto dal titolare del trattamento per dimostrare la
conformità delle attività di trattamento a detto regolamento. L’articolo 30,
paragrafo 4, del medesimo regolamento specifica in particolare che, su
richiesta, essi devono essere messi a disposizione dell’autorità di controllo.
68 Nella misura
in cui tali registri delle attività non contengono informazioni relative a una
persona fisica identificata o identificabile ai sensi della giurisprudenza
richiamata ai punti 42 e 43 della presente sentenza, essi si limitano a
consentire al titolare del trattamento di adempiere ai propri obblighi nei
confronti dell’autorità di controllo che ne richiede la trasmissione.
69 Per quanto
riguarda più in particolare gli archivi del titolare del trattamento, la
trasmissione di una copia delle informazioni contenute in tali archivi può
risultare necessaria per adempiere all’obbligo di fornire all’interessato
l’accesso all’insieme delle informazioni menzionate all’articolo 15, paragrafo
1, del RGPD e per assicurare un trattamento corretto e trasparente,
consentendogli così di esercitare in modo pieno i diritti riconosciutigli da
detto regolamento.
70 Infatti, in
primo luogo, tali archivi rivelano l’esistenza di un trattamento di dati,
informazione cui l’interessato deve avere accesso ai sensi dell’articolo 15,
paragrafo 1, del RGPD. Inoltre, essi forniscono informazioni circa la
frequenza e l’intensità delle operazioni di consultazione, consentendo in tal
modo all’interessato di verificare che il trattamento svolto sia effettivamente
motivato dalle finalità fatte valere dal titolare del trattamento.
71 In secondo
luogo, tali archivi contengono le informazioni relative all’identità delle
persone che hanno svolto le operazioni di consultazione.
72 Nel caso di
specie, dalla decisione di rinvio risulta che le persone che hanno effettuato
le operazioni di consultazione controverse nel procedimento principale sono
dipendenti della Pankki S che hanno agito sotto la sua autorità e conformemente
alle sue istruzioni.
73 Se
dall’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del RGPD risulta che l’interessato
ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento le informazioni relative
ai destinatari o alle categorie di destinatari a cui i dati personali sono
stati o saranno comunicati, i dipendenti del titolare del trattamento non
possono essere considerati come «destinatari», ai sensi dell’articolo 15,
paragrafo 1, lettera c), del RGPD, come ricordato ai punti 47 e 48 della
presente sentenza, quando trattano dati personali sotto l’autorità di detto
titolare e conformemente alle sue istruzioni, come rilevato dall’avvocato
generale al paragrafo 63 delle sue conclusioni.
74 A tal
riguardo, è necessario porre in evidenza che, conformemente all’articolo 29 del
RGPD, chiunque agisca sotto l’autorità del titolare del trattamento, che abbia
accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal
senso da detto titolare.
75 Ciò premesso,
le informazioni contenute negli archivi relative alle persone che hanno
consultato i dati personali dell’interessato potrebbero costituire informazioni
rientranti tra quelle menzionate all’articolo 4, punto 1, del RGPD, come quelle
richiamate al punto 41 della presente sentenza, idonee a consentirgli di
verificare la liceità del trattamento di cui sono stati oggetto i suoi dati e,
in particolare, di assicurarsi che le operazioni di trattamento siano state
effettivamente svolte sotto l’autorità del titolare del trattamento e
conformemente alle sue istruzioni.
76 Tuttavia, in
primo luogo, dalla decisione di rinvio risulta che le informazioni contenute in
archivi come quelli di cui trattasi nel procedimento principale consentono di
identificare i dipendenti che hanno svolto le operazioni di trattamento e
contengono dati personali di tali dipendenti, ai sensi dell’articolo 4, punto
1, del RGPD.
77 A tal
riguardo, occorre ricordare che, per quanto riguarda il diritto di accesso
previsto all’articolo 15 del RGPD, il considerando 63 di tale regolamento
precisa che «[t]ale diritto non dovrebbe ledere i diritti e le libertà altrui».
78 Infatti,
conformemente al considerando 4 del RGPD, il diritto alla protezione dei dati
di carattere personale non è una prerogativa assoluta, poiché dev’essere
considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri
diritti fondamentali (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020, Facebook
Ireland e Schrems, C‑311/18, EU:C:2020:559, punto 172).
79 Orbene, anche
supponendo che la comunicazione delle informazioni relative all’identità dei
dipendenti del titolare del trattamento all’interessato dal trattamento sia
necessaria a quest’ultimo per verificare la liceità del trattamento dei suoi
dati personali, essa è tuttavia tale da ledere i diritti e le libertà di tali
dipendenti.
80 In tali
circostanze, in caso di conflitto tra, da un lato, l’esercizio di un diritto di
accesso che assicura l’effetto utile dei diritti riconosciuti dal RGPD
all’interessato e, dall’altro, i diritti o le libertà altrui, occorre
effettuare un bilanciamento tra i diritti e le libertà in questione. Ove
possibile, occorre scegliere modalità di comunicazione che non ledano i diritti
o le libertà altrui, tenendo conto del fatto che tali considerazioni non devono
«condurre a un diniego a fornire all’interessato tutte le informazioni», come
risulta dal considerando 63 del RGPD (v., in tal senso, la sentenza del 4
maggio 2023, Österreichische Datenschutzbehörde e CRIF, C‑487/21,
EU:C:2023:369, punto 44).
81 Tuttavia, in
secondo luogo, dalla decisione di rinvio risulta che J.M. non chiede che gli
siano comunicate le informazioni relative all’identità dei dipendenti della
Pankki S che hanno svolto le operazioni di consultazione dei suoi dati
personali, con la motivazione che essi non avrebbero effettivamente agito sotto
l’autorità e conformemente alle istruzioni del titolare del trattamento, ma
sembra nutrire dubbi circa la veridicità delle informazioni relative alla
finalità di tali consultazioni che la Pankki S gli ha comunicato.
82 In tali
circostanze, qualora l’interessato dovesse ritenere che le informazioni
comunicate dal titolare del trattamento siano insufficienti per consentirgli di
dissipare i dubbi che egli nutre in merito alla liceità del trattamento di cui
sono stati oggetto i suoi dati personali, egli dispone, in base all’articolo
77, paragrafo 1, del RGPD, del diritto di presentare un reclamo all’autorità di
controllo, la quale ha il potere, in forza dell’articolo 58, paragrafo 1,
lettera a), di tale regolamento, di chiedere al titolare del trattamento di
fornirle ogni informazione di cui necessiti per esaminare il reclamo
dell’interessato.
83 Dalle
considerazioni che precedono risulta che l’articolo 15, paragrafo 1, del RGPD
dev’essere interpretato nel senso che le informazioni relative a operazioni di
consultazione dei dati personali di una persona, riguardanti le date e le
finalità di tali operazioni, costituiscono informazioni che detta persona ha il
diritto di ottenere dal titolare del trattamento in forza di tale disposizione.
Per contro, la suddetta disposizione non riconosce un siffatto diritto con
riferimento alle informazioni relative all’identità dei dipendenti di detto
titolare che hanno svolto tali operazioni sotto la sua autorità e conformemente
alle sue istruzioni, a meno che tali informazioni siano indispensabili per
consentire all’interessato di esercitare effettivamente i diritti che gli sono
conferiti da tale regolamento e a condizione che si tenga conto dei diritti e
delle libertà di tali dipendenti.
