D.M. 21 febbraio 2013 del Ministero dello sviluppo economico (G.U. 18 aprile 2013, n. 91)
Ministero dello sviluppo economico
D.M. 21-2-2013
Requisiti incubatori di start-up innovative.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 aprile 2013, n. 91.
D.M. 21 febbraio 2013 (1).
Requisiti incubatori di start-up innovative. (2)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 aprile 2013, n. 91.
(2) Emanato dal Ministero dello sviluppo economico.
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 (3), con il quale è stato istituito, tra l'altro, il Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2012, n. 294, di seguito indicato come decreto;
Vista la sezione IX, recante «Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative», del decreto che dagli articoli 25 a 32 disciplina le misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative;
Visti, in particolare, i commi 5 e 7 dell'art. 25 del decreto che individuano l'incubatore di start-up innovative certificato quale società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) previsti dagli stessi commi, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative;
Visto il comma 6 dell'art. 25 del decreto che stabilisce che il riconoscimento del possesso dei requisiti viene autocertificato dall'incubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale al momento dell'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese, di cui al comma 8 del decreto, sulla base di indicatori e relativi valori minimi stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico;
Tenuto conto dei risultati dell'indagine ricognitiva sulle esperienze presenti sul territorio nazionale per la definizione dei requisiti di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 25 del decreto, effettuata da parte del Ministero dello sviluppo economico dal 20 dicembre 2012 al 15 gennaio 2013;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2011, recante «Nomina dei Ministri», con cui il dott. Corrado Passera è stato nominato Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e trasporti;
Decreta:
(3) NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 7 luglio 2006, n. 233».
Art. 1 Soggetti ammissibili
1. Sono riconosciuti incubatori certificati di start-up innovative le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residenti in Italia ai sensi dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che offrono anche in modo non esclusivo servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 25 del decreto.
2. Per le società di capitali di cui al comma 1 il requisito dell'adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative, di cui alla lettera e) del comma 5 dell'art. 25 del decreto, può anche essere riferito all'avvalimento delle esperienze maturate dai singoli rami d'azienda, dai soci, dagli amministratori della società e dalle unità di lavoro, collaboratori o professionisti che operino con continuità, equivalenti a tempo pieno (FTE) dedicate in modo specifico al supporto e alla consulenza alle start-up innovative, e caratterizzate da competenze ed esperienze specifiche.
Art. 2 Autocertificazione
1. Per l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile, istituita dalle Camere di commercio ai sensi del comma 8 del decreto, i soggetti di cui all'art. 1 presentano alla Camera di commercio competente per territorio del luogo in cui ha sede l'incubatore una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 25 del decreto, mediante l'utilizzo di un apposito modulo di domanda in formato elettronico, sottoscritto dal rappresentante legale della società, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».
2. Il modulo di domanda in formato elettronico di cui al comma 1, attestante il raggiungimento dei valori minimi di cui alle tabelle A e B dell'allegato del presente decreto, è pubblicato sul sito Internet del Ministero dello sviluppo economico nella sezione «Start-up innovative».
3. Ai fini dell'autocertificazione, l'incubatore di start-up innovative deve raggiungere il punteggio minimo complessivo di punti 30 ai sensi della tabella A e il punteggio minimo complessivo di punti 40 ai sensi della tabella B di cui all'allegato.
Art. 3 Monitoraggio
1. Le Camere di commercio forniscono, in formato elettronico, analisi periodiche, con cadenza non superiore a sei mesi, sugli effetti dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto al Ministero dello sviluppo economico.
2. Il Ministero dello sviluppo economico esamina le analisi dì cui al comma 1 al fine dì valutare l'adeguatezza dei valori minimi di cui all'allegato rispetto alle condizioni del contesto di riferimento. Con cadenza annuale e in presenza di variazioni significative rilevate dal Ministero, i valori minimi di cui all'allegato sono modificati con apposito provvedimento del Ministro.
Art. 4 Controlli
1. Al fine di consentire gli appositi controlli da parte delle autorità competenti, l'incubatore certificato deve conservare gli atti e i documenti attestanti la veridicità delle informazioni fornite nella compilazione del modello informatico per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese ai sensi del comma 8 del decreto.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, ai sensi dell'art. 75 del medesimo decreto qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione quanto al possesso dei requisiti, la società decade dai relativi benefici fiscali o di qualsiasi altra natura ad essa attribuiti in applicazione della disciplina prevista dal decreto.
Art. 5 Entrata in vigore e pubblicazione
1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
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