Translate

domenica 21 aprile 2013

Ministero dell'interno Circ. 19-3-2013 n. 1845 D.P.C.M. 15 febbraio 2013, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2013. Emanata congiuntamente dal Ministero dell'interno e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che l'ha pubblicata con il numero di protocollo 35/0001815.


Ministero dell'interno
Circ. 19-3-2013 n. 1845
D.P.C.M. 15 febbraio 2013, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2013.
Emanata congiuntamente dal Ministero dell'interno e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che l'ha pubblicata con il numero di protocollo 35/0001815.
Circ. 19 marzo 2013, n. 1845 (1).
D.P.C.M. 15 febbraio 2013, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2013 (2).
(1) Emanata congiuntamente dal Ministero dell'interno e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che l'ha pubblicata con il numero di protocollo 35/0001815.
(2)  Cfr., per ulteriori indicazioni in materia, nota 26 marzo 2013, n. 35/0001998, emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.



Ai
Sigg. Prefetti


Loro sedi

Al
Commissario del Governo per la provincia autonoma di Trento

Al
Commissario del Governo per la provincia autonoma di Bolzano

Al
Presidente della Giunta regionale Valle d'Aosta


Aosta

Alle
Direzioni regionali del lavoro


Loro sedi

Alle
Direzioni territoriali del lavoro


(per il tramite delle direzioni regionali del lavoro)


Loro sedi

Alla
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia


Servizio per il lavoro


Trieste

Alla
Provincia autonoma di Bolzano


Ripartizione 19 - Ufficio lavoro Isp. lavoro


Bolzano

Alla
Provincia autonoma di Trento


Dipartimento servizi sociali - Servizio lavoro


Trento

Alla
Regione Sicilia


Assessorato al lavoro - Ufficiio Reg. lavoro


Isp. Reg. lavoro


Palermo

Alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri


Dipartimento per il coordinamento amministrativo


Roma
e, p.c.:
Al
Gabinetto del ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione


Largo Chigi, 19


Roma

Al
Ministero degli affari esteri


DGPIEM - Ufficio VI


Centro visti


Roma

Al
Gabinetto del ministro del lavoro e delle politiche sociali


Sede

Alla
Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro


Ministero del lavoro e delle politiche sociali


Sede

All'
I.N.P.S.


Istituto nazionale della previdenza sociale


Via Ciro il Grande, 21


Roma

All'
Agenzia delle entrate


Direzione centrale servizi ai contribuenti


Via del Giorgione, 159


Roma

Al
Gabinetto del ministro dell'interno


Sede

Al
Dipartimento della P.S.


Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere


Ministero dell'interno


Sede





Si informa che è in corso di registrazione presso la Corte dei Conti il D.P.C.M. 15 febbraio 2013, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2013 che, ad ogni buon fine, si allega in copia (allegato 1).
Sui siti internet del Ministero dell'interno (www.interno.it) e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it) verrà data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il decreto - che prevede una quota massima di ingressi per 30.000 cittadini stranieri residenti all'estero, stabilisce che sia ammesso l'ingresso di lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia (art. 1, commi 1 e 2).
Lo stesso provvedimento, inoltre, nell'ambito della quota di 30.000 unità, riserva (art. 1, comma 3) una quota di 5.000 unità per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati al comma 2, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
La predetta quota di 30.000 unità (di cui 5.000 riservate per richieste di nulla osta stagionale pluriennale), sarà ripartita a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alle Direzioni Territoriali del Lavoro con successiva circolare, sulla base delle effettive domande pervenute agli Sportelli Unici per l'Immigrazione.
L'art. 2, infine, demanda ad apposita circolare congiunta di questi Ministeri le disposizioni attuative relative in particolare al nulla osta al lavoro, alla sottoscrizione del contratto di soggiorno e alla comunicazione obbligatoria di cui all'art. 9, comma 2, del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608.

Modalità di presentazione delle istanze e modulistica
Le domande di nulla osta per il lavoro stagionale (mod. C - stag.) possono essere presentate, come già avvenuto negli anni precedenti, esclusivamente con modalità telematiche.
Le procedure riguardanti la registrazione dell'utente, l'invio delle domande e la verifica dello stato di avanzamento della pratica sono identiche a quelle da tempo in uso e sono rinvenibili sul sito internet del Ministero dell'Interno (www.interno.gov.it).
Al riguardo si precisa che, nell'ambito delle medesime quote, è consentita anche la presentazione di domande a favore di lavoratori appartenenti a nazionalità non comprese nell'elenco indicato nell'art. 1, comma 2 del decreto in oggetto che siano già entrati in Italia per lavoro stagionale nell'anno precedente. Tali cittadini, infatti, maturano - in base a quanto previsto dall'art. 24 del T.U. Immigrazione, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e dall'art. 38, comma 2, del Regolamento di attuazione, D.P.R. n. 394/1999, - un diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale.
L'invio delle domande sarà possibile dalle ore 8.00 del giorno successivo alla pubblicazione del decreto e sino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2013.
A partire dalle ore 8.00 del 20 marzo sarà disponibile l'applicativo per la compilazione dei moduli di domanda da trasmettere nei tempi sopraindicati.