Sulla
terza questione
84 Con la sua
terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la circostanza,
da un lato, che il titolare del trattamento eserciti un’attività bancaria
nell’ambito di un’attività regolamentata e, dall’altro, che la persona i cui
dati personali sono stati trattati nella sua qualità di cliente del titolare
del trattamento sia stata anche dipendente di tale titolare, rilevi ai fini
della definizione della portata del diritto di accesso riconosciutale
dall’articolo 15, paragrafo 1, del RGPD.
85 Anzitutto, è
necessario porre in evidenza che, per quanto riguarda l’ambito di applicazione del
diritto di accesso previsto all’articolo 15, paragrafo 1, del RGPD, nessuna
disposizione di tale regolamento opera alcuna distinzione in funzione della
natura delle attività del titolare del trattamento o della qualità della
persona i cui dati personali sono oggetto di trattamento.
86 Per quanto
concerne, da un lato, il carattere regolamentato dell’attività della Pankki S,
è vero che l’articolo 23 del RGPD consente agli Stati membri di limitare,
mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti previsti
in particolare all’articolo 15 di tale regolamento.
87 Tuttavia,
dalla decisione di rinvio non risulta che l’attività della Pankki S sia oggetto
di una siffatta normativa.
88 Per quanto
concerne, dall’altro lato, il fatto che J.M. sia stato nel contempo cliente e
dipendente della Pankki S, occorre rilevare che, tenuto conto non solo degli
obiettivi del RGPD, ma anche della portata del diritto di accesso di cui gode
l’interessato, come ricordato ai punti 49 e da 55 a 59 della presente sentenza,
il contesto in cui tale persona chiede l’accesso alle informazioni menzionate
all’articolo 15, paragrafo 1, del RGPD non può avere alcuna influenza sulla
portata di detto diritto.
89 Di
conseguenza, l’articolo 15, paragrafo 1, del RGPD dev’essere interpretato nel
senso che la circostanza che il titolare del trattamento eserciti un’attività
bancaria nell’ambito di un’attività regolamentata e che la persona i cui dati
personali sono stati trattati nella sua qualità di cliente del titolare del
trattamento sia stata anche dipendente di tale titolare non incide, in linea di
principio, sulla portata del diritto di cui beneficia tale persona in forza di
detta disposizione.
Sulle spese
90 Nei confronti
delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un
incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione)
dichiara:
1) L’articolo 15
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati), letto alla luce dell’articolo 99, paragrafo 2, di tale regolamento,
dev’essere interpretato nel senso che:
si applica a una domanda di accesso alle informazioni menzionate da detta
disposizione allorché i trattamenti di cui a tale domanda sono stati svolti
prima della data in cui è divenuto applicabile detto regolamento, ma la domanda
è stata presentata successivamente a tale data.
2) L’articolo 15,
paragrafo 1, del regolamento 2016/679
dev’essere interpretato nel senso che:
le informazioni relative a operazioni di consultazione dei dati personali
di una persona, riguardanti le date e le finalità di tali operazioni,
costituiscono informazioni che detta persona ha il diritto di ottenere dal
titolare del trattamento in forza di tale disposizione. Per contro, la suddetta
disposizione non riconosce un siffatto diritto con riferimento alle
informazioni relative all’identità dei dipendenti di detto titolare che hanno
svolto tali operazioni sotto la sua autorità e conformemente alle sue
istruzioni, a meno che tali informazioni siano indispensabili per consentire
all’interessato di esercitare effettivamente i diritti che gli sono conferiti da
tale regolamento e a condizione che si tenga conto dei diritti e delle libertà
di tali dipendenti.
3) L’articolo 15,
paragrafo 1, del regolamento 2016/679
dev’essere interpretato nel senso che:
la circostanza che il titolare del trattamento eserciti un’attività
bancaria nell’ambito di un’attività regolamentata e che la persona i cui dati
personali sono stati trattati nella sua qualità di cliente del titolare del
trattamento sia stata anche dipendente di tale titolare non incide, in linea di
principio, sulla portata del diritto di cui beneficia tale persona in forza di
detta disposizione.
Firme
* Lingua
processuale: il finlandese.
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO
GENERALE
M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
presentate il 15 dicembre
2022 (1)
Causa C‑579/21
J.M.
con l’intervento del:
Apulaistietosuojavaltuutettu,
Pankki S
[domanda di pronuncia
pregiudiziale, proposta dal Itä-Suomen hallinto-oikeus (Tribunale
amministrativo della Finlandia orientale, Finlandia)]
«Rinvio pregiudiziale – Trattamento dei
dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Dati contenuti nelle
registrazioni – Diritto di accesso – Nozione di dati personali –
Nozione di destinatario – Personale dipendente del titolare del
trattamento»
1. Un
impiegato e, allo stesso tempo, cliente di un istituto di credito, ha chiesto a
quest’ultimo di fornirgli informazioni sull’identità delle persone che avevano
consultato i suoi dati personali nell’ambito di un’indagine interna. A fronte
del rifiuto da parte dell’istituto di fornirgli dette informazioni, ha esperito
i pertinenti mezzi di ricorso fino a giungere all’Itä-Suomen hallinto-oikeus
(Tribunale amministrativo della Finlandia orientale, Finlandia).
2. Detto
tribunale ha sottoposto alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale
sull’interpretazione del regolamento (UE) 2016/679 (2).
Rispondendo alla questione, la Corte dovrà pronunciarsi sul diritto
dell’interessato di accedere a determinate informazioni relative al trattamento
dei suoi dati personali.
I. Contesto
normativo
A. Diritto dell’Unione. RGPD
3. Il
considerando 11 afferma quanto segue:
«Un’efficace
protezione dei dati personali in tutta l’Unione presuppone il rafforzamento e
la disciplina dettagliata dei diritti degli interessati e degli obblighi di coloro
che effettuano e determinano il trattamento dei dati personali, nonché poteri
equivalenti per controllare e assicurare il rispetto delle norme di protezione
dei dati personali e sanzioni equivalenti per le violazioni negli Stati
membri».
4. L’articolo
4 («Definizioni») così dispone:
«Ai
fini del presente regolamento s’intende per:
1) “dato
personale”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata
o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica
che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare
riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione,
dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica,
economica, culturale o sociale;
2) “trattamento”:
qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di
processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati
personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la
strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la
consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (...)
9) “destinatario”:
la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un altro
organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di
terzi (…)».
5. L’articolo
15 («Diritto di accesso dell’interessato»), paragrafo 1, recita come segue:
«L’interessato
ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso,
di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a) le
finalità del trattamento;
b) le
categorie di dati personali in questione;
c) i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o
saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o
organizzazioni internazionali;
d) quando possibile,
il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l’esistenza
del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la
rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del
trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento;
f) il
diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
g) qualora i
dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili
sulla loro origine;
h) l’esistenza
di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni
significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze
previste di tale trattamento per l’interessato».
6. Ai
sensi dell’articolo 24 («Responsabilità del titolare del trattamento»),
paragrafo 1:
«Tenuto
conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità
del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i
diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette
in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in
grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente
regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario».
7. Ai
sensi dell’articolo 25 («Protezione dei dati fin dalla progettazione e
protezione dei dati per impostazione predefinita»), paragrafo 2:
«Il
titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate
per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati
personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo
vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento,
il periodo di conservazione e l’accessibilità. In particolare, dette misure
garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati
personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l’intervento della
persona fisica».
8. L’articolo
29 («Trattamento sotto l’autorità del titolare del trattamento o del
responsabile del trattamento») così prevede:
«Il
responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto
quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può
trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento,
salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o degli Stati membri».
9. L’articolo
30 («Registri delle attività di trattamento») dispone quanto segue:
«1. Ogni
titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un
registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità.
Tale registro contiene tutte le seguenti informazioni:
a) il nome e
i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del
contitolare del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e
del responsabile della protezione dei dati;
b) le
finalità del trattamento;
c) una
descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;
d) le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni
internazionali;
(…)
f) ove
possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse
categorie di dati;
g) ove
possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e
organizzative di cui all’articolo 32, paragrafo 1.
2. Ogni
responsabile del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono
un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte
per conto di un titolare del trattamento, contenente:
a) il nome e
i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni
titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del
trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile
del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
b) le
categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del
trattamento;
c) ove
applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o
un’organizzazione internazionale (…)
d) ove
possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e
organizzative di cui all’articolo 32, paragrafo 1.
3. I
registri di cui ai paragrafi 1 e 2 sono tenuti in forma scritta, anche in
formato elettronico.
4. Su
richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e, ove
applicabile, il rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile
del trattamento mettono il registro a disposizione dell’autorità di controllo.
5. Gli
obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle imprese o
organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse
effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà
dell’interessato, il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento
di categorie particolari di dati (…) o i dati personali relativi a condanne
penali e a reati (…)».
10. L’articolo
58 («Poteri»), paragrafo 1, così recita:
«Ogni
autorità di controllo ha tutti i poteri di indagine seguenti:
a) ingiungere
al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento e, ove
applicabile, al rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile
del trattamento, di fornirle ogni informazione di cui necessiti per
l’esecuzione dei suoi compiti;
(…)».
B. Diritto nazionale
1. Tietosuojalaki (1050/2018) (3)
11. In
conformità dell’articolo 30, le disposizioni relative al trattamento dei dati
personali dei lavoratori, alle prove e ai controlli da eseguire sugli stessi,
ai requisiti da osservare al riguardo nonché ai controlli tecnici sul posto di
lavoro e alla consultazione e apertura di e-mail di un lavoratore sono
contenute nella Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) (4).
12. Ai
sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, l’interessato non ha diritto di accesso ai
dati raccolti che lo riguardano ai sensi dell’articolo 15 del RGPD, se:
1) la
messa a disposizione dei dati potrebbe pregiudicare la sicurezza nazionale, la
difesa, l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza o mettere a rischio la
prevenzione o l’accertamento di reati;
2) la
messa a disposizione dei dati potrebbe rappresentare un serio pericolo per la
salute o la cura dell’interessato o per i diritti dell’interessato o di un
terzo, oppure
3) i
dati personali vengono utilizzati per attività di controllo e sorveglianza e la
mancata comunicazione dei dati risulta necessaria per tutelare importanti
interessi economici o finanziari della Finlandia o dell’Unione europea.
13. Ai
sensi del paragrafo 2 della medesima disposizione, qualora solo una parte dei
dati di cui al paragrafo 1 non rientri nell’ambito del diritto all’accesso
disciplinato dall’articolo 15 del RGPD, l’interessato è autorizzato a ottenere
informazioni su tutti gli altri dati che lo riguardano.
14. Il
paragrafo 3 dell’articolo 34 prevede che si debbano comunicare all’interessato
i motivi di detta restrizione, purché ciò non comprometta lo scopo della
restrizione.
15. Ai
sensi del paragrafo 4 dell’articolo 34, i dati menzionati all’articolo 15,
paragrafo 1, del RGPD devono, dietro richiesta dell’interessato, essere messi a
disposizione del garante della protezione dei dati, se l’interessato non ha
diritto di accesso ai dati raccolti che lo riguardano.
2. Laki yksityisyyden suojasta
työelämässä (759/2004)
16. In
conformità della sezione 2, articolo 4, paragrafo 2, il datore di lavoro è
tenuto a informare preventivamente il lavoratore in merito alla raccolta di
dati che servono a valutare la sua affidabilità. Se il datore di lavoro
verifica la solvibilità finanziaria del lavoratore, egli deve inoltre
comunicare a quest’ultimo da quale fonte ha ottenuto le informazioni di natura
finanziaria. Qualora i dati sul lavoratore siano stati raccolti presso un
soggetto diverso dal lavoratore medesimo, il datore di lavoro deve comunicare
al lavoratore i dati ottenuti prima che vengano utilizzati ai fini di decisioni
che lo riguardano. Gli obblighi del titolare del trattamento di fornire dati
all’interessato e il diritto di accesso dell’interessato a tali dati sono disciplinati
nel capo III del RGPD.
II. Fatti, procedimento e
questioni pregiudiziali
17. Nel
2014, J.M. veniva a conoscenza del fatto che i suoi dati di cliente
dell’istituto di credito Suur-Savon Osuuspankki (in prosieguo: la «Pankki»)
erano stati consultati nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31
dicembre 2013. Durante detto periodo, oltre a essere un cliente, J.M. era un
impiegato della Pankki.
18. Il
29 maggio 2018, sospettando che i motivi di tale consultazione non fossero
pienamente legittimi, J.M. chiedeva alla Pankki di rilasciargli informazioni
sull’identità degli impiegati che avevano avuto accesso ai suoi dati nel
periodo summenzionato nonché sulle finalità del trattamento.
19. Nel
frattempo, la Pankki aveva licenziato J.M., il quale aveva motivato la sua
richiesta, segnatamente, con il fatto di voler chiarire i motivi del
licenziamento.
20. Il
30 agosto 2018, la Pankki, in qualità di titolare del trattamento, si rifiutava
di fornire a J.M. i nomi degli impiegati che avevano effettuato il trattamento
dei suoi dati. A suo avviso, il diritto di cui all’articolo 15 del RGPD non si
applica ai registri giornalieri o ai protocolli interni nei quali risulta quali
impiegati e in quale momento hanno avuto accesso al sistema di elaborazione
dati che contiene quelli dei clienti. Inoltre, le informazioni richieste
costituirebbero dati personali di detti impiegati e non di J.M.
21. Al
fine di dissipare ogni malinteso, la Pankki forniva a J.M. i seguenti ulteriori
dettagli:
– nel
2014 il servizio di controllo interno dell’istituto aveva verificato i dati di
J.M. in qualità di cliente nel periodo compreso tra il 1° novembre e il
31 dicembre 2013;
– tali
verifiche erano in relazione al trattamento dei dati personali di un altro
cliente della Pankki, dai quali sarebbe emerso che aveva un rapporto con J.M.
che poteva dar luogo a un eventuale conflitto di interessi. L’obiettivo del
trattamento era pertanto quello di chiarire la suddetta situazione (5).
22. J.M.
sottoponeva il caso all’autorità di controllo nazionale, (Ufficio del Garante
della protezione dei dati personali, Finlandia), chiedendo di dare istruzioni
alla Pankki affinché comunicasse le informazioni richieste.
23. Il
4 agosto 2020, il Sostituto Garante della protezione dei dati personali
respingeva la richiesta di J.M.
24. J.M.
ha proposto ricorso dinanzi all’Itä-Suomen hallinto-oikeus (Tribunale
amministrativo della Finlandia orientale), sostenendo di essere legittimato, in
forza del RGPD, a ricevere informazioni sull’identità e i ruoli delle persone
che hanno verificato i suoi dati personali presso l’istituto di credito.
25. In
tale contesto, il giudice del rinvio ha sottoposto alla Corte le seguenti
questioni:
«1) Se il
diritto di accesso dell’interessato ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del
[RGPD], nel combinato disposto con la [nozione di] “dati personali” di cui
all’articolo 4, punto 1, di tale regolamento, debba essere interpretato nel
senso che le informazioni raccolte dal titolare del trattamento da cui emerge
chi, quando e per quali finalità abbia trattato i dati personali
dell’interessato non costituiscano informazioni alle quali l’interessato ha un
diritto di accesso, in particolare perché si tratta di dati riguardanti
dipendenti del titolare del trattamento.
2) In caso
di risposta affermativa alla prima questione, vale a dire nel caso in cui
l’interessato, sulla base dell’articolo 15, paragrafo 1, del [RGPD], non goda
di un diritto di accesso alle informazioni menzionate in tale questione, in
quanto esse non costituiscono “dati personali” ai sensi dell’articolo 4, punto
1, del [RGPD], occorre ancora prendere in esame le informazioni alle quali
l’interessato ha diritto di accedere ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1
[lettere da a) a h)].
a) Quale
interpretazione si debba dare alle finalità del trattamento di cui all’articolo
15, paragrafo 1, lettera a), con riferimento alla portata del diritto di
accesso dell’interessato, ossia se le finalità del trattamento fondino un
diritto di accesso ai dati sulle registrazioni degli utenti raccolte dal
titolare del trattamento, in particolare, per esempio, le informazioni
concernenti dati personali del soggetto che ha eseguito il trattamento, nonché
il periodo e la finalità del trattamento dei dati personali.
b) Se in tale
contesto i soggetti che hanno eseguito il trattamento dei dati di J.M. in
qualità di cliente possano essere considerati, in base a determinati criteri,
destinatari dei dati personali ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera
c), del [RGPD], sui quali l’interessato avrebbe diritto di ottenere
informazioni.
3) Se rilevi
ai fini del procedimento il fatto che si tratta di una banca che esercita
un’attività regolamentata o che J.M. fosse nel contempo dipendente e cliente
della stessa.
4) Se rilevi
ai fini della valutazione delle questioni sopra riportate il fatto che il
trattamento dei dati di J.M. sia avvenuto prima dell’entrata in vigore del
[RGPD]».
III. Procedimento dinanzi alla Corte
26. La
domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta presso la cancelleria della
Corte il 22 settembre 2021.
27. Sono
state presentate osservazioni scritte da J.M., dalla Pankki, dai governi
austriaco, ceco e finlandese, nonché dalla Commissione europea.
28. All’udienza,
tenutasi il 12 ottobre 2022, sono comparsi J.M., l’Ufficio del Garante della
protezione dei dati personali, la Pankki, il governo finlandese e la
Commissione.
IV. Valutazione
29. Dato
che il giudice del rinvio chiede l’interpretazione di diverse disposizioni del
RGPD, occorre, anzitutto, determinare se tale regolamento sia, ratione
temporis, applicabile alla controversia originaria. La quarta questione
pregiudiziale verte proprio su detto dubbio.
A. Applicabilità del RGPD (quarta
questione pregiudiziale)
30. Conformemente
al suo articolo 99, paragrafo 1, il RGPD è entrato in vigore il 24 maggio 2016.
La sua applicabilità, tuttavia, è stata rinviata al 25 maggio 2018 (6).
31. La
verifica dei dati personali di J.M. ha avuto luogo nel periodo compreso tra il
1º novembre e il 31 dicembre 2013, vale a dire, prima dell’entrata in
vigore e dell’applicabilità del RGPD.
32. Tuttavia,
la data che qui rileva è quella del 29 maggio 2018, giorno in cui J.M.,
avvalendosi dell’articolo 15, paragrafo 1, del RGPD (applicabile dal
25 maggio 2018), ha richiesto le informazioni controverse.
33. Come
sottolineato dal governo austriaco, l’articolo 15, paragrafo 1, del RGPD
conferisce agli interessati un diritto di natura procedurale (diritto di
accesso) di ottenere informazioni sul trattamento dei loro dati
personali (7).
In quanto tale, detta norma si applica a decorrere dalla sua entrata in
vigore (8).
J.M. poteva pertanto invocarla quando ha richiesto le informazioni alla Pankki.
34. Indubbiamente,
la liceità del trattamento dei dati personali raccolti prima dell’entrata in
vigore del RGPD deve essere valutata alla luce delle disposizioni di diritto sostanziale allora
in vigore, vale a dire la direttiva 95/46/CE (9)
e, per quanto applicabile retroattivamente, il RGPD (10).
35. Poiché
è pacifico che le informazioni richieste fossero in possesso del titolare del
trattamento quando J.M. ha richiesto di accedervi (che è il diritto previsto
dall’articolo 15, paragrafo 1, del RGPD), era di applicazione quest’ultimo
regolamento (11).
36. Il
fatto che i dati controversi siano stati trattati prima dell’entrata in vigore
del RGPD è pertanto irrilevante ai fini dell’accesso o del diniego delle
informazioni richieste dall’interessato ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1,
del RGPD.
B. Sulle questioni pregiudiziali prima e
seconda
37. La
prima e la seconda questione pregiudiziale possono essere esaminate
congiuntamente. Si pone, in sostanza, la questione se i dati personali di J.M.,
raccolti e trattati dalla Pankki, corrispondano alle informazioni che
l’interessato ha il diritto di ottenere ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1,
del RGPD.
1. Identità dell’impiegato e dati
personali dell’interessato
38. Ricordo
che le informazioni richieste da J.M. riguardavano l’identità degli impiegati
che avevano consultato i suoi dati personali in qualità di cliente nel 2013,
nonché il momento in cui è stato effettuato il trattamento e la finalità di
questo.
39. In
udienza è stato confermato che J.M. si è limitato a chiedere che si conoscesse
l’identità di detti impiegati. Nella controversia è espressamente non
contestato che il trattamento dei suoi dati personali da parte dell’istituto
bancario sia stato effettuato in modo lecito (12).
40. Orbene:
– per
quanto riguarda il momento del trattamento, dall’ordinanza di
rinvio si evince che J.M. ne era già a conoscenza quando ha presentato la sua
richiesta;
– per
quanto concerne le finalità del trattamento, la Pankki le ha
comunicate a J.M. nei termini precedentemente indicati (13).
41. La
discussione verte dunque esclusivamente sulle informazioni relative
all’identità degli impiegati della Pankki che hanno trattato i dati personali
di J.M.
42. In
realtà, dette informazioni vertono su un dettaglio delle operazioni di
trattamento e non, in senso stretto, sui dati personali dell’interessato,
ai sensi dell’articolo 4, punto 1, del RGPD (14).
43. È
chiaro che la persona i cui dati sono stati oggetto di consultazione era
J.M. (15)
Dal momento che quest’ultimo ha ottenuto dalla Pankki la conferma che i suoi
dati erano stati trattati (16),
le informazioni che aveva diritto di ottenere, ai sensi
dell’articolo 15, paragrafo 1, del RGPD, sono quelle elencate dalle lettere da
a) a h) di detta disposizione (17).
Nel fornirle, si favorisce l’esercizio dei diritti dell’interessato (18),
nell’ambito dei meccanismi che garantiscono la liceità del trattamento dei
dati.
44. Dall’articolo
15, paragrafo 1, del RGPD si evince che le informazioni a cui
esso fa riferimento riguardano le circostanze relative al trattamento dei dati.
45. Infatti,
l’articolo 15, paragrafo 1, del RGPD conferisce all’interessato il diritto di
ottenere dal titolare del trattamento:
– in
primo luogo, la «conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano»;
– in
secondo luogo, una volta confermata l’esistenza di un trattamento, l’«(…)
accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni» (19),
vale a dire, a quanto elencato alle lettere da a) a h) di detta disposizione.
46. La
disposizione distingue tra «dati personali», da un lato, e «informazioni» di
cui alle lettere del paragrafo 1, dall’altro.
47. Le
informazioni che devono essere fornite all’interessato ai sensi delle lettere
da a) a h) dell’articolo 15, paragrafo 1, del RGPD non possono dunque essere
confuse con i dati personali di quest’ultimo, ai sensi dell’articolo 4,
punto 1, dello stesso regolamento.
48. Non
si tratta di dati, ovviamente, bensì di informazioni riguardanti:
– «le
finalità del trattamento» [lettera a)];
– «le
categorie di dati personali in questione» [lettera b)];
– il
«periodo di conservazione» [lettera d)];
– i
diritti dell’interessato di cui alle lettere e), f) e g) (20);
– l’esistenza
di un processo decisionale automatizzato [lettera h)].
49. In
tutti questi casi, le informazioni riguardano o taluni diritti dell’interessato
o, in particolare, elementi relativi al trattamento effettuato, come la sua
finalità (che equivale alla sua causa) e il suo oggetto (le categorie di dati
trattati).
50. Le
informazioni sui destinatari ai quali i dati personali dell’interessato sono
stati comunicati o saranno comunicati [articolo 15, paragrafo 1, lettera c),
del RGPD] presentano ulteriori problemi concettuali, ai quali farò immediatamente
riferimento.
51. L’articolo
15, paragrafo 1, del RGPD prevede, in sostanza, un diritto di accesso
alle informazioni riguardo il trattamento in sé e alle circostanze in
cui i dati personali sono trattati. A tali informazioni si aggiungono
quelle sui diritti di cui dispone l’interessato con
riferimento ai dati oggetto del trattamento, come quello di proporre reclamo a
un’autorità di controllo.
52. La
mera esistenza del trattamento e le sue circostanze non costituiscono, a mio
avviso, «dati personali» ai sensi dell’articolo 4, punto 1, del RGPD.
53. Certamente,
dal trattamento possono scaturire decisioni che riguardano l’interessato, come
rilevato dal giudice del rinvio (21).
Ma tale risultato non dipenderà da quale o quali persone fisiche abbiano,
concretamente, esaminato i dati per conto e sotto la responsabilità della
Pankki, che sono le informazioni controverse nel procedimento principale.
54. Pertanto,
J.M. avrebbe diritto a che la Pankki, in quanto titolare del trattamento, lo
informi sui dati personali da essa detenuti, ottenuti sia dallo stesso J.M.
(articolo 13 RGPD), sia con altri mezzi (articolo 14 RGPD). Avrebbe altresì
diritto – in questo caso ai sensi dell’articolo 15 del RGPD – alle
informazioni sull’esistenza e sulle circostanze di ogni trattamento di cui tali
dati sono stati oggetto, ma non perché questi ultimi costituiscano di per sé un
«dato personale», ma in forza di un obbligo esplicito ai sensi dell’articolo 15
del RGPD (22).
55. Per
quanto riguarda ciò che esporrò più diffusamente in seguito, ciò che rileva
nella presente causa è che l’identità degli impiegati che hanno consultato i
dati di J.M. non costituisce un «dato personale» di quest’ultimo.
56. Diverso
è il caso in cui nei protocolli o nei registri a cui farò riferimento in
seguito figurino, direttamente o indirettamente, dati personali
dell’interessato, diversi dalla menzione degli impiegati che vi hanno avuto
accesso. Se ciò si verifica, o meno, dipenderà in larga misura dal contenuto
dei relativi protocolli o registri. Ad ogni modo, ripeto, una volta che
l’oggetto della controversia originaria è stato circoscritto alla conoscenza
dell’identità degli impiegati della Pankki, non si tratta di un dato personale
di J.M., bensì di detti impiegati.
2. Accesso alle informazioni sui
destinatari a cui i dati personali sono stati comunicati
57. Il
giudice del rinvio si chiede se, anche se non si trattasse di dati personali di
J.M., quest’ultimo abbia il diritto, alla luce dell’articolo 15, paragrafo 1,
lettere a) e c), del RGPD, a che la Pankki gli fornisca informazioni sugli
impiegati che hanno trattato i suoi dati personali.
58. Ai
sensi della lettera a), l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del
trattamento la conferma di quali siano le finalità del trattamento. Tuttavia,
tale lettera (che, nella presente causa, è stata rispettata, poiché la Pankki
ha informato J.M. circa l’obiettivo del trattamento) non fornisce criteri per
individuare chi siano i destinatari dei dati personali di J.M.
59. Al
contrario, la questione è pregna di senso quando richiede l’interpretazione
della lettera c) dell’articolo 15, paragrafo 1, del RGPD. Ricordo che, ai sensi
della citata lettera, l’interessato ha il diritto di ottenere informazioni sui
«destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o
saranno comunicati (…)».
60. L’articolo
4, punto 9, del RGPD, a sua volta, intende per «destinatario» «la persona
fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che
riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi».
61. Quest’ultimo
inciso («che si tratti o meno di terzi») potrebbe dare adito a fraintendimenti
sull’ambito soggettivo della disposizione, come è stato osservato nel corso
dell’udienza. Una lettura superficiale e, a mio avviso, erronea potrebbe
ingenerare l’idea che per «destinatario» non si intenda solo qualsiasi terzo a
cui la Pankki ha comunicato i dati personali di J.M., ma anche ciascuno degli
impiegati che, in particolare, consultano tali dati in nome e per conto della
persona giuridica che è la Pankki.
62. L’articolo
4, punto 10, del RGPD definisce un «terzo» come la «persona fisica o giuridica,
l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l’interessato,
il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone
autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del
titolare o del responsabile» (23).
63. Orbene,
alla luce di tali premesse, ritengo che la nozione di destinatario non
comprenda gli impiegati di una persona giuridica che, utilizzando il sistema
informatico di quest’ultima, consultano i dati personali di un cliente per
conto dei propri organi direttivi. Nel momento in cui detti impiegati agiscono
sotto l’autorità diretta del titolare del trattamento, non acquisiscono, solo
per questa circostanza, la natura di «destinatari» dei dati (24).
64. Può
tuttavia accadere che un impiegato non rispetti le procedure stabilite dal
titolare del trattamento e che, di propria iniziativa, acceda ai dati dei
clienti o di altri impiegati in modo illecito. In tal caso, l’impiegato
infedele non avrebbe agito in nome e per conto del titolare del trattamento.
65. In
tal senso, l’impiegato infedele potrebbe essere qualificato come «destinatario»
a cui sono stati «comunicati» (in senso figurato) i dati personali
dell’interessato, sebbene di propria iniziativa e quindi in modo illecito (25),
o addirittura come titolare (autonomo) del trattamento dei dati (26).
66. Dalla
descrizione dei fatti che figura nell’ordinanza di rinvio e dagli argomenti
addotti in udienza dalla Pankki risulta che quest’ultima ha autorizzato, sotto
la propria responsabilità, i propri impiegati a consultare i dati personali di
J.M. Detti impiegati hanno, pertanto, seguito le istruzioni del titolare del
trattamento e hanno agito per suo conto. Non possono di conseguenza essere
classificati come destinatari ai sensi dell’articolo 15,
paragrafo 1, lettera c), del RGPD (27).
67. Diverso
è il caso in cui l’identificazione di detti impiegati e del momento in cui uno
di loro ha avuto accesso ai dati personali del cliente (vale a dire, il
contenuto di dette menzioni negli archivi o nei registri, su cui mi soffermerò
immediatamente) deve essere messa a disposizione delle autorità di controllo
per verificare la liceità del loro operato.
68. Ciò
è confermato dall’articolo 29 del RGPD quando fa riferimento alle persone che
agiscono «sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento,
che abbia[no] accesso a dati personali». Dette persone non possono trattare
tali dati se non sono istruite in tal senso dal loro datore di lavoro, che è
l’effettivo titolare (o responsabile) del trattamento.
69. L’obiettivo
dell’articolo 15, paragrafo 1, del RGPD, è quello di consentire all’interessato
di esercitare (difendere) efficacemente i diritti da esso vantati in relazione
ai propri dati personali. Da qui la necessità di indicare chi è il titolare del
trattamento e, se del caso, a quali destinatari sono stati comunicati tali
dati. Mediante dette informazioni, l’interessato può, oltre al titolare del
trattamento, rivolgersi ai destinatari che sono venuti a conoscenza dei suoi
dati.
70. Certamente,
l’interessato può nutrire dubbi sulla liceità del coinvolgimento di determinate
persone nella gestione del trattamento dei suoi dati per conto del titolare o
del responsabile del trattamento e sotto la loro supervisione.
71. In
tale contesto, come rilevato in udienza dal governo ceco e sottolineato dalla
Commissione, l’interessato può rivolgersi al responsabile della protezione dei
dati (articolo 38, paragrafo 4, del RGPD) o proporre reclamo all’autorità di
controllo [articolo 15, paragrafo 1, lettera f), e articolo 77 del RGPD]. Ciò
che non gli viene riconosciuto è il diritto di ottenere direttamente i dati
personali (l’identità) dell’impiegato che, in quanto subordinato del titolare o
del responsabile del trattamento, agisce, in linea di principio, sulla base
delle sue istruzioni.
72. Nel
corso dell’udienza si è discusso se la possibilità di rivolgersi al
responsabile della protezione dei dati o all’autorità di controllo costituisca
una garanzia sufficiente, dal punto di vista della difesa dei diritti della
persona i cui dati sono stati trattati.
73. Per
risolvere questo dibattito, si può adottare una posizione massimalista, nel
senso che ogni interessato avrebbe il diritto di conoscere l’identità degli
impiegati del titolare del trattamento che hanno avuto accesso ai suoi dati,
anche se su incarico e sotto la direzione di detto titolare.
74. Ritengo
che il RGPD non fornisca alcun supporto per sostenere la suddetta
argomentazione, fatta salva la possibilità che uno Stato membro adotti
quest’ultima nella propria legislazione interna, in uno o più ambiti specifici (28).
75. A
mio avviso, non sarebbe prudente che la Corte, assumendo funzioni pressoché
legislative, modifichi il RGPD per introdurre un nuovo obbligo
di informazione, sovrapposto a quelli di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del
RGPD. Ciò accadrebbe se il titolare del trattamento fosse obbligato, in modo
indiscriminato, a fornire all’interessato l’identità non più del destinatario al
quale sono stati comunicati i dati, bensì di qualsiasi impiegato, o
persona appartenente alla cerchia ristretta di un’azienda, che ne avesse avuto
legittimo accesso (29).
76. Come
ha sottolineato la Pankki in udienza, l’identità dei singoli impiegati che
hanno gestito il trattamento dei dati di un cliente, costituisce
un’informazione particolarmente sensibile dal punto di vista della sicurezza, perlomeno
in alcuni settori economici.
77. I
suddetti impiegati potrebbero essere esposti a tentativi di pressione e di
influenza da parte di coloro che, in qualità di clienti dell’istituto bancario,
possono avere interesse a personalizzare il loro
interlocutore, che non sarebbe più tanto l’istituto di credito stesso, ma uno o
più dei suoi dipendenti, in quanto anello più debole della filiera aziendale.
Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, nel caso in cui il monitoraggio delle
operazioni, mediante la consultazione dei dati del cliente, venga effettuato al
fine di ottemperare agli obblighi cui sono soggette le banche in materia di
prevenzione e di lotta alla criminalità nel settore finanziario.
78. È
vero che il cliente può avere dubbi sulla correttezza o sull’imparzialità della
persona fisica che ha agito per conto del titolare nel trattamento dei suoi
dati. Un dubbio del genere potrebbe, se fosse ragionevole, giustificare il suo
interesse a conoscere l’identità dell’impiegato, al fine di esercitare il suo
diritto di agire contro di lui.
79. Data
la delicatezza di dette informazioni, l’interesse a conoscere l’identità
dell’impiegato si confronta con l’interesse, altrettanto inconfutabile, dei
responsabili del trattamento a preservare la discrezione sull’identità dei
propri impiegati e il diritto di questi ultimi alla protezione dei propri dati.
Il punto di equilibrio, a mio avviso, si raggiunge attraverso l’intermediazione
da parte dell’autorità di controllo, quale arbitro tra questi due interessi
contrapposti.
80. In
un caso come quello di specie, spetterà dunque all’autorità di controllo
valutare, data la sua posizione di imparzialità, se i dubbi sull’operato degli
impiegati dipendenti dell’istituto bancario siano fondati e coerenti in misura
tale da giustificare il sacrificio della riservatezza sulla loro identità.
3. Accesso alle informazioni
sull’identità degli impiegati che figurano negli archivi o nelle registrazioni
81. La
risposta alla prima e alla seconda questione pregiudiziale potrebbe concludersi
qui, una volta stabilito che gli impiegati dell’istituto, che agiscono per
conto e su istruzioni di quest’ultimo, non sono, in senso stretto, i
destinatari di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del RGPD.
82. Tuttavia,
è opportuno completare la risposta con un’analisi del presunto diritto
dell’interessato a conoscere l’identità degli impiegati, quando essa figuri
negli archivi o nelle registrazioni di un ente. Anche se, come ho già
anticipato, non tutti questi archivi o registri avranno necessariamente lo
stesso contenuto, è generalmente ammesso che da essi si possa ricavare chi (tra
gli impiegati del titolare del trattamento), quando e per quali finalità ha
consultato i dati dei clienti.
83. Tali
tipologie di registri consentono al titolare del trattamento di adempiere al
suo obbligo di rispettare i principi enunciati all’articolo 5, paragrafo 1, del
RGPD e di mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate per
garantire e verificare la conformità del trattamento ai precetti di tale
regolamento (articoli 24, paragrafo 1, e 25, paragrafo 2, del RGPD).
84. Nell’ambito
specifico della direttiva (UE) 2016/680 (30),
portata dalla Commissione a esempio (31)
di un particolare regime di protezione dei dati nel settore dei reati:
– l’articolo
24 della suddetta direttiva obbliga i titolari del trattamento a tenere un
registro di tutte le categorie di attività di trattamento sotto la propria
responsabilità (paragrafo 1); e impone a tutti i responsabili del trattamento
di tenere un registro di tutte le categorie di attività di trattamento svolte
per conto di un titolare del trattamento (paragrafo 2);
– l’articolo
25 della stessa esige che «(…) siano registrati in sistemi di trattamento
automatizzato almeno i seguenti trattamenti: raccolta, modifica, consultazione,
comunicazione, inclusi i trasferimenti, interconnessione e cancellazione. Le
registrazioni delle consultazioni e delle comunicazioni consentono di stabilire
la motivazione, la data e l’ora di tali operazioni e, nella misura del
possibile, di identificare la persona che ha consultato o comunicato i dati
personali, nonché di stabilire l’identità dei destinatari di tali dati
personali» (32).
85. Tuttavia,
ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2016/680, le informazioni relative,
in particolare, all’identità dell’impiegato che ha trattato i dati personali
non figurano tra quelle alle quali l’interessato ha diritto di accesso.
86. Allo
stesso modo, l’articolo 30 del RGPD prescrive la tenuta di ciò che definisce
«registri delle attività di trattamento», il cui contenuto corrisponde –
con un minor grado di specificità quanto alla definizione delle
operazioni – a quello dell’articolo 25 della direttiva 2016/680 (33).
E, al pari di quest’ultima, le informazioni registrate sull’identità
dell’impiegato non figurano tra quelle accessibili all’interessato ai sensi
dell’articolo 15 del RGPD.
87. La
ragione di detta asimmetria tra le informazioni registrate, da un lato, e il
diritto di accesso alle stesse, dall’altro, risiede nella differenza fra le
finalità perseguite dalle disposizioni che disciplinano, rispettivamente, i
registri delle attività di trattamento e l’accessibilità del loro contenuto.
88. Attraverso
i registri di cui all’articolo 30 del RGPD, si intende, lo ripeto, assicurare
la liceità del trattamento e garantire l’integrità e la sicurezza dei dati. La
responsabilità su quanto precede spetta, di norma, all’autorità di controllo,
alla quale il titolare e il responsabile del trattamento mettono le
registrazioni a disposizione (articolo 30, paragrafo 4, del RGPD).
89. Nel
RGPD, il diritto di proporre reclamo alle autorità di controllo [articolo 15,
paragrafo 1, lettera f)], alle quali incombe di vigilare sulla sua corretta
applicazione, mira a tutelare i diritti delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei loro dati. Ciò è sancito dall’articolo 51, paragrafo 1, del
RGPD e deriva dall’elenco dei compiti conferiti loro dall’articolo 57 del
regolamento stesso.
90. Il
compito generale di vigilare sull’applicazione del RGPD e di tutelare i diritti
delle persone fisiche, giustifica le prerogative dell’autorità di controllo,
tra le quali quella di accertare le circostanze in cui i sono stati effettuati
i trattamenti dei dati da parte di un responsabile o di un titolare. Una di
dette circostanze è proprio quella che in questo contesto ha rilevanza:
l’identità delle persone che consultano i dati personali dei clienti per conto
del titolare o del responsabile.
91. Tuttavia, in
nessun luogo il RGPD richiede che dette indicazioni relative all’identità degli
impiegati che figurano nei registri interni degli enti, mediante i quali detti
enti possono sapere (e, se del caso, mettere a disposizione dell’autorità di
controllo) chi ha esaminato, e quando, i dati personali di un cliente, debbano
essere accessibili a quest’ultimo.
92. Per contro,
alla persona interessata da un determinato trattamento saranno fornite le
informazioni necessarie per conoscere le circostanze pertinenti, al fine di
valutare la liceità del trattamento e di contestarla, se del caso, dinanzi
all’autorità di controllo o, in un’ultima istanza, dinanzi all’autorità giudiziaria.
93. Ciò non toglie
che se detti registri contenessero effettivamente dati personali
dell’interessato (vale a dire, dati diversi dalla mera identità degli
impiegati), quest’ultimo avrà logicamente il diritto di ottenere dal titolare
del trattamento la conferma che è in corso un trattamento di dati personali che
lo riguardano. A tal riguardo, è indifferente che questi ultimi siano contenuti
in un registro o in qualsiasi altro archivio o banca dati interna dell’ente.
C. Sulla terza questione pregiudiziale
94. Il giudice del
rinvio vuole sapere se «rilevi ai fini del procedimento il fatto che si tratta
di una banca che esercita un’attività regolamentata o che J.M. fosse nel
contempo dipendente e cliente della stessa».
95. A mio avviso,
quanto detto finora resta fermo anche se il titolare del trattamento dei dati
esercita un’attività regolamentata. Il fatto che detto titolare del trattamento
sia una banca soggetta alla regolamentazione specifica propria di questo genere
di enti (34)
può tuttavia incidere al fine di stabilire la legittimità (base giuridica) del
trattamento, qualora quest’ultimo derivi dall’adempimento degli obblighi
giuridici cui l’ente è soggetto (35).
96. In linea di
principio, è altresì irrilevante che la persona i cui dati sono stati
consultati fosse un dipendente e, al contempo, un cliente di quella banca.
L’articolo 15, paragrafo 1, del RGPD non opera alcuna distinzione in funzione
dell’attività professionale dell’interessato, sovrapposta alla sua condizione
di cliente dell’istituto di credito (36).
97. Certamente,
come rilevato dalla Commissione, l’articolo 23 del RGPD consente agli Stati
membri di limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e
dei diritti di cui, tra gli altri, al suo articolo 15, mediante disposizioni
settoriali per una categoria specifica di persone interessate. Tuttavia, il
giudice del rinvio non indica alcuna limitazione nazionale di tal genere.
V. Conclusione
98. Alla luce di
quanto precede, suggerisco alla Corte di rispondere all’Itä-Suomen
hallinto-oikeus (Tribunale amministrativo della Finlandia orientale, Finlandia)
nei seguenti termini:
«L’articolo
15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati), in combinato disposto con l’articolo 4, punto 1, di detto
regolamento,
deve
essere interpretato nel senso che esso:
si
applica se la richiesta di accesso alle informazioni che l’interessato ha
rivolto al titolare del trattamento dei suoi dati è stata presentata dopo il 25
maggio 2018;
non
conferisce all’interessato il diritto di conoscere, tra le informazioni a
disposizione del titolare del trattamento (se del caso, attraverso registri o
archivi), l’identità dell’impiegato o degli impiegati che, sotto l’autorità e
seguendo le istruzioni del titolare stesso, hanno consultato i suoi dati
personali».
1 Lingua
originale: lo spagnolo.
2 Regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016,
L 119, pag. 1; rettifica in GU 2021, L 74, pag. 35; in
prosieguo: il «RGPD»).
3 Legge sulla
protezione dei dati personali. Ai sensi dell’articolo 1, tale legge concretizza
e integra il RGPD.
4 Legge sul
rispetto della sfera privata nell’ambito della vita lavorativa.
5 La Pankki
voleva chiarire l’eventuale sussistenza di un conflitto di interessi tra un
cliente della banca, di cui J.M. era il gestore responsabile del conto, e
quest’ultimo. La conclusione è stata alla fine che J.M. non era sospettato di
condotte illecite.
6 Articolo
99, paragrafo 2, del RGPD.
7 Nello
stesso senso, v. le conclusioni dell’Avvocato generale Pitruzzella nella causa
Österreichische Post (Informazioni sui destinatari dei dati personali) (C‑154/21,
EU:C:2022:452), paragrafo 33: «(…) il diritto di accesso di cui all’articolo
15, paragrafo 1, lettera c), del RGPD svolge un ruolo funzionale e strumentale
rispetto all’esercizio di altre prerogative dell’interessato previste dal
RGPD».
8 O, come nel
caso di specie, a partire dal momento in cui la stessa norma diventa
applicabile, se questo non coincide con quello dell’entrata in vigore.
9 Direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281,
pag. 31).
10 L’orientamento
della Corte sull’efficacia nel tempo delle modifiche legislative è riassunto
nella sentenza del 15 giugno 2021, Facebook Ireland e a. (C‑645/19,
EU:C:2021:483).
11 Con
riferimento alla direttiva 95/46, la sentenza del 7 maggio 2009, Rijkeboer (C‑553/07,
EU:C.2009:293), punto 70, ha affermato che «[l]’art. 12, lett. a),
della direttiva impone agli Stati membri di prevedere il diritto di accesso
alle informazioni (…) non solo per il presente, ma anche per il
passato. Spetta agli Stati membri fissare il termine per la
conservazione di tali informazioni nonché il corrispondente accesso alle stesse
che costituiscano un giusto equilibrio tra, da una parte, l’interesse della
persona di cui trattasi a tutelare la propria vita privata, in particolare,
tramite i mezzi di intervento e le possibilità di agire in giudizio previste
dalla direttiva, e, dall’altra, l’onere che l’obbligo di conservare tali
informazioni comporta per il responsabile del trattamento». Il corsivo è mio.
12 Fermo
restando che su questo punto, se del caso, si dovrebbe pronunciare il giudice
del rinvio, in udienza sono stati addotti, quali motivi per giustificare il
trattamento dei dati, da un lato, gli obblighi previsti dalla legge finlandese
in base ai quali la Pankki, in quanto istituto di credito, deve garantire una
corretta gestione dei rischi nonché l’osservanza delle norme sulla prevenzione
e sulla lotta contro il riciclaggio per quanto riguarda la tracciabilità delle
operazioni; dall’altro, i contratti della banca con i suoi clienti e impiegati,
che autorizzerebbero la consultazione dei loro dati in circostanze come quelle
del caso in questione.
13 V.
paragrafo 21 delle presenti conclusioni.
14 Conformemente
a detta disposizione, per dato personale s’intende «qualsiasi informazione
riguardante una persona fisica identificata o identificabile», vale a dire,
«che può essere identificata, direttamente o indirettamente».
15 La sua
identità non è stata precisata in conseguenza o per effetto del trattamento,
poiché il trattamento è stato effettuato proprio previa identificazione di J.M.
16 Come
osservato dalla Commissione, è possibile che J.M. ritenga che le informazioni
fornite siano insufficienti o inesatte. In ogni caso, e conformemente
all’articolo 15, paragrafo 1, del RGPD, J.M. ha il diritto di ottenere la
conferma che ci sia stato o sia o meno in corso un trattamento di dati
personali (il che comporta l’indicazione del momento) e delle relative
finalità. Spetterebbe al giudice del rinvio stabilire se entrambe le
informazioni siano state fornite in modo sufficiente.
17 V. la
relativa trascrizione al paragrafo 9 delle presenti conclusioni.
18 Come
affermato dalla Corte in relazione alla direttiva 95/46 e in termini che
possono essere applicati al RGPD, i principi di tutela garantiti dal diritto
dell’Unione in questo settore «si esprimono, da un lato, nei vari obblighi a
carico dei soggetti responsabili del trattamento dei dati, obblighi relativi in
particolare alla qualità dei dati, alla sicurezza tecnica, alla notificazione
all’autorità di controllo, alle circostanze in cui il trattamento può essere
effettuato, e, dall’altro, nel diritto delle persone, i cui dati sono oggetto
di trattamento, di esserne informate, di poter accedere ai dati e di poterne
chiedere la rettifica, o di opporsi al trattamento in talune circostanze»
(sentenza del 20 dicembre 2017, Nowak, C‑434/16, EU:C:2017:994, punto 48).
19 Il corsivo
è mio.
20 Diritto di
chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati o la limitazione o
l’opposizione al trattamento; di proporre reclamo a un’autorità di controllo e
di essere informato sull’origine dei dati qualora non siano raccolti presso
l’interessato.
21 Punto 38
dell’ordinanza di rinvio.
22 Gli
articoli 13, 14 e 15 del RGPD, che fanno parte del capo III («Diritti
dell’interessato»), sezione 2 («Informazione e accesso ai dati personali»),
costituiscono un sistema basato sul riconoscimento del diritto di conoscere: a)
i dati personali detenuti dal titolare del trattamento, indipendentemente dalla
modalità in cui sono stati ottenuti (articoli 13 e 14); e b), in particolare,
le circostanze di ogni trattamento di detti dati (articolo 15).
23 Il corsivo
è mio.
24 Ciò è
altresì raccomandato dal comitato europeo per la protezione dei dati nelle sue
linee guida 07/2020, adottate il 2 settembre 2020, sulle nozioni di titolare e
responsabile nel RGPD, punti da 83 a 90.
25 In questa
ipotesi, entrerebbe in gioco l’articolo 34, paragrafo 1, del RGPD.
26 La stessa
opinione è condivisa dal comitato europeo per la protezione dei dati, negli
orientamenti 07/2020, paragrafo 88: «Non rientra in suddetta categoria un
lavoratore dipendente o un’altra figura professionale che acceda a dati ai
quali non è autorizzato ad accedere e per finalità diverse da quelle del datore
di lavoro. Un tale dipendente dovrebbe invece essere considerato terzo rispetto
al trattamento effettuato dal datore di lavoro. Nella misura in cui il
dipendente tratti dati personali per le proprie finalità, diverse da quelle del
datore di lavoro, sarà considerato titolare del trattamento, risponderà di
tutte le conseguenze e si assumerà tutte le responsabilità che ne derivano in
termini di trattamento dei dati personali».
27 Lo stesso
risultato si ottiene interpretando i riferimenti che gli articoli 13 e 14 del
RGPD, nonché il suo considerando 61, fanno nel momento in cui le informazioni
sul trattamento dei dati personali comunicate ai destinatari devono essere
fornite agli interessati. Ne consegue che il destinatario è un ente o un
soggetto esterno, terzo rispetto al titolare/responsabile.
28 In udienza,
il governo finlandese ha dichiarato di aver agito in tal senso per quanto
riguarda i dati relativi alla salute.
29 Le
conseguenze del riconoscimento di un siffatto obbligo sono difficilmente
prevedibili per l’attività quotidiana delle imprese, in particolare per quelle
realtà che sono obbligate a trattare (ovviamente, tramite i loro impiegati)
milioni di dati personali dei loro clienti.
30 Direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro
2008/977/GAI del Consiglio (GU 2016, L 119, pag. 89).
31 In udienza
è stato precisato che il riferimento alla direttiva 2016/680 non implicava la
sua applicabilità alla causa in esame, la quale è priva di qualsiasi
connotazione penale.
32 Disposizioni
riprodotte all’articolo 88 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone
fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle
istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione, e sulla libera
circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e
la decisione n. 1247/2002/CE (GU 2018, L 297, pag. 39), con
l’aggiunta, al suo paragrafo 3, che le registrazioni sono cancellate dopo tre
anni, salvo se sono necessarie per un controllo in corso.
33 L’articolo
25, paragrafo 1, della direttiva 2016/680 si riferisce esplicitamente alla
«persona che ha consultato o comunicato i dati personali». Più in generale, e
senza fare riferimento ad ogni specifica attività di trattamento, bensì alle
«categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare
del trattamento», l’articolo 30, paragrafo 2, lettera a), del RGPD menziona il
«nome e i dati di contatto del responsabile», vale a dire, conformemente
all’articolo 4, paragrafo 8, del RGPD, «la persona (…) che tratta dati
personali per conto del titolare del trattamento».
34 Detta
regolamentazione specifica può comportare, ad esempio, come recita il
considerando 11 della direttiva 2016/680, che «(…) a fini di indagine,
accertamento o perseguimento di reati, gli istituti finanziari conserv[i]no
determinati dati personali da essi trattati, e li trasmett[a]no solo alle
autorità nazionali competenti in casi specifici e conformemente al diritto
dello Stato membro».
35 V. nota 12
delle presenti conclusioni.
36 Il giudice
del rinvio non si interroga sull’eventuale violazione dei diritti che vanta J.
M., in quanto lavoratore dipendente della Pankki.
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