Istruttoria
Riguardo l'istruttoria relativa alle domande di lavoro stagionale nonché alle richieste di lavoro stagionale pluriennale, si ribadiscono le istruzioni già diramate con le circolari congiunte, Circ. 25 febbraio 2011, n. 1602 e la Circ. 20 marzo 2012, n. 1960.
Si richiama, in particolare, la procedura del silenzio assenso per le richieste di nulla osta al lavoro stagionale e stagionale pluriennale a favore degli stranieri già autorizzati l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro, con l'automatico accoglimento delle domande che avranno soddisfatto i requisiti necessari (art. 24, comma 2-bis, D.Lgs. n. 289/1998), decorsi i venti giorni dalla data indicata sulla ricevuta di presentazione delle stesse, anche se non saranno pervenuti i prescritti pareri delle Questure e delle Direzioni Territoriali del Lavoro.
Allo scopo di snellire le procedure e i tempi per l'impiego da parte dei datori di lavoro di lavoratori stagionali già precedentemente assunti, è stata introdotta la previsione di una riserva di quote per i nulla osta pluriennali, gestita con una graduatoria dedicata.


Sottoscrizione del contratto di soggiorno e comunicazione obbligatoria


Al fine di semplificare le procedure relative all'assunzione del lavoratore straniero, consentendo al datore di lavoro di assolvere agli obblighi della comunicazione obbligatoria direttamente presso lo Sportello Unico e con lo scopo di contrastare il crescente fenomeno dell'ingresso regolare, a cui però non segue l'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, si dispone che la sottoscrizione del contratto di soggiorno - in linea con quanto già previsto dalla procedura di emersione ex art. 5, D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 - assolve anche agli obblighi della comunicazione obbligatoria, di cui all'art. 9-bis, comma 2, del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608.
La correlata comunicazione obbligatoria è trasmessa automaticamente in modalità informatica ai servizi competenti secondo le modalità previste dal D.M. 30 ottobre 2007 del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale.

Protocolli d'intesa
Anche in questa occasione, le associazioni di categoria di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 394/1999, firmatarie dei protocolli stipulati con questi Ministeri, potranno inviare le istanze per conto dei datori di lavoro che aderiscono alle rispettive associazioni. Il protocollo è aperto all'adesione di altre associazioni interessate.
Pertanto, analogamente a quanto previsto in occasione dell'emanazione dei precedenti decreti flussi per lavoro stagionale, nel caso in cui le associazioni firmatarie abbiano articolazioni sul territorio con autonomia statutaria, i rispettivi rappresentanti potranno inviare alle SS.LL. richieste di adesione da definire secondo lo schema già fornito in passato e che, ad ogni buon fine, si ripropone in allegato (allegato 2).
Gli accreditamenti già rilasciati agli operatori segnalati dalle associazioni di categoria firmatarie del protocollo per le domande relative al decreto flussi stagionali 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 sono confermati.
Per l'accreditamento di altri operatori (sia delle stesse associazioni che di quelle che aderiranno durante l'anno), ogni associazione dovrà anche presentare, in formato elettronico, a codeste Prefetture - U.T.G. il modello excel (allegato 3), compilato in tutte le sue parti (con particolare attenzione ad indicare il codice fiscale degli operatori).
Al riguardo, i Signori Prefetti vorrano disporre gli accertamenti ritenuti opportuni provvedendo alatresì all'inoltro del modello, in formato excel, contenente i dati degli operatori per i quali si richiede l'accreditamento, esclusivamente con messaggio di posta elettronica associazioni.sui@interno.it.


Le SS.LL. sono pregate di informare di quanto sopra i rispettivi Dirigenti degli Sportelli Unici e di verificare il puntuale rispetto delle istruzioni impartite.
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto necessario.


Il Direttore centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo
Malandrino


Il Direttore generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione
Forlani

Allegato 1


D.P.C.M. 15 febbraio 2013
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2013


Visto il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto, in particolare, l'art. 3 del Testo unico sull'immigrazione, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che "in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato";
Visto il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, "Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico sull'immigrazione";
Considerato che il Documento programmatico triennale non è stato emanato;
Visto il D.P.C.M. 13 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 92 del 19 aprile 2012, concernente la "Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2012", che prevede una quota complessiva di 35.000 unità per l'ingresso di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro stagionale;
Rilevato che è necessario prevedere una quota di lavoratori non comunitari stagionali da ammettere in Italia per l'anno 2012, al fine di rendere disponibili i lavoratori indispensabili, in particolare, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero e che, allo scopo, può provvedersi - in via di programmazione transitoria e come anticipazione dei flussi d'ingresso in Italia dei lavoratori non comunitari per l'anno 2013 - con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel limite della quota stabilita con il D.P.C.M. 13 marzo 2012, in quanto ultimo decreto emanato per la tipologia dei lavoratori non comunitari stagionali;
Rilevato inoltre che - avuto riguardo ai dati relativi all'andamento degli ingressi in Italia nell'anno 2012 di lavoratori non comunitari per motivi di lavoro stagionale, che evidenziano un notevole divario tra la quota complessivamente autorizzata con il citato D.P.C.M. 13 marzo 2012 e la sua effettiva utilizzazione - è opportuno prevedere la quota di cui al precedente capoverso in misura ridotta rispetto alla corrispondente quota complessiva di 35.000 unità autorizzata per l'anno 2012;
Considerato che, allo scopo di semplificare ed ottimizzare procedure e tempi per l'impiego da parte dei datori di lavoro dei lavoratori non comunitari stagionali, è opportuno incentivare le richieste di nulla osta al lavoro pluriennale, riservando una specifica quota all'interno della quota complessiva stabilita per lavoro stagionale;


Decreta:


Art. 1


1. A titolo di anticipazione della programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali per l'anno 2013, sono ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini non comunitari residenti all'estero entro una quota di 30.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia.
3. Nell'ambito della quota di cui al comma 1 è riservata una quota di 5.000 unità per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati al comma 2, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.


Art. 2


Le disposizioni attuative relative all'applicazione del presente decreto - con particolare riferimento al nulla osta al lavoro, alla sottoscrizione del contratto di soggiorno ed alla comunicazione obbligatoria di cui all'articolo 9, comma 2, del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, con legge 28 novembre 1996, n. 608 - saranno definite, in un'ottica di semplificazione, con apposita circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Allegato 2


Atto di adesione


tra il Prefetto di


e


_____________________________________________


(indicare Associazione o Sezione territoriale e/o categoriale dell'Associazione Nazionale di rappresentanza dei datori di lavoro firmataria del protocollo di intesa in sede nazionale)


rappresentata da ____________________________________________________ domiciliato per la carica in ____________________________________________________.
L'Associazione sopra indicata, in considerazione dell'autonomia territoriale prevista dalle norme statutarie, manifesta piena adesione a quanto previsto dal Protocollo di intesa (che costituisce parte integrante del presente documento) stipulato, a livello nazionale, dal Ministero dell'Interno e dal Ministero della Solidarietà Sociale in data _________ con la propria Associazione Nazionale di rappresentanza in materia di procedimenti di nulla osta al lavoro stagionale di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione. Di conseguenza, l'associazione firmataria del presente atto assume tutti gli impegni e le responsabilità previste dal predetto Protocollo.



Il Prefetto di

Associazione
(firma)

(firma)





Allegato 3


Modulo di richiesta di accesso al sistema informatico dello sportello unico per l'immigrazione




Al Sig. Prefetto di







Oggetto: Richiesta di autorizzazione all'accesso al sistema informatico Stagionali dello Sportello unico per l'Immigrazione



In relazione al protocollo di intesa sottoscritto congiuntamente con il Ministero dell'Interno e il

Ministero della Solidarietà Sociale in data

, il sottoscritto/a


nato/a il

a


residente in

prov.

Cap.



via



in qualità di rappresentante legale dell'ente



(indicare denominazione dell'Ente, Associazione o Patronato firmatario del protocollo e/o eventuale articolazione territoriale dell'Associazione di rappresentanza dei datori di lavoro)

con sede legale in

prov.

Cap.


via

Tel.


fax

e-mail


codice fiscale



Chiede

di consentire l'accesso al sistema informatico dello Sportello unico per l'immigrazione ai fini indicati dall'art. 2 del Protocollo stesso e, per l'effetto, il rilascio di specifiche credenziali di autenticazione in favore dei sottoindicati soggetti.
























DATI OPERATORE
Nome
Cognome
Codice fiscale
Data di nascita
Indirizzo e-mail



















































































































































































































































Consapevole delle responsabilità connesse alla gestione delle richieste credenziali che deve avvenire nel pieno rispetto delle garanzie di sicurezza e degli obblighi contenuti nel D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", si impegna a comunicare anticipatamente ogni variazione e/o eventuale cessazione dell'attività da parte dei collaboratori per i quali è stata richiesta e rilasciata la personale credenziale di autenticazione, così come previsto dal medesimo art. 2 del menzionato Protocollo.



Data:




(Firma)






D.P.C.M. 15 febbraio 2013
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 24
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 38
D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, art. 5
D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, art. 9-bis

Nessun commento: